Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DRAGOTTA CECILIA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
PINTO LUCIA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente riportandosi a quelle depositate telematicamente in data 16.7.2024, come confermate a verbale d'udienza del
18/02/2025, che qui si riportano integralmente:
“CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO: Voglia il Tribunale di
Grosseto dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
1- A titolo di assegno divorzile una tantum in favore della sig.ra il sig. si impegna a cedere alla stessa i Pt_1 CP_1 diritti (quota di 1/2) allo stesso spettanti sull'immobile sito in loc. Marrucheti di
Campagnatico, Piazza della Libertà n. 5, già adibito a residenza familiare, a cui le parti, di comune accordo, hanno attribuito il valore commerciale di € 140.000,00. Il trasferimento avverrà entro trenta giorni dal deposito della sentenza di divorzio innanzi al Notaio di fiducia del sig. con esonero nei confronti del Tribunale.
2- Le spese CP_1 notarili e tecniche, ivi comprese le spese per eventuale sanatoria e di cambio di destinazione d'uso, necessarie per il trasferimento di proprietà dell'immobile sopra indicato sono integralmente a carico del sig.
3- Il sig. verserà la somma CP_1 CP_1 di € 5.000,00 sempre una tantum in favore della sig.ra contestualmente al rogito Pt_1 di trasferimento dell'immobile.
4- Mantenimento (ordinario e straordinario) della figlia a carico integrale del sig. con rinuncia ad eventuali rivalse nei confronti Per_1 CP_1 della sig.ra sino alla piena indipendenza economica della figlia.
5- L'autovettura Pt_1
Ford IE (acquistata in regime di comunione dei beni) resterà intestata al sig. CP_1 ma sarà in uso esclusivo alla signora sino alla rottamazione o vendita, con Pt_1 conseguente manleva integrale per eventuali danni a se stessa o a terzi da parte della sig.ra mentre l'autovettura LA DE rimarrà in proprietà e uso esclusivo del sig. Pt_1
6- Ove non avvenuto, si ribadisce l'impegno della signora a rimettere CP_1 Pt_1 la querela nei confronti del sig. e a non costituirsi parte civile per i reati Controparte_1 procedibili d'ufficio, in relazione ai quali dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia mediante la sottoscrizione del presente atto, ad ogni eventuale ristoro sia in sede penale che in sede civile.
7- Le parti, con l'adempimento di quanto qui previsto, dichiarano di aver niente altro da pretendere l'una nei confronti dell'altro per nessun titolo, ragione o causa.
8- Compensazione integrale delle spese di lite ed i legali sottoscrivono per rinuncia ad avvalersi della solidarietà ai sensi dell'art. 13 comma VIII della L.P. Con ordine al cancelliere di comunicare la sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per le annotazioni di competenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 21/04/1996, trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di ROMA (serie A06, parte II,
atto n. 00022, anno 1996).
Dall'unione della coppia è nata la figlia (2001). Per_1
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni congiunte, depositate in cancelleria telematica in data 16/07/2024. A fronte di ciò è stata emessa, in data 24.9.2024, sentenza di separazione personale dei coniugi.
Le citate conclusioni congiunte sono state poi ribadite all'udienza del 18/02/2025.
Le parti in tal modo hanno peraltro prestato acquiescenza alla sentenza di separazione sopra citata.
Su questa scorta deve essere riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale,
essendo le parti comparse dinanzi al giudice, nella procedura di separazione
(nata come contenziosa e successivamente trasformatasi in consensuale) in data
15.5.2024 e risultando impossibile la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti meritano pertanto accoglimento non risultando in contrasto con norme di legge, considerata anche la maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del comune di ROMA (serie A06, parte II, atto n. 00022,
anno 1996), contratto tra e , in data Parte_1 Controparte_1
21/04/1996;
PRENDE ATTO
delle condizioni congiunte da loro formalizzate nelle conclusioni depositate in data 16/07/2024, così come confermate all'udienza del 18/02/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo