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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2024, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. r.g. 4735/2020 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Parte_1 C.F._1
Del Balzo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
p.i. ), quale Impresa Designata per la Regione Campania Controparte_1 P.IVA_1
alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Divitiis, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
NONCHÈ
( ; CP_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
preso atto che l'udienza del 4.12.2024 fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.;
procede all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza cartolare del 4.12.2024 con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. r.g. 4735/2020 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Parte_1 C.F._1
Del Balzo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
p.i. ), quale Impresa Designata per la Regione Campania Controparte_1 P.IVA_1
alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Divitiis, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
NONCHÈ
( ; CP_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi e verbali di causa. FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato agiva in giudizio al fine di Parte_1
ottenere la riforma della sentenza n. 1048/20 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data
04.05.2020, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 5459/2017, la quale così statuiva: “il
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile iscritta al n.5459/17 RG, così decide: - Dichiara la contumacia di . - CP_2 dichiara la domanda improponibile. - compensa le spese.”. A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'errore in diritto nel quale era incorso il Giudice di prime cure per avere il medesimo dichiarata improponibile la domanda, incontestata sotto il profilo dell'an, nonostante il danneggiato, in fase stragiudiziale, avesse provveduto ad inviare la lettera di costituzione in mora a , Controparte_1 nella qualità, ed a per consentire all'assicuratore di formulare un'offerta, completa di CP_3 tutti i dati necessari per consentire all'assicuratore di formulare un offerta, non rappresentando come contrariamente valorizzato dal giudice di prime cure, la mancata allegazione del modulo CAI un elemento ostativo alla formulazione di un'offerta. Ciò posto ed alla luce delle circostanze meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza o eccezione, 1. Dichiarare il presente appello ammissibile e fondato anche ai sensi del novellato art. 348 c.p.c.; 2. di conseguenza, alla luce della nuova valutazione delle prove fornite in primo grado, accogliere il presente appello e dichiarare l'appellata sentenza errata e contraddittoria nelle parti indicate perché carente di motivazione;
3. per l'effetto, condannare gli appellati al pagamento in favore dall'appellante al risarcimento delle lesioni riportate dalla sua persona della somma di € 1.032,00 ovvero della diversa somma (maggiore o minore) che dovesse risultare equa al Magistrato ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del fatto al soddisfo;
4. Condannare i convenuti al pagamento degli onorari, diritti e spese del primo e del secondo grado di giudizio, incluse le spese generali, e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di non aver riscosso compensi.”.
Con memoria depositata il 16.10.2021 si costituiva in giudizio nella qualità di Controparte_1
Impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale impugnava e contestava l'avversa domanda e tutta la documentazione prodotta in quanto inammissibile, improponibile ed infondata, in fatto ed in diritto. Più in particolare, l'appellata deduceva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione per non avere l'appellante individuato le parti della sentenza da e le modifiche richieste;
nel merito chiedeva il rigetto del gravame per avere il giudice di prime cure correttamente ritenuto la domanda proposta dall'odierno appellante contraddittoria e improponibile. Infine, deduceva l'infondatezza in merito al quantum della pretesa risarcitoria la cui quantificazione si appalesava sproporzionata. Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di “rigettare
l'appello in quanto inammissibile, improponibile ed infondato sia in fatto sia in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1048/20 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore”.
Celebrata la prima udienza e disposta la rinnovazione della notifica, all'udienza del 9.12.2021 il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Disposti taluni rinvii del procedimento per esigenze di ruolo e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, all'udienza ricalendarizzata del 19.9.2024 il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 4.12.2024.
Tanto premesso e richiamato, in via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellata CP_2
citata e non costituitasi. Sempre in via preliminare, l'appello è ammissibile, dovendosi
[...]
respingere l'eccezione sollevata dalla ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. La Controparte_1
giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (così tra le tante Cass. n.
13535 del 30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019). Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere
"specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. Nel caso di specie, l'appello nel suo complesso, consente l'individuazione delle statuizioni censurate e dei motivi di doglianza articolati.
Ancora in via preliminare, è ulteriormente da precisare che l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 cod. ass.; dunque, e nel caso di specie, sullo sfondo la circostanza, sfornita di conforto normativo, valorizzata dal giudice di prime cure a sostegno della pronuncia di improponibilità della domanda per omessa comunicazione, da parte del danneggiato, in sede stragiudiziale, del modello CAI, unitamente alla lettera di messa, alla controparte – (essendo il predetto modulo elemento istruttorio documentale con eventuale efficacia confessoria laddove doppiamente sottoscritto da entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro che, insieme a tutte le altre emergenze processuali, incluse quelle idonee a superarla, consente al giudice di giungere all'accertamento dell'an debeatur ) - l'appello è infondato per le argomentazioni di seguito esposte.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in caso di intervento del Controparte_4
, per garantire il risarcimento dei danni derivanti da incidenti causati da
[...] veicoli non identificati ovvero non assicurati spetta al danneggiato provare il nesso causale tra l'incidente ed il veicolo identificato, dimostrando le modalità dell'incidente, la colpa del conducente dell'altro veicolo non indentificato ovvero non assicurato.
Nel caso di specie, pur a seguito dell'istruttoria svolta nel giudizio di prima fase mediante l'escussione testimoniale, non è stata raggiunta la prova certa che il sinistro sia stato cagionato in via esclusiva, sotto un profilo eziologico-causale, dalla condotta colposa del motociclo non assicurato, né che il pregiudizio patrimoniale sofferto dall'appallante sia scaturito dalla esclusiva responsabilità del conducente dello stesso. Dall'istruttoria svolta non è emerso con chiarezza ed univocità, se il sinistro ebbe a verificarsi a causa della condotta tenuta dal motociclo non assicurato, ovvero per violazione delle norme di diligenza e prudenza da parte del conducente dell'autovettura, ragion per cui, e per le diverse argomentazioni sovra esposte, l'appello va rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite relative al primo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai valori minimi, per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del valore della controversia (fino ad euro 1.100,00), della non complessità della vertenza e delle difese articolate.
Le spese di lite relative al presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai valori minimi, per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, non celebratasi, tenuto conto del valore della controversia (fino ad euro 1.100,00), della non complessità della vertenza e delle difese articolate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia di CP_2 rigetta l'appello per le diverse argomentazioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento delle spese relative al primo grado di giudizio, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore che si liquidano in complessivi euro 173,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore che si liquidano in complessivi euro 232,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono, altresì, i presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,6.12.2024
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire