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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/09/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1311/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
IL TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA composto dai Magistrati:
DOTT. LUIGI GALASSO PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ROSA MARIA VERRASTRO GIUDICE
DOTT.SSA GIULIA VOLPE GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1311/2014 R.G.A.C.,
TRA in persona del Curatore p.t., il quale si Parte_1 costituisce in forza di decreto del G.D. in data 14-16.1.2014, in atti, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Gerardo DI CIOMMO, con elezione di domicilio nello studio del medesimo, in Potenza, alla Via Pretoria, n. 18;
ATTORE
E
e rapp.ti e difesi, giusta Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro BRUNETTI, del Foro di Roma, senza elezione di domicilio nel circondario;
CONVENUTI
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9 [...] in persona del Curatore p.t.; Controparte_10
CONVENUTI contumaci avente ad oggetto:
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 N. 1311/2014 R.G.A.C.
1. La curatela del raeva in giudizio, innanzi Parte_1
a questo Tribunale, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 erroneamente chiamata ' ell'atto di citazione: ma cfr. il verbale CP_4 CP_11 dell'interrogatorio da parte del Curatore del fallimento attore) CP_4 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
ed il Controparte_9 Controparte_12 era citata in giudizio quale «
[...] Controparte_13
; quale consigliere delegato;
quale
[...] Controparte_5 Controparte_6
«consigliere delle ; quale gestore di fatto della Parte_1 Controparte_7 società; quale gestore di fatto e socio;
Controparte_8 CP_1 quale presidente del collegio sindacale;
e
[...] Controparte_2 Controparte_3 quali sindaci effettivi;
ed il Controparte_9 Controparte_10 quali soci.
[...]
Si trattava di azione di responsabilità per danni.
In data 27 Luglio 2010, al fine di ottenere l'ingresso di un nuovo socio, la CP_10
l'allora eliberava un aumento di capitale da € 60.000,00
[...] Controparte_14 ad € 1.000.000,00, con la contestuale trasformazione in società per azioni.
L'aumento di capitale e la conseguente redistribuzione delle quote sociali (per il 51% riconosciute al nuovo socio) vedevano i soci e Controparte_8 [...]
partecipare attraverso un conferimento di quote a titolo gratuito, mediante Controparte_9
l'imputazione a capitale delle riserve di utili preesistenti.
La loro quota aumentava da euro 60.000,00 ad euro 490.000,00: la differenza era coperta da riserve di utili apparentemente presenti nel patrimonio netto.
L'ingresso del nuovo socio si compiva, invece, a titolo oneroso, mercè il versamento di
€ 127.500,00, mediante assegni: importo pari al 25% della quota sottoscritta.
L'atto di citazione così si esprime:
2 N. 1311/2014 R.G.A.C.
3 N. 1311/2014 R.G.A.C.
4 N. 1311/2014 R.G.A.C.
5 N. 1311/2014 R.G.A.C.
6 N. 1311/2014 R.G.A.C.
7 Le conclusioni venivano rassegnate come segue:
8
N. 1311/2014 R.G.A.C. N. 1311/2014 R.G.A.C.
2. Si costituivano unicamente e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
: gli altri debbono essere dichiarati contumaci.
[...]
3. I medesimi e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedevano rigettarsi la domanda, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa è decisa dalla sezione specializzata in materia d'impresa, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 168/2003.
2. La contestazione della violazione del principio contabile n. 24 dell'Organismo Italiano di Contabilità e l'allegazione dell'infrazione della norma, posta dall'art. 2426, co. 1, n. 5, c.c., risultano argomentate analiticamente ed appaiono, specialmente la seconda (qualche dubbio potrebbe essere sollevato rispetto alla prima, se si leggono le specifiche informazioni rese da già presidente del c.d.a. e consigliere delegato, al Curatore, in particolare, Parte_2 nelle dichiarazioni integrative allo stesso Curatore, datate al 20 Aprile 2012), fondate in fatto e
9 N. 1311/2014 R.G.A.C.
diritto, alla stregua della documentazione in atti e delle considerazioni giuridiche della TE attrice.
Si precisa, sin d'ora, che le dichiarazioni rese al Curatore dalle diverse persone, da costui udite o che, comunque (come nel caso dell'appena citata nota di , gli Parte_2 fornivano deduzioni scritte, risalgono all'attività istruttoria condotta da quell'organo, nella sede degli adempimenti compiuti entro la procedura concorsuale: si tratta di atti presenti nella documentazione versata dall'attrice.
L'incasso della sola somma di euro 25.000,00, anziché di quella di euro 127.500,00, che la avrebbe dovuto versare, è anch'esso circostanza certa: la società Controparte_10 debitrice del conferimento avrebbe dovuto provare di averlo liberato, nonostante quanto emerge dal verbale dell'assemblea del 27 Luglio 2010: l'avvenuto versamento degli assegni, in quella sede, invero, veniva dichiarato dal presidente del c.d.a., ma una simile dichiarazione non prova, di per sé sola, alcunché.
Conferma dell'omesso versamento della somma eccedente gli euro 25.000,00, peraltro, proviene dalle dichiarazioni rese al Curatore da e da Controparte_8
ambo gestori di fatto dell'organismo societario. Controparte_7
3. La responsabilità dei soci, come tali, dev'essere, nella specie, esclusa.
La TE richiama, in proposito, l'art. 2476 c.c., dettato in materia di società a responsabilità limitata, il quale prevede la responsabilità dei «soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi»: una simile condotta intenzionale, connotata da dolo specifico, tuttavia, non è in re ipsa e non viene adeguatamente lumeggiata nelle difese della TE.
Ciò significa che la domanda non può essere accolta nei confronti di Controparte_8
considerato come socio (per la sua posizione di gestore di fatto, invece, si
[...] vedrà infra), di e del Controparte_9 Controparte_10
4. Dev'essere esclusa, altresì, la responsabilità dei sindaci, i quali entravano in funzione proprio attraverso la costituzione del relativo organo collegiale, e non possono, pertanto, aver influito né su quanto già accaduto, in proposito delle violazioni relative alle riserve, né della asserita copertura della quota di capitale, versata dalla ttraverso assegni Controparte_10 bancari.
Si aggiunga che i medesimi sindaci, successivamente all'assemblea e all'adozione delle relative deliberazioni, non riuscivano a svolgere adeguatamente i propri compiti anche a causa delle difficoltà loro frapposte e, in particolare, dell'impedimento ad un completo accesso alla documentazione della società: riprova è che essi, con tale motivazione, si dimettevano già il 26
Luglio 2011.
Le deduzioni difensive dei sindaci, infine, non risultano specificamente contestate dalla parte attrice.
5. Rimane la responsabilità degli amministratori di diritto e di fatto: questi ultimi, da identificarsi, come assume la stessa attrice, in ed in Controparte_7 Controparte_8
[...]
10 N. 1311/2014 R.G.A.C.
La loro posizione gestoria emerge dalle concordi e coerenti dichiarazioni raccolte dal
Curatore, e, in particolare, dalle affermazioni rese dalla la cui qualità è stata CP_4 già indicata dianzi), dallo stesso (che ammette di essersi ingerito), da Controparte_7 [...]
(la cui qualità è stata, come per la già indicata dianzi), CP_5 CP_4 dall'impiegata amministrativa Parte_3
La responsabilità è solidale, trattandosi di concorso nell'unico illecito.
Che si parli di amministratori di diritto o di fatto, poi, la responsabilità appare di natura contrattuale, perché generata dalla violazione di un rapporto sorto (o attraverso la nomina e l'accettazione, o mediante una vicenda di contatto sociale) rispetto ad uno specifico soggetto, la società amministrata.
Dalla qualificazione di responsabilità contrattuale, e non trattandosi di obbligazione pecuniaria inadempiuta alla scadenza, discende che l'obbligazione di pagamento degli interessi non sorge in assenza di costituzione in mora: nella specie, ravvisabile soltanto nella domanda giudiziale (e cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. 5.4.2016, n. 6545).
Quanto alla rivalutazione monetaria, poi, la TE deve ricevere, simmetricamente, quella maturata dalla data della costituzione in mora: fino a quella della presente decisione, allorché l'obbligazione di valore si traduce, con la liquidazione del danno, in un'obbligazione pecuniaria.
In conclusione, i convenuti amministratori debbono la somma non acquisita, pari ad euro 915.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla domanda, nonché gli interessi di mora sulla medesima somma, come man mano rivalutata di anno in anno: ciò sino alla data di pubblicazione di questa decisione, oltre la quale, fino al soddisfo, sono dovuti gli interessi moratori ulteriori.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: quelle a favore della TE (che vedranno la solidarietà ex art. 97 c.p.c., per comunanza di interessi) debbono distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
nei confronti dei convenuti vittoriosi, ma contumaci, non dev'essere emesso un provvedimento sulle spese medesime.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1311/2014 R.G.A.C., promossa da in persona del Curatore p.t., contro Parte_1
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
ed il Controparte_8 Controparte_9 [...] in persona del Curatore p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta Controparte_10 disattesa, così decide:
1. dichiara contumaci Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, ed il
[...] Controparte_10
11 N. 1311/2014 R.G.A.C.
2. condanna Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e a pagare, in solido tra loro, Controparte_7 Controparte_8 alla la somma di euro 915.000,00, Controparte_15 oltre alla rivalutazione monetaria dalla domanda, nonché gli interessi di mora sulla medesima somma, come man mano rivalutata di anno in anno: ciò sino alla data di pubblicazione di questa decisione, oltre la quale, fino al soddisfo, sono dovuti gli interessi legali ulteriori;
3. rigetta la domanda nei confronti degli altri convenuti;
4. condanna Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e in solido tra loro, a rifondere Controparte_7 Controparte_8 alla le spese di lite, liquidate in euro Controparte_15
30.000,00 per compensi ed in euro 1.614,27 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Gerardo DI CIOMMO;
5. condanna la a rifondere a Controparte_15
e le spese di lite, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 liquidate in euro 25.000,00 complessivi per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
6. dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite, nel rapporto tra la
[...] dall'un lato, e, dall'altro lato Controparte_15 Controparte_9
ed il
[...] Controparte_10
Potenza, così deciso nella camera di consiglio del 5 Settembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO
12
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
IL TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA composto dai Magistrati:
DOTT. LUIGI GALASSO PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ROSA MARIA VERRASTRO GIUDICE
DOTT.SSA GIULIA VOLPE GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1311/2014 R.G.A.C.,
TRA in persona del Curatore p.t., il quale si Parte_1 costituisce in forza di decreto del G.D. in data 14-16.1.2014, in atti, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Gerardo DI CIOMMO, con elezione di domicilio nello studio del medesimo, in Potenza, alla Via Pretoria, n. 18;
ATTORE
E
e rapp.ti e difesi, giusta Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro BRUNETTI, del Foro di Roma, senza elezione di domicilio nel circondario;
CONVENUTI
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9 [...] in persona del Curatore p.t.; Controparte_10
CONVENUTI contumaci avente ad oggetto:
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 N. 1311/2014 R.G.A.C.
1. La curatela del raeva in giudizio, innanzi Parte_1
a questo Tribunale, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 erroneamente chiamata ' ell'atto di citazione: ma cfr. il verbale CP_4 CP_11 dell'interrogatorio da parte del Curatore del fallimento attore) CP_4 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
ed il Controparte_9 Controparte_12 era citata in giudizio quale «
[...] Controparte_13
; quale consigliere delegato;
quale
[...] Controparte_5 Controparte_6
«consigliere delle ; quale gestore di fatto della Parte_1 Controparte_7 società; quale gestore di fatto e socio;
Controparte_8 CP_1 quale presidente del collegio sindacale;
e
[...] Controparte_2 Controparte_3 quali sindaci effettivi;
ed il Controparte_9 Controparte_10 quali soci.
[...]
Si trattava di azione di responsabilità per danni.
In data 27 Luglio 2010, al fine di ottenere l'ingresso di un nuovo socio, la CP_10
l'allora eliberava un aumento di capitale da € 60.000,00
[...] Controparte_14 ad € 1.000.000,00, con la contestuale trasformazione in società per azioni.
