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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 948/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), in proprio C.F._2 Parte_3 C.F._3
e in qualità di eredi di elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via F. Crispi, n. 18, Persona_1
presso lo Studio degli Avv.ti Giuseppe Iannello e Danilo Iannello, che li rappresentano e difendono in giudizio, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTORI -
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via A. Anile, n. 3, presso lo Studio dell'Avv.
Antonello Beviliacqua, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(c.f. ) e Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f. , elettivamente domiciliati in Borgia, Via 2 Giugno, n. 2,
[...] C.F._5
presso lo Studio degli Avv.ti Leonardo Citraro ed Emilio Vitaliano, che li rappresentano e difendono in giudizio, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI –
Oggetto: responsabilità da circolazione stradale.
Conclusioni: all'udienza del 10.09.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. e sia in proprio che in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
di hanno convenuto in giudizio e la Persona_1 Controparte_2 Parte_5
chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_1 CP_2 che, in data 05.06.2015, si era posto alla guida dell'autovettura Fiat Panda targata
[...]
3V (di proprietà di , assicurata con – agenzia di Soverato Parte_5 CP_1
– contraente ), in stato di ebbrezza, nel mentre sul tettuccio della stessa Controparte_3
autovettura si trovava unitamente ad altri ragazzi. Secondo la prospettazione Persona_1 attorea, il de cuius, a cagione del movimento dell'automezzo e della velocità del medesimo, era caduto a terra, sbattendo la testa sull'asfalto, riportando lesioni tali da condurlo al decesso dopo qualche mese.
Gli attori hanno chiesto, quindi, previo l'accertamento della responsabilità del conducente dell'automezzo, di condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. In particolare, quanto ai danni iure hereditario, hanno chiesto il risarcimento del danno biologico terminale subito da e del danno da perdita della vita;
quanto a quello iure Persona_1
proprio, hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda attorea, in Controparte_1
quanto infondata.
La Compagnia assicurativa, preliminarmente, ha eccepito l'inoperatività della polizza RCA, poiché il sinistro sarebbe avvenuto mentre si trovava alla guida in stato di ebbrezza Controparte_2 alcolica e comunque poiché l'incidente si sarebbe verificato per colpa unica ed esclusiva di
[...]
il quale, con comportamento pericoloso ed imprudente, si sarebbe alzato in piedi sul Per_1 tettuccio del veicolo, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente a terra, subendo conseguentemente le ferite che poi lo avrebbero condotto alla morte. Secondo la prospettazione della convenuta, infatti, qualora quest'ultimo avesse continuato a rimanere seduto sul tettuccio del veicolo come gli altri suoi amici, nulla sarebbe accaduto, atteso che il conducente teneva una condotta di guida prudente e particolarmente lenta, proprio perché i suoi amici si trovavano sul tettuccio e non regolarmente seduti all'interno del veicolo.
In via subordinata, ha contestato sia la qualificazione giuridica dei danni operata da parte attrice, sia il quantum risarcitorio richiesto da questa.
2 Si sono costituiti e , chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_2 Parte_5
domanda e, in subordine, il riconoscimento della corresponsabilità di nella Persona_1
causazione del sinistro, con le conseguenze di cui all'art. 1227 c.c.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale e prova per testi e, infine, è pervenuta in decisione.
2. Ciò premesso, questo Giudicante ritiene che la pretesa attorea possa trovare accoglimento, per quanto di ragione.
Deve, innanzitutto, premettersi che l'azione risarcitoria proposta va inquadrata nell'ambito dell'art. 2054, c. 1 c.c., secondo il quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In relazione ai fatti per cui oggi è causa, deve evidenziarsi che si è svolto procedimento penale, conclusosi con una sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato. Ebbene, la predetta sentenza non ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto – ex art. 651 c.p.p. – nel presente giudizio, nei confronti di poiché l'art. 651 Controparte_2
c.p.p. prevede, quale ambito applicativo, solo “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento”. Inoltre, non può avere efficacia di giudicato neppure nei confronti della e del proprietario dell'autoveicolo, Controparte_1 Parte_5
, in quanto il medesimo art. 651 c.p.p. prevede che l'efficacia di giudicato della sentenza
[...] penale irrevocabile possa estendersi al responsabile civile “che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”: circostanza che, nel caso di specie, non è avvenuta.
Ne deriva, pertanto, che il Giudice civile debba rivalutare autonomamente l'esistenza di una responsabilità imputabile ai convenuti, fermo restando che la sentenza prodotta può rilevare quale prova documentale nel presente procedimento, valutabile unitamente a tutti gli altri elementi emersi nel corso dell'istruttoria svolta.
Orbene, è stato accertato che in data 05.06.2015, alle ore 02:30 circa, si è posto, Controparte_2
in stato di ebbrezza, alla guida dell'autovettura Fiat Panda targata 3V, nel mentre sul tettuccio della stessa autovettura si trovavano , , Parte_6 Persona_2 [...]
e parimenti in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di Per_3 Persona_1
sostanze alcoliche, e che, durante il tragitto, il medesimo è caduto a terra sbattendo Persona_1 violentemente la testa sull'asfalto.
3 Quanto affermato può ritenersi ammesso dallo stesso convenuto, non comparso senza giustificato motivo per rendere l'interrogatorio formale deferitogli (ai sensi dell'art. 232 c.p.c., “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”).
Inoltre, le predette circostanze emergono dai documenti allegati e sono state anche confermate dai testi escussi, ovvero , e . Parte_6 Persona_2 Persona_3
A tal proposito, questo Giudicante osserva che le discordanze tra le dichiarazioni di Parte_6
e di (circa la posizione sul tettuccio assunta dai protagonisti della
[...] Persona_3
vicenda sub iudice e su quanti fossero sul tettuccio medesimo) hanno fatto sembrare il loro narrato non sempre genuino;
tuttavia, i predetti testi hanno confermato i fatti costitutivi più salienti, ai fini che interessano.
Deve, invece, essere considerato inattendibile il teste , il quale ha affermato che la Persona_2
caduta sarebbe dipesa da un tentativo di di alzarsi in piedi sul tettuccio, mentre Persona_1
l'auto era in movimento. Trattasi di una ricostruzione del fatto rimasta isolata e non confermata dagli altri testi escussi che, non può, dunque, essere valorizzata o apprezzata ai fini della decisione
(e che sarebbe stata comunque irrilevante per quanto si dirà).
Fatte tali dovute specificazioni, può ritenersi che i superiori elementi, complessivamente considerati, offrono un quadro probatorio sufficiente a fondare la responsabilità del sinistro de quo in capo al convenuto Ed invero, è evidente l'applicabilità al caso di specie Controparte_2 della presunzione di cui all'art. 2054, c. 1 c.c.
Nessuno dei convenuti, infatti, ha assolto all'onere su di sé incombente, ovvero quello di provare - al fine di vincere la presunzione iuris tantum di colpa che detta norma pone a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie - di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Tuttavia, questo Giudicante ritiene che, nel caso di specie, debba essere applicata la previsione di cui all'art. 1227, c. 1 c.c., riconoscendo un concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno.
3. A tale ultimo proposito, preliminarmente occorre specificare che “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della
4 condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c.” (cfr. Cass., n. 842/2020).
Ciò posto, si osserva che per costante insegnamento della Corte di Cassazione, il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, c. 1 c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso (cfr., ex multis, Cass.
n. 1295/2017).
La giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla posizione del terzo trasportato, danneggiato da un sinistro, ha poi affermato, su un piano più generale, che, quando quest'ultimo non partecipa attivamente alla sua causazione, non ne è configurabile alcuna responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass., ord. 06.09.2023, n. 26013; Cass., Sez. L., ord. 15.12.2022, n. 36855; Cass., ord.
20.09.2022, n. 27445; Cass., Sez. L., ord. 05.08.2021, n. 22352; Cass., Sez. L., ord. 25.01.2019, n.
2226; Cass., ord. 12.10.2018, n. 25391; Cass. n. 1295/2017 e Cass. n. 2422/2004).
