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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1402 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Matteo Sabbatini e dall'avv. Massimo Iannetti e domiciliato presso lo studio dell'avv. Sabbatini in Roma via Annone n. 1 Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Pino, dall'avv. Vincenza Pino e dall'avv. Giuseppe Catanzaro e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via via Cosseria n. 5 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 471/2022 del Tribunale di Viterbo pubblicata in data 14/12/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 16/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della Parte_1 dal 29/12/2016 al 25/09/2018 con inquadramento al livello IV CCNL Controparte_1
Commercio Confcommercio, nonché dal 08/10/2018 al 26/09/2019 con inquadramento al livello E CCNL Commercio Anpit/Cisal, svolgendo peraltro sempre le medesime mansioni di “operaio addetto alle consegne”, e dedotto di aver svolto una quantità di ore di lavoro straordinario e notturno di gran lunga maggiore rispetto a quella effettivamente retribuita, ha agito in giudizio contro rassegnando Controparte_1 le seguenti conclusioni: “a) Con riguardo alla violazione dell'art. 36 Cost.: accertare e dichiarare la violazione dell'art. 36 Cost. e per l'effetto condannare la società resistente
“ in persona del legale rappresentante pro tempore a provvedere al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, anche di fine rapporto, da calcolarsi secondo le tabelle retributive previste per il livello IV CCNL Commercio Confcommercio o diverse di giustizia e comunque pari ad € 7.495,81 o diversa somma, maggiore o minore, risultante tramite CTU contabile o di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali sulla somma totale così rivalutata con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo. b) Con riguardo alla rivendicazione relativa al lavoro straordinario e notturno svolto e non retribuito: accertare e dichiarare lo svolgimento, nel periodo 15.05.'17-26.09.'19 o diverso di giustizia, da parte del ricorrente Sig. di lavoro straordinario e Parte_1 notturno non integralmente retribuite e per l'effetto condannare la società resistente
“ in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle Controparte_1 relative differenze retributive pari ad € 2.828,15 o diversa somma, maggiore o minore, risultante tramite CTU contabile o di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali sulla somma totale così rivalutata con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
1.1. Nella resistenza della il Tribunale di Viterbo ha così statuito: “- Controparte_1 rigettando il ricorso proposto da nei confronti di;
- Parte_1 CP_1 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3000,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata la domanda di corresponsione di differenze retributive dovute per mancata applicazione del CCNL Commercio Confcommercio, in quanto la società datrice di lavoro aveva aderito all'ANPIT, e per tale motivo era vincolata al contratto collettivo stipulato dalla suddetta organizzazione, quindi lo aveva validamente applicato ai propri dipendenti;
inoltre, la sola applicazione di un CCNL diverso da quello invocato dal lavoratore, ancorché contenente tariffe di ammontare inferiore, non poteva ritenersi idonea a giustificare il giudizio di sproporzione e inadeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.; b) infondata la domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario e notturno, non essendo emerso dall'istruttoria orale alcun elemento rilevante per potersi considerare assolto il rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore.
2 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto insufficiente, ai fini di un giudizio di sproporzionalità ed inadeguatezza retributiva, la mera applicazione del CCNL Cisal-Anpit, omettendo di esaminare le deduzioni in fatto ed in diritto riportate in ricorso, e nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione insufficiente circa le risultanze dell'istruttoria orale, non assolto l'onere della prova in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario e notturno.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'insufficienza ed apparenza della motivazione della gravata sentenza, per aver il primo giudice affermato in modo apodittico l'insufficienza, ai fini di un giudizio di sproporzionalità e inadeguatezza retributiva, della mera applicazione del CCNL Cisal-Anpit, pur prevedendo quest'ultimo tariffe retributive inferiori a quelle previste dal CCNL di riferimento per il settore Terziario-Commercio, ossia il CCNL Commercio Confcommercio.
4.1. In sostanza, nella prospettiva della proposta impugnazione, il mero raffronto tra le tariffe retributive previste dai due contratti collettivi dovrebbe condurre ad un giudizio di insufficienza ed inadeguatezza del trattamento retributivo corrisposto nel periodo 08/10/2018 - 26/09/2019. 4.2. Il giudice di prime cure, dopo aver evidenziato (con valenza assorbente) la legittima applicazione del CCNL Cisal, essendo il datore di lavoro iscritto all'associazione sindacale firmataria di tale contratto, ha invero argomentato sul punto, diversamente rispetto a quanto sostenuto dal gravame. In particolare, il Tribunale ha affermato che, allorquando l'applicazione di un contratto collettivo è invocata in quanto parametro per determinare la giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il lavoratore che agisce in giudizio deve dedurre l'insufficienza della retribuzione percepita, nel suo complessivo ammontare, in modo che la proporzionalità ed adeguatezza possano essere oggettivamente riconosciute e valutate dal giudice sotto il profilo della conformità al dettato costituzionale: ed ha aggiunto che, nel caso di specie, la mera applicazione di un CCNL diverso da quello invocato, ancorché contenete tariffe retributive di ammontare inferiore, non giustifica il giudizio di sproporzione e inadeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost.
4.3. E difatti, a conferma della correttezza del ragionamento logico-giuridico del primo giudice, la Suprema Corte ha affermato che “Il lavoratore che deduce l'insufficienza della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro deve provarne solo l'entità, e non anche l'insufficienza, spettando al giudice di valutarne la conformità ai criteri indicati dall'art. 36 Cost. Spetta, tuttavia, al lavoratore l'onere di dimostrare l'oggetto sul quale tale valutazione deve avvenire, e cioè le prestazioni lavorative in concreto effettuate, fermo 3 restando il dovere del giudice di enunciare i criteri seguiti, allo scopo di consentire il controllo della congruità della motivazione della sua decisione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8097 del 04/06/2002). Alla stregua del riportato orientamento giurisprudenziale, il lavoratore ha l'onere di dedurre e provare le prestazioni lavorative in concreto svolte e, soprattutto, le modalità con cui si sono estrinsecate, ossia le mansioni in concreto espletate, la qualifica rivestita e l'orario di lavoro, in modo da consentire al giudice di verificare l'adeguatezza della retribuzione: diversamente, come evidenziato dal Tribunale, l'originario ricorrente ha dedotto l'insufficienza della retribuzione unicamente alla stregua dell'applicazione di un CCNL che prevede tariffe retributive inferiori rispetto al CCNL asseritamente maggiormente rappresentativo.
4.4. D'altro canto, l'appellante ha prodotto in giudizio il n versione integrale CP_2
(doc. n. 10) mentre ha prodotto unicamente stralci del CCNL ConfCommercio, non consentendo in tal guisa una valutazione globale del trattamento giuridico economico ricevuto dal lavoratore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11338 del 09/10/1999: “Qualora la disciplina di un contratto collettivo (postcorporativo) reso efficace "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741 contrasti con quella contenuta in un successivo contratto collettivo di diritto comune, tale contrasto deve essere risolto, ai sensi dell'art. 7 della citata legge, con riferimento ai trattamenti economici e normativi minimi, nel senso che deve essere data applicazione al contratto con efficacia obbligatoria generalizzata, non derogabile da successivi contratti collettivi privi di tale efficacia o da contratti individuali, salvo che la disciplina propria di questi ultimi, valutata complessivamente, sia più favorevole ai lavoratori. Ne consegue che la mera denunzia di una clausola contrattuale sopravvenuta asseritamente derogativa in "pejus" ove non accompagnata da un analitico esame di tutti gli elementi idonei ad una valutazione complessiva delle discipline contrattuali a confronto non è sufficiente a dimostrare il carattere globalmente peggiorativo della normativa nella quale la clausola denunciata è inserita”).
4.5. In definitiva, come evidenziato dalla parte appellata con argomentazioni condivise dalla Corte: i) non basta che la retribuzione tabellare prevista da un determinato contratto collettivo sia inferiore a quella prevista da altro contratto collettivo per affermare che tale retribuzione sia insufficiente e inadeguata ai sensi dell'art. 36 Cost.; ii) il lavoratore ha l'onere di indicare gli elementi da cui dovrebbe evincersi l'inadeguatezza delle retribuzioni previste dal contratto collettivo in concreto applicato dal datore di lavoro, elementi che non possono essere rappresentati solo dall'importo della retribuzione prevista per mansioni analoghe da altri contratti collettivi;
iii) in difetto di utili elementi di giudizio e di parametri di raffronto, deve presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11881 del 14/12/1990: “Il fatto che la Determinazione del trattamento economico dei lavoratori spetti all'autonomia negoziale privata - ed in particolare a quella sindacale - non esclude che tale autonomia debba esplicarsi nel rispetto del principio costituzionale dell'equa retribuzione, con la conseguenza che l'inosservanza del 4 precetto dell'art. 36 cost. Può essere dedotto anche riguardo ad una pattuizione collettiva, salva, sul piano dell'Onere probatorio, la presunzione di adeguatezza e sufficienza, in Mancanza di prova contraria del lavoratore, della retribuzione corrisposta nella misura prevista, in relazione alle mansioni esercitate, dal contratto collettivo del settore”); iv) diversamente, l'originario ricorrente si è limitato esclusivamente a dedurre la differenza di tariffe retributive e la presunta maggiore rappresentatività di altro contratto collettivo, senza allegare ulteriori circostanze necessarie per valutare la concreta conformità della retribuzione all'art. 36 Cost.
4.6. A ciò deve aggiungersi che la giurisprudenza, di legittimità e di merito, richiamata dal gravame, attiene alla diversa questione della individuazione del c.d. minimale contributivo, ossia della retribuzione da assumere come base di calcolo per la determinazione dei contributi previdenziali da versare da parte del datore di lavoro. In realtà, le due questioni sono distinte: da un lato, il datore di lavoro è libero di applicare ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti il CCNL stipulato dall'associazione sindacale cui aderisce, dall'altro è obbligato a versare i contributi sul montante retributivo previsto dal diverso CCNL stipulato dalle OOSS maggiormente rappresentative (cfr. sentenza Corte di appello di Roma n. 1524/2020).
4.7. Afferma, difatti, la Suprema Corte che “L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla l. n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione;
né è configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19284 del 02/08/2017).
4.8. Dunque, il sistema previsto dalla legge sul minimale contributivo non influisce sulla distinta regolamentazione del rapporto di lavoro, nel senso che non obbliga il datore di lavoro ad applicare la parte normativa e retributiva di cui al CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria e, quindi, non rende tale contratto efficace erga omnes, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale
5 comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale e a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso (sentenza n. 1524/2020 cit.).
4.9. Il primo motivo di gravame deve, pertanto, ritenersi infondato.
5. Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante censura la pronuncia del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda relativa all'omesso pagamento delle ore di lavoro straordinario e notturno, omettendo la valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare della prova orale, e di fornire una adeguata motivazione in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova.
5.1. Il Tribunale, sul punto specifico, ha ritenuto - con motivazione invero sintetica - non fondata la domanda di accertamento delle differenze retributive asseritamente dovute a titolo di lavoro notturno e straordinario, non essendo emerso dall'istruttoria orale alcun elemento rilevante per potersi considerare assolto l'onere probatorio, che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, in materia di lavoro straordinario è rigoroso, laddove l'assenza di prova non può essere colmata dalla valutazione equitativa del giudice.
5.2. Tale conclusione è, a giudizio della Corte, corretta e condivisibile, seppur necessariamente la motivazione debba essere integrata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4889 del 14/03/2016: “Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del "devolutum", quali risultanti dall'atto di appello”).
5.3. Osserva la Corte, in primo luogo, che in merito al “mancato pagamento delle ore di lavoro straordinario e notturno effettivamente svolte dal ricorrente”, il ricorso di primo grado evidenzia una carente allegazione delle circostanze fattuali sottese alla domanda: non viene precisato, difatti, né il monte ore distribuito per i giorni della settimana, come previsto contrattualmente, né tantomeno per quanti giorni alla settimana avrebbe, diversamente, osservato un orario giornaliero di 11 ore lavorative.
5.4. Si legge nel ricorso che: i) il ha svolto una quantità di ore di lavoro Parte_1 straordinario e notturno di gran lunga maggiore rispetto a quella effettivamente retribuita;
ii) il ricorrente è stato prevalentemente assegnato alle consegne della tratta Monterosi-Pisa (circa 330 km) che non ha mai comportato meno di 11 ore di lavoro (generalmente dalle 00,30 alle 11,30).
5.5. A ciò si aggiunga che i testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado hanno reso dichiarazioni non univoche, imprecise ed insufficienti.
5.6. Difatti, ha dichiarato: a) di aver visto il scaricare merce Tes_1 Parte_1 nell'azienda limitrofa a quella in cui avevamo lavorato entrambi, ossia un'azienda di Ospedaletto (PI); b) che in più occasioni il lo aveva avvisato di dover Parte_1 effettuare consegne e che quindi avevano concordato di prendere un caffè insieme alle ore 7,00/7,15; c) di sapere che tali consegne erano state effettuate più volte a
6 settimana nel 2017 e forse anche nel 2018 e nel 2019; d) di non conoscere gli orari di lavoro del Parte_1
5.6.1. Posto che tale ultima affermazione già sarebbe sufficiente per validare il giudizio espresso dal Tribunale, si osserva che il testimone, che in ogni caso non ha riferito la fonte della sua “conoscenza” circa la frequenza delle consegne, ha riferito una circostanza che non conferma quanto dedotto in ricorso, dove si legge che la partenza dal magazzino di Pisa era alle ore 6,45 circa, non compatibile con l'orario del caffè riferito dal testimone. In ogni caso, il testimone non ha saputo riferire per quanti giorni a settimana il effettuasse il “giro” di consegne, né tantomeno ha saputo Parte_1 precisare gli orari di lavoro dell'appellante.
5.7. Il secondo testimone, , ha dichiarato: a) di essere titolare di un bar sito Tes_2 in Vetralla (VT) e di aver conosciuto il quale cliente;
b) che il si Parte_1 Parte_1 fermava presso il bar “la mattina, all'inizio del suo giro e la sera prima di fare rientro a casa” e che la frequenza del bar è durata “circa un paio d'anni”; c) di essere a conoscenza, per averglielo riferito il che quest'ultimo effettuava le consegne Parte_1 per la caricando il camion a Monterosi ed effettuando il trasporto fino a CP_1
Grosseto e Pisa;
d) che il “La sera passava generalmente verso le 1.30/1.45: Parte_1 aspettavo lui per pulire la macchina del caffè. La mattina passava al bar intorno alle 10.00. Inizialmente passava tutti i giorni ad eccezione del martedì di chiusura e della sera tra sabato e domenica;
in seguito anche di martedì”.
5.7.1. La testimonianza di è, a giudizio della Corte, scarsamente attendibile Tes_2
e di certo non idonea a fornire quella prova rigorosa dell'orario di lavoro straordinario richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.
5.7.2. Ciò si afferma in quanto egli riferisce alcune circostanze soltanto de relato, e soprattutto contraddice le deduzioni di cui al ricorso in modo evidente: difatti, mentre l'originario ricorrente ha affermato che il proprio giro con il camion iniziava dal magazzino di Monterosi alle ore 01,00 circa e terminava presso il medesimo magazzino alle ore 11,30 del giorno dopo, il testimone ha riferito l'esatto contrario, ossia che il si fermava al bar la mattina all'inizio del giro e la sera prima di rientrare a Parte_1 casa, quindi al termine del giro.
5.7.3. D'altro canto, come osservato in modo condivisibile dalla società appellata, dalle dichiarazioni del testimone in alcun modo è evincibile, in modo convincente ed inequivoco, lo svolgimento di un orario lavorativo giornaliero di 11 ore, atteso che gli unici elementi da cui tale rilevante conclusione dovrebbe dedursi coinciderebbero con gli orari dei caffè che asseritamente il assumeva presso il bar di cui era Parte_1 titolare il teste, senza che alcuno abbia confermato quali attività svolgesse l'appellante nel periodo intermedio.
5.8. In definitiva, resta confermato il difetto di prova dello svolgimento di lavoro notturno e straordinario non regolarmente retribuito: come può agevolmente evincersi dalle buste paga versate in atti, il lavoro notturno, qualora effettuato, è stato sempre retribuito in base alle ore contabilizzate.
7 6. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
8. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 1.985,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
8
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1402 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Matteo Sabbatini e dall'avv. Massimo Iannetti e domiciliato presso lo studio dell'avv. Sabbatini in Roma via Annone n. 1 Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Pino, dall'avv. Vincenza Pino e dall'avv. Giuseppe Catanzaro e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via via Cosseria n. 5 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 471/2022 del Tribunale di Viterbo pubblicata in data 14/12/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 16/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della Parte_1 dal 29/12/2016 al 25/09/2018 con inquadramento al livello IV CCNL Controparte_1
Commercio Confcommercio, nonché dal 08/10/2018 al 26/09/2019 con inquadramento al livello E CCNL Commercio Anpit/Cisal, svolgendo peraltro sempre le medesime mansioni di “operaio addetto alle consegne”, e dedotto di aver svolto una quantità di ore di lavoro straordinario e notturno di gran lunga maggiore rispetto a quella effettivamente retribuita, ha agito in giudizio contro rassegnando Controparte_1 le seguenti conclusioni: “a) Con riguardo alla violazione dell'art. 36 Cost.: accertare e dichiarare la violazione dell'art. 36 Cost. e per l'effetto condannare la società resistente
“ in persona del legale rappresentante pro tempore a provvedere al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, anche di fine rapporto, da calcolarsi secondo le tabelle retributive previste per il livello IV CCNL Commercio Confcommercio o diverse di giustizia e comunque pari ad € 7.495,81 o diversa somma, maggiore o minore, risultante tramite CTU contabile o di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali sulla somma totale così rivalutata con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo. b) Con riguardo alla rivendicazione relativa al lavoro straordinario e notturno svolto e non retribuito: accertare e dichiarare lo svolgimento, nel periodo 15.05.'17-26.09.'19 o diverso di giustizia, da parte del ricorrente Sig. di lavoro straordinario e Parte_1 notturno non integralmente retribuite e per l'effetto condannare la società resistente
“ in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle Controparte_1 relative differenze retributive pari ad € 2.828,15 o diversa somma, maggiore o minore, risultante tramite CTU contabile o di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali sulla somma totale così rivalutata con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
1.1. Nella resistenza della il Tribunale di Viterbo ha così statuito: “- Controparte_1 rigettando il ricorso proposto da nei confronti di;
- Parte_1 CP_1 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3000,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata la domanda di corresponsione di differenze retributive dovute per mancata applicazione del CCNL Commercio Confcommercio, in quanto la società datrice di lavoro aveva aderito all'ANPIT, e per tale motivo era vincolata al contratto collettivo stipulato dalla suddetta organizzazione, quindi lo aveva validamente applicato ai propri dipendenti;
inoltre, la sola applicazione di un CCNL diverso da quello invocato dal lavoratore, ancorché contenente tariffe di ammontare inferiore, non poteva ritenersi idonea a giustificare il giudizio di sproporzione e inadeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.; b) infondata la domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario e notturno, non essendo emerso dall'istruttoria orale alcun elemento rilevante per potersi considerare assolto il rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore.
2 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto insufficiente, ai fini di un giudizio di sproporzionalità ed inadeguatezza retributiva, la mera applicazione del CCNL Cisal-Anpit, omettendo di esaminare le deduzioni in fatto ed in diritto riportate in ricorso, e nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione insufficiente circa le risultanze dell'istruttoria orale, non assolto l'onere della prova in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario e notturno.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'insufficienza ed apparenza della motivazione della gravata sentenza, per aver il primo giudice affermato in modo apodittico l'insufficienza, ai fini di un giudizio di sproporzionalità e inadeguatezza retributiva, della mera applicazione del CCNL Cisal-Anpit, pur prevedendo quest'ultimo tariffe retributive inferiori a quelle previste dal CCNL di riferimento per il settore Terziario-Commercio, ossia il CCNL Commercio Confcommercio.
4.1. In sostanza, nella prospettiva della proposta impugnazione, il mero raffronto tra le tariffe retributive previste dai due contratti collettivi dovrebbe condurre ad un giudizio di insufficienza ed inadeguatezza del trattamento retributivo corrisposto nel periodo 08/10/2018 - 26/09/2019. 4.2. Il giudice di prime cure, dopo aver evidenziato (con valenza assorbente) la legittima applicazione del CCNL Cisal, essendo il datore di lavoro iscritto all'associazione sindacale firmataria di tale contratto, ha invero argomentato sul punto, diversamente rispetto a quanto sostenuto dal gravame. In particolare, il Tribunale ha affermato che, allorquando l'applicazione di un contratto collettivo è invocata in quanto parametro per determinare la giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il lavoratore che agisce in giudizio deve dedurre l'insufficienza della retribuzione percepita, nel suo complessivo ammontare, in modo che la proporzionalità ed adeguatezza possano essere oggettivamente riconosciute e valutate dal giudice sotto il profilo della conformità al dettato costituzionale: ed ha aggiunto che, nel caso di specie, la mera applicazione di un CCNL diverso da quello invocato, ancorché contenete tariffe retributive di ammontare inferiore, non giustifica il giudizio di sproporzione e inadeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost.
4.3. E difatti, a conferma della correttezza del ragionamento logico-giuridico del primo giudice, la Suprema Corte ha affermato che “Il lavoratore che deduce l'insufficienza della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro deve provarne solo l'entità, e non anche l'insufficienza, spettando al giudice di valutarne la conformità ai criteri indicati dall'art. 36 Cost. Spetta, tuttavia, al lavoratore l'onere di dimostrare l'oggetto sul quale tale valutazione deve avvenire, e cioè le prestazioni lavorative in concreto effettuate, fermo 3 restando il dovere del giudice di enunciare i criteri seguiti, allo scopo di consentire il controllo della congruità della motivazione della sua decisione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8097 del 04/06/2002). Alla stregua del riportato orientamento giurisprudenziale, il lavoratore ha l'onere di dedurre e provare le prestazioni lavorative in concreto svolte e, soprattutto, le modalità con cui si sono estrinsecate, ossia le mansioni in concreto espletate, la qualifica rivestita e l'orario di lavoro, in modo da consentire al giudice di verificare l'adeguatezza della retribuzione: diversamente, come evidenziato dal Tribunale, l'originario ricorrente ha dedotto l'insufficienza della retribuzione unicamente alla stregua dell'applicazione di un CCNL che prevede tariffe retributive inferiori rispetto al CCNL asseritamente maggiormente rappresentativo.
4.4. D'altro canto, l'appellante ha prodotto in giudizio il n versione integrale CP_2
(doc. n. 10) mentre ha prodotto unicamente stralci del CCNL ConfCommercio, non consentendo in tal guisa una valutazione globale del trattamento giuridico economico ricevuto dal lavoratore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11338 del 09/10/1999: “Qualora la disciplina di un contratto collettivo (postcorporativo) reso efficace "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741 contrasti con quella contenuta in un successivo contratto collettivo di diritto comune, tale contrasto deve essere risolto, ai sensi dell'art. 7 della citata legge, con riferimento ai trattamenti economici e normativi minimi, nel senso che deve essere data applicazione al contratto con efficacia obbligatoria generalizzata, non derogabile da successivi contratti collettivi privi di tale efficacia o da contratti individuali, salvo che la disciplina propria di questi ultimi, valutata complessivamente, sia più favorevole ai lavoratori. Ne consegue che la mera denunzia di una clausola contrattuale sopravvenuta asseritamente derogativa in "pejus" ove non accompagnata da un analitico esame di tutti gli elementi idonei ad una valutazione complessiva delle discipline contrattuali a confronto non è sufficiente a dimostrare il carattere globalmente peggiorativo della normativa nella quale la clausola denunciata è inserita”).
