CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/12/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 265/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 265 /2023 promossa da:
), BE (Libano) il 18/05/1941 e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Lituania –Vilnius –S.Neries G. 55-54, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Paolo Rossi
( ), indirizzo PEC in forza di procura a margine C.F._2 Email_1
dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, sito in Perugia in Via Dottori 85
APPELLANTE
contro società con socio unico, avente sede legale a Verone in Controparte_1
Piazzetta Monte n.1, in persona del rappresentante legale p.t., p.iva , quale mandataria di P.IVA_1
Parte_2
APPELLATO -CONTUMACE
e contro pagina 1 di 6 (C.F. - P.IVA ), già quale Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_2
conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta Controparte_3
procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. Persona_1
15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T la mandataria Controparte_4
(già denominata -C.F. e Partita IVA in persona del CP_5 P.IVA_4 P.IVA_3
Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa , in forza di procura in data Controparte_6
5.08.2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44415 e racc. n.16818, registrato a Persona_1
Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22088 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian
LA NO ( P.E.C. , elettivamente domiciliata presso Email_2
lo studio dell'Avv. Paolo Cutini (P.E.C. in Piazza Italia 9, Perugia. Email_3
APPELLATO-
avente ad
OGGETTO
CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – Impugnazione sentenza 1512/22 del 3.11.2022 del Tribunale di Perugia sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione impugna la sentenza 1512/22 del 3.11.2022 del Tribunale di Perugia che ha Parte_1
accolto solo in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1351/14 del 20.05.2014. Con il decreto era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 67.193,95, oltre interessi successivi al 29.10.2012 e spese del monitorio, in favore di quale saldo debitore del Controparte_1
conto corrente n. 9801 acceso con la già “Rolo Banca 1473 S.p.A.”, filiale di Forlì 5, ora Controparte_7
Il Tribunale a seguito di CTU riconosceva l'usurarietà degli interessi pattuiti, revocando il decreto
[...]
e condannando il al pagamento della minor somma di € 42.032,41 oltre interessi legali dalla Pt_1
data del decreto al saldo, rigettando gli altri motivi di opposizione.
L'appellato per conto di si è costituita Controparte_4 Controparte_2
chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 163 co 3 n. 7 pagina 2 di 6 c.p.c., la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e di manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., nel merito il rigetto dell'impugnazione.
è rimasto contumace. CP_1
L'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e non appare manifestamente infondato ai fini dell'art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione di nullità della citazione in appello è sanata dalla costituzione senza richiesta di concessione di termine e senza evidenziazione del vulnus subito, tenuto conto delle ampie difese svolte dall'appellato.
Con il primo motivo l'appellante censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione, evidenziando di avere comprovato di non avere più avuto la residenza all'indirizzo cui era stata inviata la raccomandata (ritenuta dal Giudice di prime cure idonea ad interrompere la prescrizione) e ribadendo, quindi, l'eccezione di nullità della notifica per compiuta giacenza.
Il motivo è infondato.
In primo grado l'attore si era limitato a sostenere che dopo l'invio della raccomandata del
30.5.2002 (asseritamente non alla residenza dell'opponente, ma senza negarne la ricezione e la conoscenza) non era seguito alcun atto interruttivo della prescrizione;
a seguito delle difese della aveva poi sostenuto che le lettere con le quali veniva richiesto il pagamento non erano mai CP_3
state effettivamente conosciute dal : nello specifico, non la lettera del 6.12.2010, tantomeno Pt_1
quella del 2.04.2012 (tornata al mittente per compiuta giacenza, il che era inidoneo ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario) -memoria ex art. 183 co 1 n. 1 c.p.c.- e aveva eccepito che l'eccezione di prescrizione era tardiva -memoria ex art. 183 co 1n. 3 c.p.c.-.