Cionondimeno, allorquando la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione di un'autovettura con quattro persone sedute sul tettuccio, in piena violazione del Codice della Strada e di qualsiasi norma di prudenza) è ricollegabile all'azione o omissione sia del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza) che del trasportato, emerge una fattispecie caratterizzata dal reciproco consenso dei medesimi alla circolazione, con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro, e accettazione dei relativi rischi, integrante un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso, che obbliga il conducente del veicolo al risarcimento dei danni sofferti dal trasportato in conseguenza del sinistro, atteso che il comportamento di quest'ultimo nell'ambito dell'indicata cooperazione non vale ad interrompere il nesso causale tra la relativa condotta del conducente e il danno, né ad integrare un valido consenso del trasportato alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (cfr. Cass. n. 11947/2006; Cass. n. 4993/2004; Cass. n. 23851/2008; Cass. n.
10526/2011 e Cass. n. 11095/2020).
5 Ebbene, nell'ambito della valutazione complessiva delle risultanze ottenute all'esito dell'istruttoria svolta, questo Giudicante ritiene di valorizzare ai fini della decisione i seguenti elementi.
La condotta tenuta da era sicuramente non conforme alle prescrizioni del Controparte_2
Codice della Strada oltre che alle regole comuni di diligenza, prudenza e perizia in rapporto alle circostanze del caso concreto: egli si è posto alla guida in stato di ebbrezza, in presenza di passeggeri seduti sul tettuccio dell'auto anziché all'interno dell'abitacolo.
È irrilevante, in tal senso, l'eccezione mossa dai convenuti, ovvero che stesse Controparte_2
tenendo un comportamento particolarmente prudente in ragione della presenza di passeggeri sul tettuccio dell'auto: in particolare, a nulla rileva che questi stesse procedendo ad un'andatura molto lenta, pari a 20 o 30 km/h e lungo un tragitto lineare. L'evento lesivo si è verificato in quanto il conducente dell'autovettura, nonostante le chiare circostanze non consentissero la messa in movimento del veicolo, decideva di porre in essere un'azione tanto imprudente quanto nefasta.
Qualora, infatti, il conducente del veicolo avesse tenuto un comportamento conforme alle più elementari regole di prudenza e buon senso, sicuramente l'evento non si sarebbe verificato.
La condotta di dunque, è sicuramente efficiente ai fini della produzione Controparte_2 dell'evento di danno.
Ciò posto, deve, però, riconoscersi anche l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta del e l'evento dannoso. Per_1
A tale riguardo, si osserva - in accordo con le consolidate acquisizioni giurisprudenziali (cfr., ex multis, Cass. n. 10741/2009) - che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige, infatti, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
Alla stregua di siffatte linee ricostruttive, si deve riconoscere che, nel caso di specie, il comportamento colposo del sia stato concausa del pregiudizio verificatosi. Per_1
6 Né appare possibile ritenere, secondo quanto affermato dalla difesa di parte attrice, che la responsabilità dell'evento sia ascrivibile, in via esclusiva, al comportamento di Controparte_2
Invero, in relazione alla condotta della vittima, è emersa chiaramente la violazione delle norme in tema di circolazione stradale, ma anche delle regole comuni di diligenza, prudenza e perizia in rapporto alle circostanze del caso concreto: principalmente, lo stesso si trovava, in condizioni psicofisiche alterate, seduto sul tettuccio dell'auto, anziché all'interno dell'abitacolo, e lì è rimasto anche dopo che la macchina si è messa in movimento.
Tuttavia, non si può ritenere che tale condotta assuma, rispetto all'evento lesivo, rilevanza causale tale da interrompere il nesso di causalità tra la condotta del e l'evento stesso (nemmeno CP_2 nell'ipotesi in cui si ritenesse accertato che il prima di cadere si sia alzato in piedi sul Per_1 tettuccio), dovendosi piuttosto riconoscere che l'imprudenza del assuma rilievo ai fini Per_1
della ripartizione della responsabilità e della determinazione del quantum risarcitorio ai sensi dell'art. 1227, c. 1 c.c.: in applicazione di tale disposizione, infatti, la condotta negligente ed imprudente del danneggiato, configurabile quale ipotesi di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante, integra una causa concorrente alla produzione dell'evento dannoso idonea a diminuire l'entità del risarcimento, in relazione alla gravità della colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
In particolare, quanto alla possibilità che il si sia alzato in piedi prima di cadere, si tratta Per_1
di circostanza riferita solo da , che si ritiene non attendibile per le ragioni già Persona_2
espresse. In ogni caso, se anche questa fosse stata accertata, non avrebbe escluso la responsabilità di per tutte le ragioni di cui si è profusamente detto. Controparte_2
Ciò posto, deve anche specificarsi che è costante e pacifico principio giurisprudenziale quello secondo cui la riduzione del risarcimento del danno per il concorso della vittima opera anche nei confronti dei congiunti che agiscono iure proprio, essendo detta riduzione conseguenza del fatto della vittima (cfr., ex multis, Cass. n. 11137/1999; conf., cfr. Cass. n. 18117/2008 e Cass. n.
2514/2014).
Per quanto concerne il grado delle rispettive colpe, va ricordato che il necessario accertamento in termini percentuali del concorso di colpa costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico, come tale insuscettibile di giustificazione analitica (cfr. Cass. n. 6752/2011).
Sulla base di tutte le considerazioni fin qui svolte, il concorso di colpa di viene Persona_1
stimato in via equitativa nel 40%, il rimanente 60% restando quindi a carico del da un lato, CP_2
7 infatti, deve rimanere evidente quale sia la parte maggiormente responsabile;
dall'altro, la responsabilità del non è minimale, perché anche l'obbligo di sedersi all'interno Per_1 dell'abitacolo, anziché sulla carrozzeria esterna, assume una certa rilevanza.
Ed allora, il danno subito dagli attori - una volta accertato e liquidato - dovrà essere ridotto del 40%.
4. Deve ora passarsi al vaglio della responsabilità ascritta in capo al proprietario dell'autoveicolo, ovvero . Parte_5
È indubbio che, nel caso di specie, debba trovare applicazione il terzo comma dell'art. 2054 c.c., il quale afferma che “il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Ebbene, in mancanza di allegazioni, in fatto e in diritto, e di alcuna prova sul punto circa la messa in circolazione dell'auto contro la propria volontà, deve ritenersi accertata anche una responsabilità solidale di nel risarcimento dei danni derivati dal sinistro per cui oggi è Parte_5
causa.
5. Infine, occorre esaminare l'eccezione di inoperatività della polizza e non indennizzabilità del danno (per cooperazione colposa del danneggiato e per il disposto dell'art. 1900 c.c.) sollevata dalla
Controparte_1
Orbene, è principio ormai noto quello espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “qualora il contratto (di assicurazione, n.d.r.) contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (cfr. Cass., ord. 23 gennaio 2018, n. 1558).
Ciò posto, deve rilevarsi che in atti non è stato prodotto il contratto di assicurazione. Pertanto, si ritiene che la non abbia adempiuto all'onere probatorio su di sé Controparte_1 gravante, ovvero di provare il fatto impeditivo della pretesa attorea, in specie l'esistenza di clausole delimitanti il rischio indennizzabile.
Quanto all'eccezione di non indennizzabilità del danno, ai sensi dell'art. 1900 c.c., questo
Giudicante ritiene che, nella specie, sia invocabile – più opportunamente – l'art. 1917 c.c., che specificamente si occupa dell'assicurazione RCA. In particolare, tale articolo al suo primo comma afferma che: “nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
8 dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”.
Orbene, ritenendo che il comportamento di sia caratterizzato dalla colpa – Controparte_2
anche grave – e non, invece, dal dolo, la doglianza dell'Assicurazione si presenta come priva di pregio e, dunque, destinata al rigetto.
Infine, quanto alla eccezione di cooperazione di nella produzione del danno, idonea Persona_1 ad escludere l'obbligo al risarcimento, si è già detto che questa non è idonea a recidere il nesso causale, né ad escludere il diritto ad un risarcimento, ma solo a ridurne l'entità.
Pertanto, le eccezioni devono essere rigettate, e la deve essere Controparte_1
considerata tenuta al risarcimento domandato da parte attrice, in solido con Parte_5
e
[...] Controparte_2
6. Così delineata la responsabilità risarcitoria di tutti i convenuti, devono scrutinarsi le domande risarcitorie proposte dagli attori.
In particolare, questi hanno chiesto, iure hereditatis, sia il risarcimento del danno terminale, sia il risarcimento del danno da perdita della vita.
Giova, innanzitutto, premettere che il danno cd. tanatologico, ovvero il danno conseguente alla perdita del bene vita, non è risarcibile;
difatti, poiché il bene vita è fruibile solo dal titolare, questo è insuscettibile di essere liquidato per equivalente. In particolare, con la sentenza n. 28989 del 2019, la Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito la non risarcibilità del danno al bene vita in sé considerato poiché, essendo la stessa un bene autonomo e diverso dal bene salute, questa può essere esercitata solo restando, per l'appunto, in vita. Ne consegue che, venendo meno il titolare del bene, non vi è modo di esercitare tale diritto, essendo ormai superata la teoria del danno da rimbalzo, non essendovi alcun patrimonio a cui ricollegare il credito. Per tale ragione, non può parlarsi di risarcibilità della perdita della vita iure hereditatis; dunque, la suprema Corte ha affermato a più riprese che gli unici pregiudizi risarcibili iure hereditatis, in caso di illecito mortale, siano il danno biologico terminale (danno da invalidità temporanea totale) e il danno catastrofale (inteso come danno morale terminale).
Tali voci di danno, secondo l'indirizzo via via delineatosi nella giurisprudenza di legittimità, devono essere tenute distinte. Il danno cd. da lucida agonia, o danno cd. catastrofale o cd. catastrofico, consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a
9 prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto la consapevolezza dell'imminente decesso;
mentre il danno biologico terminale consiste in un pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità e sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr., ex multis, Cass. n. 23153/2019 e Cass. n. 11719/2021).
Qualora, al contrario, il decesso si verifichi immediatamente o dopo un brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio. In effetti, qualsiasi pregiudizio, per consentire l'accesso al risarcimento, deve superare la soglia di
“apprezzabilità”. E, in questo senso, sarebbe difficile apprezzare, e quindi, valorizzare economicamente, le attività che la vittima possa aver perso nel corso di una sopravvivenza durata solo poche ore. Pertanto, si ritiene che la componente biologica del danno terminale possa essere risarcita solo ove la sopravvivenza si sia protratta per un tempo apprezzabile e andrà rapportata ai giorni di vita trascorsi sino alla morte.
Nel caso di specie, può dirsi sussistente il diritto al risarcimento iure hereditatis del danno biologico terminale, poiché il decesso di è avvenuto dopo un indiscutibilmente apprezzabile Persona_1
lasso di tempo.
Mette conto evidenziare che è stato accertato il nesso causale esistente tra le ferite riportate da
[...]
in seguito alla caduta dal tettuccio della macchina in movimento e il decesso. Per_1
Tanto è stato affermato dalla C.T.U. disposta dal P.M., in cui si è accertato che “in ordine all'epoca, alle cause ed ai mezzi di produzione del decesso di è possibile affermare che lo Persona_1
stesso si sia verificato in data 18.07.2015, alle ore 19.50, a seguito di arresto cardio-respiratorio secondario ad insufficienza multi organo (MOF) in paziente con politrauma conseguente a precipitazione, nell'ambito del quale assume particolare rilevanza, ai fini del determinismo delle cause del decesso, il grave quadro traumatico a carico del cranio e dell'encefalo, il cui mezzo di produzione è rintracciabile nell'azione contusiva della superficie d'impatto con il corpo”.
Orbene, nel caso in esame, sulla base dei già menzionati consolidati principi, può essere riconosciuto il cd. danno biologico terminale per un periodo pari a quarantatré giorni.
Non può, invece, riconoscersi alcuna somma a titolo di danno morale catastrofale: innanzitutto, parte attrice non ha specificamente chiesto il risarcimento di tale particolare voce di danno;
poi, è
10 fatto incontestato che a seguito della caduta cadde in coma, senza più riprendere Persona_1
conoscenza. Tuttavia, si ritiene di dover valorizzare, nel caso concreto, la sofferenza cd. nocicettiva di tanto si evince dalla cartella clinica, nella quale si è statuito che questi, sebbene Persona_1
incosciente al momento del ricovero, rispondeva agli stimoli dolorosi. Inoltre, non può non tenersi conto che durante il ricovero medesimo è stato sottoposto a ben tre interventi Persona_1
chirurgici e che, pur versando in coma farmacologico, ha sofferto di continue crisi neurovegetative.
Per la stima del danno possono applicarsi le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate nel 2024, che garantiscono una conformità della valutazione equitativa del danno biologico, tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
Queste pongono quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Si è proposto, dunque, un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario, ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza. L'Osservatorio ha proposto, inoltre, l'introduzione di un correttivo volto a consentire un'adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità, correlate allo straordinario sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall'evento dannoso (come, ad esempio, nei casi in cui lo stesso presenti condizioni di particolare crudezza). Tali situazioni accadono, normalmente, nell'immediatezza dell'evento (o, comunque, subito dopo la prima - scioccante - percezione del pericolo di vita). Per tale motivo si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in € 35.247,00, non ulteriormente personalizzabile;
a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Si propone che tale personalizzazione non superi il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base.
11 Venendo, infine, alla disamina del caso concreto, in considerazione dell'indiscutibile gravità del fatto che ha condotto il danneggiato al decesso dopo un periodo di malattia durato circa un mese e mezzo, si ritiene di applicare, per i primi tre giorni, l'importo di € 35.247,00 e, per i successivi 40 giorni, l'importo complessivo di € 36.116,00. Si perviene così ad un risarcimento pari ad €
71.363,00 (€ 35.247,00 + € 36.116,00).
Non deve darsi luogo ad alcuna personalizzazione né in aumento, né in diminuzione, tenuto conto - da un lato - dell'incoscienza del soggetto per tutto il tempo della sopravvivenza e - dall'altro - della dimostrata sofferenza cd. nocicettiva.
Deve, poi, tenersi conto della diminuzione del risarcimento per la cooperazione colposa di
[...]
al suo verificarsi, nella misura del 40% ut supra accertata. Pertanto, Per_1 Controparte_2
e la devono essere condannati in solido al Parte_5 Controparte_1 pagamento di € 42.817,80 in favore degli attori iure hereditario, da corrispondersi pro quota.
Il danno biologico terminale, così quantificato, costituisce una voce di danno omnicomprensiva e già liquidata all'attualità.
Trattandosi di credito risarcitorio, la predetta somma, costituendo debito di valore, secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, deve poi essere devalutata alla data del decesso di (18.07.2015) e sulla somma annualmente Persona_1
rivalutata secondo gli indici ISTAT dovranno computarsi gli interessi compensativi nella misura del saggio legale fino al momento del deposito della presente decisione.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sulla intera somma ut supra determinata dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
7. Quanto alla domanda risarcitoria spiegata iure proprio, secondo il costante orientamento di legittimità, la morte di un congiunto conseguente a un fatto illecito configura per i superstiti un danno consistente non solo nella sofferenza morale per la perdita della persona, ma anche nelle conseguenze pregiudizievoli di natura esistenziale, ossia nello sconvolgimento che la perdita del congiunto determina nella vita quotidiana del danneggiato per non poterlo più frequentare, a prescindere dalle varie denominazioni utilizzate;
a tal riguardo, si discorre di pregiudizio dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della
12 persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è individuabile negli artt. 2, 29 e 30 Cost.
(Cass. n. 18284/2021).
Tuttavia, se è vero che quello in esame è un interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la famiglia, per accertare l'effettiva sussistenza dell'interesse medesimo e della sua lesione è necessario fornire la prova dell'esistenza in concreto tra la persona deceduta e quella che invoca il risarcimento dei rapporti di affetto, reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono l'essenza del rapporto parentale. È evidente che se non risulta un particolare atteggiarsi del concreto assetto dei rapporti prima della morte tra vittima e congiunto, e sempre che non emergano elementi da cui desumere contrasti e dissapori, può farsi tesoro delle massime di esperienza e tenersi conto della particolare intensità degli affetti e dei rapporti esistenti tra determinate tipologie di congiunti secondo l'id quod plerumque accidit e riconoscersi la lesione del rapporto e il risarcimento ai congiunti più prossimi (il cd. “nucleo familiare minimo” di cui a Cass. n. 9010/2022).
Va, infatti, evidenziato che in tema di morte del familiare già la mera doglianza del fatto illecito comporta la deduzione di tutti i riflessi negativi che normalmente conseguono dalla lesione allegata soprattutto in presenza di rapporti parentali di particolare vicinanza, come quello tra padre e figlio.
Ciò in quanto le ricadute della perdita di un congiunto, essendo intrinsecamente connesse a quest'ultima, presentano una natura di tale immediata evidenza da non richiedere apposita enunciazione assertiva in sede di formulazione della domanda. Pertanto, tali conseguenze, nei limiti della loro ordinarietà, vanno ritenute sempre (seppur implicitamente) addotte con la semplice allegazione della morte, non potendosi dare rilievo ad un diverso ed eccessivo formalismo espositivo. Sul piano della prova, in considerazione del legame dato dai vincoli familiari, non si dubita, difatti, che la perdita di un prossimo congiunto produca, nella normalità dei casi, un grave perturbamento nella sfera degli affetti, sicché, pur non potendosi ritenere che il danno sussista in re ipsa, questo può essere ragionevolmente presunto dal rapporto di parentela, salva la prova del contrario laddove emergano situazioni che dimostrino l'assenza di rapporti o l'esistenza di gravi ragioni di conflitto con la vittima (cfr. Cass. n. 20188/08 e Cass. n. 10823/07).
Tanto è coerente con l'assunto, già affermato nella giurisprudenza, secondo cui “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone
l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza
13 morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. Cass. n. 28989/2019; ma anche, ex multis, Cass., ord. n. 907/2020; Cass., ord. n.
907/2018 e Cass. n. 3357/2009).
Sennonché, nel caso di specie, non può essere ignorato il profondo legame che unisce normalmente un figlio al genitore, o un fratello ad un altro fratello, e che consente di presumere che la perdita di abbia prodotto una profonda sofferenza negli attori. Persona_1
8. Tanto premesso, in punto di quantificazione di tale tipologia di danno, si osserva che il danno da perdita del rapporto parentale è liquidabile mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. (Trib. Milano n. 6059/2022), sulla base delle tabelle integrate a punti ed elaborate dall'Osservatorio di Milano (edizione 2024).
Ed invero, le tabelle meneghine per l'anno 2024 sono state rivisitate, introducendo criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale basati appunto sulla attribuzione di punti, per un massimo di 118, cui è assegnato il valore di € 3.911,00 cadauno, nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati, e di € 1.698,00 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti. Rapportando i suddetti criteri al caso di specie, la consistenza ed effettività della relazione parentale assumeranno valore in termini di personalizzazione del danno patito da ciascun congiunto.
Sennonché, facendo applicazione dei suddetti parametri, si ottiene:
a) In relazione all'attore Parte_1
- rapporto con il defunto: genitore;
- età del defunto al momento della morte: anni 22 (punti 24);
- età del familiare superstite al momento del lutto: anni 59 (punti 18);
- rapporto di convivenza (punti 16);
- esistenza di altri due superstiti nel nucleo familiare primario del danneggiato (punti 12);
- intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiato: al riguardo la tabella prevede una forbice da 0 a 30; in difetto di allegazioni specifiche da parte dell'attore, appare equo attenersi ad una valutazione “mediana”, attribuendo 15 punti, per un totale di punti 85 che, moltiplicati per il punto tabellare (€ 3.911,00), corrispondono ad una somma di € 332.435,00.
14 Su tale somma, tenendosi conto della diminuzione del risarcimento per la cooperazione colposa di al verificarsi del danno, deve operarsi una decurtazione nella misura del 40%. Persona_1
Pertanto, la somma effettivamente dovuta a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è € 199.461,00.
b) In relazione all'attrice Parte_2
- rapporto con il defunto: genitore;
- età del defunto al momento della morte: anni 22 (punti 24);
- età del familiare superstite al momento del lutto: anni 51 (punti 18);
- rapporto di convivenza (punti 16);
- esistenza di altri due superstiti nel nucleo familiare primario del danneggiato (punti 12);
- intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiato: al riguardo la tabella prevede una forbice da 0 a 30; in difetto di allegazioni specifiche da parte dell'attore, appare equo attenersi ad una valutazione “mediana”, attribuendo 15 punti, per un totale di punti 85 che, moltiplicati per il punto tabellare (€ 3.911,00), corrispondono ad una somma di € 332.435,00.
Su tale somma, tenendosi conto della diminuzione del risarcimento per la cooperazione colposa di al verificarsi del danno, deve operarsi una decurtazione nella misura del 40%. Persona_1
Pertanto, la somma effettivamente dovuta a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è € 199.461,00.
c) In relazione all'attore Parte_3
- rapporto con il defunto: fratello;
- età del defunto al momento della morte: anni 22 (punti 24);
- età del familiare superstite al momento del lutto: anni 31 (punti 22);
- rapporto di convivenza (punti 16);
- esistenza di altri due superstiti nel nucleo familiare primario del danneggiato (punti 12);
- intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiato: al riguardo la tabella prevede una forbice da 0 a 30; in difetto di allegazioni specifiche da parte dell'attore, appare equo attenersi ad una valutazione “mediana”, attribuendo 15 punti, per un totale di punti 89 che, moltiplicati per il punto tabellare (€ 1.698,00), corrispondono ad una somma di € 151.122,00.
Su tale somma, tenendosi conto della diminuzione del danno per la cooperazione colposa di
[...]
al verificarsi del danno, deve operarsi una decurtazione nella misura del 40%. Pertanto, la Per_1
15 somma effettivamente dovuta a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è €
90.673,20.
Si tratta, per ciascuna delle vittime, di una voce di danno omnicomprensiva e già liquidata all'attualità.
Trattandosi di credito risarcitorio, la predetta somma, costituendo debito di valore, secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, deve poi essere devalutata alla data del decesso di (18.07.2015) e sulla somma annualmente Persona_1
rivalutata secondo gli indici ISTAT dovranno computarsi gli interessi compensativi nella misura del saggio legale fino al momento del deposito della presente decisione.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sulla intera somma ut supra determinata dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
9. Per quanto riguarda la regolazione delle spese di lite, stante la parziale soccombenza reciproca
(per l'accertato concorso di colpa della vittima e per il rigetto della domanda del danno tanatologico), si reputano sussistenti i presupposti per la compensazione integrale di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accerta e dichiara la concorrente responsabilità, in ordine al sinistro per cui è causa, di e nella misura del 60% a carico del primo e del Controparte_2 Persona_1
40% a carico del secondo;
- condanna , e la Controparte_2 Parte_5 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al risarcimento delle
[...] seguenti voci di danno, già decurtate per l'accertato concorso colposo della vittima:
a) danno biologico terminale, riconosciuto a e Parte_1 Parte_3
iure hereditatis, liquidato in € 42.817,80, da suddividere pro quota, Parte_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in motivazione;
b) danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, liquidato in favore di Parte_1 per € 199.461,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in
[...]
motivazione;
16 c) danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, liquidato in favore di Pt_2 per € 199.461,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in
[...]
motivazione;
d) danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, liquidato in favore di Parte_3
per € 90.673,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in
[...]
motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Catanzaro, lì 10 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 948/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), in proprio C.F._2 Parte_3 C.F._3
e in qualità di eredi di elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via F. Crispi, n. 18, Persona_1
presso lo Studio degli Avv.ti Giuseppe Iannello e Danilo Iannello, che li rappresentano e difendono in giudizio, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTORI -
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via A. Anile, n. 3, presso lo Studio dell'Avv.
Antonello Beviliacqua, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(c.f. ) e Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f. , elettivamente domiciliati in Borgia, Via 2 Giugno, n. 2,
[...] C.F._5
presso lo Studio degli Avv.ti Leonardo Citraro ed Emilio Vitaliano, che li rappresentano e difendono in giudizio, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI –
Oggetto: responsabilità da circolazione stradale.
Conclusioni: all'udienza del 10.09.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. e sia in proprio che in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
di hanno convenuto in giudizio e la Persona_1 Controparte_2 Parte_5
chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_1 CP_2 che, in data 05.06.2015, si era posto alla guida dell'autovettura Fiat Panda targata
[...]
3V (di proprietà di , assicurata con – agenzia di Soverato Parte_5 CP_1
– contraente ), in stato di ebbrezza, nel mentre sul tettuccio della stessa Controparte_3
autovettura si trovava unitamente ad altri ragazzi. Secondo la prospettazione Persona_1 attorea, il de cuius, a cagione del movimento dell'automezzo e della velocità del medesimo, era caduto a terra, sbattendo la testa sull'asfalto, riportando lesioni tali da condurlo al decesso dopo qualche mese.
Gli attori hanno chiesto, quindi, previo l'accertamento della responsabilità del conducente dell'automezzo, di condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. In particolare, quanto ai danni iure hereditario, hanno chiesto il risarcimento del danno biologico terminale subito da e del danno da perdita della vita;
quanto a quello iure Persona_1
proprio, hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda attorea, in Controparte_1
quanto infondata.
La Compagnia assicurativa, preliminarmente, ha eccepito l'inoperatività della polizza RCA, poiché il sinistro sarebbe avvenuto mentre si trovava alla guida in stato di ebbrezza Controparte_2 alcolica e comunque poiché l'incidente si sarebbe verificato per colpa unica ed esclusiva di
[...]
il quale, con comportamento pericoloso ed imprudente, si sarebbe alzato in piedi sul Per_1 tettuccio del veicolo, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente a terra, subendo conseguentemente le ferite che poi lo avrebbero condotto alla morte. Secondo la prospettazione della convenuta, infatti, qualora quest'ultimo avesse continuato a rimanere seduto sul tettuccio del veicolo come gli altri suoi amici, nulla sarebbe accaduto, atteso che il conducente teneva una condotta di guida prudente e particolarmente lenta, proprio perché i suoi amici si trovavano sul tettuccio e non regolarmente seduti all'interno del veicolo.
In via subordinata, ha contestato sia la qualificazione giuridica dei danni operata da parte attrice, sia il quantum risarcitorio richiesto da questa.
2 Si sono costituiti e , chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_2 Parte_5
domanda e, in subordine, il riconoscimento della corresponsabilità di nella Persona_1
causazione del sinistro, con le conseguenze di cui all'art. 1227 c.c.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale e prova per testi e, infine, è pervenuta in decisione.
2. Ciò premesso, questo Giudicante ritiene che la pretesa attorea possa trovare accoglimento, per quanto di ragione.
Deve, innanzitutto, premettersi che l'azione risarcitoria proposta va inquadrata nell'ambito dell'art. 2054, c. 1 c.c., secondo il quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In relazione ai fatti per cui oggi è causa, deve evidenziarsi che si è svolto procedimento penale, conclusosi con una sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato. Ebbene, la predetta sentenza non ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto – ex art. 651 c.p.p. – nel presente giudizio, nei confronti di poiché l'art. 651 Controparte_2
c.p.p. prevede, quale ambito applicativo, solo “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento”. Inoltre, non può avere efficacia di giudicato neppure nei confronti della e del proprietario dell'autoveicolo, Controparte_1 Parte_5
, in quanto il medesimo art. 651 c.p.p. prevede che l'efficacia di giudicato della sentenza
[...] penale irrevocabile possa estendersi al responsabile civile “che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”: circostanza che, nel caso di specie, non è avvenuta.
Ne deriva, pertanto, che il Giudice civile debba rivalutare autonomamente l'esistenza di una responsabilità imputabile ai convenuti, fermo restando che la sentenza prodotta può rilevare quale prova documentale nel presente procedimento, valutabile unitamente a tutti gli altri elementi emersi nel corso dell'istruttoria svolta.
Orbene, è stato accertato che in data 05.06.2015, alle ore 02:30 circa, si è posto, Controparte_2
in stato di ebbrezza, alla guida dell'autovettura Fiat Panda targata 3V, nel mentre sul tettuccio della stessa autovettura si trovavano , , Parte_6 Persona_2 [...]
e parimenti in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di Per_3 Persona_1
sostanze alcoliche, e che, durante il tragitto, il medesimo è caduto a terra sbattendo Persona_1 violentemente la testa sull'asfalto.
3 Quanto affermato può ritenersi ammesso dallo stesso convenuto, non comparso senza giustificato motivo per rendere l'interrogatorio formale deferitogli (ai sensi dell'art. 232 c.p.c., “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”).
Inoltre, le predette circostanze emergono dai documenti allegati e sono state anche confermate dai testi escussi, ovvero , e . Parte_6 Persona_2 Persona_3
A tal proposito, questo Giudicante osserva che le discordanze tra le dichiarazioni di Parte_6
e di (circa la posizione sul tettuccio assunta dai protagonisti della
[...] Persona_3
vicenda sub iudice e su quanti fossero sul tettuccio medesimo) hanno fatto sembrare il loro narrato non sempre genuino;
tuttavia, i predetti testi hanno confermato i fatti costitutivi più salienti, ai fini che interessano.
Deve, invece, essere considerato inattendibile il teste , il quale ha affermato che la Persona_2
caduta sarebbe dipesa da un tentativo di di alzarsi in piedi sul tettuccio, mentre Persona_1
l'auto era in movimento. Trattasi di una ricostruzione del fatto rimasta isolata e non confermata dagli altri testi escussi che, non può, dunque, essere valorizzata o apprezzata ai fini della decisione
(e che sarebbe stata comunque irrilevante per quanto si dirà).
Fatte tali dovute specificazioni, può ritenersi che i superiori elementi, complessivamente considerati, offrono un quadro probatorio sufficiente a fondare la responsabilità del sinistro de quo in capo al convenuto Ed invero, è evidente l'applicabilità al caso di specie Controparte_2 della presunzione di cui all'art. 2054, c. 1 c.c.
Nessuno dei convenuti, infatti, ha assolto all'onere su di sé incombente, ovvero quello di provare - al fine di vincere la presunzione iuris tantum di colpa che detta norma pone a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie - di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Tuttavia, questo Giudicante ritiene che, nel caso di specie, debba essere applicata la previsione di cui all'art. 1227, c. 1 c.c., riconoscendo un concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno.
3. A tale ultimo proposito, preliminarmente occorre specificare che “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della
4 condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c.” (cfr. Cass., n. 842/2020).
Ciò posto, si osserva che per costante insegnamento della Corte di Cassazione, il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, c. 1 c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso (cfr., ex multis, Cass.
n. 1295/2017).
La giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla posizione del terzo trasportato, danneggiato da un sinistro, ha poi affermato, su un piano più generale, che, quando quest'ultimo non partecipa attivamente alla sua causazione, non ne è configurabile alcuna responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass., ord. 06.09.2023, n. 26013; Cass., Sez. L., ord. 15.12.2022, n. 36855; Cass., ord.
20.09.2022, n. 27445; Cass., Sez. L., ord. 05.08.2021, n. 22352; Cass., Sez. L., ord. 25.01.2019, n.
2226; Cass., ord. 12.10.2018, n. 25391; Cass. n. 1295/2017 e Cass. n. 2422/2004).
Cionondimeno, allorquando la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione di un'autovettura con quattro persone sedute sul tettuccio, in piena violazione del Codice della Strada e di qualsiasi norma di prudenza) è ricollegabile all'azione o omissione sia del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza) che del trasportato, emerge una fattispecie caratterizzata dal reciproco consenso dei medesimi alla circolazione, con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro, e accettazione dei relativi rischi, integrante un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso, che obbliga il conducente del veicolo al risarcimento dei danni sofferti dal trasportato in conseguenza del sinistro, atteso che il comportamento di quest'ultimo nell'ambito dell'indicata cooperazione non vale ad interrompere il nesso causale tra la relativa condotta del conducente e il danno, né ad integrare un valido consenso del trasportato alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (cfr. Cass. n. 11947/2006; Cass. n. 4993/2004; Cass. n. 23851/2008; Cass. n.
10526/2011 e Cass. n. 11095/2020).
5 Ebbene, nell'ambito della valutazione complessiva delle risultanze ottenute all'esito dell'istruttoria svolta, questo Giudicante ritiene di valorizzare ai fini della decisione i seguenti elementi.
La condotta tenuta da era sicuramente non conforme alle prescrizioni del Controparte_2
Codice della Strada oltre che alle regole comuni di diligenza, prudenza e perizia in rapporto alle circostanze del caso concreto: egli si è posto alla guida in stato di ebbrezza, in presenza di passeggeri seduti sul tettuccio dell'auto anziché all'interno dell'abitacolo.
È irrilevante, in tal senso, l'eccezione mossa dai convenuti, ovvero che stesse Controparte_2
tenendo un comportamento particolarmente prudente in ragione della presenza di passeggeri sul tettuccio dell'auto: in particolare, a nulla rileva che questi stesse procedendo ad un'andatura molto lenta, pari a 20 o 30 km/h e lungo un tragitto lineare. L'evento lesivo si è verificato in quanto il conducente dell'autovettura, nonostante le chiare circostanze non consentissero la messa in movimento del veicolo, decideva di porre in essere un'azione tanto imprudente quanto nefasta.
Qualora, infatti, il conducente del veicolo avesse tenuto un comportamento conforme alle più elementari regole di prudenza e buon senso, sicuramente l'evento non si sarebbe verificato.
La condotta di dunque, è sicuramente efficiente ai fini della produzione Controparte_2 dell'evento di danno.
Ciò posto, deve, però, riconoscersi anche l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta del e l'evento dannoso. Per_1
A tale riguardo, si osserva - in accordo con le consolidate acquisizioni giurisprudenziali (cfr., ex multis, Cass. n. 10741/2009) - che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige, infatti, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
Alla stregua di siffatte linee ricostruttive, si deve riconoscere che, nel caso di specie, il comportamento colposo del sia stato concausa del pregiudizio verificatosi. Per_1
6 Né appare possibile ritenere, secondo quanto affermato dalla difesa di parte attrice, che la responsabilità dell'evento sia ascrivibile, in via esclusiva, al comportamento di Controparte_2
Invero, in relazione alla condotta della vittima, è emersa chiaramente la violazione delle norme in tema di circolazione stradale, ma anche delle regole comuni di diligenza, prudenza e perizia in rapporto alle circostanze del caso concreto: principalmente, lo stesso si trovava, in condizioni psicofisiche alterate, seduto sul tettuccio dell'auto, anziché all'interno dell'abitacolo, e lì è rimasto anche dopo che la macchina si è messa in movimento.
Tuttavia, non si può ritenere che tale condotta assuma, rispetto all'evento lesivo, rilevanza causale tale da interrompere il nesso di causalità tra la condotta del e l'evento stesso (nemmeno CP_2 nell'ipotesi in cui si ritenesse accertato che il prima di cadere si sia alzato in piedi sul Per_1 tettuccio), dovendosi piuttosto riconoscere che l'imprudenza del assuma rilievo ai fini Per_1
della ripartizione della responsabilità e della determinazione del quantum risarcitorio ai sensi dell'art. 1227, c. 1 c.c.: in applicazione di tale disposizione, infatti, la condotta negligente ed imprudente del danneggiato, configurabile quale ipotesi di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante, integra una causa concorrente alla produzione dell'evento dannoso idonea a diminuire l'entità del risarcimento, in relazione alla gravità della colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
In particolare, quanto alla possibilità che il si sia alzato in piedi prima di cadere, si tratta Per_1
di circostanza riferita solo da , che si ritiene non attendibile per le ragioni già Persona_2
espresse. In ogni caso, se anche questa fosse stata accertata, non avrebbe escluso la responsabilità di per tutte le ragioni di cui si è profusamente detto. Controparte_2
Ciò posto, deve anche specificarsi che è costante e pacifico principio giurisprudenziale quello secondo cui la riduzione del risarcimento del danno per il concorso della vittima opera anche nei confronti dei congiunti che agiscono iure proprio, essendo detta riduzione conseguenza del fatto della vittima (cfr., ex multis, Cass. n. 11137/1999; conf., cfr. Cass. n. 18117/2008 e Cass. n.
2514/2014).
Per quanto concerne il grado delle rispettive colpe, va ricordato che il necessario accertamento in termini percentuali del concorso di colpa costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico, come tale insuscettibile di giustificazione analitica (cfr. Cass. n. 6752/2011).
Sulla base di tutte le considerazioni fin qui svolte, il concorso di colpa di viene Persona_1
stimato in via equitativa nel 40%, il rimanente 60% restando quindi a carico del da un lato, CP_2
7 infatti, deve rimanere evidente quale sia la parte maggiormente responsabile;
dall'altro, la responsabilità del non è minimale, perché anche l'obbligo di sedersi all'interno Per_1 dell'abitacolo, anziché sulla carrozzeria esterna, assume una certa rilevanza.
Ed allora, il danno subito dagli attori - una volta accertato e liquidato - dovrà essere ridotto del 40%.
4. Deve ora passarsi al vaglio della responsabilità ascritta in capo al proprietario dell'autoveicolo, ovvero . Parte_5
È indubbio che, nel caso di specie, debba trovare applicazione il terzo comma dell'art. 2054 c.c., il quale afferma che “il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Ebbene, in mancanza di allegazioni, in fatto e in diritto, e di alcuna prova sul punto circa la messa in circolazione dell'auto contro la propria volontà, deve ritenersi accertata anche una responsabilità solidale di nel risarcimento dei danni derivati dal sinistro per cui oggi è Parte_5
causa.
5. Infine, occorre esaminare l'eccezione di inoperatività della polizza e non indennizzabilità del danno (per cooperazione colposa del danneggiato e per il disposto dell'art. 1900 c.c.) sollevata dalla
Controparte_1
Orbene, è principio ormai noto quello espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “qualora il contratto (di assicurazione, n.d.r.) contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (cfr. Cass., ord. 23 gennaio 2018, n. 1558).
Ciò posto, deve rilevarsi che in atti non è stato prodotto il contratto di assicurazione. Pertanto, si ritiene che la non abbia adempiuto all'onere probatorio su di sé Controparte_1 gravante, ovvero di provare il fatto impeditivo della pretesa attorea, in specie l'esistenza di clausole delimitanti il rischio indennizzabile.
Quanto all'eccezione di non indennizzabilità del danno, ai sensi dell'art. 1900 c.c., questo
Giudicante ritiene che, nella specie, sia invocabile – più opportunamente – l'art. 1917 c.c., che specificamente si occupa dell'assicurazione RCA. In particolare, tale articolo al suo primo comma afferma che: “nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
8 dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”.
Orbene, ritenendo che il comportamento di sia caratterizzato dalla colpa – Controparte_2
anche grave – e non, invece, dal dolo, la doglianza dell'Assicurazione si presenta come priva di pregio e, dunque, destinata al rigetto.
Infine, quanto alla eccezione di cooperazione di nella produzione del danno, idonea Persona_1 ad escludere l'obbligo al risarcimento, si è già detto che questa non è idonea a recidere il nesso causale, né ad escludere il diritto ad un risarcimento, ma solo a ridurne l'entità.
Pertanto, le eccezioni devono essere rigettate, e la deve essere Controparte_1
considerata tenuta al risarcimento domandato da parte attrice, in solido con Parte_5
e
[...] Controparte_2
6. Così delineata la responsabilità risarcitoria di tutti i convenuti, devono scrutinarsi le domande risarcitorie proposte dagli attori.
In particolare, questi hanno chiesto, iure hereditatis, sia il risarcimento del danno terminale, sia il risarcimento del danno da perdita della vita.
Giova, innanzitutto, premettere che il danno cd. tanatologico, ovvero il danno conseguente alla perdita del bene vita, non è risarcibile;
difatti, poiché il bene vita è fruibile solo dal titolare, questo è insuscettibile di essere liquidato per equivalente. In particolare, con la sentenza n. 28989 del 2019, la Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito la non risarcibilità del danno al bene vita in sé considerato poiché, essendo la stessa un bene autonomo e diverso dal bene salute, questa può essere esercitata solo restando, per l'appunto, in vita. Ne consegue che, venendo meno il titolare del bene, non vi è modo di esercitare tale diritto, essendo ormai superata la teoria del danno da rimbalzo, non essendovi alcun patrimonio a cui ricollegare il credito. Per tale ragione, non può parlarsi di risarcibilità della perdita della vita iure hereditatis; dunque, la suprema Corte ha affermato a più riprese che gli unici pregiudizi risarcibili iure hereditatis, in caso di illecito mortale, siano il danno biologico terminale (danno da invalidità temporanea totale) e il danno catastrofale (inteso come danno morale terminale).
Tali voci di danno, secondo l'indirizzo via via delineatosi nella giurisprudenza di legittimità, devono essere tenute distinte. Il danno cd. da lucida agonia, o danno cd. catastrofale o cd. catastrofico, consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a
9 prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto la consapevolezza dell'imminente decesso;
mentre il danno biologico terminale consiste in un pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità e sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr., ex multis, Cass. n. 23153/2019 e Cass. n. 11719/2021).
Qualora, al contrario, il decesso si verifichi immediatamente o dopo un brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio. In effetti, qualsiasi pregiudizio, per consentire l'accesso al risarcimento, deve superare la soglia di
“apprezzabilità”. E, in questo senso, sarebbe difficile apprezzare, e quindi, valorizzare economicamente, le attività che la vittima possa aver perso nel corso di una sopravvivenza durata solo poche ore. Pertanto, si ritiene che la componente biologica del danno terminale possa essere risarcita solo ove la sopravvivenza si sia protratta per un tempo apprezzabile e andrà rapportata ai giorni di vita trascorsi sino alla morte.
Nel caso di specie, può dirsi sussistente il diritto al risarcimento iure hereditatis del danno biologico terminale, poiché il decesso di è avvenuto dopo un indiscutibilmente apprezzabile Persona_1
lasso di tempo.
Mette conto evidenziare che è stato accertato il nesso causale esistente tra le ferite riportate da
[...]
in seguito alla caduta dal tettuccio della macchina in movimento e il decesso. Per_1
Tanto è stato affermato dalla C.T.U. disposta dal P.M., in cui si è accertato che “in ordine all'epoca, alle cause ed ai mezzi di produzione del decesso di è possibile affermare che lo Persona_1
stesso si sia verificato in data 18.07.2015, alle ore 19.50, a seguito di arresto cardio-respiratorio secondario ad insufficienza multi organo (MOF) in paziente con politrauma conseguente a precipitazione, nell'ambito del quale assume particolare rilevanza, ai fini del determinismo delle cause del decesso, il grave quadro traumatico a carico del cranio e dell'encefalo, il cui mezzo di produzione è rintracciabile nell'azione contusiva della superficie d'impatto con il corpo”.
Orbene, nel caso in esame, sulla base dei già menzionati consolidati principi, può essere riconosciuto il cd. danno biologico terminale per un periodo pari a quarantatré giorni.
Non può, invece, riconoscersi alcuna somma a titolo di danno morale catastrofale: innanzitutto, parte attrice non ha specificamente chiesto il risarcimento di tale particolare voce di danno;
poi, è
10 fatto incontestato che a seguito della caduta cadde in coma, senza più riprendere Persona_1
conoscenza. Tuttavia, si ritiene di dover valorizzare, nel caso concreto, la sofferenza cd. nocicettiva di tanto si evince dalla cartella clinica, nella quale si è statuito che questi, sebbene Persona_1
incosciente al momento del ricovero, rispondeva agli stimoli dolorosi. Inoltre, non può non tenersi conto che durante il ricovero medesimo è stato sottoposto a ben tre interventi Persona_1
chirurgici e che, pur versando in coma farmacologico, ha sofferto di continue crisi neurovegetative.
Per la stima del danno possono applicarsi le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate nel 2024, che garantiscono una conformità della valutazione equitativa del danno biologico, tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
Queste pongono quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Si è proposto, dunque, un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario, ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza. L'Osservatorio ha proposto, inoltre, l'introduzione di un correttivo volto a consentire un'adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità, correlate allo straordinario sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall'evento dannoso (come, ad esempio, nei casi in cui lo stesso presenti condizioni di particolare crudezza). Tali situazioni accadono, normalmente, nell'immediatezza dell'evento (o, comunque, subito dopo la prima - scioccante - percezione del pericolo di vita). Per tale motivo si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in € 35.247,00, non ulteriormente personalizzabile;
a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Si propone che tale personalizzazione non superi il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base.
11 Venendo, infine, alla disamina del caso concreto, in considerazione dell'indiscutibile gravità del fatto che ha condotto il danneggiato al decesso dopo un periodo di malattia durato circa un mese e mezzo, si ritiene di applicare, per i primi tre giorni, l'importo di € 35.247,00 e, per i successivi 40 giorni, l'importo complessivo di € 36.116,00. Si perviene così ad un risarcimento pari ad €
71.363,00 (€ 35.247,00 + € 36.116,00).
Non deve darsi luogo ad alcuna personalizzazione né in aumento, né in diminuzione, tenuto conto - da un lato - dell'incoscienza del soggetto per tutto il tempo della sopravvivenza e - dall'altro - della dimostrata sofferenza cd. nocicettiva.
Deve, poi, tenersi conto della diminuzione del risarcimento per la cooperazione colposa di
[...]
al suo verificarsi, nella misura del 40% ut supra accertata. Pertanto, Per_1 Controparte_2
e la devono essere condannati in solido al Parte_5 Controparte_1 pagamento di € 42.817,80 in favore degli attori iure hereditario, da corrispondersi pro quota.
Il danno biologico terminale, così quantificato, costituisce una voce di danno omnicomprensiva e già liquidata all'attualità.
Trattandosi di credito risarcitorio, la predetta somma, costituendo debito di valore, secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, deve poi essere devalutata alla data del decesso di (18.07.2015) e sulla somma annualmente Persona_1
rivalutata secondo gli indici ISTAT dovranno computarsi gli interessi compensativi nella misura del saggio legale fino al momento del deposito della presente decisione.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sulla intera somma ut supra determinata dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
7. Quanto alla domanda risarcitoria spiegata iure proprio, secondo il costante orientamento di legittimità, la morte di un congiunto conseguente a un fatto illecito configura per i superstiti un danno consistente non solo nella sofferenza morale per la perdita della persona, ma anche nelle conseguenze pregiudizievoli di natura esistenziale, ossia nello sconvolgimento che la perdita del congiunto determina nella vita quotidiana del danneggiato per non poterlo più frequentare, a prescindere dalle varie denominazioni utilizzate;
a tal riguardo, si discorre di pregiudizio dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della
12 persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è individuabile negli artt. 2, 29 e 30 Cost.
(Cass. n. 18284/2021).
Tuttavia, se è vero che quello in esame è un interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la famiglia, per accertare l'effettiva sussistenza dell'interesse medesimo e della sua lesione è necessario fornire la prova dell'esistenza in concreto tra la persona deceduta e quella che invoca il risarcimento dei rapporti di affetto, reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono l'essenza del rapporto parentale. È evidente che se non risulta un particolare atteggiarsi del concreto assetto dei rapporti prima della morte tra vittima e congiunto, e sempre che non emergano elementi da cui desumere contrasti e dissapori, può farsi tesoro delle massime di esperienza e tenersi conto della particolare intensità degli affetti e dei rapporti esistenti tra determinate tipologie di congiunti secondo l'id quod plerumque accidit e riconoscersi la lesione del rapporto e il risarcimento ai congiunti più prossimi (il cd. “nucleo familiare minimo” di cui a Cass. n. 9010/2022).
Va, infatti, evidenziato che in tema di morte del familiare già la mera doglianza del fatto illecito comporta la deduzione di tutti i riflessi negativi che normalmente conseguono dalla lesione allegata soprattutto in presenza di rapporti parentali di particolare vicinanza, come quello tra padre e figlio.
Ciò in quanto le ricadute della perdita di un congiunto, essendo intrinsecamente connesse a quest'ultima, presentano una natura di tale immediata evidenza da non richiedere apposita enunciazione assertiva in sede di formulazione della domanda. Pertanto, tali conseguenze, nei limiti della loro ordinarietà, vanno ritenute sempre (seppur implicitamente) addotte con la semplice allegazione della morte, non potendosi dare rilievo ad un diverso ed eccessivo formalismo espositivo. Sul piano della prova, in considerazione del legame dato dai vincoli familiari, non si dubita, difatti, che la perdita di un prossimo congiunto produca, nella normalità dei casi, un grave perturbamento nella sfera degli affetti, sicché, pur non potendosi ritenere che il danno sussista in re ipsa, questo può essere ragionevolmente presunto dal rapporto di parentela, salva la prova del contrario laddove emergano situazioni che dimostrino l'assenza di rapporti o l'esistenza di gravi ragioni di conflitto con la vittima (cfr. Cass. n. 20188/08 e Cass. n. 10823/07).
Tanto è coerente con l'assunto, già affermato nella giurisprudenza, secondo cui “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone
l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza
13 morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. Cass. n. 28989/2019; ma anche, ex multis, Cass., ord. n. 907/2020; Cass., ord. n.
907/2018 e Cass. n. 3357/2009).
Sennonché, nel caso di specie, non può essere ignorato il profondo legame che unisce normalmente un figlio al genitore, o un fratello ad un altro fratello, e che consente di presumere che la perdita di abbia prodotto una profonda sofferenza negli attori. Persona_1
8. Tanto premesso, in punto di quantificazione di tale tipologia di danno, si osserva che il danno da perdita del rapporto parentale è liquidabile mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. (Trib. Milano n. 6059/2022), sulla base delle tabelle integrate a punti ed elaborate dall'Osservatorio di Milano (edizione 2024).
Ed invero, le tabelle meneghine per l'anno 2024 sono state rivisitate, introducendo criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale basati appunto sulla attribuzione di punti, per un massimo di 118, cui è assegnato il valore di € 3.911,00 cadauno, nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati, e di € 1.698,00 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti. Rapportando i suddetti criteri al caso di specie, la consistenza ed effettività della relazione parentale assumeranno valore in termini di personalizzazione del danno patito da ciascun congiunto.
Sennonché, facendo applicazione dei suddetti parametri, si ottiene:
a) In relazione all'attore Parte_1
- rapporto con il defunto: genitore;
- età del defunto al momento della morte: anni 22 (punti 24);
- età del familiare superstite al momento del lutto: anni 59 (punti 18);
- rapporto di convivenza (punti 16);
- esistenza di altri due superstiti nel nucleo familiare primario del danneggiato (punti 12);
- intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiato: al riguardo la tabella prevede una forbice da 0 a 30; in difetto di allegazioni specifiche da parte dell'attore, appare equo attenersi ad una valutazione “mediana”, attribuendo 15 punti, per un totale di punti 85 che, moltiplicati per il punto tabellare (€ 3.911,00), corrispondono ad una somma di € 332.435,00.
14 Su tale somma, tenendosi conto della diminuzione del risarcimento per la cooperazione colposa di al verificarsi del danno, deve operarsi una decurtazione nella misura del 40%. Persona_1
Pertanto, la somma effettivamente dovuta a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è € 199.461,00.
b) In relazione all'attrice Parte_2
- rapporto con il defunto: genitore;
- età del defunto al momento della morte: anni 22 (punti 24);
- età del familiare superstite al momento del lutto: anni 51 (punti 18);
- rapporto di convivenza (punti 16);
- esistenza di altri due superstiti nel nucleo familiare primario del danneggiato (punti 12);
- intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiato: al riguardo la tabella prevede una forbice da 0 a 30; in difetto di allegazioni specifiche da parte dell'attore, appare equo attenersi ad una valutazione “mediana”, attribuendo 15 punti, per un totale di punti 85 che, moltiplicati per il punto tabellare (€ 3.911,00), corrispondono ad una somma di € 332.435,00.
Su tale somma, tenendosi conto della diminuzione del risarcimento per la cooperazione colposa di al verificarsi del danno, deve operarsi una decurtazione nella misura del 40%. Persona_1
Pertanto, la somma effettivamente dovuta a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è € 199.461,00.
c) In relazione all'attore Parte_3
- rapporto con il defunto: fratello;
- età del defunto al momento della morte: anni 22 (punti 24);
- età del familiare superstite al momento del lutto: anni 31 (punti 22);
- rapporto di convivenza (punti 16);
- esistenza di altri due superstiti nel nucleo familiare primario del danneggiato (punti 12);
- intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiato: al riguardo la tabella prevede una forbice da 0 a 30; in difetto di allegazioni specifiche da parte dell'attore, appare equo attenersi ad una valutazione “mediana”, attribuendo 15 punti, per un totale di punti 89 che, moltiplicati per il punto tabellare (€ 1.698,00), corrispondono ad una somma di € 151.122,00.
Su tale somma, tenendosi conto della diminuzione del danno per la cooperazione colposa di
[...]
al verificarsi del danno, deve operarsi una decurtazione nella misura del 40%. Pertanto, la Per_1
15 somma effettivamente dovuta a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è €
90.673,20.
Si tratta, per ciascuna delle vittime, di una voce di danno omnicomprensiva e già liquidata all'attualità.
Trattandosi di credito risarcitorio, la predetta somma, costituendo debito di valore, secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, deve poi essere devalutata alla data del decesso di (18.07.2015) e sulla somma annualmente Persona_1
rivalutata secondo gli indici ISTAT dovranno computarsi gli interessi compensativi nella misura del saggio legale fino al momento del deposito della presente decisione.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sulla intera somma ut supra determinata dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
9. Per quanto riguarda la regolazione delle spese di lite, stante la parziale soccombenza reciproca
(per l'accertato concorso di colpa della vittima e per il rigetto della domanda del danno tanatologico), si reputano sussistenti i presupposti per la compensazione integrale di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accerta e dichiara la concorrente responsabilità, in ordine al sinistro per cui è causa, di e nella misura del 60% a carico del primo e del Controparte_2 Persona_1
40% a carico del secondo;
- condanna , e la Controparte_2 Parte_5 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al risarcimento delle
[...] seguenti voci di danno, già decurtate per l'accertato concorso colposo della vittima:
a) danno biologico terminale, riconosciuto a e Parte_1 Parte_3
iure hereditatis, liquidato in € 42.817,80, da suddividere pro quota, Parte_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in motivazione;
b) danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, liquidato in favore di Parte_1 per € 199.461,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in
[...]
motivazione;
16 c) danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, liquidato in favore di Pt_2 per € 199.461,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in
[...]
motivazione;
d) danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, liquidato in favore di Parte_3
per € 90.673,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in
[...]
motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Catanzaro, lì 10 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli
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