Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/06/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 913 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 18/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. VENEZIA VINCENZO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “preliminarmente, Parte_1
chiede che il Sig. Giudice voglia porre la causa in decisione.
Insiste nel ricorso introduttivo, delle cui conclusioni chiede l'accoglimento; rap presenta che il consulente tecnico d'ufficio ha riconosciuto in capo al ricorrente i requisiti sanitari per l'ottenimento di quanto chiesto in ricorso.
Il sottoscritto procuratore contesta e disattende, altresì, tutto quanto dedotto e richiesto dall' nella memoria di costituzione e nelle difese successive, che va condannato alla CP_2
refusione delle spese del giudizio, da distrarre in favore dello scrivente, che si dichiara antistatario. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Assegno - pensione.
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
10/07/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
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Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da ““Esiti ictus ischemico cerebrale con disturbi della memoria. Cardiopatia ipertensiva con insufficienza valvolare. Poliartrosi a discreta incidenza funzionale in discopatia lombare. Broncopatia cronica ostruttiva. Sindrome ansioso-depressiva reattiva”.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Per stabilire quale sia la percentuale di invalidità delle patologie di cui è affetto il ricorrente, si deve fare riferimento alla “Nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità” approvata con D.M. del 05-02-1992.
In essa vengono comprese varie infermità che sono suddivise in 10 fasce decrescenti di invalidità
(fascia 91-100%; fascia 81-90%; fascia 71-80%; arrivando fino all'ultima fascia che comprende infermità con invalidità compresa fra l'1 e il 10%).
Vengono elencate infermità alle quali cioè è attribuita una determinata percentuale fissa di invalidità, sia infermità il cui valore invalidante è indicato con una percentuale che oscilla fra un minimo e un massimo, utilizzate nei casi di più difficile classificazione.
Molte altre patologie non sono tabellate, ma in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutare il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate. Prendendo in considerazione le malattie ed ascrivendole ai codici relativi secondo le tabelle del D.M.
05/02/92 perveniamo alle seguenti percentuali di invalidità:
--Cardiopatia ipertensiva con insufficienza valvolare mitro-tricuspidale:
Nello specifico la cardiopatia ipertensiva si associa alla insufficienza delle valvole mitralica e tricuspidale.
Per la valutazione dell'affezione, per analogia al codice 6441 (MIOCARDIOPATIE O
VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE_I°CLASSE NYHA_21%-30%), si assegna la percentuale di invalidità massima del 30%.
--Poliartrosi a discreta incidenza funzionale in discopatia lombare:
Nello specifico la poliartrosi interessa maggiormente il rachide nel tratto dorso lombare e l'articolazione dell'anca sinistra e del ginocchio destro.
Il rachide dorso-lombare presenta limitazione funzionale ai gradi medi nei movimenti di lateralità e flessione anteriore del tronco sul bacino (50 cm da terra).
Segni di artrosi clinicamente rilevati in sede di operazioni peritali a carico del ginocchio destro e dell'anca sinistra con limitazione funzionale ai gradi medi.
Per la valutazione medico legale della poliartrosi in discopatia lombare si può fare riferimento alla tabella Cod. 7010 (anchilosi del rachide lombare_31%-40%).
Considerato il quadro clinico nel suo insieme appare opportuno riconoscere una percentuale invalidante in misura pari al 35%.
--Esiti di pregresso ictus ischemico cerebrale con disturbi mnesici:
Per la valutazione medico-legale degli esiti vascolari cerebrali con disturbi cognitivi e della memoria a breve termine, si può fare riferimento al cod. 1102 (esiti di sofferenza organica con disturbi di memoria di media entità_21%-30%).
Nel caso in oggetto, visto il referto del 23-05-2023 del CSM di Sciacca di presa in carico del paziente per un periodo di osservazione clinica e considerato l'odierno quadro neuropsichico, appare equo riconoscere la percentuale invalidante del 30%.
--Sindrome ansioso-depressiva reattiva:
L'odierno esame neuropsichico, come pure riferito in anamnesi dal periziato, ha evidenziato uno stato ansioso-depressivo con moderata deflessione del tono dell'umore; in relazione ai codici 2204
e 2207 si assegna una percentuale del 20%.
Visto che trattasi di patologie coesistenti si applica la formula riduzionistica del Balthazard;
considerando l'incidenza delle patologie del ricorrente sulle occupazioni confacenti alle sue attitudini (capacità semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica, l'invalidità complessiva va quantificata nella misura del 74%. CONCLUSIONI
In considerazione di quanto sopra, a parere dello scrivente e in risposta al quesito del Giudicante, il
Sig. nato a [...] il [...], presenta una percentuale di riduzione Parte_1
complessiva della capacità lavorativa nella misura del 74% per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Per aggravamento delle patologie tale beneficio con decorrenza dal 01-10-2024 “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità con decorrenza dall'1/10/2024
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva sia alla domanda amministrativa che alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità con decorrenza dall'1/10/2024 ;
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini