Rigetto
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/04/2025, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03249/2025REG.PROV.COLL.
N. 01823/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paride Cesare Creti', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paride Cesare Creti', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via L Mantegazza, n. 24.
contro
Comune -OMISSIS- (Le), in persona del Sindaco pro tempor e, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, C.A. Mannarino n. 11/A.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS- (Le);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, titolare, unitamente a -OMISSIS-, del permesso di costruire n. 78/09, per la realizzazione di un ampliamento di civile abitazione in -OMISSIS-, ha impugnato innanzi al T.a.r. il provvedimento n. 2353 del 2017, con cui il Comune di -OMISSIS- gli ha chiesto il
pagamento del conguaglio dei costi di costruzione, in quanto all’atto del rilascio del permesso di costruire il Comune aveva richiesto il pagamento di un contributo di costruzione non aggiornato per le annualità 2007-2011.
Il T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso.
Con l’odierno appello, -OMISSIS- ha impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
Error in procedendo; violazione art. 112 cpc- principio di corrispondenza chiesto-pronunciato; omessa pronuncia: omessa valutazione della prova documentale; elusione del giudicato contabile; contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa; sviamento .
Il Comune di -OMISSIS- si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso in punto di fatto, l’appello è infondato.
Parte appellante ha contestato la sentenza di primo grado in quanto il T.a.r. non si sarebbe pronunciato sul motivo di ricorso in primo grado con cui aveva contestato l’impugnato provvedimento n. 2353/17 del Comune, evidenziandone l’illegittimità e l’arbitrarietà perché lo stesso “avrebbe addossato al privato somme dovute, invero, dai precedenti Resp. UTC a seguito dell’attività di indagine della Procura e delle pronunce della magistratura contabile”.
Inoltre, “Si è evidenziato altresì che il provvedimento impugnato era contraddittorio, in contrasto con le determinazioni assunte della A.C. di -OMISSIS- che, a seguito del sollecito della Procura contabile (nota prot. 0012655/17) e in esecuzione delle pronunce della Corte dei Conti, con decreto sindacale n.5/2017 (cfr. all.5) nominava il Responsabile del procedimento per il recupero delle somme dovute dai Responsabili dell’UTC e con delibera G.C. n.122/20 (cfr. all.6) nominava persino il legale di fiducia per il recupero delle somme dovute in base al giudicato contabile”.
Secondo quindi l’appellante, risulterebbe “conclamata la contraddittorietà/illogicità/arbitrarietà del provvedimento impugnato che risulta adottato dal Resp. UTC in elusione delle statuizioni della Giustizia contabile e peggio ancora in contrasto con le determinazioni assunte dalla stessa A.C. di
recuperare le somme nei confronti dei due Responsabili UTC per il danno subito”.
3. L’appello è infondato.
Nessuna elusione delle “statuizione della Giustizia contabile” è apprezzabile né da parte del provvedimento impugnato in primo grado, né in relazione alla sentenza del T.a.r., in quanto con il provvedimento n. 2353 del 2017 il Comune si è limitato a ricalcolare gli oneri concessori erroneamente calcolati dallo stesso Comune, come evidenziato della Procura Regionale della Corte dei Conti Puglia, con nota prot. n. 0008015 del 15 ottobre 2012.
Il provvedimento, dunque, si pone in piana attuazione della nota della Procura contabile e non certamente in contrasto con la stessa.
La circostanza poi che tale vicenda possa far sorgere delle responsabilità erariali in capo ai funzionari amministrativi non esclude di certo che il Comune dovesse attivarsi, come ha fatto, per ricalcolare gli oneri concessori aggiornandoli alla normativa sopravvenuta e pretenderne il pagamento dai soggetti tenuti a tanto per legge.
Il profilo della responsabilità dei funzionari amministrativi per aver inizialmente richiesto il pagamento degli oneri concessori non in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle delibere regionali applicabili, è, infatti, autonomo e separato da quello della concreta debenza di tali somme da parte di chi è tenuto a corrisponderle per legge.
L’appello va, pertanto, respinto.
Le ragioni che hanno condotto a tale decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO