TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 4129/2018
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], VIA ZAPPULLA GISANA N. 17, C.F._1
elettivamente domiciliato in Modica, VIA RISORGIMENTO N. 217, presso lo studio dell'Avv. IWAN PEDIGLIERI (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende, giusta procura in atti;
ATTORE
e
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), ivi residente in [...]N. 85, elettivamente C.F._3
domiciliato in Avola, VIA FRATELLI ROSSELLI N. 41, presso lo studio dell'Avv.
SANO GAETANO ( , che lo rappresenta e difende, giusta C.F._4
procura in atti;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 14.12.2023 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni subiti dall'attore a cagione dell'asserita condotta illecita del , quantificati in € 10.217,00 a titolo di danno CP_1
patrimoniale, € 2.783,00 per mancato guadagno e/o lucro cessante, oltre al danno morale da valutarsi in via equitativa. L'attore, premettendo di essere titolare del negozio di compro oro, denominato “Oro e argento”, sito in Avola, Via Manzoni n.
44 (P. IVA ), esponeva che dall'estate 2016 intratteneva relazioni P.IVA_1
commerciali con , il quale si era presentato presso il medesimo Controparte_1
negozio in qualità di professore di elettromeccanica, esperto in procedure di fusione di metalli mediante complessi sistemi di estrapolazione di metalli preziosi da cavi elettrici e materiale vario. Precisava che, in uno dei primi incontri, il CP_1
consegnava alla commessa di turno delle palline di pochi grammi che, a seguito di apposito test di verifica effettuato dalla dipendente, venivano acquistate e inoltrate alla fonderia autorizzata, che accertava la presenza di oro e corrispondeva quanto dovuto al Affermava, dunque, che successivamente il si Parte_1 CP_1
ripresentava sistematicamente in negozio con determinate quantità di polvere, convincendo i commessi di turno ad acquistarle nonostante non fosse possibile effettuare il test di verifica per la consistenza in polvere del materiale, rassicurandoli sul fatto che si trattasse dello stesso materiale consegnato in precedenza e garantendo che avrebbe risposto egli stesso di qualsiasi anomalia, cosicchè il alla luce Pt_1
dei precendenti acquisti andati a buon fine e delle ampie garanzie ricevute circa la bontà del materiale e dell'assunzione di responsabilità del convenuto autorizzava la commessa del negozio a procedere agli ulteriori acquisti, e nell'arco di tempo compreso tra il 12 maggio 2017 ed il 28 giugno 2017 corrispondeva al per il CP_1
materiale venduto la somma di € 10.217,00. Asseriva, inoltre, l'attore che, dopo aver spedito il materiale in polvere alla per la fusione, Controparte_2
quest'ultima, con e-mail del 11.07.2017 gli comunicava che il materiale non aveva alcun valore economico. Così compendiati i fatti, ha tentato Parte_1 invano di risolvere bonariamente la controversia e farsi restituire la somma indebitamente percepita dall'odierno convenuto. Lo stesso ritenendo di essere stato vittima di raggiri e artifizi, sporgeva denuncia-querela dei fatti accaduti e adiva l'Autorità Giudiziaria per il risarcimento dei danni subiti a cagione dell'asserita condotta criminosa del . CP_1
Con comparsa di costituzione del 15.03.2019, si costituiva tardivamente in giudizio
, il quale, preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione per mancata determinazione dell'oggetto della domanda ai sensi dell'art. 163, co. 1, n. 3, e art. 164, co. 4, c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea per infondatezza della stessa, in mancanza dei presupposti di fatto e di diritto per una pronuncia di condanna ex art. 2043 c.c., nonché, in subordine, la risoluzione di ogni contratto con l'attore e la condanna di questi alla restituzione della merce venduta e comunque consegnata. In particolare, il convenuto sosteneva che i dipendenti del “ ” in questione procedevano all'acquisto del materiale Parte_2
sotto forma di polvere, autorizzati a ciò dal titolare del negozio, il quale, successivamente, si lamentava dell'assenza di concentrazione d'oro, cosicché
l'odierno convenuto gli consegnava dapprima ossido d'oro in polvere e poi altre scaglie di metallo oro di circa 3 grammi per farne accertare la genuinità. Affermava il che, a quel punto, il titolare del negozio non intendeva proseguire ad CP_1
effettuare ulteriori verifiche sulla materia, interrompeva definitivamente i rapporti negoziali e pretendeva la restituzione dell'intero prezzo pagato al convenuto, senza, tuttavia, restituire la materia ricevuta in consegna sotto forma di polvere o scaglie.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti, l'interrogatorio formale del convenuto, le prove testimoniali, mentre la CTU disposta dal giudice è stata revocata per disconoscimento del materiale da analizzare.
Indi, all'udienza cartolare del 14.12.2023, sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c. e art. 164, co. 4, c.p.c., per l'insufficiente esposizione dei fatti, delle circostanze e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, sollevata dal convenuto. Come è noto, l'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4 c.p.c. impone che l'atto introduttivo del giudizio contenga, rispettivamente, la determinazione della cosa oggetto della domanda (cd. petitum) e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa (cd. causa petendi).
La Corte di cassazione ha chiarito che: "La nullità della citazione comminata dall'art.
164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
11751 del 15/05/2013).
Ritiene il decidente come l'atto di citazione contenga l'esatta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda attorea e dunque risultano pienamente individuate la causa petendi e del petitum. Conseguentemente
l'atto di citazione è pienamente valido ed effiace.
Nel merito, la domanda è risultata non provata e va, pertanto, rigettata.
Risulta non contestato tra le parti l'intercorrere di relazioni commerciali .
Ora sebbene l'attore asserisca, che il avrebbe compiuto una serie di raggiri e CP_1
artifizi per convincerlo ad acquistare materiale di valore rivelatosi invece vile e che pertanto si verte in tema di risarcimento del danno da reato, e, nello specifico, secondo tale prospettazione ricorrerebbe l'ipotesi della truffa, d'altro canto nel caso di specie, non vi è prova alcuna della responsabilità penale del convenuto, atteso che l'attore si è limitato a produrre copia di una denuncia-querela sporta nei confronti della controparte, da sola sicuramente non sufficiente ad acquisire la dignità di prova valutabile dal giudice civile nel giudizio risarcitorio.
Infatti se è pacifico che a norma dell'art. 2059 c.c., letto in combinato disposto con l'art. 185 c.p., ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale e/o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto, per quanto esposto è altrettanto solare come non ricorra l'ipotesi del danno da reato.
Occorre, dunque, scrutinare se la presente fattispecie possa ottenere tutela sotto il profilo della generale ipotesi di cui all'art. 2043 c.c.
Come è noto, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale è pacifico che gravi sulla parte attrice l'onere di provare non solo il fatto illecito ma anche il nesso di causalità, ovvero, la sussistenza di un rapporto causa-effetto tale da poter ricondurre l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto (Cass. n.
7026/2001; Cass. n. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000).
Va precisato, inoltre, che ai fini del riconoscimento della sussistenza dell'obbligazione risarcitoria, il nesso di causalità deve essere confermato non solo sotto il profilo della causalità materiale, ma anche sotto quello della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose, tale che il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita.
Orbene, nel caso in esame non può ritenersi che l'attore abbia assolto a tale onere probatorio.
Ed infatti, i fatti posti a sostegno della domanda risarcitoria non offrono sicuri elementi di convincimento sull'esistenza di una deliberata volontà da parte del di raggirare la controparte inducendola ad acquistare materiale che sapeva CP_1
essere privo di valore economico. Dall'istruzione probatoria emerge un quadro fattuale da cui non è possibile determinare con certezza l'esistenza degli elementi essenziali della responsabilità extracontrattuale, a partire dalla stessa configurabilità di un “fatto illecito”.
L'interrogatorio formale del convenuto e le prove testimoniali raccolte nel corso delle udienze dedicate all'istruttoria sono pressoché convergenti in ordine all'esposizione dei fatti, ma da ciò non emerge l'esistenza di una condotta contra ius del convenuto che possa dirsi connotata dai requisiti del dolo e della colpa.
E nemmeno può attribuirsi dirimenza probatoria alla e-mail datata 11.07.2017, depositata dall'attore in allegato alla seconda memoria istruttoria, asseritamente proveniente dalla fonderia in quanto non fornisce alcuna Controparte_2
informazione circa la riconducibilità dei risultati ivi elencati al materiale polveroso proveniente dal . CP_1
In definitiva, non vi è prova della corrispondenza tra il materiale consegnato dall'odierno convenuto in esecuzione degli accordi e quello in possesso dell'attore, atteso, peraltro, che il consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice ai fini dell'accertamento del valore delle palline e della polvere d'oro consegnata dal al ha rimesso gli atti al giudice, in quanto il materiale oggetto CP_1 Parte_1
della espletanda consulenza non è stato riconosciuto dal convenuto come quello venduto al Parte_1
Il rigetto della domanda per mancanza di prova sull'an rende superfluo lo scrutinio della stessa in relazione al quantum risarcitorio.
Le domande spiegate dal convenuto in seno alle comparsa di Controparte_1
costituzione sono dichiarati inammissibili in quanto avrebbero dovuto formare oggetto di apposita domanda riconvenzionale e comunque andavano compiutamente istruite.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Dichiara inammissibili le domande formulate da parte convenuta
3. Compensa per intero le spese di lite;
4. Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 20/03/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 4129/2018
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], VIA ZAPPULLA GISANA N. 17, C.F._1
elettivamente domiciliato in Modica, VIA RISORGIMENTO N. 217, presso lo studio dell'Avv. IWAN PEDIGLIERI (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende, giusta procura in atti;
ATTORE
e
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), ivi residente in [...]N. 85, elettivamente C.F._3
domiciliato in Avola, VIA FRATELLI ROSSELLI N. 41, presso lo studio dell'Avv.
SANO GAETANO ( , che lo rappresenta e difende, giusta C.F._4
procura in atti;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 14.12.2023 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni subiti dall'attore a cagione dell'asserita condotta illecita del , quantificati in € 10.217,00 a titolo di danno CP_1
patrimoniale, € 2.783,00 per mancato guadagno e/o lucro cessante, oltre al danno morale da valutarsi in via equitativa. L'attore, premettendo di essere titolare del negozio di compro oro, denominato “Oro e argento”, sito in Avola, Via Manzoni n.
44 (P. IVA ), esponeva che dall'estate 2016 intratteneva relazioni P.IVA_1
commerciali con , il quale si era presentato presso il medesimo Controparte_1
negozio in qualità di professore di elettromeccanica, esperto in procedure di fusione di metalli mediante complessi sistemi di estrapolazione di metalli preziosi da cavi elettrici e materiale vario. Precisava che, in uno dei primi incontri, il CP_1
consegnava alla commessa di turno delle palline di pochi grammi che, a seguito di apposito test di verifica effettuato dalla dipendente, venivano acquistate e inoltrate alla fonderia autorizzata, che accertava la presenza di oro e corrispondeva quanto dovuto al Affermava, dunque, che successivamente il si Parte_1 CP_1
ripresentava sistematicamente in negozio con determinate quantità di polvere, convincendo i commessi di turno ad acquistarle nonostante non fosse possibile effettuare il test di verifica per la consistenza in polvere del materiale, rassicurandoli sul fatto che si trattasse dello stesso materiale consegnato in precedenza e garantendo che avrebbe risposto egli stesso di qualsiasi anomalia, cosicchè il alla luce Pt_1
dei precendenti acquisti andati a buon fine e delle ampie garanzie ricevute circa la bontà del materiale e dell'assunzione di responsabilità del convenuto autorizzava la commessa del negozio a procedere agli ulteriori acquisti, e nell'arco di tempo compreso tra il 12 maggio 2017 ed il 28 giugno 2017 corrispondeva al per il CP_1
materiale venduto la somma di € 10.217,00. Asseriva, inoltre, l'attore che, dopo aver spedito il materiale in polvere alla per la fusione, Controparte_2
quest'ultima, con e-mail del 11.07.2017 gli comunicava che il materiale non aveva alcun valore economico. Così compendiati i fatti, ha tentato Parte_1 invano di risolvere bonariamente la controversia e farsi restituire la somma indebitamente percepita dall'odierno convenuto. Lo stesso ritenendo di essere stato vittima di raggiri e artifizi, sporgeva denuncia-querela dei fatti accaduti e adiva l'Autorità Giudiziaria per il risarcimento dei danni subiti a cagione dell'asserita condotta criminosa del . CP_1
Con comparsa di costituzione del 15.03.2019, si costituiva tardivamente in giudizio
, il quale, preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione per mancata determinazione dell'oggetto della domanda ai sensi dell'art. 163, co. 1, n. 3, e art. 164, co. 4, c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea per infondatezza della stessa, in mancanza dei presupposti di fatto e di diritto per una pronuncia di condanna ex art. 2043 c.c., nonché, in subordine, la risoluzione di ogni contratto con l'attore e la condanna di questi alla restituzione della merce venduta e comunque consegnata. In particolare, il convenuto sosteneva che i dipendenti del “ ” in questione procedevano all'acquisto del materiale Parte_2
sotto forma di polvere, autorizzati a ciò dal titolare del negozio, il quale, successivamente, si lamentava dell'assenza di concentrazione d'oro, cosicché
l'odierno convenuto gli consegnava dapprima ossido d'oro in polvere e poi altre scaglie di metallo oro di circa 3 grammi per farne accertare la genuinità. Affermava il che, a quel punto, il titolare del negozio non intendeva proseguire ad CP_1
effettuare ulteriori verifiche sulla materia, interrompeva definitivamente i rapporti negoziali e pretendeva la restituzione dell'intero prezzo pagato al convenuto, senza, tuttavia, restituire la materia ricevuta in consegna sotto forma di polvere o scaglie.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti, l'interrogatorio formale del convenuto, le prove testimoniali, mentre la CTU disposta dal giudice è stata revocata per disconoscimento del materiale da analizzare.
Indi, all'udienza cartolare del 14.12.2023, sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c. e art. 164, co. 4, c.p.c., per l'insufficiente esposizione dei fatti, delle circostanze e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, sollevata dal convenuto. Come è noto, l'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4 c.p.c. impone che l'atto introduttivo del giudizio contenga, rispettivamente, la determinazione della cosa oggetto della domanda (cd. petitum) e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa (cd. causa petendi).
La Corte di cassazione ha chiarito che: "La nullità della citazione comminata dall'art.
164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
11751 del 15/05/2013).
Ritiene il decidente come l'atto di citazione contenga l'esatta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda attorea e dunque risultano pienamente individuate la causa petendi e del petitum. Conseguentemente
l'atto di citazione è pienamente valido ed effiace.
Nel merito, la domanda è risultata non provata e va, pertanto, rigettata.
Risulta non contestato tra le parti l'intercorrere di relazioni commerciali .
Ora sebbene l'attore asserisca, che il avrebbe compiuto una serie di raggiri e CP_1
artifizi per convincerlo ad acquistare materiale di valore rivelatosi invece vile e che pertanto si verte in tema di risarcimento del danno da reato, e, nello specifico, secondo tale prospettazione ricorrerebbe l'ipotesi della truffa, d'altro canto nel caso di specie, non vi è prova alcuna della responsabilità penale del convenuto, atteso che l'attore si è limitato a produrre copia di una denuncia-querela sporta nei confronti della controparte, da sola sicuramente non sufficiente ad acquisire la dignità di prova valutabile dal giudice civile nel giudizio risarcitorio.
Infatti se è pacifico che a norma dell'art. 2059 c.c., letto in combinato disposto con l'art. 185 c.p., ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale e/o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto, per quanto esposto è altrettanto solare come non ricorra l'ipotesi del danno da reato.
Occorre, dunque, scrutinare se la presente fattispecie possa ottenere tutela sotto il profilo della generale ipotesi di cui all'art. 2043 c.c.
Come è noto, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale è pacifico che gravi sulla parte attrice l'onere di provare non solo il fatto illecito ma anche il nesso di causalità, ovvero, la sussistenza di un rapporto causa-effetto tale da poter ricondurre l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto (Cass. n.
7026/2001; Cass. n. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000).
Va precisato, inoltre, che ai fini del riconoscimento della sussistenza dell'obbligazione risarcitoria, il nesso di causalità deve essere confermato non solo sotto il profilo della causalità materiale, ma anche sotto quello della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose, tale che il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita.
Orbene, nel caso in esame non può ritenersi che l'attore abbia assolto a tale onere probatorio.
Ed infatti, i fatti posti a sostegno della domanda risarcitoria non offrono sicuri elementi di convincimento sull'esistenza di una deliberata volontà da parte del di raggirare la controparte inducendola ad acquistare materiale che sapeva CP_1
essere privo di valore economico. Dall'istruzione probatoria emerge un quadro fattuale da cui non è possibile determinare con certezza l'esistenza degli elementi essenziali della responsabilità extracontrattuale, a partire dalla stessa configurabilità di un “fatto illecito”.
L'interrogatorio formale del convenuto e le prove testimoniali raccolte nel corso delle udienze dedicate all'istruttoria sono pressoché convergenti in ordine all'esposizione dei fatti, ma da ciò non emerge l'esistenza di una condotta contra ius del convenuto che possa dirsi connotata dai requisiti del dolo e della colpa.
E nemmeno può attribuirsi dirimenza probatoria alla e-mail datata 11.07.2017, depositata dall'attore in allegato alla seconda memoria istruttoria, asseritamente proveniente dalla fonderia in quanto non fornisce alcuna Controparte_2
informazione circa la riconducibilità dei risultati ivi elencati al materiale polveroso proveniente dal . CP_1
In definitiva, non vi è prova della corrispondenza tra il materiale consegnato dall'odierno convenuto in esecuzione degli accordi e quello in possesso dell'attore, atteso, peraltro, che il consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice ai fini dell'accertamento del valore delle palline e della polvere d'oro consegnata dal al ha rimesso gli atti al giudice, in quanto il materiale oggetto CP_1 Parte_1
della espletanda consulenza non è stato riconosciuto dal convenuto come quello venduto al Parte_1
Il rigetto della domanda per mancanza di prova sull'an rende superfluo lo scrutinio della stessa in relazione al quantum risarcitorio.
Le domande spiegate dal convenuto in seno alle comparsa di Controparte_1
costituzione sono dichiarati inammissibili in quanto avrebbero dovuto formare oggetto di apposita domanda riconvenzionale e comunque andavano compiutamente istruite.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Dichiara inammissibili le domande formulate da parte convenuta
3. Compensa per intero le spese di lite;
4. Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 20/03/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli