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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/07/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2170/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 23/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/5/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SABRINA ANTONGIOVANNI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via V. Pisani n. 50, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i ricorrenti vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenze e/o domicilio e del reciproco rispetto;
2) affidamento condiviso del figlio con stabile collocazione e residenza presso la madre Per_1 nell'abitazione ubicata in AP OR (Lu) Via Sarzanese n° 10. Ai sensi dell'art. 337 ter cc la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta EL residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé;
1 3) la casa familiare ubicata in AP OR (Lu) Via Sarzanese n° 10, di proprietà del SI.
zio EL SI.ra , resterà nella piena disponibilità di quest'ultima che Parte_3 Parte_2 vi abiterà unitamente ai figli;
4) il padre verserà, nelle mani EL madre, a titolo di mantenimento dei figli e la Per_2 Per_1 somma di € 500,00= (cinquecento/00) mensili entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
5) le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore tra le quali dovranno essere ricomprese:
- relativamente a quelle mediche: le spese mutuabili e non, per eventuali ticket e per medicinali;
le visite specialistiche e cure di qualsiasi tipo, anche psicoterapiche, odontoiatriche ed omeopatiche, spese tutte che dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori, sia riguardo alla scelta degli specialisti, sia per stabilire chi debba, a seconda degli impegni personali e/o professionali, accompagnare la figlia presso gli studio medici. Il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti o assolutamente imprevedibili. I relativi documenti fiscali dovranno essere intestati nella misura del 50% ai fini EL detrazione;
restano escluse le sole spese mediche di tipo assolutamente ordinario ed i farmaci da banco sotto i 10,00= euro (quali aspirina, sciroppi per la tosse, analgesici blandi ed onorari) da considerarsi incluse nel contributo ordinario al mantenimento;
- relativamente alle spese per l'istruzione: quelle per acquisto di libri scolastici e materiale didattico, rate scolastiche, per eventuali ripetizioni private e per assicurazioni richieste dalla scuola, per mensa e mezzi di trasporto per recarsi a scuola e per tornare a casa, per gite scolastiche, per vacanze studio. I relativi documenti fiscali dovranno essere intestati nella misura del 50% ai fini EL detrazione;
- relativamente ad attività extrascolastiche: le spese per iscrizioni a corsi di lingua, musica, le spese per praticare attività sportiva e relativa attrezzatura e abbigliamento e, in quest'ultimo caso, anche spese di viaggio, soggiorni per lo svolgimento di gare fuori dal comune di residenza;
- con riguardo ad eventuali spese per baby sitter, qualora si rendessero assolutamente necessarie per impegni lavorativi dei genitori, ovvero per caso di malattia EL prole infradodicenne e/o del genitore collocatario, queste potranno essere ritenute spese straordinarie dovute al 50% qualora vi sia stato previo accordo tra i genitori e sia stata verificata la comune impossibilità di ricorrere all'ausilio di parenti o altre persone gratuitamente disponibili;
6) i ricorrenti concordano che l'Assegno Unico e Universale (AUU), o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore dei figli che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito dal SI. ; Parte_1
7) il padre avrà il più ampio diritto di visita del figlio minore;
8) le festività pasquali e natalizie verranno trascorse dai genitori con i figli ad anni alterni;
9) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, sin d'ora, al mantenimento reciproco;
10) i ricorrenti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, di non aver nulla a pretendere l'un l'altro;
11) i genitori consentono all'espatrio del loro figlio minore per motivi scolastici o turistici, prestando sin d'ora il loro assenso per il rilascio EL Carta di Identità e/o passaporto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 22/3/2003, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_2
2 4/9/2003), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e (nato il Per_1
22/7/2014), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità EL frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità EL ricostituzione, tra di loro, EL comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), EL legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Camaiore (LU) in data 22/3/2003, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 3, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2003; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica EL presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 23/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice EL privacy), in caso di utilizzazione EL presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 23/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/5/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SABRINA ANTONGIOVANNI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via V. Pisani n. 50, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i ricorrenti vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenze e/o domicilio e del reciproco rispetto;
2) affidamento condiviso del figlio con stabile collocazione e residenza presso la madre Per_1 nell'abitazione ubicata in AP OR (Lu) Via Sarzanese n° 10. Ai sensi dell'art. 337 ter cc la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta EL residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé;
1 3) la casa familiare ubicata in AP OR (Lu) Via Sarzanese n° 10, di proprietà del SI.
zio EL SI.ra , resterà nella piena disponibilità di quest'ultima che Parte_3 Parte_2 vi abiterà unitamente ai figli;
4) il padre verserà, nelle mani EL madre, a titolo di mantenimento dei figli e la Per_2 Per_1 somma di € 500,00= (cinquecento/00) mensili entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
5) le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore tra le quali dovranno essere ricomprese:
- relativamente a quelle mediche: le spese mutuabili e non, per eventuali ticket e per medicinali;
le visite specialistiche e cure di qualsiasi tipo, anche psicoterapiche, odontoiatriche ed omeopatiche, spese tutte che dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori, sia riguardo alla scelta degli specialisti, sia per stabilire chi debba, a seconda degli impegni personali e/o professionali, accompagnare la figlia presso gli studio medici. Il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti o assolutamente imprevedibili. I relativi documenti fiscali dovranno essere intestati nella misura del 50% ai fini EL detrazione;
restano escluse le sole spese mediche di tipo assolutamente ordinario ed i farmaci da banco sotto i 10,00= euro (quali aspirina, sciroppi per la tosse, analgesici blandi ed onorari) da considerarsi incluse nel contributo ordinario al mantenimento;
- relativamente alle spese per l'istruzione: quelle per acquisto di libri scolastici e materiale didattico, rate scolastiche, per eventuali ripetizioni private e per assicurazioni richieste dalla scuola, per mensa e mezzi di trasporto per recarsi a scuola e per tornare a casa, per gite scolastiche, per vacanze studio. I relativi documenti fiscali dovranno essere intestati nella misura del 50% ai fini EL detrazione;
- relativamente ad attività extrascolastiche: le spese per iscrizioni a corsi di lingua, musica, le spese per praticare attività sportiva e relativa attrezzatura e abbigliamento e, in quest'ultimo caso, anche spese di viaggio, soggiorni per lo svolgimento di gare fuori dal comune di residenza;
- con riguardo ad eventuali spese per baby sitter, qualora si rendessero assolutamente necessarie per impegni lavorativi dei genitori, ovvero per caso di malattia EL prole infradodicenne e/o del genitore collocatario, queste potranno essere ritenute spese straordinarie dovute al 50% qualora vi sia stato previo accordo tra i genitori e sia stata verificata la comune impossibilità di ricorrere all'ausilio di parenti o altre persone gratuitamente disponibili;
6) i ricorrenti concordano che l'Assegno Unico e Universale (AUU), o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore dei figli che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito dal SI. ; Parte_1
7) il padre avrà il più ampio diritto di visita del figlio minore;
8) le festività pasquali e natalizie verranno trascorse dai genitori con i figli ad anni alterni;
9) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, sin d'ora, al mantenimento reciproco;
10) i ricorrenti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, di non aver nulla a pretendere l'un l'altro;
11) i genitori consentono all'espatrio del loro figlio minore per motivi scolastici o turistici, prestando sin d'ora il loro assenso per il rilascio EL Carta di Identità e/o passaporto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 22/3/2003, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_2
2 4/9/2003), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e (nato il Per_1
22/7/2014), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità EL frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità EL ricostituzione, tra di loro, EL comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), EL legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Camaiore (LU) in data 22/3/2003, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 3, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2003; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica EL presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 23/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice EL privacy), in caso di utilizzazione EL presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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