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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/12/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 473/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 473 del Ruolo Generale dell'anno 2018 promossa da:
nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Alghero alla via Lo Frasso 2 presso lo studio dell'avv. Stefano Carboni che lo rappresenta giusta delega in atti;
attore contro
, con sede in Torino, Corso Bolzano 4, c.f. , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente dagli Avv.ti
RO CI e CI RA IN, entrambi del Foro di Milano, e IA ER CA del Foro
di Sassari, giusta procura in atti;
convenuta
, società di diritto francese con sede in Parc d'activités de L'Eraudiére, 85170, CP_3 P.IVA_2
Dompierre sur Yon, Francia, rappresentata e difesa dall'avv. RO CI, in forza di procura in pagina 1 di 14 atti, dall'avv. Letizia Forma, in forza di nomina in atti, nonché dagli avvocati Laura IA
MA e FR LE ES, in forza di nomina in atti;
convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_4
convenuta contumace e
[...]
[“VGI”], con sede in Milano, Via Agnello 8, c.f. , p.i. Controparte_5 P.IVA_3
, in persona del procuratore dott.ssa nata ad [...] l'[...], P.IVA_4 Controparte_6
rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dagli avv.ti Marco Frazzica e Silvia Doria dello studio De BE CC NC FO di Milano, in virtù di procura speciale alle liti in atti, che eleggono domicilio presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Cugiolu in Sassari, Via Manno
55;
terza chiamata la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attore come da atto introduttivo del 30.12.2017; nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione del 30.3.2018; Controparte_2
nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione del 30.3.2018, nell'interesse CP_3
della terza chiamata come da comparsa del 1.4.2019 e ribadite nelle Controparte_5
rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio le società sopra CP_1
pagina 2 di 14 indicate, esponendo:
- che in data 21.10.2011 acquistava per mezzo della concessionaria dalla società CP_4
produttrice , lo Yacht Antares 42 al prezzo di €. 390.000,00 corrisposto per €. CP_2
270.000,00 tramite Sardaleasing s.p.a. e per €. 120.000,00 tramite conferimento di imbarcazione usata, con consegna prevista per aprile 2012;
- che lo yacht sarebbe inutilizzabile;
- che verserebbe mensilmente €. 1.896,44 di canone leasing alla Sardaleasing s.p.a. ed €.
4.000,00 annui di rimessaggio barca;
- che il natante sarebbe stato consegnato nell'agosto 2012 non conforme alle pattuizioni
(assenza di tendalino, bimini, prodotti da società diversa da ) e necessitante di CP_2
intervento di meccanico inviato da per anomalo funzionamento dei motori – CP_2
intervento che non si è rivelato risolutivo stante la ripresentazione del problema;
- che seguiva un nuovo intervento di su motore, batterie e scafo;
CP_2
- che anche tale intervento non si rivelava risolutivo, con la conseguenza che lo yacht non poteva essere utilizzato in quanto il motore si spegneva;
- che pertanto doveva essere ricoverato in porto;
- che l'utilizzo complessivo ammontava a circa 70 ore, cioè tre giorni di navigazione;
- che nel marzo 2013 riscontrava sullo yacht problemi di infiltrazione, all'apparato elettrico,
allo scafo;
- che il 31.5.2013 si presentava un operaio della che effettuava lavori superficiali CP_2
allo scafo, senza sistemare l'impianto elettrico;
- che con missive del 7.7.2013, 8.4.2014, 8.10.2014, 10.11.2014, 19.12.2014 chiedeva a e all'intermediario sig. la risoluzione dei problemi lamentati, senza esito;
CP_2 Per_1
- che dal 2015 seguirono ulteriori interventi di riparazione posti in essere – a titolo gratuito e in garanzia - che non risolsero i problemi;
pagina 3 di 14 - che alla data del ricorso la barca era ancora inutilizzabile;
- che promuoveva ricorso per accertamento tecnico preventivo nel quale il CTU ing. Per_2
rilevò una serie di vizi costruttivi del natante quantificando il costo di ripristino;
- che per l'inutilizzo del natante subiva ulteriori pregiudizi economici (quantificati dal CTU
in €. 43.200,00 per stagione), oltre a danni morali da quantificare.
Ha concluso chiedendo dichiararsi l'inadempimento delle convenute e la sussistenza di vizi costruttivi del natante da esse riconosciuti, con la dichiarazione di risoluzione del contratto di acquisto con condanna delle convenute, in solido tra loro, alla rifusione dell'importo di €.
390.000,00 versato, oltre alle spese di custodia del natante, al risarcimento dei danni patrimoniali e non per €. 360.000,00, oltre alla rifusione di tutte le spese sopportate, a fronte della restituzione del natante a . In subordine, per questo ultimo profilo, condannare CP_2
le parti convenute in solido tra loro al risarcimento dei danni quantificati in €. 360.000,00, in via ulteriormente subordinata condannare le convenute a eseguire i lavori di ripristino dell'imbarcazione a proprie spese, prestando relativa garanzia. In ogni caso condannare le convenute al risarcimento dei danni morali per non meno di €. 50.000,00, oltre interessi,
rivalutazione e capitalizzazione. Con vittoria di spese di lite della fase cautelare, della mediazione e del merito.
Si è costituita in giudizio , eccependo la propria carenza Controparte_2
di legittimazione passiva, contestando in fatto e diritto la ricostruzione del ricorrente ed esponendo:
- che l'imbarcazione è stata prodotta da che la vendette ad come da CP_3 Controparte_4
fattura in data 13.7.2011; a sua volta la vendette al Sig. pertanto Controparte_4 CP_1
sarebbe estranea alla vicenda sostanziale;
CP_2
- che il ricorrente sarebbe decaduto dalla possibilità di denunciare i vizi del bene, che sarebbe stato consegnato nell'ottobre 2011 e la prima denuncia dei vizi sarebbe del giugno pagina 4 di 14 2013;
- che la CTU esperita nel giudizio di accertamento tecnico preventivo non potrebbe essere tenuta in considerazione in quanto esperita a distanza di anni dall'emersione dei problemi e dopo diversi tentativi di intervento da parte di diversi soggetti;
- che non vi sarebbe prova che i difetti sarebbero imputabili a e che sarebbero CP_2
invece riconducibili alla mancata diligente custodia da parte del ricorrente.
Ha concluso chiedendo dichiararsi le domande del ricorrente inammissibili e/o infondate con vittoria di spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e diritto la ricostruzione del ricorrente CP_7
ed esponendo:
- di essere la produttrice dell'imbarcazione;
- che il bene sarebbe stato venduto ad con fattura di data 13.7.2011, Controparte_4
emessa sulla base dell'ordine ricevuto dalla venditrice stessa in data 9.2.2011 e consegnato alla società venditrice via mare il 2.8.2011 (cfr. bolla di consegna e attestazione CP_4
di consegna) e consegnata all'acquirente sig. il 21.10.2011 (cfr. atto di compravendita); CP_1
- che il contratto tra prevedeva che quest'ultima verificasse la conformità CP_7 CP_4
dell'imbarcazione e della relativa documentazione rispetto a quanto pattuito entro 30 giorni dalla consegna franco-vettore (FCA Incoterms 2010) dell'imbarcazione nel luogo indicato da al distributore per ciascuna vendita, anche tramite tecnici esperti in grado di rilevare CP_3
qualsivoglia difetto o vizio, a pena di decadenza;
- che per attivare la garanzia, avrebbe dovuto effettuare una serie di controlli CP_4
specificamente indicati in contratto e trasmettere una serie di documenti a CP_7
- che tali controlli e documenti trasmessi da dimostrerebbero che al 3.4.3013 e CP_4
al 4.1.2014 il Sig. aveva controllato l'Imbarcazione con con riferimento a CP_1 CP_4
tutti gli aspetti elencati e non aveva rilevato vizi, difetti o difformità; pagina 5 di 14 - che non si comprende se il sig. agisca come proprietario dell'imbarcazione acquistata CP_1
con contratto del 4.2.2011 o come utilizzatore del bene in leasing, che sarebbe di proprietà di
Sardaleasing in forza di ulteriore contratto di compravendita dell'imbarcazione stipulato in data 21.10.2011 tra e Sardaleasing s.p.a., rappresentata dal Sig. Controparte_4 CP_1
- che non vi sarebbe stata alcuna permuta con imbarcazione usata e che il prezzo sarebbe di
€. 270.000,00 come pattuito nel contratto del 21.10.2011 con Sardaleasing;
- che il sig. con cui si sarebbe interfacciato il ricorrente, sarebbe rappresentante di Per_1
e non di;
CP_4 CP_2
- che nel contratto di compravendita, contestuale alla consegna della barca, il ricorrente avrebbe accettato il bene nello stato di fatto in cui si trovava senza muovere alcun rilievo;
- che la prima denuncia di vizi, indicati genericamente, risalirebbe al 17.6.2013;
- che il ricorso sarebbe incerto circa i vizi lamentati, la causa degli stessi e se i danni siano effettivamente esistenti e strettamente collegati ai vizi;
- che entrambi i certificati di controllo allo scadere del primo e del secondo anno di utilizzo dell'Imbarcazione sono stati caricati sul sito www.benetau.fr, come previsto dalla procedura,
senza che fosse rilevato alcun problema;
- che il pacifico intervento di soggetti terzi sul natante escluderebbe la garanzia di CP_7
perché, come espressamente previsto (cfr. doc. 6 , la garanzia è esclusa nel caso in cui CP_7
gli interventi siano stati eseguiti da soggetti diversi da quelli specificamente incaricati dalla a tal fine;
Parte_1
- che non vi sarebbe prova dei pregiudizi morali lamentati;
- che il sig. non rivestirebbe la qualità di consumatore;
CP_1
- che vi sarebbero diversi vizi di nullità del ricorso e della relativa notifica;
- che in quanto produttrice sarebbe estranea al contratto di compravendita tra il sig. CP_7
e e che quindi on vi sarebbe azione diretta per vizi nei suoi confronti (art. CP_1 CP_4
pagina 6 di 14 130 Codice consumo), con conseguente carenza di legittimazione passiva di nel CP_7
presente giudizio;
- che l'attore non sarebbe legittimato a chiedere la risoluzione del contratto e/o ad esperire il rimedio speciale di cui all'art. 130 comma 7 del Codice del Consumo in quanto tali azioni esorbitano da quelle previste in capo all'utilizzatore di un contratto di leasing;
- che l'azione conseguente alla denuncia di vizi sarebbe prescritta sia applicando il termine annuale prevista per il contratto di compravendita dall'art. 1495, comma 3 c.p.c., sia qualificandolo come consumatore, il termine di 26 mesi dalla consegna previsto dall'art. 132, comma 4, Codice consumo, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione (tenendo conto che le prime due comunicazioni del ricorrente, infatti, sono state quelle del 17.4.2013 e 17.6.2013 che, seppur inviate entro due anni dalla consegna, non sarebbero idoneee ad interrompere la prescrizione, stante la loro assoluta genericità nonché
la mancata prova dell'effettivo recapito alla venditrice;
- che il ricorrente non avrebbe neppure rispettato il termine di 8 giorni per la denuncia dei vizi previsto dall'art. 1495 comma 1 c.c. né il termine di 15 (quindici) giorni per la denuncia di cui alle condizioni di garanzia di e neppure il termine più esteso di 60 giorni di cui CP_3
al secondo comma dell'art. 132 del Codice del Consumo, laddove quest'ultimo fosse applicabile e sarebbe pertanto decaduto dall'azione;
- che in ogni caso, i vizi lamentati riguarderebbero la parte dei motori forniti da CP_5
[...]
Ha concluso chiedendo accertare l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza del ricorso, anche per l'intervenuta prescrizione e decadenza dell'azione e per l'effetto rigettare le domande dall'attore; in via subordinata, limitare l'eventuale condanna di al CP_3
risarcimento dei soli danni che risultassero dovuti al ricorrente purché tali danni non siano stati causati, anche solo in parte, dall'attore e/o avrebbero potuto essere evitati dallo stesso pagina 7 di 14 usando la normale diligenza ex art. 1227 c.c. e siano imputabili unicamente alla stessa, con esclusione di ogni asserito vincolo di solidarietà con le altre convenute per assenza del titolo.
Con vittoria di spese di lite.
è rimasta contumace. Controparte_4
Si è costituita in giudizio la terza chiamata (in quanto Controparte_8
avrebbe acquisito in data 1.6.2017 tutti i rapporti facenti capo alla sede italiana di CP_5
, contestando in fatto e diritto la ricostruzione del ricorrente e chiedendo dichiarare la
[...]
propria carenza di legittimazione passiva per mancanza di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio da (in quanto fornitrice dei motori installati sull'imbarcazione non CP_7
sarebbe stata l'allora sede secondaria/filiale italiana di bensì VO NT CP_5
(Svezia) stessa (cfr. fattura n. 621180 del 28.04.2011 inerente alla vendita a ei motori CP_3
installati sull'imbarcazione emessa da VO NT (Svezia) con numero identificativo
SE556034133001: nessun rapporto contrattuale sarebbe, pertanto, al tempo intercorso tra la sede secondaria di e;
per l'effetto, respingere le domande avanzate da CP_5 CP_3
avverso , poiché infondate in fatto e in diritto (anche tenuto CP_7 Controparte_5
conto che le risultanze dell'ATP non sarebbero ad essa opponibili, che il preteso diritto di manleva di sarebbe perché prescritto ex art. 1495 cod. civ. o non ammesso perché la CP_3
società non farebbe parte della catena distributiva dell'imbarcazione). In subordine, limitare la condanna al risarcimento del danno per quanto ad essa imputabile con riduzione ad equità.
Con vittoria di spese di lite.
Il giudizio, previo mutamento in rito ordinario, veniva istruito con produzioni documentali,
audizione di testimoni, acquisizione della CTU svolta nel giudizio di ATP, con integrazione,
e tenuto a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Le domande attoree, basate essenzialmente sull'asserita esistenza di vizi dell'imbarcazione pagina 8 di 14 acquistata, non possono trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Va, innanzitutto, rilevato che emerge dagli atti che il natante è stato venduto da ad CP_2
(referente sig. – tra i quali esisteva un contratto di Controparte_4 Persona_3
distribuzione dal 13.9.2003 - su ordine di (n. ord. 135735/PIRAS) con fattura n. CP_1
21-887/95 del 13.7.2011, entrambi intestati a , e che è stato consegnato via mare CP_2
inviato da ad il 2.8.2011 del medesimo anno (cfr. attestazione con CP_7 Controparte_4
indicazione ordine n. 88795). L'intestazione di tali documenti a e la circostanza CP_2
che compaia solo nella lettera di vettura comprova che è parte venditrice e, CP_7 CP_2
quindi, non estranea al presente giudizio. Da qui il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva. L'imbarcazione è stata consegnata al sig. in data 12.12.2011 CP_1
come emerge dal certificato di consegna n. 27648 intestato a e non contestato dal CP_2
ricorrente. In detto certificato viene dato atto che il natante veniva venduto al ricorrente come soggetto privato che va quindi qualificato come consumatore (come già chiarito dall'ordinanza del 2.7.19 che si richiama integralmente), il quale non avanzava alcuna osservazione in merito alle dotazioni ivi indicate e verificate al momento della consegna.
Peraltro, vengono anche indicate le date in cui effettuare i successivi controlli annuali
(3/4/2013 e 14/1/2014) e il concessionario cui rivolgersi per i rinnovi e identificato in con sede in Cagliari. pertanto, era il soggetto cui rivolgersi e Controparte_9 CP_9
indicato dalla stessa casa produttrice per effettuare interventi al natante, ma il ricorrente ad essa mai si è rivolto esponendo di essersi interfacciato con il sig. (rappresentante di Per_1
che avrebbe inviato tecnici da lui individuati, ma che non ha Controparte_4 CP_2
riconosciuto come soggetti autorizzati, circostanza che, secondo quest'ultima, escluderebbe l'operatività della garanzia da essa dovuta come previsto dal par. I delle condizioni generali
(“sono in modo particolare esclusi dalla garanzia i danni a parti […] che sono state
trasformate, modificate o riparate, anche solo in parte, da un'officina non autorizzata dal pagina 9 di 14 costruttore”). Gli interventi posti in essere da costituirebbero, semmai una Controparte_4
garanzia supplementare accordata dal venditore, senza alcuna assunzione di impegno da parte del costruttore (par. III). Ora, al momento della consegna, il sig. CP_2 CP_1
avrebbe potuto accorgersi immediatamente delle difformità del natante rispetto all'ordine,
relativamente alla dedotta assenza di tendalino e bimini, ma non risulta che egli abbia fatto alcuna osservazione, accettando l'imbarcazione nello stato di fatto in cui si trovava (cfr. il citato certificato di consegna). Quanto ai difetti del motore, accertato che lo yacht è stato consegnato in data 12.12.2011, va rilevato che certamente il natate era stato utilizzato alla data del primo rinnovo del 3.4.2013, ma in nessuno dei certificati di rinnovo, in cui il controllo veniva effettuato dal concessionario autorizzato è indicato all'apposita CP_9
voce ”osservazioni” che il cliente lamentava persistenti difetti del motore. Ora, trattandosi secondo l'impostazione del ricorrente, di difetti che avrebbero determinato la totale inutilizzabilità e inaffidabilità del natante, essi avrebbero dovuto essere denunziati dal sig.
