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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8707/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8707 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. VA , in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1
nella qualità di Procuratore giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa Parte_2 e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Attilio Carlone;
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato, difeso e domiciliato, giusta CP_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Luca Cirillo;
Appellato Nonché
(C.F. ), in persona del Prefetto quale legale rappr.te Controparte_2 P.IVA_2
p.t.;
Appellato contumace
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 352/2021 (RG n. 57/2021), pubblicata in data 27.05.2021.
CONCLUSIONI
Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 1002012004120147272001 di euro 2.973,54, emessa per contravvenzioni al Codice della strada, ente impositore , domandando Controparte_2 l'accertamento negativo del credito, per essere prescritta la pretesa. Con sentenza n. 352/2021, il Giudice adito rilevava la fondatezza della domanda attorea, ritenendo sussistente l'interesse ad agire del debitore per essere intervenuta prescrizione del credito. Accoglieva, dunque, l'opposizione , con condanna dell'ente riscossore al pagamento delle spese di lite. 1.1 Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato, l' proponeva gravame Pt_1 domandando la riforma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese di doppio grado. Segnatamente, deduceva: l'improcedibilità dell'opposizione in primo grado per irrituale notifica dell'atto introduttivo presso l'ente impositore;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, anche atteso il mancato rispetto del termine ex L. 228/2012 co. 537 per la proposizione della domanda di sgravio;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la regolarità della notificazione della cartella di pagamento nonché dei successivi atti interruttivi del termine estintivo. 1.2 Con propria comparsa si costituiva l'appellato che lamentava l'inammissibilità CP_1 dell'atto di appello per violazione degli artt. 339 c.p.c. e 342 c.p.c. Sempre in limine litis, osservava come non vi fosse alcun litisconsorzio necessario da integrare nei confronti dell'ente impositore a mente dei più recenti approdi interpretativi. Deduceva, poi, di avere interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo e contestava le deduzioni di controparte in ordine alla domanda di sgravio e all'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione della pretesa. Infine, domandava il rigetto del gravame con vittoria di spese processuali.
Di contro, sceglieva la contumacia, per quanto regolarmente evocata alla lite, la . Controparte_2
2. In via preliminare, giova premettere in ordine alla eccepita inammissibilità del presente gravame per violazione dell'art 339 c.p.c., che non si verte nell'ambito di applicazione della giurisdizione equitativa di cui all'art. 113 c.p.c., II comma, che dispone che le cause con valore non eccedente i millecento euro debbano decidersi secondo equità necessaria, per cui troverebbe applicazione un peculiare regime di impugnazione. Infatti, il valore della controversia in esame è pari ad euro 2.973,54, quindi risulta posto oltre la soglia indicata dalla norma citata. 2.1 Sempre in limine litis, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello proposto, ai sensi dell'art 342 c.p.c. Al riguardo, l'appellato evidenzia che l' ha proceduto ad Pt_1 impugnare genericamente la sentenza di primo grado, non indicando le parti della pronuncia di cui invochi la riforma, e riscontrando gravi mancanze circa la parte argomentativa concernente il tenore dell'intervento modificativo richiesto al giudice di appello. Ebbene, con l'articolo 342 c.p.c. è stato introdotto il cd filtro formale in appello, con cui si prevede che il giudice dell'impugnazione dichiari l'inammissibilità dell'appello, ove risulti formulato in modo vago con riguardo ai capi della sentenza impugnati e all'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge, oltre che rilevanza che questi assumono ai fini della decisione. Attualmente la giurisprudenza di legittimità è unanime nel senso di considerare ammissibile l'appello da cui si ricavino chiaramente ed esaustivamente i punti della sentenza oggetto di impugnazione e i passaggi argomentativi sufficienti a definire il quantum appellatum. In particolare, l'appello costituisce un mezzo di impugnazione, avente natura di revisio prioris instantiae, geneticamente a critica libera. Ed infatti, con l'atto introduttivo dell'impugnazione, l'appellante è tenuto ad indicare le questioni e punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra far ricorso a forme sacramentali, ovvero un progetto alternativo di decisione (cfr. Cass SU sentenza n.27199/2017;
Cass.7675/2019, n.16914/18, n.30450/18). Nel compiere tali valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass 10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015).
3. Venendo a scandagliare le ulteriori doglianze spiegate, deve, anzitutto, affrontarsi la questione proposta da parte appellata con le note scritte depositate in data 12.05.2025, ove la stessa instava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ritenendo che la pretesa oggetto di controversia fosse ricompresa nello stralcio integrale previsto dalla L. 197/2022.
A tal riguardo, giova osservare come sia noto, innanzitutto, che la declaratoria di cessata materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009). In proposito, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, nel 2000 ha dato una definizione dell'istituto, affermando che «La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000). Ebbene, nel caso di specie, non può addivenirsi alla pronuncia della cessazione della materia del contendere atteso che l'invocato stralcio riguarderebbe solo parte delle somme iscritte al ruolo del concessionario.
Va, infatti, puntualizzato che l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino ad euro 1.000,00.
Cionondimeno, con riguardo alle sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative - diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali - lo “stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Tutto ciò premesso, posto che la normativa sopra richiamata prevede un'ipotesi di annullamento parziale avente ad oggetto esclusivamente le sanzioni e gli interessi, il predetto stralcio non si estende alla somma capitale oggetto delle pretese esattoriali in contestazione e, pertanto, non consente di pervenire all'accoglimento della prospettata cessazione della materia del contendere.
3.1 Da tanto consegue che il presente appello debba essere deciso nel merito e, segnatamente, accolto in ordine al motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado. Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del
2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4- bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, successivamente, sostituito dall'art. 12, comma 1 del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, con cui è previsto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ”.
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme
è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973).
Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio,
e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale. Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 110/2024 - il cui art. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4- bis, d.P.R. 602/1973, la Suprema Corte (cfr. sul punto Cass. 6292/2025) ha, da ultimo, chiarito come non vi sia dubbio che la nuova casistica si applichi ai processi pendenti,
“poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata
o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
“dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione”. Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R.
n. 602 del 1973. Tale arresto giurisprudenziale è stato, invero, seguito dalle sezioni semplici della Suprema Corte, che hanno precitato come la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire sia coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui “non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione” (cfr. ex multis Cass 7353/2022). Ne deriva che dell'interesse ad agire – che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale – è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e può essere allegato anche nel giudizio di legittimità. Ed infatti, la Corte ha in plurimi pronunciamenti dichiarato inammissibili i ricorsi innanzi ad essa promossi rilevando che “la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire”, e conseguenzialmente “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n. 5756/2022). In considerazione di quanto esposto, atteso che l'attore in primo grado ha eccepito il decorso del termine di prescrizione in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'appello è fondato in relazione al dedotto difetto di interesse dell'attore in primo grado. Ciò in quanto, lo stesso, nell'incardinare l'opposizione, si è limitato ad impugnare estratto esattoriale, della pretesa indicata come prescritta, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass. 26119/2021; Cass. 22999/2010). Pertanto, accertata la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, ogni ulteriore censura avverso la sentenza impugnata è da ritenersi assorbita.
4. Con riguardo al governo delle spese di lite, questo Tribunale ritiene equo disporre la compensazione delle spese giudiziali tra le parti per il doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., tenuto conto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell'appellata ; Controparte_2
2. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza n. 352/2021 emessa dal Giudice di Pace di Eboli, dichiara inammissibile la domanda promossa da;
CP_1
3. Spese di doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Salerno, lì 27.05.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8707 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. VA , in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1
nella qualità di Procuratore giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa Parte_2 e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Attilio Carlone;
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato, difeso e domiciliato, giusta CP_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Luca Cirillo;
Appellato Nonché
(C.F. ), in persona del Prefetto quale legale rappr.te Controparte_2 P.IVA_2
p.t.;
Appellato contumace
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 352/2021 (RG n. 57/2021), pubblicata in data 27.05.2021.
CONCLUSIONI
Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 1002012004120147272001 di euro 2.973,54, emessa per contravvenzioni al Codice della strada, ente impositore , domandando Controparte_2 l'accertamento negativo del credito, per essere prescritta la pretesa. Con sentenza n. 352/2021, il Giudice adito rilevava la fondatezza della domanda attorea, ritenendo sussistente l'interesse ad agire del debitore per essere intervenuta prescrizione del credito. Accoglieva, dunque, l'opposizione , con condanna dell'ente riscossore al pagamento delle spese di lite. 1.1 Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato, l' proponeva gravame Pt_1 domandando la riforma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese di doppio grado. Segnatamente, deduceva: l'improcedibilità dell'opposizione in primo grado per irrituale notifica dell'atto introduttivo presso l'ente impositore;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, anche atteso il mancato rispetto del termine ex L. 228/2012 co. 537 per la proposizione della domanda di sgravio;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la regolarità della notificazione della cartella di pagamento nonché dei successivi atti interruttivi del termine estintivo. 1.2 Con propria comparsa si costituiva l'appellato che lamentava l'inammissibilità CP_1 dell'atto di appello per violazione degli artt. 339 c.p.c. e 342 c.p.c. Sempre in limine litis, osservava come non vi fosse alcun litisconsorzio necessario da integrare nei confronti dell'ente impositore a mente dei più recenti approdi interpretativi. Deduceva, poi, di avere interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo e contestava le deduzioni di controparte in ordine alla domanda di sgravio e all'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione della pretesa. Infine, domandava il rigetto del gravame con vittoria di spese processuali.
