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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10927/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 11 giugno 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi l'avv. Valotto, in sostituzione dell'avv. Sartori, e l'avv. Morano, in sostituzione dell'avv. Viali.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Valotto e l'avv. Morano precisano le conclusioni come da note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado al n. 10927/2024 R.G. promossa da:
(C.F. e P.IVA , con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 P.IVA_1
SARTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore ANDREA SARTO, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dall'avv. ANTONIO ROMEI, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANTONIO ROMEI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
852/2024 (R.G.7655/2024), con il quale le è stato ingiunto di pagare alla ricorrente la Controparte_1
somma di € 16.952,86, oltre gli interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 567,00 per compensi, in € 145,50 per spese oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario sulle spese, in forza contratto di mutuo n° 7889 sottoscritto in data 16 marzo 2020.
La società ha affermato di aver “estinto il mutuo (oggetto dell'odierno impugnato Parte_1 decreto) con moneta scritturale bancaria”. Nello specifico, parte opponente ha precisato che il pagamento è stato effettuato per il tramite della società “IN service SUA con sede in Verona” quale “azienda che agisce per mandato di GST Virtual AN”. “La detta società veronese ha trasmesso alla banca la richiesta di estinzione e l'affidavit ( cfr prod. 9 e 10) per le modalità di conversione della moneta scritturale bancaria”.
pagina 2 di 5 con la comparsa di costituzione ha allegato il mancato pagamento da parte della mutuataria CP_1
delle rate di mutuo, a partire della n. 34, secondo le modalità contrattualmente pattuite tra le parti (cfr.
Condizioni Generali del Contratto di Mutuo, doc. 3 fascicolo monitorio).
Ritiene questo giudice che la opposizione non possa essere accolta.
L'eccezione di pagamento non risulta essere provata, non essendo stata prodotta la documentazione a sostegno di tale eccezione.
Parte attrice ha utilizzato in maniera impropria la locuzione “moneta scritturale” che deve intendersi quale insieme dei legittimi strumenti di pagamento gestiti dalle banche e dagli intermediari autorizzati in luogo dei trasferimenti materiali di danaro (assegni, vaglia e altri strumenti cartolari, bonifici, disposizioni di accredito ed addebito in conto ecc.). Tali legittimi strumenti di pagamento vengono accettati come forme di pagamento in quanto sono immediatamente convertibili in moneta legale, attesa l'esistenza di un deposito o di un rapporto di credito bancario costituente la provvista sottostante.
È' già stato osservato in giurisprudenza che la moneta scritturale bancaria ha “due prerogative che la differenziano in modo sostanziale rispetto a qualsiasi altra forma di moneta creata da soggetti privati e che determinano la sua accettabilità come mezzo di pagamento: - 1) il possessore può chiedere all'emittente di convertirla in qualsiasi momento e senza perdita di valore (al valore nominale pieno) in moneta avente corso legale;
- 2) è emessa da operatori del sistema bancario e finanziario, ossia soggetti qualificati che sono sottoposti al controllo di autorità pubbliche che ne assicurano la sana e prudente gestione e che vigilano anche sulla stabilita complessiva del sistema (per i Paesi dell'Unione europea, queste autorità sono la AN TR OP e le singole autorità nazionali competenti;
per l'TA
l'autorità nazionale di vigilanza è la AN d'TA (v. Corte di Appello di Bari, Sez. II, 7 febbraio
2024).
La legge consente la prestazione di servizi di pagamento attraverso moneta scritturale solo a determinati soggetti autorizzati, quali banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (cfr.
Direttiva 2000/46/CE).
A tal riguardo, parte attrice non ha provato che IN service SUA o la GST Virtual AN abbiano ottenuto la necessaria autorizzazione dalla AN TR OP o dalla AN d'TA all'emissione di moneta scritturale.
