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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/09/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 886/14 - Pag. 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 886/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 233/2014, emessa il
20/02/2014 e depositata il 21/02/2014” e vertente
TRA rappresentata e difesa - giusta procura in atti - dagli avv.ti Controparte_1
Giovanni Clausi e Claudio Francesco Clausi, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLANTE -
E
, rappresentata e difesa - giusta procura in atti – dall'avv. Marco Graziano, CP_2 elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATA -
, nato in data [...] a [...]; CP_3
- APPELLATO contumace -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
1.1 In primo grado dinnanzi al Giudice di Pace di Rossano, ha convenuto in CP_2 giudizio e al fine di ottenerne la condanna al CP_3 Controparte_1 risarcimento dei danni alla propria persona, quantificati in complessive € 4.315,75, provocate del sinistro stradale verificatosi il 16/11/2012, in Rossano, all'intersezione tra c.da Pennino e Via
Casciaro, allorquando il veicolo Ford Fiesta tg. AV824TY, a bordo della quale viaggiava in qualità di terza trasportata, era stato tamponato dall'autoveicolo Volkswagen Sharan tg. CD934HS, di proprietà e condotto da ed assicurato con la compagnia Persona_1 Controparte_4
La compagnia assicurativa convenuta si è costituita in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto mentre è rimasto contumace. CP_3 R.G. n.° 886/14 - Pag. 2 di 9
Il Giudice di pace di Rossano, con sentenza n. 886/2014, ritenuto provato il fatto storico così come dedotto da , ha accolto la domanda attorea, condannando i convenuti al CP_2 pagamento della complessiva somma € 2.074,20 a titolo di danno biologico, danno morale e spese mediche, oltre interessi e rivalutazione nonché alle spese di c.t.u. medica e delle spese di lite, liquidate in € 1.400,00 oltre accessori di legge.
1.2 Avverso il suddetto provvedimento ha proposto appello, CP_1 Controparte_1 contestando la decisione nella parte in cui il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie - sia in relazione alla dinamica del sinistro che all'avvenuto utilizzo delle cinture di sicurezza - le quali, secondo la tesi dell'appellante, non avrebbero fornito la prova del sinistro per come descritto.
L'appellante ha, inoltre, censurato la sentenza nella parte relativa alla quantificazione del danno, lamentando che il giudice di Pace di Rossano avrebbe acriticamente sposato le conclusioni del c.t.u. per la liquidazione del danno biologico, benché l'elaborato peritale, lacunoso e inconferente, era stato redatto senza tener conto dei criteri logico-scientifici e, in particolare, della disciplina dettata dalla L. n. 27/2012, in materia di accertamento medico delle lesioni di lieve entità e della modifica apportata all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni. In particolare, secondo l'appellante, nel caso di specie: non era stata verificata la compatibilità delle lesioni con le modalità del sinistro occorso;
non erano state rispettate le condizioni legittimanti la liquidazione del danno biologico
(accertamento clinico, strumentale o visivo ex art. 32, co.3 ter e quater della l. n. 27/2012); si trattava di un danno non indennizzabile;
nulla poteva essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in funzione di giudice di secondo grado, contrariis reiectis, accogliere il proposto gravame e conseguentemente dichiarare nulla e priva di effetti giuridici la sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto rigettare ogni domanda avanzata nei confronti della condannando così gli appellati al Controparte_5 rimborso di tutto quanto pagato dalla in esecuzione della impugnata sentenza, oltre Controparte_5 interessi e rivalutazione con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, in data 23/09/2014 si è costituita in giudizio CP_2 mediante deposito telematico di comparsa di costituzione e risposta con la quale, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità, ex artt. 342 c.p.c. e 348 c.p.c., del gravame proposto dalla compagnia assicurativa;
nel merito, ha avversato le richieste dell'appellante, eccependo: la tardività delle contestazioni mosse alla consulenza tecnica d'ufficio, ex art. 345 c.p.c., in quanto sollevate per la prima volta in sede di appello;
la validità e correttezza dei risultati dell'elaborato peritale - fatti propri dal giudice di primo grado - nella parte in cui, in ossequio al dato normativo (art. 139 cod. ass.), aveva accertato “visivamente” la lesione;
l'infondatezza della R.G. n.° 886/14 - Pag. 3 di 9
doglianza relativa all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie avendo i testi escussi reso dichiarazioni precise e concordanti in ordine alla dinamica del sinistro e alle conseguenze dannose che, oltretutto, risultavano provate per tabulas.
Tanto dedotto ha insistito nella conferma della sentenza appellata ed ha chiesto la condanna della società al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.: vinte le spese e le Controparte_1 competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
non si è costituito sebbene ritualmente evocato in giudizio. CP_3
All'udienza del 15/10/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, ciascuna riportandosi alle proprie domande, richieste, difese ed eccezioni formulate nei propri atti di parte, scritti difensivi e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
Successivamente, il Tribunale, rilevata la mancanza del fascicolo di primo grado e, preso atto del suo mancato rinvenimento da parte della EL (v. attestazione del 23/09/2024) ha onerato le parti di provvedere alla sua ricostruzione.
Infine, all'udienza del 25/02/2025 il Tribunale ha assunto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a cui è seguito il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di entrambe le parti costituite.
2. Dichiarazione di contumacia dell'appellato
2.1 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellato CP_3 poiché non costituitosi sebbene ritualmente evocato in giudizio.
3. Nel merito
3.1 Occorre innanzitutto vagliare le eccezioni preliminari formulate dalla parte appellata.
3.1.1 In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., bisogna evidenziare che, nel caso di specie, non sussistono dubbi in ordine al superamento della soglia di specificità del gravame avendo l'appellante individuato i punti della decisione reputati ingiusti, oltre che le ragioni ad essi sottese.
Appare opportuno infatti ricordare che, in tempi recenti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma R.G. n.° 886/14 - Pag. 4 di 9
succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. Sez. II, ordinanza del 25/01/2023 n. 2320; v. anche Cass. S.U., sentenza del 13/12/2022 n. 36481).
In altri termini, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. Sez. II, ordinanza del 28/10/2020 n. 23781).
Nel caso in esame, l'appellante ha indicato in maniera puntuale e precisa il capo della sentenza oggetto di censura e le parti di interesse impugnate, così consentendo al giudice dell'appello di cogliere natura, portata e senso della critica, salvo quanto a breve si dirà in ordine al riconoscimento del danno morale (cfr. infra par. 3.5).
Ragion per cui l'eccezione deve ritenersi infondata a va rigettata.
3.1.2 Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., pure sollevata dall'appellata, è sufficiente precisare che la stessa deve ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa da questo Tribunale con l'ordinanza con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (c.d. “ordinanza filtro”), che si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali.
In altre parole, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c..
3.2 Ciò posto, passando all'esame nel merito dell'appello, il motivo con il quale la società appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di
Pace è infondato.
3.2.1. Secondo l'appellante, i testi escussi si sarebbero limitati a confermare in maniera piuttosto vaga ed imprecisa le allegazioni dell'odierna appellata, senza riferire le esatte modalità del sinistro che, per come emerse, risultavano incompatibili con i danni invocati. R.G. n.° 886/14 - Pag. 5 di 9
Invero, il Tribunale condivide la valutazione del quadro istruttorio operata dal giudice di pace, ritenendo di non dover pervenire ad una soluzione diversa da quella contenuta nella sentenza gravata, atteso che, nel giudizio di primo grado, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, fornendo prova rassicurante dell'evento di danno e del nesso causale, che include sia la dinamica dell'evento che la compatibilità delle lesioni con l'evento stesso. Al riguardo, appare opportuno dare innanzitutto atto che la presenza di , quale terza trasportata, all'interno del CP_2 veicolo Ford Fiesta coinvolto nel sinistro del 16/11/2012, non è stata specificamente contestata dalla che, al contrario, si è limitata ad una generica confutazione del fatto Controparte_1 storico in sé e ad eccepire l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell'odierna appellata.
Ebbene, entrambi i testi escussi hanno assistito all'accaduto, trovandosi a passeggiare insieme il giorno 16 novembre su via Cosenza (i testi e hanno Testimone_1 Testimone_2 riferito di trovarsi sui luoghi di causa verso la metà di novembre, ma trattasi di circostanza non idonea ad inficiare il contenuto delle dichiarazioni) ed hanno raccontato, in maniera dettagliata, la dinamica del sinistro. I testi - che hanno riferito di essersi trovati ad una distanza di non più di tre o quattro metri dal luogo dell'incidente - hanno confermato di aver visto la Ford fiesta, di colore blu, ferma al segnale di Stop e che era sopraggiunta, a velocità elevata, una monovolume Volswagen, la quale, non vedendo la Ford Fiesta ferma, l'aveva violentemente tamponata da tergo spingendola in avanti. Hanno, quindi, precisato di essersi avvicinati per verificare se qualcuno si fosse fatto male e di aver avuto modo di vedere che a bordo della Ford fiesta vi erano quattro persone, compreso il conducente, che lamentavano forti dolori. Hanno, infine, raccontato che il conducente della si era assunto la responsabilità dichiarando di non aver visto la Ford fiesta allo Stop. CP_6
Il racconto fatto dai testi, dettagliato e coerente, non è stato smentito da altri elementi probatori acquisiti al processo, ragion per cui le doglianze dell'appellante non appaiono fondate.
Ciò posto, c'è ancora da aggiungere che, dalla documentazione medica versata in atti ed esaminata anche dal c.t.u. nominato, è altresì risultato che, il medesimo giorno del sinistro, CP_2
si era recata al pronto soccorso di Rossano, dove veniva sottoposta ad RX del rachide
[...] cervicale e dimessa con la seguente diagnosi “Trauma contusivo del rachide cervicale”, con prognosi di sette giorni;
risulta altresì per tabulas che l'appellata, successivamente sottoposta a visita presso l'Asp di Cosenza- Servizio Riabilitativo, aveva ricevuto le seguenti diagnosi: in data
26/11/2012 “cervicalgia con irradiazione algica del branchiale a dx da compressione discale C5C6 post-traumatica” con prescrizione di terapia medica e 15 giorni di riposo s.c.; in data 13/12/ 2012
“cervicalgia con rigidità nucale e s. vertiginosa post-traumatica” con ulteriori 15 giorni di prognosi s.c.; in data 3/01/2013 “cervicalgia post-traumatica” con prescrizione di fisioterapia e ulteriori 15 R.G. n.° 886/14 - Pag. 6 di 9
giorni di prognosi s.c.; in data 17/01/2013 “cervicalgia post-traumatica” con postumi da quantificare in sede medico legale. Di tanto ha tenuto conto il dott. , incaricato dal Persona_2
Giudice di Pace di svolgere gli accertamenti medico-legali, in ordine alle lesioni lamentate dall'odierna appellata.
Le conclusioni cui è giunto l'ausiliario, poste a sostegno delle valutazioni operate dal giudice di primo grado, sono condivise dal Tribunale. Ed infatti, per ciò che attiene al nesso causale, lo stesso può ragionevolmente ricavarsi dalla presenza di sull'autovettura al CP_2 momento del sinistro, dall'accertamento delle lesioni, avvenuto quasi nell'immediatezza dell'incidente (stesso giorno) e dalla idoneità lesiva del fatto, stabilita dal c.t.u. secondo criteri medico-legali, applicabili al caso in oggetto. A diversa conclusione non può pervenirsi in virtù delle considerazioni svolte da parte appellante circa la esiguità dell'urto, che avrebbe determinato soltanto lievi danni alle autovetture. Ciò in quanto, come risulta dalle prove testimoniali escusse, lo scontro tra i veicoli (rectius tamponamento) era stato molto violento, anche perché, come raccontato dai testi, il conducente della aveva affermato di non aver proprio visto la Ford fiesta ferma CP_6 al segnale di Stop, dovendo quindi presumere che lo stesso non avesse nemmeno attivato il meccanismo di frenata.
3.2.2 Quanto al contestato omesso utilizzo delle cinture di sicurezza, si osserva quanto segue.
Questo giudicante non ignora che, in generale, l'omesso uso delle cinture di sicurezza - a seconda dell'efficienza causale che ha avuto nella produzione delle lesioni - esclude in toto, ovvero riduce, il diritto al risarcimento in misura corrispondente all'apporto da esso fornito al verificarsi dell'evento dannoso, tuttavia rappresenta onere di chi invoca l'omesso uso delle cinture, fornire la prova di tale circostanza e del fatto che l'uso corretto delle cinture, se adottato, avrebbe, con elevata credibilità, evitato o ridotto il danno (Corte App. Reggio Calabria, sentenza n. 667 del 16 ottobre
2020). Costituisce infatti ius receptum che l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227
c.c., comma 1, e legittima la riduzione del risarcimento, ove si alleghi e dimostri che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto od addirittura eliso il danno (Cass. civ. Sez. III, 11/03/2004,
n. 4993).
Nel caso di specie, è necessario rilevare che la compagnia assicurativa, di fatto, non ha dimostrato che la terza trasportata non avesse indossato le cinture al momento del sinistro, né che a causare le lesioni subite sarebbe stata l'omissione di tale cautela. Infatti, la compagnia assicurativa ha contestato l'omesso utilizzo della cintura di sicurezza, limitandosi ad allegare, apoditticamente, il R.G. n.° 886/14 - Pag. 7 di 9
suddetto comportamento colposo della danneggiata, omettendo del tutto di dimostrarlo. Né, tra l'altro, può riconoscersi alla c.t.u. funzione esplorativa in tal senso, essendo onere della parte fornire elementi istruttori fondanti le proprie richieste e deduzioni. Ragion per cui, neanche tale doglianza appare fondata.
3.3 Pertanto, accertata la sussistenza del nesso causale tra l'incidente stradale e le riferite lesioni, in merito alla risarcibilità di queste ultime, dato atto che si tratta di lesioni di lieve entità, osserva il Tribunale che il danno va liquidato in base alla tabella unica nazionale per le lesioni micro-permanenti, di cui all'art. 139 del decreto legislativo n. 209/2005, così come modificato dalla legge n. 27/2012. Sul punto, si rileva l'infondatezza delle doglianze mosse dall'appellante circa la non corretta applicazione della predetta disciplina da parte del c.t.u. incaricato.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice intende aderire, ha chiarito che i criteri di accertamento del danno biologico devono informarsi al requisito dell'obiettività dell'esame medico legale. Ciononostante, il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere con la novella del 2012, non può essere inteso nel senso che la prova della lesione e del postumo debba essere fornita esclusivamente con un referto strumentale, posto che è sempre l'accertamento medico legale, espletato secondo la scienza medica, a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale di postumo sia ad essa ricollegabile (Cass. n. 7753/2020). D'altra parte, un accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo e del conseguente pregiudizio dev'essere conforme a criteri di ragionevolezza, rispetto alla tutela su cui incide (Cass. n. 10819/2019). Inoltre, occorre precisare che, le norme di cui agli artt. 32, comma 3-ter e 3-quater, d.l. 24/1/2012 n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27) - che escludono il risarcimento per danno biologico permanente se le lesioni di lieve entità cagionate da sinistri stradali non sono suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo – e l'art. 139, comma 2, secondo periodo, cod. ass. (che le ha recepite) vanno interpretate nel senso che l'accertamento del danno alla persona deve avvenire con i criteri medico legali fissati da una secolare tradizione quali l'esame obiettivo (criterio visivo), l'esame clinico e gli esami strumentali che sono fungibili ed alternativi tra loro e non già cumulativi (v. Cass. n. 31072/2019).
Nel caso di specie, le lesioni lamentate da risultano rilevate, come risulta CP_2 dalla documentazione sanitaria (fidefacente) acquisita agli atti di causa, a mezzo di esame radiologico del rachide cervicale a cui è seguita la diagnosi “Trauma contusivo del rachide cervicale” e, poi confermate dall'elaborato peritale del dott. , redatto a seguito di visita Per_2 medica condotta sulla periziata. R.G. n.° 886/14 - Pag. 8 di 9
Alla luce di tanto, non si rinvengono elementi di segno contrario al riconoscimento dei danni così come quantificati in perizia.
3.4 Risulta, invece, inammissibile il motivo di appello relativo al riconoscimento da parte del giudice di primo grado del danno morale, quantificato in € 200,00, pur “in assenza di ripercussioni sullo stato d'animo della periziata e sulla sua vita di relazione”.
Ed infatti, l'appellante ha articolato il motivo limitandosi a dedurre quanto appena indicato
(assenza di ripercussioni sullo stato d'animo della periziata e sulla sua vita di relazione), obliterando il contenuto della sentenza gravata, nemmeno tentando di confutare la sintetica argomentazione del primo Giudice (relativa alla quantificazione, che ha tenuto conto della lieve lesione patita), e omettendo di indicare puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e a porre in risalto l'erroneità della decisione, anche in considerazione dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado.
3.5 Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. avanzata dall'appellata nei confronti della atteso che è onere Controparte_1 della parte che richiede la relativa condanna, dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte avversa. Il Giudice, infatti, non può liquidare tale danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi capaci di identificare concretamente l'an ed il quantum debeatur, non ostando, d'altronde, all'affermazione di simili principi la possibilità del Giudice di desumere il danno sopra indicato da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte istante abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cass. n. 9080/2013).
4. Il regime delle spese
4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria, non espletata. Non può essere riformata la statuizione relativa alle spese di lite, atteso che, quando l'esito dell'impugnazione conferma la sentenza di primo grado non può essere modificata la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ., Sez. Lav., 30 agosto 2010, n°
18837).
4.2 In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di R.G. n.° 886/14 - Pag. 9 di 9
cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”
(disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013).
Nel caso di specie, quindi, il Tribunale dà atto della sussistenza di questi presupposti perché
l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia di;
CP_3
➢ Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
➢ Rigetta la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata;
➢ Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio, che liquida in € CP_2
1.700,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv.
Marco Graziano, difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
➢ Nulla sulle spese in favore dell'appellato contumace;
➢ Dà atto che l'appellante in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002; A) MANDA alla EL per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 5 settembre 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria Morrone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 886/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 233/2014, emessa il
20/02/2014 e depositata il 21/02/2014” e vertente
TRA rappresentata e difesa - giusta procura in atti - dagli avv.ti Controparte_1
Giovanni Clausi e Claudio Francesco Clausi, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLANTE -
E
, rappresentata e difesa - giusta procura in atti – dall'avv. Marco Graziano, CP_2 elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATA -
, nato in data [...] a [...]; CP_3
- APPELLATO contumace -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
1.1 In primo grado dinnanzi al Giudice di Pace di Rossano, ha convenuto in CP_2 giudizio e al fine di ottenerne la condanna al CP_3 Controparte_1 risarcimento dei danni alla propria persona, quantificati in complessive € 4.315,75, provocate del sinistro stradale verificatosi il 16/11/2012, in Rossano, all'intersezione tra c.da Pennino e Via
Casciaro, allorquando il veicolo Ford Fiesta tg. AV824TY, a bordo della quale viaggiava in qualità di terza trasportata, era stato tamponato dall'autoveicolo Volkswagen Sharan tg. CD934HS, di proprietà e condotto da ed assicurato con la compagnia Persona_1 Controparte_4
La compagnia assicurativa convenuta si è costituita in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto mentre è rimasto contumace. CP_3 R.G. n.° 886/14 - Pag. 2 di 9
Il Giudice di pace di Rossano, con sentenza n. 886/2014, ritenuto provato il fatto storico così come dedotto da , ha accolto la domanda attorea, condannando i convenuti al CP_2 pagamento della complessiva somma € 2.074,20 a titolo di danno biologico, danno morale e spese mediche, oltre interessi e rivalutazione nonché alle spese di c.t.u. medica e delle spese di lite, liquidate in € 1.400,00 oltre accessori di legge.
1.2 Avverso il suddetto provvedimento ha proposto appello, CP_1 Controparte_1 contestando la decisione nella parte in cui il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie - sia in relazione alla dinamica del sinistro che all'avvenuto utilizzo delle cinture di sicurezza - le quali, secondo la tesi dell'appellante, non avrebbero fornito la prova del sinistro per come descritto.
L'appellante ha, inoltre, censurato la sentenza nella parte relativa alla quantificazione del danno, lamentando che il giudice di Pace di Rossano avrebbe acriticamente sposato le conclusioni del c.t.u. per la liquidazione del danno biologico, benché l'elaborato peritale, lacunoso e inconferente, era stato redatto senza tener conto dei criteri logico-scientifici e, in particolare, della disciplina dettata dalla L. n. 27/2012, in materia di accertamento medico delle lesioni di lieve entità e della modifica apportata all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni. In particolare, secondo l'appellante, nel caso di specie: non era stata verificata la compatibilità delle lesioni con le modalità del sinistro occorso;
non erano state rispettate le condizioni legittimanti la liquidazione del danno biologico
(accertamento clinico, strumentale o visivo ex art. 32, co.3 ter e quater della l. n. 27/2012); si trattava di un danno non indennizzabile;
nulla poteva essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in funzione di giudice di secondo grado, contrariis reiectis, accogliere il proposto gravame e conseguentemente dichiarare nulla e priva di effetti giuridici la sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto rigettare ogni domanda avanzata nei confronti della condannando così gli appellati al Controparte_5 rimborso di tutto quanto pagato dalla in esecuzione della impugnata sentenza, oltre Controparte_5 interessi e rivalutazione con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, in data 23/09/2014 si è costituita in giudizio CP_2 mediante deposito telematico di comparsa di costituzione e risposta con la quale, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità, ex artt. 342 c.p.c. e 348 c.p.c., del gravame proposto dalla compagnia assicurativa;
nel merito, ha avversato le richieste dell'appellante, eccependo: la tardività delle contestazioni mosse alla consulenza tecnica d'ufficio, ex art. 345 c.p.c., in quanto sollevate per la prima volta in sede di appello;
la validità e correttezza dei risultati dell'elaborato peritale - fatti propri dal giudice di primo grado - nella parte in cui, in ossequio al dato normativo (art. 139 cod. ass.), aveva accertato “visivamente” la lesione;
l'infondatezza della R.G. n.° 886/14 - Pag. 3 di 9
doglianza relativa all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie avendo i testi escussi reso dichiarazioni precise e concordanti in ordine alla dinamica del sinistro e alle conseguenze dannose che, oltretutto, risultavano provate per tabulas.
Tanto dedotto ha insistito nella conferma della sentenza appellata ed ha chiesto la condanna della società al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.: vinte le spese e le Controparte_1 competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
non si è costituito sebbene ritualmente evocato in giudizio. CP_3
All'udienza del 15/10/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, ciascuna riportandosi alle proprie domande, richieste, difese ed eccezioni formulate nei propri atti di parte, scritti difensivi e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
Successivamente, il Tribunale, rilevata la mancanza del fascicolo di primo grado e, preso atto del suo mancato rinvenimento da parte della EL (v. attestazione del 23/09/2024) ha onerato le parti di provvedere alla sua ricostruzione.
Infine, all'udienza del 25/02/2025 il Tribunale ha assunto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a cui è seguito il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di entrambe le parti costituite.
2. Dichiarazione di contumacia dell'appellato
2.1 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellato CP_3 poiché non costituitosi sebbene ritualmente evocato in giudizio.
3. Nel merito
3.1 Occorre innanzitutto vagliare le eccezioni preliminari formulate dalla parte appellata.
3.1.1 In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., bisogna evidenziare che, nel caso di specie, non sussistono dubbi in ordine al superamento della soglia di specificità del gravame avendo l'appellante individuato i punti della decisione reputati ingiusti, oltre che le ragioni ad essi sottese.
Appare opportuno infatti ricordare che, in tempi recenti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma R.G. n.° 886/14 - Pag. 4 di 9
succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. Sez. II, ordinanza del 25/01/2023 n. 2320; v. anche Cass. S.U., sentenza del 13/12/2022 n. 36481).
In altri termini, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. Sez. II, ordinanza del 28/10/2020 n. 23781).
Nel caso in esame, l'appellante ha indicato in maniera puntuale e precisa il capo della sentenza oggetto di censura e le parti di interesse impugnate, così consentendo al giudice dell'appello di cogliere natura, portata e senso della critica, salvo quanto a breve si dirà in ordine al riconoscimento del danno morale (cfr. infra par. 3.5).
Ragion per cui l'eccezione deve ritenersi infondata a va rigettata.
3.1.2 Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., pure sollevata dall'appellata, è sufficiente precisare che la stessa deve ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa da questo Tribunale con l'ordinanza con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (c.d. “ordinanza filtro”), che si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali.
In altre parole, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c..
3.2 Ciò posto, passando all'esame nel merito dell'appello, il motivo con il quale la società appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di
Pace è infondato.
3.2.1. Secondo l'appellante, i testi escussi si sarebbero limitati a confermare in maniera piuttosto vaga ed imprecisa le allegazioni dell'odierna appellata, senza riferire le esatte modalità del sinistro che, per come emerse, risultavano incompatibili con i danni invocati. R.G. n.° 886/14 - Pag. 5 di 9
Invero, il Tribunale condivide la valutazione del quadro istruttorio operata dal giudice di pace, ritenendo di non dover pervenire ad una soluzione diversa da quella contenuta nella sentenza gravata, atteso che, nel giudizio di primo grado, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, fornendo prova rassicurante dell'evento di danno e del nesso causale, che include sia la dinamica dell'evento che la compatibilità delle lesioni con l'evento stesso. Al riguardo, appare opportuno dare innanzitutto atto che la presenza di , quale terza trasportata, all'interno del CP_2 veicolo Ford Fiesta coinvolto nel sinistro del 16/11/2012, non è stata specificamente contestata dalla che, al contrario, si è limitata ad una generica confutazione del fatto Controparte_1 storico in sé e ad eccepire l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell'odierna appellata.
Ebbene, entrambi i testi escussi hanno assistito all'accaduto, trovandosi a passeggiare insieme il giorno 16 novembre su via Cosenza (i testi e hanno Testimone_1 Testimone_2 riferito di trovarsi sui luoghi di causa verso la metà di novembre, ma trattasi di circostanza non idonea ad inficiare il contenuto delle dichiarazioni) ed hanno raccontato, in maniera dettagliata, la dinamica del sinistro. I testi - che hanno riferito di essersi trovati ad una distanza di non più di tre o quattro metri dal luogo dell'incidente - hanno confermato di aver visto la Ford fiesta, di colore blu, ferma al segnale di Stop e che era sopraggiunta, a velocità elevata, una monovolume Volswagen, la quale, non vedendo la Ford Fiesta ferma, l'aveva violentemente tamponata da tergo spingendola in avanti. Hanno, quindi, precisato di essersi avvicinati per verificare se qualcuno si fosse fatto male e di aver avuto modo di vedere che a bordo della Ford fiesta vi erano quattro persone, compreso il conducente, che lamentavano forti dolori. Hanno, infine, raccontato che il conducente della si era assunto la responsabilità dichiarando di non aver visto la Ford fiesta allo Stop. CP_6
Il racconto fatto dai testi, dettagliato e coerente, non è stato smentito da altri elementi probatori acquisiti al processo, ragion per cui le doglianze dell'appellante non appaiono fondate.
Ciò posto, c'è ancora da aggiungere che, dalla documentazione medica versata in atti ed esaminata anche dal c.t.u. nominato, è altresì risultato che, il medesimo giorno del sinistro, CP_2
si era recata al pronto soccorso di Rossano, dove veniva sottoposta ad RX del rachide
[...] cervicale e dimessa con la seguente diagnosi “Trauma contusivo del rachide cervicale”, con prognosi di sette giorni;
risulta altresì per tabulas che l'appellata, successivamente sottoposta a visita presso l'Asp di Cosenza- Servizio Riabilitativo, aveva ricevuto le seguenti diagnosi: in data
26/11/2012 “cervicalgia con irradiazione algica del branchiale a dx da compressione discale C5C6 post-traumatica” con prescrizione di terapia medica e 15 giorni di riposo s.c.; in data 13/12/ 2012
“cervicalgia con rigidità nucale e s. vertiginosa post-traumatica” con ulteriori 15 giorni di prognosi s.c.; in data 3/01/2013 “cervicalgia post-traumatica” con prescrizione di fisioterapia e ulteriori 15 R.G. n.° 886/14 - Pag. 6 di 9
giorni di prognosi s.c.; in data 17/01/2013 “cervicalgia post-traumatica” con postumi da quantificare in sede medico legale. Di tanto ha tenuto conto il dott. , incaricato dal Persona_2
Giudice di Pace di svolgere gli accertamenti medico-legali, in ordine alle lesioni lamentate dall'odierna appellata.
Le conclusioni cui è giunto l'ausiliario, poste a sostegno delle valutazioni operate dal giudice di primo grado, sono condivise dal Tribunale. Ed infatti, per ciò che attiene al nesso causale, lo stesso può ragionevolmente ricavarsi dalla presenza di sull'autovettura al CP_2 momento del sinistro, dall'accertamento delle lesioni, avvenuto quasi nell'immediatezza dell'incidente (stesso giorno) e dalla idoneità lesiva del fatto, stabilita dal c.t.u. secondo criteri medico-legali, applicabili al caso in oggetto. A diversa conclusione non può pervenirsi in virtù delle considerazioni svolte da parte appellante circa la esiguità dell'urto, che avrebbe determinato soltanto lievi danni alle autovetture. Ciò in quanto, come risulta dalle prove testimoniali escusse, lo scontro tra i veicoli (rectius tamponamento) era stato molto violento, anche perché, come raccontato dai testi, il conducente della aveva affermato di non aver proprio visto la Ford fiesta ferma CP_6 al segnale di Stop, dovendo quindi presumere che lo stesso non avesse nemmeno attivato il meccanismo di frenata.
3.2.2 Quanto al contestato omesso utilizzo delle cinture di sicurezza, si osserva quanto segue.
Questo giudicante non ignora che, in generale, l'omesso uso delle cinture di sicurezza - a seconda dell'efficienza causale che ha avuto nella produzione delle lesioni - esclude in toto, ovvero riduce, il diritto al risarcimento in misura corrispondente all'apporto da esso fornito al verificarsi dell'evento dannoso, tuttavia rappresenta onere di chi invoca l'omesso uso delle cinture, fornire la prova di tale circostanza e del fatto che l'uso corretto delle cinture, se adottato, avrebbe, con elevata credibilità, evitato o ridotto il danno (Corte App. Reggio Calabria, sentenza n. 667 del 16 ottobre
2020). Costituisce infatti ius receptum che l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227
c.c., comma 1, e legittima la riduzione del risarcimento, ove si alleghi e dimostri che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto od addirittura eliso il danno (Cass. civ. Sez. III, 11/03/2004,
n. 4993).
Nel caso di specie, è necessario rilevare che la compagnia assicurativa, di fatto, non ha dimostrato che la terza trasportata non avesse indossato le cinture al momento del sinistro, né che a causare le lesioni subite sarebbe stata l'omissione di tale cautela. Infatti, la compagnia assicurativa ha contestato l'omesso utilizzo della cintura di sicurezza, limitandosi ad allegare, apoditticamente, il R.G. n.° 886/14 - Pag. 7 di 9
suddetto comportamento colposo della danneggiata, omettendo del tutto di dimostrarlo. Né, tra l'altro, può riconoscersi alla c.t.u. funzione esplorativa in tal senso, essendo onere della parte fornire elementi istruttori fondanti le proprie richieste e deduzioni. Ragion per cui, neanche tale doglianza appare fondata.
3.3 Pertanto, accertata la sussistenza del nesso causale tra l'incidente stradale e le riferite lesioni, in merito alla risarcibilità di queste ultime, dato atto che si tratta di lesioni di lieve entità, osserva il Tribunale che il danno va liquidato in base alla tabella unica nazionale per le lesioni micro-permanenti, di cui all'art. 139 del decreto legislativo n. 209/2005, così come modificato dalla legge n. 27/2012. Sul punto, si rileva l'infondatezza delle doglianze mosse dall'appellante circa la non corretta applicazione della predetta disciplina da parte del c.t.u. incaricato.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice intende aderire, ha chiarito che i criteri di accertamento del danno biologico devono informarsi al requisito dell'obiettività dell'esame medico legale. Ciononostante, il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere con la novella del 2012, non può essere inteso nel senso che la prova della lesione e del postumo debba essere fornita esclusivamente con un referto strumentale, posto che è sempre l'accertamento medico legale, espletato secondo la scienza medica, a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale di postumo sia ad essa ricollegabile (Cass. n. 7753/2020). D'altra parte, un accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo e del conseguente pregiudizio dev'essere conforme a criteri di ragionevolezza, rispetto alla tutela su cui incide (Cass. n. 10819/2019). Inoltre, occorre precisare che, le norme di cui agli artt. 32, comma 3-ter e 3-quater, d.l. 24/1/2012 n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27) - che escludono il risarcimento per danno biologico permanente se le lesioni di lieve entità cagionate da sinistri stradali non sono suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo – e l'art. 139, comma 2, secondo periodo, cod. ass. (che le ha recepite) vanno interpretate nel senso che l'accertamento del danno alla persona deve avvenire con i criteri medico legali fissati da una secolare tradizione quali l'esame obiettivo (criterio visivo), l'esame clinico e gli esami strumentali che sono fungibili ed alternativi tra loro e non già cumulativi (v. Cass. n. 31072/2019).
Nel caso di specie, le lesioni lamentate da risultano rilevate, come risulta CP_2 dalla documentazione sanitaria (fidefacente) acquisita agli atti di causa, a mezzo di esame radiologico del rachide cervicale a cui è seguita la diagnosi “Trauma contusivo del rachide cervicale” e, poi confermate dall'elaborato peritale del dott. , redatto a seguito di visita Per_2 medica condotta sulla periziata. R.G. n.° 886/14 - Pag. 8 di 9
Alla luce di tanto, non si rinvengono elementi di segno contrario al riconoscimento dei danni così come quantificati in perizia.
3.4 Risulta, invece, inammissibile il motivo di appello relativo al riconoscimento da parte del giudice di primo grado del danno morale, quantificato in € 200,00, pur “in assenza di ripercussioni sullo stato d'animo della periziata e sulla sua vita di relazione”.
Ed infatti, l'appellante ha articolato il motivo limitandosi a dedurre quanto appena indicato
(assenza di ripercussioni sullo stato d'animo della periziata e sulla sua vita di relazione), obliterando il contenuto della sentenza gravata, nemmeno tentando di confutare la sintetica argomentazione del primo Giudice (relativa alla quantificazione, che ha tenuto conto della lieve lesione patita), e omettendo di indicare puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e a porre in risalto l'erroneità della decisione, anche in considerazione dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado.
3.5 Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. avanzata dall'appellata nei confronti della atteso che è onere Controparte_1 della parte che richiede la relativa condanna, dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte avversa. Il Giudice, infatti, non può liquidare tale danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi capaci di identificare concretamente l'an ed il quantum debeatur, non ostando, d'altronde, all'affermazione di simili principi la possibilità del Giudice di desumere il danno sopra indicato da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte istante abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cass. n. 9080/2013).
4. Il regime delle spese
4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria, non espletata. Non può essere riformata la statuizione relativa alle spese di lite, atteso che, quando l'esito dell'impugnazione conferma la sentenza di primo grado non può essere modificata la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ., Sez. Lav., 30 agosto 2010, n°
18837).
4.2 In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di R.G. n.° 886/14 - Pag. 9 di 9
cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”
(disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013).
Nel caso di specie, quindi, il Tribunale dà atto della sussistenza di questi presupposti perché
l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia di;
CP_3
➢ Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
➢ Rigetta la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata;
➢ Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio, che liquida in € CP_2
1.700,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv.
Marco Graziano, difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
➢ Nulla sulle spese in favore dell'appellato contumace;
➢ Dà atto che l'appellante in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002; A) MANDA alla EL per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 5 settembre 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria Morrone