Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 441/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 441/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data
9.4.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
3.7.1966 e residente in [...] allo Scalo Vaglio n. 19, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELO MARIO ESPOSITO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza C.F._2
alla piazza della Costituzione Italiana n. 64 presso lo studio del difensore, pec:
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-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato ad [...] Controparte_1 C.F._3
(PZ) il 14.10.1963 e residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELO MARIO ESPOSITO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._2
1
alla piazza della Costituzione Italiana n. 64 presso lo studio del difensore, pec:
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-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 9.4.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 11.3.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti private hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato in Potenza il 23.8.1997, deducendo che in costanza di matrimonio avevano adottato i figli (nato il [...]) e _1
(nato il [...]) e che, con sentenza n. 50/2024 del 16.7.2024 (presente in Per_2
atti munita dell'attestazione di passaggio in giudicato), l'intestato Tribunale aveva pronunciato la loro separazione personale alle condizioni concordate.
Le parti private hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 9.4.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti private hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte e attestazioni di conformità in ossequio alla normativa sul
PCT. Sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra loro in Potenza il 23.8.1997, trascritto nel
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registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 158, Parte II, Serie A, dell'anno 1997, alle seguenti condizioni:
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IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
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convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione della prima udienza del giudizio di separazione personale, antecedente all'emissione della sentenza di separazione personale n.
50/2024 del 16.7.2024, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta in data
11.3.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti private, il Collegio ritiene che non possa essere disposto né convenuto l'affidamento condiviso del figlio , né il _1
collocamento di quest'ultimo presso uno dei genitori, né previsto per il detto figlio un regime di frequentazione con il genitore non convivente (padre), atteso che _1
ha raggiunto la maggiore età, come dichiarato dalle medesime parti private nelle condizioni divorzili. Sicché, deve ritenersi che l'esser stato convenuto l'affido condiviso di e previsto anche il suo collocamento presso la madre e il regime _1
di frequentazione con il padre, sia stato un mero errore materiale.
In ordine, poi, al mantenimento per , non essendo stato dedotto _1
alcunché in merito al raggiungimento dell'autosufficienza economica, deve ritenersi che, sebbene maggiorenne, non sia economica autosufficiente né abbia _1
capacità lavorativa specifica tale per cui verrebbe meno in capo ai genitori l'obbligo alla contribuzione al suo mantenimento. Pertanto, il Collegio ritiene di confermare quanto convenuto dalle parti private in ordine al mantenimento per il figlio . _1
Per quanto concerne le ulteriori condizioni convenute dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minorenne , sia in Per_2 riferimento all'aspetto relazionale sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e
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che – a ragione di ciò – ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 441 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Potenza il 23.8.1997 da (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], e (C.F.: Controparte_1
), nato ad [...] il [...], trascritto nel registro C.F._3
degli atti di matrimonio del Comune di Potenza al N. 158, Parte II, Serie A, Anno 1997;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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