La documentazione esibita in udienza da parte attrice, non può essere considerata prova nel caso di specie, poiché oltre a non essere mai stata depositata a pct e a non riportare alcun movimento/operazione riconducibile all'oggetto della presente causa, non è neppure leggibile in determinate pagine, essendo il testo ricoperto da “timbri” che ne impediscono la lettura.
pagina 3 di 5 Inoltre, la società con le note conclusive ha soltanto affermato che il saldo del debito Parte_1
è stato effettuato da un Ente Monetario Extraterritoriale Riconosciuto (come regolamentato da
PROPOSTA DI CONTRATTO UNILATERALE di Gst VIRTUAL BANK, prot.gstvb-002-2018- del
09/10/2018), senza però provare o spiegare il tipo o la natura del riconoscimento a cui si riferisce.
Ancora, parte attrice con le note conclusive, ha, per la prima volta, affermato di aver eseguito un secondo pagamento di pari importo con il conto esistente e censito di BANKofAD di Persona_2 senza però fornire alcuna prova che attesti l'avvenuto pagamento.
Si rileva, pertanto, che il pagamento con moneta scritturale, secondo le modalità sopra descritte, non ha nessun valore legale e non costituisce adempimento da parte della mutuataria, poiché l'unica forma di moneta dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro è la moneta legale, emessa da una
AN TR.
Per di più, si osserva all'art. 4 sez. II delle condizioni generali del contratto di mutuo (doc. 3 fascicolo monitorio) che le parti hanno espressamente pattuito che il pagamento delle singole rate deve avvenire unicamente meriante addebito diretto del relativo importo sul conto corrente bancario e non vi è prova di un accordo fra le parti in ordine a una diversa modalità di pagamento.
In ogni caso, nessuna azione idonea a compromettere l'adempimento può essere imputata a CP_1
la quale ha comunicato prontamente alla controparte di non accettare alcun pagamento nelle
[...]
forme della moneta scritturale (vedi doc. 9 dimesso da parte convenuta).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non ravvisandosi gli estremi della malafede o della colpa grave.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 10927/2024 R.G. promossa da ei Parte_1
confronti di ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, Controparte_1
- rigetta l'opposizione, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna lla rifusione nei confronti di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in complessivi 5.077,00, di cui nulla per spese, oltre spese generali e accessori come per legge;
Sentenza resa ex art 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti e allegazione al verbale.
Venezia, 11.6.2025 il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Vanessa Pontani.
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 11 giugno 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi l'avv. Valotto, in sostituzione dell'avv. Sartori, e l'avv. Morano, in sostituzione dell'avv. Viali.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Valotto e l'avv. Morano precisano le conclusioni come da note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado al n. 10927/2024 R.G. promossa da:
(C.F. e P.IVA , con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 P.IVA_1
SARTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore ANDREA SARTO, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dall'avv. ANTONIO ROMEI, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANTONIO ROMEI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
852/2024 (R.G.7655/2024), con il quale le è stato ingiunto di pagare alla ricorrente la Controparte_1
somma di € 16.952,86, oltre gli interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 567,00 per compensi, in € 145,50 per spese oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario sulle spese, in forza contratto di mutuo n° 7889 sottoscritto in data 16 marzo 2020.
La società ha affermato di aver “estinto il mutuo (oggetto dell'odierno impugnato Parte_1 decreto) con moneta scritturale bancaria”. Nello specifico, parte opponente ha precisato che il pagamento è stato effettuato per il tramite della società “IN service SUA con sede in Verona” quale “azienda che agisce per mandato di GST Virtual AN”. “La detta società veronese ha trasmesso alla banca la richiesta di estinzione e l'affidavit ( cfr prod. 9 e 10) per le modalità di conversione della moneta scritturale bancaria”.
pagina 2 di 5 con la comparsa di costituzione ha allegato il mancato pagamento da parte della mutuataria CP_1
delle rate di mutuo, a partire della n. 34, secondo le modalità contrattualmente pattuite tra le parti (cfr.
Condizioni Generali del Contratto di Mutuo, doc. 3 fascicolo monitorio).
Ritiene questo giudice che la opposizione non possa essere accolta.
L'eccezione di pagamento non risulta essere provata, non essendo stata prodotta la documentazione a sostegno di tale eccezione.
Parte attrice ha utilizzato in maniera impropria la locuzione “moneta scritturale” che deve intendersi quale insieme dei legittimi strumenti di pagamento gestiti dalle banche e dagli intermediari autorizzati in luogo dei trasferimenti materiali di danaro (assegni, vaglia e altri strumenti cartolari, bonifici, disposizioni di accredito ed addebito in conto ecc.). Tali legittimi strumenti di pagamento vengono accettati come forme di pagamento in quanto sono immediatamente convertibili in moneta legale, attesa l'esistenza di un deposito o di un rapporto di credito bancario costituente la provvista sottostante.
È' già stato osservato in giurisprudenza che la moneta scritturale bancaria ha “due prerogative che la differenziano in modo sostanziale rispetto a qualsiasi altra forma di moneta creata da soggetti privati e che determinano la sua accettabilità come mezzo di pagamento: - 1) il possessore può chiedere all'emittente di convertirla in qualsiasi momento e senza perdita di valore (al valore nominale pieno) in moneta avente corso legale;
- 2) è emessa da operatori del sistema bancario e finanziario, ossia soggetti qualificati che sono sottoposti al controllo di autorità pubbliche che ne assicurano la sana e prudente gestione e che vigilano anche sulla stabilita complessiva del sistema (per i Paesi dell'Unione europea, queste autorità sono la AN TR OP e le singole autorità nazionali competenti;
per l'TA
l'autorità nazionale di vigilanza è la AN d'TA (v. Corte di Appello di Bari, Sez. II, 7 febbraio
2024).
La legge consente la prestazione di servizi di pagamento attraverso moneta scritturale solo a determinati soggetti autorizzati, quali banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (cfr.
Direttiva 2000/46/CE).
A tal riguardo, parte attrice non ha provato che IN service SUA o la GST Virtual AN abbiano ottenuto la necessaria autorizzazione dalla AN TR OP o dalla AN d'TA all'emissione di moneta scritturale.
La documentazione esibita in udienza da parte attrice, non può essere considerata prova nel caso di specie, poiché oltre a non essere mai stata depositata a pct e a non riportare alcun movimento/operazione riconducibile all'oggetto della presente causa, non è neppure leggibile in determinate pagine, essendo il testo ricoperto da “timbri” che ne impediscono la lettura.
pagina 3 di 5 Inoltre, la società con le note conclusive ha soltanto affermato che il saldo del debito Parte_1
è stato effettuato da un Ente Monetario Extraterritoriale Riconosciuto (come regolamentato da
PROPOSTA DI CONTRATTO UNILATERALE di Gst VIRTUAL BANK, prot.gstvb-002-2018- del
09/10/2018), senza però provare o spiegare il tipo o la natura del riconoscimento a cui si riferisce.
Ancora, parte attrice con le note conclusive, ha, per la prima volta, affermato di aver eseguito un secondo pagamento di pari importo con il conto esistente e censito di BANKofAD di Persona_2 senza però fornire alcuna prova che attesti l'avvenuto pagamento.
Si rileva, pertanto, che il pagamento con moneta scritturale, secondo le modalità sopra descritte, non ha nessun valore legale e non costituisce adempimento da parte della mutuataria, poiché l'unica forma di moneta dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro è la moneta legale, emessa da una
AN TR.
Per di più, si osserva all'art. 4 sez. II delle condizioni generali del contratto di mutuo (doc. 3 fascicolo monitorio) che le parti hanno espressamente pattuito che il pagamento delle singole rate deve avvenire unicamente meriante addebito diretto del relativo importo sul conto corrente bancario e non vi è prova di un accordo fra le parti in ordine a una diversa modalità di pagamento.
In ogni caso, nessuna azione idonea a compromettere l'adempimento può essere imputata a CP_1
la quale ha comunicato prontamente alla controparte di non accettare alcun pagamento nelle
[...]
forme della moneta scritturale (vedi doc. 9 dimesso da parte convenuta).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non ravvisandosi gli estremi della malafede o della colpa grave.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 10927/2024 R.G. promossa da ei Parte_1
confronti di ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, Controparte_1
- rigetta l'opposizione, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna lla rifusione nei confronti di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in complessivi 5.077,00, di cui nulla per spese, oltre spese generali e accessori come per legge;
Sentenza resa ex art 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti e allegazione al verbale.
Venezia, 11.6.2025 il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Vanessa Pontani.
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