TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1701/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1701/2023
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Camilla Chini
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 16 gennaio 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “1) affidare i figli minori e Per_1 [...]
in via cd. super-esclusiva alla madre con collocazione abitativa e residenza Per_2
anagrafica presso la stessa, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, all'eventuale espatrio a fini turistici/di viaggio ed alla scelta della residenza abituale potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affidamento esclusivo rafforzato);
1 2) disciplinare le modalità di incontro e visita tra il padre ed i figli minori e Per_1 [...]
sulla base delle indicazioni del Servizio Sociale territorialmente competente Per_2
(Comunità Val di Sole) e, in considerazione dell'età dei minori e della loro volontà espressa in sede di ascolto da parte della Giudice relatrice, consentire anche visite tra il padre e i figli, quando questi ultimi si trovano in Romania, sempre alla presenza della madre o dei nonni materni;
3) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario Controparte_1
dei tre figli , e mediante il versamento Persona_3 Per_1 Persona_2 dell'importo mensile di euro 200,00.= ciascuno, per complessivi euro 600,00.=, o quello diverso che risulterà dovuto sulla base dell'istruttoria di causa, da versarsi in via anticipata entro il cinque di ogni mese sul conto corrente bancario di Parte_1
, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza a partire
[...]
dal mese di giugno 2024;
4) porre le spese straordinarie relative ai tre figli , e Persona_3 Per_1 [...]
a carico dei genitori in parti uguali (50% ciascuno), con rinvio alle Linee Per_2
Guida elaborate dal C.N.F. per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione e rimborso relative alle spese straordinarie, compresi i costi relativi al conseguimento della patente di guida ed alle spese universitarie per rette ed alloggio;
5) disporre che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, ecc.) saranno riscossi e trattenuti integralmente dalla madre;
Parte_1
e quindi, previa pronuncia con sentenza passata in giudicato della separazione personale tra le parti, decorso il termine ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/70, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e Parte_1
in Borsa (Romania) in data 1.09.2002, alle condizioni di cui ai punti Controparte_1 da 1 a 5”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 giugno 2023 ex art. 473-bis.40 c.p.c., la ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. in Borsa (Romania) Controparte_1
in data 1 settembre 2002, dalla cui unione sono nati a Cles (TN) i figli (il Persona_3
19 agosto 2004), (il 14 luglio 2009) e (il 22 ottobre 2011) – ha Per_1 Persona_2
2 domandato pronunciarsi la separazione dei coniugi, con affidamento cd. super-esclusivo dei figli minori alla stessa ricorrente e con obbligo a carico del marito di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli minori e della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente la somma di euro 200,00 al mese per ciascuno.
La ricorrente ha rappresentato che la vita matrimoniale è stata connotata da plurimi episodi di violenza e maltrattamenti posti in essere dal marito nei suoi confronti, anche alla presenza dei figli, per le quali il convenuto è stato, dapprima, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e, successivamente, condannato alla reclusione di 3 anni e 4 mesi. La ricorrente ha altresì rappresentato che, a partire dalla separazione di fatto dei coniugi, intervenuta nel settembre 2021, il convenuto non ha contribuito al mantenimento dei figli minori e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente e ha tenuto condotte ostruzionistiche al benessere dei figli minori, omettendo, da ultimo, di prestare il proprio consenso all'avvio di un percorso psicologico per questi ultimi.
Radicatosi validamente il contraddittorio, il convenuto non si è costituito e all'udienza di data 8 febbraio 2024 è stata dichiarata la sua contumacia. In quella sede sono stati anche adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.: “1.
Autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affida i figli minori (nata il [...]) e (nato il [...]) in via Per_1 Persona_2
super esclusiva alla madre, alla quale vanno rimesse anche le decisioni di maggiore interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale), con collocazione presso di lei;
alla madre spetterà la percezione per intero degli assegni familiari comunque denominati;
3. dispone che le eventuali visite tra il padre e i minori avvengano per il trami te del servizio sociale territorialmente competente che in questa sede viene
a tal fine incaricato, cui viene rimessa l'individuazione dei tempi e dei modi in cui gli eventuali incontri potranno avvenire;
4. pone a carico del padre, con decorrenza dal mese di febbraio 2024, l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
, entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma mensile complessiva di 450,00
[...]
euro (150,00 euro per ciascuno dei tre figli), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.”.
Con sentenza non definitiva n. 388/2024, pubblicata in data 2 aprile 2024, il Tribunale di
Trento ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e ha rimesso la causa in istruttoria per l'ulteriore trattazione della causa.
3 La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale e dell'Agenzia delle Entrate nonché con l'ascolto dei figli minori e ed è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16 Per_1 Per_2
gennaio 2025.
Le domande svolte dalla parte ricorrente possono trovare accoglimento, evidenziandosi che in questa sede, essendo già intervenuta la pronuncia di separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta limitata alla delibazione delle questioni non attinenti allo status, relative all'affidamento e alla misura del mantenimento dei figli e alle modalità di frequentazione tra i due figli minori e il padre.
Quanto alla domanda di affidamento cd. super esclusivo dei figli minori alla madre, giova premettere che tale regime riveste carattere residuale, potendo essere disposto solamente ove non sia possibile procedere all'affidamento condiviso, che di regola (art. 337ter, co.
2 c.c.) deve essere privilegiato, non potendosi disporre l'affido condiviso solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale: “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337quater, co. 1 c.c.).
Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti, (…) contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo” (Cass. Civ. sez. I, 30/08/2019, n.
21916). Ciò posto, al fine di poter derogare alla regola dell'affidamento condiviso, disponendosi, in via eccezionale, l'affidamento cd. super-esclusivo, si rende indispensabile provare, “in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017;
Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008)”. In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le
4 maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Trib. Napoli Nord sez. I, 28/09/2023, n.3869).
Orbene, ritiene il Collegio che, nel caso che occupa, vada in questa sede confermato l'affidamento cd. super esclusivo dei figli alla madre, come già disposto in via temporanea ed urgente ex art. 473bis22 c.p.c..
Ed invero, dall'istruttoria condotta è emerso che, a partire dalla separazione di fatto intercorsa tra i coniugi nel settembre 2021, il convenuto non ha più contribuito al mantenimento dei figli minori (e neppure, peraltro, della figlia maggiorenne) né ha più partecipato al percorso di crescita e sviluppo dei minori, di cui si occupa esclusivamente la ricorrente, financo contrastando l'assunzione di decisioni nell'interesse dei figli, tanto da costringere la madre a ricorrente al Tribunale (cfr. doc. 5).
Inoltre, dalla relazione del competente Servizio Sociale depositata in atti, è emersa la sporadicità e l'irregolarità delle visite e dei contatti telefonici tra i figli e il padre, il quale si è trasferito in Romania poco dopo l'intervenuta pronuncia di separazione.
Quanto sopra è emerso anche in sede di ascolto dei figli minori (all'udienza del 3 ottobre
2024), i quali hanno confermato di non avere rapporti continuativi con il papà. In particolare, la figlia ha raccontato di non sentire con piacere il padre Per_1
telefonicamente in quanto, spesso, le telefonate sono fonte di litigi tra loro ed occasione per il padre di porre ai figli molteplici domande riguardanti la madre (“quando si tratta di parlare del padre sembra avere gli occhi lucidi. Dice di non sentire il padre da un mese e mezzo perché lui non ha più chiamato lei e il fratello, qualche volte ha scritto ai figli tramite messaggio. Dice di non avere troppo piacere di sentire il padre e che, a volte, preferirebbe non sentirlo. Magari qualche volta vorrebbe vederlo, ma afferma che non le cambia tanto. Quest'estate sarebbe voluta andare in Romania, ma principalmente per i nonni, non sarebbe voluta andare apposta per il papà. Dice che non sa se le farebbe piacere vedere il padre se tornasse in Italia. (…) Dice che certe volte la fa star male sentire il papà, che a volte litigano, e che il padre parla molto della mamma al telefono anche se lei non vorrebbe”). Anche il figlio ha confermato di non sentire con Per_2
regolarità il padre (“Dice di aver sentito il papà la scorsa settimana, lui gli ha scritto per
5 messaggio e poi telefonato. dice che gli ha fatto piacere sentirlo. Nel precedente Per_2
mese e mezzo il papà non si era fatto sentire, neppure per messaggio, ma afferma che non gli è cambiato molto”).
Alla luce di quanto sopra – nonché considerato che i figli minori hanno assistito alle violenze perpetrate dal padre ai danni della madre, per le quali lo stesso è stato condannato, come da sentenza penale in atti (doc. 13) – va ritenuto che il padre non abbia la capacità di assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale e che implicano il dovere costante di cura e attenzione nei confronti dei figli, sia da un punto di vista morale che materiale, senza che sussistano, allo stato attuale, elementi che consentano di formulare una prognosi positiva in ordine all'effettiva e attuale possibilità di recupero paterno. Pertanto, si rende indispensabile, nel preminente interesse dei figli minori, derogare al regime di affido condiviso, disponendo l'affidamento cd. super- esclusivo dei figli minori alla madre – con loro collocamento presso la stessa – nei cui confronti, allo stato, può essere formulata una prognosi positiva, tenuto conto di quanto evidenziato nella relazione del Servizio Sociale in atti nonché tenuto conto di quanto emerso in sede di ascolto dei minori, i quali sono parsi felici nel raccontare della mamma
(cfr. verbale udienza del 3 ottobre 2024; cfr. anche relazione del Servizio Sociale di data
6 maggio 2024: “La signora si occupa di tutti i bisogni dei figli, sia in termini di presenza nella quotidianità, sia rispetto alla gestione, alla crescita, all'educazione e agli aspetti economici”). Vanno, dunque, rimesse alla madre anche le decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e la stessa sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto di e , al fine di evitare che tali decisioni vengano Per_1 Persona_2
pregiudicate dalla lontananza paterna e dalla sua assenza di fatto nella vita dei figli.
Quanto al regime di visita tra il padre e i figli minori, ritiene il Collegio che vada in questa disposto che le eventuali visite e i contatti tra il padre e i minori avvengano per il tramite del servizio sociale territorialmente competente, cui viene rimessa l'individuazione dei tempi e dei modi in cui gli eventuali incontri e contatti potranno avvenire, tenuto conto del preminente interesse dei figli e in modo da evitare loro qualunque pregiudizio.
A tal fine va, infatti, considerato, da un lato, che i figli da molto tempo non vedono il papà
e intrattengono con lui solo sporadici contatti;
dall'altro lato, va osservato che il Servizio
Sociale competente ha espresso preoccupazione rispetto agli attuali contatti tra i figli e il
6 papà: “si esprime inoltre preoccupazione rispetto a quanto raccolto in merito alle frequenti domande del padre ai figli circa la madre e alla possibilità che essi incontrino il padre solo all'estero e senza la mediazione di alcun professionista che possa osservare la relazione e eventualmente, al bisogno, facilitarla o tutelarla”.
Quanto, infine, alle domande di contenuto economico, giova osservare che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori sia espressamente sancito ai sensi dell'art. 30, co.1
Cost. (“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”), qualificandosi quale dovere costituzionalmente previsto, ed
è, altresì, annoverato nel Codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”).
Ciò posto, ritiene il Collegio che vada in questa sede posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori nonché della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Persona_3
mensile di euro 200,00 per ciascuno (600,00 euro complessivi), oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF.
La somma di euro 200,00 euro a figlio va, infatti, ritenuta congrua tenuto conto dell'età dei figli e delle loro correlate esigenze di mantenimento nonché considerato che è la madre a farsi integralmente carico di tali loro esigenze e considerato altresì che dalla documentazione versata in atti risulta che il padre, per l'anno di imposta 2022, ha percepito redditi da lavoro dipendente pari ad euro 23.518,09 (euro 21.413,07 per lavoro a tempo indeterminato e euro 2.105,02 per lavoro a tempo determinato).
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
1. affida i figli minori (nata il [...]) e (nato il 22 Per_1 Persona_2
ottobre 2011) in via cd. super-esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei;
alla madre va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per
7 i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e la stessa sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto dei medesimi;
2. dispone che le eventuali visite e i contatti tra il padre e i minori avvengano per il tramite del servizio sociale territorialmente competente, a tal fine incaricato, cui viene rimessa l'individuazione dei tempi e dei modi in cui gli eventuali incontri e contatti potranno avvenire, tenuto conto del preminente interesse dei figli e in modo da evitare loro qualunque pregiudizio;
3. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1
mantenimento ordinario dei tre figli la somma mensile di euro 200,00 per ciascuno (600,00 euro complessivi), rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun Parte_1
mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del
CNF;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
5. spese di lite al definitivo.
Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1701/2023
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Camilla Chini
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 16 gennaio 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “1) affidare i figli minori e Per_1 [...]
in via cd. super-esclusiva alla madre con collocazione abitativa e residenza Per_2
anagrafica presso la stessa, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, all'eventuale espatrio a fini turistici/di viaggio ed alla scelta della residenza abituale potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affidamento esclusivo rafforzato);
1 2) disciplinare le modalità di incontro e visita tra il padre ed i figli minori e Per_1 [...]
sulla base delle indicazioni del Servizio Sociale territorialmente competente Per_2
(Comunità Val di Sole) e, in considerazione dell'età dei minori e della loro volontà espressa in sede di ascolto da parte della Giudice relatrice, consentire anche visite tra il padre e i figli, quando questi ultimi si trovano in Romania, sempre alla presenza della madre o dei nonni materni;
3) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario Controparte_1
dei tre figli , e mediante il versamento Persona_3 Per_1 Persona_2 dell'importo mensile di euro 200,00.= ciascuno, per complessivi euro 600,00.=, o quello diverso che risulterà dovuto sulla base dell'istruttoria di causa, da versarsi in via anticipata entro il cinque di ogni mese sul conto corrente bancario di Parte_1
, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza a partire
[...]
dal mese di giugno 2024;
4) porre le spese straordinarie relative ai tre figli , e Persona_3 Per_1 [...]
a carico dei genitori in parti uguali (50% ciascuno), con rinvio alle Linee Per_2
Guida elaborate dal C.N.F. per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione e rimborso relative alle spese straordinarie, compresi i costi relativi al conseguimento della patente di guida ed alle spese universitarie per rette ed alloggio;
5) disporre che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, ecc.) saranno riscossi e trattenuti integralmente dalla madre;
Parte_1
e quindi, previa pronuncia con sentenza passata in giudicato della separazione personale tra le parti, decorso il termine ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/70, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e Parte_1
in Borsa (Romania) in data 1.09.2002, alle condizioni di cui ai punti Controparte_1 da 1 a 5”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 giugno 2023 ex art. 473-bis.40 c.p.c., la ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. in Borsa (Romania) Controparte_1
in data 1 settembre 2002, dalla cui unione sono nati a Cles (TN) i figli (il Persona_3
19 agosto 2004), (il 14 luglio 2009) e (il 22 ottobre 2011) – ha Per_1 Persona_2
2 domandato pronunciarsi la separazione dei coniugi, con affidamento cd. super-esclusivo dei figli minori alla stessa ricorrente e con obbligo a carico del marito di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli minori e della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente la somma di euro 200,00 al mese per ciascuno.
La ricorrente ha rappresentato che la vita matrimoniale è stata connotata da plurimi episodi di violenza e maltrattamenti posti in essere dal marito nei suoi confronti, anche alla presenza dei figli, per le quali il convenuto è stato, dapprima, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e, successivamente, condannato alla reclusione di 3 anni e 4 mesi. La ricorrente ha altresì rappresentato che, a partire dalla separazione di fatto dei coniugi, intervenuta nel settembre 2021, il convenuto non ha contribuito al mantenimento dei figli minori e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente e ha tenuto condotte ostruzionistiche al benessere dei figli minori, omettendo, da ultimo, di prestare il proprio consenso all'avvio di un percorso psicologico per questi ultimi.
Radicatosi validamente il contraddittorio, il convenuto non si è costituito e all'udienza di data 8 febbraio 2024 è stata dichiarata la sua contumacia. In quella sede sono stati anche adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.: “1.
Autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affida i figli minori (nata il [...]) e (nato il [...]) in via Per_1 Persona_2
super esclusiva alla madre, alla quale vanno rimesse anche le decisioni di maggiore interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale), con collocazione presso di lei;
alla madre spetterà la percezione per intero degli assegni familiari comunque denominati;
3. dispone che le eventuali visite tra il padre e i minori avvengano per il trami te del servizio sociale territorialmente competente che in questa sede viene
a tal fine incaricato, cui viene rimessa l'individuazione dei tempi e dei modi in cui gli eventuali incontri potranno avvenire;
4. pone a carico del padre, con decorrenza dal mese di febbraio 2024, l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
, entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma mensile complessiva di 450,00
[...]
euro (150,00 euro per ciascuno dei tre figli), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.”.
Con sentenza non definitiva n. 388/2024, pubblicata in data 2 aprile 2024, il Tribunale di
Trento ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e ha rimesso la causa in istruttoria per l'ulteriore trattazione della causa.
3 La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale e dell'Agenzia delle Entrate nonché con l'ascolto dei figli minori e ed è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16 Per_1 Per_2
gennaio 2025.
Le domande svolte dalla parte ricorrente possono trovare accoglimento, evidenziandosi che in questa sede, essendo già intervenuta la pronuncia di separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta limitata alla delibazione delle questioni non attinenti allo status, relative all'affidamento e alla misura del mantenimento dei figli e alle modalità di frequentazione tra i due figli minori e il padre.
Quanto alla domanda di affidamento cd. super esclusivo dei figli minori alla madre, giova premettere che tale regime riveste carattere residuale, potendo essere disposto solamente ove non sia possibile procedere all'affidamento condiviso, che di regola (art. 337ter, co.
2 c.c.) deve essere privilegiato, non potendosi disporre l'affido condiviso solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale: “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337quater, co. 1 c.c.).
Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti, (…) contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo” (Cass. Civ. sez. I, 30/08/2019, n.
21916). Ciò posto, al fine di poter derogare alla regola dell'affidamento condiviso, disponendosi, in via eccezionale, l'affidamento cd. super-esclusivo, si rende indispensabile provare, “in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017;
Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008)”. In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le
4 maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Trib. Napoli Nord sez. I, 28/09/2023, n.3869).
Orbene, ritiene il Collegio che, nel caso che occupa, vada in questa sede confermato l'affidamento cd. super esclusivo dei figli alla madre, come già disposto in via temporanea ed urgente ex art. 473bis22 c.p.c..
Ed invero, dall'istruttoria condotta è emerso che, a partire dalla separazione di fatto intercorsa tra i coniugi nel settembre 2021, il convenuto non ha più contribuito al mantenimento dei figli minori (e neppure, peraltro, della figlia maggiorenne) né ha più partecipato al percorso di crescita e sviluppo dei minori, di cui si occupa esclusivamente la ricorrente, financo contrastando l'assunzione di decisioni nell'interesse dei figli, tanto da costringere la madre a ricorrente al Tribunale (cfr. doc. 5).
Inoltre, dalla relazione del competente Servizio Sociale depositata in atti, è emersa la sporadicità e l'irregolarità delle visite e dei contatti telefonici tra i figli e il padre, il quale si è trasferito in Romania poco dopo l'intervenuta pronuncia di separazione.
Quanto sopra è emerso anche in sede di ascolto dei figli minori (all'udienza del 3 ottobre
2024), i quali hanno confermato di non avere rapporti continuativi con il papà. In particolare, la figlia ha raccontato di non sentire con piacere il padre Per_1
telefonicamente in quanto, spesso, le telefonate sono fonte di litigi tra loro ed occasione per il padre di porre ai figli molteplici domande riguardanti la madre (“quando si tratta di parlare del padre sembra avere gli occhi lucidi. Dice di non sentire il padre da un mese e mezzo perché lui non ha più chiamato lei e il fratello, qualche volte ha scritto ai figli tramite messaggio. Dice di non avere troppo piacere di sentire il padre e che, a volte, preferirebbe non sentirlo. Magari qualche volta vorrebbe vederlo, ma afferma che non le cambia tanto. Quest'estate sarebbe voluta andare in Romania, ma principalmente per i nonni, non sarebbe voluta andare apposta per il papà. Dice che non sa se le farebbe piacere vedere il padre se tornasse in Italia. (…) Dice che certe volte la fa star male sentire il papà, che a volte litigano, e che il padre parla molto della mamma al telefono anche se lei non vorrebbe”). Anche il figlio ha confermato di non sentire con Per_2
regolarità il padre (“Dice di aver sentito il papà la scorsa settimana, lui gli ha scritto per
5 messaggio e poi telefonato. dice che gli ha fatto piacere sentirlo. Nel precedente Per_2
mese e mezzo il papà non si era fatto sentire, neppure per messaggio, ma afferma che non gli è cambiato molto”).
Alla luce di quanto sopra – nonché considerato che i figli minori hanno assistito alle violenze perpetrate dal padre ai danni della madre, per le quali lo stesso è stato condannato, come da sentenza penale in atti (doc. 13) – va ritenuto che il padre non abbia la capacità di assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale e che implicano il dovere costante di cura e attenzione nei confronti dei figli, sia da un punto di vista morale che materiale, senza che sussistano, allo stato attuale, elementi che consentano di formulare una prognosi positiva in ordine all'effettiva e attuale possibilità di recupero paterno. Pertanto, si rende indispensabile, nel preminente interesse dei figli minori, derogare al regime di affido condiviso, disponendo l'affidamento cd. super- esclusivo dei figli minori alla madre – con loro collocamento presso la stessa – nei cui confronti, allo stato, può essere formulata una prognosi positiva, tenuto conto di quanto evidenziato nella relazione del Servizio Sociale in atti nonché tenuto conto di quanto emerso in sede di ascolto dei minori, i quali sono parsi felici nel raccontare della mamma
(cfr. verbale udienza del 3 ottobre 2024; cfr. anche relazione del Servizio Sociale di data
6 maggio 2024: “La signora si occupa di tutti i bisogni dei figli, sia in termini di presenza nella quotidianità, sia rispetto alla gestione, alla crescita, all'educazione e agli aspetti economici”). Vanno, dunque, rimesse alla madre anche le decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e la stessa sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto di e , al fine di evitare che tali decisioni vengano Per_1 Persona_2
pregiudicate dalla lontananza paterna e dalla sua assenza di fatto nella vita dei figli.
Quanto al regime di visita tra il padre e i figli minori, ritiene il Collegio che vada in questa disposto che le eventuali visite e i contatti tra il padre e i minori avvengano per il tramite del servizio sociale territorialmente competente, cui viene rimessa l'individuazione dei tempi e dei modi in cui gli eventuali incontri e contatti potranno avvenire, tenuto conto del preminente interesse dei figli e in modo da evitare loro qualunque pregiudizio.
A tal fine va, infatti, considerato, da un lato, che i figli da molto tempo non vedono il papà
e intrattengono con lui solo sporadici contatti;
dall'altro lato, va osservato che il Servizio
Sociale competente ha espresso preoccupazione rispetto agli attuali contatti tra i figli e il
6 papà: “si esprime inoltre preoccupazione rispetto a quanto raccolto in merito alle frequenti domande del padre ai figli circa la madre e alla possibilità che essi incontrino il padre solo all'estero e senza la mediazione di alcun professionista che possa osservare la relazione e eventualmente, al bisogno, facilitarla o tutelarla”.
Quanto, infine, alle domande di contenuto economico, giova osservare che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori sia espressamente sancito ai sensi dell'art. 30, co.1
Cost. (“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”), qualificandosi quale dovere costituzionalmente previsto, ed
è, altresì, annoverato nel Codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”).
Ciò posto, ritiene il Collegio che vada in questa sede posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori nonché della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Persona_3
mensile di euro 200,00 per ciascuno (600,00 euro complessivi), oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF.
La somma di euro 200,00 euro a figlio va, infatti, ritenuta congrua tenuto conto dell'età dei figli e delle loro correlate esigenze di mantenimento nonché considerato che è la madre a farsi integralmente carico di tali loro esigenze e considerato altresì che dalla documentazione versata in atti risulta che il padre, per l'anno di imposta 2022, ha percepito redditi da lavoro dipendente pari ad euro 23.518,09 (euro 21.413,07 per lavoro a tempo indeterminato e euro 2.105,02 per lavoro a tempo determinato).
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
1. affida i figli minori (nata il [...]) e (nato il 22 Per_1 Persona_2
ottobre 2011) in via cd. super-esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei;
alla madre va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per
7 i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e la stessa sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto dei medesimi;
2. dispone che le eventuali visite e i contatti tra il padre e i minori avvengano per il tramite del servizio sociale territorialmente competente, a tal fine incaricato, cui viene rimessa l'individuazione dei tempi e dei modi in cui gli eventuali incontri e contatti potranno avvenire, tenuto conto del preminente interesse dei figli e in modo da evitare loro qualunque pregiudizio;
3. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1
mantenimento ordinario dei tre figli la somma mensile di euro 200,00 per ciascuno (600,00 euro complessivi), rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun Parte_1
mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del
CNF;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
5. spese di lite al definitivo.
Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
8