Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 12023/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12023/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 17.10.2024 da:
, con il patrocinio dell'avvocato Scoditti Anna Maria Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato De Zuani Elena Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno. Si dà atto come richiamato a pagina 5 che la sig.ra CP_1
lascerà la casa famigliare alle ore 20,00 del 13.10.2024 avendo sottoscritto un contratto di locazione.
Entrambi i coniugi manterranno un atteggiamento di reciproco rispetto e si comunicheranno reciprocamente eventuali mutamenti di residenza in considerazione del collocamento del figlio minore
Per_1
2) La casa coniugale sita in IE EN (Pd) Via Roma n. 32, di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
resterà a lui assegnata. La sig.ra si trasferirà nella nuova abitazione a
[...] Controparte_1 pagina 1 di 5
tutte le utenze della casa famigliare sino ad oggi intestate alla ricorrente. Le eventuali bollette ricevute dalla sig.ra successivamente a tale data dovranno essere imputate in base al periodo di CP_1
permanenza nella casa famigliare.
3) La sig.ra lascerà la casa famigliare asportando i propri effetti personali e i beni così CP_1
concordati.
4) Il figlio sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, con residenza formale Per_1
presso la madre in IE EN (Pd) via Campagna n. 28/A. I coniugi, nel rispetto del principio della bigenitorialità, si impegnano a condividere le decisioni e le scelte attinenti alla vita del figlio, riguardanti gli studi, la salute, le attività extrascolastiche. I genitori provvederanno a gestire autonomamente la quotidianità del figlio quando sarà presso di loro e assumeranno autonomamente ogni decisione attinente alla gestione ordinaria, privilegiando comunque l'affidamento all'altro genitore in caso di impedimento. I genitori si danno atto della comune volontà di proseguire il percorso di supporto genitoriale già in atto, secondo tempi e modalità fornite dalla terapeuta che li ha in carico.
5) trascorrerà con modalità alternata una intera settimana con la madre ed una con il padre, Per_1 ad eccezione del mercoledì, giornata in cui verrà prelevato dall'uscita della scuola dal genitore con cui non trascorre la settimana in corso e starà con lo stesso dalle ore 16,00 (o altro orario di uscita) sino al mattino dopo quando verrà riaccompagnato a scuola. Il lunedì mattina di ogni settimana verrà accompagnato a scuola dal genitore con cui ha trascorso l'intera settimana precedente. Per_1
Quando trascorrerà la settimana con il padre il minore il giovedì e venerdì uscirà da scuola alle ore
16.00, quando invece trascorrerà la settimana con la madre, il giovedì e venerdì uscirà alle 17.15.
Nella settimana dal 14.10.2024 sino al 20.10.2024 resterà con il padre (che lo accompagnerà Per_1
a scuola il 21 mattina) e la sig.ra si trasferirà nella nuova abitazione. Dal giorno 21.10.24 CP_1
al giorno 27.10.24 BR starà con la madre presso la nuova abitazione (con onere di accompagnarlo a scuola il lunedì 28.10 e così a seguire in modo alternato.
6) trascorrerà le vacanze natalizie alternando di anno in anno con ciascun genitore la Per_1
settimana di Vigilia-Natale (con il padre nel 2024) e quella di Capodanno-Epifania, i genitori danno atto che per l'anno 2024 il giorno di Natale trascorreranno il momento della colazione con Per_1
per scartare insieme i regali, e successivamente il figlio resterà con il genitore al quale compete la settimana e per gli anni successivi si accorderanno di volta in volta. trascorrerà le vacanze Per_1
pagina 2 di 5 pasquali e di carnevale con il genitore con cui dovrebbe trascorrere la settimana in base al comune calendario. Per l'anno 2025 il 1° gennaio cade di mercoledì ed è il giorno in cui dovrebbe Per_1
vedere il padre trascorrendo la settimana dal 29.12 al 5.01 con la madre, eccezionalmente per quest'anno potrebbe essere spostato il giorno dal mercoledì al giovedì. Durante le vacanze estive trascorrerà con ogni genitore 3 settimane anche non consecutive da comunicare entro e non Per_1
oltre il 31.05 di ogni anno nel rispetto dei tempi dettati dai luoghi di lavoro.
7) I genitori in ragione del collocamento alternato del figlio minore provvederanno al Per_1
mantenimento diretto dello stesso, e quindi alcun contributo viene fissato a carico di un genitore in favore dell'altro;
8) Le spese straordinarie per il figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori secondo quanto Per_1
stabilito nel protocollo del Tribunale di Padova da intendersi integralmente richiamato. I genitori danno sin d'ora atto che le spese per il centro estivo ed eventuale centro ricreativo durante le feste scolastiche di Carnevale e Pasqua verranno sostenute al 50% tra le parti.
9) I genitori detrarranno fiscalmente tutte le spese sostenute nell'interesse del figlio al 50%;
10) Il sig. rinuncia a ogni pretesa nei confronti della sig.ra riguardante Parte_1 Controparte_1 la somma complessiva di € 13.000,00 corrisposta a titolo di acconto per l'acquisto dell'auto intestata alla sig.ra . CP_1
11) Il sig. si obbliga sin d'ora a corrispondere alla sig.ra in sede di divorzio Parte_1 CP_1
a titolo di una tantum ed a chiusura definitiva di ogni personale rapporto patrimoniale di dare-avere, la somma di €. 20.000,00 (ventimila/00). Detta somma sarà versata entro e non oltre 5 giorni prima dell'udienza fissata per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
12) Le spese di entrambi i procedimenti saranno interamente compensate tra le parti”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 17.10.2024, CP_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio,
[...] Parte_1
allegando che:
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario a IT (Pd) in data 25.06.2016, trascritto nel registro degli atti del Comune di IT (Pd) anno 2016, numero 13, parte II, Serie A;
- dal matrimonio è nato un figlio, in data 16.9.2019; Per_1
pagina 3 di 5 - l'ultimo domicilio coniugale eletto è in IE EN (Pd) Via Roma n. 32 presso la casa famigliare di proprietà al 100% di;
Parte_1
- la ricorrente svolge l'attività di impiegata con un contratto a tempo indeterminato presso TMG
IMPIANTI SPA, con uno stipendio netto mensile medio di circa € 1.700,00 e non è proprietaria di immobili;
- svolge attività imprenditoriale presso l'azienda di famiglia Parte_1 Controparte_2
con sede in IE EN e ha percepito un reddito imponibile annuo pari a €. 44.534,00
[...] nel 2022, ed €. 37.115,00 nel 2021 ed €. 18.229,00 nel 2020;
- è proprietario dei seguenti immobili: casa famigliare sita in IE EN (Pd) Via Parte_1
Roma n. 32 per la quota del 100%, un terreno agricolo in IE EN per la quota del 50% ed un immobile a CA (Ve), Via Bellotto n. 3 per la quota del 100%;
- in data 22.09.2022 i coniugi hanno costituito in fondo patrimoniale i due sopracitati immobili siti nel
Comune di IE EN (casa familiare di proprietà esclusiva e terreno agricolo di Parte_1
proprietà 50% di ) che si scioglierà automaticamente con il compimento del diciottesimo Parte_1
anno di età del figlio minore;
- il rapporto coniugale si è deteriorato ed è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita fra i coniugi e tale situazione ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 3.12.2024 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli del figlio minore in conformità all'art. 337 ter c.c. e, pertanto, la separazione va omologata, con la precisazione che quanto concordato ai punti nn. 9 e 10 costituisce libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
pagina 4 di 5 Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere Controparte_1 Parte_1
separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione proposte dalle parti congiuntamente riportate in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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