Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
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Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA
* I Sezione Lavoro *
Il Giudice Dott.ssa Anna Maria La Marra, dopo il deposito delle “ note di trattazione scritta” ai sensi dell'art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.R.G. 14098/2021, vertente
TRA
Parte_1
Con l'avv. Gabriele Salvago e l'avv. Sara Migliorini
RICORRENTE
E
Controparte_1
Con l'avv. Domenico De Feo e l'avv. Prof. Marco Marazza
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato deduceva che ha Parte_1
prestato servizio alle dipendenze della convenuta con ripetuti contratti a _1
termine nei periodi indicati in ricorso;
che è stato inquadrato al 5 livello del CCNL
Fondazioni; che ha prestato 1045 giorni di lavoro tra l'anno 1996 al 2022; che il Tribunale di
in data 1.2.2002 e per l'effetto ha dichiarato che tra le stesse parti è in corso un
[...] rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo da tale data”;; che è stato riassunto in data 1 agosto 2017 e contestualmente ha sottoscritto, nelle more del giudizio dinnanzi alla Suprema Corte, un verbale di conciliazione con il quale il ricorrente durante il periodo del suddetto giudizio in Cassazione rinunciava a dare esecuzione alla sentenza e la per il medesimo periodo si obbligava a non recedere dal rapporto di lavoro;
_1 che la Cassazione ha rigettato il ricorso;
che la sentenza del tribunale è passata in giudicato, che non ha né lavorato né avuto alcun retribuzione nei periodi tra un contratto a termine e l'altro ; che ha promosso una procedura monitoria per ottenere le retribuzioni maturate successivamente alla sentenza e riferite al periodo dal giugno 2011 al mese di marzo 2012; che è venuta meno la condizione che impediva l'esecuzione della sentenza del tribunale.
Tanto premesso, ha adito il tribunale per ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate nell'intervallo tra un contratto a termine e quello successivo per l'intero periodo dal 1 aprile
2012 al 31.7.2017; il pagamento della 13,14,correlato a 4 livello del CCNL con decorrenza dal mese di aprile 2013 sino al giugno 2019; il pagamento degli scatti di anzianità; il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato nei periodi di intervallo da un contratto a termine e quello successivo;
il risarcimento del danno correlato all'omesso versamento dei contributi previdenziali. Previe argomentazioni in diritto in ordine alla spettanza delle retribuzioni nei periodi non lavorati;
al diritto agli aumenti di anzianità ex art 17 CCNL di categoria;
alle ferie e/o al pagamento dell'indennità sostitutiva, concludeva come sopra.
Si è costituita la ed ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso _1
per genericità la prescrizione delle domande formulate, l'applicabilità al caso di specie, dell'art 32 Legge 183/2010 , la non debenza né degli scatti di anzianità né dell'indennità sostitutiva delle ferie , nonché della erroneità dei conteggi e concludeva chiedendo al tribunale adito di rigettare il ricorso con condanna alle spese di lite.
Espletata la CTU contabile, dopo il deposito delle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza. Occorre preliminarmente osservare che non si prospetta fondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
Al riguardo va richiamato il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione “attraverso l'esame complessivo dell'atto”, effettuabile anche d'ufficio con apprezzamento del giudice del merito (in questo senso v., tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 820 del 16/01/2007, n.
2519/99; n. 817/99; n. 8315/98; n.9810/98; n. 1740/1991).
Nella specie, l'analisi complessivo dell'atto introduttivo del giudizio e della documentazione allegata nel fascicolo di parte ricorrente rivela l'adeguata e minuziosa descrizione delle circostanza di fatto poste a sostegno della domanda ( pag.da 1 a 9 del ricorso ) e delle conseguenze che ne derivano in diritto ( pag 9 e ss del ricorso), poste, quest'ultime, tra l'altro, con nesso di causalità diretta quali conseguenze delle prime .Sicchè la resistente è stata posta in condizione di predisporre adeguatamente le _1
proprie difese.
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
E' documentato che il tribunale di RO con sentenza n 6447/2011 del 13 aprile 2011 , confermata sia in appello che in Cassazione, previo accertamento della nullità del termine apposto al contratto di assunzione stipulato tra le parti in data 1.2.2002 abbia dichiarato la sussistenza, da quella medesima data, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. ( doc.4 fascicolo ricorrente).
Del pari è documentato che il ricorrente sia stato assunto in data 1.8.2017 e contestualmente, abbia sottoscritto un verbale di conciliazione in forza del quale, durante il periodo di definizione sia del giudizio di appello che di Cassazione, la si impegnava a non _1 recedere dal rapporto di lavoro in corso e il lavoratore a non dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di RO . In data 17 settembre 2020 con l'ordinanza n. 19418/2020 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla e il ricorrente, passata ormai in giudicato la sentenza di _1
primo grado, ha adito il Tribunale per ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate nell'intervallo tra un contratto a termine e quello successivo per il periodo dal mese di aprile
2012 sino al 31.7.2017, comprensive di 13,14, da calcolarsi sul 4 livello di inquadramento con decorrenza dal mese di aprile 2013 e sino al mese di giugno 2019; oltre gli scatti di anzianità, il TFR ed il risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi.
Ebbene, in primo luogo occorre evidenziare come sia del tutto infondata l'eccezione sollevata dalla laddove sostiene che , nel caso di specie, vada applicata _1
l'indennità omnicomprensiva di cui all'art 32 legge 183/2010.
Com'è noto, infatti, tale indennità è volta a coprire il danno subito dal lavoratore a termine per il periodo dall'assunzione alla conversione del rapporto. Tale qualificazione ha trovato conferma ed è coerente con l'interpretazione costituzionalmente orientata propugnata dalla sentenza della Corte cost. 11 novembre 2011, n. 303, posta a fondamento del révirement giurisprudenziale operato da Cass. S.U. n. 2990/18 cit.. La Consulta, scrutinando la legittimità costituzionale dell'art. 32, quinto, sesto e settimo comma I. 183/2010, ha tra l'altro affermato: "i/danno forfettizzato dall'indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto "intermedio", quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto"; sicché, "a partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva. Diversamente opinando, la tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato sarebbe completamente svuotata. Se, infatti, il datore di lavoro, anche dopo l'accertamento giudiziale del rapporto a tempo indeterminato, potesse limitarsi al versamento di una somma compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione, non subirebbe alcun deterrente idoneo ad indurlo a riprendere il prestatore a lavorare con sé. E' lo stesso riconoscimento della durata indeterminata del rapporto da parte del giudice sarebbe posto nel nulla." (sub
3.3 del Considerato in diritto). E questa interpretazione, che fa perno sull'esigenza di effettività della giurisdizione come valore costituzionalmente tutelato, è con altrettanto vigore ribadita dalla sentenza della Corte a sezioni unite n. 2990/2018 , che ha trovato autorevole conferma nella Corte costituzionale che, con la sentenza n. 29 del 2019, in proposito ha affermato: "Secondo le Sezioni unite, una prospettiva costituzionalmente orientata impone di rimeditare la regola della corrispettività nell'ipotesi di un rifiuto illegittimo del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa regolarmente offerta. Il riconoscimento di una tutela esclusivamente risarcitoria diminuirebbe, difatti, l'efficacia dei rimedi che l'ordinamento appresta per il lavoratore. Sul datore di lavoro che persista nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa, ritualmente offerta dopo l'accertamento giudiziale che ha ripristinato il vinculum iuris, continua dunque a gravare l'obbligo di corrispondere la retribuzione. Infatti, come precisato nella suddetta pronuncia, per effetto della sentenza che rileva il vizio della pattuizione del termine e instaura un contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore, «in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in caso di mancata riammissione effettiva» (sentenza n.
303 del 2011, punto 3.3.1. del Considerato in diritto). Da tali principi le Sezioni unite evincono, con portata tendenzialmente generale, l'obbligo del datore di lavoro moroso di corrispondere le retribuzioni al lavoratore che non sia stato riammesso in servizio, neppure dopo la pronuncia del giudice che abbia ripristinato la vigenza dell'originario rapporto di lavoro. In questa prospettiva, riveste un ruolo primario l'accertamento del giudice, che ristabilisce la lex contractus, accertamento che non può essere sminuito nella sua forza cogente dal protrarsi dell'inosservanza" (sub 5 del Considerato in diritto).
Alla luce di tali suesposti principi nel caso di specie, come pacifico, siamo in presenza di una sentenza resa inter partes non più soggetta ad impugnazione che ha statuito la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato - ovvero l'assunzione del ricorrente- con decorrenza dal 1.2.2002 e in tale giudizio si controverte, esclusivamente, di somme maturate successivamente alla suddetta sentenza.
Del pari non può trovare accoglimento l'eccezione di parziale prescrizione sollevata dalla
_1 Com'è noto, dal 18 luglio 2012 è entrata in vigore la l.n. 92/92 che ha modificato la tutela reale di cui all'art. 18 st. lav., prescrivendo, al comma 5, ipotesi di tutela di tipo solo indennitario senza possibilità di reintegrazione.
Emerge di conseguenza l'incertezza oggettiva circa la protezione assicurata dalla legge in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo, incertezza che a sua volta determina nel lavoratore una situazione psicologica che potrebbe spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato. Il lavoratore torna insomma a trovarsi in una situazione di " metus", come prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 nel 1970, motivo per il quale dopo il luglio 2012 deve riemerge la regola di diritto fissata in origine dalla Corte
Costituzionale nel 1966 nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 2948 c.c. che consentiva il decorso del termine di prescrizione durante il rapporto di lavoro, argomentando che pur non essendovi ostacoli giuridici a detto decorso "vi sono tuttavia ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento..".
Sulla base di tali principi, non può dirsi, nel caso di specie, maturato alcuna prescrizione.
Ebbene, una volta accertato, con sentenza passata in giudicato, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.2.2002 il lavoratore con il presente ricorso ha chiesto al tribunale di condannare la al pagamento delle _1 retribuzioni per i periodi “ non lavorati di intervallo” tra un contratto a tempo determinato e l'altro con decorrenza dal mese di aprile 2012 al 31.7.2017; oltre ai ratei di 13,14 dal mese di aprile 2013 al mese di giugno 2019 correlati al IV livello;
agli scatti di anzianità , Tfr e al risarcimento del danno per omissione contributiva.
Quanto al pagamento delle retribuzioni per i periodi “ non lavorati di intervallo” tra un contratto a tempo determinato e l'altro con decorrenza dal mese di aprile 2012 al 31.7.2017.
In primo luogo , occorre sottolineare come la con riguardo alle retribuzioni per _1
i periodi “ non lavorati di intervallo” tra un contratto a tempo determinato e l'altro fino al marzo 2012 ha già corrisposto quanto statuito dal tribunale con decreto ingiuntivo, senza alcuna formale opposizione;
dimostrando così di ritenere del tutto legittima e fondata la richiesta di tale portata .
Come calcolato dal CTU dott.ssa il cui elaborato appare ben motivato, Persona_1 dettagliatamente descrittivo delle circostanze sia in diritto che in fatto e non suscettibile di censure ha calcolato che ,per i periodi “non lavorati di intervallo” tra un contratto a tempo determinato e l'altro con decorrenza dal mese di aprile 2012 al 31.7.2017, il ricorrente ha diritto al pagamento a titolo di retribuzioni dell'importo di euro 114.668,66.
In particolare tale importo è stato determinato sulla base dei CCNL vigenti dal 2012, dei contratti di lavoro siglati tra le parti e dello stato di servizio del dichiarato dalla Parte_1
stessa. _1
Com'è noto , infatti, il contratto integrativo aziendale applicato nella disciplina dei rapporti con i propri dipendenti dalla convenuta, con riguardo agli artisti del coro, _1
all'art.
3.2.3.5 stabilisce che “1. In relazione agli obblighi professionali previsti dal presente
Contratto Integrativo per tutta la categoria, agli in servizio con contratto a tempo Parte_2 indeterminato continua a trovare applicazione la norma prevista dagli accordi 22/5/1999 e 3/8/1999.
2. Pertanto, agli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già in servizio alla Parte_2 data di sottoscrizione del presente Contratto Integrativo nonché di futura assunzione, che maturano un'anzianità di servizio non inferiore a 14 anni, viene attribuito, con effetto dal 1° del mese successivo alla data di maturazione, un livello intermedio riferito al trattamento economico base previsto dal vigente CCNL per il 4° livello dell'Area Artistica (minimo tabellare - con i relativi riflessi sugli aumenti periodici di anzianità - indennità di contingenza, E.D.R. e E.A.M.T.).
3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma precedente, saranno considerati utili i periodi di lavoro
a termine/a tempo indeterminato indicati dall'art. 17 del CCNL (anzianità convenzionali).” E ancora il CCNL all'art 17 nella parte intitolata “anzianità convenzionali”, prevede:“ Agli esclusivi effetti degli aumenti biennali di anzianità saranno riconosciuti al personale artistico, tecnico ed amministrativo assunto a tempo indeterminato i periodi di effettivo servizio prestato presso
Fondazioni liriche, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico orchestrali, RAI e bande militari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporti di lavoro a termine purché di durata non inferiore a tre mesi anche se frazionati. Ai fini del riconoscimento il personale artistico e tecnico deve aver svolto nelle Fondazioni e nelle Istituzioni di provenienza le stesse mansioni attribuitegli dalla Quanto al personale amministrativo, ai fini del riconoscimento, deve aver svolto nelle _1
Fondazioni e nelle Istituzioni di provenienza mansioni rientranti nell'ambito del livello attribuitogli dalla Il riconoscimento dei pregressi periodi di effettivo servizio ai fini degli aumenti _1 biennali di anzianità opera fino a concorrenza del numero massimo di cinque aumenti biennali. ”.
Nel caso di specie, come statuito nella sentenza del Tribunale di RO n 6947/2011
l'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente risale al 1.2.2002 ed è a tale data che deve collocarsi l'anzianità di servizio del . Parte_1
E' quindi corretto il procedimento seguito dal CTU , laddove ha calcolato gli scatti di anzianità con attribuzione del V livello fino al mese di aprile 2013 e del IV fino al 31.7.2017
. ( cfr pag 4 e ss relazione peritale dott.ssa . Persona_2
Ne consegue che risulta dovute, anche, l'importo di euro 13.111,16 come calcolato dal CTU
a titolo di differenze retributive dal momento che la ha riconosciuto al _1
il trattamento economico del IV livello, come documentato, solo dal 1 luglio Parte_1
2019 .
Devono poi includersi, ai fini del computo dell'anzianità utile per conseguire il trattamento economico relativo al 4° livello di inquadramento di cui al c.c.n.l. di categoria, “[…] i periodi di effettivo servizio prestato presso Fondazioni liriche, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico orchestrali, RAI e bande militari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporti di lavoro
a termine […]”.
Orbene, non è contestato che il nel periodo a cavallo tra l'anno 1996 e l'anno Persona_3
2002, ha prestato servizio, nelle medesime mansioni di “artista del coro - tenore” per complessivi 1.045 giorni presso il Teatro San Carlo di Napoli, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Comunale di Bologna e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Ne consegue che come correttamente calcolato dal CTU, al deve essere Persona_3
riconosciuta un'anzianità di servizio decorrente dal 1°/2/2002, cui devono aggiungersi due anni e dieci mesi - corrispondenti per difetto a giorni 1.045 di lavoro prestato in favore delle istituzioni concertistiche predette , conseguendo così il diritto al trattamento economico correlato al 4° livello a partire dal 1°/4/2013. ( cfr pag 4 relazione peritale dott.ssa
[...]
. Per_1
Quanto alle ferie.
Il ricorrente chiede il riconoscimento di 92 giorni di ferie maturati nell'arco temporale non lavorato nell'intervallo tra un contratto a tempo determinato ed il successivo per il periodo dal 9 agosto 2012 al 12 giugno 2017.
La non contesta il numero di giorni di ferie richiesti bensì si limita a eccepire _1
che non risultano indicati i parametri di calcolo individuati per la loro quantificazione.
Di contro, nel ricorso risulta ben specificato che le ferie richieste risultano determinate nella misura indicata dall'art 20 del CCNL di categoria ( “Al lavoratore per ogni anno di effettivo servizio prestato spetta un periodo di ferie retribuito della durata di 30 giorni lavorativi. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, di scadenza del termine del contratto di lavoro a tempo determinato
o stagionale, oppure di sospensione del servizio per soste stagionali, ove non sia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, al lavoratore spettano tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di effettivo servizio prestato, computandosi come mese intero la frazione di mese eguale o superiore ai quindici giorni. ) .
Il ricorrente ha, pertanto, diritto a fruire di ulteriori giorni 92 di ferie.
Infine , va accolta la domanda di condanna della a risarcire il danno da _1
omissione contributiva.
Sul punto, anche di recente, la Suprema Corte, con la sentenza n. 11730/2024 ha ribadito il principio secondo cui “ “Posto che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge
l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 l. 12 agosto 1962, n.
1338, se ne è desunto che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c., mentre, prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.
La Cassazione, nella detta pronuncia, ha quindi precisato che: “Sono da distinguere le seguenti situazioni giuridiche soggettive, di cui può essere titolare il prestatore di lavoro:
a) Nei confronti del datore, e dopo raggiunta l'età pensionabile, la perdita totale o parziale della pensione da luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ..;
b) Nei confronti del datore, e prima di raggiungere l'età pensionabile, ancor prima dell'avveramento del danno a causa della prescrizione del diritto ai contributi, il lavoratore può chiedere una condanna generica al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 cit.. Si tratta non già del danno da perdita della pensione, del quale non è ancora accettabile la sussistenza (cfr. art. 278 cod. proc. civ., comma 1), ma del danno da irregolarità contributiva.
c) Sempre nei confronti del datore di lavoro e nella stessa cennata situazione, è stata ritenuta ammissibile l'esperibilità di un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso (Cass. n. 7059/1987, Cass. n. 4169/1975)”
Nel solco dell'arresto giurisprudenziale appena richiamato, va accolta la domanda di condanna, in via generica, della convenuta al risarcimento del relativo danno _1
da irregolarità contributiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a carico della fondazione e vengono liquidate con separato decreto.
PQM
Il Tribunale così provvede: condanna la a pagare a l'importo Controparte_1 Parte_1
di euro 114.668,66 a titolo di retribuzione per i periodo di intervallo non lavorati da aprile
2012 a luglio 2017 ;
condanna la a pagare a l'importo Controparte_1 Parte_1
di euro 13.111,16 a titolo di differenze retributive ( V e IV livello del CCNL); dichiara l'avvenuta omissione del regolare versamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrente da parte della e, per l'effetto, condanna Controparte_1
la indicata convenuta , al conseguente risarcimento del danno in favore di _1
; Persona_4
dichiara il diritto del ricorrente a fruire di ulteriori giorni 92 di ferie;
condanna di al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1 _1 liquida in complessivi euro 8.500,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione;
Così deciso, RO 10 gennaio 2025.
Il Giudice