L'aumento di capitale e la conseguente redistribuzione delle quote sociali (per il 51% riconosciute al nuovo socio) vedevano i soci e Controparte_8 [...]
partecipare attraverso un conferimento di quote a titolo gratuito, mediante Controparte_9
l'imputazione a capitale delle riserve di utili preesistenti.
La loro quota aumentava da euro 60.000,00 ad euro 490.000,00: la differenza era coperta da riserve di utili apparentemente presenti nel patrimonio netto.
L'ingresso del nuovo socio si compiva, invece, a titolo oneroso, mercè il versamento di
€ 127.500,00, mediante assegni: importo pari al 25% della quota sottoscritta.
L'atto di citazione così si esprime:
2 N. 1311/2014 R.G.A.C.
3 N. 1311/2014 R.G.A.C.
4 N. 1311/2014 R.G.A.C.
5 N. 1311/2014 R.G.A.C.
6 N. 1311/2014 R.G.A.C.
7 Le conclusioni venivano rassegnate come segue:
8
N. 1311/2014 R.G.A.C. N. 1311/2014 R.G.A.C.
2. Si costituivano unicamente e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
: gli altri debbono essere dichiarati contumaci.
[...]
3. I medesimi e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedevano rigettarsi la domanda, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa è decisa dalla sezione specializzata in materia d'impresa, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 168/2003.
2. La contestazione della violazione del principio contabile n. 24 dell'Organismo Italiano di Contabilità e l'allegazione dell'infrazione della norma, posta dall'art. 2426, co. 1, n. 5, c.c., risultano argomentate analiticamente ed appaiono, specialmente la seconda (qualche dubbio potrebbe essere sollevato rispetto alla prima, se si leggono le specifiche informazioni rese da già presidente del c.d.a. e consigliere delegato, al Curatore, in particolare, Parte_2 nelle dichiarazioni integrative allo stesso Curatore, datate al 20 Aprile 2012), fondate in fatto e
9 N. 1311/2014 R.G.A.C.
diritto, alla stregua della documentazione in atti e delle considerazioni giuridiche della TE attrice.
Si precisa, sin d'ora, che le dichiarazioni rese al Curatore dalle diverse persone, da costui udite o che, comunque (come nel caso dell'appena citata nota di , gli Parte_2 fornivano deduzioni scritte, risalgono all'attività istruttoria condotta da quell'organo, nella sede degli adempimenti compiuti entro la procedura concorsuale: si tratta di atti presenti nella documentazione versata dall'attrice.
L'incasso della sola somma di euro 25.000,00, anziché di quella di euro 127.500,00, che la avrebbe dovuto versare, è anch'esso circostanza certa: la società Controparte_10 debitrice del conferimento avrebbe dovuto provare di averlo liberato, nonostante quanto emerge dal verbale dell'assemblea del 27 Luglio 2010: l'avvenuto versamento degli assegni, in quella sede, invero, veniva dichiarato dal presidente del c.d.a., ma una simile dichiarazione non prova, di per sé sola, alcunché.
Conferma dell'omesso versamento della somma eccedente gli euro 25.000,00, peraltro, proviene dalle dichiarazioni rese al Curatore da e da Controparte_8
ambo gestori di fatto dell'organismo societario. Controparte_7
3. La responsabilità dei soci, come tali, dev'essere, nella specie, esclusa.
La TE richiama, in proposito, l'art. 2476 c.c., dettato in materia di società a responsabilità limitata, il quale prevede la responsabilità dei «soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi»: una simile condotta intenzionale, connotata da dolo specifico, tuttavia, non è in re ipsa e non viene adeguatamente lumeggiata nelle difese della TE.
Ciò significa che la domanda non può essere accolta nei confronti di Controparte_8
considerato come socio (per la sua posizione di gestore di fatto, invece, si
[...] vedrà infra), di e del Controparte_9 Controparte_10
4. Dev'essere esclusa, altresì, la responsabilità dei sindaci, i quali entravano in funzione proprio attraverso la costituzione del relativo organo collegiale, e non possono, pertanto, aver influito né su quanto già accaduto, in proposito delle violazioni relative alle riserve, né della asserita copertura della quota di capitale, versata dalla ttraverso assegni Controparte_10 bancari.
Si aggiunga che i medesimi sindaci, successivamente all'assemblea e all'adozione delle relative deliberazioni, non riuscivano a svolgere adeguatamente i propri compiti anche a causa delle difficoltà loro frapposte e, in particolare, dell'impedimento ad un completo accesso alla documentazione della società: riprova è che essi, con tale motivazione, si dimettevano già il 26
Luglio 2011.
Le deduzioni difensive dei sindaci, infine, non risultano specificamente contestate dalla parte attrice.
5. Rimane la responsabilità degli amministratori di diritto e di fatto: questi ultimi, da identificarsi, come assume la stessa attrice, in ed in Controparte_7 Controparte_8
[...]
10 N. 1311/2014 R.G.A.C.
La loro posizione gestoria emerge dalle concordi e coerenti dichiarazioni raccolte dal
Curatore, e, in particolare, dalle affermazioni rese dalla la cui qualità è stata CP_4 già indicata dianzi), dallo stesso (che ammette di essersi ingerito), da Controparte_7 [...]
(la cui qualità è stata, come per la già indicata dianzi), CP_5 CP_4 dall'impiegata amministrativa Parte_3
La responsabilità è solidale, trattandosi di concorso nell'unico illecito.
Che si parli di amministratori di diritto o di fatto, poi, la responsabilità appare di natura contrattuale, perché generata dalla violazione di un rapporto sorto (o attraverso la nomina e l'accettazione, o mediante una vicenda di contatto sociale) rispetto ad uno specifico soggetto, la società amministrata.
Dalla qualificazione di responsabilità contrattuale, e non trattandosi di obbligazione pecuniaria inadempiuta alla scadenza, discende che l'obbligazione di pagamento degli interessi non sorge in assenza di costituzione in mora: nella specie, ravvisabile soltanto nella domanda giudiziale (e cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. 5.4.2016, n. 6545).
Quanto alla rivalutazione monetaria, poi, la TE deve ricevere, simmetricamente, quella maturata dalla data della costituzione in mora: fino a quella della presente decisione, allorché l'obbligazione di valore si traduce, con la liquidazione del danno, in un'obbligazione pecuniaria.
In conclusione, i convenuti amministratori debbono la somma non acquisita, pari ad euro 915.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla domanda, nonché gli interessi di mora sulla medesima somma, come man mano rivalutata di anno in anno: ciò sino alla data di pubblicazione di questa decisione, oltre la quale, fino al soddisfo, sono dovuti gli interessi moratori ulteriori.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: quelle a favore della TE (che vedranno la solidarietà ex art. 97 c.p.c., per comunanza di interessi) debbono distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
nei confronti dei convenuti vittoriosi, ma contumaci, non dev'essere emesso un provvedimento sulle spese medesime.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1311/2014 R.G.A.C., promossa da in persona del Curatore p.t., contro Parte_1
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
ed il Controparte_8 Controparte_9 [...] in persona del Curatore p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta Controparte_10 disattesa, così decide:
1. dichiara contumaci Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, ed il
[...] Controparte_10
11 N. 1311/2014 R.G.A.C.
2. condanna Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e a pagare, in solido tra loro, Controparte_7 Controparte_8 alla la somma di euro 915.000,00, Controparte_15 oltre alla rivalutazione monetaria dalla domanda, nonché gli interessi di mora sulla medesima somma, come man mano rivalutata di anno in anno: ciò sino alla data di pubblicazione di questa decisione, oltre la quale, fino al soddisfo, sono dovuti gli interessi legali ulteriori;
3. rigetta la domanda nei confronti degli altri convenuti;
4. condanna Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e in solido tra loro, a rifondere Controparte_7 Controparte_8 alla le spese di lite, liquidate in euro Controparte_15
30.000,00 per compensi ed in euro 1.614,27 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Gerardo DI CIOMMO;
5. condanna la a rifondere a Controparte_15
e le spese di lite, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 liquidate in euro 25.000,00 complessivi per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
6. dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite, nel rapporto tra la
[...] dall'un lato, e, dall'altro lato Controparte_15 Controparte_9
ed il
[...] Controparte_10
Potenza, così deciso nella camera di consiglio del 5 Settembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO
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