4.5. In definitiva, come evidenziato dalla parte appellata con argomentazioni condivise dalla Corte: i) non basta che la retribuzione tabellare prevista da un determinato contratto collettivo sia inferiore a quella prevista da altro contratto collettivo per affermare che tale retribuzione sia insufficiente e inadeguata ai sensi dell'art. 36 Cost.; ii) il lavoratore ha l'onere di indicare gli elementi da cui dovrebbe evincersi l'inadeguatezza delle retribuzioni previste dal contratto collettivo in concreto applicato dal datore di lavoro, elementi che non possono essere rappresentati solo dall'importo della retribuzione prevista per mansioni analoghe da altri contratti collettivi;
iii) in difetto di utili elementi di giudizio e di parametri di raffronto, deve presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11881 del 14/12/1990: “Il fatto che la Determinazione del trattamento economico dei lavoratori spetti all'autonomia negoziale privata - ed in particolare a quella sindacale - non esclude che tale autonomia debba esplicarsi nel rispetto del principio costituzionale dell'equa retribuzione, con la conseguenza che l'inosservanza del 4 precetto dell'art. 36 cost. Può essere dedotto anche riguardo ad una pattuizione collettiva, salva, sul piano dell'Onere probatorio, la presunzione di adeguatezza e sufficienza, in Mancanza di prova contraria del lavoratore, della retribuzione corrisposta nella misura prevista, in relazione alle mansioni esercitate, dal contratto collettivo del settore”); iv) diversamente, l'originario ricorrente si è limitato esclusivamente a dedurre la differenza di tariffe retributive e la presunta maggiore rappresentatività di altro contratto collettivo, senza allegare ulteriori circostanze necessarie per valutare la concreta conformità della retribuzione all'art. 36 Cost.
4.6. A ciò deve aggiungersi che la giurisprudenza, di legittimità e di merito, richiamata dal gravame, attiene alla diversa questione della individuazione del c.d. minimale contributivo, ossia della retribuzione da assumere come base di calcolo per la determinazione dei contributi previdenziali da versare da parte del datore di lavoro. In realtà, le due questioni sono distinte: da un lato, il datore di lavoro è libero di applicare ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti il CCNL stipulato dall'associazione sindacale cui aderisce, dall'altro è obbligato a versare i contributi sul montante retributivo previsto dal diverso CCNL stipulato dalle OOSS maggiormente rappresentative (cfr. sentenza Corte di appello di Roma n. 1524/2020).
4.7. Afferma, difatti, la Suprema Corte che “L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla l. n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione;
né è configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19284 del 02/08/2017).
4.8. Dunque, il sistema previsto dalla legge sul minimale contributivo non influisce sulla distinta regolamentazione del rapporto di lavoro, nel senso che non obbliga il datore di lavoro ad applicare la parte normativa e retributiva di cui al CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria e, quindi, non rende tale contratto efficace erga omnes, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale
5 comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale e a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso (sentenza n. 1524/2020 cit.).
4.9. Il primo motivo di gravame deve, pertanto, ritenersi infondato.
5. Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante censura la pronuncia del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda relativa all'omesso pagamento delle ore di lavoro straordinario e notturno, omettendo la valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare della prova orale, e di fornire una adeguata motivazione in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova.
5.1. Il Tribunale, sul punto specifico, ha ritenuto - con motivazione invero sintetica - non fondata la domanda di accertamento delle differenze retributive asseritamente dovute a titolo di lavoro notturno e straordinario, non essendo emerso dall'istruttoria orale alcun elemento rilevante per potersi considerare assolto l'onere probatorio, che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, in materia di lavoro straordinario è rigoroso, laddove l'assenza di prova non può essere colmata dalla valutazione equitativa del giudice.
5.2. Tale conclusione è, a giudizio della Corte, corretta e condivisibile, seppur necessariamente la motivazione debba essere integrata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4889 del 14/03/2016: “Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del "devolutum", quali risultanti dall'atto di appello”).
5.3. Osserva la Corte, in primo luogo, che in merito al “mancato pagamento delle ore di lavoro straordinario e notturno effettivamente svolte dal ricorrente”, il ricorso di primo grado evidenzia una carente allegazione delle circostanze fattuali sottese alla domanda: non viene precisato, difatti, né il monte ore distribuito per i giorni della settimana, come previsto contrattualmente, né tantomeno per quanti giorni alla settimana avrebbe, diversamente, osservato un orario giornaliero di 11 ore lavorative.
5.4. Si legge nel ricorso che: i) il ha svolto una quantità di ore di lavoro Parte_1 straordinario e notturno di gran lunga maggiore rispetto a quella effettivamente retribuita;
ii) il ricorrente è stato prevalentemente assegnato alle consegne della tratta Monterosi-Pisa (circa 330 km) che non ha mai comportato meno di 11 ore di lavoro (generalmente dalle 00,30 alle 11,30).
5.5. A ciò si aggiunga che i testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado hanno reso dichiarazioni non univoche, imprecise ed insufficienti.
5.6. Difatti, ha dichiarato: a) di aver visto il scaricare merce Tes_1 Parte_1 nell'azienda limitrofa a quella in cui avevamo lavorato entrambi, ossia un'azienda di Ospedaletto (PI); b) che in più occasioni il lo aveva avvisato di dover Parte_1 effettuare consegne e che quindi avevano concordato di prendere un caffè insieme alle ore 7,00/7,15; c) di sapere che tali consegne erano state effettuate più volte a
6 settimana nel 2017 e forse anche nel 2018 e nel 2019; d) di non conoscere gli orari di lavoro del Parte_1
5.6.1. Posto che tale ultima affermazione già sarebbe sufficiente per validare il giudizio espresso dal Tribunale, si osserva che il testimone, che in ogni caso non ha riferito la fonte della sua “conoscenza” circa la frequenza delle consegne, ha riferito una circostanza che non conferma quanto dedotto in ricorso, dove si legge che la partenza dal magazzino di Pisa era alle ore 6,45 circa, non compatibile con l'orario del caffè riferito dal testimone. In ogni caso, il testimone non ha saputo riferire per quanti giorni a settimana il effettuasse il “giro” di consegne, né tantomeno ha saputo Parte_1 precisare gli orari di lavoro dell'appellante.
5.7. Il secondo testimone, , ha dichiarato: a) di essere titolare di un bar sito Tes_2 in Vetralla (VT) e di aver conosciuto il quale cliente;
b) che il si Parte_1 Parte_1 fermava presso il bar “la mattina, all'inizio del suo giro e la sera prima di fare rientro a casa” e che la frequenza del bar è durata “circa un paio d'anni”; c) di essere a conoscenza, per averglielo riferito il che quest'ultimo effettuava le consegne Parte_1 per la caricando il camion a Monterosi ed effettuando il trasporto fino a CP_1
Grosseto e Pisa;
d) che il “La sera passava generalmente verso le 1.30/1.45: Parte_1 aspettavo lui per pulire la macchina del caffè. La mattina passava al bar intorno alle 10.00. Inizialmente passava tutti i giorni ad eccezione del martedì di chiusura e della sera tra sabato e domenica;
in seguito anche di martedì”.
5.7.1. La testimonianza di è, a giudizio della Corte, scarsamente attendibile Tes_2
e di certo non idonea a fornire quella prova rigorosa dell'orario di lavoro straordinario richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.
5.7.2. Ciò si afferma in quanto egli riferisce alcune circostanze soltanto de relato, e soprattutto contraddice le deduzioni di cui al ricorso in modo evidente: difatti, mentre l'originario ricorrente ha affermato che il proprio giro con il camion iniziava dal magazzino di Monterosi alle ore 01,00 circa e terminava presso il medesimo magazzino alle ore 11,30 del giorno dopo, il testimone ha riferito l'esatto contrario, ossia che il si fermava al bar la mattina all'inizio del giro e la sera prima di rientrare a Parte_1 casa, quindi al termine del giro.
5.7.3. D'altro canto, come osservato in modo condivisibile dalla società appellata, dalle dichiarazioni del testimone in alcun modo è evincibile, in modo convincente ed inequivoco, lo svolgimento di un orario lavorativo giornaliero di 11 ore, atteso che gli unici elementi da cui tale rilevante conclusione dovrebbe dedursi coinciderebbero con gli orari dei caffè che asseritamente il assumeva presso il bar di cui era Parte_1 titolare il teste, senza che alcuno abbia confermato quali attività svolgesse l'appellante nel periodo intermedio.
5.8. In definitiva, resta confermato il difetto di prova dello svolgimento di lavoro notturno e straordinario non regolarmente retribuito: come può agevolmente evincersi dalle buste paga versate in atti, il lavoro notturno, qualora effettuato, è stato sempre retribuito in base alle ore contabilizzate.
7 6. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
8. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 1.985,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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