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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 5529/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PENNAFORTI ENRICO ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dal Dott. Lorenzo Raponi
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria parte ricorrente, premesso di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno spettanti con CP_1
decorrenza da maggio 2023 oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' si costituiva in giudizio affermando di aver proceduto alla liquidazione CP_1
della prestazione ma non forniva la prova di ciò.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Rilevato che nel caso in esame non è stata fornita la prova che sia avvenuto il pagamento oggetto del ricorso nonostante il decreto di omologa emesso dal tribunale sia stato notificato all' e sia stato presentato il modello ap70, deve ritenersi che la CP_1
domanda sia fondata.
Ciò posto, nel caso di specie, va riconosciuto il diritto già accertato a fruire dell'indennità di accompagnamento dalla data del 1.5.2023 con condanna al pagamento dei ratei non ancora versati.
Le spese seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 147/2022 in relazione all'attività prestata dal procuratore proseguita dopo la sua entrata in vigore.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021,
n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l' al pagamento a favore della ricorrente dei ratei non CP_1
versati in relazione all'indennità di accompagnamento spettante dalla data del
1.5.2023 oltre accessori di legge;
condanna l' alla rifusione, in favore del procuratore della parte CP_1
ricorrente antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 18.2.2025
Il Giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 5529/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PENNAFORTI ENRICO ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dal Dott. Lorenzo Raponi
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria parte ricorrente, premesso di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno spettanti con CP_1
decorrenza da maggio 2023 oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' si costituiva in giudizio affermando di aver proceduto alla liquidazione CP_1
della prestazione ma non forniva la prova di ciò.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Rilevato che nel caso in esame non è stata fornita la prova che sia avvenuto il pagamento oggetto del ricorso nonostante il decreto di omologa emesso dal tribunale sia stato notificato all' e sia stato presentato il modello ap70, deve ritenersi che la CP_1
domanda sia fondata.
Ciò posto, nel caso di specie, va riconosciuto il diritto già accertato a fruire dell'indennità di accompagnamento dalla data del 1.5.2023 con condanna al pagamento dei ratei non ancora versati.
Le spese seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 147/2022 in relazione all'attività prestata dal procuratore proseguita dopo la sua entrata in vigore.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021,
n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l' al pagamento a favore della ricorrente dei ratei non CP_1
versati in relazione all'indennità di accompagnamento spettante dalla data del
1.5.2023 oltre accessori di legge;
condanna l' alla rifusione, in favore del procuratore della parte CP_1
ricorrente antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 18.2.2025
Il Giudice
Roberta Mariscotti