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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/07/2024, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 21 maggio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2319/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Alessandro Lauretta;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 aprile 2022 Parte_1
conveniva in giudizio l' onde sentire accertare la non debenza CP_1
della somma di euro 1.814,84 richiesta dall' con nota del CP_2
4.11.2021, in ipotesi indebitamente corrisposta a titolo di integrazione al minimo sulla pensione VOCOM in godimento per il periodo settembre 2019 – novembre 2021 per superamento dei limiti reddituali, con conseguente condanna dell' alla CP_2
restituzione di quanto trattenuto a tale titolo.
1 Con memoria in data 1 settembre 2023, l' si costituiva CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso del quale, con varie argomentazioni in fatto ed in diritto, deduceva l'infondatezza.
Il ricorso è infondato e va rigettato .
Ritiene il decidente che l'indebito in oggetto abbia natura previdenziale, accedendo l'integrazione al minimo della quale si discute alla pensione VOCOM che è prestazione previdenziale
Trattandosi di indebito previdenziale, si applica l'art.13 legge n.
412/91 e precisamente, essendosi formato per mancanza del requisito reddituale, il comma 2 secondo cui procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. >
Al riguardo la Suprema Corte ha infatti specificato (sent.
n.15039/2019) che < Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita CP_1
oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da CP_2
parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico>.
Ulteriormente chiarendo che <...sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass.
2 n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare....> (Cass.13918/2021)
Passando ad applicare alla fattispecie la regola iuris cosi individuata, ne discende la ripetibilità dell'indebito atteso il superamento dei limiti reddituali e la tempestività della richiesta di restituzione rispetto al termine di decadenza previsto dal citato articolo.
Per tutti gli anni in contestazione dal 2019 al 2021 i dati reddituali dell'istante e del coniuge hanno comportato il superamento della soglia legale per avere accesso all'integrazione al minimo (cfr. certificazione unica in atti nella produzione di parte resistente)
Tuttavia, solo con la presentazione della dichiarazione dei redditi della ricorrente e del coniuge sono stati conoscibili dall' i CP_1
redditi posseduti per gli anni 2019 – 2021, e poiché la dichiarazione dei redditi deve essere presentata nell'anno successivo a quello relativo al reddito di riferimento, tempestiva risulta l'azione dell' . CP_1
Ed invero, per i redditi dell'anno 2019, avendo l potuto averne CP_1
cognizione solo nel 2020, correttamente l' ha dato corso CP_2
all'azione di recupero con la nota impugnata nel 2021.
Quanto sopra vale a maggior ragione per i redditi degli anni 2020
e 2021.
412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere CP_1
alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei
3 redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito.> Cass.n.3802/2019
Né la parte ha dato prova di avere comunicato all' CP_2
convenuto i dati reddituali propri e del coniuge in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite, letta la dichiarazione di cui all'articolo 152 disp att cpc.
PQM
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Torre Annunziata, 9.7.2024
IL GIUDICE
Antonella Paparo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 21 maggio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2319/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Alessandro Lauretta;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 aprile 2022 Parte_1
conveniva in giudizio l' onde sentire accertare la non debenza CP_1
della somma di euro 1.814,84 richiesta dall' con nota del CP_2
4.11.2021, in ipotesi indebitamente corrisposta a titolo di integrazione al minimo sulla pensione VOCOM in godimento per il periodo settembre 2019 – novembre 2021 per superamento dei limiti reddituali, con conseguente condanna dell' alla CP_2
restituzione di quanto trattenuto a tale titolo.
1 Con memoria in data 1 settembre 2023, l' si costituiva CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso del quale, con varie argomentazioni in fatto ed in diritto, deduceva l'infondatezza.
Il ricorso è infondato e va rigettato .
Ritiene il decidente che l'indebito in oggetto abbia natura previdenziale, accedendo l'integrazione al minimo della quale si discute alla pensione VOCOM che è prestazione previdenziale
Trattandosi di indebito previdenziale, si applica l'art.13 legge n.
412/91 e precisamente, essendosi formato per mancanza del requisito reddituale, il comma 2 secondo cui procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. >
Al riguardo la Suprema Corte ha infatti specificato (sent.
n.15039/2019) che < Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita CP_1
oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da CP_2
parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico>.
Ulteriormente chiarendo che <...sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass.
2 n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare....> (Cass.13918/2021)
Passando ad applicare alla fattispecie la regola iuris cosi individuata, ne discende la ripetibilità dell'indebito atteso il superamento dei limiti reddituali e la tempestività della richiesta di restituzione rispetto al termine di decadenza previsto dal citato articolo.
Per tutti gli anni in contestazione dal 2019 al 2021 i dati reddituali dell'istante e del coniuge hanno comportato il superamento della soglia legale per avere accesso all'integrazione al minimo (cfr. certificazione unica in atti nella produzione di parte resistente)
Tuttavia, solo con la presentazione della dichiarazione dei redditi della ricorrente e del coniuge sono stati conoscibili dall' i CP_1
redditi posseduti per gli anni 2019 – 2021, e poiché la dichiarazione dei redditi deve essere presentata nell'anno successivo a quello relativo al reddito di riferimento, tempestiva risulta l'azione dell' . CP_1
Ed invero, per i redditi dell'anno 2019, avendo l potuto averne CP_1
cognizione solo nel 2020, correttamente l' ha dato corso CP_2
all'azione di recupero con la nota impugnata nel 2021.
Quanto sopra vale a maggior ragione per i redditi degli anni 2020
e 2021.
412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere CP_1
alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei
3 redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito.> Cass.n.3802/2019
Né la parte ha dato prova di avere comunicato all' CP_2
convenuto i dati reddituali propri e del coniuge in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite, letta la dichiarazione di cui all'articolo 152 disp att cpc.
PQM
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Torre Annunziata, 9.7.2024
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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