Tenuto quindi conto delle eccezioni e difese così sollevate, si osserva che, quanto alla validità della raccomandata del 2.4.2012 restituita al mittente per compiuta giacenza ai fini della interruzione della prescrizione, non rileva la allegazione di avere cambiato residenza, sia perché l'assunto non è documentato, sia perché allo stesso indirizzo era già stato inviato il telegramma del 14.9.2001, che l'appellante non deduce di non avere ricevuto, sia perché l'eventuale cambiamento di residenza non comporta necessariamente il mancato collegamento con il luogo di precedente residenza (di cui comunque dà atto l'agente postale allorché appone il timbro “destinatario avvisato lasciato Mod. 26” che attesta l'assenza, non l'irreperibilità all'indirizzo) e dunque la conoscibilità dell'atto, sia perché la mancata comunicazione alla Banca del mutamento della residenza rende imputabile a colpa del l'eventuale mancata conoscenza, sia, in ultimo, perché ai fini della interruzione della Pt_1
pagina 3 di 6 prescrizione, come argomentato dal Giudice di prime cure, non rileva la effettiva conoscenza dell'atto da parte del debitore allorché il creditore abbia inviato raccomandata tornata al mittente per compiuta giacenza, in mancanza di prova (ed in presenza, invero, di indizi in senso contrario) di mancanza di collegamento del destinatario con l'indirizzo di spedizione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa valutazione della violazione dell'art. 1845
c.c., essendo la receduta dal contratto senza preavviso, ovvero senza concedere il termine di 15 CP_3
giorni per il rientro dall'esposizione debitoria, condotta ritenuta ancor più grave perché il Pt_1
aveva richiesto la rateizzazione del pagamento in data 3.5.2002, accordata il successivo 30.5.2002.
Il motivo è infondato.
La raccomandata del 2.4.2012 dava comunque termine di 15 giorni per il pagamento;
l'azione è stata intentata ben dopo l'invio del telegramma, la parte in precedenza aveva comunque chiesto una dilazione dei pagamenti che non è stata rispettata nonostante la chiesta e concessa rateizzazione. La volontà di adempiere era stata manifestata quando era stata richiesta tale rateizzazione, concessa il
30.5.2002, ma il debitore non ha mai proceduto all'estinzione della posizione, ammettendo di essere in difficoltà economica. Pertanto, non solo non è stato violato il disposto di cui all'art. 1845 c.c., ma l'appellante ha avuto congruo termine -concesso in accoglimento della domanda di rateizzazione – senza dare corso alla dichiarata volontà di adempiere, rendendo affatto legittimo il comportamento della controparte.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto comprovato il credito sulla base degli estratti conto depositati in atti dalla banca., contestando che non è stata fornita prova né del rapporto esistente tra le parti, né dell'ammontare dell'esposizione debitoria dell'appellante, non risultando idonei a tal fine gli estratti conto certificati dal Dirigente della Banca ex art. 50 TUB.
Il motivo è infondato.
Dopo l'invio del telegramma del 14.9.01 con intimazione pagamento per 45.256 euro, come ammette l'attore in opposizione (pag. 3 della citazione in opposizione), il in data 3.5.2002 Pt_1
chiede una rateizzazione che gli viene concessa il 30.5.2002 (all. 2 alla citazione in opposizione): il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che tale richiesta comportasse ammissione del debito e sul punto non c'è specifica contestazione dell'appellante.
Dunque il credito fino a quella data è da ritenersi quantificato e provato.
pagina 4 di 6 Inoltre, con la memoria ex art. 183 co VI cpc n. 2 originaria, la produce la stampa CP_3
analitica dei movimenti, non contestata dal debitore, dal 2.1.2001 al 16.5.2002, data che viene indicata come "estinzione conto corrente" (epoca in cui viene concessa la chiesta rateizzazione), nonché gli estratti conto scalari di quel periodo.
Con la memoria ex art. 183 co VI n. 2 "INTEGRATIVA" vengono, invece, prodotti gli estratti conto per tutto il periodo, ma tale produzione, a fronte del riconoscimento del debito operata dal debitore quando ha chiesto la rateizzazione, è ultronea.
Nella stampa movimenti ritualmente prodotta si trova conferma del saldo debitore al
14.9.2001 -di cui al telegramma - di euro 45.256 (corrispondente a Lire 87.628.842), che infatti è la stessa risultante dagli estratti conto scalari.
Per quanto riguarda i movimenti successivi fino al 16.5.2002, debbono ritenersi comprovati a mezzo della stampa in questione, che non viene contestata, unitamente al riconoscimento del debito, che è dato pacifico: né il debitore ha mai contestato che il riconoscimento del debito fosse stato effettuato per somme minori e diverse rispetto a quelle risultanti dalla predetta stampa movimenti.
Tutto ciò che matura successivamente è solo a titolo di interessi sul saldo del conto ormai estinto, dunque non necessita, ai fini della prova, degli estratti conto successivi. Del resto, il Giudice di prime cure ha eliminato gli interessi dall'esposizione debitoria, avendo accertato l'usurarietà dei medesimi, quindi ogni analisi al riguardo è inutile.
Dunque l'intero credito, nei limiti di quanto riconosciuto come spettante, può ritenersi comprovato.
Con il quarto motivo l'appellante, dopo aver affermato che correttamente il Giudice di Pt_3
ha dichiarato nulla la convenzione di interessi, confermandoli non applicabili, lamenta che la
[...]
determinazione del saldo in euro 42.032,41 cui è pervenuto il CTU, sulla base della quale il Giudice di ha fondato la propria decisione “è errata, non avendo il CTu applicato correttamente l'art. Parte_3
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna l'appellante al rimborso in favore di delle spese di lite del presente grado di CP_8
giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie
(15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 02/12/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1284 c.c., atteso che, anche a voler ammettere per assurdo non prescritto e/o provato l'asserito credito dell'odierno istituto bancario appellato, l'importo richiesto dovrà essere sensibilmente ridotto”.
Il motivo non è affatto perspicuo, comunque è del tutto generico e, pertanto inammissibile.
L'appello va pertanto integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 265 /2023 promossa da:
), BE (Libano) il 18/05/1941 e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Lituania –Vilnius –S.Neries G. 55-54, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Paolo Rossi
( ), indirizzo PEC in forza di procura a margine C.F._2 Email_1
dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, sito in Perugia in Via Dottori 85
APPELLANTE
contro società con socio unico, avente sede legale a Verone in Controparte_1
Piazzetta Monte n.1, in persona del rappresentante legale p.t., p.iva , quale mandataria di P.IVA_1
Parte_2
APPELLATO -CONTUMACE
e contro pagina 1 di 6 (C.F. - P.IVA ), già quale Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_2
conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta Controparte_3
procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. Persona_1
15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T la mandataria Controparte_4
(già denominata -C.F. e Partita IVA in persona del CP_5 P.IVA_4 P.IVA_3
Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa , in forza di procura in data Controparte_6
5.08.2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44415 e racc. n.16818, registrato a Persona_1
Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22088 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian
LA NO ( P.E.C. , elettivamente domiciliata presso Email_2
lo studio dell'Avv. Paolo Cutini (P.E.C. in Piazza Italia 9, Perugia. Email_3
APPELLATO-
avente ad
OGGETTO
CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – Impugnazione sentenza 1512/22 del 3.11.2022 del Tribunale di Perugia sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione impugna la sentenza 1512/22 del 3.11.2022 del Tribunale di Perugia che ha Parte_1
accolto solo in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1351/14 del 20.05.2014. Con il decreto era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 67.193,95, oltre interessi successivi al 29.10.2012 e spese del monitorio, in favore di quale saldo debitore del Controparte_1
conto corrente n. 9801 acceso con la già “Rolo Banca 1473 S.p.A.”, filiale di Forlì 5, ora Controparte_7
Il Tribunale a seguito di CTU riconosceva l'usurarietà degli interessi pattuiti, revocando il decreto
[...]
e condannando il al pagamento della minor somma di € 42.032,41 oltre interessi legali dalla Pt_1
data del decreto al saldo, rigettando gli altri motivi di opposizione.
L'appellato per conto di si è costituita Controparte_4 Controparte_2
chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 163 co 3 n. 7 pagina 2 di 6 c.p.c., la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e di manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., nel merito il rigetto dell'impugnazione.
è rimasto contumace. CP_1
L'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e non appare manifestamente infondato ai fini dell'art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione di nullità della citazione in appello è sanata dalla costituzione senza richiesta di concessione di termine e senza evidenziazione del vulnus subito, tenuto conto delle ampie difese svolte dall'appellato.
Con il primo motivo l'appellante censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione, evidenziando di avere comprovato di non avere più avuto la residenza all'indirizzo cui era stata inviata la raccomandata (ritenuta dal Giudice di prime cure idonea ad interrompere la prescrizione) e ribadendo, quindi, l'eccezione di nullità della notifica per compiuta giacenza.
Il motivo è infondato.
In primo grado l'attore si era limitato a sostenere che dopo l'invio della raccomandata del
30.5.2002 (asseritamente non alla residenza dell'opponente, ma senza negarne la ricezione e la conoscenza) non era seguito alcun atto interruttivo della prescrizione;
a seguito delle difese della aveva poi sostenuto che le lettere con le quali veniva richiesto il pagamento non erano mai CP_3
state effettivamente conosciute dal : nello specifico, non la lettera del 6.12.2010, tantomeno Pt_1
quella del 2.04.2012 (tornata al mittente per compiuta giacenza, il che era inidoneo ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario) -memoria ex art. 183 co 1 n. 1 c.p.c.- e aveva eccepito che l'eccezione di prescrizione era tardiva -memoria ex art. 183 co 1n. 3 c.p.c.-.
Tenuto quindi conto delle eccezioni e difese così sollevate, si osserva che, quanto alla validità della raccomandata del 2.4.2012 restituita al mittente per compiuta giacenza ai fini della interruzione della prescrizione, non rileva la allegazione di avere cambiato residenza, sia perché l'assunto non è documentato, sia perché allo stesso indirizzo era già stato inviato il telegramma del 14.9.2001, che l'appellante non deduce di non avere ricevuto, sia perché l'eventuale cambiamento di residenza non comporta necessariamente il mancato collegamento con il luogo di precedente residenza (di cui comunque dà atto l'agente postale allorché appone il timbro “destinatario avvisato lasciato Mod. 26” che attesta l'assenza, non l'irreperibilità all'indirizzo) e dunque la conoscibilità dell'atto, sia perché la mancata comunicazione alla Banca del mutamento della residenza rende imputabile a colpa del l'eventuale mancata conoscenza, sia, in ultimo, perché ai fini della interruzione della Pt_1
pagina 3 di 6 prescrizione, come argomentato dal Giudice di prime cure, non rileva la effettiva conoscenza dell'atto da parte del debitore allorché il creditore abbia inviato raccomandata tornata al mittente per compiuta giacenza, in mancanza di prova (ed in presenza, invero, di indizi in senso contrario) di mancanza di collegamento del destinatario con l'indirizzo di spedizione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa valutazione della violazione dell'art. 1845
c.c., essendo la receduta dal contratto senza preavviso, ovvero senza concedere il termine di 15 CP_3
giorni per il rientro dall'esposizione debitoria, condotta ritenuta ancor più grave perché il Pt_1
aveva richiesto la rateizzazione del pagamento in data 3.5.2002, accordata il successivo 30.5.2002.
Il motivo è infondato.
La raccomandata del 2.4.2012 dava comunque termine di 15 giorni per il pagamento;
l'azione è stata intentata ben dopo l'invio del telegramma, la parte in precedenza aveva comunque chiesto una dilazione dei pagamenti che non è stata rispettata nonostante la chiesta e concessa rateizzazione. La volontà di adempiere era stata manifestata quando era stata richiesta tale rateizzazione, concessa il
30.5.2002, ma il debitore non ha mai proceduto all'estinzione della posizione, ammettendo di essere in difficoltà economica. Pertanto, non solo non è stato violato il disposto di cui all'art. 1845 c.c., ma l'appellante ha avuto congruo termine -concesso in accoglimento della domanda di rateizzazione – senza dare corso alla dichiarata volontà di adempiere, rendendo affatto legittimo il comportamento della controparte.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto comprovato il credito sulla base degli estratti conto depositati in atti dalla banca., contestando che non è stata fornita prova né del rapporto esistente tra le parti, né dell'ammontare dell'esposizione debitoria dell'appellante, non risultando idonei a tal fine gli estratti conto certificati dal Dirigente della Banca ex art. 50 TUB.
Il motivo è infondato.
Dopo l'invio del telegramma del 14.9.01 con intimazione pagamento per 45.256 euro, come ammette l'attore in opposizione (pag. 3 della citazione in opposizione), il in data 3.5.2002 Pt_1
chiede una rateizzazione che gli viene concessa il 30.5.2002 (all. 2 alla citazione in opposizione): il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che tale richiesta comportasse ammissione del debito e sul punto non c'è specifica contestazione dell'appellante.
Dunque il credito fino a quella data è da ritenersi quantificato e provato.
pagina 4 di 6 Inoltre, con la memoria ex art. 183 co VI cpc n. 2 originaria, la produce la stampa CP_3
analitica dei movimenti, non contestata dal debitore, dal 2.1.2001 al 16.5.2002, data che viene indicata come "estinzione conto corrente" (epoca in cui viene concessa la chiesta rateizzazione), nonché gli estratti conto scalari di quel periodo.
Con la memoria ex art. 183 co VI n. 2 "INTEGRATIVA" vengono, invece, prodotti gli estratti conto per tutto il periodo, ma tale produzione, a fronte del riconoscimento del debito operata dal debitore quando ha chiesto la rateizzazione, è ultronea.
Nella stampa movimenti ritualmente prodotta si trova conferma del saldo debitore al
14.9.2001 -di cui al telegramma - di euro 45.256 (corrispondente a Lire 87.628.842), che infatti è la stessa risultante dagli estratti conto scalari.
Per quanto riguarda i movimenti successivi fino al 16.5.2002, debbono ritenersi comprovati a mezzo della stampa in questione, che non viene contestata, unitamente al riconoscimento del debito, che è dato pacifico: né il debitore ha mai contestato che il riconoscimento del debito fosse stato effettuato per somme minori e diverse rispetto a quelle risultanti dalla predetta stampa movimenti.
Tutto ciò che matura successivamente è solo a titolo di interessi sul saldo del conto ormai estinto, dunque non necessita, ai fini della prova, degli estratti conto successivi. Del resto, il Giudice di prime cure ha eliminato gli interessi dall'esposizione debitoria, avendo accertato l'usurarietà dei medesimi, quindi ogni analisi al riguardo è inutile.
Dunque l'intero credito, nei limiti di quanto riconosciuto come spettante, può ritenersi comprovato.
Con il quarto motivo l'appellante, dopo aver affermato che correttamente il Giudice di Pt_3
ha dichiarato nulla la convenzione di interessi, confermandoli non applicabili, lamenta che la
[...]
determinazione del saldo in euro 42.032,41 cui è pervenuto il CTU, sulla base della quale il Giudice di ha fondato la propria decisione “è errata, non avendo il CTu applicato correttamente l'art. Parte_3
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna l'appellante al rimborso in favore di delle spese di lite del presente grado di CP_8
giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie
(15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 02/12/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1284 c.c., atteso che, anche a voler ammettere per assurdo non prescritto e/o provato l'asserito credito dell'odierno istituto bancario appellato, l'importo richiesto dovrà essere sensibilmente ridotto”.
Il motivo non è affatto perspicuo, comunque è del tutto generico e, pertanto inammissibile.
L'appello va pertanto integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.