Art. 6. 1. Il primo periodo del quinto comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: "La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto".
2. Al quinto comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957 , le parole: "di lire 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 100" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata".
Note all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 20 del testo unico n. 361/1957 vedasi in
nota all'art. 4.
- Per il testo dell' art. 14 della legge n. 53/1990 vedasi in nota all'art. 3.
2. Al quinto comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957 , le parole: "di lire 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 100" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata".
Note all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 20 del testo unico n. 361/1957 vedasi in
nota all'art. 4.
- Per il testo dell' art. 14 della legge n. 53/1990 vedasi in nota all'art. 3.