a maggior ragione in occasione dei controlli presso il concessionario autorizzato. CP_1
Peraltro, le condizioni generali di contratto, nel prevedere una garanzia di 3 anni dal momento della consegna, prevedevano alcune limitazioni e segnamente: a) la garanzia limitata a un anno per le componenti soggette a un rapido deterioramento dovuto all'utilizzo quali le batterie, b) l'esclusione della garanzia per conseguenze dovute alla normale usura (in cui rientrano le ossidazioni lamentate dal ricorrente), incrinature e screpolature anche del gel coat e in caso di negligenza nella conservazione;
c) l'esclusione della garanzia nel caso di interventi di terzi non autorizzati. Inoltre, le condizioni prevedevano specifiche modalità di denuncia dei vizi, che doveva avvenire tramite notifica per iscritto al proprio concessionario/rivenditore, con indicazione precisa e documentata del vizio entro 15 giorni dall'accertamento; il rivenditore avrebbe dovuto, a quel punto, informare del CP_2
reclamo entro 8 giorni dal ricevimento dello stesso. Da ultimo, i vizi avrebbero dovuto pagina 10 di 14 essere riscontrati dai servizi tecnici accreditati presso il costruttore , unici soggetti CP_2
autorizzati a effettuare interventi sul natante. Emerge dagli atti che il sig. ha CP_1
comunicato i vizi con primo fax del 20.6.2013 (ben oltre i giorni 15 dalla scoperta),
trasmesso sia alla venditrice, che ha incaricato tecnici autonomamente individuati, che a
. CP_2
Venendo ora agli specifici vizi lamentati che sono generici e non qualificabili come difetti costruttivi del motore in base agli elementi forniti dal ricorrente, anche volendo considerare la CTU esperita in sede di ATP – sebbene non utilizzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio – va detto che il malfunzionamento è da ricondurre non al motore ma a un non corretto collegamento delle batterie, ma non è stato possibile accertare a chi tale non corretto collegamento fosse riconducibile (attesa la pluralità di soggetti che sono intervenuti sul natante e tenuto conto che se ciò fosse stato un vizio costruttivo esso sarebbe emerso già in sede di trasporto dello yacht al porto di Cagliari al momento della consegna e/o del successivo trasporto al porto di Alghero) e che la necessità di sostituzione delle batterie e del generatore, così come la presenza di infiltrazioni, macchie, ruggine, ossidazione lamentati,
sono state anche dovute al lungo periodo di fermo imposto all'imbarcazione per autonoma scelta del sig. CP_1
Quanto all'istruttoria testimoniale, si osserva che HE RO per ha chiarito i rapporti CP_7
tra e la concessionaria venditrice per l'Italia cui avrebbe dovuto rivolgersi il sig. CP_2
per integrare l'allestimento, specificando che il sig. non agiva in nome e per CP_1 Per_1
conto di , ma quale concessionario indipendente, nonché con VO per la garanzia CP_2
del motore. Il teste (figlio dell'attore) ha confermato che il sig. si era Testimone_1 Per_1
presentato come referente per l'Italia e con lui il padre si era interfacciato per CP_2
l'acquisto del natante e per integrare l'allestimento, riferendo che il tendalino e il bimini erano stati poi forniti dal sig. oltre che per la risoluzione dei problemi lamentati al Per_1
pagina 11 di 14 motore che però non è stato in grado di precisare in cosa consistessero. Le medesime circostanze di fatto sono state riferite dalla teste . Il teste Testimone_2 Persona_3
amministratore all'epoca di che è parte in causa, seppure contumace, si è CP_4
limitato a confermare che, come venditore, agiva in modo indipendente rispetto a . CP_2
Ebbene, alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta deve osservarsi che non è stata raggiunta la prova della sussistenza di vizi occulti del bene, imputabili alla costruttrice né
alla ditta fornitrice del motore che rientrino nelle garanzie da queste dovute. Invero, la mancanza di tendalino e bimini è stata accettata dall'acquirente al momento della consegna del natante e superata dalla circostanza che tali pezzi sono poi stati inviati e montati, quanto ai presunti difetti del motore, è stato accertato solo l'errato collegamento dell'impianto elettrico (cavi invertiti) e, comunque, vi sono stati interventi di soggetti terzi che hanno inciso sullo stato di fatto in modo non compiutamente accertabile, inoltre l'emersione e l'aggravamento dei problemi alla batteria e dei fenomeni infiltrativi e ossidativi sono da ricondurre con alta probabilità al lungo periodo di fermo imposto al natante per decisione del sig. CP_1
Da ciò consegue che, in assenza di prova circa l'esistenza di vizi occulti del bene che siano imputabili al costruttore e/o al fornitore del motore, la domanda di risoluzione del contratto non può trovare accoglimento. Non può nemmeno dirsi sussistente grave inadempimento a carico della costruttrice, della fornitrice del motore o della venditrice che possano legittimare una pronuncia risolutiva del contratto, atteso che il bene è comunque stato sempre utilizzabile e che i danni lamentati sono riconducibili in gran parte alla condotta del sig.
CP_1
Gli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali (questi ultimi sforniti di prova) lamentati dall'attore sono da ricondurre alla scelta unilaterale del medesimo di mantenere il natante fermo, senza procedere alla sistemazione del motore con l'intervento di un operatore pagina 12 di 14 autorizzato (sebbene provvisoriamente a proprie spese) e persino dopo la manifestata disponibilità della convenuta i intervenire sul natante per risolvere in via transattiva la CP_7
vicenda, in assenza di prova di totale inutilizzabilità dello stesso, ha determinato l'insorgenza e l'aggravamento di difetti legati al perdurante fermo della barca e alla sua esposizione all'acqua e agli agenti atmosferici, oltre al fatto che non emerge dagli atti che il sig. abbia comunque effettuato la necessaria manutenzione periodica. Ciò determina il CP_1
rigetto della domanda.
Da ultimo, si ritengono prive di pregio le censure relative al contenuto del ricorso introduttivo, come già chiarito nell'ordinanza del 2.7.2019 che si richiama integralmente,
così come i lamentati vizi della citazione (cfr. verbale del 9.7.2018 che altresì si richiama),
vista anche la costituzione in giudizio dei resistenti. Dalla contumacia di Controparte_4
deriva altresì che non rileva nel presente giudizio la questione circa l'eccepito difetto giurisdizione italiano in favore del giudice francese, non essendo stata spiegata dalla venditrice alcuna azione nei confronti di . CP_2
A tale stregua, dunque, le pretese dell'attore sono sfornite di adeguata prova e devono essere rigettate, come esposto, ogni altra questione respinta o assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente,
valore indeterminabile, complessità minima, parametri minimi, da liquidarsi per ciascuna parte convenuta costituita e per parte chiamata in €. 1.528,00 per la fase di istruzione preventiva se vi hanno partecipato e in €. 3.809,00 per la fase di merito, in entrambi i casi oltre agli accessori di legge, in aggiunta al rimborso spese di CTP per entrambi i giudizi. Le
spese di CTU dell'istruzione preventiva e dell'integrazione, come liquidate, sono integralmente sopportate dall'attore soccombente. Non sussistono i presupposti per emettere condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di CP_1
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta le domande di in quanto infondate;
CP_1
- condanna a rifondere a ciascuna parte convenuta costituita e parte chiamata le CP_1
spese di lite che liquida per ognuna in €. 1.528,00 per la fase di istruzione preventiva se vi hanno partecipato e in €. 3.809,00 per la fase di merito, in entrambi i casi oltre agli accessori di legge, in aggiunta al rimborso spese di CTP per entrambi i giudizi. Le spese di CTU
dell'istruzione preventiva e dell'integrazione, come liquidate, sono integralmente sopportate dall'attore soccombente;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata da . CP_2
Così deciso in Sassari, in data 10.12.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 473 del Ruolo Generale dell'anno 2018 promossa da:
nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Alghero alla via Lo Frasso 2 presso lo studio dell'avv. Stefano Carboni che lo rappresenta giusta delega in atti;
attore contro
, con sede in Torino, Corso Bolzano 4, c.f. , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente dagli Avv.ti
RO CI e CI RA IN, entrambi del Foro di Milano, e IA ER CA del Foro
di Sassari, giusta procura in atti;
convenuta
, società di diritto francese con sede in Parc d'activités de L'Eraudiére, 85170, CP_3 P.IVA_2
Dompierre sur Yon, Francia, rappresentata e difesa dall'avv. RO CI, in forza di procura in pagina 1 di 14 atti, dall'avv. Letizia Forma, in forza di nomina in atti, nonché dagli avvocati Laura IA
MA e FR LE ES, in forza di nomina in atti;
convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_4
convenuta contumace e
[...]
[“VGI”], con sede in Milano, Via Agnello 8, c.f. , p.i. Controparte_5 P.IVA_3
, in persona del procuratore dott.ssa nata ad [...] l'[...], P.IVA_4 Controparte_6
rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dagli avv.ti Marco Frazzica e Silvia Doria dello studio De BE CC NC FO di Milano, in virtù di procura speciale alle liti in atti, che eleggono domicilio presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Cugiolu in Sassari, Via Manno
55;
terza chiamata la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attore come da atto introduttivo del 30.12.2017; nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione del 30.3.2018; Controparte_2
nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione del 30.3.2018, nell'interesse CP_3
della terza chiamata come da comparsa del 1.4.2019 e ribadite nelle Controparte_5
rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio le società sopra CP_1
pagina 2 di 14 indicate, esponendo:
- che in data 21.10.2011 acquistava per mezzo della concessionaria dalla società CP_4
produttrice , lo Yacht Antares 42 al prezzo di €. 390.000,00 corrisposto per €. CP_2
270.000,00 tramite Sardaleasing s.p.a. e per €. 120.000,00 tramite conferimento di imbarcazione usata, con consegna prevista per aprile 2012;
- che lo yacht sarebbe inutilizzabile;
- che verserebbe mensilmente €. 1.896,44 di canone leasing alla Sardaleasing s.p.a. ed €.
4.000,00 annui di rimessaggio barca;
- che il natante sarebbe stato consegnato nell'agosto 2012 non conforme alle pattuizioni
(assenza di tendalino, bimini, prodotti da società diversa da ) e necessitante di CP_2
intervento di meccanico inviato da per anomalo funzionamento dei motori – CP_2
intervento che non si è rivelato risolutivo stante la ripresentazione del problema;
- che seguiva un nuovo intervento di su motore, batterie e scafo;
CP_2
- che anche tale intervento non si rivelava risolutivo, con la conseguenza che lo yacht non poteva essere utilizzato in quanto il motore si spegneva;
- che pertanto doveva essere ricoverato in porto;
- che l'utilizzo complessivo ammontava a circa 70 ore, cioè tre giorni di navigazione;
- che nel marzo 2013 riscontrava sullo yacht problemi di infiltrazione, all'apparato elettrico,
allo scafo;
- che il 31.5.2013 si presentava un operaio della che effettuava lavori superficiali CP_2
allo scafo, senza sistemare l'impianto elettrico;
- che con missive del 7.7.2013, 8.4.2014, 8.10.2014, 10.11.2014, 19.12.2014 chiedeva a e all'intermediario sig. la risoluzione dei problemi lamentati, senza esito;
CP_2 Per_1
- che dal 2015 seguirono ulteriori interventi di riparazione posti in essere – a titolo gratuito e in garanzia - che non risolsero i problemi;
pagina 3 di 14 - che alla data del ricorso la barca era ancora inutilizzabile;
- che promuoveva ricorso per accertamento tecnico preventivo nel quale il CTU ing. Per_2
rilevò una serie di vizi costruttivi del natante quantificando il costo di ripristino;
- che per l'inutilizzo del natante subiva ulteriori pregiudizi economici (quantificati dal CTU
in €. 43.200,00 per stagione), oltre a danni morali da quantificare.
Ha concluso chiedendo dichiararsi l'inadempimento delle convenute e la sussistenza di vizi costruttivi del natante da esse riconosciuti, con la dichiarazione di risoluzione del contratto di acquisto con condanna delle convenute, in solido tra loro, alla rifusione dell'importo di €.
390.000,00 versato, oltre alle spese di custodia del natante, al risarcimento dei danni patrimoniali e non per €. 360.000,00, oltre alla rifusione di tutte le spese sopportate, a fronte della restituzione del natante a . In subordine, per questo ultimo profilo, condannare CP_2
le parti convenute in solido tra loro al risarcimento dei danni quantificati in €. 360.000,00, in via ulteriormente subordinata condannare le convenute a eseguire i lavori di ripristino dell'imbarcazione a proprie spese, prestando relativa garanzia. In ogni caso condannare le convenute al risarcimento dei danni morali per non meno di €. 50.000,00, oltre interessi,
rivalutazione e capitalizzazione. Con vittoria di spese di lite della fase cautelare, della mediazione e del merito.
Si è costituita in giudizio , eccependo la propria carenza Controparte_2
di legittimazione passiva, contestando in fatto e diritto la ricostruzione del ricorrente ed esponendo:
- che l'imbarcazione è stata prodotta da che la vendette ad come da CP_3 Controparte_4
fattura in data 13.7.2011; a sua volta la vendette al Sig. pertanto Controparte_4 CP_1
sarebbe estranea alla vicenda sostanziale;
CP_2
- che il ricorrente sarebbe decaduto dalla possibilità di denunciare i vizi del bene, che sarebbe stato consegnato nell'ottobre 2011 e la prima denuncia dei vizi sarebbe del giugno pagina 4 di 14 2013;
- che la CTU esperita nel giudizio di accertamento tecnico preventivo non potrebbe essere tenuta in considerazione in quanto esperita a distanza di anni dall'emersione dei problemi e dopo diversi tentativi di intervento da parte di diversi soggetti;
- che non vi sarebbe prova che i difetti sarebbero imputabili a e che sarebbero CP_2
invece riconducibili alla mancata diligente custodia da parte del ricorrente.
Ha concluso chiedendo dichiararsi le domande del ricorrente inammissibili e/o infondate con vittoria di spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e diritto la ricostruzione del ricorrente CP_7
ed esponendo:
- di essere la produttrice dell'imbarcazione;
- che il bene sarebbe stato venduto ad con fattura di data 13.7.2011, Controparte_4
emessa sulla base dell'ordine ricevuto dalla venditrice stessa in data 9.2.2011 e consegnato alla società venditrice via mare il 2.8.2011 (cfr. bolla di consegna e attestazione CP_4
di consegna) e consegnata all'acquirente sig. il 21.10.2011 (cfr. atto di compravendita); CP_1
- che il contratto tra prevedeva che quest'ultima verificasse la conformità CP_7 CP_4
dell'imbarcazione e della relativa documentazione rispetto a quanto pattuito entro 30 giorni dalla consegna franco-vettore (FCA Incoterms 2010) dell'imbarcazione nel luogo indicato da al distributore per ciascuna vendita, anche tramite tecnici esperti in grado di rilevare CP_3
qualsivoglia difetto o vizio, a pena di decadenza;
- che per attivare la garanzia, avrebbe dovuto effettuare una serie di controlli CP_4
specificamente indicati in contratto e trasmettere una serie di documenti a CP_7
- che tali controlli e documenti trasmessi da dimostrerebbero che al 3.4.3013 e CP_4
al 4.1.2014 il Sig. aveva controllato l'Imbarcazione con con riferimento a CP_1 CP_4
tutti gli aspetti elencati e non aveva rilevato vizi, difetti o difformità; pagina 5 di 14 - che non si comprende se il sig. agisca come proprietario dell'imbarcazione acquistata CP_1
con contratto del 4.2.2011 o come utilizzatore del bene in leasing, che sarebbe di proprietà di
Sardaleasing in forza di ulteriore contratto di compravendita dell'imbarcazione stipulato in data 21.10.2011 tra e Sardaleasing s.p.a., rappresentata dal Sig. Controparte_4 CP_1
- che non vi sarebbe stata alcuna permuta con imbarcazione usata e che il prezzo sarebbe di
€. 270.000,00 come pattuito nel contratto del 21.10.2011 con Sardaleasing;
- che il sig. con cui si sarebbe interfacciato il ricorrente, sarebbe rappresentante di Per_1
e non di;
CP_4 CP_2
- che nel contratto di compravendita, contestuale alla consegna della barca, il ricorrente avrebbe accettato il bene nello stato di fatto in cui si trovava senza muovere alcun rilievo;
- che la prima denuncia di vizi, indicati genericamente, risalirebbe al 17.6.2013;
- che il ricorso sarebbe incerto circa i vizi lamentati, la causa degli stessi e se i danni siano effettivamente esistenti e strettamente collegati ai vizi;
- che entrambi i certificati di controllo allo scadere del primo e del secondo anno di utilizzo dell'Imbarcazione sono stati caricati sul sito www.benetau.fr, come previsto dalla procedura,
senza che fosse rilevato alcun problema;
- che il pacifico intervento di soggetti terzi sul natante escluderebbe la garanzia di CP_7
perché, come espressamente previsto (cfr. doc. 6 , la garanzia è esclusa nel caso in cui CP_7
gli interventi siano stati eseguiti da soggetti diversi da quelli specificamente incaricati dalla a tal fine;
Parte_1
- che non vi sarebbe prova dei pregiudizi morali lamentati;
- che il sig. non rivestirebbe la qualità di consumatore;
CP_1
- che vi sarebbero diversi vizi di nullità del ricorso e della relativa notifica;
- che in quanto produttrice sarebbe estranea al contratto di compravendita tra il sig. CP_7
e e che quindi on vi sarebbe azione diretta per vizi nei suoi confronti (art. CP_1 CP_4
pagina 6 di 14 130 Codice consumo), con conseguente carenza di legittimazione passiva di nel CP_7
presente giudizio;
- che l'attore non sarebbe legittimato a chiedere la risoluzione del contratto e/o ad esperire il rimedio speciale di cui all'art. 130 comma 7 del Codice del Consumo in quanto tali azioni esorbitano da quelle previste in capo all'utilizzatore di un contratto di leasing;
- che l'azione conseguente alla denuncia di vizi sarebbe prescritta sia applicando il termine annuale prevista per il contratto di compravendita dall'art. 1495, comma 3 c.p.c., sia qualificandolo come consumatore, il termine di 26 mesi dalla consegna previsto dall'art. 132, comma 4, Codice consumo, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione (tenendo conto che le prime due comunicazioni del ricorrente, infatti, sono state quelle del 17.4.2013 e 17.6.2013 che, seppur inviate entro due anni dalla consegna, non sarebbero idoneee ad interrompere la prescrizione, stante la loro assoluta genericità nonché
la mancata prova dell'effettivo recapito alla venditrice;
- che il ricorrente non avrebbe neppure rispettato il termine di 8 giorni per la denuncia dei vizi previsto dall'art. 1495 comma 1 c.c. né il termine di 15 (quindici) giorni per la denuncia di cui alle condizioni di garanzia di e neppure il termine più esteso di 60 giorni di cui CP_3
al secondo comma dell'art. 132 del Codice del Consumo, laddove quest'ultimo fosse applicabile e sarebbe pertanto decaduto dall'azione;
- che in ogni caso, i vizi lamentati riguarderebbero la parte dei motori forniti da CP_5
[...]
Ha concluso chiedendo accertare l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza del ricorso, anche per l'intervenuta prescrizione e decadenza dell'azione e per l'effetto rigettare le domande dall'attore; in via subordinata, limitare l'eventuale condanna di al CP_3
risarcimento dei soli danni che risultassero dovuti al ricorrente purché tali danni non siano stati causati, anche solo in parte, dall'attore e/o avrebbero potuto essere evitati dallo stesso pagina 7 di 14 usando la normale diligenza ex art. 1227 c.c. e siano imputabili unicamente alla stessa, con esclusione di ogni asserito vincolo di solidarietà con le altre convenute per assenza del titolo.
Con vittoria di spese di lite.
è rimasta contumace. Controparte_4
Si è costituita in giudizio la terza chiamata (in quanto Controparte_8
avrebbe acquisito in data 1.6.2017 tutti i rapporti facenti capo alla sede italiana di CP_5
, contestando in fatto e diritto la ricostruzione del ricorrente e chiedendo dichiarare la
[...]
propria carenza di legittimazione passiva per mancanza di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio da (in quanto fornitrice dei motori installati sull'imbarcazione non CP_7
sarebbe stata l'allora sede secondaria/filiale italiana di bensì VO NT CP_5
(Svezia) stessa (cfr. fattura n. 621180 del 28.04.2011 inerente alla vendita a ei motori CP_3
installati sull'imbarcazione emessa da VO NT (Svezia) con numero identificativo
SE556034133001: nessun rapporto contrattuale sarebbe, pertanto, al tempo intercorso tra la sede secondaria di e;
per l'effetto, respingere le domande avanzate da CP_5 CP_3
avverso , poiché infondate in fatto e in diritto (anche tenuto CP_7 Controparte_5
conto che le risultanze dell'ATP non sarebbero ad essa opponibili, che il preteso diritto di manleva di sarebbe perché prescritto ex art. 1495 cod. civ. o non ammesso perché la CP_3
società non farebbe parte della catena distributiva dell'imbarcazione). In subordine, limitare la condanna al risarcimento del danno per quanto ad essa imputabile con riduzione ad equità.
Con vittoria di spese di lite.
Il giudizio, previo mutamento in rito ordinario, veniva istruito con produzioni documentali,
audizione di testimoni, acquisizione della CTU svolta nel giudizio di ATP, con integrazione,
e tenuto a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Le domande attoree, basate essenzialmente sull'asserita esistenza di vizi dell'imbarcazione pagina 8 di 14 acquistata, non possono trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Va, innanzitutto, rilevato che emerge dagli atti che il natante è stato venduto da ad CP_2
(referente sig. – tra i quali esisteva un contratto di Controparte_4 Persona_3
distribuzione dal 13.9.2003 - su ordine di (n. ord. 135735/PIRAS) con fattura n. CP_1
21-887/95 del 13.7.2011, entrambi intestati a , e che è stato consegnato via mare CP_2
inviato da ad il 2.8.2011 del medesimo anno (cfr. attestazione con CP_7 Controparte_4
indicazione ordine n. 88795). L'intestazione di tali documenti a e la circostanza CP_2
che compaia solo nella lettera di vettura comprova che è parte venditrice e, CP_7 CP_2
quindi, non estranea al presente giudizio. Da qui il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva. L'imbarcazione è stata consegnata al sig. in data 12.12.2011 CP_1
come emerge dal certificato di consegna n. 27648 intestato a e non contestato dal CP_2
ricorrente. In detto certificato viene dato atto che il natante veniva venduto al ricorrente come soggetto privato che va quindi qualificato come consumatore (come già chiarito dall'ordinanza del 2.7.19 che si richiama integralmente), il quale non avanzava alcuna osservazione in merito alle dotazioni ivi indicate e verificate al momento della consegna.
Peraltro, vengono anche indicate le date in cui effettuare i successivi controlli annuali
(3/4/2013 e 14/1/2014) e il concessionario cui rivolgersi per i rinnovi e identificato in con sede in Cagliari. pertanto, era il soggetto cui rivolgersi e Controparte_9 CP_9
indicato dalla stessa casa produttrice per effettuare interventi al natante, ma il ricorrente ad essa mai si è rivolto esponendo di essersi interfacciato con il sig. (rappresentante di Per_1
che avrebbe inviato tecnici da lui individuati, ma che non ha Controparte_4 CP_2
riconosciuto come soggetti autorizzati, circostanza che, secondo quest'ultima, escluderebbe l'operatività della garanzia da essa dovuta come previsto dal par. I delle condizioni generali
(“sono in modo particolare esclusi dalla garanzia i danni a parti […] che sono state
trasformate, modificate o riparate, anche solo in parte, da un'officina non autorizzata dal pagina 9 di 14 costruttore”). Gli interventi posti in essere da costituirebbero, semmai una Controparte_4
garanzia supplementare accordata dal venditore, senza alcuna assunzione di impegno da parte del costruttore (par. III). Ora, al momento della consegna, il sig. CP_2 CP_1
avrebbe potuto accorgersi immediatamente delle difformità del natante rispetto all'ordine,
relativamente alla dedotta assenza di tendalino e bimini, ma non risulta che egli abbia fatto alcuna osservazione, accettando l'imbarcazione nello stato di fatto in cui si trovava (cfr. il citato certificato di consegna). Quanto ai difetti del motore, accertato che lo yacht è stato consegnato in data 12.12.2011, va rilevato che certamente il natate era stato utilizzato alla data del primo rinnovo del 3.4.2013, ma in nessuno dei certificati di rinnovo, in cui il controllo veniva effettuato dal concessionario autorizzato è indicato all'apposita CP_9
voce ”osservazioni” che il cliente lamentava persistenti difetti del motore. Ora, trattandosi secondo l'impostazione del ricorrente, di difetti che avrebbero determinato la totale inutilizzabilità e inaffidabilità del natante, essi avrebbero dovuto essere denunziati dal sig.
a maggior ragione in occasione dei controlli presso il concessionario autorizzato. CP_1
Peraltro, le condizioni generali di contratto, nel prevedere una garanzia di 3 anni dal momento della consegna, prevedevano alcune limitazioni e segnamente: a) la garanzia limitata a un anno per le componenti soggette a un rapido deterioramento dovuto all'utilizzo quali le batterie, b) l'esclusione della garanzia per conseguenze dovute alla normale usura (in cui rientrano le ossidazioni lamentate dal ricorrente), incrinature e screpolature anche del gel coat e in caso di negligenza nella conservazione;
c) l'esclusione della garanzia nel caso di interventi di terzi non autorizzati. Inoltre, le condizioni prevedevano specifiche modalità di denuncia dei vizi, che doveva avvenire tramite notifica per iscritto al proprio concessionario/rivenditore, con indicazione precisa e documentata del vizio entro 15 giorni dall'accertamento; il rivenditore avrebbe dovuto, a quel punto, informare del CP_2
reclamo entro 8 giorni dal ricevimento dello stesso. Da ultimo, i vizi avrebbero dovuto pagina 10 di 14 essere riscontrati dai servizi tecnici accreditati presso il costruttore , unici soggetti CP_2
autorizzati a effettuare interventi sul natante. Emerge dagli atti che il sig. ha CP_1
comunicato i vizi con primo fax del 20.6.2013 (ben oltre i giorni 15 dalla scoperta),
trasmesso sia alla venditrice, che ha incaricato tecnici autonomamente individuati, che a
. CP_2
Venendo ora agli specifici vizi lamentati che sono generici e non qualificabili come difetti costruttivi del motore in base agli elementi forniti dal ricorrente, anche volendo considerare la CTU esperita in sede di ATP – sebbene non utilizzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio – va detto che il malfunzionamento è da ricondurre non al motore ma a un non corretto collegamento delle batterie, ma non è stato possibile accertare a chi tale non corretto collegamento fosse riconducibile (attesa la pluralità di soggetti che sono intervenuti sul natante e tenuto conto che se ciò fosse stato un vizio costruttivo esso sarebbe emerso già in sede di trasporto dello yacht al porto di Cagliari al momento della consegna e/o del successivo trasporto al porto di Alghero) e che la necessità di sostituzione delle batterie e del generatore, così come la presenza di infiltrazioni, macchie, ruggine, ossidazione lamentati,
sono state anche dovute al lungo periodo di fermo imposto all'imbarcazione per autonoma scelta del sig. CP_1
Quanto all'istruttoria testimoniale, si osserva che HE RO per ha chiarito i rapporti CP_7
tra e la concessionaria venditrice per l'Italia cui avrebbe dovuto rivolgersi il sig. CP_2
per integrare l'allestimento, specificando che il sig. non agiva in nome e per CP_1 Per_1
conto di , ma quale concessionario indipendente, nonché con VO per la garanzia CP_2
del motore. Il teste (figlio dell'attore) ha confermato che il sig. si era Testimone_1 Per_1
presentato come referente per l'Italia e con lui il padre si era interfacciato per CP_2
l'acquisto del natante e per integrare l'allestimento, riferendo che il tendalino e il bimini erano stati poi forniti dal sig. oltre che per la risoluzione dei problemi lamentati al Per_1
pagina 11 di 14 motore che però non è stato in grado di precisare in cosa consistessero. Le medesime circostanze di fatto sono state riferite dalla teste . Il teste Testimone_2 Persona_3
amministratore all'epoca di che è parte in causa, seppure contumace, si è CP_4
limitato a confermare che, come venditore, agiva in modo indipendente rispetto a . CP_2
Ebbene, alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta deve osservarsi che non è stata raggiunta la prova della sussistenza di vizi occulti del bene, imputabili alla costruttrice né
alla ditta fornitrice del motore che rientrino nelle garanzie da queste dovute. Invero, la mancanza di tendalino e bimini è stata accettata dall'acquirente al momento della consegna del natante e superata dalla circostanza che tali pezzi sono poi stati inviati e montati, quanto ai presunti difetti del motore, è stato accertato solo l'errato collegamento dell'impianto elettrico (cavi invertiti) e, comunque, vi sono stati interventi di soggetti terzi che hanno inciso sullo stato di fatto in modo non compiutamente accertabile, inoltre l'emersione e l'aggravamento dei problemi alla batteria e dei fenomeni infiltrativi e ossidativi sono da ricondurre con alta probabilità al lungo periodo di fermo imposto al natante per decisione del sig. CP_1
Da ciò consegue che, in assenza di prova circa l'esistenza di vizi occulti del bene che siano imputabili al costruttore e/o al fornitore del motore, la domanda di risoluzione del contratto non può trovare accoglimento. Non può nemmeno dirsi sussistente grave inadempimento a carico della costruttrice, della fornitrice del motore o della venditrice che possano legittimare una pronuncia risolutiva del contratto, atteso che il bene è comunque stato sempre utilizzabile e che i danni lamentati sono riconducibili in gran parte alla condotta del sig.
CP_1
Gli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali (questi ultimi sforniti di prova) lamentati dall'attore sono da ricondurre alla scelta unilaterale del medesimo di mantenere il natante fermo, senza procedere alla sistemazione del motore con l'intervento di un operatore pagina 12 di 14 autorizzato (sebbene provvisoriamente a proprie spese) e persino dopo la manifestata disponibilità della convenuta i intervenire sul natante per risolvere in via transattiva la CP_7
vicenda, in assenza di prova di totale inutilizzabilità dello stesso, ha determinato l'insorgenza e l'aggravamento di difetti legati al perdurante fermo della barca e alla sua esposizione all'acqua e agli agenti atmosferici, oltre al fatto che non emerge dagli atti che il sig. abbia comunque effettuato la necessaria manutenzione periodica. Ciò determina il CP_1
rigetto della domanda.
Da ultimo, si ritengono prive di pregio le censure relative al contenuto del ricorso introduttivo, come già chiarito nell'ordinanza del 2.7.2019 che si richiama integralmente,
così come i lamentati vizi della citazione (cfr. verbale del 9.7.2018 che altresì si richiama),
vista anche la costituzione in giudizio dei resistenti. Dalla contumacia di Controparte_4
deriva altresì che non rileva nel presente giudizio la questione circa l'eccepito difetto giurisdizione italiano in favore del giudice francese, non essendo stata spiegata dalla venditrice alcuna azione nei confronti di . CP_2
A tale stregua, dunque, le pretese dell'attore sono sfornite di adeguata prova e devono essere rigettate, come esposto, ogni altra questione respinta o assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente,
valore indeterminabile, complessità minima, parametri minimi, da liquidarsi per ciascuna parte convenuta costituita e per parte chiamata in €. 1.528,00 per la fase di istruzione preventiva se vi hanno partecipato e in €. 3.809,00 per la fase di merito, in entrambi i casi oltre agli accessori di legge, in aggiunta al rimborso spese di CTP per entrambi i giudizi. Le
spese di CTU dell'istruzione preventiva e dell'integrazione, come liquidate, sono integralmente sopportate dall'attore soccombente. Non sussistono i presupposti per emettere condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di CP_1
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta le domande di in quanto infondate;
CP_1
- condanna a rifondere a ciascuna parte convenuta costituita e parte chiamata le CP_1
spese di lite che liquida per ognuna in €. 1.528,00 per la fase di istruzione preventiva se vi hanno partecipato e in €. 3.809,00 per la fase di merito, in entrambi i casi oltre agli accessori di legge, in aggiunta al rimborso spese di CTP per entrambi i giudizi. Le spese di CTU
dell'istruzione preventiva e dell'integrazione, come liquidate, sono integralmente sopportate dall'attore soccombente;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata da . CP_2
Così deciso in Sassari, in data 10.12.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 14 di 14