Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00900/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 141 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosarita Laganà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
nei confronti
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento Protocollo n. -OMISSIS- del 21 aprile 2021 e notificato alla ricorrente in data 4 novembre 2022, con cui la Prefettura -OMISSIS- dichiarava inammissibile domanda di concessione della cittadinanza italiana ritualmente formulata dal ricorrente il 15 dicembre 2017 e protocollata al n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. TO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La sig.ra -OMISSIS-, in data 15 agosto 2002, ha contratto matrimonio (a -OMISSIS-, in Pakistan) con il sig. -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- in Pakistan.
Quest’ultimo, acquisita la cittadinanza italiana, ha stabilito la sua residenza in -OMISSIS-, in -OMISSIS-.
Anche l’odierna ricorrente, dall’11 dicembre 2013, al fine di ricongiungersi con il marito, si è trasferita in Italia presso l’anzidetto indirizzo di residenza (vedi doc. 3).
Trascorso un anno dalla concessione della cittadinanza italiana al marito, la sig.ra -OMISSIS-, in data 15 dicembre 2017, presentava rituale istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio ex art. 5 della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, corredandola – secondo quanto esposto in ricorso - di tutta la documentazione necessaria nonché del versamento del contributo di cui all’art. 1, comma 12, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009 (domanda rubricata al protocollo n. -OMISSIS-).
In data 17 aprile 2021 la Prefettura di -OMISSIS-adottava tuttavia il qui impugnato provvedimento con il quale dichiarava, per le carenze documentali riscontrate, inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana, provvedimento successivamente notificato alla ricorrente in data 4 novembre 2022.
Nell’assunto della sig.ra -OMISSIS- tale provvedimento negativo sarebbe tuttavia illegittimo per i seguenti motivi:
1) Eccesso di discrezionalità - Abuso di potere: in quanto sarebbe in possesso di tutti i requisiti necessari per l’ottenimento della cittadinanza italiana e, unitamente alla domanda, avrebbe prodotto all’autorità procedente tutti i documenti propedeutici alla sua richiesta.
Di qui la richiesta di annullamento del provvedimento reiettivo impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il Ministero dell’Interno che ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.
All’udienza del 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il decreto di inammissibilità gravato è motivato in ragione della mancata allegazione da parte dell’istante della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 362 del 1994.
In particolare le carenze rilevate attenevano ai seguenti documenti: 1. Certificato di nascita e penale del Paese d’origine, incorso di validità, debitamente tradotto e legalizzato, 2. Ricevuta in originale del bollettino postale di versamento di euro 200; 3. Documento d’identità; 4. marca da bollo da 16.00 euro.
Con nota Prefettizia del 13 gennaio 2020, richiamata nel medesimo decreto, l’Amministrazione comunicava, ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, la sussistenza dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza invitando la sig.ra -OMISSIS- a produrre la menzionata documentazione, con l’avvertimento che in caso di mancata integrazione nel termine assegnato la stessa sarebbe stata dichiarata inammissibile.
La richiesta non sortiva alcun effetto, restando dunque del tutto indimostrato il possesso, da parte della sig.ra -OMISSIS-, dei requisiti richiesti per l’accoglimento della domanda di cittadinanza.
Di qui l’infondatezza dell’impugnazione fondata sull’assunto, rimasto del tutto indimostrato, di aver corredato la richiesta di cittadinanza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente.
Né varrebbe argomentare in ordine alla mancata conoscenza di tale richiesta istruttoria.
Premesso che come noto ormai a decorrere dal 18 giugno 2015, il procedimento per la concessione della cittadinanza è gestito con modalità digitali, mediante la compilazione e l’invio delle domande in modalità telematica attraverso apposito sistema informatico predisposto dal Ministero dell’Interno (cd. CIVES), anche le relative comunicazioni agli istanti avvengono mediante tali modalità.
E nell’atto gravato si fa riferimento alla comunicazione inviata dalla Prefettura in data 13 gennaio 2020 con la quale si richiedeva l’integrazione documentale, cui – come detto - parte ricorrente non ha provveduto a dare riscontro.
Inoltre a riprova della infondatezza della censura - e soprattutto determinante ai fini del decidere - vi è la considerazione che la documentazione mancate e prodotta dal ricorrente nel corso del giudizio reca date successive alla presentazione dell’istanza (ad esempio il certificato di matrimonio reca la data dell’11 ottobre 2022, successiva alla proposizione dell’istanza del 15 dicembre 2017), mentre altri documenti pure richiesti non vengono versati neppure in questa sede giurisdizionale.
E anche la sola assenza del certificato penale del Paese d’origine sarebbe comunque da sola sufficiente a sorreggere la legittimità del decreto di inammissibilità dell’istanza.
In proposito va evidenziato che l’art. 1, comma 3, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, “ Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana ”, prevede la necessaria produzione all’Autorità del certificato penale italiano ed estero, chiaramente in corso di validità, unitamente alla presentazione della domanda.
Quanto illustrato, pertanto, depone dunque per l’inconferenza del motivo di ricorso attesa l’assenza dell’evidenza documentale riferita all’atto della presentazione dell’istanza, stabilendo l’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 362 del 1994 che, in caso di incompletezza della prescritta documentazione, “ l’autorità dichiara inammissibile l’istanza, con provvedimento motivato, dandone comunicazione all’interessato ed al Ministero ”.
Ne consegue l’infondatezza del ricorso.
Non è comunque superfluo ricordare quanto affermato dal Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria n. 13 del 13.07.2021 in sede di regolamento di competenza:
“ nel caso all’esame non si è al cospetto di un provvedimento di diniego della cittadinanza, ma di una decisione prefettizia di inammissibilità, che si esaurisce sul piano procedimentale e non attribuisce né nega lo status di cittadino valido erga omnes, sicché, anche sotto tale profilo (…).
Trattasi, infatti, di atto emanato da un organo periferico dello Stato con efficacia non esorbitante la circoscrizione territoriale della regione in cui ha sede il detto organo. Esso non è in alcun modo equiparabile al diniego di cittadinanza, provvedimento emanato da un organo centrale dello Stato, idoneo ad incidere sullo status del soggetto interessato con efficacia erga omnes e, quindi, con efficacia su tutto il territorio nazionale.
Va al riguardo considerato, in primo luogo, che il decreto di inammissibilità non preclude la possibilità, per l’interessato, di ripresentare la domanda anche il giorno successivo all’adozione del decreto prefettizio, mentre il decreto di rigetto, adottato centralmente dal Ministero dell’Interno, preclude allo straniero la riproposizione della domanda per cinque anni.
Anche sotto il profilo del procedimento amministrativo, peraltro, il trasferimento delle competenze in capo all’amministrazione centrale è solo eventuale e subordinato, appunto, alla previa verifica di ammissibilità della domanda, svolta dalla prefettura, che ha il compito in una fase preliminare di verificare la regolarità e la completezza della domanda, ma non ha il potere di entrare nel merito della sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di concessione della cittadinanza, la cui valutazione spetta, in una fase successiva e in via esclusiva, all’amministrazione centrale.
Pertanto, la valutazione compiuta dalla prefettura nel caso di specie non incide sulla pretesa sostanziale dello straniero e, dunque, sul suo status, ma solo sul profilo preliminare, inerente alla regolarità della domanda, con la conseguenza che al relativo provvedimento di inammissibilità non può connettersi un’efficacia erga omnes, e quindi ultraregionale, propria, invece, di un provvedimento che, entrando nel merito, presuppone un giudizio circa la spettanza del bene della vita, peraltro riconoscibile, nel caso di specie, solo dall’autorità centrale ”.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente, Estensore
RO Vampa, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.