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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/06/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di appello iscritto al n. 716/2022 R.G. promosso da
(cf: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Rinaldi presso il cui studio in Catania, via Milano 82, è elettivamente domiciliato;
appellante contro
(cf: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 CodiceFiscale_2
per procura alle liti in atti, dall'avv. Stefania Parlavecchio, presso il cui studio in
Catania, via Malta n.3, è elettivamente domiciliato;
appellata
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - appello.
All'udienza collegiale del 7 febbraio 2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e il collegio poneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio al Tribunale di Catania, , premesso di Parte_1
aver ceduto a la gestione e titolarità del proprio studio professionale Controparte_1
di commercialista, a titolo oneroso, con dilazione dei pagamenti;
che il aveva CP_1
rilasciato titoli cambiari a garanzia dell'adempimento; che non erano stati saldati gli ultimi due titoli, dell'importo di €.10.000,00 ciascuno, con data di adempimento
31.12.2012, prodotti in allegato;
indi chiedeva ingiungersi all'indicato debitore il pagamento dell'importo di €.20.000,00 oltre interessi legali dal 1.1.2013.
L'adito tribunale ingiungeva il pagamento della (maggior) somma di €.25.000,00 oltre interessi come da domanda e spese del monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione , esponendo Controparte_1
che, sebbene col preliminare di cessione del 21.5.2010 le parti avessero indicato il corrispettivo della cessione nell'importo di €.150.000,00, con scrittura privata di pari data era stato pattuito che il prezzo reale fosse determinato in €. 300 mila;
di qui il rilascio, da parte del , nel maggio 2010, delle cambiali a garanzia del CP_1
pagamento, per un importo corrispondente, con scadenza tutte nel dicembre dei tre anni a seguire;
tuttavia - dopo che l'acquirente aveva appurato l'effettivo giro d'affari dello studio - con l'atto definitivo di cessione del 31.12.2010 le parti avevano concordato, quale prezzo effettivo della cessione, la diversa somma di €.150.000,00 oltre iva, per un totale di €.180.000,00; cionondimeno, aveva corrisposto la CP_1
maggior somma di €.207.846,00 (come da cedolini bancari che allegava) perché costretto dalla detenzione di sue cambiali in capo all'opposto, in parte girate a terzi.
In ogni caso, eccepiva l'errata indicazione da parte del tribunale della somma ingiunta (€.25.000) in luogo di quella portata dai titoli cambiari (€.20.000) e la prescrizione dell'azione cartolare. Concludeva, quindi, chiedendo, oltre alla revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, in via riconvenzionale, la condanna del Parte_1
alla restituzione dell'eccedenza indebitamente versatagli da a titolo di CP_1
corrispettivo, pari a €.27.846,00, nonché dell'ulteriore importo di €.17.274,00 corrispondente all'iva che non risultava effettivamente versata dal cedente.
2 Con sentenza n. 1577/2022, pubblicata l'8.4.2022, il Tribunale di Catania, così statuiva: a) accoglieva l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
revocava l'opposto decreto ingiuntivo;
b) accoglieva la domanda riconvenzionale di parte opponente e, per l'effetto, condannava parte opposta al pagamento in favore della prima della somma di €. 27.846,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda ex art. 2033 c.c. sino al soddisfo, nonché della somma ulteriore di €.17.274,00, come da domanda;
c) condannava parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite.
Evidenziava il primo giudice, a sostegno della decisione:
i) il termine di prescrizione triennale dell'azione cartolare di cui all'art. 94 l. camb.
