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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 48246 DELL'ANNO 2021
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA EZIO FRANCESCHINI, 22 38100 TRENTO presso il difensore avv.
ATTORE Parte_1
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MESSUTI GENNARO, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 40 20122 MILANO presso il difensore avv.
[...]
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI
Oggi 25/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per l'avv.to Parte_1 Parte_1
Per 4/36, l'avv.to MESSUTI GENNARO Controparte_1
Per nessuno. Controparte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e discutono in conformità e illustrano le loro difese e domande e l'avv. Messuti in particolare eccepisce la mancanza di volontà di controparte a transigere la causa in sede di mediazione e la inammissibilità della istanza di sospensione de4l presente giudizio e la mancanza di sua necessità; mentre l'avv. in particolare contesta la propria mancanza di volontà a Pt_1 transigere eccependo invece che la stessa era del Condominio, mentre insiste nella sua eccezione pregiudiziale di sospensione del presente giudizio. I procuratori concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, preliminarmente rilevata la ritualità della notifica alla Controparte_2 [...] tumacia;
[...] all'esito, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 48246/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA EZIO FRANCESCHINI, 22 38100 TRENTO presso il difensore avv.
ATTORE Parte_1 contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MESSUTI GENNARO, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 40 20122 MILANO presso il difensore avv. MESSUTI GENNARO
CONVENUTO
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 05/12/2024 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU. n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia prende origine dalla impugnativa della delibera dell'11/10/2021 della assemblea del convenuto , in Milano mediante atto citazione del 24/11/2021 con il Controparte_3 quale l'attrice eccepiva l'invalidità di tutte le decisioni ivi assunte, chiedendone dichiararsi la Parte_1 nullità o l'annullamento delle stesse, per vari motivi;
nonché chiedeva il risarcimento di tutti i danni causati dalla rottura di un tubo condominiale per l'importo complessivo di € 2.602,00. In giudizio veniva anche citato l'amministratore pro-tempore Controparte_2 senza che avverso lo stesso venissero formulate domande.
Successivamente, in data 29/11/21, l'attrice proponeva anche istanza di mediazione che si concludeva con verbale negativo.
Si costituiva in data 14/4/22 il convenuto contestando tutte le avverse domande, eccezioni, CP_1 allegazioni e difese e chiedendone il rigetto, perché infondate in fatto e in diritto.
Invece non si costituiva in giudizio l'amministratore Controparte_2
La causa veniva assegnata a questa sezione, giudice dr.ssa Paola Barbara Folci
All'esito della prima udienza la causa veniva rinviata per consentire alle parti di tentare la conciliazione della lite e le stesse venivano anche convocate allo scopo, mentre nelle more, alla udienza del 10/10/2022, l'attrice rinunciava a qualsivoglia richiesta svolta nei confronti dello in qualità di amministratore. Controparte_2
Rivelatisi infruttuosi questi tentativi, infine, venivano assegnati i termini ex art.183 VI comma cpc.
Depositate le memorie, all'esito della successiva udienza, veniva nominato il CTU e assegnato l'incarico allo stesso in ordine alla quantificazione dei danni relativi all'infiltrazione subita nell'appartamento dell'attrice di cui è causa e ai costi di ripristino ed alle tempistiche per l'esecuzione delle opere.
Nelle more dello svolgimento delle operazioni peritali le parti conciliavano la lite in ordine alle suddette infiltrazioni e danni, a spese compensate, e le stesse ne davano concordemente atto in giudizio alla successiva udienza, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere sul punto.
Nelle more, inoltre, il giudice assegnatario dottoressa Folci ritenuta la sussistenza delle condizioni di astensione ex art. 51, comma c.p.c. faceva istanza al Presidente del Tribunale di potersi astenere dal presente giudizio e la astensione veniva autorizzata e veniva anche disposto assegnarsi il procedimento ad altro giudice di questa sezione.
All'esito della assegnazione definitiva del presente procedimento a questo giudice, trattata la causa, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Le parti quindi precisavano le seguenti conclusioni, come di seguito:
- per parte attrice
“in via principale: Per i motivi dedotti in atto, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullamento di tutte le delibere assunte durante l'assemblea dd 11.10.2021 e del relativo verbale. in subordine: Per i motivi dedotti in atto, contrariis reiectis, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o
l'annullamento della delibera di cui al verbale impugnato con riferimento al punto 1) approvazione del consuntivo di gestione 01/05/2020-30/04/2021 e punto 2) rata di acconto gestione 2022/23 punto 5) lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi della autorimessa e della centrale termica- affidamento incarico direzione lavori in subordine: Per i motivi dedotti in atto, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o
l'annullamento del verbale di data 11 ottobre 2021 con riferimento al punto 1) 2) 5). In ogni caso con vittoria di compensi, spese generali 15%, 4% CPA, IVA
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove come formulate in atti e qui ritrascritte – Omissis - .
- Omissis - si chiede che il giudice disponga ex art 258 cpc l'ispezione dei luoghi ovvero l'ispezione del negozio del condomino - Omissis - In subordine, si chiede l'ammissione dell'interrogatorio CP_4 formale del condomino in persona del legale rappresentante per esser escusso sul seguente Controparte_5 circostanza – Omissis - Si chiede ex art 210 c.p.c che il giudice ordini al Condominio di esibire tutta la documentazione in proprio possesso relativa alla vertenza di cui alla voce in bilancio “spese legali causa ”.”. Parte_2
- per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e con qualsiasi statuizione, così giudicare: rigettare l'istanza di sospensione del procedimento, rigettare le domande formulate dall'attrice per carenza di interesse ad agire, e in ogni caso in quanto infondate in fatto e in diritto.
Rigettare le istanze istruttorie attoree
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.”.
All'esito della successiva udienza, quindi, la causa veniva rinviata per la discussione orale ed oggi, all'esito, veniva dichiara la contumacia della e la causa è stata decisa Controparte_2 con la lettura in udienza del dispositivo e di sintetica motivazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 16/2/2022 per mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Ancora preliminarmente va dato atto della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda inerente le infiltrazioni e i danni allegati relativamente alla unità immobiliare della attrice, a seguito di conciliazione stragiudiziale della lite sul punto, a spese compensate, come pacificamente allegato dalle parti.
Sempre preliminarmente va dato atto della rinuncia della attrice a qualsivoglia richiesta svolta nei confronti dello in qualità di amministratore. Controparte_2
Vanno poi disattese nuovamente le istanze istruttorie orali, di ispezione giudiziale e di esibizione ex art.210 cpc formulate da parte attrice in ordine alle altre domande di accertamento e declaratoria della nullità e/o di annullamento di tutte le delibere assunte durante l'assemblea dell'11.10.2021 e del relativo verbale, perchè tutte comunque irrilevanti ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà.
Infine, in ordine a tali domande e sempre in via preliminare, viene in rilievo la sopravvenienza di nuova delibera condominiale del 14/01/2022 nelle more del giudizio, come allegata in atti pacificamente tra le parti, che non hanno però concordato nelle loro conclusioni in merito alla cessazione della materia del contendere a seguito della suddetta delibera.
La esistenza e il contenuto di quest'ultima sono pacifici in atti e da una sua agevole lettura si rileva che con essa la assemblea ha esaminato e deliberato nuovamente ed espressamente in ordine a tutti i punti della delibera dell'11/10/2022 oggetto della presente impugnativa, ma le parti non hanno rinunciato all'esame delle doglianze e delle difese allegate in giudizio quantomeno ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale della loro controparte.
La delibera del 14/01/2022 è stata impugnata dalla odierna attrice davanti al Tribunale di Milano, giudizio
RG.8430/22 e la sentenza che lo ha definito è stata a sua volta impugnata davanti alla Corte di Appello di
Milano nel giudizio RG 3436/2023.
Parte attrice ha chiesto la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art.295 cpc per attendere la decisione in quello pendente davanti la Corte di Appello e parte convenuta si è opposta contestandone la inammissibilità e comunque la infondatezza.
La istanza è ammissibile anche in sede di precisazione delle conclusioni, come avvenuto nel caso in esame, potendo essere oggetto di rilievo d'ufficio.
La stessa va disattesa non sussistendo rapporto di pregiudizialità necessaria tra la decisione sul giudizio pendente in Corte di appello e la decisione di questo giudizio, tenuto conto dei principi espressi dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, Sentenza 29 luglio 2021, n. 21763, per quanto di seguito sì evidenzierà in punto cessazione della materia del contendere.
La fattispecie in esame è sottoposta alla disciplina dell'art. 2377 u.c. c.c. secondo cui "l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo". Norma ritenuta applicabile anche nella materia condominiale ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di formule particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (in senso conforme Cass. civ., Sez. II, 28/06/2004, n. 11961; Cass. 09.12.97 n. 12439; Cass. 05.06.95 n. 6304; Cass. n.3159 del 1993;
Cass. n.13740 del 1992).
Conformemente a tali principi, poiché nel caso in esame si è determinato un sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti, ma va anche operata la valutazione sulla soccombenza virtuale dell'una o dell'altra parte ai fini della attribuzione delle spese di giudizio in considerazione delle conclusioni formulate in atti da entrambe le parti (Cass. SS.UU. n. 13969 del 2004).
A tali limitati fini, vanno dunque esaminate le doglianze di parte attrice e le difese di parte convenuta.
Parte convenuta ha eccepito innanzitutto la carenza di interesse ad agire della attrice per essere sopravvenuta la delibera condominiale del 14/01/2022 durante lo svolgimento della mediazione.
L'eccezione è destituita di fondamento.
La citazione in giudizio ha preceduto, per quanto pacifico in atti, la instaurazione della mediazione e la delibera del 14/01/2022 è intervenuta successivamente ad entrambe.
Di conseguenza la stessa non esisteva ancora quando è stata incardinata la lite e dunque a quella data sussisteva l'interesse ad agire dell'attrice, mentre il sopravvenire nelle more del giudizio della detta delibera determina solo la cessazione della materia del contendere, a termini dell'art. 2377 u.c. c.c..
Sul punto va difatti osservato che la mediazione è condizione di procedibilità e non di proponibilità del giudizio attese le disposizioni dell'art. 5, comma 1bis e 2bis, del D.Lgs.28/2010 applicabili ratione temporis al caso in esame.
Così che a nulla rileva ai fini oggetto di esame che la mediazione sia stata instaurata dopo la notifica dell'atto di citazione introduttivo, come nel caso di specie, attesa la differente natura e finalità delle fattispecie della improcedibilità - quali quella prevista dalla normativa sulla mediazione - e di quelle di improponibilità.
Parte attrice, poi, ha eccepito quale primo motivo della sua impugnazione la annullabilità di tutte le decisioni adottate in data 11/10/2021 e del verbale dell'assemblea condominiale, perché la condomina CP_6 ha assunto un numero di 4 deleghe per un totale di 404,961 millesimi ed ha votato a favore di tutte le delibere approvate in quella occasione.
Assume quindi la attrice che risulterebbe violato quanto disposto dall'art. 67 disp. Att. C.c., per il caso in cui i condomini siano più di 20, come nel convenuto. CP_1
Tali circostanze sono incontestate mentre il si è limitato ad eccepire la intervenuta cessazione CP_1 della materia del contendere anche sul punto e quando la mediazione era ancora in corso e la lite poteva essere conciliata senza proseguire il giudizio.
L'art.67 disp. Att. C.c. prevede, al primo comma, che: “Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche
a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”.
Atteso il dettato normativo richiamato e la pacifica esistenza nel caso in esame di un Condominio con più di venti partecipanti, deve ritenersi che la partecipazione all'assemblea del 14/10/2021 di un condomino munito di un numero di deleghe rappresentanti un valore proporzionale di millesimi superiore a quello massimo consentito dalla legge, pari a 200 millesimi, comporta un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera assembleare, per violazione del quorum costitutivo e deliberativo della assemblea.
che coinvolge tutte le decisioni prese nella assemblea in esame, - tutte assunte peraltro con il voto CP_7 favorevole della condomina – e rilevante sotto il profilo della annullabilità delle stesse (Cfr.: Cass. CP_6
Sezz. UU. 9839/2021)
Emerge quindi la fondatezza del rilievo di illegittimità sollevato da parte attrice e, in conseguenza della cessazione della materia del contendere tra le parti a seguito della nuova delibera intervenuta in data
14/01/2022, che ha così sanato lo stesso sostanzialmente mostrando di accogliere la doglianza della attrice.
Ne consegue la soccombenza virtuale del CP_1
Va poi rigettata la domanda formulata dal convenuto della attrice al risarcimento Controparte_8 del danno ex art.96 cpc in quanto: non è stato allegato né, a fortiori, provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.; non si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo al convenuto dall'atteggiamento processuale della attrice e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza della stessa nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Con assorbimento nella presente pronuncia di ogni altra domanda ed eccezione tra la attrice ed il per il principio della ragione più liquida (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 CP_1 del 28/05/2014).
Con riferimento alle spese e competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione va osservato quanto segue.
La citazione in giudizio ha preceduto, per quanto pacifico in atti, la instaurazione della mediazione e la delibera del 14/01/2022 è intervenuta successivamente ad entrambe, ma quando la mediazione era ancora in corso.
Va però osservato che quest'ultima non è proseguita, per quanto è dato leggere dal verbale di mediazione del
16/2/2022, per esclusiva volontà della attrice, mentre il convenuto aveva intenzione di CP_1 proseguirla.
Le parti hanno poi conciliato stragiudizialmente la lite in ordine alle domande relative alle infiltrazioni e i danni, a spese compensate, nel corso del giudizio.
Ne consegue che i compensi del presente giudizio e della procedura di mediazione relative a dette ultime domande vanno integralmente compensate.
Invece in ordine alle competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione relative alla domanda di impugnazione della delibera dell'11/10/2021 va ritenuto che le stesse vanno parzialmente compensate tra le parti, per la metà, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. atteso il comportamento di parte attrice in sede di mediazione sopra evidenziato e l'esito solo processuale del presente giudizio;
mentre la rimanente metà dei compensi e tutte le spese vive di giudizio e di mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91
c.p.c. e vanno posti a favore dell'attrice ed a carico del convenuto. CP_1
Tale sola metà dei compensi di giudizio e di mediazione, determinata sulla scorta dei parametri dettati del
D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, e tutte le spese di giudizio e di mediazione vengono liquidate come in dispositivo.
Nulla per le spese tra l'attrice e l'amministratore del convenuto, citato in giudizio senza che CP_1 avverso lo stesso siano state spiegate domande e non costituitosi ed avverso il quale la attrice ha anche rinunciato ad ogni richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla impugnativa della delibera dell'11/10/2021 della assemblea del convenuto nn.34/36, in Milano, a seguito Controparte_1 dell'intervenuta approvazione della delibera del 14/01/2022.
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alle domande relative alle infiltrazioni e danni a seguito della intervenuta conciliazione stragiudiziale della lite.
- Rigetta la domanda formulata dal convenuto nn.34/36, in Milano di Controparte_1 condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Parte_1
- Condanna il convenuto nn.34/36, in Milano, a corrispondere alla attrice Controparte_1
la metà dei compensi del giudizio di opposizione e della mediazione relativamente alla Parte_1 domanda di impugnativa della delibera assembleare dell'11/10/2021, che liquida per tale sola parte in
€.2.500,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge;
nonché tutte le spese di lite e di mediazione determinate in €.350,00. Compensa la rimanente metà dei compensi di giudizio e della mediazione tra l'attrice ed il convenuto relativamente a detta domanda.
- Compensa integralmente i compensi di giudizio e della mediazione tra l'attrice ed il Parte_1 convenuto 4/36, in Milano relativamente alle domande per le infiltrazioni Controparte_3
e i danni.
- Nulla per le spese tra l'attrice e l'amministratore del convenuto Parte_1 CP_1 [...]
.. Controparte_2
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 25 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 48246 DELL'ANNO 2021
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA EZIO FRANCESCHINI, 22 38100 TRENTO presso il difensore avv.
ATTORE Parte_1
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MESSUTI GENNARO, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 40 20122 MILANO presso il difensore avv.
[...]
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI
Oggi 25/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per l'avv.to Parte_1 Parte_1
Per 4/36, l'avv.to MESSUTI GENNARO Controparte_1
Per nessuno. Controparte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e discutono in conformità e illustrano le loro difese e domande e l'avv. Messuti in particolare eccepisce la mancanza di volontà di controparte a transigere la causa in sede di mediazione e la inammissibilità della istanza di sospensione de4l presente giudizio e la mancanza di sua necessità; mentre l'avv. in particolare contesta la propria mancanza di volontà a Pt_1 transigere eccependo invece che la stessa era del Condominio, mentre insiste nella sua eccezione pregiudiziale di sospensione del presente giudizio. I procuratori concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, preliminarmente rilevata la ritualità della notifica alla Controparte_2 [...] tumacia;
[...] all'esito, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 48246/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA EZIO FRANCESCHINI, 22 38100 TRENTO presso il difensore avv.
ATTORE Parte_1 contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MESSUTI GENNARO, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 40 20122 MILANO presso il difensore avv. MESSUTI GENNARO
CONVENUTO
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 05/12/2024 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU. n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia prende origine dalla impugnativa della delibera dell'11/10/2021 della assemblea del convenuto , in Milano mediante atto citazione del 24/11/2021 con il Controparte_3 quale l'attrice eccepiva l'invalidità di tutte le decisioni ivi assunte, chiedendone dichiararsi la Parte_1 nullità o l'annullamento delle stesse, per vari motivi;
nonché chiedeva il risarcimento di tutti i danni causati dalla rottura di un tubo condominiale per l'importo complessivo di € 2.602,00. In giudizio veniva anche citato l'amministratore pro-tempore Controparte_2 senza che avverso lo stesso venissero formulate domande.
Successivamente, in data 29/11/21, l'attrice proponeva anche istanza di mediazione che si concludeva con verbale negativo.
Si costituiva in data 14/4/22 il convenuto contestando tutte le avverse domande, eccezioni, CP_1 allegazioni e difese e chiedendone il rigetto, perché infondate in fatto e in diritto.
Invece non si costituiva in giudizio l'amministratore Controparte_2
La causa veniva assegnata a questa sezione, giudice dr.ssa Paola Barbara Folci
All'esito della prima udienza la causa veniva rinviata per consentire alle parti di tentare la conciliazione della lite e le stesse venivano anche convocate allo scopo, mentre nelle more, alla udienza del 10/10/2022, l'attrice rinunciava a qualsivoglia richiesta svolta nei confronti dello in qualità di amministratore. Controparte_2
Rivelatisi infruttuosi questi tentativi, infine, venivano assegnati i termini ex art.183 VI comma cpc.
Depositate le memorie, all'esito della successiva udienza, veniva nominato il CTU e assegnato l'incarico allo stesso in ordine alla quantificazione dei danni relativi all'infiltrazione subita nell'appartamento dell'attrice di cui è causa e ai costi di ripristino ed alle tempistiche per l'esecuzione delle opere.
Nelle more dello svolgimento delle operazioni peritali le parti conciliavano la lite in ordine alle suddette infiltrazioni e danni, a spese compensate, e le stesse ne davano concordemente atto in giudizio alla successiva udienza, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere sul punto.
Nelle more, inoltre, il giudice assegnatario dottoressa Folci ritenuta la sussistenza delle condizioni di astensione ex art. 51, comma c.p.c. faceva istanza al Presidente del Tribunale di potersi astenere dal presente giudizio e la astensione veniva autorizzata e veniva anche disposto assegnarsi il procedimento ad altro giudice di questa sezione.
All'esito della assegnazione definitiva del presente procedimento a questo giudice, trattata la causa, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Le parti quindi precisavano le seguenti conclusioni, come di seguito:
- per parte attrice
“in via principale: Per i motivi dedotti in atto, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullamento di tutte le delibere assunte durante l'assemblea dd 11.10.2021 e del relativo verbale. in subordine: Per i motivi dedotti in atto, contrariis reiectis, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o
l'annullamento della delibera di cui al verbale impugnato con riferimento al punto 1) approvazione del consuntivo di gestione 01/05/2020-30/04/2021 e punto 2) rata di acconto gestione 2022/23 punto 5) lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi della autorimessa e della centrale termica- affidamento incarico direzione lavori in subordine: Per i motivi dedotti in atto, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o
l'annullamento del verbale di data 11 ottobre 2021 con riferimento al punto 1) 2) 5). In ogni caso con vittoria di compensi, spese generali 15%, 4% CPA, IVA
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove come formulate in atti e qui ritrascritte – Omissis - .
- Omissis - si chiede che il giudice disponga ex art 258 cpc l'ispezione dei luoghi ovvero l'ispezione del negozio del condomino - Omissis - In subordine, si chiede l'ammissione dell'interrogatorio CP_4 formale del condomino in persona del legale rappresentante per esser escusso sul seguente Controparte_5 circostanza – Omissis - Si chiede ex art 210 c.p.c che il giudice ordini al Condominio di esibire tutta la documentazione in proprio possesso relativa alla vertenza di cui alla voce in bilancio “spese legali causa ”.”. Parte_2
- per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e con qualsiasi statuizione, così giudicare: rigettare l'istanza di sospensione del procedimento, rigettare le domande formulate dall'attrice per carenza di interesse ad agire, e in ogni caso in quanto infondate in fatto e in diritto.
Rigettare le istanze istruttorie attoree
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.”.
All'esito della successiva udienza, quindi, la causa veniva rinviata per la discussione orale ed oggi, all'esito, veniva dichiara la contumacia della e la causa è stata decisa Controparte_2 con la lettura in udienza del dispositivo e di sintetica motivazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 16/2/2022 per mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Ancora preliminarmente va dato atto della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda inerente le infiltrazioni e i danni allegati relativamente alla unità immobiliare della attrice, a seguito di conciliazione stragiudiziale della lite sul punto, a spese compensate, come pacificamente allegato dalle parti.
Sempre preliminarmente va dato atto della rinuncia della attrice a qualsivoglia richiesta svolta nei confronti dello in qualità di amministratore. Controparte_2
Vanno poi disattese nuovamente le istanze istruttorie orali, di ispezione giudiziale e di esibizione ex art.210 cpc formulate da parte attrice in ordine alle altre domande di accertamento e declaratoria della nullità e/o di annullamento di tutte le delibere assunte durante l'assemblea dell'11.10.2021 e del relativo verbale, perchè tutte comunque irrilevanti ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà.
Infine, in ordine a tali domande e sempre in via preliminare, viene in rilievo la sopravvenienza di nuova delibera condominiale del 14/01/2022 nelle more del giudizio, come allegata in atti pacificamente tra le parti, che non hanno però concordato nelle loro conclusioni in merito alla cessazione della materia del contendere a seguito della suddetta delibera.
La esistenza e il contenuto di quest'ultima sono pacifici in atti e da una sua agevole lettura si rileva che con essa la assemblea ha esaminato e deliberato nuovamente ed espressamente in ordine a tutti i punti della delibera dell'11/10/2022 oggetto della presente impugnativa, ma le parti non hanno rinunciato all'esame delle doglianze e delle difese allegate in giudizio quantomeno ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale della loro controparte.
La delibera del 14/01/2022 è stata impugnata dalla odierna attrice davanti al Tribunale di Milano, giudizio
RG.8430/22 e la sentenza che lo ha definito è stata a sua volta impugnata davanti alla Corte di Appello di
Milano nel giudizio RG 3436/2023.
Parte attrice ha chiesto la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art.295 cpc per attendere la decisione in quello pendente davanti la Corte di Appello e parte convenuta si è opposta contestandone la inammissibilità e comunque la infondatezza.
La istanza è ammissibile anche in sede di precisazione delle conclusioni, come avvenuto nel caso in esame, potendo essere oggetto di rilievo d'ufficio.
La stessa va disattesa non sussistendo rapporto di pregiudizialità necessaria tra la decisione sul giudizio pendente in Corte di appello e la decisione di questo giudizio, tenuto conto dei principi espressi dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, Sentenza 29 luglio 2021, n. 21763, per quanto di seguito sì evidenzierà in punto cessazione della materia del contendere.
La fattispecie in esame è sottoposta alla disciplina dell'art. 2377 u.c. c.c. secondo cui "l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo". Norma ritenuta applicabile anche nella materia condominiale ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di formule particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (in senso conforme Cass. civ., Sez. II, 28/06/2004, n. 11961; Cass. 09.12.97 n. 12439; Cass. 05.06.95 n. 6304; Cass. n.3159 del 1993;
Cass. n.13740 del 1992).
Conformemente a tali principi, poiché nel caso in esame si è determinato un sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti, ma va anche operata la valutazione sulla soccombenza virtuale dell'una o dell'altra parte ai fini della attribuzione delle spese di giudizio in considerazione delle conclusioni formulate in atti da entrambe le parti (Cass. SS.UU. n. 13969 del 2004).
A tali limitati fini, vanno dunque esaminate le doglianze di parte attrice e le difese di parte convenuta.
Parte convenuta ha eccepito innanzitutto la carenza di interesse ad agire della attrice per essere sopravvenuta la delibera condominiale del 14/01/2022 durante lo svolgimento della mediazione.
L'eccezione è destituita di fondamento.
La citazione in giudizio ha preceduto, per quanto pacifico in atti, la instaurazione della mediazione e la delibera del 14/01/2022 è intervenuta successivamente ad entrambe.
Di conseguenza la stessa non esisteva ancora quando è stata incardinata la lite e dunque a quella data sussisteva l'interesse ad agire dell'attrice, mentre il sopravvenire nelle more del giudizio della detta delibera determina solo la cessazione della materia del contendere, a termini dell'art. 2377 u.c. c.c..
Sul punto va difatti osservato che la mediazione è condizione di procedibilità e non di proponibilità del giudizio attese le disposizioni dell'art. 5, comma 1bis e 2bis, del D.Lgs.28/2010 applicabili ratione temporis al caso in esame.
Così che a nulla rileva ai fini oggetto di esame che la mediazione sia stata instaurata dopo la notifica dell'atto di citazione introduttivo, come nel caso di specie, attesa la differente natura e finalità delle fattispecie della improcedibilità - quali quella prevista dalla normativa sulla mediazione - e di quelle di improponibilità.
Parte attrice, poi, ha eccepito quale primo motivo della sua impugnazione la annullabilità di tutte le decisioni adottate in data 11/10/2021 e del verbale dell'assemblea condominiale, perché la condomina CP_6 ha assunto un numero di 4 deleghe per un totale di 404,961 millesimi ed ha votato a favore di tutte le delibere approvate in quella occasione.
Assume quindi la attrice che risulterebbe violato quanto disposto dall'art. 67 disp. Att. C.c., per il caso in cui i condomini siano più di 20, come nel convenuto. CP_1
Tali circostanze sono incontestate mentre il si è limitato ad eccepire la intervenuta cessazione CP_1 della materia del contendere anche sul punto e quando la mediazione era ancora in corso e la lite poteva essere conciliata senza proseguire il giudizio.
L'art.67 disp. Att. C.c. prevede, al primo comma, che: “Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche
a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”.
Atteso il dettato normativo richiamato e la pacifica esistenza nel caso in esame di un Condominio con più di venti partecipanti, deve ritenersi che la partecipazione all'assemblea del 14/10/2021 di un condomino munito di un numero di deleghe rappresentanti un valore proporzionale di millesimi superiore a quello massimo consentito dalla legge, pari a 200 millesimi, comporta un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera assembleare, per violazione del quorum costitutivo e deliberativo della assemblea.
che coinvolge tutte le decisioni prese nella assemblea in esame, - tutte assunte peraltro con il voto CP_7 favorevole della condomina – e rilevante sotto il profilo della annullabilità delle stesse (Cfr.: Cass. CP_6
Sezz. UU. 9839/2021)
Emerge quindi la fondatezza del rilievo di illegittimità sollevato da parte attrice e, in conseguenza della cessazione della materia del contendere tra le parti a seguito della nuova delibera intervenuta in data
14/01/2022, che ha così sanato lo stesso sostanzialmente mostrando di accogliere la doglianza della attrice.
Ne consegue la soccombenza virtuale del CP_1
Va poi rigettata la domanda formulata dal convenuto della attrice al risarcimento Controparte_8 del danno ex art.96 cpc in quanto: non è stato allegato né, a fortiori, provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.; non si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo al convenuto dall'atteggiamento processuale della attrice e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza della stessa nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Con assorbimento nella presente pronuncia di ogni altra domanda ed eccezione tra la attrice ed il per il principio della ragione più liquida (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 CP_1 del 28/05/2014).
Con riferimento alle spese e competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione va osservato quanto segue.
La citazione in giudizio ha preceduto, per quanto pacifico in atti, la instaurazione della mediazione e la delibera del 14/01/2022 è intervenuta successivamente ad entrambe, ma quando la mediazione era ancora in corso.
Va però osservato che quest'ultima non è proseguita, per quanto è dato leggere dal verbale di mediazione del
16/2/2022, per esclusiva volontà della attrice, mentre il convenuto aveva intenzione di CP_1 proseguirla.
Le parti hanno poi conciliato stragiudizialmente la lite in ordine alle domande relative alle infiltrazioni e i danni, a spese compensate, nel corso del giudizio.
Ne consegue che i compensi del presente giudizio e della procedura di mediazione relative a dette ultime domande vanno integralmente compensate.
Invece in ordine alle competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione relative alla domanda di impugnazione della delibera dell'11/10/2021 va ritenuto che le stesse vanno parzialmente compensate tra le parti, per la metà, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. atteso il comportamento di parte attrice in sede di mediazione sopra evidenziato e l'esito solo processuale del presente giudizio;
mentre la rimanente metà dei compensi e tutte le spese vive di giudizio e di mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91
c.p.c. e vanno posti a favore dell'attrice ed a carico del convenuto. CP_1
Tale sola metà dei compensi di giudizio e di mediazione, determinata sulla scorta dei parametri dettati del
D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, e tutte le spese di giudizio e di mediazione vengono liquidate come in dispositivo.
Nulla per le spese tra l'attrice e l'amministratore del convenuto, citato in giudizio senza che CP_1 avverso lo stesso siano state spiegate domande e non costituitosi ed avverso il quale la attrice ha anche rinunciato ad ogni richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla impugnativa della delibera dell'11/10/2021 della assemblea del convenuto nn.34/36, in Milano, a seguito Controparte_1 dell'intervenuta approvazione della delibera del 14/01/2022.
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alle domande relative alle infiltrazioni e danni a seguito della intervenuta conciliazione stragiudiziale della lite.
- Rigetta la domanda formulata dal convenuto nn.34/36, in Milano di Controparte_1 condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Parte_1
- Condanna il convenuto nn.34/36, in Milano, a corrispondere alla attrice Controparte_1
la metà dei compensi del giudizio di opposizione e della mediazione relativamente alla Parte_1 domanda di impugnativa della delibera assembleare dell'11/10/2021, che liquida per tale sola parte in
€.2.500,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge;
nonché tutte le spese di lite e di mediazione determinate in €.350,00. Compensa la rimanente metà dei compensi di giudizio e della mediazione tra l'attrice ed il convenuto relativamente a detta domanda.
- Compensa integralmente i compensi di giudizio e della mediazione tra l'attrice ed il Parte_1 convenuto 4/36, in Milano relativamente alle domande per le infiltrazioni Controparte_3
e i danni.
- Nulla per le spese tra l'attrice e l'amministratore del convenuto Parte_1 CP_1 [...]
.. Controparte_2
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 25 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani