CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6281 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
dott.ssa Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2678/2021, pendente
TRA
(Partita IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Armando Taglieri per delega in atti
appellante
E
(C.F. in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. Lina Vinci in forza di procura in atti
appellato
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appella adita, respinta ogni equalsivoglia eccezione o contraria istanza, in parziale riforma della sentenza n. 1964/2020 (all. 01) pubblicata il 27.10.2020 (all. 02) dal
Tribunale Civile di Latina non notificata:
Preliminarmente, per i motivi di cui al presente atto, disporre anche inaudita altra parte o a seguito di apposita udienza la sospensione degli effetti della sentenza oggetto di impugnazione;
nel merito
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
e per l'effetto:
revocare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 1946/16 ruolo n. 3894/16 emesso dal Tribunale di Latina perché infondato, ingiusto ed illegittimo, con tutte le consequenziali statuizioni di legge;
In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'avvenuto inadempimento contrattuale del in Controparte_1
persona del Sindaco pro-tempore – per tutte le motivazioni di cui al presente atto – in merito al contratto di appalto anno 2012 denominato affidamento a terzi della gestione del tratto di arenile demaniale marittimo ubicato sulla spiaggia di ponente presso Viale Circe, con accesso al Viale della Vittoria, il cui oggetto della concessione CP_1
comunale veniva individuato con la sigla TE/125, derivante, in chiara violazione di quanto nel medesimo previsto, dalla mancata fornitura delle attrezzature balneari, già prevista nel prezzo corrisposto - per il corretto svolgimento di quanto nello stesso indicato;
accertare e dichiarare che la a causa del predetto inadempimento è stata Parte_2
costretta all'acquisto di attrezzature balneari per un importo complessivo pari ad € 30.094,52;
e per l'effetto condannare il in persona del pro-tempore al ristoro dell'importo pari Controparte_1 CP_2
ad € 30.094,52 a titolo di risarcimento del danno emergente ex art. 1223 c.c. o nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
accertare e dichiarare l'avvenuto inadempimento contrattuale del in persona del Sindaco pro- Controparte_1
tempore – per tutte le motivazioni di cui al presente atto – in merito al contratto di appalto anni 2013-2014 denominato affidamento di gestione a terzi del tratto di arenile comunale ubicato in Viale Circe altezza piazzale
Lido, di cui alla concessione demaniale marittima contraddistinta con la sigla TE-125, derivante, in spregio a quanto nel medesimo previsto, dalla consegna alla del citato arenile con una metratura Parte_1
inferiore rispetto a quanto previsto nell'affidamento di gestione in parola, nonché per aver disposto un bando di gara in ordine agli arenili di cui è causa in difformità alla effettiva ed accertata concessione da parte della CP_3
e del CP_4
E per l'effetto condannare il – per tutte le motivazioni di cui al presente atto e per condotte Controparte_1
alla medesima ascrivibili – alla corresponsione dell'importo pari ad € 404.640,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell' art 1223 c.c. per lucro cessante, così come da perizia depositata in atti e derivante dall'impossibilità di installare e averne il consequenziale guadagno, le attrezzature balneari previste nonchè derivante dal mancato guadagno per il blocco dell'esercizio delle attività imprenditoriale (ristoro ed attività ludiche di ballo e affini) dal 12.08.2013 al 30.09.2013 anch'esse indicate analiticamente nella perizia citata.
condannare il in persona del sindaco pro-tempore– per tutte le motivazioni ed i fatti di cui Controparte_1
al presente atto – alla corresponsione dell'importo pari ad € 300.000,00 a titolo di danno non patrimoniale all'immagine della già S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 c.c. o nella somma Parte_1
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, denegata ogni contraria istanza,
1) in via preliminare rigettare l'inibitoria richiesta da parte appellante.
2) nel merito, in via principale rigettare l'appello proposto dalla e, per l'effetto, confermare Parte_1
la sentenza del Tribunale di Latina n. 1964/2020;
3) in via meramente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze risarcitorie di parte appellante, porre in compensazione le stesse con quanto dovuto dalla al in base Parte_1 Controparte_1
alla sentenza n. 1964/2020 ossia € 131.403,34 oltre le spese di lite liquidate in primo grado.
Con il favore delle spese di lite del presente grado. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo svolgimento del processo di primo grado è così riassunto nella pronuncia impugnata
“Occorre brevemente premettere in fatto che l'odierno giudizio deriva dall'opposizione spiegata dalla società avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe emesso dal Tribunale di Latina, con il quale le era Parte_1
stato ingiunto di pagare, la somma di € 142.051, 34 oltre interessi legali e spese di procedura in favore del
[...]
. CP_1
Il provvedimento monitorio si fonda sulla fattura n. 2 del 14.06.2013 per un importo di € 13.787,95, la n. 7 del 25.06.2013 per un importo di € 10.648,00 e la n. 28 del 31.12.2014 per un importo di € 117.615,39; le prime due fatture erano relative alla fornitura relativa alla stagione balneare 2013 di attrezzature da spiaggia
(sdraio, lettini, 1 trattorino), l'ultima fattura riguardava invece l' omesso pagamento del canone di concessione demaniale per la quota relativa alla stagione balneare 2014.
Nel formulare opposizione la società eccepiva preliminarmente l' inidoneità della fattura Parte_1
quale prova scritta del credito, nel merito eccepiva il pagamento della fattura n. 7 del 25.06.2013 per l' importo di € 10.648,00, come da copia di bonifico bancario allegato sub 8; rappresentava inoltre con riferimento alla stagione balneare 2012, in via riconvenzionale, l' insufficienza dell' attrezzatura che doveva essere messa a disposizione dall'amministrazione concedente per lo svolgimento del servizio bagnanti e guardiania come da Bando di Gara, con la conseguenza che era stata costretta ad acquistare suddetti beni strumentali da terzi per un importo complessivo di € 30.094,52 di cui ha chiesto il ristoro in via riconvenzionale, con riconoscimento che nulla fosse dovuto per la fornitura di attrezzature di cui alla fattura n. 2 del 14.06.2013 per un importo di € 13.787,9, il cui importo doveva pertanto essere compensato con il maggior credito risarcitorio derivante dall' acquisto l' anno precedente della attrezzatura balneare.
Con riferimento alla fattura n. 28 del 31.12.2014 per un importo di € 117. 615,39, rileva l'opponente che relativamente alla stagione balneare 2013 vi era stata la necessità di interventi di messa in sicurezza della spiaggia, eseguiti dall' amministrazione concedente in piena stagione balneare, successivamente poi, in data 12.08.2013, veniva notificato ed applicato dalla Procura della Repubblica di Latina decreto di sequestro preventivo dell' arenile oggetto d' appalto nonché delle strutture ivi realizzate in base all' assunto di una occupazione illegittima di suolo demaniale, atteso che metratura oggetto dell' originario titolo concessorio era pari a mq 6299,37 piuttosto che mq 7.072,00, nonchè in base all' assunto che le opere realizzate ed assentite dall'amministrazione concedente come da bando di gara esulavano dalla tipologia “ arenile attrezzato”.
Rappresentava inoltre l' opponente che in data 13.08.2013 venne poi disposto il dissequestro dell' arenile sulla base della produzione di una licenza suppletiva del 9.08.2013, relativa al tratto di spiaggia originariamente non oggetto di concessione in favore del Comune di , rimanendo fermo invece il provvedimento cautelare per gli CP_1
aspetti urbanistico edilizio con riferimento alle istallazioni ed opere strutturali oggetto dell' originario sequestro ed in particolare del locale adibito ad area massaggi, area discoteca, laboratorio bar, angolo bar, due gazebo, due campi di calcetto ( tutti descritti nel verbale di sequestro del 13.08.2013 allegato da intendersi parte intergrante).
L' opponente pertanto alla luce del suddetto sequestro ha dedotto una parziale paralisi dell' attività balneare relativamente all' anno 2013 ed ha chiesto, sempre in via riconvenzionale, il pagamento della somma di €
269.640,00 per l' anno di gestione dell' arenile in parola derivante dalla mancata installazione delle attrezzature balnerari a causa della minore metratura accertata, nonché l'importo di € 135.000,00 derivante dal mancato guadagno per il blocco delle attività imprenditoriali ( ristoro ed attività ludiche da ballo) dal 12.08.2013 al
30.09.2013.
Ha altresì allegato di aver subito un ingente danno di immagine per effetto del sequestro subito in piena stagione balneare, pregiudizio di cui ha chiesto il ristoro sempre in via riconvenzionale.
Si è costituita l' amministrazione resistente chiedendo rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta in quanto ritenuta infondata e non meritevole di accoglimento, riconosceva tuttavia l' effettivo pagamento della somma di €
10.648,00 di cui alla fattura n. 7/2013, azionata in monitorio e non contabilizzata per un errore di ragioneria.
In particolare, rappresentava che non vi era alcuna previsione della convenzione relativa alle annualità 2013/2014 che prevedesse l' obbligazione a carico dell' amministrazione concedente della messa a disposizione delle attrezzature balneari, rappresentava inoltre, con riferimento alla vicenda penale, che il aveva provveduto all' immediata CP_1
regolarizzazione della concessione attraverso il rilascio di una licenza suppletiva.
Per quanto concerneva le contestazioni urbanistico-edilizie, rappresentava che le strutture realizzate dall' opponente ed oggetto del sequestro da parte della Procura, non erano state affatto assentite dall' amministrazione comunale, in quanto esulavano dalla tipologia “ arenile attrezzato” di cui era titolare l' amministrazione concessionaria e subconcessionaria in favore dell' opponente;
ne conseguiva dunque che gli illeciti perpetrati e contestati dalla Procura erano attinenti a resti urbanistico-edilizi ascrivibili unicamente alla in quanto frutto di una Parte_1
illegittima ed autonoma scelta imprenditoriale di gestione e sfruttamento dell' arenile secondo modalità e mediante forme (più intense) non consentite dal titolo concessorio oggetto di trasferimento con la subconcessione, ovvero “ arenile comunale attrezzato”.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, è stata definita con la sentenza n. 1640/2020 emessa dal Tribunale di Latina in data 27 ottobre 2020, con la quale il primo Giudice ha accolto l'opposizione limitatamente alla somma di
€ 10.648,00 già versata al confermando per il resto il credito azionato in via monitoria, CP_1
e ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
Avverso tale pronuncia ha proposto appello sulla base di tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato la manifesta illogicità della sentenza impugnata e l'infondatezza delle motivazioni nella parte in cui il primo Giudice aveva escluso il fondamento del controcredito risarcitorio di euro 30.094,52.
A tal fine ha evidenziato come nel disciplinare tecnico allegato al bando di gara relativo all'anno
2012 (a differenza di quelli degli anni successivi) fosse previsto l'obbligo da parte dell'ente concedente di fornire tutta l'attrezzatura necessaria per il funzionamento dello stabilimento balneare;
i beni effettivamente forniti dall'amministrazione, invece, erano di gran lunga inferiori a quelli che l'amministrazione aveva attestato essere presenti con atto protocollato in data
19.06.2012, di modo che si era reso necessario procedere all'acquisto dell'attrezzatura necessaria per il pieno funzionamento della struttura, con esborsi pari alla somma di euro 30.094,52; tale importo avrebbe dovuto essere portato in compensazione con l'avverso credito.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la manifesta illogicità della sentenza impugnata e l'infondatezza delle motivazioni relative alle risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado.
In proposito ha evidenziato come, nonostante il c.t.u. avesse riconosciuto la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste nel bando di gara per l'anno 2013 e poi autorizzate dall'Amministrazione, il Giudice avesse inopinatamente escluso il fondamento della domanda risarcitoria formulata dalla concessionaria, la quale a fronte del sequestro penale disposto nell'agosto 2013 si era trovata nell'impossibilità di utilizzare le aree destinate ad attività imprenditoriale (ristoro ed attività ludiche di ballo) dal 12.08.2013 al 30.09.2013, con conseguente insorgenza di un danno per mancato guadagno pari ad euro 135.000,00.
Sotto altro profilo ha lamentato come, a fronte dell'aggiudicazione della gestione di un arenile di superficie sensibilmente inferiore a quanto previsto dal bando di gara (6.299,37 mq. rispetto ai
7.072,00 oggetto di concessione), ciò di cui la subconcessionaria si era accorta in sede di esecuzione del sequestro, l'appellante aveva subito un pregiudizio pari € 269.640,00 sempre a titolo di mancato guadagno, che il primo Giudice avrebbe dovuto riconoscere.
Con il terzo motivo di gravame ha censurato la pronuncia di primo grado Parte_1
in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno all'immagine, indicato in euro
300.000,00.
A tal fine l'appellante ha addotto la palese erroneità di tale statuizione, considerato l'indubbio pregiudizio che era conseguito a suo carico a fronte del coinvolgimento in un'indagine penale cui era stato dato ampio risalto negli organi di stampa, e ciò per esclusiva responsabilità del
[...]
. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appellante ha concluso per la riforma della pronuncia di primo grado, con accoglimento di tutte le domande proposte in via riconvenzionale con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Il si è costituito resistendo al gravame. Controparte_1
L'appellato ha addotto l'infondatezza degli avversi motivi d'appello e, per l'effetto, ha concluso per la conferma dell'impugnata pronuncia.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo di gravame è stato censurato il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta da con riguardo ai costi sostenuti per Parte_1
l'acquisto dell'attrezzatura da utilizzare per la stagione balneare 2012, asseritamente insorto a fronte dell'inadempimento del alle obbligazioni di cui al bando di gara per la concessione CP_1 dell'arenile nel suddetto anno, nel cui ambito l'ente locale si sarebbe impegnato a fornire tutta l'attrezzatura necessaria per il funzionamento dell'attività (a titolo gratuito, sembra potersi inferire); dal momento che i beni di fatto consegnati al subconcessionario erano inferiori a quelli che il aveva indicato con atto protocollato in data 19.6.2012, l'ente locale sarebbe CP_1
responsabile dei conseguenti pregiudizi insorto a carico della subconcessionaria per l'acquisto dei beni mancanti.
L'assunto non è ad avviso di questa Corte fondato.
In questo senso depongono già le considerazioni svolte dal primo Giudice, che si è così espresso:
“Sul punto occorre richiamare l' art.
5.8 del Disciplinare tecnico allegato al bando relativamente alla concessione balneare anno 2012 ove è previsto “ l' aggiudicatario è obbligato a prendere in deposito- previa redazione di apposito verbale- con facoltà d' uso, assumendo conseguentemente le obbligazioni a responsabilità di cui agli artt. 1766 ss del codice civile, le attrezzature balneari di proprietà dell' intestato Ente, meglio specificate nell' inventario allegato sub a) del presente atto, di cui costituisce ad ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale..”
Non è prevista in nessuna parte del disciplinare tecnico, né nel bando l' assunzione da parte del Comune di dell'obbligazione di messa a disposizione della CP_1
attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio balneare, atteso che era piuttosto il subconcessionario tenuto a prendere in deposito la citata attrezzatura, con mera facoltà
d'uso; ne consegue che la non avrebbe potuto fare affidamento sulla sussistenza di attrezzatura Parte_1
messa a disposizione dal comune in misura sufficiente a svolgere l' attività balneare;
la consegna di attrezzatura servibile e in buone condizioni, in misura inferiore rispetto a quella prevista
(cfr. verbale consegna 19.06.2012) non costituiva pertanto un inadempimento dell'amministrazione concedente quanto piuttosto circoscriveva e delimitava la responsabilità “ex recepto” del subconcessionario, il quale sostanzialmente avrebbe dovuto rispondere dei danni o distruzione delle attrezzature consegnate limitatatamente a quelle considerate utilizzabili, essendo le altre evidentemente prive di valore commerciale.
Dunque, atteso che era in facoltà della acquistare ulteriore attrezzatura balneare da terzi Parte_1
soggetti, come per altro implicitamente previsto all'art.
5.2 del Disciplinare Tecnico allegato, ove viene previsto
l'utilizzo di attrezzature con caratteristiche anche cromatiche, assimilabili a quelli forniti dall' amministrazione, è evidente che l' opponente non potrà far ricadere sull' opposta le ricadute economiche derivanti dai citati acquisti, in quanto scelta imprenditoriale autonoma ed in relazione alla quale l'ente comunale non aveva assunto alcuna obbligazione”.
Tali considerazioni sono condivisibili, esaustive ed immuni da alcun vizio motivazionale.
Nel bando di gara per la subconcessione dell'area per la stagione balneare 2012, infatti, non è contenuto alcun riferimento ad obblighi di fornitura di attrezzatura in capo al CP_1
(si rimanda al doc. 3 del fascicolo di parte opponente).
[...]
Analogamente è a dirsi quanto al Disciplinare tecnico, nel cui ambito, come efficacemente evidenziato dal primo Giudice, era piuttosto contemplata un'obbligazione in capo all'aggiudicatario, che sarebbe stato “obbligato a prendere in deposito…, con facoltà d'uso” le attrezzature menzionate nell'inventario allegato, “assumendo le conseguenti obbligazioni e responsabilità di cui all'art.
1766 e ss c.c.” (art.
5.8. del disciplinare), e a restituirle al alla fine della stagione balneare CP_1
(secondo quanto previsto dall'art. 18.1 del disciplinare suddetto;
si rimanda al doc. 3 di parte opponente).
Dal tenore della richiamata previsione negoziale si evince dunque come non sussistesse un obbligo di fornitura di attrezzature balneari in capo al bensì appunto un obbligo per il CP_1
concessionario di ricevere in deposito dette attrezzature, con facoltà di utilizzarle.
Per l'effetto, la circostanza che le attrezzature fossero state in concreto consegnate in deposito al subconcessionario in misura inferiore al totale indicato nell'inventario, posto che si era appurato che una parte di esse erano deteriorate, non può configurare un inadempimento del subconcedente, in assenza appunto di alcun corrispondente obbligo di fornitura a suo carico, bensì solo una diversa e più ridotta delimitazione della responsabilità ex recepto del concessionario.
Per quanto necessario, l'assunto che i costi per l'acquisto di attrezzature non possano costituire una posta risarcitoria è confermato:
- per un verso dal fatto che il numero di beni acquistati da non era affatto Parte_1
corrispondente a quelli che la stessa ha lamentato non esserle stati consegnati dal CP_1
, di modo che l'operazione è frutto delle scelte imprenditoriali della società (a titolo
[...] esemplificativo, risulta che l'odierna appellante abbia acquistato 300 ombrelloni, a fronte dei 187 inservibili e 1 lettino, a fronte dei 151 che si erano rivelati inutilizzabili, v. doc. 4 di parte opponente);
- per altro dalla considerazione che, all'evidenza, i beni acquistati dalla società sono rimasti in proprietà di allo scadere del periodo di concessione, di modo qualora il loro Parte_1
prezzo fosse posto in compensazione con le avverse pretese creditorie (per il canone concessorio dell'anno 2014 e l'acquisto di beni effettuato nella stagione balneare 2013, crediti in alcun modo contestati) si verificherebbe un ingiustificato arricchimento in capo all'odierna appellante (che si troverebbe ad aver acquistato detti beni gratuitamente).
Infine, seppure irrilevante agli effetti della domanda qui reiterata (che trova esclusivo fondamento nell'asserita inadempienza dell'ente locale alle obbligazioni assunte con il contratto di subconcessione dell'anno 2012), deve essere smentito l'assunto che il abbia Controparte_1
“obbligato” l'odierna appellante “nell'anno di gestione successiva dell'arenile in questione ad acquistare le medesime attrezzature… per un importo pari ad € 13.787,95”.
Risulta infatti della documentazione in atti come il abbia dato corso alla procedura di CP_1
dismissione delle attrezzature balneari di sua proprietà con provvedimento della Giunta comunale con il quale si demandava “al settore gare e contratti, prima della dismissione degli stessi, l'adozione della procedura di vendita invitando … gli assegnatari degli arenili comunali alla dimostrazione di interesse all'acquisto”; un simile interesse è stato manifestato dall'odierna appellante, la quale si è resa acquirente dei beni di cui alle fatture 2/2013 e 7/2013, di cui l'una pagata e l'altra rimasta insoluta e azionata in via monitoria.
Si viene dunque alla disamina del secondo motivo d'appello, che si compone di due distinte censure:
i)da un lato lamenta l'omessa considerazione del pregiudizio conseguito alla Parte_1
minore superficie dell'area oggetto di concessione per l'anno 2013 rispetto a quella indicata nel bando di gara, il che avrebbe determinato l'insorgenza di un danno per mancato guadagno pari ad euro 269.640,00; ii) dall'altro l'appellante reitera la domanda di risarcimento del danno conseguito al sequestro penale delle aree adibite a discoteca e zona benessere nel periodo dal 12.8.2013 al 30.9.2013 e alla conseguente impossibilità di esercizio delle relative attività commerciali, da cui sarebbe scaturito un danno per mancato guadagno indicato in euro 135.000,00.
La prima censura, e con essa la pretesa risarcitoria qui reiterata, è palesemente infondata, per un duplice ordine di considerazioni.
Anche sotto questo profilo appaiono del tutto esaustive le considerazioni svolte dal primo
Giudice, affatto scalfite dal tenore del gravame.
Il Tribunale si è sul punto espresso nei seguenti termini: “Con riferimento al dedotto inadempimento del
, di cui alla riconvenzionale per la somma di € 269.640,00, danno asseritamente derivante Controparte_1
dalla gestione di un tratto di arenile inferiore rispetto a quello oggetto di aggiudicazione (mq 6299,37 piuttosto che
7.072,00), va osservato come l'amministrazione opposta abbia allegato la revoca pressocché immediata del sequestro preventivo adottato dal pubblico ministero sul punto a seguito della produzione di una licenza suppletiva rilasciata dalla regione relativa alla contestata occupazione in eccedenza rispetto al titolo CP_3
concessorio.
Né alcun danno può essere derivato da siffatto sequestro, atteso che il tratto di spiaggia concretamente occupato ed utilizzato dal subconcessionario non era inferiore a quello previsto dal titolo concessorio, piuttosto la contestazione mossa dalla Procura era quella di aver occupato arbitrariamente il demanio marittimo in misura superiore rispetto alle previsioni contenute nelle singole concessioni; in sostanza dall' illecito contestato non è derivata alcuna
“mancata installazione delle attrezzature balneari derivanti dalla minore metratura accertata” ( cfr pag 15 della citazione) atteso che lo spazio occupato era eccedente rispetto al titolo concessorio e non inferiore.
In ogni caso come già evidenziato in data 9.08.2013, dunque prima della convalida del sequestro, era stata concessa una licenza suppletiva con effetto sanante delle irregolarità riscontrata, circostanza che aveva comportato di fatto il godimento di una maggiore porzione di arenile per effetto del suo aumento di profondità, conformemente all' art.
2.8. del Bando. Infine, va osservato che il riferimento nel bando, in relazione alla determinazione dell'estensione dell'area oggetto di concessione alla “effettiva profondità dell'arenile”, implica per sua definizione, stante i continui e repentini mutamenti della linea della battigia derivante da eventi climatici (mareggiate), fenomeni ciclici, maree, opere dell'uomo quali “ripascimenti”, una oggettiva variabilità dell' area in concessione quale conseguenza dei citati fattori esterni”.
Le richiamate considerazioni sono rispondenti a quanto desumibile dagli atti di causa.
Risulta infatti per tabulas come:
a)il sequestro eseguito il 13.8.2013 fosse stato revocato già il giorno dopo, con riguardo alle contestazioni di reato afferenti al Codice della Navigazione (essendo rimaste ferme le sole contestazioni mosse a in relazione ai reati urbanistici, di cui si tratterà al punto Parte_1
ii), a fronte della produzione della licenza suppletiva già ottenuta dal Comune il CP_1
precedente 9 agosto 2013 relativa alle maggiori porzioni di arenile menzionate all'articolo 2.8. del bando di gara, con riguardo alla profondità dell'arenile rispetto al fronte mare (si rimanda ai doc. da 9 a 11 del fascicolo di primo grado di parte appellata);
b)il provvedimento cautelare penale fosse stato emesso proprio in ragione del prefigurato “reato di occupazione abusiva di pubblico demanio”, dal che discende che l'area dell'arenile di fatto occupata da fosse effettivamente superiore, e non inferiore, a quella oggetto Parte_1
dell'originaria concessione da parte della in favore del (poi ampliata il CP_3 CP_1
9.8.2013) e appunto di fatto conforme alla superficie menzionata nella gara che la stessa Parte_1
si era aggiudicata (si rimanda ancora al doc. 9 di parte appellata).
[...]
Il dato da ultimo menzionato si evince in modo inequivoco dalla lettura del provvedimento di sequestro, nel quale veniva contestato che “gli aggiudicatari” avessero “di fatto occupato superfici ben più ampie rispetto a quelle previste dalle pregresse concessioni” ed in dettaglio, per quanto qui interessi, era espressamente contestata, con riguardo alla concessione TE/125 intervenuta in favore di
, “un'occupazione di mq. 13.148”, ampiamente superiore ai circa 7.000 mq oggetto Parte_1
del bando di gara (si rimanda ancora al doc. 9 di parte appellata). Alla luce di tali emergenze non è dato comprendere come possa l'odierna appellante continuare a sostenere di avere subito un danno “dalla mancata installazione delle attrezzature balneari a causa della minore metratura accertata”.
In contrario, se questo era il senso del motivo di gravame, non soccorre il richiamo al contenuto del verbale di esecuzione del sequestro, nella parte in cui si fa riferimento al sequestro dell'”area di pubblico demanio marittimo di circa 6.299,37 mq” sulla quale insistevano le attrezzature balneari.
Nel verbale in oggetto, infatti, oltre al sequestro dell'”area di pubblico demanio marittimo di circa
6.299,37 mq” sulla quale insistevano le attrezzature balneari, vengono menzionate, quali ulteriori porzioni sequestrate aventi diversa destinazione:
-area adibita a zona massaggi di 16 mq.;
-area adibita a discoteca di circa 252 mq.;
-laboratorio bar di 12 mq.;
-area bar esagonale con ciascun lato di 3 mt. circa (18 mq. circa di superficie);
-primo campo di calcetto di 200 mq.;
-secondo campo di calcetto di 213 mq.
Il totale delle aree occupate da e oggetto di sequestro, dunque, è pressoché Parte_1
coincidente la complessiva superficie oggetto di concessione in suo favore (circa 7.000 mq.), di modo che la censura di parte appellante, qualora fondata sul dato sopra menzionato, andrebbe comunque disattesa (si rimanda al doc. 9 di parte appellata).
Si viene dunque all'ulteriore rilievo oggetto del secondo motivo d'appello, ovvero quello relativo al risarcimento dei danni richiesto per effetto del sequestro, nel periodo dal 12 agosto al 30 settembre 2013, delle aree adibite a bar, discoteca, area massaggi e campi sportivi realizzate dalla stessa . Parte_1
Il fondamento della domanda appare ricondotto all'appellante all'affidamento circa la legittimità delle opere asseritamente ingenerato dall'ente locale, il quale dunque sarebbe tenuto a rispondere dei pregiudizi risentiti dall'ente. Sul punto il primo Giudice, dopo aver ritenuto la conformità al bando di gara delle “opere strutturali realizzate ed oggetto di sequestro preventivo, alla luce del richiamo nel disciplinare tecnico del Regolamento Regionale
n.11 del 15.07.2009 e, soprattutto, della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 120 del
24.05.2011” e dopo aver dato atto del fatto che tali opere erano state “assentite dall'amministrazione concedente”, sebbene non fossero “compatibili con l'originario titolo concessorio a monte ovvero la gestione di spiagge attrezzate” (idoneo a legittimare uno sfruttamento meno intenso rispetto a quanto possibile con riguardo agli stabilimenti balneari), con conseguente “legittimo affidamento sulla regolarità delle installazione realizzate sull'arenile”, in capo a , ha nondimeno rigettato la Parte_1
domanda.
A tal fine ha ritenuto sussistere “un concorso di responsabilità dello stesso subconcessionario ex art 1227 c.c., attesa la macroscopica difformità di taluni interventi realizzati rispetto al titolo concessorio “spiaggia attrezzata”, quali la realizzazione di un locale discoteca e di un'area massaggi” e per altro in ogni caso rilevato il difetto di nesso causale tra il comportamento della pubblica amministrazione ed il danno dedotto in questa sede da , “ovvero il mancato guadagno della somma di € 135.000,00 derivante Parte_1
dal blocco dell' esercizio delle attività imprenditoriale ( ristoro ed attività ludiche e da ballo) dal 12.08.2013 al
30.09.2013”.
