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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1474/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 05/09/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. GERARDINA TRABACE, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 congiuntamente con l'amministratore di sostegno AVV. FRANCESCA CARBONE, in proprio, autorizzato alla costituzione in giudizio con provvedimento del Giudice Tutelare del 18/10/2024;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 23/10/2024
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON NOTE
DEPOSITATE IN DATA 18.02.2025:”
• Dichiarare ex art. 3, n. 2) lett. B), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei
Sigg.ri nata a [...] il [...], residente in [...](Cr), Controparte_1 Via Romani n. 50/A presso la Comunità “ – C.F.: e, CP_2 C.F._2 Parte_1
nato a [...], il [...], di cittadinanza italiana, residente in [...](Pr), Via
[...]
Pontremoli n. 6 – C.F.: , celebrato in data 06.09.1986 ed annotato nel Registro C.F._1
degli atti di matrimonio del Comune di GG (Cr) al n. 226, P. II Serie B, anno 1986.
• Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione personale attestando, in particolare, che le parti nulla hanno a pretendere l'una dall'altra.
• Ordinare al Comune di GG (Cr) ed a quelli di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare compensate le spese legali.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 05.09.2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con in GG (CR) in data 06.09.1986 (trascritto Controparte_1
presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 226, parte II, serie B, anno 1986), unione dalla quale è nato il figlio (nato il [...]), maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, e di essersi separato con verbale del 16.09.1997, omologato con decreto del Tribunale di Parma n. 2979 del 19.09.1997, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 28.10.2024, si costituiva in aderendo alla richiesta di Controparte_1
divorzio alle condizioni meglio indicate in comparsa.
Nelle more del giudizio, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo a tacitazione della controversia e chiedevano di sostituire la prima udienza di comparizione del 23.01.2025 con il deposito di note scritte.
Il Giudice, dato atto, sostituiva l'udienza fissata con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con termine per deposito fino al 18.02.2025.
All'udienza del 23.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e chiedevano al Tribunale di provvedere in conformità.
Il Giudice, quindi, tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 24/03/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta. Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in GG (CR) in data 06.09.1986 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 226, parte II, serie B, anno 1986).
Dal matrimonio è nato il figlio (nato il [...]), maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente.
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del verbale del 16.09.1997, omologato con decreto del Tribunale di Parma n. 2979 del 19.09.1997.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento, in assenza di altre domande anche economiche.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da contratto da e che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in GG (CR) in data 06.09.1986 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 226, parte II, serie B, anno 1986);
2. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di GG (CR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 24/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 05/09/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. GERARDINA TRABACE, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 congiuntamente con l'amministratore di sostegno AVV. FRANCESCA CARBONE, in proprio, autorizzato alla costituzione in giudizio con provvedimento del Giudice Tutelare del 18/10/2024;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 23/10/2024
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON NOTE
DEPOSITATE IN DATA 18.02.2025:”
• Dichiarare ex art. 3, n. 2) lett. B), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei
Sigg.ri nata a [...] il [...], residente in [...](Cr), Controparte_1 Via Romani n. 50/A presso la Comunità “ – C.F.: e, CP_2 C.F._2 Parte_1
nato a [...], il [...], di cittadinanza italiana, residente in [...](Pr), Via
[...]
Pontremoli n. 6 – C.F.: , celebrato in data 06.09.1986 ed annotato nel Registro C.F._1
degli atti di matrimonio del Comune di GG (Cr) al n. 226, P. II Serie B, anno 1986.
• Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione personale attestando, in particolare, che le parti nulla hanno a pretendere l'una dall'altra.
• Ordinare al Comune di GG (Cr) ed a quelli di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare compensate le spese legali.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 05.09.2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con in GG (CR) in data 06.09.1986 (trascritto Controparte_1
presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 226, parte II, serie B, anno 1986), unione dalla quale è nato il figlio (nato il [...]), maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, e di essersi separato con verbale del 16.09.1997, omologato con decreto del Tribunale di Parma n. 2979 del 19.09.1997, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 28.10.2024, si costituiva in aderendo alla richiesta di Controparte_1
divorzio alle condizioni meglio indicate in comparsa.
Nelle more del giudizio, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo a tacitazione della controversia e chiedevano di sostituire la prima udienza di comparizione del 23.01.2025 con il deposito di note scritte.
Il Giudice, dato atto, sostituiva l'udienza fissata con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con termine per deposito fino al 18.02.2025.
All'udienza del 23.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e chiedevano al Tribunale di provvedere in conformità.
Il Giudice, quindi, tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 24/03/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta. Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in GG (CR) in data 06.09.1986 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 226, parte II, serie B, anno 1986).
Dal matrimonio è nato il figlio (nato il [...]), maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente.
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del verbale del 16.09.1997, omologato con decreto del Tribunale di Parma n. 2979 del 19.09.1997.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento, in assenza di altre domande anche economiche.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da contratto da e che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in GG (CR) in data 06.09.1986 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 226, parte II, serie B, anno 1986);
2. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di GG (CR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 24/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato