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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/10/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1389/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1389/2024
All'udienza del 01/10/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv BUTTINI EMANUELE . Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. I procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere essendo intervenuto nelle more l'annullamento dell'indebito per cui è causa;
l'avv. Quarta chiede la compensazione integrale;
l'avv. Buttini chiede una compensazione quantomeno parziale. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 10.23 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1389/2024 promossa da:
quale amministratore di sostegno di con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv. BUTTINI EMANUELE e avv. VALETTINI ROBERTO ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTA ROSSELLA Controparte_1 P.IVA_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare ed assorbente si rileva la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7- 1997 n. 6226). CP_ Le spese possono compensarsi integralmente atteso che come emerge dalla memoria dell'
l'indebito a cascata è stato generato dall'errore del patronato relativo alla dichiarazione dei redditi per l'anno
2021.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese tra le parti.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
1 Lucca, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
2
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1389/2024
All'udienza del 01/10/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv BUTTINI EMANUELE . Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. I procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere essendo intervenuto nelle more l'annullamento dell'indebito per cui è causa;
l'avv. Quarta chiede la compensazione integrale;
l'avv. Buttini chiede una compensazione quantomeno parziale. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 10.23 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1389/2024 promossa da:
quale amministratore di sostegno di con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv. BUTTINI EMANUELE e avv. VALETTINI ROBERTO ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTA ROSSELLA Controparte_1 P.IVA_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare ed assorbente si rileva la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7- 1997 n. 6226). CP_ Le spese possono compensarsi integralmente atteso che come emerge dalla memoria dell'
l'indebito a cascata è stato generato dall'errore del patronato relativo alla dichiarazione dei redditi per l'anno
2021.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese tra le parti.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
1 Lucca, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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