TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G . 1658 /2025
Il giorno 9 dicembre 2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv.Iamundo Elisabetta, la quale si riporta ai propri scritti difensivie e verbali di causa, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese e competenze;
Per l' parte resistente, l'avv.Marco Gagliostro, per delega degli CP_1
Avvocati AR SI OR e Massimo Autieri, che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni, ivi rassegnate;
Per parte resistente, l'Avv. Garzo per delega dell'Avv. Emanuela CP_2
Tucci, la quale si riporta a tutti gli atti e scritti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 1658/2025 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MA AR CO, all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1658/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Elisabetta Iamundo (C.F. , giusta procura C.F._2
in atti.
Ricorrente
E
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Massimo Autieri
(C.F: ) e AR SI OR (C.F.: C.F._3 C.F._4
), in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. in
[...] Per_1
Fiumicino - Roma del 22.03.2024, rep. 37875, in atti
Resistente
E
in persona del procuratore Controparte_4
speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Tucci (C.F.:
, giusta procura in atti. C.F._5
Resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15,25 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 17.05.2025, l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.094 2025 9002668671000 notificata da
[...]
a mezzo raccomandata A/R n. 67417686396-1 in data Controparte_4
07.05.2025,.limitatamente agli avvisi di addebito nn. 39420180005117329000;
39420190002557885000; 39420190004685868000, afferente omessi versamenti contributi previdenziali (I.V.S.) e relative somme aggiuntive, relativi agli anni
2018-2019. Eccepiva, la prescrizione quinquennale dei crediti e concludeva, chiedendo di “In via principale e nel merito: ✓ Accertare e Dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dagli avvisi di addebito indicate ut supra nei punti che vanno dalla lettera “a” alla lettera “c”, ex art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 e procedere all'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 094 2025
9002668671000, notificata in data 07.05.2025 per i motivi su esposti, solo limitatamente alla parte in cui vengono indicate le cartelle prescritte contrassegnate dalla lettera “a” alla lettera “c” ; ✓ Dichiarare la cancellazione dal ruolo degli avvisi di addebito, su indicati e prescritti, sia dell'intimazione di pagamento;
✓ Procedere all'annullamento dell'intimazione di pagamento avente N. 094 2025 9002668671000, notificata in data 07.05.2025 solo limitatamente agli avvisi di addebito indicate nel presente atto, nei punti che vanno dalla “a alla c”, e dunque della relativa somma di €
6.006,70, poiché gli anni di riferimento indicano palesemente l'avvenuta prescrizione quinquennale dei crediti(Contributi IVS), ad essa sottese;
✓ Condannare in solido le parti convenute, al pagamento delle spese, competenze, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali da distrarre, ex art. 93 C.P.C., in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA e CPA come per legge” Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' il quale CP_1
eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva,
l'inammissibilità dell'opposizione, l'inosservanza dei termini ex art.617 c.p.c. e art. 24 , comma 5, del d.Lgs 46/99. Con riferimento, poi, alla eccepita prescrizione, nel caso di specie, la stessa è infondata, data la regolarità della notifica di tutti gli atti interruttivi posti in essere dall' Quindi, concludeva CP_1
chiedendo di” -ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e/o in CP_1
ogni caso respingere il ricorso avversario e le relative domande perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva l' il quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di CP_2
legittimazione passiva, Con riferimento, poi, all'eccepita prescrizione, nel caso di specie, riteneva la stessa infondata, data la regolarità della notifica di tutti gli atti interruttivi posti in essere dall' Pertanto, concludeva CP_4
chiedendo di” rigettare la domanda poiché infondata in fatto e in diritto per quanto illustrato in parte motiva e, conseguenzialmente, confermare l'impugnata Intimazione di pagamento n. 09420259002668671000, dichiarando dovuti i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito ad essa presupposti ed emarginati in epigrafe;
in caso, invece, di suo accoglimento per motivi afferenti all'esclusivo operato dell' (Ente CP_1
creditore), tenere indenne da ogni sfavorevole conseguenza Controparte_4
e dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva. Con vittoria di spese
[...]
e compensi professionali, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore.”
Il ricorso è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, e va', pertanto, rigettato, per le ragioni che di seguito verranno esposte. "... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica dell'avviso di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva l'inesigibilità delle somme portate dall'intimazione di pagamento n. 094 2025 9002668671000, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito, per omessa notifica atti presupposti.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto gli avvisi di addebito n.n.
39420180005117329000; 39420190002557885000; 39420190004685868000 oggetto dell'opposizione risultano regolarmente notificati, come da documentazione versata in atti e prodotta dall' e da CP_1 CP_2
Le spese seguono la soccombenza, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1658/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese nei confronti di parte resistente, che liquida in € 769,30, oltre IVA e CPA, ove dovute.
Palmi 9 dicembre 2025
IL GOP
Dott.ssa MA AR CO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G . 1658 /2025
Il giorno 9 dicembre 2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv.Iamundo Elisabetta, la quale si riporta ai propri scritti difensivie e verbali di causa, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese e competenze;
Per l' parte resistente, l'avv.Marco Gagliostro, per delega degli CP_1
Avvocati AR SI OR e Massimo Autieri, che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni, ivi rassegnate;
Per parte resistente, l'Avv. Garzo per delega dell'Avv. Emanuela CP_2
Tucci, la quale si riporta a tutti gli atti e scritti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 1658/2025 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MA AR CO, all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1658/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Elisabetta Iamundo (C.F. , giusta procura C.F._2
in atti.
Ricorrente
E
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Massimo Autieri
(C.F: ) e AR SI OR (C.F.: C.F._3 C.F._4
), in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. in
[...] Per_1
Fiumicino - Roma del 22.03.2024, rep. 37875, in atti
Resistente
E
in persona del procuratore Controparte_4
speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Tucci (C.F.:
, giusta procura in atti. C.F._5
Resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15,25 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 17.05.2025, l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.094 2025 9002668671000 notificata da
[...]
a mezzo raccomandata A/R n. 67417686396-1 in data Controparte_4
07.05.2025,.limitatamente agli avvisi di addebito nn. 39420180005117329000;
39420190002557885000; 39420190004685868000, afferente omessi versamenti contributi previdenziali (I.V.S.) e relative somme aggiuntive, relativi agli anni
2018-2019. Eccepiva, la prescrizione quinquennale dei crediti e concludeva, chiedendo di “In via principale e nel merito: ✓ Accertare e Dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dagli avvisi di addebito indicate ut supra nei punti che vanno dalla lettera “a” alla lettera “c”, ex art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 e procedere all'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 094 2025
9002668671000, notificata in data 07.05.2025 per i motivi su esposti, solo limitatamente alla parte in cui vengono indicate le cartelle prescritte contrassegnate dalla lettera “a” alla lettera “c” ; ✓ Dichiarare la cancellazione dal ruolo degli avvisi di addebito, su indicati e prescritti, sia dell'intimazione di pagamento;
✓ Procedere all'annullamento dell'intimazione di pagamento avente N. 094 2025 9002668671000, notificata in data 07.05.2025 solo limitatamente agli avvisi di addebito indicate nel presente atto, nei punti che vanno dalla “a alla c”, e dunque della relativa somma di €
6.006,70, poiché gli anni di riferimento indicano palesemente l'avvenuta prescrizione quinquennale dei crediti(Contributi IVS), ad essa sottese;
✓ Condannare in solido le parti convenute, al pagamento delle spese, competenze, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali da distrarre, ex art. 93 C.P.C., in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA e CPA come per legge” Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' il quale CP_1
eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva,
l'inammissibilità dell'opposizione, l'inosservanza dei termini ex art.617 c.p.c. e art. 24 , comma 5, del d.Lgs 46/99. Con riferimento, poi, alla eccepita prescrizione, nel caso di specie, la stessa è infondata, data la regolarità della notifica di tutti gli atti interruttivi posti in essere dall' Quindi, concludeva CP_1
chiedendo di” -ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e/o in CP_1
ogni caso respingere il ricorso avversario e le relative domande perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva l' il quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di CP_2
legittimazione passiva, Con riferimento, poi, all'eccepita prescrizione, nel caso di specie, riteneva la stessa infondata, data la regolarità della notifica di tutti gli atti interruttivi posti in essere dall' Pertanto, concludeva CP_4
chiedendo di” rigettare la domanda poiché infondata in fatto e in diritto per quanto illustrato in parte motiva e, conseguenzialmente, confermare l'impugnata Intimazione di pagamento n. 09420259002668671000, dichiarando dovuti i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito ad essa presupposti ed emarginati in epigrafe;
in caso, invece, di suo accoglimento per motivi afferenti all'esclusivo operato dell' (Ente CP_1
creditore), tenere indenne da ogni sfavorevole conseguenza Controparte_4
e dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva. Con vittoria di spese
[...]
e compensi professionali, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore.”
Il ricorso è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, e va', pertanto, rigettato, per le ragioni che di seguito verranno esposte. "... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica dell'avviso di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva l'inesigibilità delle somme portate dall'intimazione di pagamento n. 094 2025 9002668671000, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito, per omessa notifica atti presupposti.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto gli avvisi di addebito n.n.
39420180005117329000; 39420190002557885000; 39420190004685868000 oggetto dell'opposizione risultano regolarmente notificati, come da documentazione versata in atti e prodotta dall' e da CP_1 CP_2
Le spese seguono la soccombenza, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1658/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese nei confronti di parte resistente, che liquida in € 769,30, oltre IVA e CPA, ove dovute.
Palmi 9 dicembre 2025
IL GOP
Dott.ssa MA AR CO