Su tale ultimo aspetto si è così espresso: “Va sul punto osservato che l'impossibilità di sfruttamento dell'arenile mediante l'erogazione dei suddetti servizi è stata la conseguenza della carenza a monte di un titolo concessorio che autorizzasse siffatte forme di fruizione come ad esempio quello relativo agli “stabilimenti balneari”, tuttavia la suddetta carenza non è riconducibile ad alcuna condotta antigiuridica della PA.
Al più, l' opponente avrebbe dovuto dedurre in questa sede il danno (ridotto ai sensi dell' art 1227 c.c. per le ragioni sopra espresse) derivante dalla lesione del suo legittimo affidamento ingenerato dal Comune di in CP_1
merito alla possibilità di sfruttamento imprenditoriale della spiaggia in conformità alle prescrizioni del Bando nel quale si lasciava intendere, erroneamente, una fruizione ben più massiva dell' arenile rispetto al titolo concessorio
“ arenile comunale attrezzato”, prevedendo la possibilità di realizzare strutture riconducibili, al più, alla tipologia
“Stabilimento Balneare”, con eventuale ristoro del danno patrimoniale derivante anche per le spese sostenute per la realizzazione delle strutture oggetto di sequestro preventivo. Dunque, se vi è stata una condotta antigiuridica dell'amministrazione comunale nei termini suddetti, tuttavia il pregiudizio economico dedotto in questa sede dalla non è riconducibile all' ente, in quanto Parte_1
fondata sull' omesso ipotetico svolgimento di attività imprenditoriali che non avrebbe comunque potuto svolgere in assenza di titolo concessorio”.
Ebbene, ad avviso di questa Corte tale ultima argomentazione è tale da determinare il rigetto della domanda.
Preliminarmente si rileva come l'odierna appellante, cui avrebbe fatto carico il relativo onere probatorio (trattandosi di un presupposto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del
, non abbia dimostrato quale sia stato l'esito delle indagini penali ed in particolare se le CP_1
motivazioni poste a fondamento del sequestro preventivo (ovvero il fatto che “attesa l'imponenza delle opere e le loro caratteristica intrinseca (strutture fisse e comunque di non facile rimozione) comportanti volumetria”, le stesse avrebbero necessitato il permesso di costruire) fossero o meno fondate.
Non è infatti dato sapere come si sia conclusa la vicenda penale.
Date queste premesse, nell'impossibilità di appurare con certezza se le strutture in oggetto fossero o meno legittime (si rileva sul punto come il c.t.u. nominato in primo grado abbia potuto esprimersi solo sulla base delle laconiche indicazioni contenute nel verbale di sequestro, posto che all'epoca delle operazioni peritali le strutture erano state già rimosse), delle due l'una:
i) o i manufatti realizzati da erano legittimi, e allora nessuna responsabilità può Parte_1
essere imputata al che li ha implicitamente assentiti (mediante rilascio, quantomeno, CP_1
dell'autorizzazione paesaggistica), dovendo in questa ipotesi ritenersi ingiustificato il sequestro preventivo (della cui sorte, come detto, non sia ha notizia);
ii) oppure l'attività era illegittima, in quanto esorbitante dai limiti consentiti con riguardo alle
“spiagge attrezzate”, e in questo caso difetterebbe il nesso causale tra la condotta (in tesi) colposa del e il danno lamentato dall'odierna appellante, posto che, come evidenziato dal CP_1
Tribunale, la subconcessionaria non avrebbe in ogni caso potuto dare corso allo svolgimento delle attività commerciali all'interno delle strutture realizzate e dunque non avrebbe potuto legittimamente ritrarne i guadagni. Ed invero, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi, “non è ravvisabile un fatto illecito, dal quale sia derivato un danno ingiusto risarcibile, nella condotta di un comune che abbia rilasciato concessioni edilizie illegittime… , non essendo configurabile un interesse pretensivo allo svolgimento di attività edilizia oggettivamente non consentita” (così Cass., 14.11.2016, n. 23136; nello stesso senso, tra le altre,
Cass., 27.3.2007, n. 7479; Cass., 13.10.2011, n. 21170).
Nel caso di specie, volendo riferirsi all'ipotesi sub ii) di effettiva illegittimità delle opere assentite dall'amministrazione, nell'assunto dell'attrice in riconvenzione lo stesso rilascio dei permessi e comunque l'assenso di fatto prestato al progetto di realizzazione delle opere avrebbe costituito causa del danno lamentato;
tale danno, indicato nel mancato guadagno ritraibile dallo svolgimento delle attività, non sarebbe peraltro causalmente correlabile al rilascio di un provvedimento illegittimo, bensì al fatto che la relativa attività non era consentita dalla normativa vigente.
Qualora poi si volesse ritenere che l'assenso prestato dal alla realizzazione delle opere, CP_1
qualora invalido, “possa costituire una ragione di corresponsabilità dell'amministrazione quantomeno per le spese e gli investimenti che la ricorrente era stata indotta a sostenere anche in conseguenza dell'affidamento riposto nella pur illegittima autorizzazione conseguita” (così la citata Cass. n. 7479/2007), rileverebbe la dirimente considerazione che nella fattispecie non è stato richiesto il ristoro di un simile danno, bensì, come già evidenziato dal primo Giudice, il risarcimento del mancato guadagno conseguito all'omesso svolgimento dell'attività comunque non consentita, che, come detto, non sarebbe causalmente riconducibile all'agire dell'Amministrazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere confermata la pronuncia di rigetto della suddetta posta risarcitoria.
Analogamente è a dirsi quanto al terzo motivo d'appello, con il quale lamenta Parte_1
il mancato riconoscimento del pregiudizio all'immagine dalla stessa risentito, domanda che il
Tribunale ha rigettato “in quanto non provata né nell'an né nel quantum difettando la riconvenzionale sia sul piano assertivo (in assenza di allegazione degli elementi costitutivi della domanda) che probatorio.”.
La conclusione è condivisibile. A tal fine giova richiamare il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui ambito si è in questi termini espressa, con riguardo al danno Parte_1
all'immagine: l'opponente ha “subito un … ingente danno di carattere non patrimoniale derivante dalla lesione alla propria immagine dinnanzi a tutto il territorio di in cui la medesima società operava. Il CP_1
blocco delle attività estive a causa del sequestro conservativo disposto dal giudice per cause integralmente imputabili al nonché ai propri preposti, ha messo in cattiva luce il buon nome della Controparte_1 Parte_1
la quale, per tale circostanza, si è ritrovata su tutte le pagine dei giornali e nei siti web specializzati.
[...]
Da quanto sopra si legittima ampiamente il diritto della al vedersi riconoscere a titolo Parte_1
di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo pari ad € 300.000,00 che il dovrà Controparte_1
corrispondere per ciò che ha causato con la sua cattiva condotta nella gestione della vicenda che ci occupa, vicenda che, di fatto, invece di portare i giusti benefici derivanti dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale ha, di contro, causato, un vero e proprio disastro in capo all'azienda che, ad oggi, per tal motivo versa in una grave crisi economica”.
Ora, premesso che con le richiamate allegazioni l'odierna appellante dapprima pare richiedere il ristoro del danno non patrimoniale da lesione della propria immagine e poi, nelle considerazioni conclusive, sembra ventilare un danno patrimoniale, di alcuno di tali pregiudizi è stata fornita la prova.
Quanto al danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'immagine e della reputazione commerciale, si osserva come il pregiudizio “non costituendo un mero danno-evento,
e cioè "in re ipsa", bensì un danno conseguenza, “deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (così, tra le molte, Cass., 10.7.2023, n. 19551).
Ed invero, “il danno non patrimoniale alla reputazione presuppone l'esistenza di conseguenze dannose, quali il discredito che il soggetto passivo subisce per effetto della condotta del danneggiante, sicché non può presumersi quale conseguenza della mera divulgazione di immagini, rappresentando quest'ultima la condotta lesiva e non già il danno che da essa deriva, spettando pertanto al danneggiato provare il pregiudizio all'immagine che dalla divulgazione sia derivato” (così Cass., ord., 2.7.2025, n. 17913).
Nel caso di specie il pregiudizio di cui si chiede il ristoro non è stato provato, essendosi l'attrice limitata a sostenere che la notizia fosse stata diffusa su giornali e siti internet non meglio precisati, il che peraltro si risolve nell'allegazione del danno evento e non delle conseguenze che ne sono derivate.
In ogni caso, la documentazione prodotta in atti non consente di inferire nemmeno in via presuntiva l'esistenza di un pregiudizio all'immagine ed alla reputazione conseguito alla diffusione della notizia, se è vero che sono stati prodotti in atti tre articoli di giornale pubblicati in data 20 agosto 2013, nei quali si disquisiva esclusivamente della legittimità dell'agire del CP_1
(che in quelle sedi prospettava la correttezza del proprio operato) e non affatto di
[...]
condotte illecite addebitabili ai concessionari, e per quanto qui interessi a , la Parte_1
quale tra l'altro era incidentalmente menzionata solo in uno di essi (si rimanda ai doc. 30 e 31 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
Volendo poi ritenere che l'appellante abbia inteso richiedere il ristoro delle richiamate conseguenze di carattere patrimoniale del danno alla reputazione, non si può che prendere atto della totale carenza di prova della “grave crisi economica” in cui la società verserebbe e dell'eventuale riconducibilità di tale condizione all'asserita condotta illecita del Controparte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve infine essere accertata, in capo all'appellante, la debenza di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di secondo grado rubricato al n. 2678/2021 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in complessivi euro 18.000,00, oltre accessori di legge e rimborso spese generali;
3) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
dott.ssa Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2678/2021, pendente
TRA
(Partita IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Armando Taglieri per delega in atti
appellante
E
(C.F. in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. Lina Vinci in forza di procura in atti
appellato
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appella adita, respinta ogni equalsivoglia eccezione o contraria istanza, in parziale riforma della sentenza n. 1964/2020 (all. 01) pubblicata il 27.10.2020 (all. 02) dal
Tribunale Civile di Latina non notificata:
Preliminarmente, per i motivi di cui al presente atto, disporre anche inaudita altra parte o a seguito di apposita udienza la sospensione degli effetti della sentenza oggetto di impugnazione;
nel merito
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
e per l'effetto:
revocare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 1946/16 ruolo n. 3894/16 emesso dal Tribunale di Latina perché infondato, ingiusto ed illegittimo, con tutte le consequenziali statuizioni di legge;
In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'avvenuto inadempimento contrattuale del in Controparte_1
persona del Sindaco pro-tempore – per tutte le motivazioni di cui al presente atto – in merito al contratto di appalto anno 2012 denominato affidamento a terzi della gestione del tratto di arenile demaniale marittimo ubicato sulla spiaggia di ponente presso Viale Circe, con accesso al Viale della Vittoria, il cui oggetto della concessione CP_1
comunale veniva individuato con la sigla TE/125, derivante, in chiara violazione di quanto nel medesimo previsto, dalla mancata fornitura delle attrezzature balneari, già prevista nel prezzo corrisposto - per il corretto svolgimento di quanto nello stesso indicato;
accertare e dichiarare che la a causa del predetto inadempimento è stata Parte_2
costretta all'acquisto di attrezzature balneari per un importo complessivo pari ad € 30.094,52;
e per l'effetto condannare il in persona del pro-tempore al ristoro dell'importo pari Controparte_1 CP_2
ad € 30.094,52 a titolo di risarcimento del danno emergente ex art. 1223 c.c. o nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
accertare e dichiarare l'avvenuto inadempimento contrattuale del in persona del Sindaco pro- Controparte_1
tempore – per tutte le motivazioni di cui al presente atto – in merito al contratto di appalto anni 2013-2014 denominato affidamento di gestione a terzi del tratto di arenile comunale ubicato in Viale Circe altezza piazzale
Lido, di cui alla concessione demaniale marittima contraddistinta con la sigla TE-125, derivante, in spregio a quanto nel medesimo previsto, dalla consegna alla del citato arenile con una metratura Parte_1
inferiore rispetto a quanto previsto nell'affidamento di gestione in parola, nonché per aver disposto un bando di gara in ordine agli arenili di cui è causa in difformità alla effettiva ed accertata concessione da parte della CP_3
e del CP_4
E per l'effetto condannare il – per tutte le motivazioni di cui al presente atto e per condotte Controparte_1
alla medesima ascrivibili – alla corresponsione dell'importo pari ad € 404.640,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell' art 1223 c.c. per lucro cessante, così come da perizia depositata in atti e derivante dall'impossibilità di installare e averne il consequenziale guadagno, le attrezzature balneari previste nonchè derivante dal mancato guadagno per il blocco dell'esercizio delle attività imprenditoriale (ristoro ed attività ludiche di ballo e affini) dal 12.08.2013 al 30.09.2013 anch'esse indicate analiticamente nella perizia citata.
condannare il in persona del sindaco pro-tempore– per tutte le motivazioni ed i fatti di cui Controparte_1
al presente atto – alla corresponsione dell'importo pari ad € 300.000,00 a titolo di danno non patrimoniale all'immagine della già S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 c.c. o nella somma Parte_1
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, denegata ogni contraria istanza,
1) in via preliminare rigettare l'inibitoria richiesta da parte appellante.
2) nel merito, in via principale rigettare l'appello proposto dalla e, per l'effetto, confermare Parte_1
la sentenza del Tribunale di Latina n. 1964/2020;
3) in via meramente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze risarcitorie di parte appellante, porre in compensazione le stesse con quanto dovuto dalla al in base Parte_1 Controparte_1
alla sentenza n. 1964/2020 ossia € 131.403,34 oltre le spese di lite liquidate in primo grado.
Con il favore delle spese di lite del presente grado. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo svolgimento del processo di primo grado è così riassunto nella pronuncia impugnata
“Occorre brevemente premettere in fatto che l'odierno giudizio deriva dall'opposizione spiegata dalla società avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe emesso dal Tribunale di Latina, con il quale le era Parte_1
stato ingiunto di pagare, la somma di € 142.051, 34 oltre interessi legali e spese di procedura in favore del
[...]
. CP_1
Il provvedimento monitorio si fonda sulla fattura n. 2 del 14.06.2013 per un importo di € 13.787,95, la n. 7 del 25.06.2013 per un importo di € 10.648,00 e la n. 28 del 31.12.2014 per un importo di € 117.615,39; le prime due fatture erano relative alla fornitura relativa alla stagione balneare 2013 di attrezzature da spiaggia
(sdraio, lettini, 1 trattorino), l'ultima fattura riguardava invece l' omesso pagamento del canone di concessione demaniale per la quota relativa alla stagione balneare 2014.
Nel formulare opposizione la società eccepiva preliminarmente l' inidoneità della fattura Parte_1
quale prova scritta del credito, nel merito eccepiva il pagamento della fattura n. 7 del 25.06.2013 per l' importo di € 10.648,00, come da copia di bonifico bancario allegato sub 8; rappresentava inoltre con riferimento alla stagione balneare 2012, in via riconvenzionale, l' insufficienza dell' attrezzatura che doveva essere messa a disposizione dall'amministrazione concedente per lo svolgimento del servizio bagnanti e guardiania come da Bando di Gara, con la conseguenza che era stata costretta ad acquistare suddetti beni strumentali da terzi per un importo complessivo di € 30.094,52 di cui ha chiesto il ristoro in via riconvenzionale, con riconoscimento che nulla fosse dovuto per la fornitura di attrezzature di cui alla fattura n. 2 del 14.06.2013 per un importo di € 13.787,9, il cui importo doveva pertanto essere compensato con il maggior credito risarcitorio derivante dall' acquisto l' anno precedente della attrezzatura balneare.
Con riferimento alla fattura n. 28 del 31.12.2014 per un importo di € 117. 615,39, rileva l'opponente che relativamente alla stagione balneare 2013 vi era stata la necessità di interventi di messa in sicurezza della spiaggia, eseguiti dall' amministrazione concedente in piena stagione balneare, successivamente poi, in data 12.08.2013, veniva notificato ed applicato dalla Procura della Repubblica di Latina decreto di sequestro preventivo dell' arenile oggetto d' appalto nonché delle strutture ivi realizzate in base all' assunto di una occupazione illegittima di suolo demaniale, atteso che metratura oggetto dell' originario titolo concessorio era pari a mq 6299,37 piuttosto che mq 7.072,00, nonchè in base all' assunto che le opere realizzate ed assentite dall'amministrazione concedente come da bando di gara esulavano dalla tipologia “ arenile attrezzato”.
Rappresentava inoltre l' opponente che in data 13.08.2013 venne poi disposto il dissequestro dell' arenile sulla base della produzione di una licenza suppletiva del 9.08.2013, relativa al tratto di spiaggia originariamente non oggetto di concessione in favore del Comune di , rimanendo fermo invece il provvedimento cautelare per gli CP_1
aspetti urbanistico edilizio con riferimento alle istallazioni ed opere strutturali oggetto dell' originario sequestro ed in particolare del locale adibito ad area massaggi, area discoteca, laboratorio bar, angolo bar, due gazebo, due campi di calcetto ( tutti descritti nel verbale di sequestro del 13.08.2013 allegato da intendersi parte intergrante).
L' opponente pertanto alla luce del suddetto sequestro ha dedotto una parziale paralisi dell' attività balneare relativamente all' anno 2013 ed ha chiesto, sempre in via riconvenzionale, il pagamento della somma di €
269.640,00 per l' anno di gestione dell' arenile in parola derivante dalla mancata installazione delle attrezzature balnerari a causa della minore metratura accertata, nonché l'importo di € 135.000,00 derivante dal mancato guadagno per il blocco delle attività imprenditoriali ( ristoro ed attività ludiche da ballo) dal 12.08.2013 al
30.09.2013.
Ha altresì allegato di aver subito un ingente danno di immagine per effetto del sequestro subito in piena stagione balneare, pregiudizio di cui ha chiesto il ristoro sempre in via riconvenzionale.
Si è costituita l' amministrazione resistente chiedendo rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta in quanto ritenuta infondata e non meritevole di accoglimento, riconosceva tuttavia l' effettivo pagamento della somma di €
10.648,00 di cui alla fattura n. 7/2013, azionata in monitorio e non contabilizzata per un errore di ragioneria.
In particolare, rappresentava che non vi era alcuna previsione della convenzione relativa alle annualità 2013/2014 che prevedesse l' obbligazione a carico dell' amministrazione concedente della messa a disposizione delle attrezzature balneari, rappresentava inoltre, con riferimento alla vicenda penale, che il aveva provveduto all' immediata CP_1
regolarizzazione della concessione attraverso il rilascio di una licenza suppletiva.
Per quanto concerneva le contestazioni urbanistico-edilizie, rappresentava che le strutture realizzate dall' opponente ed oggetto del sequestro da parte della Procura, non erano state affatto assentite dall' amministrazione comunale, in quanto esulavano dalla tipologia “ arenile attrezzato” di cui era titolare l' amministrazione concessionaria e subconcessionaria in favore dell' opponente;
ne conseguiva dunque che gli illeciti perpetrati e contestati dalla Procura erano attinenti a resti urbanistico-edilizi ascrivibili unicamente alla in quanto frutto di una Parte_1
illegittima ed autonoma scelta imprenditoriale di gestione e sfruttamento dell' arenile secondo modalità e mediante forme (più intense) non consentite dal titolo concessorio oggetto di trasferimento con la subconcessione, ovvero “ arenile comunale attrezzato”.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, è stata definita con la sentenza n. 1640/2020 emessa dal Tribunale di Latina in data 27 ottobre 2020, con la quale il primo Giudice ha accolto l'opposizione limitatamente alla somma di
€ 10.648,00 già versata al confermando per il resto il credito azionato in via monitoria, CP_1
e ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
Avverso tale pronuncia ha proposto appello sulla base di tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato la manifesta illogicità della sentenza impugnata e l'infondatezza delle motivazioni nella parte in cui il primo Giudice aveva escluso il fondamento del controcredito risarcitorio di euro 30.094,52.
A tal fine ha evidenziato come nel disciplinare tecnico allegato al bando di gara relativo all'anno
2012 (a differenza di quelli degli anni successivi) fosse previsto l'obbligo da parte dell'ente concedente di fornire tutta l'attrezzatura necessaria per il funzionamento dello stabilimento balneare;
i beni effettivamente forniti dall'amministrazione, invece, erano di gran lunga inferiori a quelli che l'amministrazione aveva attestato essere presenti con atto protocollato in data
19.06.2012, di modo che si era reso necessario procedere all'acquisto dell'attrezzatura necessaria per il pieno funzionamento della struttura, con esborsi pari alla somma di euro 30.094,52; tale importo avrebbe dovuto essere portato in compensazione con l'avverso credito.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la manifesta illogicità della sentenza impugnata e l'infondatezza delle motivazioni relative alle risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado.
In proposito ha evidenziato come, nonostante il c.t.u. avesse riconosciuto la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste nel bando di gara per l'anno 2013 e poi autorizzate dall'Amministrazione, il Giudice avesse inopinatamente escluso il fondamento della domanda risarcitoria formulata dalla concessionaria, la quale a fronte del sequestro penale disposto nell'agosto 2013 si era trovata nell'impossibilità di utilizzare le aree destinate ad attività imprenditoriale (ristoro ed attività ludiche di ballo) dal 12.08.2013 al 30.09.2013, con conseguente insorgenza di un danno per mancato guadagno pari ad euro 135.000,00.
Sotto altro profilo ha lamentato come, a fronte dell'aggiudicazione della gestione di un arenile di superficie sensibilmente inferiore a quanto previsto dal bando di gara (6.299,37 mq. rispetto ai
7.072,00 oggetto di concessione), ciò di cui la subconcessionaria si era accorta in sede di esecuzione del sequestro, l'appellante aveva subito un pregiudizio pari € 269.640,00 sempre a titolo di mancato guadagno, che il primo Giudice avrebbe dovuto riconoscere.
Con il terzo motivo di gravame ha censurato la pronuncia di primo grado Parte_1
in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno all'immagine, indicato in euro
300.000,00.
A tal fine l'appellante ha addotto la palese erroneità di tale statuizione, considerato l'indubbio pregiudizio che era conseguito a suo carico a fronte del coinvolgimento in un'indagine penale cui era stato dato ampio risalto negli organi di stampa, e ciò per esclusiva responsabilità del
[...]
. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appellante ha concluso per la riforma della pronuncia di primo grado, con accoglimento di tutte le domande proposte in via riconvenzionale con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Il si è costituito resistendo al gravame. Controparte_1
L'appellato ha addotto l'infondatezza degli avversi motivi d'appello e, per l'effetto, ha concluso per la conferma dell'impugnata pronuncia.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo di gravame è stato censurato il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta da con riguardo ai costi sostenuti per Parte_1
l'acquisto dell'attrezzatura da utilizzare per la stagione balneare 2012, asseritamente insorto a fronte dell'inadempimento del alle obbligazioni di cui al bando di gara per la concessione CP_1 dell'arenile nel suddetto anno, nel cui ambito l'ente locale si sarebbe impegnato a fornire tutta l'attrezzatura necessaria per il funzionamento dell'attività (a titolo gratuito, sembra potersi inferire); dal momento che i beni di fatto consegnati al subconcessionario erano inferiori a quelli che il aveva indicato con atto protocollato in data 19.6.2012, l'ente locale sarebbe CP_1
responsabile dei conseguenti pregiudizi insorto a carico della subconcessionaria per l'acquisto dei beni mancanti.
L'assunto non è ad avviso di questa Corte fondato.
In questo senso depongono già le considerazioni svolte dal primo Giudice, che si è così espresso:
“Sul punto occorre richiamare l' art.
5.8 del Disciplinare tecnico allegato al bando relativamente alla concessione balneare anno 2012 ove è previsto “ l' aggiudicatario è obbligato a prendere in deposito- previa redazione di apposito verbale- con facoltà d' uso, assumendo conseguentemente le obbligazioni a responsabilità di cui agli artt. 1766 ss del codice civile, le attrezzature balneari di proprietà dell' intestato Ente, meglio specificate nell' inventario allegato sub a) del presente atto, di cui costituisce ad ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale..”
Non è prevista in nessuna parte del disciplinare tecnico, né nel bando l' assunzione da parte del Comune di dell'obbligazione di messa a disposizione della CP_1
attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio balneare, atteso che era piuttosto il subconcessionario tenuto a prendere in deposito la citata attrezzatura, con mera facoltà
d'uso; ne consegue che la non avrebbe potuto fare affidamento sulla sussistenza di attrezzatura Parte_1
messa a disposizione dal comune in misura sufficiente a svolgere l' attività balneare;
la consegna di attrezzatura servibile e in buone condizioni, in misura inferiore rispetto a quella prevista
(cfr. verbale consegna 19.06.2012) non costituiva pertanto un inadempimento dell'amministrazione concedente quanto piuttosto circoscriveva e delimitava la responsabilità “ex recepto” del subconcessionario, il quale sostanzialmente avrebbe dovuto rispondere dei danni o distruzione delle attrezzature consegnate limitatatamente a quelle considerate utilizzabili, essendo le altre evidentemente prive di valore commerciale.
Dunque, atteso che era in facoltà della acquistare ulteriore attrezzatura balneare da terzi Parte_1
soggetti, come per altro implicitamente previsto all'art.
5.2 del Disciplinare Tecnico allegato, ove viene previsto
l'utilizzo di attrezzature con caratteristiche anche cromatiche, assimilabili a quelli forniti dall' amministrazione, è evidente che l' opponente non potrà far ricadere sull' opposta le ricadute economiche derivanti dai citati acquisti, in quanto scelta imprenditoriale autonoma ed in relazione alla quale l'ente comunale non aveva assunto alcuna obbligazione”.
Tali considerazioni sono condivisibili, esaustive ed immuni da alcun vizio motivazionale.
Nel bando di gara per la subconcessione dell'area per la stagione balneare 2012, infatti, non è contenuto alcun riferimento ad obblighi di fornitura di attrezzatura in capo al CP_1
(si rimanda al doc. 3 del fascicolo di parte opponente).
[...]
Analogamente è a dirsi quanto al Disciplinare tecnico, nel cui ambito, come efficacemente evidenziato dal primo Giudice, era piuttosto contemplata un'obbligazione in capo all'aggiudicatario, che sarebbe stato “obbligato a prendere in deposito…, con facoltà d'uso” le attrezzature menzionate nell'inventario allegato, “assumendo le conseguenti obbligazioni e responsabilità di cui all'art.
1766 e ss c.c.” (art.
5.8. del disciplinare), e a restituirle al alla fine della stagione balneare CP_1
(secondo quanto previsto dall'art. 18.1 del disciplinare suddetto;
si rimanda al doc. 3 di parte opponente).
Dal tenore della richiamata previsione negoziale si evince dunque come non sussistesse un obbligo di fornitura di attrezzature balneari in capo al bensì appunto un obbligo per il CP_1
concessionario di ricevere in deposito dette attrezzature, con facoltà di utilizzarle.
Per l'effetto, la circostanza che le attrezzature fossero state in concreto consegnate in deposito al subconcessionario in misura inferiore al totale indicato nell'inventario, posto che si era appurato che una parte di esse erano deteriorate, non può configurare un inadempimento del subconcedente, in assenza appunto di alcun corrispondente obbligo di fornitura a suo carico, bensì solo una diversa e più ridotta delimitazione della responsabilità ex recepto del concessionario.
Per quanto necessario, l'assunto che i costi per l'acquisto di attrezzature non possano costituire una posta risarcitoria è confermato:
- per un verso dal fatto che il numero di beni acquistati da non era affatto Parte_1
corrispondente a quelli che la stessa ha lamentato non esserle stati consegnati dal CP_1
, di modo che l'operazione è frutto delle scelte imprenditoriali della società (a titolo
[...] esemplificativo, risulta che l'odierna appellante abbia acquistato 300 ombrelloni, a fronte dei 187 inservibili e 1 lettino, a fronte dei 151 che si erano rivelati inutilizzabili, v. doc. 4 di parte opponente);
- per altro dalla considerazione che, all'evidenza, i beni acquistati dalla società sono rimasti in proprietà di allo scadere del periodo di concessione, di modo qualora il loro Parte_1
prezzo fosse posto in compensazione con le avverse pretese creditorie (per il canone concessorio dell'anno 2014 e l'acquisto di beni effettuato nella stagione balneare 2013, crediti in alcun modo contestati) si verificherebbe un ingiustificato arricchimento in capo all'odierna appellante (che si troverebbe ad aver acquistato detti beni gratuitamente).
Infine, seppure irrilevante agli effetti della domanda qui reiterata (che trova esclusivo fondamento nell'asserita inadempienza dell'ente locale alle obbligazioni assunte con il contratto di subconcessione dell'anno 2012), deve essere smentito l'assunto che il abbia Controparte_1
“obbligato” l'odierna appellante “nell'anno di gestione successiva dell'arenile in questione ad acquistare le medesime attrezzature… per un importo pari ad € 13.787,95”.
Risulta infatti della documentazione in atti come il abbia dato corso alla procedura di CP_1
dismissione delle attrezzature balneari di sua proprietà con provvedimento della Giunta comunale con il quale si demandava “al settore gare e contratti, prima della dismissione degli stessi, l'adozione della procedura di vendita invitando … gli assegnatari degli arenili comunali alla dimostrazione di interesse all'acquisto”; un simile interesse è stato manifestato dall'odierna appellante, la quale si è resa acquirente dei beni di cui alle fatture 2/2013 e 7/2013, di cui l'una pagata e l'altra rimasta insoluta e azionata in via monitoria.
Si viene dunque alla disamina del secondo motivo d'appello, che si compone di due distinte censure:
i)da un lato lamenta l'omessa considerazione del pregiudizio conseguito alla Parte_1
minore superficie dell'area oggetto di concessione per l'anno 2013 rispetto a quella indicata nel bando di gara, il che avrebbe determinato l'insorgenza di un danno per mancato guadagno pari ad euro 269.640,00; ii) dall'altro l'appellante reitera la domanda di risarcimento del danno conseguito al sequestro penale delle aree adibite a discoteca e zona benessere nel periodo dal 12.8.2013 al 30.9.2013 e alla conseguente impossibilità di esercizio delle relative attività commerciali, da cui sarebbe scaturito un danno per mancato guadagno indicato in euro 135.000,00.
La prima censura, e con essa la pretesa risarcitoria qui reiterata, è palesemente infondata, per un duplice ordine di considerazioni.
Anche sotto questo profilo appaiono del tutto esaustive le considerazioni svolte dal primo
Giudice, affatto scalfite dal tenore del gravame.
Il Tribunale si è sul punto espresso nei seguenti termini: “Con riferimento al dedotto inadempimento del
, di cui alla riconvenzionale per la somma di € 269.640,00, danno asseritamente derivante Controparte_1
dalla gestione di un tratto di arenile inferiore rispetto a quello oggetto di aggiudicazione (mq 6299,37 piuttosto che
7.072,00), va osservato come l'amministrazione opposta abbia allegato la revoca pressocché immediata del sequestro preventivo adottato dal pubblico ministero sul punto a seguito della produzione di una licenza suppletiva rilasciata dalla regione relativa alla contestata occupazione in eccedenza rispetto al titolo CP_3
concessorio.
Né alcun danno può essere derivato da siffatto sequestro, atteso che il tratto di spiaggia concretamente occupato ed utilizzato dal subconcessionario non era inferiore a quello previsto dal titolo concessorio, piuttosto la contestazione mossa dalla Procura era quella di aver occupato arbitrariamente il demanio marittimo in misura superiore rispetto alle previsioni contenute nelle singole concessioni; in sostanza dall' illecito contestato non è derivata alcuna
“mancata installazione delle attrezzature balneari derivanti dalla minore metratura accertata” ( cfr pag 15 della citazione) atteso che lo spazio occupato era eccedente rispetto al titolo concessorio e non inferiore.
In ogni caso come già evidenziato in data 9.08.2013, dunque prima della convalida del sequestro, era stata concessa una licenza suppletiva con effetto sanante delle irregolarità riscontrata, circostanza che aveva comportato di fatto il godimento di una maggiore porzione di arenile per effetto del suo aumento di profondità, conformemente all' art.
2.8. del Bando. Infine, va osservato che il riferimento nel bando, in relazione alla determinazione dell'estensione dell'area oggetto di concessione alla “effettiva profondità dell'arenile”, implica per sua definizione, stante i continui e repentini mutamenti della linea della battigia derivante da eventi climatici (mareggiate), fenomeni ciclici, maree, opere dell'uomo quali “ripascimenti”, una oggettiva variabilità dell' area in concessione quale conseguenza dei citati fattori esterni”.
Le richiamate considerazioni sono rispondenti a quanto desumibile dagli atti di causa.
Risulta infatti per tabulas come:
a)il sequestro eseguito il 13.8.2013 fosse stato revocato già il giorno dopo, con riguardo alle contestazioni di reato afferenti al Codice della Navigazione (essendo rimaste ferme le sole contestazioni mosse a in relazione ai reati urbanistici, di cui si tratterà al punto Parte_1
ii), a fronte della produzione della licenza suppletiva già ottenuta dal Comune il CP_1
precedente 9 agosto 2013 relativa alle maggiori porzioni di arenile menzionate all'articolo 2.8. del bando di gara, con riguardo alla profondità dell'arenile rispetto al fronte mare (si rimanda ai doc. da 9 a 11 del fascicolo di primo grado di parte appellata);
b)il provvedimento cautelare penale fosse stato emesso proprio in ragione del prefigurato “reato di occupazione abusiva di pubblico demanio”, dal che discende che l'area dell'arenile di fatto occupata da fosse effettivamente superiore, e non inferiore, a quella oggetto Parte_1
dell'originaria concessione da parte della in favore del (poi ampliata il CP_3 CP_1
9.8.2013) e appunto di fatto conforme alla superficie menzionata nella gara che la stessa Parte_1
si era aggiudicata (si rimanda ancora al doc. 9 di parte appellata).
[...]
Il dato da ultimo menzionato si evince in modo inequivoco dalla lettura del provvedimento di sequestro, nel quale veniva contestato che “gli aggiudicatari” avessero “di fatto occupato superfici ben più ampie rispetto a quelle previste dalle pregresse concessioni” ed in dettaglio, per quanto qui interessi, era espressamente contestata, con riguardo alla concessione TE/125 intervenuta in favore di
, “un'occupazione di mq. 13.148”, ampiamente superiore ai circa 7.000 mq oggetto Parte_1
del bando di gara (si rimanda ancora al doc. 9 di parte appellata). Alla luce di tali emergenze non è dato comprendere come possa l'odierna appellante continuare a sostenere di avere subito un danno “dalla mancata installazione delle attrezzature balneari a causa della minore metratura accertata”.
In contrario, se questo era il senso del motivo di gravame, non soccorre il richiamo al contenuto del verbale di esecuzione del sequestro, nella parte in cui si fa riferimento al sequestro dell'”area di pubblico demanio marittimo di circa 6.299,37 mq” sulla quale insistevano le attrezzature balneari.
Nel verbale in oggetto, infatti, oltre al sequestro dell'”area di pubblico demanio marittimo di circa
6.299,37 mq” sulla quale insistevano le attrezzature balneari, vengono menzionate, quali ulteriori porzioni sequestrate aventi diversa destinazione:
-area adibita a zona massaggi di 16 mq.;
-area adibita a discoteca di circa 252 mq.;
-laboratorio bar di 12 mq.;
-area bar esagonale con ciascun lato di 3 mt. circa (18 mq. circa di superficie);
-primo campo di calcetto di 200 mq.;
-secondo campo di calcetto di 213 mq.
Il totale delle aree occupate da e oggetto di sequestro, dunque, è pressoché Parte_1
coincidente la complessiva superficie oggetto di concessione in suo favore (circa 7.000 mq.), di modo che la censura di parte appellante, qualora fondata sul dato sopra menzionato, andrebbe comunque disattesa (si rimanda al doc. 9 di parte appellata).
Si viene dunque all'ulteriore rilievo oggetto del secondo motivo d'appello, ovvero quello relativo al risarcimento dei danni richiesto per effetto del sequestro, nel periodo dal 12 agosto al 30 settembre 2013, delle aree adibite a bar, discoteca, area massaggi e campi sportivi realizzate dalla stessa . Parte_1
Il fondamento della domanda appare ricondotto all'appellante all'affidamento circa la legittimità delle opere asseritamente ingenerato dall'ente locale, il quale dunque sarebbe tenuto a rispondere dei pregiudizi risentiti dall'ente. Sul punto il primo Giudice, dopo aver ritenuto la conformità al bando di gara delle “opere strutturali realizzate ed oggetto di sequestro preventivo, alla luce del richiamo nel disciplinare tecnico del Regolamento Regionale
n.11 del 15.07.2009 e, soprattutto, della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 120 del
24.05.2011” e dopo aver dato atto del fatto che tali opere erano state “assentite dall'amministrazione concedente”, sebbene non fossero “compatibili con l'originario titolo concessorio a monte ovvero la gestione di spiagge attrezzate” (idoneo a legittimare uno sfruttamento meno intenso rispetto a quanto possibile con riguardo agli stabilimenti balneari), con conseguente “legittimo affidamento sulla regolarità delle installazione realizzate sull'arenile”, in capo a , ha nondimeno rigettato la Parte_1
domanda.
A tal fine ha ritenuto sussistere “un concorso di responsabilità dello stesso subconcessionario ex art 1227 c.c., attesa la macroscopica difformità di taluni interventi realizzati rispetto al titolo concessorio “spiaggia attrezzata”, quali la realizzazione di un locale discoteca e di un'area massaggi” e per altro in ogni caso rilevato il difetto di nesso causale tra il comportamento della pubblica amministrazione ed il danno dedotto in questa sede da , “ovvero il mancato guadagno della somma di € 135.000,00 derivante Parte_1
dal blocco dell' esercizio delle attività imprenditoriale ( ristoro ed attività ludiche e da ballo) dal 12.08.2013 al
30.09.2013”.
Su tale ultimo aspetto si è così espresso: “Va sul punto osservato che l'impossibilità di sfruttamento dell'arenile mediante l'erogazione dei suddetti servizi è stata la conseguenza della carenza a monte di un titolo concessorio che autorizzasse siffatte forme di fruizione come ad esempio quello relativo agli “stabilimenti balneari”, tuttavia la suddetta carenza non è riconducibile ad alcuna condotta antigiuridica della PA.
Al più, l' opponente avrebbe dovuto dedurre in questa sede il danno (ridotto ai sensi dell' art 1227 c.c. per le ragioni sopra espresse) derivante dalla lesione del suo legittimo affidamento ingenerato dal Comune di in CP_1
merito alla possibilità di sfruttamento imprenditoriale della spiaggia in conformità alle prescrizioni del Bando nel quale si lasciava intendere, erroneamente, una fruizione ben più massiva dell' arenile rispetto al titolo concessorio
“ arenile comunale attrezzato”, prevedendo la possibilità di realizzare strutture riconducibili, al più, alla tipologia
“Stabilimento Balneare”, con eventuale ristoro del danno patrimoniale derivante anche per le spese sostenute per la realizzazione delle strutture oggetto di sequestro preventivo. Dunque, se vi è stata una condotta antigiuridica dell'amministrazione comunale nei termini suddetti, tuttavia il pregiudizio economico dedotto in questa sede dalla non è riconducibile all' ente, in quanto Parte_1
fondata sull' omesso ipotetico svolgimento di attività imprenditoriali che non avrebbe comunque potuto svolgere in assenza di titolo concessorio”.
Ebbene, ad avviso di questa Corte tale ultima argomentazione è tale da determinare il rigetto della domanda.
Preliminarmente si rileva come l'odierna appellante, cui avrebbe fatto carico il relativo onere probatorio (trattandosi di un presupposto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del
, non abbia dimostrato quale sia stato l'esito delle indagini penali ed in particolare se le CP_1
motivazioni poste a fondamento del sequestro preventivo (ovvero il fatto che “attesa l'imponenza delle opere e le loro caratteristica intrinseca (strutture fisse e comunque di non facile rimozione) comportanti volumetria”, le stesse avrebbero necessitato il permesso di costruire) fossero o meno fondate.
Non è infatti dato sapere come si sia conclusa la vicenda penale.
Date queste premesse, nell'impossibilità di appurare con certezza se le strutture in oggetto fossero o meno legittime (si rileva sul punto come il c.t.u. nominato in primo grado abbia potuto esprimersi solo sulla base delle laconiche indicazioni contenute nel verbale di sequestro, posto che all'epoca delle operazioni peritali le strutture erano state già rimosse), delle due l'una:
i) o i manufatti realizzati da erano legittimi, e allora nessuna responsabilità può Parte_1
essere imputata al che li ha implicitamente assentiti (mediante rilascio, quantomeno, CP_1
dell'autorizzazione paesaggistica), dovendo in questa ipotesi ritenersi ingiustificato il sequestro preventivo (della cui sorte, come detto, non sia ha notizia);
ii) oppure l'attività era illegittima, in quanto esorbitante dai limiti consentiti con riguardo alle
“spiagge attrezzate”, e in questo caso difetterebbe il nesso causale tra la condotta (in tesi) colposa del e il danno lamentato dall'odierna appellante, posto che, come evidenziato dal CP_1
Tribunale, la subconcessionaria non avrebbe in ogni caso potuto dare corso allo svolgimento delle attività commerciali all'interno delle strutture realizzate e dunque non avrebbe potuto legittimamente ritrarne i guadagni. Ed invero, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi, “non è ravvisabile un fatto illecito, dal quale sia derivato un danno ingiusto risarcibile, nella condotta di un comune che abbia rilasciato concessioni edilizie illegittime… , non essendo configurabile un interesse pretensivo allo svolgimento di attività edilizia oggettivamente non consentita” (così Cass., 14.11.2016, n. 23136; nello stesso senso, tra le altre,
Cass., 27.3.2007, n. 7479; Cass., 13.10.2011, n. 21170).
Nel caso di specie, volendo riferirsi all'ipotesi sub ii) di effettiva illegittimità delle opere assentite dall'amministrazione, nell'assunto dell'attrice in riconvenzione lo stesso rilascio dei permessi e comunque l'assenso di fatto prestato al progetto di realizzazione delle opere avrebbe costituito causa del danno lamentato;
tale danno, indicato nel mancato guadagno ritraibile dallo svolgimento delle attività, non sarebbe peraltro causalmente correlabile al rilascio di un provvedimento illegittimo, bensì al fatto che la relativa attività non era consentita dalla normativa vigente.
Qualora poi si volesse ritenere che l'assenso prestato dal alla realizzazione delle opere, CP_1
qualora invalido, “possa costituire una ragione di corresponsabilità dell'amministrazione quantomeno per le spese e gli investimenti che la ricorrente era stata indotta a sostenere anche in conseguenza dell'affidamento riposto nella pur illegittima autorizzazione conseguita” (così la citata Cass. n. 7479/2007), rileverebbe la dirimente considerazione che nella fattispecie non è stato richiesto il ristoro di un simile danno, bensì, come già evidenziato dal primo Giudice, il risarcimento del mancato guadagno conseguito all'omesso svolgimento dell'attività comunque non consentita, che, come detto, non sarebbe causalmente riconducibile all'agire dell'Amministrazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere confermata la pronuncia di rigetto della suddetta posta risarcitoria.
Analogamente è a dirsi quanto al terzo motivo d'appello, con il quale lamenta Parte_1
il mancato riconoscimento del pregiudizio all'immagine dalla stessa risentito, domanda che il
Tribunale ha rigettato “in quanto non provata né nell'an né nel quantum difettando la riconvenzionale sia sul piano assertivo (in assenza di allegazione degli elementi costitutivi della domanda) che probatorio.”.
La conclusione è condivisibile. A tal fine giova richiamare il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui ambito si è in questi termini espressa, con riguardo al danno Parte_1
all'immagine: l'opponente ha “subito un … ingente danno di carattere non patrimoniale derivante dalla lesione alla propria immagine dinnanzi a tutto il territorio di in cui la medesima società operava. Il CP_1
blocco delle attività estive a causa del sequestro conservativo disposto dal giudice per cause integralmente imputabili al nonché ai propri preposti, ha messo in cattiva luce il buon nome della Controparte_1 Parte_1
la quale, per tale circostanza, si è ritrovata su tutte le pagine dei giornali e nei siti web specializzati.
[...]
Da quanto sopra si legittima ampiamente il diritto della al vedersi riconoscere a titolo Parte_1
di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo pari ad € 300.000,00 che il dovrà Controparte_1
corrispondere per ciò che ha causato con la sua cattiva condotta nella gestione della vicenda che ci occupa, vicenda che, di fatto, invece di portare i giusti benefici derivanti dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale ha, di contro, causato, un vero e proprio disastro in capo all'azienda che, ad oggi, per tal motivo versa in una grave crisi economica”.
Ora, premesso che con le richiamate allegazioni l'odierna appellante dapprima pare richiedere il ristoro del danno non patrimoniale da lesione della propria immagine e poi, nelle considerazioni conclusive, sembra ventilare un danno patrimoniale, di alcuno di tali pregiudizi è stata fornita la prova.
Quanto al danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'immagine e della reputazione commerciale, si osserva come il pregiudizio “non costituendo un mero danno-evento,
e cioè "in re ipsa", bensì un danno conseguenza, “deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (così, tra le molte, Cass., 10.7.2023, n. 19551).
Ed invero, “il danno non patrimoniale alla reputazione presuppone l'esistenza di conseguenze dannose, quali il discredito che il soggetto passivo subisce per effetto della condotta del danneggiante, sicché non può presumersi quale conseguenza della mera divulgazione di immagini, rappresentando quest'ultima la condotta lesiva e non già il danno che da essa deriva, spettando pertanto al danneggiato provare il pregiudizio all'immagine che dalla divulgazione sia derivato” (così Cass., ord., 2.7.2025, n. 17913).
Nel caso di specie il pregiudizio di cui si chiede il ristoro non è stato provato, essendosi l'attrice limitata a sostenere che la notizia fosse stata diffusa su giornali e siti internet non meglio precisati, il che peraltro si risolve nell'allegazione del danno evento e non delle conseguenze che ne sono derivate.
In ogni caso, la documentazione prodotta in atti non consente di inferire nemmeno in via presuntiva l'esistenza di un pregiudizio all'immagine ed alla reputazione conseguito alla diffusione della notizia, se è vero che sono stati prodotti in atti tre articoli di giornale pubblicati in data 20 agosto 2013, nei quali si disquisiva esclusivamente della legittimità dell'agire del CP_1
(che in quelle sedi prospettava la correttezza del proprio operato) e non affatto di
[...]
condotte illecite addebitabili ai concessionari, e per quanto qui interessi a , la Parte_1
quale tra l'altro era incidentalmente menzionata solo in uno di essi (si rimanda ai doc. 30 e 31 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
Volendo poi ritenere che l'appellante abbia inteso richiedere il ristoro delle richiamate conseguenze di carattere patrimoniale del danno alla reputazione, non si può che prendere atto della totale carenza di prova della “grave crisi economica” in cui la società verserebbe e dell'eventuale riconducibilità di tale condizione all'asserita condotta illecita del Controparte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve infine essere accertata, in capo all'appellante, la debenza di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di secondo grado rubricato al n. 2678/2021 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in complessivi euro 18.000,00, oltre accessori di legge e rimborso spese generali;
3) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto