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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/07/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. N. 43/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Ancona in persona dei magistrati
Dott. Guido Federico Presidente rel
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere.
riunita in camere di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 43.2025 del ruolo civile, proposta congiuntamente da
, nata a [...] in data [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gesi Dignani e da nato ad Parte_2
Ancona il 3.11.1976 (c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Giovanni Ballone Burini
ricorrenti
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE in sede
intervenuto
OGGETTO: delibazione e riconoscimento della sentenza ecclesiastica contenente la declaratoria di nullità di matrimonio concordatario
CONCLUSIONI Per i ricorrenti “dichiari l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno emessa il 21.11.2018 in primo grado di giurisdizione, depositata il 17.12.2018, pubblicata il 19.12.2018, notificata il 19.12.2018 e, non essendo stato interposto appello, è stato emesso in data 22.1.2018 il decreto esecutorio della stessa con relativa annotazione, con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio celebrato il 22.6.2004 nella parrocchia di S. 1 Famiglia Diocesi di Ancona-Osimo, Comune di Ancona, (atto di matrimonio anno 2004 parte 2 seria A n. 90 del Comune di Ancona) tra i sig.ri e Parte_2
per “grave difetto di discrezione di giudizio in entrambi” con “divieto Parte_1 alle parti di contrarre nuove nozze senza il permesso dell'Ordinario del luogo”, con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle conseguenziali trascrizioni ed annotazioni”
Conclusioni del P.G. “Nulla oppone in merito a quanto richiesto”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso congiunto ex art. 8, n. 2, legge n. 121/85, i signori e Parte_1
premesso che: Parte_2
-in data 22.6.2004 si sono uniti in matrimonio celebrato con rito concordatario in
Ancona. trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 90 parte 2 seria A dell'anno 2004;
-in data 21.11.2018, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno ha pronunciato sentenza resa pubblica in data 19.12.2018, di declaratoria di nullità del matrimonio religioso per “grave difetto di discrezione di giudizio in entrambi” ( all.n.5);
In data 2.06.2025, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha munito di esecutività la detta sentenza con proprio decreto;
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarata l'efficacia, nella
Repubblica Italiana, della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale
Piceno ricorrendone tutti i presupposti di cui all'art. 8, comma 2, lett. a, b, c della legge 121/85
Il Procuratore Generale è intervenuto depositando conclusioni scritte in data
27.01.2025 con cui ha dichiarato di nulla opporre in merito alla richiesta.
In 14 .
7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Presupposto indispensabile per dichiarare efficace la sentenza ecclesiastica è che questa non sia in contrasto con l'ordine pubblico;
la compatibilità o meno con l'ordine pubblico italiano deve, in particolare, essere verificata con riferimento alla causa per la quale viene dichiarata la nullità del matrimonio.
2 Come sopra accennato, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno all'esito di approfondita istruttoria ha dichiarato la nullità del matrimonio contratto dai signori e con la seguente motivazione “grave difetto di discrezione di CP_1 Parte_2 giudizio in entrambi”.
Il “grave difetto di discrezione di giudizio” è un vizio della volontà attinente in modo diretto alla incapacità personale del coniuge di partecipare efficacemente all'atto, escludendone quel minimo requisito psichico che si richiede per la validità del vincolo.
La S.C. ha precisato che in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (defectum discretionis iudicii) da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico in quanto determina incapacità del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano. (in tal senso: Cass. 11791/2021, v. Cass.
n. 4701/1988 e n. 3002/1997; in senso conforme: Cass. n. 5822/1987; n.
4387/2000; n. 10796/2006).
Va osservato che il matrimonio fra le parti è stato celebrato con rito canonico e trascritto nei registri dello Stato civile, per cui il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa;
inoltre, nel procedimento è stato assicurato il diritto ad agire e a difendersi come si desume dalla sentenza.
Ricorrono le altre condizioni richieste per la dichiarazione di efficacia della decisione: in particolare, la sentenza non è contraria ad altra pronunciata in Italia;
è divenuta definitiva secondo l'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale;
non pende processo innanzi ad un Giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti e le disposizioni della sentenza non producono effetti contrastanti con l'Ordine pubblico.
Deve conclusivamente essere dichiarata l'esecutività nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica oggetto del presente giudizio, con conseguente trascrizione negli atti dello Stato Civile.
Nulla è dovuto per le spese del ricorso in quanto proposto congiuntamente.
3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta e Parte_1 così provvede: Parte_2 accoglie la domanda e, per l'effetto:
-dichiara esecutiva in Italia la sentenza, emessa in data in data 21.11.2018 resa pubblica in data 19.12.2018, munita di esecutività il 22.01.2019, con cui il
Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto in Ancona da e Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 90, parte II, serie A dell'anno 2004, sentenza resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica in data 2.06.2025;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di trascrivere la presente sentenza e quella ecclesiastica a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso gli uffici dello Stato Civile di detto Comune.
-Nulla per le spese
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Ancona in persona dei magistrati
Dott. Guido Federico Presidente rel
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere.
riunita in camere di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 43.2025 del ruolo civile, proposta congiuntamente da
, nata a [...] in data [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gesi Dignani e da nato ad Parte_2
Ancona il 3.11.1976 (c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Giovanni Ballone Burini
ricorrenti
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE in sede
intervenuto
OGGETTO: delibazione e riconoscimento della sentenza ecclesiastica contenente la declaratoria di nullità di matrimonio concordatario
CONCLUSIONI Per i ricorrenti “dichiari l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno emessa il 21.11.2018 in primo grado di giurisdizione, depositata il 17.12.2018, pubblicata il 19.12.2018, notificata il 19.12.2018 e, non essendo stato interposto appello, è stato emesso in data 22.1.2018 il decreto esecutorio della stessa con relativa annotazione, con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio celebrato il 22.6.2004 nella parrocchia di S. 1 Famiglia Diocesi di Ancona-Osimo, Comune di Ancona, (atto di matrimonio anno 2004 parte 2 seria A n. 90 del Comune di Ancona) tra i sig.ri e Parte_2
per “grave difetto di discrezione di giudizio in entrambi” con “divieto Parte_1 alle parti di contrarre nuove nozze senza il permesso dell'Ordinario del luogo”, con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle conseguenziali trascrizioni ed annotazioni”
Conclusioni del P.G. “Nulla oppone in merito a quanto richiesto”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso congiunto ex art. 8, n. 2, legge n. 121/85, i signori e Parte_1
premesso che: Parte_2
-in data 22.6.2004 si sono uniti in matrimonio celebrato con rito concordatario in
Ancona. trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 90 parte 2 seria A dell'anno 2004;
-in data 21.11.2018, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno ha pronunciato sentenza resa pubblica in data 19.12.2018, di declaratoria di nullità del matrimonio religioso per “grave difetto di discrezione di giudizio in entrambi” ( all.n.5);
In data 2.06.2025, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha munito di esecutività la detta sentenza con proprio decreto;
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarata l'efficacia, nella
Repubblica Italiana, della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale
Piceno ricorrendone tutti i presupposti di cui all'art. 8, comma 2, lett. a, b, c della legge 121/85
Il Procuratore Generale è intervenuto depositando conclusioni scritte in data
27.01.2025 con cui ha dichiarato di nulla opporre in merito alla richiesta.
In 14 .
7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Presupposto indispensabile per dichiarare efficace la sentenza ecclesiastica è che questa non sia in contrasto con l'ordine pubblico;
la compatibilità o meno con l'ordine pubblico italiano deve, in particolare, essere verificata con riferimento alla causa per la quale viene dichiarata la nullità del matrimonio.
2 Come sopra accennato, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno all'esito di approfondita istruttoria ha dichiarato la nullità del matrimonio contratto dai signori e con la seguente motivazione “grave difetto di discrezione di CP_1 Parte_2 giudizio in entrambi”.
Il “grave difetto di discrezione di giudizio” è un vizio della volontà attinente in modo diretto alla incapacità personale del coniuge di partecipare efficacemente all'atto, escludendone quel minimo requisito psichico che si richiede per la validità del vincolo.
La S.C. ha precisato che in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (defectum discretionis iudicii) da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico in quanto determina incapacità del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano. (in tal senso: Cass. 11791/2021, v. Cass.
n. 4701/1988 e n. 3002/1997; in senso conforme: Cass. n. 5822/1987; n.
4387/2000; n. 10796/2006).
Va osservato che il matrimonio fra le parti è stato celebrato con rito canonico e trascritto nei registri dello Stato civile, per cui il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa;
inoltre, nel procedimento è stato assicurato il diritto ad agire e a difendersi come si desume dalla sentenza.
Ricorrono le altre condizioni richieste per la dichiarazione di efficacia della decisione: in particolare, la sentenza non è contraria ad altra pronunciata in Italia;
è divenuta definitiva secondo l'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale;
non pende processo innanzi ad un Giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti e le disposizioni della sentenza non producono effetti contrastanti con l'Ordine pubblico.
Deve conclusivamente essere dichiarata l'esecutività nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica oggetto del presente giudizio, con conseguente trascrizione negli atti dello Stato Civile.
Nulla è dovuto per le spese del ricorso in quanto proposto congiuntamente.
3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta e Parte_1 così provvede: Parte_2 accoglie la domanda e, per l'effetto:
-dichiara esecutiva in Italia la sentenza, emessa in data in data 21.11.2018 resa pubblica in data 19.12.2018, munita di esecutività il 22.01.2019, con cui il
Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto in Ancona da e Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 90, parte II, serie A dell'anno 2004, sentenza resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica in data 2.06.2025;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di trascrivere la presente sentenza e quella ecclesiastica a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso gli uffici dello Stato Civile di detto Comune.
-Nulla per le spese
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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