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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5072 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di PO
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 5464/2024, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
FRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Miriam Marino (c.f.:
), presso il cui studio è domiciliata in Giugliano in Campania (NA), C.F._2 alla via Cacciapuoti n. 57 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Luigi Ferone (c.f.: , presso lo studio del quale è CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA), al corso Secondigliano n. 286
(p.e.c.: ; Email_2
appellato nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello.
Per l'appellato: ha chiesto rigettarsi l'appello. Per il P.G.: non ha formulato parere, non essendo implicati nel procedimento interessi facenti capo a persone di minore età od incapaci.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di PO Nord il 17.09.2020, ritualmente notificato alla controparte, , premesso di avere contratto a PO in data Controparte_1
20.05.2000 matrimonio concordatario con (dal quale, in data Parte_1
13.04.2002, era nata la figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente), Per_1 chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge (indicata come persona dipendente dagli alcolici ed artefice di condotte maltrattanti nei confronti della figlia), nonché l'assegnazione della casa coniugale sita in Giugliano in Campania (condotta in locazione dalla coppia) e la fissazione a carico della donna di un assegno di mantenimento a beneficio della figlia, che aveva manifestato l'intenzione di andare a vivere con il padre dopo un primo periodo di permanenza (insieme al genitore) presso la madre del ricorrente.
1.1. Si costituiva ritualmente in giudizio , la quale, sostenendo che la crisi Parte_1 coniugale era stata determinata dalle condotte del marito contrarie agli obblighi derivanti dal vincolo di coniugio, domandava pronunciarsi la separazione con addebito alla controparte,
l'assegnazione della casa coniugale con affidamento della figlia (benchè maggiorenne), non autonoma perché già affetta da disturbo evolutivo delle abilità scolastiche per il quale le era stata riconosciuta l'indennità di frequenza, la fissazione a carico del coniuge di un assegno di mantenimento per la moglie e per la figlia.
1.2. Emessi in data 10.03.2021, all'esito dell'udienza presidenziale, i provvedimenti urgenti del caso, con i quali (nulla disponendosi in ordine alla figlia della coppia - maggiorenne affetta da solo modesto handicap ed al tempo domiciliata presso l'abitazione della nonna paterna - ed all'assegnazione della casa coniugale) veniva stabilito l'obbligo dell' di corrispondere CP_1 alla moglie, a titolo di mantenimento, un assegno di euro 250,00 al mese, ammessa parzialmente ed espletata la prova testimoniale articolata dalla resistente, riservata (sulle conclusioni delle parti) la causa in decisione al Collegio con i termini di legge, con la sentenza n. 2393 del 23.04.2024 (pubblicata il 15.05.2024) il Tribunale adito pronunciava innanzitutto la separazione personale dei coniugi senza addebito al ricorrente (non ritenendo provate le condotte violative dei doveri coniugali ascritte dalla all' ), assegnava all'uomo Pt_1 CP_1 la ex casa coniugale, rigettava la richiesta di mantenimento avanzata in proprio dalla donna e poneva a carico della medesima l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente (convivente con il padre) attraverso la corresponsione al marito di un assegno dell'importo di euro 100,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
In particolare - per ciò che concerne l'oggetto del presente giudizio - il Tribunale, riguardo alla determinazione dell'assegno dovuto dalla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia, rilevava come l'escussione della teste della ricorrente non avesse portato a dimostrare lo svolgimento stabile da parte della giovane di un'attività lavorativa idonea a far considerare la stessa finanziariamente autonoma (osservando come la testimone escussa - nipote della per essere figlia della di lei sorella - si era limitata ad affermare di avere visto la cugina Pt_1 svolgere attività di servizio ai tavoli presso un bar di Giugliano in Campania) e che la disamina delle situazioni economiche delle parti (entrambe disoccupate e beneficiarie di reddito di cittadinanza, con la precisazione che l viveva presso la ex casa familiare con la figlia CP_1 affrontando le relative spese di locazione - pari ad euro 500,00 al mese - e le spese di mantenimento diretto della giovane mentre la viveva presso l'abitazione Per_1 Pt_1 della sorella) conducesse alla conclusione che fra le medesime non vi fosse significativo divario.
2. Con ricorso depositato il 16.12.2024, ha proposto appello , la quale, Parte_1 per le ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto riformarsi la sentenza del
Tribunale di PO Nord attraverso l'esclusione del suo obbligo di versare alla controparte l'assegno di euro 100,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia e la previsione a carico dell' dell'obbligo di versarle per il suo mantenimento un assegno CP_1 pari o superiore a quello determinato in sede presidenziale.
A seguito della rituale notifica del ricorso alla controparte, si è costituito con comparsa di risposta , resistendo nel merito. Controparte_1
All'esito dell'udienza dell'1.10.2025, sul deposito delle note scritte delle parti, acquisito il parere del P.G., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'atto di gravame (e le note scritte depositate), l'appellante sostiene innanzitutto che dalle dichiarazioni testimoniali della nipote - la quale, durante l'escussione Testimone_1 avvenuta in data 20.06.2023, riferiva di avere visto la cugina lavorare presso il bar ”Sweet
Coffee” di Giugliano in Campania e di averne avuto conferma nei giorni successivi interpellando sul punto la cassiera dell'esercizio commerciale - si evincerebbe l'indipendenza economica della figlia e l'insussistenza dei presupposti ravvisati dal Tribunale a fondamento della fissazione a suo carico dell'assegno di contributo al mantenimento di . Per_1 Rappresenta, inoltre, la di non essere più percettrice di reddito di cittadinanza né del Pt_1
“reddito di inclusione” ovvero di entrate da attività lavorativa, tanto da essere costretta a vivere ospite della sorella;
dunque, assumendo che il marito svolge attività di lavoro “al nero” quale falegname e percepisce altresì il “reddito di inclusione” e l'assegno unico per la figlia Per_1
(essendo la giovane affetta da invalidità), l'appellante deduce la sussistenza dei presupposti per la “reviviscenza” del suo diritto (incongruamente negato dal Tribunale, che non avrebbe accertato all'attualità il peggioramento delle sue condizioni economiche) a percepire un assegno di mantenimento a carico del marito.
3.1. Con la memoria di costituzione (e le note scritte depositate), rappresenta Controparte_1
l'infondatezza delle richieste dell'appellante siccome sfornite di qualsivoglia supporto probatorio a fondamento del rappresentato peggioramento delle sue condizioni economiche, evidenziando la correttezza delle valutazioni del Tribunale, basate su dati probatori non smentiti da successive acquisizioni.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Riguardo all'asserita occupazione lavorativa della figlia va rilevato come (anche a Per_1 tacere del concreto grado di attendibilità riconoscibile al propalato della nipote dell'appellante, figlia dell'unica sorella della , che con la medesima pacificamente coabita) dalle Pt_1 dichiarazioni della teste (rese all'udienza del 20.06.2023) si evinca che la cugina della ragazza aveva visto indossare alla congiunta la divisa recante il logo di un bar sito a Giugliano in
Campania, il che non può costituire prova della ricorrenza - all'attualità - di uno stabile inserimento nel mondo del lavoro, ma al più dello svolgimento da parte della giovane di lavoretti saltuari.
Del resto, costituisce granitico indirizzo giurisprudenziale quello alla cui stregua il dovere del genitore di mantenere la prole minorenne (o di maggiore età ma economicamente non autosufficiente) - imposto dall'art. 147 c.c. - non è eludibile nemmeno in caso di disoccupazione del genitore obbligato, se non in casi di assoluta impossibilità, neanche dedotti nell'atto di gravame, laddove, nel corso del giudizio di primo grado, l'appellante si era limitata ad addurre di essere affetta da patologia oncologica alle spalle, senza depositare a supporto della sua asserzione alcuna documentazione sanitaria e senza specificarne l'eventuale impatto sulla sua astratta capacità di produrre reddito da lavoro (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n.
12283/2024; Cass Civ., Sez. I, ordinanza n. 29264/2022); Cass. Civ., n. 39411/2017; Cass.
Civ., n. 16551/2010).
Permangono, dunque, i presupposti per il mantenimento a carico di del Parte_1 disposto assegno economico in favore della figlia, di importo - peraltro - non più che simbolico, attese le condizioni patrimoniali delle parti esattamente valutate dal Tribunale di
PO Nord.
Per ciò che concerne la richiesta di ripristino dell'assegno di mantenimento posto a carico dell' in fase presidenziale, deve premettersi in diritto che secondo la consolidata CP_1 giurisprudenza della Suprema Corte la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché "i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass., 12196/2017); sicchè l'assegno deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurare un tenore di vita analogo a quello che il coniuge aveva prima della separazione o quantomeno in continuità con esso, in un'ottica di perequazione finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (Cass., ord. 5603/2020). Tuttavia, deve sempre tenersi in debito conto l'eventualità che il coniuge istante fruisca di redditi propri (tali da fargli conservare la pregressa condizione) e che sussista una rilevante differenza patrimoniale tra i coniugi, sicchè
l'assegno deve essere quantificato "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato"
(Cass., 6712/2005).
Inoltre, elemento di rilievo da tenere in considerazione è quello costituito dalle obiettive capacità del coniuge di procacciarsi redditi, ovvero delle sue potenzialità economiche, suscettibili di esplicarsi attraverso l'impegno in un'attività di lavoro consona alla sua eventuale preparazione ed esperienza in determinati settori professionali, tenuto conto dell'età e delle sue delle sue condizioni generali (Cass., 06/2626; 03/17537).
Analogamente, si osserva in giurisprudenza che l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, “costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass., Sez. 1,
n. 3502 del 13.02.2013; Cass. Sez. 1, n. 24049 del 06.09.2021). Ciò posto, deve osservarsi come le deduzioni illustrate nel gravame a fondamento della richiesta in esame siano sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, non risultando fondatamente da escludere la percezione all'attualità delle forme di sostegno al reddito di cui la godeva al momento della pronuncia della sentenza di primo grado;
né risulta Pt_1 alcuna evidenza dell'asserito svolgimento di attività lavorativa retribuita da parte dell' CP_1 ovvero della percezione da parte dell'uomo dell'assegno unico per la figlia, ove si consideri che ha già compiuto i ventuno anni di età e che non sussistono le condizioni Parte_2 per la protrazione del beneficio (o per il riconoscimento di un assegno di invalidità) in ragione di presunte disabilità della giovane, atteso che (come già osservato in sede presidenziale) solo in età scolare la predetta presentava un modesto handicap, rappresentato da un disturbo limitato alla fase evolutiva con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della detta età (per il quale era stata concessa una mera indennità di frequenza), mentre alcun elemento dimostrativo attesta la ricorrenza di un attuale handicap riconosciuto come ragione per l'assegnazione di una forma di sostegno economico pubblico.
Restano, dunque, attualmente valide le condivisibili argomentazioni che hanno condotto il
Tribunale a ritenere insussistente un significativo divario fra le situazioni economiche delle parti (quale precondizione per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge “debole”), atteso che nel corso del giudizio di primo grado veniva posto in risalto che la stessa (cfr. verbale relativo all'udienza del 24.01.2023) aveva dichiarato di essere Pt_1 percettrice del reddito di cittadinanza di euro 500,00 al mese e di vivere presso l'abitazione della sorella, oltre ad avere svolto in passato diverse attività remunerate (ed in particolare attività di assistenza a persone malate, attività di collaboratrice domestica presso abitazioni private, addetta all'ufficio consegne e pagamenti presso un centro di dialisi), con ciò palesando di essere dotata di una certa capacità di lavoro in diversi campi nonostante il possesso di un titolo scolastico minimo (licenza media), laddove l , in sede di comparizione, aveva CP_1 dichiarato di essere disoccupato, di avere lavorato fino all'anno 2014 presso un laboratorio fotografico come sviluppatore (attività poi caduta in desuetudine con la diffusione delle foto digitali), di percepire mensilmente la somma mensile di euro 980,00 al mese a titolo di reddito di cittadinanza e di avvalersi nel necessario aiuto economico della sua famiglia, essendo tenuto al mantenimento diretto della figlia ed essendo gravato del canone (pari ad euro 500,00 al mese) per la locazione della ex casa familiare ove convive con Per_1
Non sussistono, dunque, i presupposti per il riconoscimento dell'obbligo dell di CP_1 corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento da quest'ultima richiesto.
5. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri tabellari vigenti, seguono la soccombenza. Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 2393/2024, emessa dal Tribunale di PO Controparte_1
Nord in data 23.04.2024 e pubblicata il 15.05.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore dell'appellato, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in PO, nella camera di consiglio dell'1 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Efisia Gaviano)