Di contro, sceglieva la contumacia, per quanto regolarmente evocata alla lite, la . Controparte_2
2. In via preliminare, giova premettere in ordine alla eccepita inammissibilità del presente gravame per violazione dell'art 339 c.p.c., che non si verte nell'ambito di applicazione della giurisdizione equitativa di cui all'art. 113 c.p.c., II comma, che dispone che le cause con valore non eccedente i millecento euro debbano decidersi secondo equità necessaria, per cui troverebbe applicazione un peculiare regime di impugnazione. Infatti, il valore della controversia in esame è pari ad euro 2.973,54, quindi risulta posto oltre la soglia indicata dalla norma citata. 2.1 Sempre in limine litis, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello proposto, ai sensi dell'art 342 c.p.c. Al riguardo, l'appellato evidenzia che l' ha proceduto ad Pt_1 impugnare genericamente la sentenza di primo grado, non indicando le parti della pronuncia di cui invochi la riforma, e riscontrando gravi mancanze circa la parte argomentativa concernente il tenore dell'intervento modificativo richiesto al giudice di appello. Ebbene, con l'articolo 342 c.p.c. è stato introdotto il cd filtro formale in appello, con cui si prevede che il giudice dell'impugnazione dichiari l'inammissibilità dell'appello, ove risulti formulato in modo vago con riguardo ai capi della sentenza impugnati e all'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge, oltre che rilevanza che questi assumono ai fini della decisione. Attualmente la giurisprudenza di legittimità è unanime nel senso di considerare ammissibile l'appello da cui si ricavino chiaramente ed esaustivamente i punti della sentenza oggetto di impugnazione e i passaggi argomentativi sufficienti a definire il quantum appellatum. In particolare, l'appello costituisce un mezzo di impugnazione, avente natura di revisio prioris instantiae, geneticamente a critica libera. Ed infatti, con l'atto introduttivo dell'impugnazione, l'appellante è tenuto ad indicare le questioni e punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra far ricorso a forme sacramentali, ovvero un progetto alternativo di decisione (cfr. Cass SU sentenza n.27199/2017;
Cass.7675/2019, n.16914/18, n.30450/18). Nel compiere tali valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass 10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015).
3. Venendo a scandagliare le ulteriori doglianze spiegate, deve, anzitutto, affrontarsi la questione proposta da parte appellata con le note scritte depositate in data 12.05.2025, ove la stessa instava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ritenendo che la pretesa oggetto di controversia fosse ricompresa nello stralcio integrale previsto dalla L. 197/2022.
A tal riguardo, giova osservare come sia noto, innanzitutto, che la declaratoria di cessata materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009). In proposito, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, nel 2000 ha dato una definizione dell'istituto, affermando che «La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000). Ebbene, nel caso di specie, non può addivenirsi alla pronuncia della cessazione della materia del contendere atteso che l'invocato stralcio riguarderebbe solo parte delle somme iscritte al ruolo del concessionario.
Va, infatti, puntualizzato che l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino ad euro 1.000,00.
Cionondimeno, con riguardo alle sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative - diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali - lo “stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Tutto ciò premesso, posto che la normativa sopra richiamata prevede un'ipotesi di annullamento parziale avente ad oggetto esclusivamente le sanzioni e gli interessi, il predetto stralcio non si estende alla somma capitale oggetto delle pretese esattoriali in contestazione e, pertanto, non consente di pervenire all'accoglimento della prospettata cessazione della materia del contendere.
3.1 Da tanto consegue che il presente appello debba essere deciso nel merito e, segnatamente, accolto in ordine al motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado. Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del
2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4- bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, successivamente, sostituito dall'art. 12, comma 1 del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, con cui è previsto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ”.
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme
è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973).
Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio,
e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale. Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 110/2024 - il cui art. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4- bis, d.P.R. 602/1973, la Suprema Corte (cfr. sul punto Cass. 6292/2025) ha, da ultimo, chiarito come non vi sia dubbio che la nuova casistica si applichi ai processi pendenti,
“poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata
o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
“dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione”. Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R.
n. 602 del 1973. Tale arresto giurisprudenziale è stato, invero, seguito dalle sezioni semplici della Suprema Corte, che hanno precitato come la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire sia coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui “non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione” (cfr. ex multis Cass 7353/2022). Ne deriva che dell'interesse ad agire – che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale – è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e può essere allegato anche nel giudizio di legittimità. Ed infatti, la Corte ha in plurimi pronunciamenti dichiarato inammissibili i ricorsi innanzi ad essa promossi rilevando che “la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire”, e conseguenzialmente “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n. 5756/2022). In considerazione di quanto esposto, atteso che l'attore in primo grado ha eccepito il decorso del termine di prescrizione in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'appello è fondato in relazione al dedotto difetto di interesse dell'attore in primo grado. Ciò in quanto, lo stesso, nell'incardinare l'opposizione, si è limitato ad impugnare estratto esattoriale, della pretesa indicata come prescritta, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass. 26119/2021; Cass. 22999/2010). Pertanto, accertata la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, ogni ulteriore censura avverso la sentenza impugnata è da ritenersi assorbita.
4. Con riguardo al governo delle spese di lite, questo Tribunale ritiene equo disporre la compensazione delle spese giudiziali tra le parti per il doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., tenuto conto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell'appellata ; Controparte_2
2. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza n. 352/2021 emessa dal Giudice di Pace di Eboli, dichiara inammissibile la domanda promossa da;
CP_1
3. Spese di doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Salerno, lì 27.05.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)