Improcedibile
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 06/06/2025, n. 4906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4906 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04906/2025REG.PROV.COLL.
N. 04299/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4299 del 2022, proposto da
UC CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bisagno, 14;
contro
Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Calenzano, Citta' Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Primera) n. 250/2022, resa tra le parti, avente ad oggetto:
quanto al ricorso principale:
la deliberazione del Consiglio comunale di Sesto Fiorentino dell’11 ottobre 2018, n. 109 di adozione del nuovo Piano Strutturale intercomunale di Sesto Fiorentino e Calenzano, unitamente agli atti presupposti ed all’atto dirigenziale della Città Metropolitana di Firenze 7 febbraio 2019, n. 298 recante il parere favorevole alla conclusione del procedimento di V.A.S. relativo al Piano Strutturale Intercomunale; la deliberazione del Consiglio comunale di Sesto Fiorentino del 11 aprile 2019, n. 35, di approvazione del nuovo strumento urbanistico;
quanto ai motivi aggiunti:
la deliberazione del Consiglio comunale di Sesto Fiorentino del 26 luglio 2019, n. 66, di adozione di una variante semplificata al secondo Regolamento urbanistico; il provvedimento di esclusione dalla V.A.S. adottato dalla Città Metropolitana di Firenze 27 giugno 2019 ed il parere del Settore Genio Civile del Valdarno Superiore 28 ottobre 2019;
quanto al ricorso incidentale presentato da Comune di Sesto Fiorentino il 2/8/2022:
atto di costituzione con richiesta di respingere l'appello proposto in quanto inammissibile e/o comunque totalmente infondato nel merito e appello incidentale avverso la sentenza del TAR Toscana n. 250 del 3.3.3022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal Comune di Sesto Fiorentino;
Vista la nota del 28 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante è proprietario, in virtù di successione ereditaria, di un’area in Comune di Sesto Fiorentino, località LI Stazione, contraddistinta al catasto terreni al fg. 28, p.lle 309 e 458 e rientrante nell’U.T.O.E. di Monte Morello, Piana e Cercina; su detta area è stato edificato un immobile su due livelli, con accesso da via della Docciola, n. 201.
2. Con deliberazione 11 ottobre 2018, n. 109, il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino adottava il nuovo Piano Strutturale intercomunale di Sesto Fiorentino e Calenzano; il nuovo strumento urbanistico prevedeva, nell’U.T.O.E. di Monte Morello, Piana e Cercina (che ricomprende il territorio di località LI Stazione), nuovi insediamenti residenziali per 2.000 mq.
3. In data 27 dicembre 2018, il CH presentava un’osservazione allo strumento urbanistico adottato (che prendeva il n. 43); con deliberazione 11 aprile 2019, n. 35, il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino approvava però definitivamente il nuovo strumento urbanistico, recependo solo parzialmente l’osservazione del ricorrente e modificando solo parzialmente l’art. 40 delle N.T.A. relativo all’area in discorso; in particolare, l’osservazione presentata dal ricorrente era parzialmente accolta, sulla base della seguente motivazione: “la lettura del territorio ha preso a riferimento le seguenti indicazioni: - il PIT riconosce l’ambito di LI (incluso nel nucleo Pian San Bartolo/Trespiano) come un nucleo abitato di tipo urbano, al pari delle frazioni di Legri e Le Croci in Comune di Calenzano; - il PIT riconosce caratteri di edificazione e urbanizzazione distinti rispetto a quelli delle altre aree consolidate del capoluogo – inscrivendole nei tessuti residenziali puntiformi TR5. Tenuto conto di quanto sopra, si è ritenuto ammissibile confermare la scelta del PS 2004 e includere l’abitato di LI nel territorio urbano, classificando l’area come TR5. In accordo con il parere regionale, si provvede a specificare le direttive agli strumenti della pianificazione urbanistica, con riferimento alle considerazioni formulate nel 2012 dalla Regione Toscana, nel seguente modo: “Per garantire il migliore inserimento nel tessuto esistente e nell’ambiente circostante della parte residuale dell’insediamento, data anche la particolare conformazione morfologica, è necessaria una progettazione unitaria che assicuri il rispetto degli “obiettivi specifici” relativi all’invariante III (riportati nell’Abaco delle invarianti) e delle seguenti prescrizioni: - devono essere ripresi i caratteri dell’edificato circostante (edifici unifamiliari o bifamiliari, con uno o due piani abitabili, con eventuali piani interrati o seminterrati); - deve essere prevista una sistemazione degli spazi aperti volta alla conservazione delle essenze arboree esistenti, dell’andamento del terreno naturale esistente e al contenimento delle parti pavimentate anche se di tipo permeabile; - deve essere prevista la realizzazione di servizi ed infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti”.
4. Le deliberazioni di adozione e approvazione dello strumento urbanistico sono state impugnate dal ricorrente con ricorso nrg 1284 del 2019, unitamente agli atti presupposti ed all’atto dirigenziale della Città Metropolitana di Firenze 7 febbraio 2019, n. 298 recante il parere favorevole alla conclusione del procedimento di V.A.S. relativo al Piano Strutturale Intercomunale, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione art. 36 della l.r.t. n. 65/2014, violazione e falsa applicazione art. 19 della l.r.t. n. 65/2014, eccesso di potere per violazione delle garanzie procedimentali e partecipative, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste; 2) violazione e falsa applicazione art. 36 della l.r.t. n. 65/2014, sotto ulteriore profilo, violazione e falsa applicazione art. 19 della l.r.t. n. 65/2014, eccesso di potere per violazione delle garanzie procedimentali e partecipative, sotto ulteriore profilo; 3) violazione e falsa applicazione art. 36 della l.r.t. n. 65/2014, sotto ulteriore profilo, violazione e falsa applicazione del regolamento art. 16, comma 2, lett. b) del regolamento 4/r/2017, violazione e falsa applicazione art. 3, comma 2, lett. d) dell’allegato a alle linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell’art. 36 della l.r.t. n. 65/2014 e dell’art. 17 del regolamento 4/r/2017, eccesso di potere per violazione delle garanzie procedimentali e partecipative, sotto ulteriore profilo; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 67 della l.r.t. n. 65/2014, eccesso di potere per carenza dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, sotto ulteriore profilo, eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà manifeste, sotto ulteriore profilo; 5) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l.r.t. n. 65/2014, sotto ulteriore profilo, violazione e falsa applicazione dell’artt. 23, 25 della l.r.t. n. 65/2014, eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, sotto ulteriore profilo; 6) violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 9, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.l. n. 133/2014, violazione e falsa applicazione artt. 1, 4, 125 della l.r.t. n. 65/2014, violazione e falsa applicazione delle prescrizioni del PIT, eccesso di potere per carenza dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza, sotto ulteriore profilo; 7) violazione e falsa applicazione d.m. 1444/1968, violazione e falsa applicazione dell’art. 62 della l.r.t. n. 65/2014, violazione e falsa applicazione delle prescrizioni del PIT, eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà, sotto ulteriore profilo; 8) violazione e falsa applicazione artt. 11 ss. d.lgs. n. 152/2006, violazione e falsa applicazione art. 14 l.r.t. n. 65/2014, violazione e falsa applicazione artt. 3, 4, 5, 5bis, 24 della l.r.t. n. 10/2010, eccesso di potere per carenza dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, sotto ulteriore profilo; 9) violazione e falsa applicazione dell’art. 104 della l.r.t. n. 65/2014, violazione e falsa applicazione degli “indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, violazione e falsa applicazione delibera g.r.t. n. 261 del 18 aprile 2011 e n. 1162 del 22 ottobre 2018, - eccesso di potere per carenza dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, sotto ulteriore profilo; 10) violazione e falsa applicazione dell’art. 104 della l.r.t. n. 65/2014, sotto ulteriore profilo, eccesso di potere per carenza dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà manifesta, sotto ulteriore profilo.
5. Con deliberazione 26 luglio 2019, n. 66, il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino adottava una variante semplificata al secondo Regolamento urbanistico, relativa solo ad alcuni comparti tra cui quello di LI Stazione; in data 5 settembre 2019, il ricorrente presentava un’osservazione dai contenuti estremamente eterogenei, che prendeva il n. 3 ed era parzialmente accolta dalla deliberazione C.C. Sesto Fiorentino 5 novembre 2019, n. 95 (che approvava definitivamente la nuova variante semplificata al secondo Regolamento Urbanistico).
6. La deliberazione di approvazione della variante semplificata al secondo Regolamento Urbanistico è stata impugnata dal ricorrente, unitamente al provvedimento di esclusione dalla V.A.S. adottato dalla Città Metropolitana di Firenze 27 giugno 2019 ed al parere del Settore Genio Civile del Valdarno Superiore 28 ottobre 2019, con motivi aggiunti al ricorso depositati in data 10 febbraio 2020; a base della nuova impugnazione erano poste censure di: 1) violazione e falsa applicazione art. 95 della l.r.t. n. 65/2014, illegittimità derivata; 2) violazione e falsa applicazione artt. 4, 23, 25, 30, 32 e 62 della l.r.t. n. 65/2014, eccesso di potere per violazione delle garanzie procedimentali e partecipative, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste; 3) violazione e falsa applicazione artt. 4, 23, 25, 30, 32 e 62 della l.r.t. n. 65/2014 (sotto altro profilo), eccesso di potere per violazione delle garanzie procedimentali e partecipative (sotto altro profilo), eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste (sotto altro profilo); 4) violazione e falsa applicazione artt. 4, 23, 25, 30, 32 e 62 della l.r.t. n. 65/2014 (sotto altro profilo), eccesso di potere per violazione delle garanzie procedimentali e partecipative (sotto altro profilo), eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste (sotto altro profilo); 5) violazione e falsa applicazione artt. 4, 23, 25, 30, 32 e 62 della l.r.t. n. 65/2014 (sotto ulteriore profilo), eccesso di potere per violazione delle garanzie procedimentali e partecipative (sotto ulteriore profilo), eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste (sotto ulteriore profilo); 6) violazione e falsa applicazione artt. 11 ss. d.lgs. n. 152/2006, violazione e falsa applicazione art. 14 l.r.t. n. 65/2014, violazione e falsa applicazione artt. 3, 4, 5, 5bis, 24 della l.r.t. n. 10/2010, eccesso di potere per carenza dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, sotto ulteriore profilo; 7) violazione e falsa applicazione artt. 136 e 142 d.lgs. 142/2004, violazione e falsa applicazione art. 21 disciplina di piano del PIT, violazione e falsa applicazione art. 31 l.r.t. 65/2014, - eccesso di potere per carenza di presupposti, difetto di istruttoria e grave di difetto di motivazione (sotto ulteriore profilo), eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta (sotto ulteriore profilo), sviamento di potere; 8) violazione e falsa applicazione d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per carenza dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, sotto ulteriore profilo, incompetenza.
7. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino, controdeducendo sul merito del ricorso e dei motivi aggiunti ed articolando eccezione preliminare di inammissibilità dell’impugnazione derivante, da un lato, dall’estrema genericità delle argomentazioni articolate da parte ricorrente in ordine all’interesse alla proposizione del ricorso, e, dall’altro, dalla ricomprensione di una parte dell’area di proprietà del ricorrente nell’area destinata a nuova edificazione dalla variante al secondo Regolamento urbanistico approvato con la delibera del consiglio comunale di Sesto Fiorentino 5 novembre 2019, n. 95 (con conseguente aumento di valore del bene).
8. Il TAR Toscana, Sez. I, con sentenza n. 250 del 3 marzo 2022, pubblicata il 03/03/2022, ha integralmente respinto il ricorso ed i motivi aggiunti.
9. Avverso tale pronuncia, è insorto il sig. CH UC, con atto d’appello notificato in data 03/05/2022 e depositato il 25/05/2022, a mezzo del quale ha chiesto la riforma della gravata sentenza.
Il Comune di Sesto Fiorentino si è costituito in giudizio il 02/08/2022 proponendo ricorso incidentale per aver il TAR giudicato infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di prime cure avanzata dalla difesa comunale in primo grado.
10. In data 28/04/2025, l’appellante ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse per fatti sopravvenuti nelle more della definizione del giudizio.
11. Tanto premesso, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
DIRITTO
Tanto premesso, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO