Versione
6 maggio 1975
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5 novembre 2013
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Art. 16. Esportazione di armi
Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente articolo 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della guardia di finanza.
((Il rilascio della licenza di polizia, singola, multipla e globale, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per l'esportazione di armi comuni da sparo di ogni tipo e' subordinato all'applicazione del disposto dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 258/2012.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 SETTEMBRE 2013, N. 121)) ((Il titolare)) della licenza di polizia deve esibire all'autorita' che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorita' medesima.
Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma e' punito a norma dell' articolo 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonche' quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia ((, ovvero di armi comuni da sparo per finalita' commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione))
Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per i beni culturali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali.
Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente articolo 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della guardia di finanza.
((Il rilascio della licenza di polizia, singola, multipla e globale, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per l'esportazione di armi comuni da sparo di ogni tipo e' subordinato all'applicazione del disposto dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 258/2012.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 SETTEMBRE 2013, N. 121)) ((Il titolare)) della licenza di polizia deve esibire all'autorita' che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorita' medesima.
Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma e' punito a norma dell' articolo 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonche' quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia ((, ovvero di armi comuni da sparo per finalita' commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione))
Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per i beni culturali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali.
Giurisprudenza • 2
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