Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 203/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 203 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 14.5.2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore alla via Padre Mario Vergara, 58 presso lo studio dell'avv. Anna Gabriele che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa alla via Controparte_1 C.F._2
S. Marta, 70 (studio legale Scuotri) presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Romano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato il 9.1.2025 la ricorrente (nata a [...]
Brasile il 5.3.1991), premesso di aver contratto matrimonio in Aversa in data 21.7.2016 con il resistente (nato a [...] il [...]) dal quale sono nate due figlie - (nata ad [...] il Per_1
1
1.11.2016) e (nata ad [...] il [...]) - ha chiesto che venisse pronunziato lo Per_2
scioglimento del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare chiedeva l'affidamento condiviso delle minori con collocamento prevalente presso di sé; prevedere in capo al l'obbligo di corrispondere la somma di € 600,00 entro il giorno CP_1
cinque di ogni mese, quale contributo al mantenimento delle figlie minori;
confermare l'obbligo in capo al di sostenere per intero le spese straordinarie relative alle minori quali, ad esempio, CP_1
quelle relative all'istruzione, ad esigenze sanitarie, sportive, ricreative e di vestiario;
riconoscere il diritto di visita del sig. alle figlie, come articolato nella proposta di progetto genitoriale CP_1
(allegato 9 del ricorso), con vittoria di spese e compensi di giudizio in favore dell'erario.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, aderendo alla domanda principale, chiedeva a sua volta l' affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con la collocazione prevalente presso la madre;
statuire il diritto di visita del padre (quale genitore non collocatario) considerando gli impegni scolastici ed extra scolastici delle figlie con le modalità indicate in comparsa;
stabilire il contributo per il mantenimento delle figlie minori, nella somma mensile complessiva di € 400,00, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
porre le spese straordinarie, scolastiche, sportive, mediche, ludiche e di vacanza delle figlie minori a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
spese come per legge.
In data 14 aprile 2025 le parti depositavano istanza congiunta dando atto di aver raggiunto un accordo.
All'udienza del 14 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto, su richiesta delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma, c.p.c..
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente (avvenuta il
27.1.2020) nel giudizio di separazione concluso con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 18.2.2020; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi dichiarano che non vi sono rapporti patrimoniali, di alcun genere, da regolare tra di loro e di non pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di alimenti o mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2) Confermare l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i Persona_3 Persona_4
2 R.G. n. 203/2025
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 500,00 (entro Controparte_1 Pt_1
il giorno 5 di ogni mese) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
4) Il sig. sosterrà per intero le spese straordinarie relative alle bambine quali, ad esempio, CP_1
quelle relative all'istruzione, ad esigenze sanitarie, sportive, ricreative e di vestiario;
5) Il sig. potrà tenere con sé le bambine il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 CP_1
(prelevandole direttamente all'uscita da scuola), nonché a fine settimana alterni, dalle ore 10:00 del sabato, alle ore 18:00 della domenica;
6) Le bambine trascorreranno il Natale (24-26 dicembre) ad anni alterni una volta con la madre,
l'anno successivo col padre, così come trascorreranno ad anni alterni con la madre e col padre la festività del Capodanno (31dicembre-1° gennaio-6 gennaio);
7) Il sig. potrà tenere con sé le figlie il giorno del proprio compleanno (24 settembre) e quello CP_1
della Festa del Papà (19 marzo), dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché – ad anni alterni – le festività del 25 aprile e 1° maggio;
8) durante il periodo pasquale, sempre ad anni alterni, le minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta;
9) Durante le vacanze estive, in aggiunta a quanto previsto al precedente punto n.4, le bambine trascorreranno un periodo di una settimana con il papà (con pernottamento), da concordarsi anno per anno, e sempre compatibilmente con le loro attività scolastiche ed extrascolastiche;
10) Le spese del giudizio restano integralmente compensate tra le parti.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono contrarie alla legge e sono conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera del 5.12.2024, prot. n. 1216/2024 sono liquidati con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Aversa il 21.7.2016 (atto n. 35, parte I, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2016) tra (nata a [...] il Parte_1
5.3.1991) e (nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva da Controparte_1
intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3 R.G. n. 203/2025
c) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 4 giugno 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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