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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/132
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
PROCEDIMENTI SPECIALI E SOMMARI CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 132/2025 promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) col patrocinio dell'avv. COLLA STEFANO, entrambi elettivamente C.F._2 domiciliati in Piazza Rosmini, 11 38068 Rovereto ITALIA, presso il difensore.
RICORRENTI contro
(C.F. , col patrocinio dell'avv. ROBOL CP_1 C.F._3
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in CORSO ROSMINI 53 ROVERETO, presso il difensore.
RESISTENTE
Il Giudice dott. Dies Riccardo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
- Art. 700 c.p.c. -
Con ricorso depositato il 24.02.2025 i ricorrenti avanzavano domanda cautelare di provvedimento d'urgenza contro il fratello al fine di ottenere il rilascio dell'appartamento CP_1 contraddistinto con la p.m. 30 della p.ed 1248 in C.C. di Ala (TN), allegando che:
• tra le parti era pendente causa di divisone ereditaria sub RG 137/2023 Tribunale di Rovereto, avente ad oggetto l'immobile sopra indicato occupato dal resistente sin dalla morte del padre, senza nulla corrispondere ai fratelli e senza neppure pagare le spese condominiali;
• detta causa è stata chiusa con accordo extragiudiziale dd. 08.10.2024 (fr. doc. 3) in forza del quale: a) ha acquistato la quota di 2/5 del fratello al prezzo di € Parte_1 CP_1
35.900,00, così determinato anche in considerazione di quanto dovuto da CP_1 per l'utilizzo in via esclusiva dell'appartamento e per gli arretrati di spese condominiali, con contratto concluso avanti al notaio di Arco in pari data;
b) il prezzo è stato Persona_1 solo in parte corrisposto con assegno circolare di € 18.400,00, perchè le parti hanno convenuto che il saldo di € 17.500,00 sarebbe stato corrisposto al momento del rilascio dell'immobile con termine fissato a tal fine al 30.11.2024; c) in caso di mancato rilascio nel termine sopra previsto è tenuto a corrispondere a una CP_1 Parte_1 indennità per l'abusiva occupazione di € 500,00 al mese;
• il resistente, nonostante numerosi solleciti, non adempiva al proprio obbligo di rilasciare l'immobile venduto;
• i ricorrenti intendono intentare una causa avente ad oggetto la condanna del resistente al rilascio dell'immobile, oltre alla rifusione dei danni procurati dal mancato rilascio e poiché il loro diritto è pregiudicato dal maturare, tempo per tempo, delle spese condominiali e per oneri fiscali, chiedono in via di urgenza una condanna al rilascio immediato.
Pagina 1 Nel costituirsi in giudizio il resistente eccepiva: l'inammissibilità del rimedio atipico richiesto
(provvedimento d'urgenza) per esistenza di un rimedio tipico individuato nella reintegra nel possesso;
insussistenza del fumus perché i ricorrenti fanno nel ricorso riferimento alla volontà di chiedere la risoluzione dell'accordo conciliativo, ma ciò determinerebbe il venir meno del trasferimento della proprietà ed anche dell'obbligo di rilascio;
in ogni caso mancanza del periculum essendo i ricorrenti doppiamente garantiti sia dal pagamento solo parziale del prezzo sia dalla penale prevista in contratto, in caso di mancato rilascio entro il termine dd. 30.11.2024, pari ad € 500,00 al mese.
All'udienza del 12.03.2025 comparivano solo i ricorrenti e chiarivano che la domanda di merito che intendevano azionare era di adempimento dell'accordo di conciliazione e dello stesso contratto di compravendita, perché il riferimento alla risoluzione contenuto nel ricorso, era rivolto all'accettazione che il rilascio potesse essere differito sulla base del pagamento di una indennità.
Precisavano, inoltre, che il pregiudizio nel ritardo è connesso al maturare tempo per tempo di ingenti spese condominiali e di oneri fiscali che potrebbero agevolmente essere interrotte attraverso la vendita a terzi dell'immobile.
Poiché il difensore del resistente attestava l'impossibilità del proprio assistito a comparire all'udienza ed evidenziava l'opportunità di esperire un tentativo di conciliazione, l'udienza era aggiornata al 26.03.2025.
Alla data indicata comparivano personalmente tutte le parti ma il tentativo di conciliazione falliva. In particolare, precisava di essere consapevole dell'obbligo al rilascio ma di non CP_1 essere in grado di eseguirlo non avendo trovato una soluzione abitativa alternativa, precisando che l'indennità per l'abusiva occupazione può essere detratta dal saldo del prezzo di compravendita non ancora pagato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dal resistente, perché non può sostenersi che l'interesse sotteso al ricorso possa essere soddisfatto mediante lo strumento tipico della reintegra del possesso, per l'ovvia ragione che il resistete non ha compiuto alcuno spoglio essendo nel possesso del bene controverso sin dalla morte del padre, peraltro inizialmente del tutto legittimamente, essendo uno degli eredi.
Il ricorso è, tuttavia, infondato nel merito e va, dunque, respinto.
Come è noto l'art. 700 c.p.c. prevede una forma atipica e residuale di tutela cautelare, definita
“provvedimento d'urgenza”, applicabile a tutti i casi che non sono tutelabili dai provvedimenti cautelari tipici, come i sequestri, sul presupposto che il diritto “sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile”. Secondo la pacifica interpretazione questo inciso descrive il periculum in mora in termine di particolare pregnanza, non accontentandosi la norma richiamata né del livello minimo di pregiudizio nel ritardo, solitamente descritto con l'espressione “gravi motivi”, né del livello ordinario, solitamente descritto con l'espressione “grave pregiudizio nel ritardo”.
Ebbene nel caso di specie, pacifica la ricorrenza del requisito del fumus, non essendo dubitabile l'obbligo del resistente al rilascio dell'immobile in forza sia dell'accordo dd. 08.10.2024 sia dello stesso contratto di compravendita che, determinando il trasferimento della proprietà in capo al ricorrente della sua quota di proprietà, rende abusivo l'occupazione dell'immobile Parte_1 ai danni di entrambi i proprietari, ossia gli odierni ricorrenti. Difetta, tuttavia, ed in tutta evidenza il presupposto del “periculum”, nei termini sopra delineati, perché i ricorrenti non hanno alcuna ingente impellenza abitativa da soddisfare ed intendono solo mettere in vendita l'immobile.
Pagina 2 D'altra parte, come correttamente argomentato dal resistente, i ricorrenti sono tutelati sia dalla previsione di un obbligo del pagamento di una indennità di €500,00 mensili in caso di omesso rilascio entro il termine, ormai scaduto, del 30.11.2024 sia dal fatto che deve ancora pagare Pt_1 quasi la metà del prezzo di compravendita, sicché il pagamento dell'indennità è garantito dalla possibilità di una compensazione tra gli opposti crediti.
Infine, merita di essere sottolineato come il contratto di compravendita, concluso a mezzo di atto pubblico (cfr. la relativa certificazione notarile sub doc. 4), qualora, come è normale, preveda l'obbligo al rilascio entro un termine essenziale, costituisca titolo esecutivo a norma dell'art. 474, comma 1 nr. 3 c.p.c. che abilita i ricorrenti all'esecuzione forzata, senza alcun bisogno di ottenere un ulteriore titolo di natura giudiziale.
Il ricorso va dunque rigettato per la mancanza del requisito del pregiudizio imminente ed irreparabile.
Alla soccombenza segue come per legge la condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in considerazione dell'estrema semplicità della causa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna e alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Parte_2 CP_1 di lite che liquida nella complessiva misura di € 1.000,00 oltre 15% di spese generali, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Rovereto, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
PROCEDIMENTI SPECIALI E SOMMARI CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 132/2025 promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) col patrocinio dell'avv. COLLA STEFANO, entrambi elettivamente C.F._2 domiciliati in Piazza Rosmini, 11 38068 Rovereto ITALIA, presso il difensore.
RICORRENTI contro
(C.F. , col patrocinio dell'avv. ROBOL CP_1 C.F._3
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in CORSO ROSMINI 53 ROVERETO, presso il difensore.
RESISTENTE
Il Giudice dott. Dies Riccardo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
- Art. 700 c.p.c. -
Con ricorso depositato il 24.02.2025 i ricorrenti avanzavano domanda cautelare di provvedimento d'urgenza contro il fratello al fine di ottenere il rilascio dell'appartamento CP_1 contraddistinto con la p.m. 30 della p.ed 1248 in C.C. di Ala (TN), allegando che:
• tra le parti era pendente causa di divisone ereditaria sub RG 137/2023 Tribunale di Rovereto, avente ad oggetto l'immobile sopra indicato occupato dal resistente sin dalla morte del padre, senza nulla corrispondere ai fratelli e senza neppure pagare le spese condominiali;
• detta causa è stata chiusa con accordo extragiudiziale dd. 08.10.2024 (fr. doc. 3) in forza del quale: a) ha acquistato la quota di 2/5 del fratello al prezzo di € Parte_1 CP_1
35.900,00, così determinato anche in considerazione di quanto dovuto da CP_1 per l'utilizzo in via esclusiva dell'appartamento e per gli arretrati di spese condominiali, con contratto concluso avanti al notaio di Arco in pari data;
b) il prezzo è stato Persona_1 solo in parte corrisposto con assegno circolare di € 18.400,00, perchè le parti hanno convenuto che il saldo di € 17.500,00 sarebbe stato corrisposto al momento del rilascio dell'immobile con termine fissato a tal fine al 30.11.2024; c) in caso di mancato rilascio nel termine sopra previsto è tenuto a corrispondere a una CP_1 Parte_1 indennità per l'abusiva occupazione di € 500,00 al mese;
• il resistente, nonostante numerosi solleciti, non adempiva al proprio obbligo di rilasciare l'immobile venduto;
• i ricorrenti intendono intentare una causa avente ad oggetto la condanna del resistente al rilascio dell'immobile, oltre alla rifusione dei danni procurati dal mancato rilascio e poiché il loro diritto è pregiudicato dal maturare, tempo per tempo, delle spese condominiali e per oneri fiscali, chiedono in via di urgenza una condanna al rilascio immediato.
Pagina 1 Nel costituirsi in giudizio il resistente eccepiva: l'inammissibilità del rimedio atipico richiesto
(provvedimento d'urgenza) per esistenza di un rimedio tipico individuato nella reintegra nel possesso;
insussistenza del fumus perché i ricorrenti fanno nel ricorso riferimento alla volontà di chiedere la risoluzione dell'accordo conciliativo, ma ciò determinerebbe il venir meno del trasferimento della proprietà ed anche dell'obbligo di rilascio;
in ogni caso mancanza del periculum essendo i ricorrenti doppiamente garantiti sia dal pagamento solo parziale del prezzo sia dalla penale prevista in contratto, in caso di mancato rilascio entro il termine dd. 30.11.2024, pari ad € 500,00 al mese.
All'udienza del 12.03.2025 comparivano solo i ricorrenti e chiarivano che la domanda di merito che intendevano azionare era di adempimento dell'accordo di conciliazione e dello stesso contratto di compravendita, perché il riferimento alla risoluzione contenuto nel ricorso, era rivolto all'accettazione che il rilascio potesse essere differito sulla base del pagamento di una indennità.
Precisavano, inoltre, che il pregiudizio nel ritardo è connesso al maturare tempo per tempo di ingenti spese condominiali e di oneri fiscali che potrebbero agevolmente essere interrotte attraverso la vendita a terzi dell'immobile.
Poiché il difensore del resistente attestava l'impossibilità del proprio assistito a comparire all'udienza ed evidenziava l'opportunità di esperire un tentativo di conciliazione, l'udienza era aggiornata al 26.03.2025.
Alla data indicata comparivano personalmente tutte le parti ma il tentativo di conciliazione falliva. In particolare, precisava di essere consapevole dell'obbligo al rilascio ma di non CP_1 essere in grado di eseguirlo non avendo trovato una soluzione abitativa alternativa, precisando che l'indennità per l'abusiva occupazione può essere detratta dal saldo del prezzo di compravendita non ancora pagato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dal resistente, perché non può sostenersi che l'interesse sotteso al ricorso possa essere soddisfatto mediante lo strumento tipico della reintegra del possesso, per l'ovvia ragione che il resistete non ha compiuto alcuno spoglio essendo nel possesso del bene controverso sin dalla morte del padre, peraltro inizialmente del tutto legittimamente, essendo uno degli eredi.
Il ricorso è, tuttavia, infondato nel merito e va, dunque, respinto.
Come è noto l'art. 700 c.p.c. prevede una forma atipica e residuale di tutela cautelare, definita
“provvedimento d'urgenza”, applicabile a tutti i casi che non sono tutelabili dai provvedimenti cautelari tipici, come i sequestri, sul presupposto che il diritto “sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile”. Secondo la pacifica interpretazione questo inciso descrive il periculum in mora in termine di particolare pregnanza, non accontentandosi la norma richiamata né del livello minimo di pregiudizio nel ritardo, solitamente descritto con l'espressione “gravi motivi”, né del livello ordinario, solitamente descritto con l'espressione “grave pregiudizio nel ritardo”.
Ebbene nel caso di specie, pacifica la ricorrenza del requisito del fumus, non essendo dubitabile l'obbligo del resistente al rilascio dell'immobile in forza sia dell'accordo dd. 08.10.2024 sia dello stesso contratto di compravendita che, determinando il trasferimento della proprietà in capo al ricorrente della sua quota di proprietà, rende abusivo l'occupazione dell'immobile Parte_1 ai danni di entrambi i proprietari, ossia gli odierni ricorrenti. Difetta, tuttavia, ed in tutta evidenza il presupposto del “periculum”, nei termini sopra delineati, perché i ricorrenti non hanno alcuna ingente impellenza abitativa da soddisfare ed intendono solo mettere in vendita l'immobile.
Pagina 2 D'altra parte, come correttamente argomentato dal resistente, i ricorrenti sono tutelati sia dalla previsione di un obbligo del pagamento di una indennità di €500,00 mensili in caso di omesso rilascio entro il termine, ormai scaduto, del 30.11.2024 sia dal fatto che deve ancora pagare Pt_1 quasi la metà del prezzo di compravendita, sicché il pagamento dell'indennità è garantito dalla possibilità di una compensazione tra gli opposti crediti.
Infine, merita di essere sottolineato come il contratto di compravendita, concluso a mezzo di atto pubblico (cfr. la relativa certificazione notarile sub doc. 4), qualora, come è normale, preveda l'obbligo al rilascio entro un termine essenziale, costituisca titolo esecutivo a norma dell'art. 474, comma 1 nr. 3 c.p.c. che abilita i ricorrenti all'esecuzione forzata, senza alcun bisogno di ottenere un ulteriore titolo di natura giudiziale.
Il ricorso va dunque rigettato per la mancanza del requisito del pregiudizio imminente ed irreparabile.
Alla soccombenza segue come per legge la condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in considerazione dell'estrema semplicità della causa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna e alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Parte_2 CP_1 di lite che liquida nella complessiva misura di € 1.000,00 oltre 15% di spese generali, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Rovereto, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
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