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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/09/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2718/2025 del ruolo generale di Volontaria
Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 18/07/1982,
e
, C.F. , nata ad Parte_2 C.F._2
ARZIGNANO (VI) il 29/08/1987, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato NARDI LUISA
In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti
1) affidare le figlie minori e in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente e principale presso la madre, ove manterranno la residenza, anche successivamente al trasferimento nella nuova abitazione, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé, salvo
1 diverso e migliore accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi di ciascun genitore e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, nei tempi e secondo le modalità che seguono:
-il fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera, oltre una sera a settimana con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva, salvo migliore accordo;
- il padre potrà tenere, inoltre, con sé le figlie, salvo diverso accordo tra i genitori, 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno, 3 giorni durante le vacanze Pasquali, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis, 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
I coniugi dichiarano sin d'ora di autorizzarsi reciprocamente a delegare i nonni paterni e materni a ritirare/accompagnare a scuola le figlie e/o presso strutture per le attività extrascolastiche.
Nella modifica dei tempi di visita i coniugi si impegnano a preferire l'altro genitore e, solo in caso di sua impossibilità, a ricorrere all'aiuto di familiari e/o di terzi suddividendone i costi come da Protocollo;
3) disporre che il padre contribuisca al mantenimento ordinario delle figlie minori corrispondendo la somma mensile di €.250,00 ciascuna, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno rese note, entro il giorno 15 di ciascun mese, oltre il
50% delle spese straordinarie in conformità al Protocollo del Tribunale di
Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, con impegno al rimborso dall'uno all'altro genitore che avrà sostenuto l'esborso entro 15 giorni dall'esibizione del documento;
si precisa che per ciascuna figlia le parti concordano la suddivisione in parti uguali di una attività sportiva (quella più onerosa), mentre ogni altra attività sportiva ulteriore sarà sostenuta in via
2 esclusiva dalla sig.ra ; l'assegno unico verrà attribuito alla sig.ra Parte_2
; le detrazioni per le spese sostenute saranno godute in ragione della Parte_2 quota di partecipazione all'esborso;
4) rimane ferma ogni altra statuizione di cui alla sentenza civile n.1363/2024;
5) competenza e spese legali del procedimento a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
6) le concordate condizioni saranno attuate a partire dal mese di settembre
2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 17/07/2025
e hanno chiesto la modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni del loro divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza
n. 1363/2024.
Nello specifico le parti chiedono che le figlie minori vengano collocate in via prevalente presso la madre con tempi di visita del padre, alle condizioni sopra richiamate;
che il padre corrisponda mensilmente alla madre un assegno di euro 250,00 per ciascuna figlia, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse delle due figlie, e . Per_1 Per_2
Nulla va disposto riguardo alle spese processuali, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1363/2024, così provvede:
- dispone la collocazione delle figlie minori e in via prevalente Per_1 Per_2 presso la madre , con tempi di visita per il padre Parte_2 Parte_1 alle condizioni di cui in epigrafe, da intendersi qui integralmente
[...] richiamate;
- dispone che corrisponda a un assegno Parte_1 Parte_2 mensile di euro 250,00 per ciascuna delle figlie, a titolo di concorso al mantenimento ordinario delle stesse, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità al Protocollo del Tribunale di Vicenza;
- dà atto che rimangono inalterate le altre condizioni di divorzio di cui alla sentenza 1363/2024;
Nulla per le spese processuali.
Così deciso in Vicenza nella camera di consiglio del 23.09.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2718/2025 del ruolo generale di Volontaria
Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 18/07/1982,
e
, C.F. , nata ad Parte_2 C.F._2
ARZIGNANO (VI) il 29/08/1987, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato NARDI LUISA
In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti
1) affidare le figlie minori e in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente e principale presso la madre, ove manterranno la residenza, anche successivamente al trasferimento nella nuova abitazione, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé, salvo
1 diverso e migliore accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi di ciascun genitore e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, nei tempi e secondo le modalità che seguono:
-il fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera, oltre una sera a settimana con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva, salvo migliore accordo;
- il padre potrà tenere, inoltre, con sé le figlie, salvo diverso accordo tra i genitori, 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno, 3 giorni durante le vacanze Pasquali, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis, 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
I coniugi dichiarano sin d'ora di autorizzarsi reciprocamente a delegare i nonni paterni e materni a ritirare/accompagnare a scuola le figlie e/o presso strutture per le attività extrascolastiche.
Nella modifica dei tempi di visita i coniugi si impegnano a preferire l'altro genitore e, solo in caso di sua impossibilità, a ricorrere all'aiuto di familiari e/o di terzi suddividendone i costi come da Protocollo;
3) disporre che il padre contribuisca al mantenimento ordinario delle figlie minori corrispondendo la somma mensile di €.250,00 ciascuna, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno rese note, entro il giorno 15 di ciascun mese, oltre il
50% delle spese straordinarie in conformità al Protocollo del Tribunale di
Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, con impegno al rimborso dall'uno all'altro genitore che avrà sostenuto l'esborso entro 15 giorni dall'esibizione del documento;
si precisa che per ciascuna figlia le parti concordano la suddivisione in parti uguali di una attività sportiva (quella più onerosa), mentre ogni altra attività sportiva ulteriore sarà sostenuta in via
2 esclusiva dalla sig.ra ; l'assegno unico verrà attribuito alla sig.ra Parte_2
; le detrazioni per le spese sostenute saranno godute in ragione della Parte_2 quota di partecipazione all'esborso;
4) rimane ferma ogni altra statuizione di cui alla sentenza civile n.1363/2024;
5) competenza e spese legali del procedimento a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
6) le concordate condizioni saranno attuate a partire dal mese di settembre
2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 17/07/2025
e hanno chiesto la modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni del loro divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza
n. 1363/2024.
Nello specifico le parti chiedono che le figlie minori vengano collocate in via prevalente presso la madre con tempi di visita del padre, alle condizioni sopra richiamate;
che il padre corrisponda mensilmente alla madre un assegno di euro 250,00 per ciascuna figlia, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse delle due figlie, e . Per_1 Per_2
Nulla va disposto riguardo alle spese processuali, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1363/2024, così provvede:
- dispone la collocazione delle figlie minori e in via prevalente Per_1 Per_2 presso la madre , con tempi di visita per il padre Parte_2 Parte_1 alle condizioni di cui in epigrafe, da intendersi qui integralmente
[...] richiamate;
- dispone che corrisponda a un assegno Parte_1 Parte_2 mensile di euro 250,00 per ciascuna delle figlie, a titolo di concorso al mantenimento ordinario delle stesse, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità al Protocollo del Tribunale di Vicenza;
- dà atto che rimangono inalterate le altre condizioni di divorzio di cui alla sentenza 1363/2024;
Nulla per le spese processuali.
Così deciso in Vicenza nella camera di consiglio del 23.09.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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