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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/07/2025, n. 4001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4001 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 15321 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati GIANLUIGI VILLASCHI, CARMELO OSSINO e
EUGENIA NICOLETTA GATTI per procura in atti
- appellante -
E
(C.F. ), in proprio e nella qualità di OP C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. CAMILLO IL GRANDE per C.F._2 procura in atti appellato/appellante incidentale
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati GIANLUIGI VILLASCHI, CARMELO
OSSINO e EUGENIA NICOLETTA GATTI per procura in atti appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace – contratto di trasporto.
pagina 1 di 8 Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello notificato in data 11.10.2019 proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 141/2019, emessa dal Giudice di Pace di Acireale, pubblicata in data 13.3.2019, con la quale, in accoglimento delle domande formulate dal , era stata CP_1 condannata al pagamento della somma complessiva di € 600,00 in favore del in CP_1 proprio e di € 600,00 in favore del n.q., oltre al pagamento delle spese di lite. CP_1
A sostegno del proprio atto di appello formulava i seguenti motivi: 1) Parte_1 intervenuta decadenza ai sensi degli artt. 949 ter e 941 d. lgs. n. 96/2005 (cod. nav.) e art. 35
Convenzione di Montreal;
2) omessa pronuncia in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito;
3) inesistenza del diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria per inapplicabilità del Reg. CE 261/04; 4) mancata applicazione dell'art. 3, c. 3, del Reg. n.
261/2004 e non debenza della compensazione pecuniaria in favore del minore PE
, in quanto passeggero a titolo gratuito;
5) inesistenza e/o mancata prova del danno non
[...] patrimoniale.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza appellata, con l'accertamento della intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 35 Conv. Montreal;
in subordine, chiedeva di dichiararsi l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Acireale a favore del Giudice di Pace di
Busto Arsizio e/o di Catania e, nel merito, il rigetto delle domande.
Si costituiva in giudizio in proprio e n.q. di genitore del figlio minore OP
, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del gravame per tardività Persona_1 dell'iscrizione a ruolo e per la mancata proposizione della impugnazione nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, essendo stata esclusa Nel merito Controparte_2 riproponeva le difese già spiegate nel giudizio di primo grado, chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale nei confronti di chiedendo la riforma della Controparte_2 sentenza impugnata nella parte in cui non era stata applicata la normativa di settore e l'art 35 della Convenzione di Montreal.
pagina 2 di 8 Si costituiva, a seguito della notifica dell'appello incidentale, la quale, Controparte_2 preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del detto appello incidentale poiché proposto oltre il termine previsto dall'art 327 c.p.c.. Nel merito riproponeva le difese già spiegate nel giudizio di primo grado.
All'udienza del 20.9.2020, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, disponendo l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 17.5.2021, sostituita dal deposito di note, alla quale veniva posta in decisione con i termini di legge. Ma, con ordinanza del 10.1.2022, rilevata la mancata notifica dell'appello principale nei confronti di CP_2
veniva rimessa sul ruolo istruttorio, ordinando, ai sensi dell'art 331 c.p.c., l'integrazione
[...] del contraddittorio nei confronti di a cura dell'appellante principale. Controparte_2
All'udienza successiva del 6.6.2022, verificata la regolare integrazione del contraddittorio, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15.11.2022.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare del ruolo.
All'udienza del 6.11.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, che doveva procedere alla riorganizzazione del ruolo, assicurando la prioritaria definizione delle numerose cause più anziane della presente, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29.1.2025, alla quale veniva posta in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
È infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello principale per tardività dell'iscrizione a ruolo, in quanto dagli atti di causa risulta che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 19.10.2019, ovvero entro il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto d'appello, effettuata via pec in data 11.10.2019.
L'appello principale è stato, poi, ritualmente notificato nei confronti di in Controparte_2 data 15.2.2022, ovvero entro il termine fissato dal giudice nell'ordinanza ex art. 331 c.p.c..
Va, parimenti, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, avanzata da in quanto, ai sensi dell'art 343 c.p.c. - nella formulazione ratione temporis vigente Controparte_2
- “L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti
pagina 3 di 8 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349 bis, secondo comma”.
L'appellato si è costituito tempestivamente, dunque il suo appello incidentale è CP_1 ammissibile.
Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di appello, con il quale la ha Parte_1 lamentato l'omessa pronuncia del Giudice di Pace di Acireale in merito all'eccezione di incompetenza, da essa sollevata tempestivamente in primo grado.
In effetti, il giudice di prime cure ha omesso ogni determinazione sul punto, in tal modo implicitamente affermando la propria competenza.
Ebbene, l'attore in primo grado ha chiesto sia la “compensazione pecuniaria” prevista dal
Reg. CE 261/2004 sia il risarcimento dei danni ulteriori ai sensi della Convenzione di
Montreal sulla responsabilità del vettore aereo.
Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. Sentenza 7 novembre 2019 causa C
213/18 , nel caso in cui un viaggiatore proponga nei confronti del vettore aereo due Pt_2 domande cumulate, di pagamento dell'indennizzo forfettario previsto dal Reg. CE 261/04 e del danno ulteriore, esse sono soggette ciascuna alla competenza di un giudice diverso.
Invero, la competenza per la prima domanda, in applicazione delle regole ordinarie di competenza, in ossequio a quanto stabilito dal Reg. UE 1215/12, essendo relativa ad un contratto di prestazione di servizi, andrà devoluta al giudice del luogo “in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” (cfr. art. 7, c. 1, n. 1), lettera b), Reg. 1215/12).
Pertanto, tanto il luogo di partenza che quello di arrivo sarebbero sedi territorialmente competenti per incardinare la domanda (cfr. CGUE Sent. 9 luglio 2009, causa C. 204/08 Rehder).
Nel caso di specie, a decidere sul volo Tenerife – Catania l'unico giudice competente all'interno della giurisdizione italiana risulta, quindi, quello di Catania, luogo di arrivo del volo in ritardo.
Avendo l'attore domandato non solo il pagamento del suddetto indennizzo forfettario, ma anche il risarcimento del danno, la competenza per la seconda domanda va determinata in base alla Convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore aereo, stante l'inapplicabilità
pagina 4 di 8 al caso di specie del foro del consumatore ex art. 17, c. 3, Reg. 1215/12. (Sul punto, C. Cass.,
SS.UU., n. 3561/2020: non potrebbe invece fondarsi la giurisdizione del giudice italiano facendo riferimento al foro del consumatore come regolamentato dal predetto art. 17 del regolamento n. 1215/2012 perchè, come ricostruito già da Cass. S.U. n. 18257 del 2019 e dalla Corte di Giustizia con la sentenza C-464/2018,
l'art. 17 del regolamento n. 1215/2012, che si occupa della competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, il predetto regolamento non può essere applicato perchè il paragrafo 3 stabilisce espressamente la sua esclusione nel caso di contratti di mero trasporto "che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale", come nella specie, secondo la univoca prospettazione delle parti).
Piuttosto, La domanda di pagamento dell'indennizzo previsto dal Regolamento (CE) n. 261 del 2004 è soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza "ordinarie", stabilite dal Regolamento (UE) n. 1215 del
2012. Ne consegue che, ove la suddetta domanda scaturisca da un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi, essa è devoluta, ex art. 7, comma 1, n. 1), lett. b), del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, alla competenza del giudice del luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto, laddove tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza della CGUE nel senso che tanto il luogo di partenza del velivolo, quanto quello di arrivo, devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di "fornitura principale" dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo. (C. Cass., n. 24632/2020).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 33,
c. 1, della Convenzione di Montreal, la competenza appartiene anche al “giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una “impresa” che ha provveduto a stipulare il contratto” (cfr. art. 33, c. 1, punto c)) (cfr. Cass., ord. n. 24632/2020).
Orbene, nel caso di specie, i viaggiatori hanno acquistato un pacchetto turistico (soggiorno e volo) tramite agenzia di viaggi e hanno rivolto in via principale le domande nei confronti del vettore aereo.
L'agenzia di viaggi ha stipulato il contratto con i viaggiatori per conto del tour operator
(organizzatore del viaggio) e tra l'agenzia di viaggi e il vettore aereo non vi è alcun contratto, in quanto il vettore è soggetto terzo rispetto al rapporto esistente tra i viaggiatori e l'agenzia di viaggi, che vende i pacchetti per conto del tour operator.
pagina 5 di 8 Pertanto, sulla domanda risarcitoria nei confronti di secondo i criteri Parte_1 alternativi elencati dall'art 33, c. 1, lett. a), b) e d) della Convenzione di Montreal, è competente alternativamente il Giudice di Pace di Busto Arsizio, luogo del domicilio e della sede principale del vettore, ovvero il Giudice di Pace di Catania, luogo di destinazione del volo.
Dunque, il Giudice di Pace di Acireale ha errato nel ritenere implicitamente la propria competenza.
Quanto al contratto di acquisto di pacchetto turistico da comprensivo dei Controparte_2 voli di andata e ritorno da Tenerife a Catania operati da esso rientra nell'alveo Parte_1 applicativo della disciplina consumeristica, per cui il consumatore può agire in giudizio contro l'organizzatore dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio. E ciò vale anche nel caso in cui il consumatore e l'organizzatore siano domiciliati nello stesso Stato membro. (cfr. CGUE sentenza 21 settembre 2024, causa C-774/22.).
Secondo la Suprema Corte, l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico.
Essi rispondono per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite sia di quelle effettuate da prestatori di servizi della cui opera, comunque, si avvalgano per l'adempimento della prestazione da essi dovuta.
Nel caso di specie, il risulta risiedere in Belpasso, anche l'Agenzia di Viaggi ha CP_1 sede in Belpasso, ma nel contratto di acquisto dei servizi turistici predisposto dall'agenzia di viaggi, vi era espressamente indicata l'elezione di domicilio presso Assocons-Acireale Via M.la
Spina, ai sensi dell'art 33 D.lgs.206/2005 (Codice Consumo).
A questo punto, nell'ipotesi in cui la domanda principale fosse stata volta a dichiarare la responsabilità dell'organizzatore, la relativa competenza si sarebbe potuta radicare presso il
Giudice di Pace di Acireale, stante l'elezione di domicilio in luogo diverso da quello di residenza del consumatore. Ma nel caso di specie il ha agito in via principale nei CP_1 confronti di con conseguente accoglimento del motivo di appello spiegato sul Parte_1 punto da Parte_1
pagina 6 di 8 In merito alle conseguenze della erronea dichiarazione di competenza del Giudice di Pace, la Suprema Corte ha affermato che se il giudice dell'appello ravvisa l'incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo indicando il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c. p. c. - e non già trattenere la causa e deciderla nel merito (non rilevando, al riguardo, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353
e 354 c. p. c.) (C. Cass., n. 10566/2003). Non mancano precedenti di segno contrario (C. Cass.,
n. 7346/1997), ma nella menzionata pronuncia del 2003 i giudici di legittimità hanno ritenuto necessaria la declaratoria di incompetenza del primo Giudice, in quanto in tal caso non si pone un problema di rimessione della causa, ad opera del giudice di appello, al "primo giudice": si pone, invece, un problema di riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c, davanti al "diverso" giudice di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello.
Ed ancora: il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito
e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. (Nella specie, la
S.C. ha cassato - con conseguente declaratoria di competenza in primo grado del medesimo tribunale - la sentenza del tribunale che, in assenza di istanza per la decisione nel merito della causa, aveva riformato la sentenza del giudice di pace, erroneamente affermativa della propria competenza per valore, e deciso nel merito).
(C. Cass., n. 22958/2010; conf. C. Cass., n. 13439/2020).
In applicazione dei principi riportati, deve essere dichiarata l'incompetenza del Giudice di
Pace di Acireale, trattandosi di controversia devoluta al Giudice di Pace di Catania, e deve essere annullata la sentenza impugnata.
Va assegnato alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al
Giudice di Pace di Catania.
L'accoglimento del motivo di appello concernente l'incompetenza, implicitamente ritenuta dal Giudice di prime cure, senza procedere all'esame del merito, consente di compensare per metà le spese di lite di questo grado di giudizio, che vanno poste a carico dell'appellato.
pagina 7 di 8 Le spese di lite vanno compensate tra in proprio e n.q. e non CP_3 Controparte_2 essendo stato esaminato l'appello incidentale, in ragione dell'accoglimento del motivo di appello sulla incompetenza territoriale, come esposto.
Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/2022, in € 1.600,00 (di cui € 300,00 per fase di studio, € 300,00 per fase introduttiva, €
500,00 per la fase di trattazione - cfr. C. Cass., n. 8561/2023 - e € 500,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge e € 173,00 per esborsi, importi su cui applicare la disposta compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello iscritta al n.
15321/2019 R.G, vertente tra in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
(appellante principale), , in proprio e nella qualità di esercente la OP responsabilità genitoriale sul figlio minore , (appellato/appellante Persona_1 incidentale), e in persona del legale rappresentante pro tempore (appellata), Controparte_2 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie il secondo motivo di appello, dichiara l'incompetenza del Giudice di Pace di
Acireale, trattandosi di controversia devoluta al Giudice di Pace di Catania, e annulla la sentenza n. 141/19 emessa dal Giudice di Pace di Acireale;
- Assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al
Giudice di Pace di Catania;
- Compensa per metà le spese di lite fra l'appellante e l'appellato Parte_1 CP_1
e condanna quest'ultimo alla rifusione, in favore di della residua
[...] Parte_1 metà, che liquida in € 800,00 per compensi, e € 86,50 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Compensa le spese di lite tra e OP Controparte_2
Così deciso in Catania il 30/07/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 15321 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati GIANLUIGI VILLASCHI, CARMELO OSSINO e
EUGENIA NICOLETTA GATTI per procura in atti
- appellante -
E
(C.F. ), in proprio e nella qualità di OP C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. CAMILLO IL GRANDE per C.F._2 procura in atti appellato/appellante incidentale
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati GIANLUIGI VILLASCHI, CARMELO
OSSINO e EUGENIA NICOLETTA GATTI per procura in atti appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace – contratto di trasporto.
pagina 1 di 8 Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello notificato in data 11.10.2019 proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 141/2019, emessa dal Giudice di Pace di Acireale, pubblicata in data 13.3.2019, con la quale, in accoglimento delle domande formulate dal , era stata CP_1 condannata al pagamento della somma complessiva di € 600,00 in favore del in CP_1 proprio e di € 600,00 in favore del n.q., oltre al pagamento delle spese di lite. CP_1
A sostegno del proprio atto di appello formulava i seguenti motivi: 1) Parte_1 intervenuta decadenza ai sensi degli artt. 949 ter e 941 d. lgs. n. 96/2005 (cod. nav.) e art. 35
Convenzione di Montreal;
2) omessa pronuncia in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito;
3) inesistenza del diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria per inapplicabilità del Reg. CE 261/04; 4) mancata applicazione dell'art. 3, c. 3, del Reg. n.
261/2004 e non debenza della compensazione pecuniaria in favore del minore PE
, in quanto passeggero a titolo gratuito;
5) inesistenza e/o mancata prova del danno non
[...] patrimoniale.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza appellata, con l'accertamento della intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 35 Conv. Montreal;
in subordine, chiedeva di dichiararsi l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Acireale a favore del Giudice di Pace di
Busto Arsizio e/o di Catania e, nel merito, il rigetto delle domande.
Si costituiva in giudizio in proprio e n.q. di genitore del figlio minore OP
, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del gravame per tardività Persona_1 dell'iscrizione a ruolo e per la mancata proposizione della impugnazione nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, essendo stata esclusa Nel merito Controparte_2 riproponeva le difese già spiegate nel giudizio di primo grado, chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale nei confronti di chiedendo la riforma della Controparte_2 sentenza impugnata nella parte in cui non era stata applicata la normativa di settore e l'art 35 della Convenzione di Montreal.
pagina 2 di 8 Si costituiva, a seguito della notifica dell'appello incidentale, la quale, Controparte_2 preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del detto appello incidentale poiché proposto oltre il termine previsto dall'art 327 c.p.c.. Nel merito riproponeva le difese già spiegate nel giudizio di primo grado.
All'udienza del 20.9.2020, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, disponendo l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 17.5.2021, sostituita dal deposito di note, alla quale veniva posta in decisione con i termini di legge. Ma, con ordinanza del 10.1.2022, rilevata la mancata notifica dell'appello principale nei confronti di CP_2
veniva rimessa sul ruolo istruttorio, ordinando, ai sensi dell'art 331 c.p.c., l'integrazione
[...] del contraddittorio nei confronti di a cura dell'appellante principale. Controparte_2
All'udienza successiva del 6.6.2022, verificata la regolare integrazione del contraddittorio, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15.11.2022.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare del ruolo.
All'udienza del 6.11.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, che doveva procedere alla riorganizzazione del ruolo, assicurando la prioritaria definizione delle numerose cause più anziane della presente, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29.1.2025, alla quale veniva posta in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
È infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello principale per tardività dell'iscrizione a ruolo, in quanto dagli atti di causa risulta che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 19.10.2019, ovvero entro il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto d'appello, effettuata via pec in data 11.10.2019.
L'appello principale è stato, poi, ritualmente notificato nei confronti di in Controparte_2 data 15.2.2022, ovvero entro il termine fissato dal giudice nell'ordinanza ex art. 331 c.p.c..
Va, parimenti, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, avanzata da in quanto, ai sensi dell'art 343 c.p.c. - nella formulazione ratione temporis vigente Controparte_2
- “L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti
pagina 3 di 8 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349 bis, secondo comma”.
L'appellato si è costituito tempestivamente, dunque il suo appello incidentale è CP_1 ammissibile.
Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di appello, con il quale la ha Parte_1 lamentato l'omessa pronuncia del Giudice di Pace di Acireale in merito all'eccezione di incompetenza, da essa sollevata tempestivamente in primo grado.
In effetti, il giudice di prime cure ha omesso ogni determinazione sul punto, in tal modo implicitamente affermando la propria competenza.
Ebbene, l'attore in primo grado ha chiesto sia la “compensazione pecuniaria” prevista dal
Reg. CE 261/2004 sia il risarcimento dei danni ulteriori ai sensi della Convenzione di
Montreal sulla responsabilità del vettore aereo.
Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. Sentenza 7 novembre 2019 causa C
213/18 , nel caso in cui un viaggiatore proponga nei confronti del vettore aereo due Pt_2 domande cumulate, di pagamento dell'indennizzo forfettario previsto dal Reg. CE 261/04 e del danno ulteriore, esse sono soggette ciascuna alla competenza di un giudice diverso.
Invero, la competenza per la prima domanda, in applicazione delle regole ordinarie di competenza, in ossequio a quanto stabilito dal Reg. UE 1215/12, essendo relativa ad un contratto di prestazione di servizi, andrà devoluta al giudice del luogo “in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” (cfr. art. 7, c. 1, n. 1), lettera b), Reg. 1215/12).
Pertanto, tanto il luogo di partenza che quello di arrivo sarebbero sedi territorialmente competenti per incardinare la domanda (cfr. CGUE Sent. 9 luglio 2009, causa C. 204/08 Rehder).
Nel caso di specie, a decidere sul volo Tenerife – Catania l'unico giudice competente all'interno della giurisdizione italiana risulta, quindi, quello di Catania, luogo di arrivo del volo in ritardo.
Avendo l'attore domandato non solo il pagamento del suddetto indennizzo forfettario, ma anche il risarcimento del danno, la competenza per la seconda domanda va determinata in base alla Convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore aereo, stante l'inapplicabilità
pagina 4 di 8 al caso di specie del foro del consumatore ex art. 17, c. 3, Reg. 1215/12. (Sul punto, C. Cass.,
SS.UU., n. 3561/2020: non potrebbe invece fondarsi la giurisdizione del giudice italiano facendo riferimento al foro del consumatore come regolamentato dal predetto art. 17 del regolamento n. 1215/2012 perchè, come ricostruito già da Cass. S.U. n. 18257 del 2019 e dalla Corte di Giustizia con la sentenza C-464/2018,
l'art. 17 del regolamento n. 1215/2012, che si occupa della competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, il predetto regolamento non può essere applicato perchè il paragrafo 3 stabilisce espressamente la sua esclusione nel caso di contratti di mero trasporto "che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale", come nella specie, secondo la univoca prospettazione delle parti).
Piuttosto, La domanda di pagamento dell'indennizzo previsto dal Regolamento (CE) n. 261 del 2004 è soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza "ordinarie", stabilite dal Regolamento (UE) n. 1215 del
2012. Ne consegue che, ove la suddetta domanda scaturisca da un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi, essa è devoluta, ex art. 7, comma 1, n. 1), lett. b), del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, alla competenza del giudice del luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto, laddove tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza della CGUE nel senso che tanto il luogo di partenza del velivolo, quanto quello di arrivo, devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di "fornitura principale" dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo. (C. Cass., n. 24632/2020).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 33,
c. 1, della Convenzione di Montreal, la competenza appartiene anche al “giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una “impresa” che ha provveduto a stipulare il contratto” (cfr. art. 33, c. 1, punto c)) (cfr. Cass., ord. n. 24632/2020).
Orbene, nel caso di specie, i viaggiatori hanno acquistato un pacchetto turistico (soggiorno e volo) tramite agenzia di viaggi e hanno rivolto in via principale le domande nei confronti del vettore aereo.
L'agenzia di viaggi ha stipulato il contratto con i viaggiatori per conto del tour operator
(organizzatore del viaggio) e tra l'agenzia di viaggi e il vettore aereo non vi è alcun contratto, in quanto il vettore è soggetto terzo rispetto al rapporto esistente tra i viaggiatori e l'agenzia di viaggi, che vende i pacchetti per conto del tour operator.
pagina 5 di 8 Pertanto, sulla domanda risarcitoria nei confronti di secondo i criteri Parte_1 alternativi elencati dall'art 33, c. 1, lett. a), b) e d) della Convenzione di Montreal, è competente alternativamente il Giudice di Pace di Busto Arsizio, luogo del domicilio e della sede principale del vettore, ovvero il Giudice di Pace di Catania, luogo di destinazione del volo.
Dunque, il Giudice di Pace di Acireale ha errato nel ritenere implicitamente la propria competenza.
Quanto al contratto di acquisto di pacchetto turistico da comprensivo dei Controparte_2 voli di andata e ritorno da Tenerife a Catania operati da esso rientra nell'alveo Parte_1 applicativo della disciplina consumeristica, per cui il consumatore può agire in giudizio contro l'organizzatore dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio. E ciò vale anche nel caso in cui il consumatore e l'organizzatore siano domiciliati nello stesso Stato membro. (cfr. CGUE sentenza 21 settembre 2024, causa C-774/22.).
Secondo la Suprema Corte, l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico.
Essi rispondono per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite sia di quelle effettuate da prestatori di servizi della cui opera, comunque, si avvalgano per l'adempimento della prestazione da essi dovuta.
Nel caso di specie, il risulta risiedere in Belpasso, anche l'Agenzia di Viaggi ha CP_1 sede in Belpasso, ma nel contratto di acquisto dei servizi turistici predisposto dall'agenzia di viaggi, vi era espressamente indicata l'elezione di domicilio presso Assocons-Acireale Via M.la
Spina, ai sensi dell'art 33 D.lgs.206/2005 (Codice Consumo).
A questo punto, nell'ipotesi in cui la domanda principale fosse stata volta a dichiarare la responsabilità dell'organizzatore, la relativa competenza si sarebbe potuta radicare presso il
Giudice di Pace di Acireale, stante l'elezione di domicilio in luogo diverso da quello di residenza del consumatore. Ma nel caso di specie il ha agito in via principale nei CP_1 confronti di con conseguente accoglimento del motivo di appello spiegato sul Parte_1 punto da Parte_1
pagina 6 di 8 In merito alle conseguenze della erronea dichiarazione di competenza del Giudice di Pace, la Suprema Corte ha affermato che se il giudice dell'appello ravvisa l'incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo indicando il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c. p. c. - e non già trattenere la causa e deciderla nel merito (non rilevando, al riguardo, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353
e 354 c. p. c.) (C. Cass., n. 10566/2003). Non mancano precedenti di segno contrario (C. Cass.,
n. 7346/1997), ma nella menzionata pronuncia del 2003 i giudici di legittimità hanno ritenuto necessaria la declaratoria di incompetenza del primo Giudice, in quanto in tal caso non si pone un problema di rimessione della causa, ad opera del giudice di appello, al "primo giudice": si pone, invece, un problema di riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c, davanti al "diverso" giudice di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello.
Ed ancora: il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito
e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. (Nella specie, la
S.C. ha cassato - con conseguente declaratoria di competenza in primo grado del medesimo tribunale - la sentenza del tribunale che, in assenza di istanza per la decisione nel merito della causa, aveva riformato la sentenza del giudice di pace, erroneamente affermativa della propria competenza per valore, e deciso nel merito).
(C. Cass., n. 22958/2010; conf. C. Cass., n. 13439/2020).
In applicazione dei principi riportati, deve essere dichiarata l'incompetenza del Giudice di
Pace di Acireale, trattandosi di controversia devoluta al Giudice di Pace di Catania, e deve essere annullata la sentenza impugnata.
Va assegnato alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al
Giudice di Pace di Catania.
L'accoglimento del motivo di appello concernente l'incompetenza, implicitamente ritenuta dal Giudice di prime cure, senza procedere all'esame del merito, consente di compensare per metà le spese di lite di questo grado di giudizio, che vanno poste a carico dell'appellato.
pagina 7 di 8 Le spese di lite vanno compensate tra in proprio e n.q. e non CP_3 Controparte_2 essendo stato esaminato l'appello incidentale, in ragione dell'accoglimento del motivo di appello sulla incompetenza territoriale, come esposto.
Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/2022, in € 1.600,00 (di cui € 300,00 per fase di studio, € 300,00 per fase introduttiva, €
500,00 per la fase di trattazione - cfr. C. Cass., n. 8561/2023 - e € 500,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge e € 173,00 per esborsi, importi su cui applicare la disposta compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello iscritta al n.
15321/2019 R.G, vertente tra in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
(appellante principale), , in proprio e nella qualità di esercente la OP responsabilità genitoriale sul figlio minore , (appellato/appellante Persona_1 incidentale), e in persona del legale rappresentante pro tempore (appellata), Controparte_2 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie il secondo motivo di appello, dichiara l'incompetenza del Giudice di Pace di
Acireale, trattandosi di controversia devoluta al Giudice di Pace di Catania, e annulla la sentenza n. 141/19 emessa dal Giudice di Pace di Acireale;
- Assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al
Giudice di Pace di Catania;
- Compensa per metà le spese di lite fra l'appellante e l'appellato Parte_1 CP_1
e condanna quest'ultimo alla rifusione, in favore di della residua
[...] Parte_1 metà, che liquida in € 800,00 per compensi, e € 86,50 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Compensa le spese di lite tra e OP Controparte_2
Così deciso in Catania il 30/07/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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