TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2025, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
25/11/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. GAUDIO VINCENZO
- Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti NI Brancaccio,
SC RT,DR NI e IT AT
- Convenuto –
Oggetto: “reddito di cittadinanza”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 03/04/2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di € 1498,24 richiesta dall con propria comunicazione del 18.02.2023, a seguito della revoca CP_1 del reddito di cittadinanza percepito e condannare l a corrispondere detta CP_1
prestazione.
Si costitutiva l' il quale rilevava l'infondatezza della domanda sostenendo CP_1
l'irripetibilità delle somme corrisposte, e, pertanto, ne chiedeva il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che devono intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16
GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N°
9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_2
***
Il ricorso è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Come è noto, il D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019), istituiva, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. cit., il reddito di cittadinanza veniva riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda
e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali, patrimoniali, di natura morale e di onorabilità volti – questi ultimi – ad escludere soggetti ritenuti socialmente pericolosi.
Il trattamento sanzionatorio veniva disciplinato al successivo art. 7 co. 1 del D.L. cit.,
a norma del quale “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni
o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.”
Il comma 3 dell'art. 7 del citato D.L. precisava che, nei casi di condanna in via definitiva per i reati ivi indicati, “consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva ed il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall ai sensi del comma 10”. CP_1
La disposizione di cui al comma 4, inoltre, stabiliva che “salvo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Tale essendo l'allora quadro normativo di riferimento, nel caso di specie risulta circostanza pacifica tra le parti che la ricorrente, con domanda del 26 aprile 2022 richiedeva di usufruire del reddito di cittadinanza, ben consapevole che l'ISEE da allegare sarebbe stato calcolato sulla base dei redditi prodotti nel 2020, anno nel quale la stessa aveva beneficiato di un importo a titolo di Naspi ostativo all'elargizione della prestazione.
Pertanto, ritenendo esistente una facoltà prevista dalla legge, delegava il patronato ad allegare l'ISEE corrente ( e dunque riferibile ai redditi 2022) cosa che tuttavia non veniva effettuata. Altrettando pacifico è che, la stessa proponeva una seconda domanda in data
21.11.2022 alla quale veniva allegato ISEE corrente all'anno 2022.
In entrambi i casi la prestazione veniva dapprima elargita e poi revocata, generando l'indebito per cui è causa.
Orbene, deve in primo luogo premettersi che la natura della prestazione in oggetto è stata di recente chiarita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 31/2015 che si è pronunciata in merito all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2) del D.L. 28.1.2019, n.
4, e dunque sulla norma che prevedeva (fino al 31.12.2023, essendo stata superata, poi, dall'entrata in vigore, dal 1.1.2024, della disciplina dello “assegno di inclusione”), il requisito della permanenza per un decennio nel territorio nazionale.
Nella motivazione, la Corte, evidenziando la peculiarità strutturale e funzionale di questa misura ha chiarito che la “la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario” (…) il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale.” (…) È evidente che una simile struttura, fondata sulla temporaneità, precisi obblighi e soprattutto rigide condizionalità persino in grado, se disattese, di determinare il venir meno del diritto alla prestazione, risulterebbe del tutto inconciliabile con il carattere meramente assistenziale e quindi con le caratteristiche tipiche delle vere e proprie prestazioni di assistenza sociale, dove invece prevale l'esigenza, sostanzialmente incondizionata, di rispondere ai bisogni primari, «indifferenziabili e indilazionabili»
(sentenza n. 166 del 2018), cui sono relative (ex plurimis, sentenza n. 42 del 2024 e ordinanza n. 29 del 2024) (….) La descritta natura del Rdc – affermata dalla giurisprudenza di questa Corte in termini di interpretazione costituzionalmente orientata (necessaria perché, qualora fosse inteso quale prestazione meramente assistenziale, il Rdc non potrebbe che rivelarsi intrinsecamente contraddittorio e irragionevole alla luce dei principi costituzionali) – deve essere ancora ribadita in questa sede, senza che a ciò possa ritenersi d'ostacolo la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 29 luglio 2024, nelle cause riunite
C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D (….. ) In definitiva, la sentenza della Corte di giustizia non ha verificato l'esattezza dell'interpretazione proposta dal giudice del rinvio, ovvero dal Tribunale di Napoli, in ordine alla natura del Rdc, ma ha correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che è deputato a garantire l'uniforme applicazione del diritto interno”.
Dunque, con la sentenza 31/2025, la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla incostituzionalità del requisito di 10 anni di residenza previsto per accedere al reddito di cittadinanza, ha chiarito la natura del reddito di cittadinanza (RdC), quale prestazione non prettamente assistenziale, con ogni conseguenza in merito alla ripetibilità dell'indebito scaturente dalla revoca della prestazione RdC.
Dovranno infatti applicarsi le ordinarie regole dell'indebito civile di cui all'art. 2033 cc.
Tanto chiarito in punto di regime applicabile alla prestazione in oggetto, deve altresì' rilevarsi che secondo l'art. nell'art. 2, comma 1, lettera b) del citato D.L. n. 4/2019
(convertito in L. n. 26/2019), “… b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) … un valore del patrimonio immobiliare …; 3) un valore del patrimonio mobiliare …; 4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini
ISEE”.
L'ISEE, (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rappresenta lo strumento di valutazione, attraverso criteri predeterminati, della situazione economica delle famiglie che intendono accedere alle prestazioni sociali la cui erogazione dipende dalla situazione economica familiare.
L'articolo 4 del D.P.C.M. n. 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che disciplina l'indicatore della situazione reddituale, stabilisce chiaramente che: “… 1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4 … I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU”.
Pertanto appare chiaro che in base alla normativa applicabile ad entrambe le domande presentate dalla ricorrente nell'anno 2022 il reddito di riferimento doveva essere quello del 2020, non rinvenendosi nella normativa alcuna altra facoltà, come dedotto genericamente da parte ricorrente.
Pertanto, la domanda volta alla dichiarazione di irripetibilità dell'indebito vantato da
, non può, quindi, che essere rigettata. CP_1
Relativamente alle spese di lite, la dichiarazione del ricorrente ex art. 152 disp. att. agli atti, determina l'esenzione dello stesso dal pagamento delle spese di lite, nonostante la sua soccombenza.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: Rigetta il ricorso;
Spese integralmente compensate
Taranto, 12 dicembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
25/11/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. GAUDIO VINCENZO
- Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti NI Brancaccio,
SC RT,DR NI e IT AT
- Convenuto –
Oggetto: “reddito di cittadinanza”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 03/04/2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di € 1498,24 richiesta dall con propria comunicazione del 18.02.2023, a seguito della revoca CP_1 del reddito di cittadinanza percepito e condannare l a corrispondere detta CP_1
prestazione.
Si costitutiva l' il quale rilevava l'infondatezza della domanda sostenendo CP_1
l'irripetibilità delle somme corrisposte, e, pertanto, ne chiedeva il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che devono intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16
GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N°
9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_2
***
Il ricorso è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Come è noto, il D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019), istituiva, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. cit., il reddito di cittadinanza veniva riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda
e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali, patrimoniali, di natura morale e di onorabilità volti – questi ultimi – ad escludere soggetti ritenuti socialmente pericolosi.
Il trattamento sanzionatorio veniva disciplinato al successivo art. 7 co. 1 del D.L. cit.,
a norma del quale “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni
o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.”
Il comma 3 dell'art. 7 del citato D.L. precisava che, nei casi di condanna in via definitiva per i reati ivi indicati, “consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva ed il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall ai sensi del comma 10”. CP_1
La disposizione di cui al comma 4, inoltre, stabiliva che “salvo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Tale essendo l'allora quadro normativo di riferimento, nel caso di specie risulta circostanza pacifica tra le parti che la ricorrente, con domanda del 26 aprile 2022 richiedeva di usufruire del reddito di cittadinanza, ben consapevole che l'ISEE da allegare sarebbe stato calcolato sulla base dei redditi prodotti nel 2020, anno nel quale la stessa aveva beneficiato di un importo a titolo di Naspi ostativo all'elargizione della prestazione.
Pertanto, ritenendo esistente una facoltà prevista dalla legge, delegava il patronato ad allegare l'ISEE corrente ( e dunque riferibile ai redditi 2022) cosa che tuttavia non veniva effettuata. Altrettando pacifico è che, la stessa proponeva una seconda domanda in data
21.11.2022 alla quale veniva allegato ISEE corrente all'anno 2022.
In entrambi i casi la prestazione veniva dapprima elargita e poi revocata, generando l'indebito per cui è causa.
Orbene, deve in primo luogo premettersi che la natura della prestazione in oggetto è stata di recente chiarita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 31/2015 che si è pronunciata in merito all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2) del D.L. 28.1.2019, n.
4, e dunque sulla norma che prevedeva (fino al 31.12.2023, essendo stata superata, poi, dall'entrata in vigore, dal 1.1.2024, della disciplina dello “assegno di inclusione”), il requisito della permanenza per un decennio nel territorio nazionale.
Nella motivazione, la Corte, evidenziando la peculiarità strutturale e funzionale di questa misura ha chiarito che la “la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario” (…) il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale.” (…) È evidente che una simile struttura, fondata sulla temporaneità, precisi obblighi e soprattutto rigide condizionalità persino in grado, se disattese, di determinare il venir meno del diritto alla prestazione, risulterebbe del tutto inconciliabile con il carattere meramente assistenziale e quindi con le caratteristiche tipiche delle vere e proprie prestazioni di assistenza sociale, dove invece prevale l'esigenza, sostanzialmente incondizionata, di rispondere ai bisogni primari, «indifferenziabili e indilazionabili»
(sentenza n. 166 del 2018), cui sono relative (ex plurimis, sentenza n. 42 del 2024 e ordinanza n. 29 del 2024) (….) La descritta natura del Rdc – affermata dalla giurisprudenza di questa Corte in termini di interpretazione costituzionalmente orientata (necessaria perché, qualora fosse inteso quale prestazione meramente assistenziale, il Rdc non potrebbe che rivelarsi intrinsecamente contraddittorio e irragionevole alla luce dei principi costituzionali) – deve essere ancora ribadita in questa sede, senza che a ciò possa ritenersi d'ostacolo la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 29 luglio 2024, nelle cause riunite
C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D (….. ) In definitiva, la sentenza della Corte di giustizia non ha verificato l'esattezza dell'interpretazione proposta dal giudice del rinvio, ovvero dal Tribunale di Napoli, in ordine alla natura del Rdc, ma ha correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che è deputato a garantire l'uniforme applicazione del diritto interno”.
Dunque, con la sentenza 31/2025, la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla incostituzionalità del requisito di 10 anni di residenza previsto per accedere al reddito di cittadinanza, ha chiarito la natura del reddito di cittadinanza (RdC), quale prestazione non prettamente assistenziale, con ogni conseguenza in merito alla ripetibilità dell'indebito scaturente dalla revoca della prestazione RdC.
Dovranno infatti applicarsi le ordinarie regole dell'indebito civile di cui all'art. 2033 cc.
Tanto chiarito in punto di regime applicabile alla prestazione in oggetto, deve altresì' rilevarsi che secondo l'art. nell'art. 2, comma 1, lettera b) del citato D.L. n. 4/2019
(convertito in L. n. 26/2019), “… b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) … un valore del patrimonio immobiliare …; 3) un valore del patrimonio mobiliare …; 4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini
ISEE”.
L'ISEE, (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rappresenta lo strumento di valutazione, attraverso criteri predeterminati, della situazione economica delle famiglie che intendono accedere alle prestazioni sociali la cui erogazione dipende dalla situazione economica familiare.
L'articolo 4 del D.P.C.M. n. 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che disciplina l'indicatore della situazione reddituale, stabilisce chiaramente che: “… 1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4 … I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU”.
Pertanto appare chiaro che in base alla normativa applicabile ad entrambe le domande presentate dalla ricorrente nell'anno 2022 il reddito di riferimento doveva essere quello del 2020, non rinvenendosi nella normativa alcuna altra facoltà, come dedotto genericamente da parte ricorrente.
Pertanto, la domanda volta alla dichiarazione di irripetibilità dell'indebito vantato da
, non può, quindi, che essere rigettata. CP_1
Relativamente alle spese di lite, la dichiarazione del ricorrente ex art. 152 disp. att. agli atti, determina l'esenzione dello stesso dal pagamento delle spese di lite, nonostante la sua soccombenza.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: Rigetta il ricorso;
Spese integralmente compensate
Taranto, 12 dicembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)