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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1536/2024 RG fissata all'udienza del 08/07/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PICCOLO Parte_1
SARAH e dall'avv. ZECCA MARIA GRAZIA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
1) in data 13.05.2020, presentava domanda alla Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile di Lecce– per essere sottoposto a visita medica, al fine di accertare i Controparte_2 requisiti sanitari prescritti per usufruire del diritto all'Assegno di Invalidità Civile;
2) con verbale del 30.07.2020, la suddetta Commissione riconosceva l'odierna istante invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari al 67% in quanto affetta da:
“ESITI DI MICRODISCECTOMIA L4-L5 L5-L6 IN SCOLIOSI (7008;12%)
(6445;11%-20%) Controparte_3 [...]
(cfr. il verbale allegato)”, negando, quindi, il Controparte_4 diritto all'assegno di invalidità civile.
1 Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
3251/23 rg per il riconoscimento del predetto beneficio. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Sulla base della documentazione clinica esaminata e dell'esame obiettivo clinico effettuato abbiamo formulato la seguente diagnosi: “ • ESITI DI VALVULOPLASTICA MITRO-
TRICUSPIDALE • SINDROME ANSIOSO DEPRESSIVA • BRONCHITE
CRONICA • SPONDILODISCOARTROSI DEL RACHIDE LOMBARE A
DISCRETA INCIDENZA FUNZIONALE IN OSTEOPOROSI AD ALTO RISCHIO
DI FRATTURA CON DEFORMAZIONE A CUNEO DEL SOMA DI D7 E
LIMITAZIONE FUNZIONALE DELLA SPALLA SINISTRA • IPOACUSIA CON
PERDITA DI 40 dB a 500 Hz, 30 dB a 1000 Hz e 2000Hz (AUDIOMETRIA
GENNAIO 2024).
Esaminiamo le singole patologie rilevate al fine di indicare la classificazione e la conseguente valutazione sulla base della tabella di cui al D.M. 5.02.92:
1. ESITI DI VALVULOPLASTICA MITRO-TRICUSPIDALE: Per questa condizione clinica, rilevata la frazione di eiezione al 60 % come da recente certificazione e, quindi, il buon compenso emodinamico, possiamo confermare il codice 6410 – valvulopatia non aortica con applicazione di protesi - indicato dal CTU in sede di ATP e confermare anche la valutazione dello stato invalidate al 35 %
2. SINDROME ANSIOSO DEPRESSIVA: anche per questa patologia, stante la limitata certificazione del neurologo, priva di test psicodiagnostici, versata in atti possiamo confermare il codice
2207 e la invalidità del 15% indicata dal primo CTU in sede di ATP
3. BRONCHITE CRONICA. Sulla base della documentazione clinica esaminata, delle spirometrie rilevate in atti, possiamo anche qui confermare il codice 6013 e la valutazione medico legale del 20%
4. SPONDILODISCOARTROSI DEL RACHIDE LOMBARE A DISCRETA
INCIDENZA FUNZIONALE IN OSTEOPOROSI AD ALTO RISCHIO DI
FRATTURA CON DEFORMAZIONE A CUNEO DEL SOMA DI D7 E
2 LIMITAZIONE FUNZIONALE DELLA SPALLA SINISTRA: per questa condizione clinica, invece, abbiamo rilevato una limitazione funzionale della colonna vertebrale lombare per circa 2/3 in soggetto con severa spondiloartrosi del rachide con discopatie multiple ed osteoporosi avanzata con deformazione a cuneo, da usura, della settima vertebra dorsale. Si aggiunge anche la limitazione funzionale della spalla sinistra. Pertanto, per analogia, appare equo indicare il codice 7010 – anchilosi di rachide lombare - con valutazione dello stato invalidante nella misura del 40 %
5. IPOACUSIA CON PERDITA DI 40 dB a 500 Hz, 30 dB a 1000 Hz e 2000Hz
BILATERALE (AUDIOMETRIA GENNAIO 2024): come da tabella annessa al D.M.
05.02.1992, sulla base delle audiometrie rilevate in atti, si indica l'invalidità del 18 %.
Pertanto, applicando il calcolo riduzionistico la invalidità è del 78%. Sulla decorrenza, avuto riguardo della documentazione clinica esaminata, possiamo indicare la decorrenza dal mese di Gennaio del
2024 atteso che nel Dicembre del 2023 si rileva la grave osteoporosi con rischio di frattura.
CONCLUSIONI
Ai quesiti proposti si risponde:
1. la Sig.ra presenta le seguenti condizioni cliniche: • ESITI DI Parte_1
VALVULOPLASTICA MITRO-TRICUSPIDALE • SINDROME ANSIOSO
DEPRESSIVA • BRONCHITE CRONICA • SPONDILODISCOARTROSI DEL
RACHIDE LOMBARE A DISCRETA INCIDENZA FUNZIONALE IN
OSTEOPOROSI AD ALTO RISCHIO DI FRATTURA CON DEFORMAZIONE A
CUNEO DEL SOMA DI D7 E LIMITAZIONE FUNZIONALE DELLA SPALLA
SINISTRA • IPOACUSIA CON PERDITA DI 40 dB a 500 Hz, 30 dB a 1000 Hz e
2000Hz (AUDIOMETRIA GENNAIO 2024).
2. Per tali patologie, in riferimento alle tabelle del D.M. del 1992, possiamo indicare una valutazione del
78% di invalidità.
3. Ricorrono le condizioni cliniche e medico legali per la concessione dell'assegno di invalidità civile.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario della ricorrente, attesa anche la sua evoluzione che ha evidenziato un peggioramento del quadro clinico nel tempo, in particolare con riferimento alla patologia osteoarticolare (osteoporosi ad alto rischio di frattura) la cui gravità ha fatto scattare la decorrenza della prestazione riconosciuta (gennaio 2024).
3 Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (gennaio 2024). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1536/2024, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità civile a far data da gennaio 2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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