- decorrente dalla data di scadenza (31.12.2012) - alla data di presentazione della domanda monitoria era ormai maturato;
conseguentemente, alle cambiali poste a fondamento della pretesa monitoria doveva attribuirsi il valore di ricognizione di debito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c., la cui causale era stata già indicata in sede monitoria dalla parte opposta nel pagamento del corrispettivo per la cessione dello studio professionale;
ii) il prezzo effettivo della cessione era quello indicato nel contratto definitivo di cessione del 31.12.2010, ossia la somma di €.150.000,00 più iva, per un totale di €
180.000,00; difatti, la scrittura privata del 21.5.2010 allegata dalle parti, in ragione della sua collocazione temporale, poteva costituire controdichiarazione solo rispetto al contratto preliminare, e non già anche rispetto al definitivo, al quale non era seguita alcuna contro scrittura che dissimulasse un diverso importo del corrispettivo;
iii) avendo l'opponente corrisposto a tale titolo - come risultava dai cedolini degli assegni bancari e dagli estratti conto prodotti, e per come comunque incontestato tra le parti - il complessivo importo di €. 207.846,00, null'altro era, dunque, dovuto a titolo di corrispettivo per la cessione dello studio dall'opponente ed anzi l'opposto andava condannato alla restituzione alla controparte delle maggiori somme incassate quale prezzo della cessione, pari a €.27.846,00, ex art. 2033 c.c., unitamente ai frutti ed agli interessi dalla data del pagamento;
3 iv) avendo, inoltre, il emesso fatture per un totale di €.74.520,00 a Parte_1
fronte di €.180.000,00 pattuiti, e, quindi, versato l'iva per €.12.726,00 a fronte dell'importo di €.30.000,00 pattuito a tale titolo, egli era infine tenuto a restituire al l'iva non versata, quale “componente di reddito”. CP_1
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il , con atto di citazione Parte_1
notificato il 24.5.2022, cui resisteva l'appellato.
Maturati i termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica, la controversia perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto provato il “dimezzamento del prezzo della cessione”. Assume che il giudice ha omesso di considerare che le cambiali per il prezzo effettivo concordato a maggio (2010) sono state consegnate contestualmente al definitivo il 31.12.2010; questa è la data di emissione che riportano le cambiali, mentre il bollo sul retro, che integra la data certa, reca le date dei giorni precedenti al loro rilascio. Assume che il convincimento del tribunale che le cambiali fossero state consegnate nel mese di maggio e trattenute illegalmente dal ha fuorviato il suo convincimento e Parte_1
determinato la decisione della causa. Né è subentrato dopo il preliminare, bensì CP_1
solo dal 1.1.2011. Sarebbe stato, inoltre, inspiegabile, o quanto meno doveva essere provato, perché le cambiali fossero state consegnate in sede di preliminare ed il fosse rimasto nel possesso di tutte le cambiali, allorché il prezzo veniva Parte_1
concordemente dimezzato. Tanto più che le ha onorate, riconoscendo, quindi, CP_1
anche in sede di pagamento, l'esistenza del debito di cui alla promessa di pagamento consacrata nelle cambiali.
Evidenzia, quindi, che l'art. 1362 c.c. prescrive che: “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
4 Con altro motivo, l'appellante assume che erroneamente il tribunale ha posto l'onere della prova del prezzo effettivo in capo ad esso appellante, citando a sproposito giurisprudenza in tema di cessione di beni immobili, ignorando le disposizioni previste dall'art. 1988 c.c. sulla promessa di pagamento (che impongono al debitore l'onere di provare l'insussistenza del rapporto causale) e dall'art. 2033
c.c. (secondo cui l'onere della prova della mancanza di causa debendi dell'avvenuto pagamento incombe su chi agisce in ripetizione). Nella specie, tuttavia, l'opponente, pur essendone onerato, non ha fornito la rigorosa prova della “inesistenza, o dell'invalidità, o dell'estinzione del rapporto fondamentale”.
Aggiunge, poi, che la cessione definitiva del 21.12.2010 è la riproduzione testuale del preliminare del 21.5.2010. Con esso le parti hanno riprodotto con scrittura definitiva il precedente preliminare, senza nulla aggiungere o mutare rispetto a quanto convenuto nel mese di maggio. Non c'era nessuna necessità di riprodurre la controscrittura sul prezzo, anche perché garantita, per il residuo dovuto, dal rilascio contestuale delle cambiali. Semmai, ove fosse cambiato il prezzo convenuto per la cessione dello studio, era la controscrittura sul prezzo effettivo, sottoscritta il
21.5.2010, a dover essere emendata, e le cambiali rilasciate per il minor importo.
Col terzo motivo, lamenta che “erroneamente il tribunale ha ritenuto l'esistenza di un indebito e di un danno per l'impossibilità di scaricare l'iva per mancanza di fatturazione”. Deduce che non ha esibito tutte le fatture emesse da esso CP_1
appellante, sicchè senza alcun fondamento il tribunale presume che siano avvenuti pagamenti iva in difetto di fattura e che le somme pagate dietro consegna delle cambiali siano da imputare ad iva e non al capitale. Deduce altresì che il contratto di cessione pone a carico di tutte le spese ed imposte (art. 11) e che quanto ritenuto CP_1
dal tribunale non è esatto neppure dal punto di vista fiscale, dal momento che CP_1
non ha richiesto la fattura nè ha emesso l'autofattura nel proprio interesse per non versare la ritenuta d'acconto a suo carico. Mentre per il l'iva è solo una Parte_1
partita di giro. Inoltre, iva e ritenuta di acconto, si compensano, sicchè il danno lamentato non sussiste già in ipotesi.
5 2.) Tali le ragioni di gravame, osserva il collegio che, contrariamente a quanto assume l'appellante, ha fornito la prova contraria, prescritta dall'art. 1988 c.c., CP_1
del prezzo pattuito a corrispettivo della cessione di studio professionale (in relazione al quale è stata, da parte del cedente, avanzata la pretesa monitoria al pagamento delle somme portate dai titoli cambiari e, da parte del cessionario, avanzata la pretesa restitutoria dell'eccedenza), allegando il relativo contratto del 31.12.2010, ove risulta pattuito (punto 3) che “la cessione di quanto stabilito al punto due è convenuta per un prezzo di €.150.000,00 più iva”; espressione, questa, chiara ed inequivoca, che non richiede alcuno sforzo interpretativo circa la comune intenzione delle parti.
L'appellato ha inoltre offerto la prova del pagamento di somme maggiori (€.
207.846,00), necessaria ai fini della ripetizione d'indebito.
Grava, invece, sul l'onere di dimostrare la dedotta simulazione del Parte_1
prezzo della cessione indicato nel suddetto contratto.
Ora, esattamente il primo giudice ha evidenziato l'inidoneità, ai fini della prova della simulazione del prezzo indicato nel contratto stipulato il 31.12.2010, della
“scrittura privata” datata 21 maggio 2010, in quanto essa fa esclusivo riferimento al contestuale contratto preliminare di cessione: essa, pertanto, anche in ragione della collocazione temporale, assume valore di controdichiarazione rispetto al preliminare, non potendosi escludere, ed anzi dovendosi ritenere, che col contratto definitivo - il quale costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni (Cass.
5.6.2012 n. 9063,
Cass. n. 15585/2007, Cass. n. 233/2007, Cass. n. 2824/2003) - le parti abbiano inteso superare le precedenti pattuizioni.
Né la prova della simulazione del prezzo può rinvenirsi nel rilascio delle cambiali, per l'assorbente ragione che non v'è prova certa che la materiale consegna dei titoli sia avvenuta contestualmente alla stipula del contratto di cessione del 31.12.10 (come assume l'appellante), piuttosto che contestualmente alla stipula del preliminare e della scrittura del 21.5.10 (come assume l'appellato). Tale prova non può infatti rinvenirsi né nella data di emissione, né nella data della marca da bollo, le quali ben possono essere state apposte in un secondo momento dal prenditore.
6 E che ciò sia vero trova conferma nel fatto che molte delle cambiali in atti recano date successive a quella di stipula del contratto di cessione (31.12.2011, 31.12.2012
e 31.12.2013, ciò che lascia presumere che le date fossero apposte in relazione alla scadenza dei pagamenti rateali di cui costituivano la garanzia), ovvero non recano nessuna marca da bollo: ciò che appare coerente col fatto che i titoli, pacificamente, avevano esclusiva funzione di garanzia dei futuri pagamenti rateali.
I primi due motivi devono pertanto trovare rigetto.
3.) Merita, invece, accoglimento l'ultima ragione di doglianza, concernente la condanna dell'appellante alla restituzione all'appellato degli importi anticipati a titolo di iva, non potendosi ritenere che il mancato versamento all'erario di detti importi, da parte del soggetto a ciò obbligato, comporti - oltre alla soggezione dello stesso agli eventuali procedimenti di accertamento, recupero e sanzionatori, da parte dell'autorità preposta - il diritto del cessionario alla restituzione.
4.) In definitiva la sentenza appellata va parzialmente riformata, limitatamente alla disposta condanna dell'odierno appellante al pagamento della somma di €.17.274,00.
Considerate le complessive ragioni della decisione - e dunque l'infondatezza della pretesa monitoria e la parziale fondatezza della domanda riconvenzionale - va disposta la compensazione delle spese di entrambi i gradi nella limitata misura di un quinto, dovendosi porre la restante parte a carico dell'appellante, liquidata come in dispositivo in relazione all'attività espletata (per il grado di appello esclusa la fase di istruzione / trattazione: Cass. n.10206/21) e al valore delle domande (scaglione sino a €.52.000), secondo i parametri medi dettati dal DM n. 147/2022.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta la domanda riconvenzionale proposta da di condanna di Controparte_1
al rimborso delle somme corrisposte a titolo di Iva;
Parte_1
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
7 compensa per un quinto le spese dei due gradi di giudizio e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, della parte residua, che liquida in €.6.092,00 quanto al primo grado, €.5.557,00 quanto al presente grado, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di appello iscritto al n. 716/2022 R.G. promosso da
(cf: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Rinaldi presso il cui studio in Catania, via Milano 82, è elettivamente domiciliato;
appellante contro
(cf: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 CodiceFiscale_2
per procura alle liti in atti, dall'avv. Stefania Parlavecchio, presso il cui studio in
Catania, via Malta n.3, è elettivamente domiciliato;
appellata
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - appello.
All'udienza collegiale del 7 febbraio 2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e il collegio poneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio al Tribunale di Catania, , premesso di Parte_1
aver ceduto a la gestione e titolarità del proprio studio professionale Controparte_1
di commercialista, a titolo oneroso, con dilazione dei pagamenti;
che il aveva CP_1
rilasciato titoli cambiari a garanzia dell'adempimento; che non erano stati saldati gli ultimi due titoli, dell'importo di €.10.000,00 ciascuno, con data di adempimento
31.12.2012, prodotti in allegato;
indi chiedeva ingiungersi all'indicato debitore il pagamento dell'importo di €.20.000,00 oltre interessi legali dal 1.1.2013.
L'adito tribunale ingiungeva il pagamento della (maggior) somma di €.25.000,00 oltre interessi come da domanda e spese del monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione , esponendo Controparte_1
che, sebbene col preliminare di cessione del 21.5.2010 le parti avessero indicato il corrispettivo della cessione nell'importo di €.150.000,00, con scrittura privata di pari data era stato pattuito che il prezzo reale fosse determinato in €. 300 mila;
di qui il rilascio, da parte del , nel maggio 2010, delle cambiali a garanzia del CP_1
pagamento, per un importo corrispondente, con scadenza tutte nel dicembre dei tre anni a seguire;
tuttavia - dopo che l'acquirente aveva appurato l'effettivo giro d'affari dello studio - con l'atto definitivo di cessione del 31.12.2010 le parti avevano concordato, quale prezzo effettivo della cessione, la diversa somma di €.150.000,00 oltre iva, per un totale di €.180.000,00; cionondimeno, aveva corrisposto la CP_1
maggior somma di €.207.846,00 (come da cedolini bancari che allegava) perché costretto dalla detenzione di sue cambiali in capo all'opposto, in parte girate a terzi.
In ogni caso, eccepiva l'errata indicazione da parte del tribunale della somma ingiunta (€.25.000) in luogo di quella portata dai titoli cambiari (€.20.000) e la prescrizione dell'azione cartolare. Concludeva, quindi, chiedendo, oltre alla revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, in via riconvenzionale, la condanna del Parte_1
alla restituzione dell'eccedenza indebitamente versatagli da a titolo di CP_1
corrispettivo, pari a €.27.846,00, nonché dell'ulteriore importo di €.17.274,00 corrispondente all'iva che non risultava effettivamente versata dal cedente.
2 Con sentenza n. 1577/2022, pubblicata l'8.4.2022, il Tribunale di Catania, così statuiva: a) accoglieva l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
revocava l'opposto decreto ingiuntivo;
b) accoglieva la domanda riconvenzionale di parte opponente e, per l'effetto, condannava parte opposta al pagamento in favore della prima della somma di €. 27.846,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda ex art. 2033 c.c. sino al soddisfo, nonché della somma ulteriore di €.17.274,00, come da domanda;
c) condannava parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite.
Evidenziava il primo giudice, a sostegno della decisione:
i) il termine di prescrizione triennale dell'azione cartolare di cui all'art. 94 l. camb.
- decorrente dalla data di scadenza (31.12.2012) - alla data di presentazione della domanda monitoria era ormai maturato;
conseguentemente, alle cambiali poste a fondamento della pretesa monitoria doveva attribuirsi il valore di ricognizione di debito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c., la cui causale era stata già indicata in sede monitoria dalla parte opposta nel pagamento del corrispettivo per la cessione dello studio professionale;
ii) il prezzo effettivo della cessione era quello indicato nel contratto definitivo di cessione del 31.12.2010, ossia la somma di €.150.000,00 più iva, per un totale di €
180.000,00; difatti, la scrittura privata del 21.5.2010 allegata dalle parti, in ragione della sua collocazione temporale, poteva costituire controdichiarazione solo rispetto al contratto preliminare, e non già anche rispetto al definitivo, al quale non era seguita alcuna contro scrittura che dissimulasse un diverso importo del corrispettivo;
iii) avendo l'opponente corrisposto a tale titolo - come risultava dai cedolini degli assegni bancari e dagli estratti conto prodotti, e per come comunque incontestato tra le parti - il complessivo importo di €. 207.846,00, null'altro era, dunque, dovuto a titolo di corrispettivo per la cessione dello studio dall'opponente ed anzi l'opposto andava condannato alla restituzione alla controparte delle maggiori somme incassate quale prezzo della cessione, pari a €.27.846,00, ex art. 2033 c.c., unitamente ai frutti ed agli interessi dalla data del pagamento;
3 iv) avendo, inoltre, il emesso fatture per un totale di €.74.520,00 a Parte_1
fronte di €.180.000,00 pattuiti, e, quindi, versato l'iva per €.12.726,00 a fronte dell'importo di €.30.000,00 pattuito a tale titolo, egli era infine tenuto a restituire al l'iva non versata, quale “componente di reddito”. CP_1
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il , con atto di citazione Parte_1
notificato il 24.5.2022, cui resisteva l'appellato.
Maturati i termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica, la controversia perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto provato il “dimezzamento del prezzo della cessione”. Assume che il giudice ha omesso di considerare che le cambiali per il prezzo effettivo concordato a maggio (2010) sono state consegnate contestualmente al definitivo il 31.12.2010; questa è la data di emissione che riportano le cambiali, mentre il bollo sul retro, che integra la data certa, reca le date dei giorni precedenti al loro rilascio. Assume che il convincimento del tribunale che le cambiali fossero state consegnate nel mese di maggio e trattenute illegalmente dal ha fuorviato il suo convincimento e Parte_1
determinato la decisione della causa. Né è subentrato dopo il preliminare, bensì CP_1
solo dal 1.1.2011. Sarebbe stato, inoltre, inspiegabile, o quanto meno doveva essere provato, perché le cambiali fossero state consegnate in sede di preliminare ed il fosse rimasto nel possesso di tutte le cambiali, allorché il prezzo veniva Parte_1
concordemente dimezzato. Tanto più che le ha onorate, riconoscendo, quindi, CP_1
anche in sede di pagamento, l'esistenza del debito di cui alla promessa di pagamento consacrata nelle cambiali.
Evidenzia, quindi, che l'art. 1362 c.c. prescrive che: “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
4 Con altro motivo, l'appellante assume che erroneamente il tribunale ha posto l'onere della prova del prezzo effettivo in capo ad esso appellante, citando a sproposito giurisprudenza in tema di cessione di beni immobili, ignorando le disposizioni previste dall'art. 1988 c.c. sulla promessa di pagamento (che impongono al debitore l'onere di provare l'insussistenza del rapporto causale) e dall'art. 2033
c.c. (secondo cui l'onere della prova della mancanza di causa debendi dell'avvenuto pagamento incombe su chi agisce in ripetizione). Nella specie, tuttavia, l'opponente, pur essendone onerato, non ha fornito la rigorosa prova della “inesistenza, o dell'invalidità, o dell'estinzione del rapporto fondamentale”.
Aggiunge, poi, che la cessione definitiva del 21.12.2010 è la riproduzione testuale del preliminare del 21.5.2010. Con esso le parti hanno riprodotto con scrittura definitiva il precedente preliminare, senza nulla aggiungere o mutare rispetto a quanto convenuto nel mese di maggio. Non c'era nessuna necessità di riprodurre la controscrittura sul prezzo, anche perché garantita, per il residuo dovuto, dal rilascio contestuale delle cambiali. Semmai, ove fosse cambiato il prezzo convenuto per la cessione dello studio, era la controscrittura sul prezzo effettivo, sottoscritta il
21.5.2010, a dover essere emendata, e le cambiali rilasciate per il minor importo.
Col terzo motivo, lamenta che “erroneamente il tribunale ha ritenuto l'esistenza di un indebito e di un danno per l'impossibilità di scaricare l'iva per mancanza di fatturazione”. Deduce che non ha esibito tutte le fatture emesse da esso CP_1
appellante, sicchè senza alcun fondamento il tribunale presume che siano avvenuti pagamenti iva in difetto di fattura e che le somme pagate dietro consegna delle cambiali siano da imputare ad iva e non al capitale. Deduce altresì che il contratto di cessione pone a carico di tutte le spese ed imposte (art. 11) e che quanto ritenuto CP_1
dal tribunale non è esatto neppure dal punto di vista fiscale, dal momento che CP_1
non ha richiesto la fattura nè ha emesso l'autofattura nel proprio interesse per non versare la ritenuta d'acconto a suo carico. Mentre per il l'iva è solo una Parte_1
partita di giro. Inoltre, iva e ritenuta di acconto, si compensano, sicchè il danno lamentato non sussiste già in ipotesi.
5 2.) Tali le ragioni di gravame, osserva il collegio che, contrariamente a quanto assume l'appellante, ha fornito la prova contraria, prescritta dall'art. 1988 c.c., CP_1
del prezzo pattuito a corrispettivo della cessione di studio professionale (in relazione al quale è stata, da parte del cedente, avanzata la pretesa monitoria al pagamento delle somme portate dai titoli cambiari e, da parte del cessionario, avanzata la pretesa restitutoria dell'eccedenza), allegando il relativo contratto del 31.12.2010, ove risulta pattuito (punto 3) che “la cessione di quanto stabilito al punto due è convenuta per un prezzo di €.150.000,00 più iva”; espressione, questa, chiara ed inequivoca, che non richiede alcuno sforzo interpretativo circa la comune intenzione delle parti.
L'appellato ha inoltre offerto la prova del pagamento di somme maggiori (€.
207.846,00), necessaria ai fini della ripetizione d'indebito.
Grava, invece, sul l'onere di dimostrare la dedotta simulazione del Parte_1
prezzo della cessione indicato nel suddetto contratto.
Ora, esattamente il primo giudice ha evidenziato l'inidoneità, ai fini della prova della simulazione del prezzo indicato nel contratto stipulato il 31.12.2010, della
“scrittura privata” datata 21 maggio 2010, in quanto essa fa esclusivo riferimento al contestuale contratto preliminare di cessione: essa, pertanto, anche in ragione della collocazione temporale, assume valore di controdichiarazione rispetto al preliminare, non potendosi escludere, ed anzi dovendosi ritenere, che col contratto definitivo - il quale costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni (Cass.
5.6.2012 n. 9063,
Cass. n. 15585/2007, Cass. n. 233/2007, Cass. n. 2824/2003) - le parti abbiano inteso superare le precedenti pattuizioni.
Né la prova della simulazione del prezzo può rinvenirsi nel rilascio delle cambiali, per l'assorbente ragione che non v'è prova certa che la materiale consegna dei titoli sia avvenuta contestualmente alla stipula del contratto di cessione del 31.12.10 (come assume l'appellante), piuttosto che contestualmente alla stipula del preliminare e della scrittura del 21.5.10 (come assume l'appellato). Tale prova non può infatti rinvenirsi né nella data di emissione, né nella data della marca da bollo, le quali ben possono essere state apposte in un secondo momento dal prenditore.
6 E che ciò sia vero trova conferma nel fatto che molte delle cambiali in atti recano date successive a quella di stipula del contratto di cessione (31.12.2011, 31.12.2012
e 31.12.2013, ciò che lascia presumere che le date fossero apposte in relazione alla scadenza dei pagamenti rateali di cui costituivano la garanzia), ovvero non recano nessuna marca da bollo: ciò che appare coerente col fatto che i titoli, pacificamente, avevano esclusiva funzione di garanzia dei futuri pagamenti rateali.
I primi due motivi devono pertanto trovare rigetto.
3.) Merita, invece, accoglimento l'ultima ragione di doglianza, concernente la condanna dell'appellante alla restituzione all'appellato degli importi anticipati a titolo di iva, non potendosi ritenere che il mancato versamento all'erario di detti importi, da parte del soggetto a ciò obbligato, comporti - oltre alla soggezione dello stesso agli eventuali procedimenti di accertamento, recupero e sanzionatori, da parte dell'autorità preposta - il diritto del cessionario alla restituzione.
4.) In definitiva la sentenza appellata va parzialmente riformata, limitatamente alla disposta condanna dell'odierno appellante al pagamento della somma di €.17.274,00.
Considerate le complessive ragioni della decisione - e dunque l'infondatezza della pretesa monitoria e la parziale fondatezza della domanda riconvenzionale - va disposta la compensazione delle spese di entrambi i gradi nella limitata misura di un quinto, dovendosi porre la restante parte a carico dell'appellante, liquidata come in dispositivo in relazione all'attività espletata (per il grado di appello esclusa la fase di istruzione / trattazione: Cass. n.10206/21) e al valore delle domande (scaglione sino a €.52.000), secondo i parametri medi dettati dal DM n. 147/2022.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta la domanda riconvenzionale proposta da di condanna di Controparte_1
al rimborso delle somme corrisposte a titolo di Iva;
Parte_1
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
7 compensa per un quinto le spese dei due gradi di giudizio e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, della parte residua, che liquida in €.6.092,00 quanto al primo grado, €.5.557,00 quanto al presente grado, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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