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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 01/10/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai sigg.ri Magistrati
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 373/2017 R.G.C.A. promosso
Da
P. iva , Parte_1 P.IVA_1
con sede in in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Sig. Pt_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Parte_2 C.F._1
nel Corso Sicilia n. 126, presso lo Studio Legale dell'Avv. Claudio Cutrera, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Maika Giacalone (C.F.
) e Nicolò Scandaliato (C.F. ) giusta procura C.F._2 C.F._3
in atti
-appellante
CONTRO
1 (C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato nella Via Rochester 2/C presso lo
Studio Legale degli Avvocati Pierluigi Zoda (C.F. ) e C.F._4 Parte_3
(C.F. , giusta procura in atti C.F._5
-appellato
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il promosso appello per
i motivi in narrativa indicati e per ogni altro migliore ritenuto di giustizia, e, per l'effetto,
parzialmente riformare la sentenza n. 603/2016, resa dal Tribunale di Caltanissetta il
20.12.2016, pubblicata il successivo 23.12.2016, non notificata, nei capi oggi espressamente
impugnati, con ogni statuizione di legge e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_1
favore del , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, delle somme come sotto indicate:
relativamente alle riserve nn. 1 e 2, in adesione alla quantificazione operata dall'Ufficio
a mezzo del nominato CTU e partitamente:
per la riserva n. 1, la residua somma di €. 32.557,14 s.e.o., pari alla differenza tra quanto
accertato dal CTU, per complessive €. 73.024,95 [€. 34.825,03 interessi per ritardata
percezione dell'utile per mancata produzione – gg. 994 ed €. 38.199,92 (5.642,78 +
32.557,14) interessi per tardata percezione dell'utile per sospensione dei lavori – gg. 1113
- cfr. pagg. 91 e 92 CTU], e quanto liquidato dal Giudice di prime cure, per € 40.467,81; il
tutto, oltre agli ulteriori interessi moratori ex art. 35, D.P.R. n. 1063/1962, maturati dalla
data di quantificazione del CTU (cfr. per la riserva n 1, appendice n.
3.1 e n.
3.2 relazione
peritale del 4.9/11/2010) all'effettivo soddisfo.
2 per la riserva n. 2, la somma di €. 48.520,31 s.e.o., pari alla differenza tra quanto
accertato dal CTU, per complessive €. 183.572,72 [€. 121.929,42 quali maggiori oneri per
spese generali per mancata produzione – gg. 994 ed €. 61.643,29 (13.122,99 + 48.520,30),
quali maggiori oneri per spese generali per sospensione dei lavori – gg. 1113 (cfr. pagg. 94,
95 e 97 CTU], e quanto liquidato dal Giudice di prime cure, per complessive €. 135. 052,41;
il tutto, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria del credito dalla data della
domanda all'effettivo soddisfo, con le modalità ed i criteri chiaramente e da tempo indicati
dalla Suprema Corte di Cassazione (SS.UU. 17 febbraio 1995 n. 1712; Cass. Sez. III,
17.1.2003 n° 608; Cass. Sez. III, 24.3.2003 n° 4242);
relativamente alla riserva 4, confermata la somma di €. 9.877,24, quale minor importo
quantificato dal CTU (cfr. pagg. da 102 a 106, 1° quadrante CTU), liquidare gli interessi
legali e moratori di cui di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 1063/1962, dal dovuto (1.10.2002 –
SAL n. 13) al soddisfo ed interessi anatocistici, ex art. 1283 c.c., dalla domanda al soddisfo;
relativamente alla riserva n. 5, la maggior somma di €. 339.182,71 s.e.o., pari alla
differenza tra quanto accertato dal CTU nella tabella di cui al criterio di calcolo n. 2 (cfr.
pag. 3 appendice 5.2. CTU), per €. 341.987,13, e quanto liquidato dal Giudice di primo
grado, per €. 2.804,42, sulla quale dovranno applicarsi gli interessi legali e moratori, si
come sancito dall'art. 1 della L. 21.12.1974 n. 700, applicabile ratione temporis (cfr. CTU
del 9.11.2010, pag 128, tutte, Cass. Civ. Sez. I, 27 giugno 1998, n. 6367), oltre interessi
legali e moratori maturati sulla suddetta somma di €. 339.182,71 dal dovuto alla data del
7.3.2005, di ultimazione dei lavori appaltati, quantificati dal CTU in €. 50.759,31 (cfr.
appendice 5.2, pag. 11, CTU), liquidati dal Giudice nella minor somma di €. 415,19, cui
dovranno aggiungersi quelli moratori a far data dall'8.3.2005 all'effettivo soddisfo.
relativamente alla riserva n. 6, la residua somma di €. 27.687,13 s.e.o., pari alla
differenza tra quanto accertato dal CTU, per €. 37.706,69 (CTU, pag 137), e quanto
liquidato dal Giudice, per €. 10.019,56. Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione
3 monetaria del credito dalla domanda all'effettivo soddisfo, con le modalità ed i criteri
chiaramente e da tempo indicati dalla Suprema Corte di Cassazione (SS.UU. 17 febbraio
1995 n. 1712; Cass. Sez. III, 17.1.2003 n° 608; Cass. Sez. III, 24.3.2003 n° 4242).
ritenere e dichiarare, altresì fondata in fatto e in diritto la domanda attorea relativa al
mancato pagamento degli interessi legali e moratori sulla rata di saldo, dell'importo di €.
9.587,28, pagata nelle more del giudizio, e, partitamente, in data 11.12.2008 (cfr. pag. 27,
comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2008), si come articolata dall'Impresa (cfr.
pagg. 34 e 35 atto di citazione), oltre agli interessi anatocistici, ex art. 1283 c.c., dalla
proposizione della domanda al soddisfo (Cass. Civ. 22.8.2001 n. 11187) e, per l'effetto,
condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento, in favore del Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle somme come sopra
[...]
analiticamente indicate.
Condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore del Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e dei compensi
[...]
professionali del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP, di quelle
generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa e successive di legge.”
Per l'appellata:
“reiectis adversis,
-preliminarmente ritenere e dichiarare che in relazione alla riserva n. 6 e alla chiesta
liquidazione degli interessi sulla rata di saldo si è ormai formato il giudicato;
-rigettare la proposta impugnazione dichiarando impugnazione dichiarando
improponibili, inammissibili e con qualsiasi statuizione infondate le censure formulate dal
in atto di appello, confermando la sentenza Parte_1
impugnata; con vittoria di spese e compensi di difesa.”
4 PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 30 luglio 2008, il Parte_1
(ovvero , d'ora in poi anche solo ) adiva il Tribunale di Caltanissetta per CP_2 Parte_1
sentir condannare il al pagamento delle somme descritte in Controparte_1
citazione, per un importo complessivo pari ad € 1.220.411,35 oltre interessi legali e di mora,
rivalutazione monetaria del credito dal dovuto all'effettivo soddisfo, ed oltre interessi anatocistici dalla proposizione della domanda sino al soddisfo, in virtù delle riserve apposte al contratto di appalto stipulato tra le parti l'8 settembre 1995, avente ad oggetto il restauro e la ristrutturazione del Palazzo Moncada sito in Caltanissetta.
Le riserve indicate nei vari atti di contabilità e nell'atto introduttivo del giudizio, avevano ad oggetto, in particolare:
Riserva n. 1: ritardo nel completamento dei lavori conclusi a distanza di sei anni rispetto alla data finale e conseguente ritardo nella percezione dell'utile, con lesione dello stesso.
Il relativo danno da lesione dell'utile veniva dall'impresa individuato negli interessi calcolati sull'utile che l'impresa avrebbe dovuto percepire (€ 174.314,30) per gli effettivi giorni di ritardo (2460), per una richiesta totale di € 86.156,59.
Riserva n. 2: maggiori e infruttifere spese generali sostenute a causa del ritardo di cui alla riserva n. 1 per un importo quantificato in € 685.159,20, oltre € 99.118,21 a titolo di interessi.
Riserva n. 3: maggior vincolo fideiussorio sostenuto dall'impresa per addivenire all'ultimazione dei lavori, per un importo pari ad € 5.775,00;
Riserva n. 4: pagamento dei mensoloni di facciata realizzati dall'impresa ma mai utilizzati, per un importo quantificato in €13.169,65, oltre interessi di mora e anatocistici;
Riserva n. 5: pagamento del c.d. “prezzo chiuso” ai sensi dell'art. 57, co. 4, l.r. n. 10/1993,
dovuto per legge a causa del tempo, superiore ad un anno, trascorso tra la data di presentazione dell'offerta e la data di consegna dei lavori, per un importo quantificato in €
95.859,57, oltre € 46.378,53 a titolo di interessi;
5 Riserva n. 6: danni da fermo cantiere subiti dall'impresa a causa delle varie sospensioni dei lavori causate dall'ente appaltante, fonte di significativi danni sia in ordine al mancato ammortamento delle attrezzature, sia in ordine alla manutenzione e guardiania, per un importo complessivo quantificato in € 189.021,16.
Il , nel costituirsi in giudizio con comparsa del 20 dicembre 2008, Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in subordine, rilevando che il aveva CP_1
offerto in pagamento la somma di € 69.590,34, chiedeva limitarsi la condanna dello stesso al pagamento del suddetto importo.
Il Tribunale, con sentenza n. 603/2016, accoglieva parzialmente la domanda attorea,
condannando il al pagamento delle seguenti somme: CP_1
- € 40.467,81 oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. per la riserva n. 1;
- € 135.052,41 oltre interessi al tasso legale dalla data di conclusioni dei lavori (7
marzo 2005) al soddisfo ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dal giorno della pronuncia e fino al soddisfo per la riserva n. 2;
- € 9.877,24 oltre interessi al tasso legale dalla data di conclusione dei lavori al soddisfo ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dal giorno della pronuncia e fino al soddisfo per la riserva n. 4;
- € 2.804,42 a titolo di prezzo chiuso, ed € 415,19 a titolo di interessi moratori, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla data di conclusione dei lavori al soddisfo ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dal giorno della pronuncia e fino al soddisfo per la riserva n. 5;
- € 10.019,56 oltre interessi al tasso legale dalla data di conclusione dei lavori al soddisfo ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dal giorno della pronuncia e fino al soddisfo per la riserva n. 6.
Così, per un totale di € 198.221,44.
Compensava, infine, per metà le spese di lite e condannava il al pagamento CP_1
dell'ulteriore metà, quantificata come in sentenza.
6 A tali conclusioni il Tribunale giungeva dopo aver dichiarato illegittime le sospensioni
(riferite ai periodi: dall'1.2.1997 all'1.9.97; dal 9.3.01 al 17.5.01; dal 21.9.01 al 18.3.02; dal
25.2.02 al 30.8.04) verificatesi durante l'esecuzione dei lavori, in quanto non riconducibili ad eventi imprevisti o imprevedibili che avrebbero legittimato la sospensione, così come disposto dall'art. 30 del D.P.R. 1063/1962, previa distinzione dei periodi lavorativi da quelli non lavorativi, ed aver così ritenuto, con riferimento ai primi (periodi lavorativi) le riserve n. 1 e 2 tempestive solo dal 22 luglio 1996 e la riserva n. 3 tempestiva ma regolare solo dal
5 luglio 1999.
Quanto al secondo periodo (relativo alle sospensioni), il Giudice aveva ritenuto che “…in
relazione alla prima e alla quarta sospensione la riserva è da ritenersi intempestiva, non
essendo stata apposta sul verbale di sospensione dei lavori, ma solo su quello di ripresa;
in
relazione alla seconda sospensione, la riserva è invece tempestiva ma irregolare, in quanto
il verbale di ripresa dei lavori è stato sottoscritto senza riserva. Solo in occasione della terza
sospensione, invece, la riserva è stata formulata tempestivamente e regolarmente” (cfr. pag.
9 sentenza di primo grado).
Ed invero, secondo il Tribunale, la riserva scaturente da fatti produttivi di un danno continuativo, avrebbe dovuto essere iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo e, nel caso di specie, la potenzialità lesiva delle sospensioni non poteva che palesarsi sin dal momento iniziale dell'interruzione dei lavori.
E così, sulla scorta del calcolo effettuato dal CTU, il Giudice condannava il al CP_1
pagamento di € 40.467,81 per la riserva n. 1, oltre interessi anatocistici;
per la riserva n. 2,
previa decurtazione delle c.d. spese fisse e previa riduzione percentuale sulle spese variabili,
in virtù del principio della buona fede nell'esecuzione del contratto per cui l'appaltatore ha l'onere di non contribuire all'aggravamento del danno addebitabile a controparte,
condannava l'ente locale al pagamento di € 135.052,41; nulla, invece, per la riserva n. 3
7 atteso che l'invocato maggior vincolo delle fideiussioni veniva ricondotto tra le spese generali variabili già quantificate.
Con riferimento alla riserva n. 4, il Giudice, operando una riduzione del 25% in ragione della non perfetta esecuzione delle opere cui si riferiva il ritardato pagamento (ovvero mensoloni realizzati ma non utilizzati) condannava il al pagamento di € 9.877,24 CP_1
oltre interessi al tasso legale ed interessi anatocistici.
Per la riserva n. 5, relativa all'applicazione del c.d. prezzo chiuso di cui all'art. 57 l.r. n.
10/1993, che prevede un aumento del 5% se tra la data di ricezione dell'offerta e la data di consegna, anche parziale, dei lavori intercorre più di anno, il Giudice riteneva di utilizzare il criterio del c.d. metodo a scalare individuando la base di calcolo cui applicare la percentuale di aumento nel corrispettivo netto dei lavori ancora da eseguire, mentre la percentuale di aumento veniva calcolata in relazione ai giorni effettivi di ritardo nella consegna dei lavori
(pari a 3) , e individuata nella misura dello 0,041%, riconoscendo così all'impresa un importo di € 2.804,42 a titolo di prezzo chiuso ed € 415,19 a titolo di interessi moratori, oltre interessi legali ed interessi anatocistici.
Infine, con riferimento alla riserva n. 6, il Giudice, distinguendo anche in questo caso i periodi lavorativi da quelli di sospensione, considerava tempestiva la parte della riserva relativa ai soli oneri di ammortamento, mentre la parte della riserva concernente gli oneri di manutenzione e guardiania era ritenuta tempestiva soltanto dal 5 luglio 1999, richiamando i principi già espressi in materia di danno continuativo in relazione alle riserve nn. 1, 2 e 3.
Tuttavia, a causa dell'assenza di idonea documentazione comprovante la presenza in cantiere delle macchine e delle attrezzature, il Giudice determinava l'importo dovuto in €
10.019,56 oltre interessi al tasso legale e interessi anatocistici, nulla disponendo con riferimento alla parte di riserva relativa agli oneri di manutenzione e di guardiania trattandosi di costi in parte rientranti nelle spese generali variabili e in parte privi di adeguato sostegno probatorio rispetto alla destinazione del personale alla sorveglianza di cantiere.
8 Avverso la suddetta sentenza, il ha proposto appello affidando le Parte_5
proprie doglianze a cinque motivi di gravame.
Con il primo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice ha dichiarato d'ufficio, senza la necessaria eccezione dell'ente locale convenuto,
l'intempestività e la decadenza dalle riserve n. 1 e 2 apposte dalla stessa impresa.
In particolare, l'appellante ha rilevato come il limitatosi nelle proprie difese a CP_1
contestare genericamente la fondatezza nel merito delle riserve, non ha eccepito alcunché in ordine all'asserita intempestività delle stesse e all'eventuale decadenza in cui sarebbe incorsa l'impresa.
Con il secondo motivo, riferito alla riserva n. 4, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice, riconoscendo il diritto al pagamento della somma di € 9.877,24, quale corrispettivo per la realizzazione dei mensoloni poi non utilizzati, non ha condannato il al pagamento degli interessi moratori su tale somma, come CP_1
espressamente richiesto nell'atto di citazione e, soprattutto, come previsto dal Capitolato
generale d'Appalto ratione temporis applicabile (art. 33 e 35 D.P.R. n. 1063/1962),
trattandosi di interessi dovuti per ritardi nei pagamenti degli acconti.
Con il terzo motivo di appello, riferito alla riserva n. 5, l'impresa ha poi lamentato l'erroneità dei criteri applicati dal Tribunale nella determinazione del c.d. prezzo chiuso di cui all'art. 57 l.r. n. 10/1993 per il ritardo maturato nella consegna dei lavori, con particolare riferimento al c.d. metodo a scalare.
L'appellante ha in proposito evidenziato come l'indirizzo giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata condurrebbe a risultati opposti, suggerendo di applicare la percentuale fissa di aumento nella misura del 5% sulla base di calcolo data dall'intero corrispettivo contrattuale, moltiplicandola per quanti sono gli anni previsti per i lavori.
9 Il ha altresì censurato il ragionamento operato dal CTU nella parte in cui, pur Parte_1
avendo quantificato l'importo della superiore riserva in € 341.987,13, ha evidenziato la non corrispondenza rispetto a quanto richiesto in atto introduttivo per tale riserva, ovvero €
95.859,57, trascurando che la domanda formulata dall'impresa veniva comunque estesa alla diversa, maggiore o minore somma che sarebbe emersa nel corso del giudizio, anche a mezzo di CTU.
Con il quarto motivo, riferito alla riserva n. 6, il , richiamando quanto Parte_1
argomentato in ordine al primo motivo, ha lamentato come l'intempestività della detta riserva in relazione ai maggiori oneri di manutenzione e guardiania avesse costituito ancora una volta oggetto di rilievo officioso da parte del Tribunale e non di eccezione della controparte.
Con il quinto ed ultimo motivo, parte appellante ha infine rilevato l'omessa pronuncia in relazione alla domanda di liquidazione degli interessi legali, moratori ed anatocistici sulla rata di saldo liquidata l'11 dicembre 2008, con un ritardo di oltre tre anni.
Sulla scorta dei rassegnati motivi, parte appellante ha quindi chiesto la condanna del al pagamento dei seguenti importi: CP_1
- € 32.557,14 oltre interessi moratori per la riserva n. 1;
- € 48.520,31 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per la riserva n. 2;
- interessi legali e moratori sulla somma di € 9.877,24 per la riserva n. 4;
- € 339.182,71 oltre interessi legali e moratori per la riserva n. 5,
- € 27.687,13 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per la riserva n. 6;
- interessi legali e moratori da calcolare sulla rata di saldo pari ad € 9.587,28 oltre ancora gli interessi anatocistici.
Con comparsa di risposta del 15 novembre 2008, si è costituito nel presente giudizio di appello il invocando il rigetto dell'impugnazione proposta sulla Controparte_1
scorta della ritenuta infondatezza dei motivi di appello.
10 Con particolare con riferimento alla riserva n. 6, ha invocato la formazione del giudicato,
avendo il Giudice liquidato la minore somma di € 10.019,56 non tanto per via della asserita intempestività parziale della riserva quanto, piuttosto, a causa della carenza di prova in ordine alle maggiori spese di manutenzione e guardiania.
All'udienza del 28 marzo 2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In assenza di eccezioni preliminari e venendo immediatamente al merito dell'appello,
deve rilevarsi come il primo motivo di impugnazione si riveli fondato e meritevole, pertanto,
di accoglimento nei termini che seguono.
Parte appellante, censurando la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha disatteso la domanda di riconoscimento delle somme relative alla riserva n. 1), ha lamentato la violazione del principio, affermato dalla giurisprudenza, in virtù del quale la non tempestiva iscrizione delle riserve deve essere rilevata a mezzo di specifica ed espressa eccezione da parte dell'Amministrazione appaltante in seno al primo atto utile, non potendo costituire, per converso oggetto di rilievo officioso.
Ciò nondimeno, il Giudice di primo grado, dopo aver dichiarato illegittime le sospensioni,
addebitabili dal e verificatesi durante l'esecuzione dei lavori, ha esaminato la CP_1
regolarità e la tempestività delle riserve apposte dall'Impresa in relazione a tutta la durata del rapporto negoziale (sia con riferimento al periodo effettivamente lavorativo sia rispetto ai periodi di sospensione) dichiarando, in particolare, che “le riserve n. 1 e 2 sono da ritenersi
tempestive solamente a far data dal 22 luglio 1996, avendo l'impresa firmato con riserva il
registro di contabilità in occasione dell'emissione del 2° SAL, oltre che regolari, essendo
state regolarmente quantificate, aggiornate nei diversi SAL e confermate nello Stato Finale.
La riserva n. 3, invece è tempestiva nei termini sopra descritti, ma regolare solo dal 5 luglio Quanto ai periodi di sospensione, il Giudice di primo grado ha poi chiarito che “in
relazione alla prima e alla quarta sospensione la riserva è da ritenersi intempestiva, non
essendo stata apposta sul verbale di sospensione dei lavori, ma solo su quello di ripresa;
in
relazione alla seconda sospensione, la riserva è invece tempestiva ma irregolare, in quanto
il verbale di ripresa dei lavori è stato sottoscritto senza riserve. Solo in occasione della terza
sospensione, invece, la riserva è stata formulata tempestivamente e regolarmente”.
Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto fondate le riserve n. 1 e 2 limitatamente a giorni 994 di mancata produzione e a giorni 178 di sospensione.
Orbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui
“…In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che, nel corso dell'esecuzione del
contratto, faccia richiesta di pagamento di maggiori compensi, indennizzi o rimborsi
rispetto al prezzo concordato, è tenuto a registrare la riserva tempestivamente, ai sensi degli
artt. 53 e 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350; tuttavia, ove egli abbia provveduto a tale
registrazione tardivamente, detta tardività deve essere contestata dall'Amministrazione
appaltante in quanto, trattandosi di diritto patrimoniale disponibile della P.A., è
configurabile il tacito riconoscimento dell'altrui pretesa” (cfr. Cass. Ord. n. 7805 del
29/03/2018).
E ciò in quanto la previsione relativa all'onere di tempestiva iscrizione delle riserve, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni disciplinanti la materia, opera dunque nel senso che, in caso di inosservanza, l'esercizio dei diritti a maggiori compensi è precluso solo in quanto l'Amministrazione appaltante abbia contestato la predetta mancanza di tempestiva iscrizione e, quindi, abbia nel processo eccepito la decadenza così verificatasi
(Cfr. Cass. n. 1637/2006).
Logico precipitato di tale assunto è che l'eccezione di decadenza sia sollevata dalla stazione appaltante tempestivamente e, quindi, nel primo atto utile e con modalità tali da rendere chiara e inequivoca la volontà di rilevare la tardiva iscrizione della riserva.
12 Venendo alla fattispecie in esame, da un'attenta disamina delle difese spiegate dal in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta del 20 Controparte_1
dicembre 2008, non può dirsi che tale volontà risulti in alcun modo manifestata.
Né, in proposito, colgono nel segno le difese svolte dall'ente locale nella comparsa di risposta del presente giudizio di appello, laddove si richiamano taluni passaggi della prima comparsa asseritamente finalizzati ad eccepire la tardività della riserva n. 1).
Ed invero, le allegazioni svolte a pag. 5 e a pag. 25 della prima comparsa non sembrano potersi riferire alle riserve nn. 1) e 2), oggetto del presente motivo di appello, quanto piuttosto al ritardo maturato nella consegna dei lavori, fatto ben diverso rispetto ai motivi posti a fondamento della riserva riferiti, invece, al ritardo nel completamento dei lavori,
conclusi a distanza di sei anni rispetto alla data originariamente stabilita, e al conseguente ritardo nella percezione dell'utile.
In altre parole, l'Amministrazione comunale nulla ha dedotto o eccepito in ordine alla tardività della riserva in esame con la conseguenza che il Tribunale ha errato nel considerare non tempestive una parte delle riserve nn. 1 e 2 trattandosi di circostanza, come sopra chiarito, insuscettibile, di rilievo officioso.
Ne consegue, sulla scorta delle considerazioni che precedono che la sentenza di primo grado dovrà esser riformata laddove il Tribunale ha riconosciuto al , per la riserva Parte_1
n. 1, l'importo di € 40.467,81, in luogo del più elevato importo di € 73.024,95, comprensivo dell'ulteriore somma di € 32.557,14 (per ritardata percezione dell'utile nei periodi di sospensione oggetto di riserva ritenuta intempestiva, cfr. pagg. 90-92 e ss. ctu) oltre interessi moratori ex art. 35 co. 1 CGA dalla data di quantificazione operata nella relazione di ctu
(settembre 2010) sino all'effettivo soddisfo ed oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
dalla data della presente pronuncia (trattandosi di credito né certo né liquido) sino al soddisfo.
13 Analogamente, per quel che concerne la riserva n. 2), deve darsi atto come dall'esame degli atti processuali del primo grado di giudizio non emerga alcuna eccezione in ordine alla tardività della stessa.
Ne deriva che il dovrà essere condannato al pagamento del Controparte_1
complessivo importo di €183.572,72, comprensivo dell'ulteriore somma di € 48.520,30 (a titolo di spese generali per sospensione illegittima intempestiva, cfr. pag. 93 e ss. ctu), oltre interessi moratori ex art. 35 co. 1 CGA dalla data di quantificazione operata nella relazione di ctu (settembre 2010) sino all'effettivo soddisfo ed oltre interessi anatocistici ex art. 1283
c.c. dalla data della presente pronuncia (trattandosi di credito né certo né liquido) sino al soddisfo.
Venendo ora al vaglio del secondo motivo di appello – con cui il appellante ha Parte_1
lamentato, in relazione alla riserva n. 4, il mancato pagamento degli interessi moratori sulla somma di € 9.877,24, quale corrispettivo per la realizzazione dei mensoloni poi non utilizzati
– occorre prendere le mosse dal dato normativo di riferimento, costituito dagli artt. 33 e 35
C.G.A.
La prima delle due norme citate recita: “Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono fatti
all'appaltatore (in base ai dati risultanti dai documenti contabili), pagamenti in conto del
corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale ed a
misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. I certificati di pagamento delle
rate di acconto devono essere emessi non appena sia scaduto il termine fissato nel capitolato
speciale per tale emissione o appena raggiunto l'importo prescritto per ciascuna rata ed in
ogni caso non oltre 45 giorni dal verificarsi delle circostanze previste nel comma
precedente. Sull'importo dei lavori eseguiti vengono effettuate le ritenute di legge. Le somme
ritenute costituiscono per l'Amministrazione una ulteriore garanzia dell'adempimento degli
obblighi dell'appaltatore e sono pagate a quest'ultimo con la rata di saldo, salvo quanto è
14 disposto negli artt. 35 e 36. Sulle somme ritenute l'Amministrazione ha gli stessi diritti che
ad essa competono sulla cauzione”.
Ai sensi dell'art. 35, poi, rubricato “Ritardi nei pagamenti degli acconti”: “Qualora il
certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata tempestiva
contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuite all'Amministrazione, entro
i termini di cui al secondo comma del precedente art. 33, spettano all'appaltatore gli
interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione del detto certificato. Qualora
tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza è
dovuto l'interesse di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto
pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi
disciplinanti il mercato nazionale del denaro, a norma del regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375, e successive modificazioni. La misura di tale interesse è accertata annualmente
con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici (1/a). Qualora l'emissione del
titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni dall'emissione del
certificato di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta
dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale
emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a
norma del comma precedente (1/a). Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora
comprensivi del risarcimento del danno a' sensi dell'art. 1224, 2° comma, del codice civile.
Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore, ferma restando la corresponsione degli
interessi di cui ai precedenti commi, ha facoltà, previa costituzione in mora
dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere a norma dell'art. 44, il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto (1/b)”.
15 Nel caso di specie è emerso – ed il relativo accertamento non ha costituito oggetto di contestazione in sede di appello – che le opere poste a fondamento del pagamento dell'acconto rispetto al quale si censura il mancato riconoscimento degli interessi di mora non siano state eseguite a regola d'arte, così come rilevato dalla Sopraintendenza con nota del 15.3.1999 e dalla DL. con ulteriori note del 16 e del 19.3.1999.
Ed invero, il corrispettivo per tali mensoloni in sede di indagini peritali effettuate dal ctu è
stato riconosciuto nella minor misura del 75%, operando una decurtazione del 25% proprio a causa della non perfetta esecuzione delle opere (cfr. pagg. 105-106 e ss. ctu) con accertamento ormai definitivo non avendo costituito oggetto di gravame.
La Corte di Cassazione ha, in materia, espresso un indirizzo assai convincente laddove ha sostenuto che “In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto alla
corresponsione degli interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo,
con la decorrenza e nella misura indicate negli artt. 35 e 36 del capitolato generale
approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962, quando il certificato di pagamento non sia emesso
per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi motivo attribuibile
all'Amministrazione, ma non anche nel caso in cui non risulti che il ritardo sia in dipendenza
causale con un inadempimento dell'appaltante” (cfr. Cass. civ. n. 23071/2016).
Va da sé che, a fronte di una non corretta esecuzione della prestazione, non può dirsi che il ritardo nel pagamento del relativo corrispettivo possa ascriversi ad un motivo interamente attribuibile all'Amministrazione, così come richiesto dall'art. 35 co. 1 C.G.A. per il riconoscimento degli interessi moratori, dovendosi riconoscere quantomeno un concorso del rispetto all' inesatto adempimento posto in essere. Parte_1
Ne deriva l'infondatezza del secondo motivo di appello e la conseguente conferma del capo della sentenza impugnata concernente la riserva n. 4.
16 Non meritevole di accoglimento si rileva inoltre il terzo motivo di appello avente ad oggetto i criteri di determinazione del c.d. “prezzo chiuso” di cui all'art. art. 45 l.r. 21/1985
come modificato dall'art. 57 l.r. 10/1993.
Nel caso di specie, la presentazione dell'offerta è avvenuta il 2 febbraio 1995, mentre la consegna dei lavori è pacificamente avvenuta il 5 febbraio 1996 e, dunque, con tre giorni di ritardo.
Orbene, il Giudice di primo grado, per la determinazione della base di calcolo, ha ritenuto applicabile il metodo a scalare, stabilendo che “l'aumento andrà effettuato, per ogni anno,
sul corrispettivo netto dei lavori ancora complessivamente da eseguire” (cfr. pag. 12 sent.
impugnata), richiamando, a conforto, un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 17199/2003).
Quanto al profilo relativo alla percentuale di aumento, il Giudice ha interpretato il comma
5 della norma sopra richiamata nel senso di ritenere che il 5% non possa essere applicato in misura fissa, ma debba rapportarsi agli effettivi giorni di ritardo (pari a tre nel caso di specie),
sì da giungere, attraverso il calcolo di una proporzione, alla percentuale dello 0,041%.
Il ragionamento del giudice di prime cure appare corretto ed esente da incongruenze logiche e giuridiche.
Sul punto, giova ricordare come l'istituto del prezzo chiuso sia stato introdotto dall'art. 33, co. 4, della legge n. 41/1986, dapprima abrogato dall'art. 15, co. 5, della legge 23
dicembre 1992 n. 498, poi reintrodotto dall'art. 26, co. 4 (applicabile solo ai contratti stipulati o affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore) della legge n. 109/1994, succ. mod. e integr., e infine riprodotto nell'art. 133, co. 3, del d. lgs. n. 163/2006, anche se in forma anomala rispetto alla configurazione primitiva (cioè in misura corrispondente al prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale, fissata annualmente con decreto ministeriale, da applicarsi nella misura eccedente la percentuale del 2 per cento pari
17 all'eventuale differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (a partire dalla sentenza n. 4181/1997,
confermata dalla n. 4547/1998) ha ritenuto che l'istituto della revisione prezzi tende a ristabilire l'iniziale equilibrio economico fra le prestazioni, ovvero il rapporto sinallagmatico tra prestazione dell'appaltatore e controprestazione dell'amministrazione, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato qualora superino la soglia prevista dall'alea contrattuale ed annullando così gli effetti della sopravvenuta onerosità della prestazione a carico di una delle parti;
l'istituto del prezzo chiuso, invece, è volto alle finalità di assicurare alla Pubblica Amministrazione beni e prestazioni alle migliori condizioni nonché di soddisfare l'esigenza della certezza dell'impegno finanziario e di risanare le finanze pubbliche, soprattutto nei periodi in cui la dinamica inflazionistica risulti accentuata e conseguentemente foriera di effetti revisionali particolarmente onerosi;
esso è ispirato ad un meccanismo di rivalutazione del tutto diverso (ed in questo senso derogatorio) rispetto a quello della revisione prezzi, secondo il criterio di un'alea convenzionale forfetizzata per entrambi i contraenti, mediante un sistema di automatico computo degli aumenti sganciato da un preciso collegamento con l'inflazione reale (cfr. in parte motiva Cass. civ. n.
7917/2012).
La Corte di legittimità, nella sentenza n. 17199/2003, ha invero ribadito che il sistema del prezzo chiuso "soddisfa l'esigenza di predeterminazione dell'impegno finanziario assunto
dalla p.a., garantita grazie al criterio dell'alea convenzionale, forfetizzata per entrambi i
contraenti, in virtù di un sistema di computo automatico degli aumenti, sganciato dal
collegamento con l'inflazione reale e caratterizzato dalla predeterminazione ex ante degli
incrementi di costo;
conseguentemente, qualora il contratto di appalto preveda
l'applicabilità del prezzo chiuso, allo stesso non è applicabile la disciplina in materia di
revisione dei prezzi".
18 Nella medesima sentenza del 2003, la Corte ha poi sostenuto come "tenuto conto del
rilievo secondo cui il cinque per cento annuo rappresenta sostanzialmente una previsione
convenzionale di indicizzazione del prezzo dell'appalto in relazione al tempo fissato per il
compimento dei lavori […] la relativa maggiorazione va quindi applicata, per un verso,
tenendo conto dell'intera durata contrattualmente prevista per l'ultimazione dei lavori
medesimi, nonché, per altro verso, prendendo a base il prezzo (intero) dei lavori anzidetti
al netto del ribasso d'asta, ovvero senza applicare il metodo cosiddetto 'a scalare' (il quale
consiste nel calcolare l'aumento del cinque per cento, per il primo anno, sul valore
complessivo del contratto e, per gli anni successivi, sul valore residuo dei lavori ancora da
eseguire, non computando nel conteggio annuale le somme già corrisposte all'imprenditore
per le prestazioni effettuate), ma semplicemente moltiplicando l'importo netto dei richiamati
lavori di tanti 'cinque per cento' per quanti sono gli anni previsti per i lavori medesimi (cosi
che l'aumento percentuale in parola venga ad incidere su tutto il corrispettivo contrattuale
entrando a far parte dello stesso)".
E però, com'è agevole desumere dal concreto atteggiarsi della vicenda in esame, nel caso di specie l'applicazione del prezzo chiuso non risponde all'esigenza di assicurare alla
Pubblica Amministrazione beni e prestazioni alle migliori condizioni né a quella di soddisfare la certezza dell'impegno finanziario e di risanare le finanze pubbliche poiché, in virtù della normativa regionale sopra richiamata, scopo del prezzo chiuso è solo quello di compensare l'impresa del ritardo accumulato tra la ricezione delle offerte e la consegna dei lavori, sicché a fronte di un ritardo di soli tre giorni non vi sono elementi per affermare che,
come invece sostenuto dal appellante, venga in rilievo l'esigenza di salvaguardare Parte_1
il sinallagma contrattuale per tutta la durata del rapporto contrattuale, non essendovi prova che un così contenuto ritardo abbia potuto incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale.
19 Ed invero, la sentenza invocata dall'appellante afferisce ad una fattispecie in cui l'applicazione del criterio del prezzo chiuso risponde ad una logica di determinazione dell'intero corrispettivo revisionale del contratto e non di una misura forfetaria, come nel caso di specie, per compensare l'appaltatore di un – così esiguo – ritardo nella consegna dei lavori.
Ne consegue l'infondatezza del motivo e la correttezza della statuizione della sentenza impugnata in relazione alla riserva n. 5.
Passando alla disamina del quarto motivo di appello, con cui il lamenta – Parte_1
analogamente a quanto rilevato per le riserve nn. 1 e 2 – che la riserva n. 6 sia stata dichiarata intempestiva in assenza di espressa eccezione da parte del appaltante, si osserva CP_1
quanto segue.
Il Giudice, in realtà – dopo aver sostenuto la tempestività della parte di riserva relativa agli oneri di ammortamento e la tempestività della parte di riserva relativa agli oneri di manutenzione e guardiania solo a far data dal 5 luglio 1999 – ha riconosciuto, rispetto alla prima parte della riserva, il solo importo di € 10.019,56, atteso che “in assenza di idonea
documentazione comprovante la presenza in cantiere di macchine ed attrezzature ed il loro
vincolo improduttivo, si concorda sul calcolo indiretto effettuato dal professionista
incaricato”, mentre, in relazione alla seconda parte della riserva, ha affermato che gli oneri relativi al personale rientrano nelle spese generali variabili e che, in ogni caso, l'impresa non ha “fornito adeguata prova della destinazione del personale alla sorveglianza del cantiere”
(cfr. sent. impugnata pag. 14).
Ne deriva, pertanto, l'infondatezza del detto motivo atteso che il riconoscimento della riserva in misura ridotta rispetto alla domanda non risulta ascrivibile alla tardività
dell'iscrizione, quanto ad un difetto probatorio rispetto alle circostanze oggetto della riserva medesima, ovvero i costi connessi ai maggiori oneri di manutenzione e la destinazione del
20 personale all'attività di guardania, circostanze in relazione alle quali nulla ha allegato l'impresa appellante, con conseguente infondatezza del relativo motivo di gravame.
Meritevole di accoglimento risulta invece la quinta ed ultima doglianza relativa al mancato riconoscimento degli interessi legali e moratori sulla rata di saldo di € 9.587,28
liquidata all'impresa dal soltanto in data 11.12.2008. Controparte_1
Ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 1063/1962, rubricato “Ritardo nel pagamento della rata di saldo”, “Qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo comprensiva
delle ritenute, sia ritardata per più di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo per
motivi attribuibili all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulla
rata medesima a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine suindicato.
Comunque, fermo restando il disposto dell'art. 96, 2° comma, del regolamento approvato
con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, qualora la emissione del titolo di pagamento del
saldo non venga effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato
il certificato di collaudo, dal giorno successivo alla scadenza di tale termine l'appaltatore
ha diritto alla corresponsione degli interessi legali fino al giorno dell'emissione del titolo
di pagamento. Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'emissione del titolo di
pagamento della rata di saldo ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a
tale scadenza sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del primo comma
dell'art. 35. Infine sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o
contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 30 giorni dopo la data della
registrazione alla Corte dei conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui sono
state risolte le controversie”.
Parte appellata, in seno ai propri scritti difensivi, ha sostenuto che il ritardato pagamento si giustificherebbe con il fatto che la fattura relativa alla corresponsione del saldo sarebbe stata inviata solo nell'Ottobre del 2008 e il relativo pagamento è stato effettuato dal CP_1
a distanza di poco tempo e, precisamente, l'11.12.2008.
21 Il Comune appellato ha altresì aggiunto che non avendo l'appellante sul punto chiesto un'integrazione peritale, atteso che il ctu nulla ha accertato in proposito, si sarebbe determinata la cessazione della materia del contendere rispetto a tal profilo.
I rilievi non colgono nel segno per due ordini di ragioni.
In primo luogo, si evidenzia come la rata di saldo di € 9.587,28 risulti certificata già in seno allo stato finale e liquidabile sin dal 7.9.2005, termine ultimo entro cui effettuare il collaudo delle opere, di talché nessun rilievo può avere il fatto che la relativa fattura sia stata inviata nell'Ottobre del 2008.
In secondo luogo, la mancata richiesta di ctu non vale a determinare la cessazione della materia del contendere, poiché l'importo della rata non ha costituito oggetto di contestazione tra le parti – tanto che lo stesso poco prima dell'udienza di prima comparizione, ha CP_1
provveduto al pagamento – mentre ciò di cui il si duole riguarda esclusivamente Parte_1
il riconoscimento degli interessi, pure invocati con l'atto introduttivo (cfr. pagg. 34 -35 atto di citazione) senza che il Tribunale si sia pronunciato in proposito.
Ne consegue, quindi, che ai sensi dell'art. 36 dpr 1063/1962, sulla rata di saldo sono dovuti interessi legali e moratori secondo le cadenze di cui alla detta norma dal 7.9.2005
sino alla data del pagamento (11.12.2008) oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
dalla domanda sino al soddisfo.
Ed, invero, per pacifico insegnamento della Suprema Corte “A tutte le obbligazioni aventi
ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di
qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto
per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione
temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata
dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato
adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria,
22 dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del
maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. civ. 31468/2018).
Nella fattispecie in esame, trattandosi di debito certo sin dalla domanda (poiché riguarda i soli interessi maturati sulla rata di saldo) il dies a quo dell'obbligazione anatocistica può
venire a coincidere - diversamente che per le riserve, suscettibili di accertamento giudiziale che si cristallizza solo con la pronuncia della sentenza - con la domanda giudiziale medesima.
Quanto alle spese processuali del primo grado di giudizio, deve trovare conferma la regolamentazione disposta dal Tribunale nella sentenza impugnata considerato, per un verso,
che la stessa non ha costituito oggetto di impugnazione e, per altro, che la riforma della sentenza di primo grado non è tale da suggerire una diversa regolamentazione (che prevedeva la condanna del alla rifusione di un mezzo delle spese di lite e la CP_1
compensazione del residuo mezzo).
Analogamente, le spese del presente grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e succ.
mod. in complessivi € 9.991,00 per compensi (applicato il quinto scaglione della tabella n.
5 in relazione al valore della domanda di appello come accertata da questa Corte) ed €
1.848,00 per spese vive, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, in considerazione dell'esito complessivo della lite, devono porsi a carico del
[...]
in ragione di un mezzo, dovendosi compensare il residuo mezzo in ragione CP_1
dell'accoglimento di solo alcuni dei motivi di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 603/2016 del 23.12.2016 del Tribunale di Caltanissetta, appellata da così provvede: Parte_1
1) condanna il , in persona del sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore del della somma di € 73.024,95 per Parte_1
23 la riserva n. 1, oltre interessi moratori ex art. 35 co. 1 CGA dalla data di quantificazione operata nella relazione di ctu (settembre 2010) sino all'effettivo soddisfo ed oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino al soddisfo.
2) condanna il , in persona del sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore del della somma di € 183.572,72 per Parte_1
la riserva n. 2, oltre interessi moratori ex art. 35 co. 1 CGA dalla data di quantificazione operata nella relazione di ctu (settembre 2010) sino all'effettivo soddisfo ed oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino al soddisfo;
3) condanna il , in persona del sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore del degli interessi legali e moratori Parte_1
sulla rata di saldo di € 9.587,28 secondo le cadenze di cui all'art. 36 dpr 1063/1962 dal
7.9.2005 sino alla data del pagamento (11.12.2008) oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
4) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) condanna il alla rifusione, in favore del Controparte_1 [...]
di un mezzo delle spese di lite pari, nella misura già ridotta, ad € Parte_1
4.995,50 oltre € 1.848,00 per spese vive ed oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, compensando il residuo mezzo.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30.1.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Roberto Rezzonico
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1999 in poi, essendo stata quantificata solo in occasione dell'emissione del 9° SAL”.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai sigg.ri Magistrati
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 373/2017 R.G.C.A. promosso
Da
P. iva , Parte_1 P.IVA_1
con sede in in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Sig. Pt_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Parte_2 C.F._1
nel Corso Sicilia n. 126, presso lo Studio Legale dell'Avv. Claudio Cutrera, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Maika Giacalone (C.F.
) e Nicolò Scandaliato (C.F. ) giusta procura C.F._2 C.F._3
in atti
-appellante
CONTRO
1 (C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato nella Via Rochester 2/C presso lo
Studio Legale degli Avvocati Pierluigi Zoda (C.F. ) e C.F._4 Parte_3
(C.F. , giusta procura in atti C.F._5
-appellato
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il promosso appello per
i motivi in narrativa indicati e per ogni altro migliore ritenuto di giustizia, e, per l'effetto,
parzialmente riformare la sentenza n. 603/2016, resa dal Tribunale di Caltanissetta il
20.12.2016, pubblicata il successivo 23.12.2016, non notificata, nei capi oggi espressamente
impugnati, con ogni statuizione di legge e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_1
favore del , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, delle somme come sotto indicate:
relativamente alle riserve nn. 1 e 2, in adesione alla quantificazione operata dall'Ufficio
a mezzo del nominato CTU e partitamente:
per la riserva n. 1, la residua somma di €. 32.557,14 s.e.o., pari alla differenza tra quanto
accertato dal CTU, per complessive €. 73.024,95 [€. 34.825,03 interessi per ritardata
percezione dell'utile per mancata produzione – gg. 994 ed €. 38.199,92 (5.642,78 +
32.557,14) interessi per tardata percezione dell'utile per sospensione dei lavori – gg. 1113
- cfr. pagg. 91 e 92 CTU], e quanto liquidato dal Giudice di prime cure, per € 40.467,81; il
tutto, oltre agli ulteriori interessi moratori ex art. 35, D.P.R. n. 1063/1962, maturati dalla
data di quantificazione del CTU (cfr. per la riserva n 1, appendice n.
3.1 e n.
3.2 relazione
peritale del 4.9/11/2010) all'effettivo soddisfo.
2 per la riserva n. 2, la somma di €. 48.520,31 s.e.o., pari alla differenza tra quanto
accertato dal CTU, per complessive €. 183.572,72 [€. 121.929,42 quali maggiori oneri per
spese generali per mancata produzione – gg. 994 ed €. 61.643,29 (13.122,99 + 48.520,30),
quali maggiori oneri per spese generali per sospensione dei lavori – gg. 1113 (cfr. pagg. 94,
95 e 97 CTU], e quanto liquidato dal Giudice di prime cure, per complessive €. 135. 052,41;
il tutto, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria del credito dalla data della
domanda all'effettivo soddisfo, con le modalità ed i criteri chiaramente e da tempo indicati
dalla Suprema Corte di Cassazione (SS.UU. 17 febbraio 1995 n. 1712; Cass. Sez. III,
17.1.2003 n° 608; Cass. Sez. III, 24.3.2003 n° 4242);
relativamente alla riserva 4, confermata la somma di €. 9.877,24, quale minor importo
quantificato dal CTU (cfr. pagg. da 102 a 106, 1° quadrante CTU), liquidare gli interessi
legali e moratori di cui di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 1063/1962, dal dovuto (1.10.2002 –
SAL n. 13) al soddisfo ed interessi anatocistici, ex art. 1283 c.c., dalla domanda al soddisfo;
relativamente alla riserva n. 5, la maggior somma di €. 339.182,71 s.e.o., pari alla
differenza tra quanto accertato dal CTU nella tabella di cui al criterio di calcolo n. 2 (cfr.
pag. 3 appendice 5.2. CTU), per €. 341.987,13, e quanto liquidato dal Giudice di primo
grado, per €. 2.804,42, sulla quale dovranno applicarsi gli interessi legali e moratori, si
come sancito dall'art. 1 della L. 21.12.1974 n. 700, applicabile ratione temporis (cfr. CTU
del 9.11.2010, pag 128, tutte, Cass. Civ. Sez. I, 27 giugno 1998, n. 6367), oltre interessi
legali e moratori maturati sulla suddetta somma di €. 339.182,71 dal dovuto alla data del
7.3.2005, di ultimazione dei lavori appaltati, quantificati dal CTU in €. 50.759,31 (cfr.
appendice 5.2, pag. 11, CTU), liquidati dal Giudice nella minor somma di €. 415,19, cui
dovranno aggiungersi quelli moratori a far data dall'8.3.2005 all'effettivo soddisfo.
relativamente alla riserva n. 6, la residua somma di €. 27.687,13 s.e.o., pari alla
differenza tra quanto accertato dal CTU, per €. 37.706,69 (CTU, pag 137), e quanto
liquidato dal Giudice, per €. 10.019,56. Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione
3 monetaria del credito dalla domanda all'effettivo soddisfo, con le modalità ed i criteri
chiaramente e da tempo indicati dalla Suprema Corte di Cassazione (SS.UU. 17 febbraio
1995 n. 1712; Cass. Sez. III, 17.1.2003 n° 608; Cass. Sez. III, 24.3.2003 n° 4242).
ritenere e dichiarare, altresì fondata in fatto e in diritto la domanda attorea relativa al
mancato pagamento degli interessi legali e moratori sulla rata di saldo, dell'importo di €.
9.587,28, pagata nelle more del giudizio, e, partitamente, in data 11.12.2008 (cfr. pag. 27,
comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2008), si come articolata dall'Impresa (cfr.
pagg. 34 e 35 atto di citazione), oltre agli interessi anatocistici, ex art. 1283 c.c., dalla
proposizione della domanda al soddisfo (Cass. Civ. 22.8.2001 n. 11187) e, per l'effetto,
condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento, in favore del Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle somme come sopra
[...]
analiticamente indicate.
Condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore del Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e dei compensi
[...]
professionali del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP, di quelle
generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa e successive di legge.”
Per l'appellata:
“reiectis adversis,
-preliminarmente ritenere e dichiarare che in relazione alla riserva n. 6 e alla chiesta
liquidazione degli interessi sulla rata di saldo si è ormai formato il giudicato;
-rigettare la proposta impugnazione dichiarando impugnazione dichiarando
improponibili, inammissibili e con qualsiasi statuizione infondate le censure formulate dal
in atto di appello, confermando la sentenza Parte_1
impugnata; con vittoria di spese e compensi di difesa.”
4 PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 30 luglio 2008, il Parte_1
(ovvero , d'ora in poi anche solo ) adiva il Tribunale di Caltanissetta per CP_2 Parte_1
sentir condannare il al pagamento delle somme descritte in Controparte_1
citazione, per un importo complessivo pari ad € 1.220.411,35 oltre interessi legali e di mora,
rivalutazione monetaria del credito dal dovuto all'effettivo soddisfo, ed oltre interessi anatocistici dalla proposizione della domanda sino al soddisfo, in virtù delle riserve apposte al contratto di appalto stipulato tra le parti l'8 settembre 1995, avente ad oggetto il restauro e la ristrutturazione del Palazzo Moncada sito in Caltanissetta.
Le riserve indicate nei vari atti di contabilità e nell'atto introduttivo del giudizio, avevano ad oggetto, in particolare:
Riserva n. 1: ritardo nel completamento dei lavori conclusi a distanza di sei anni rispetto alla data finale e conseguente ritardo nella percezione dell'utile, con lesione dello stesso.
Il relativo danno da lesione dell'utile veniva dall'impresa individuato negli interessi calcolati sull'utile che l'impresa avrebbe dovuto percepire (€ 174.314,30) per gli effettivi giorni di ritardo (2460), per una richiesta totale di € 86.156,59.
Riserva n. 2: maggiori e infruttifere spese generali sostenute a causa del ritardo di cui alla riserva n. 1 per un importo quantificato in € 685.159,20, oltre € 99.118,21 a titolo di interessi.
Riserva n. 3: maggior vincolo fideiussorio sostenuto dall'impresa per addivenire all'ultimazione dei lavori, per un importo pari ad € 5.775,00;
Riserva n. 4: pagamento dei mensoloni di facciata realizzati dall'impresa ma mai utilizzati, per un importo quantificato in €13.169,65, oltre interessi di mora e anatocistici;
Riserva n. 5: pagamento del c.d. “prezzo chiuso” ai sensi dell'art. 57, co. 4, l.r. n. 10/1993,
dovuto per legge a causa del tempo, superiore ad un anno, trascorso tra la data di presentazione dell'offerta e la data di consegna dei lavori, per un importo quantificato in €
95.859,57, oltre € 46.378,53 a titolo di interessi;
5 Riserva n. 6: danni da fermo cantiere subiti dall'impresa a causa delle varie sospensioni dei lavori causate dall'ente appaltante, fonte di significativi danni sia in ordine al mancato ammortamento delle attrezzature, sia in ordine alla manutenzione e guardiania, per un importo complessivo quantificato in € 189.021,16.
Il , nel costituirsi in giudizio con comparsa del 20 dicembre 2008, Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in subordine, rilevando che il aveva CP_1
offerto in pagamento la somma di € 69.590,34, chiedeva limitarsi la condanna dello stesso al pagamento del suddetto importo.
Il Tribunale, con sentenza n. 603/2016, accoglieva parzialmente la domanda attorea,
condannando il al pagamento delle seguenti somme: CP_1
- € 40.467,81 oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. per la riserva n. 1;
- € 135.052,41 oltre interessi al tasso legale dalla data di conclusioni dei lavori (7
marzo 2005) al soddisfo ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dal giorno della pronuncia e fino al soddisfo per la riserva n. 2;
- € 9.877,24 oltre interessi al tasso legale dalla data di conclusione dei lavori al soddisfo ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dal giorno della pronuncia e fino al soddisfo per la riserva n. 4;
- € 2.804,42 a titolo di prezzo chiuso, ed € 415,19 a titolo di interessi moratori, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla data di conclusione dei lavori al soddisfo ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dal giorno della pronuncia e fino al soddisfo per la riserva n. 5;
- € 10.019,56 oltre interessi al tasso legale dalla data di conclusione dei lavori al soddisfo ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dal giorno della pronuncia e fino al soddisfo per la riserva n. 6.
Così, per un totale di € 198.221,44.
Compensava, infine, per metà le spese di lite e condannava il al pagamento CP_1
dell'ulteriore metà, quantificata come in sentenza.
6 A tali conclusioni il Tribunale giungeva dopo aver dichiarato illegittime le sospensioni
(riferite ai periodi: dall'1.2.1997 all'1.9.97; dal 9.3.01 al 17.5.01; dal 21.9.01 al 18.3.02; dal
25.2.02 al 30.8.04) verificatesi durante l'esecuzione dei lavori, in quanto non riconducibili ad eventi imprevisti o imprevedibili che avrebbero legittimato la sospensione, così come disposto dall'art. 30 del D.P.R. 1063/1962, previa distinzione dei periodi lavorativi da quelli non lavorativi, ed aver così ritenuto, con riferimento ai primi (periodi lavorativi) le riserve n. 1 e 2 tempestive solo dal 22 luglio 1996 e la riserva n. 3 tempestiva ma regolare solo dal
5 luglio 1999.
Quanto al secondo periodo (relativo alle sospensioni), il Giudice aveva ritenuto che “…in
relazione alla prima e alla quarta sospensione la riserva è da ritenersi intempestiva, non
essendo stata apposta sul verbale di sospensione dei lavori, ma solo su quello di ripresa;
in
relazione alla seconda sospensione, la riserva è invece tempestiva ma irregolare, in quanto
il verbale di ripresa dei lavori è stato sottoscritto senza riserva. Solo in occasione della terza
sospensione, invece, la riserva è stata formulata tempestivamente e regolarmente” (cfr. pag.
9 sentenza di primo grado).
Ed invero, secondo il Tribunale, la riserva scaturente da fatti produttivi di un danno continuativo, avrebbe dovuto essere iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo e, nel caso di specie, la potenzialità lesiva delle sospensioni non poteva che palesarsi sin dal momento iniziale dell'interruzione dei lavori.
E così, sulla scorta del calcolo effettuato dal CTU, il Giudice condannava il al CP_1
pagamento di € 40.467,81 per la riserva n. 1, oltre interessi anatocistici;
per la riserva n. 2,
previa decurtazione delle c.d. spese fisse e previa riduzione percentuale sulle spese variabili,
in virtù del principio della buona fede nell'esecuzione del contratto per cui l'appaltatore ha l'onere di non contribuire all'aggravamento del danno addebitabile a controparte,
condannava l'ente locale al pagamento di € 135.052,41; nulla, invece, per la riserva n. 3
7 atteso che l'invocato maggior vincolo delle fideiussioni veniva ricondotto tra le spese generali variabili già quantificate.
Con riferimento alla riserva n. 4, il Giudice, operando una riduzione del 25% in ragione della non perfetta esecuzione delle opere cui si riferiva il ritardato pagamento (ovvero mensoloni realizzati ma non utilizzati) condannava il al pagamento di € 9.877,24 CP_1
oltre interessi al tasso legale ed interessi anatocistici.
Per la riserva n. 5, relativa all'applicazione del c.d. prezzo chiuso di cui all'art. 57 l.r. n.
10/1993, che prevede un aumento del 5% se tra la data di ricezione dell'offerta e la data di consegna, anche parziale, dei lavori intercorre più di anno, il Giudice riteneva di utilizzare il criterio del c.d. metodo a scalare individuando la base di calcolo cui applicare la percentuale di aumento nel corrispettivo netto dei lavori ancora da eseguire, mentre la percentuale di aumento veniva calcolata in relazione ai giorni effettivi di ritardo nella consegna dei lavori
(pari a 3) , e individuata nella misura dello 0,041%, riconoscendo così all'impresa un importo di € 2.804,42 a titolo di prezzo chiuso ed € 415,19 a titolo di interessi moratori, oltre interessi legali ed interessi anatocistici.
Infine, con riferimento alla riserva n. 6, il Giudice, distinguendo anche in questo caso i periodi lavorativi da quelli di sospensione, considerava tempestiva la parte della riserva relativa ai soli oneri di ammortamento, mentre la parte della riserva concernente gli oneri di manutenzione e guardiania era ritenuta tempestiva soltanto dal 5 luglio 1999, richiamando i principi già espressi in materia di danno continuativo in relazione alle riserve nn. 1, 2 e 3.
Tuttavia, a causa dell'assenza di idonea documentazione comprovante la presenza in cantiere delle macchine e delle attrezzature, il Giudice determinava l'importo dovuto in €
10.019,56 oltre interessi al tasso legale e interessi anatocistici, nulla disponendo con riferimento alla parte di riserva relativa agli oneri di manutenzione e di guardiania trattandosi di costi in parte rientranti nelle spese generali variabili e in parte privi di adeguato sostegno probatorio rispetto alla destinazione del personale alla sorveglianza di cantiere.
8 Avverso la suddetta sentenza, il ha proposto appello affidando le Parte_5
proprie doglianze a cinque motivi di gravame.
Con il primo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice ha dichiarato d'ufficio, senza la necessaria eccezione dell'ente locale convenuto,
l'intempestività e la decadenza dalle riserve n. 1 e 2 apposte dalla stessa impresa.
In particolare, l'appellante ha rilevato come il limitatosi nelle proprie difese a CP_1
contestare genericamente la fondatezza nel merito delle riserve, non ha eccepito alcunché in ordine all'asserita intempestività delle stesse e all'eventuale decadenza in cui sarebbe incorsa l'impresa.
Con il secondo motivo, riferito alla riserva n. 4, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice, riconoscendo il diritto al pagamento della somma di € 9.877,24, quale corrispettivo per la realizzazione dei mensoloni poi non utilizzati, non ha condannato il al pagamento degli interessi moratori su tale somma, come CP_1
espressamente richiesto nell'atto di citazione e, soprattutto, come previsto dal Capitolato
generale d'Appalto ratione temporis applicabile (art. 33 e 35 D.P.R. n. 1063/1962),
trattandosi di interessi dovuti per ritardi nei pagamenti degli acconti.
Con il terzo motivo di appello, riferito alla riserva n. 5, l'impresa ha poi lamentato l'erroneità dei criteri applicati dal Tribunale nella determinazione del c.d. prezzo chiuso di cui all'art. 57 l.r. n. 10/1993 per il ritardo maturato nella consegna dei lavori, con particolare riferimento al c.d. metodo a scalare.
L'appellante ha in proposito evidenziato come l'indirizzo giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata condurrebbe a risultati opposti, suggerendo di applicare la percentuale fissa di aumento nella misura del 5% sulla base di calcolo data dall'intero corrispettivo contrattuale, moltiplicandola per quanti sono gli anni previsti per i lavori.
9 Il ha altresì censurato il ragionamento operato dal CTU nella parte in cui, pur Parte_1
avendo quantificato l'importo della superiore riserva in € 341.987,13, ha evidenziato la non corrispondenza rispetto a quanto richiesto in atto introduttivo per tale riserva, ovvero €
95.859,57, trascurando che la domanda formulata dall'impresa veniva comunque estesa alla diversa, maggiore o minore somma che sarebbe emersa nel corso del giudizio, anche a mezzo di CTU.
Con il quarto motivo, riferito alla riserva n. 6, il , richiamando quanto Parte_1
argomentato in ordine al primo motivo, ha lamentato come l'intempestività della detta riserva in relazione ai maggiori oneri di manutenzione e guardiania avesse costituito ancora una volta oggetto di rilievo officioso da parte del Tribunale e non di eccezione della controparte.
Con il quinto ed ultimo motivo, parte appellante ha infine rilevato l'omessa pronuncia in relazione alla domanda di liquidazione degli interessi legali, moratori ed anatocistici sulla rata di saldo liquidata l'11 dicembre 2008, con un ritardo di oltre tre anni.
Sulla scorta dei rassegnati motivi, parte appellante ha quindi chiesto la condanna del al pagamento dei seguenti importi: CP_1
- € 32.557,14 oltre interessi moratori per la riserva n. 1;
- € 48.520,31 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per la riserva n. 2;
- interessi legali e moratori sulla somma di € 9.877,24 per la riserva n. 4;
- € 339.182,71 oltre interessi legali e moratori per la riserva n. 5,
- € 27.687,13 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per la riserva n. 6;
- interessi legali e moratori da calcolare sulla rata di saldo pari ad € 9.587,28 oltre ancora gli interessi anatocistici.
Con comparsa di risposta del 15 novembre 2008, si è costituito nel presente giudizio di appello il invocando il rigetto dell'impugnazione proposta sulla Controparte_1
scorta della ritenuta infondatezza dei motivi di appello.
10 Con particolare con riferimento alla riserva n. 6, ha invocato la formazione del giudicato,
avendo il Giudice liquidato la minore somma di € 10.019,56 non tanto per via della asserita intempestività parziale della riserva quanto, piuttosto, a causa della carenza di prova in ordine alle maggiori spese di manutenzione e guardiania.
All'udienza del 28 marzo 2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In assenza di eccezioni preliminari e venendo immediatamente al merito dell'appello,
deve rilevarsi come il primo motivo di impugnazione si riveli fondato e meritevole, pertanto,
di accoglimento nei termini che seguono.
Parte appellante, censurando la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha disatteso la domanda di riconoscimento delle somme relative alla riserva n. 1), ha lamentato la violazione del principio, affermato dalla giurisprudenza, in virtù del quale la non tempestiva iscrizione delle riserve deve essere rilevata a mezzo di specifica ed espressa eccezione da parte dell'Amministrazione appaltante in seno al primo atto utile, non potendo costituire, per converso oggetto di rilievo officioso.
Ciò nondimeno, il Giudice di primo grado, dopo aver dichiarato illegittime le sospensioni,
addebitabili dal e verificatesi durante l'esecuzione dei lavori, ha esaminato la CP_1
regolarità e la tempestività delle riserve apposte dall'Impresa in relazione a tutta la durata del rapporto negoziale (sia con riferimento al periodo effettivamente lavorativo sia rispetto ai periodi di sospensione) dichiarando, in particolare, che “le riserve n. 1 e 2 sono da ritenersi
tempestive solamente a far data dal 22 luglio 1996, avendo l'impresa firmato con riserva il
registro di contabilità in occasione dell'emissione del 2° SAL, oltre che regolari, essendo
state regolarmente quantificate, aggiornate nei diversi SAL e confermate nello Stato Finale.
La riserva n. 3, invece è tempestiva nei termini sopra descritti, ma regolare solo dal 5 luglio Quanto ai periodi di sospensione, il Giudice di primo grado ha poi chiarito che “in
relazione alla prima e alla quarta sospensione la riserva è da ritenersi intempestiva, non
essendo stata apposta sul verbale di sospensione dei lavori, ma solo su quello di ripresa;
in
relazione alla seconda sospensione, la riserva è invece tempestiva ma irregolare, in quanto
il verbale di ripresa dei lavori è stato sottoscritto senza riserve. Solo in occasione della terza
sospensione, invece, la riserva è stata formulata tempestivamente e regolarmente”.
Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto fondate le riserve n. 1 e 2 limitatamente a giorni 994 di mancata produzione e a giorni 178 di sospensione.
Orbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui
“…In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che, nel corso dell'esecuzione del
contratto, faccia richiesta di pagamento di maggiori compensi, indennizzi o rimborsi
rispetto al prezzo concordato, è tenuto a registrare la riserva tempestivamente, ai sensi degli
artt. 53 e 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350; tuttavia, ove egli abbia provveduto a tale
registrazione tardivamente, detta tardività deve essere contestata dall'Amministrazione
appaltante in quanto, trattandosi di diritto patrimoniale disponibile della P.A., è
configurabile il tacito riconoscimento dell'altrui pretesa” (cfr. Cass. Ord. n. 7805 del
29/03/2018).
E ciò in quanto la previsione relativa all'onere di tempestiva iscrizione delle riserve, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni disciplinanti la materia, opera dunque nel senso che, in caso di inosservanza, l'esercizio dei diritti a maggiori compensi è precluso solo in quanto l'Amministrazione appaltante abbia contestato la predetta mancanza di tempestiva iscrizione e, quindi, abbia nel processo eccepito la decadenza così verificatasi
(Cfr. Cass. n. 1637/2006).
Logico precipitato di tale assunto è che l'eccezione di decadenza sia sollevata dalla stazione appaltante tempestivamente e, quindi, nel primo atto utile e con modalità tali da rendere chiara e inequivoca la volontà di rilevare la tardiva iscrizione della riserva.
12 Venendo alla fattispecie in esame, da un'attenta disamina delle difese spiegate dal in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta del 20 Controparte_1
dicembre 2008, non può dirsi che tale volontà risulti in alcun modo manifestata.
Né, in proposito, colgono nel segno le difese svolte dall'ente locale nella comparsa di risposta del presente giudizio di appello, laddove si richiamano taluni passaggi della prima comparsa asseritamente finalizzati ad eccepire la tardività della riserva n. 1).
Ed invero, le allegazioni svolte a pag. 5 e a pag. 25 della prima comparsa non sembrano potersi riferire alle riserve nn. 1) e 2), oggetto del presente motivo di appello, quanto piuttosto al ritardo maturato nella consegna dei lavori, fatto ben diverso rispetto ai motivi posti a fondamento della riserva riferiti, invece, al ritardo nel completamento dei lavori,
conclusi a distanza di sei anni rispetto alla data originariamente stabilita, e al conseguente ritardo nella percezione dell'utile.
In altre parole, l'Amministrazione comunale nulla ha dedotto o eccepito in ordine alla tardività della riserva in esame con la conseguenza che il Tribunale ha errato nel considerare non tempestive una parte delle riserve nn. 1 e 2 trattandosi di circostanza, come sopra chiarito, insuscettibile, di rilievo officioso.
Ne consegue, sulla scorta delle considerazioni che precedono che la sentenza di primo grado dovrà esser riformata laddove il Tribunale ha riconosciuto al , per la riserva Parte_1
n. 1, l'importo di € 40.467,81, in luogo del più elevato importo di € 73.024,95, comprensivo dell'ulteriore somma di € 32.557,14 (per ritardata percezione dell'utile nei periodi di sospensione oggetto di riserva ritenuta intempestiva, cfr. pagg. 90-92 e ss. ctu) oltre interessi moratori ex art. 35 co. 1 CGA dalla data di quantificazione operata nella relazione di ctu
(settembre 2010) sino all'effettivo soddisfo ed oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
dalla data della presente pronuncia (trattandosi di credito né certo né liquido) sino al soddisfo.
13 Analogamente, per quel che concerne la riserva n. 2), deve darsi atto come dall'esame degli atti processuali del primo grado di giudizio non emerga alcuna eccezione in ordine alla tardività della stessa.
Ne deriva che il dovrà essere condannato al pagamento del Controparte_1
complessivo importo di €183.572,72, comprensivo dell'ulteriore somma di € 48.520,30 (a titolo di spese generali per sospensione illegittima intempestiva, cfr. pag. 93 e ss. ctu), oltre interessi moratori ex art. 35 co. 1 CGA dalla data di quantificazione operata nella relazione di ctu (settembre 2010) sino all'effettivo soddisfo ed oltre interessi anatocistici ex art. 1283
c.c. dalla data della presente pronuncia (trattandosi di credito né certo né liquido) sino al soddisfo.
Venendo ora al vaglio del secondo motivo di appello – con cui il appellante ha Parte_1
lamentato, in relazione alla riserva n. 4, il mancato pagamento degli interessi moratori sulla somma di € 9.877,24, quale corrispettivo per la realizzazione dei mensoloni poi non utilizzati
– occorre prendere le mosse dal dato normativo di riferimento, costituito dagli artt. 33 e 35
C.G.A.
La prima delle due norme citate recita: “Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono fatti
all'appaltatore (in base ai dati risultanti dai documenti contabili), pagamenti in conto del
corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale ed a
misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. I certificati di pagamento delle
rate di acconto devono essere emessi non appena sia scaduto il termine fissato nel capitolato
speciale per tale emissione o appena raggiunto l'importo prescritto per ciascuna rata ed in
ogni caso non oltre 45 giorni dal verificarsi delle circostanze previste nel comma
precedente. Sull'importo dei lavori eseguiti vengono effettuate le ritenute di legge. Le somme
ritenute costituiscono per l'Amministrazione una ulteriore garanzia dell'adempimento degli
obblighi dell'appaltatore e sono pagate a quest'ultimo con la rata di saldo, salvo quanto è
14 disposto negli artt. 35 e 36. Sulle somme ritenute l'Amministrazione ha gli stessi diritti che
ad essa competono sulla cauzione”.
Ai sensi dell'art. 35, poi, rubricato “Ritardi nei pagamenti degli acconti”: “Qualora il
certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata tempestiva
contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuite all'Amministrazione, entro
i termini di cui al secondo comma del precedente art. 33, spettano all'appaltatore gli
interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione del detto certificato. Qualora
tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza è
dovuto l'interesse di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto
pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi
disciplinanti il mercato nazionale del denaro, a norma del regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375, e successive modificazioni. La misura di tale interesse è accertata annualmente
con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici (1/a). Qualora l'emissione del
titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni dall'emissione del
certificato di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta
dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale
emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a
norma del comma precedente (1/a). Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora
comprensivi del risarcimento del danno a' sensi dell'art. 1224, 2° comma, del codice civile.
Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore, ferma restando la corresponsione degli
interessi di cui ai precedenti commi, ha facoltà, previa costituzione in mora
dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere a norma dell'art. 44, il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto (1/b)”.
15 Nel caso di specie è emerso – ed il relativo accertamento non ha costituito oggetto di contestazione in sede di appello – che le opere poste a fondamento del pagamento dell'acconto rispetto al quale si censura il mancato riconoscimento degli interessi di mora non siano state eseguite a regola d'arte, così come rilevato dalla Sopraintendenza con nota del 15.3.1999 e dalla DL. con ulteriori note del 16 e del 19.3.1999.
Ed invero, il corrispettivo per tali mensoloni in sede di indagini peritali effettuate dal ctu è
stato riconosciuto nella minor misura del 75%, operando una decurtazione del 25% proprio a causa della non perfetta esecuzione delle opere (cfr. pagg. 105-106 e ss. ctu) con accertamento ormai definitivo non avendo costituito oggetto di gravame.
La Corte di Cassazione ha, in materia, espresso un indirizzo assai convincente laddove ha sostenuto che “In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto alla
corresponsione degli interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo,
con la decorrenza e nella misura indicate negli artt. 35 e 36 del capitolato generale
approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962, quando il certificato di pagamento non sia emesso
per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi motivo attribuibile
all'Amministrazione, ma non anche nel caso in cui non risulti che il ritardo sia in dipendenza
causale con un inadempimento dell'appaltante” (cfr. Cass. civ. n. 23071/2016).
Va da sé che, a fronte di una non corretta esecuzione della prestazione, non può dirsi che il ritardo nel pagamento del relativo corrispettivo possa ascriversi ad un motivo interamente attribuibile all'Amministrazione, così come richiesto dall'art. 35 co. 1 C.G.A. per il riconoscimento degli interessi moratori, dovendosi riconoscere quantomeno un concorso del rispetto all' inesatto adempimento posto in essere. Parte_1
Ne deriva l'infondatezza del secondo motivo di appello e la conseguente conferma del capo della sentenza impugnata concernente la riserva n. 4.
16 Non meritevole di accoglimento si rileva inoltre il terzo motivo di appello avente ad oggetto i criteri di determinazione del c.d. “prezzo chiuso” di cui all'art. art. 45 l.r. 21/1985
come modificato dall'art. 57 l.r. 10/1993.
Nel caso di specie, la presentazione dell'offerta è avvenuta il 2 febbraio 1995, mentre la consegna dei lavori è pacificamente avvenuta il 5 febbraio 1996 e, dunque, con tre giorni di ritardo.
Orbene, il Giudice di primo grado, per la determinazione della base di calcolo, ha ritenuto applicabile il metodo a scalare, stabilendo che “l'aumento andrà effettuato, per ogni anno,
sul corrispettivo netto dei lavori ancora complessivamente da eseguire” (cfr. pag. 12 sent.
impugnata), richiamando, a conforto, un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 17199/2003).
Quanto al profilo relativo alla percentuale di aumento, il Giudice ha interpretato il comma
5 della norma sopra richiamata nel senso di ritenere che il 5% non possa essere applicato in misura fissa, ma debba rapportarsi agli effettivi giorni di ritardo (pari a tre nel caso di specie),
sì da giungere, attraverso il calcolo di una proporzione, alla percentuale dello 0,041%.
Il ragionamento del giudice di prime cure appare corretto ed esente da incongruenze logiche e giuridiche.
Sul punto, giova ricordare come l'istituto del prezzo chiuso sia stato introdotto dall'art. 33, co. 4, della legge n. 41/1986, dapprima abrogato dall'art. 15, co. 5, della legge 23
dicembre 1992 n. 498, poi reintrodotto dall'art. 26, co. 4 (applicabile solo ai contratti stipulati o affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore) della legge n. 109/1994, succ. mod. e integr., e infine riprodotto nell'art. 133, co. 3, del d. lgs. n. 163/2006, anche se in forma anomala rispetto alla configurazione primitiva (cioè in misura corrispondente al prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale, fissata annualmente con decreto ministeriale, da applicarsi nella misura eccedente la percentuale del 2 per cento pari
17 all'eventuale differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (a partire dalla sentenza n. 4181/1997,
confermata dalla n. 4547/1998) ha ritenuto che l'istituto della revisione prezzi tende a ristabilire l'iniziale equilibrio economico fra le prestazioni, ovvero il rapporto sinallagmatico tra prestazione dell'appaltatore e controprestazione dell'amministrazione, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato qualora superino la soglia prevista dall'alea contrattuale ed annullando così gli effetti della sopravvenuta onerosità della prestazione a carico di una delle parti;
l'istituto del prezzo chiuso, invece, è volto alle finalità di assicurare alla Pubblica Amministrazione beni e prestazioni alle migliori condizioni nonché di soddisfare l'esigenza della certezza dell'impegno finanziario e di risanare le finanze pubbliche, soprattutto nei periodi in cui la dinamica inflazionistica risulti accentuata e conseguentemente foriera di effetti revisionali particolarmente onerosi;
esso è ispirato ad un meccanismo di rivalutazione del tutto diverso (ed in questo senso derogatorio) rispetto a quello della revisione prezzi, secondo il criterio di un'alea convenzionale forfetizzata per entrambi i contraenti, mediante un sistema di automatico computo degli aumenti sganciato da un preciso collegamento con l'inflazione reale (cfr. in parte motiva Cass. civ. n.
7917/2012).
La Corte di legittimità, nella sentenza n. 17199/2003, ha invero ribadito che il sistema del prezzo chiuso "soddisfa l'esigenza di predeterminazione dell'impegno finanziario assunto
dalla p.a., garantita grazie al criterio dell'alea convenzionale, forfetizzata per entrambi i
contraenti, in virtù di un sistema di computo automatico degli aumenti, sganciato dal
collegamento con l'inflazione reale e caratterizzato dalla predeterminazione ex ante degli
incrementi di costo;
conseguentemente, qualora il contratto di appalto preveda
l'applicabilità del prezzo chiuso, allo stesso non è applicabile la disciplina in materia di
revisione dei prezzi".
18 Nella medesima sentenza del 2003, la Corte ha poi sostenuto come "tenuto conto del
rilievo secondo cui il cinque per cento annuo rappresenta sostanzialmente una previsione
convenzionale di indicizzazione del prezzo dell'appalto in relazione al tempo fissato per il
compimento dei lavori […] la relativa maggiorazione va quindi applicata, per un verso,
tenendo conto dell'intera durata contrattualmente prevista per l'ultimazione dei lavori
medesimi, nonché, per altro verso, prendendo a base il prezzo (intero) dei lavori anzidetti
al netto del ribasso d'asta, ovvero senza applicare il metodo cosiddetto 'a scalare' (il quale
consiste nel calcolare l'aumento del cinque per cento, per il primo anno, sul valore
complessivo del contratto e, per gli anni successivi, sul valore residuo dei lavori ancora da
eseguire, non computando nel conteggio annuale le somme già corrisposte all'imprenditore
per le prestazioni effettuate), ma semplicemente moltiplicando l'importo netto dei richiamati
lavori di tanti 'cinque per cento' per quanti sono gli anni previsti per i lavori medesimi (cosi
che l'aumento percentuale in parola venga ad incidere su tutto il corrispettivo contrattuale
entrando a far parte dello stesso)".
E però, com'è agevole desumere dal concreto atteggiarsi della vicenda in esame, nel caso di specie l'applicazione del prezzo chiuso non risponde all'esigenza di assicurare alla
Pubblica Amministrazione beni e prestazioni alle migliori condizioni né a quella di soddisfare la certezza dell'impegno finanziario e di risanare le finanze pubbliche poiché, in virtù della normativa regionale sopra richiamata, scopo del prezzo chiuso è solo quello di compensare l'impresa del ritardo accumulato tra la ricezione delle offerte e la consegna dei lavori, sicché a fronte di un ritardo di soli tre giorni non vi sono elementi per affermare che,
come invece sostenuto dal appellante, venga in rilievo l'esigenza di salvaguardare Parte_1
il sinallagma contrattuale per tutta la durata del rapporto contrattuale, non essendovi prova che un così contenuto ritardo abbia potuto incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale.
19 Ed invero, la sentenza invocata dall'appellante afferisce ad una fattispecie in cui l'applicazione del criterio del prezzo chiuso risponde ad una logica di determinazione dell'intero corrispettivo revisionale del contratto e non di una misura forfetaria, come nel caso di specie, per compensare l'appaltatore di un – così esiguo – ritardo nella consegna dei lavori.
Ne consegue l'infondatezza del motivo e la correttezza della statuizione della sentenza impugnata in relazione alla riserva n. 5.
Passando alla disamina del quarto motivo di appello, con cui il lamenta – Parte_1
analogamente a quanto rilevato per le riserve nn. 1 e 2 – che la riserva n. 6 sia stata dichiarata intempestiva in assenza di espressa eccezione da parte del appaltante, si osserva CP_1
quanto segue.
Il Giudice, in realtà – dopo aver sostenuto la tempestività della parte di riserva relativa agli oneri di ammortamento e la tempestività della parte di riserva relativa agli oneri di manutenzione e guardiania solo a far data dal 5 luglio 1999 – ha riconosciuto, rispetto alla prima parte della riserva, il solo importo di € 10.019,56, atteso che “in assenza di idonea
documentazione comprovante la presenza in cantiere di macchine ed attrezzature ed il loro
vincolo improduttivo, si concorda sul calcolo indiretto effettuato dal professionista
incaricato”, mentre, in relazione alla seconda parte della riserva, ha affermato che gli oneri relativi al personale rientrano nelle spese generali variabili e che, in ogni caso, l'impresa non ha “fornito adeguata prova della destinazione del personale alla sorveglianza del cantiere”
(cfr. sent. impugnata pag. 14).
Ne deriva, pertanto, l'infondatezza del detto motivo atteso che il riconoscimento della riserva in misura ridotta rispetto alla domanda non risulta ascrivibile alla tardività
dell'iscrizione, quanto ad un difetto probatorio rispetto alle circostanze oggetto della riserva medesima, ovvero i costi connessi ai maggiori oneri di manutenzione e la destinazione del
20 personale all'attività di guardania, circostanze in relazione alle quali nulla ha allegato l'impresa appellante, con conseguente infondatezza del relativo motivo di gravame.
Meritevole di accoglimento risulta invece la quinta ed ultima doglianza relativa al mancato riconoscimento degli interessi legali e moratori sulla rata di saldo di € 9.587,28
liquidata all'impresa dal soltanto in data 11.12.2008. Controparte_1
Ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 1063/1962, rubricato “Ritardo nel pagamento della rata di saldo”, “Qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo comprensiva
delle ritenute, sia ritardata per più di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo per
motivi attribuibili all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulla
rata medesima a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine suindicato.
Comunque, fermo restando il disposto dell'art. 96, 2° comma, del regolamento approvato
con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, qualora la emissione del titolo di pagamento del
saldo non venga effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato
il certificato di collaudo, dal giorno successivo alla scadenza di tale termine l'appaltatore
ha diritto alla corresponsione degli interessi legali fino al giorno dell'emissione del titolo
di pagamento. Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'emissione del titolo di
pagamento della rata di saldo ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a
tale scadenza sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del primo comma
dell'art. 35. Infine sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o
contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 30 giorni dopo la data della
registrazione alla Corte dei conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui sono
state risolte le controversie”.
Parte appellata, in seno ai propri scritti difensivi, ha sostenuto che il ritardato pagamento si giustificherebbe con il fatto che la fattura relativa alla corresponsione del saldo sarebbe stata inviata solo nell'Ottobre del 2008 e il relativo pagamento è stato effettuato dal CP_1
a distanza di poco tempo e, precisamente, l'11.12.2008.
21 Il Comune appellato ha altresì aggiunto che non avendo l'appellante sul punto chiesto un'integrazione peritale, atteso che il ctu nulla ha accertato in proposito, si sarebbe determinata la cessazione della materia del contendere rispetto a tal profilo.
I rilievi non colgono nel segno per due ordini di ragioni.
In primo luogo, si evidenzia come la rata di saldo di € 9.587,28 risulti certificata già in seno allo stato finale e liquidabile sin dal 7.9.2005, termine ultimo entro cui effettuare il collaudo delle opere, di talché nessun rilievo può avere il fatto che la relativa fattura sia stata inviata nell'Ottobre del 2008.
In secondo luogo, la mancata richiesta di ctu non vale a determinare la cessazione della materia del contendere, poiché l'importo della rata non ha costituito oggetto di contestazione tra le parti – tanto che lo stesso poco prima dell'udienza di prima comparizione, ha CP_1
provveduto al pagamento – mentre ciò di cui il si duole riguarda esclusivamente Parte_1
il riconoscimento degli interessi, pure invocati con l'atto introduttivo (cfr. pagg. 34 -35 atto di citazione) senza che il Tribunale si sia pronunciato in proposito.
Ne consegue, quindi, che ai sensi dell'art. 36 dpr 1063/1962, sulla rata di saldo sono dovuti interessi legali e moratori secondo le cadenze di cui alla detta norma dal 7.9.2005
sino alla data del pagamento (11.12.2008) oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
dalla domanda sino al soddisfo.
Ed, invero, per pacifico insegnamento della Suprema Corte “A tutte le obbligazioni aventi
ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di
qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto
per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione
temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata
dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato
adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria,
22 dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del
maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. civ. 31468/2018).
Nella fattispecie in esame, trattandosi di debito certo sin dalla domanda (poiché riguarda i soli interessi maturati sulla rata di saldo) il dies a quo dell'obbligazione anatocistica può
venire a coincidere - diversamente che per le riserve, suscettibili di accertamento giudiziale che si cristallizza solo con la pronuncia della sentenza - con la domanda giudiziale medesima.
Quanto alle spese processuali del primo grado di giudizio, deve trovare conferma la regolamentazione disposta dal Tribunale nella sentenza impugnata considerato, per un verso,
che la stessa non ha costituito oggetto di impugnazione e, per altro, che la riforma della sentenza di primo grado non è tale da suggerire una diversa regolamentazione (che prevedeva la condanna del alla rifusione di un mezzo delle spese di lite e la CP_1
compensazione del residuo mezzo).
Analogamente, le spese del presente grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e succ.
mod. in complessivi € 9.991,00 per compensi (applicato il quinto scaglione della tabella n.
5 in relazione al valore della domanda di appello come accertata da questa Corte) ed €
1.848,00 per spese vive, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, in considerazione dell'esito complessivo della lite, devono porsi a carico del
[...]
in ragione di un mezzo, dovendosi compensare il residuo mezzo in ragione CP_1
dell'accoglimento di solo alcuni dei motivi di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 603/2016 del 23.12.2016 del Tribunale di Caltanissetta, appellata da così provvede: Parte_1
1) condanna il , in persona del sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore del della somma di € 73.024,95 per Parte_1
23 la riserva n. 1, oltre interessi moratori ex art. 35 co. 1 CGA dalla data di quantificazione operata nella relazione di ctu (settembre 2010) sino all'effettivo soddisfo ed oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino al soddisfo.
2) condanna il , in persona del sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore del della somma di € 183.572,72 per Parte_1
la riserva n. 2, oltre interessi moratori ex art. 35 co. 1 CGA dalla data di quantificazione operata nella relazione di ctu (settembre 2010) sino all'effettivo soddisfo ed oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino al soddisfo;
3) condanna il , in persona del sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore del degli interessi legali e moratori Parte_1
sulla rata di saldo di € 9.587,28 secondo le cadenze di cui all'art. 36 dpr 1063/1962 dal
7.9.2005 sino alla data del pagamento (11.12.2008) oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
4) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) condanna il alla rifusione, in favore del Controparte_1 [...]
di un mezzo delle spese di lite pari, nella misura già ridotta, ad € Parte_1
4.995,50 oltre € 1.848,00 per spese vive ed oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, compensando il residuo mezzo.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30.1.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Roberto Rezzonico
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1999 in poi, essendo stata quantificata solo in occasione dell'emissione del 9° SAL”.
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