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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1898/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/12/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21/07/2025 da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LETIZIA GIUSEPPINA, tendente ad ottenere la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli (NA) in data 23/12/1973; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 10/01/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- i coniugi continueranno a vivranno separati nel mutuo rispetto;
- disporre inoltre che il Sig. s'impegna a corrispondere alla moglie, entro il giorno dieci di ogni mese, la Parte_2 somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
tale importo, sarà indicizzato annualmente secondo i dati ISTAT del costo della vita;
- i coniugi con la sottoscrizione dell'odierno ricorso, si autorizzano scambievolmente al rilascio o rinnovo del passaporto;
- ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 2
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che il contributo di mantenimento va inteso come assegno divorzile;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli (NA) il 23/12/1973 da
, nata a [...] il [...], e da Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI (NA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 126, parte II, serie A, sez. W, anno
1973);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1898/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/12/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21/07/2025 da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LETIZIA GIUSEPPINA, tendente ad ottenere la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli (NA) in data 23/12/1973; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 10/01/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- i coniugi continueranno a vivranno separati nel mutuo rispetto;
- disporre inoltre che il Sig. s'impegna a corrispondere alla moglie, entro il giorno dieci di ogni mese, la Parte_2 somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
tale importo, sarà indicizzato annualmente secondo i dati ISTAT del costo della vita;
- i coniugi con la sottoscrizione dell'odierno ricorso, si autorizzano scambievolmente al rilascio o rinnovo del passaporto;
- ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 2
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che il contributo di mantenimento va inteso come assegno divorzile;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli (NA) il 23/12/1973 da
, nata a [...] il [...], e da Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI (NA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 126, parte II, serie A, sez. W, anno
1973);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese