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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/12/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1359/2024
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N° 1359/2024 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 13.11.2025 pendente tra:
(c.f. ) rappresentato e difeso dell'avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Marasco presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
appellante contro
(P.IVA ) in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nicola Fortunato;
appellato nonché contro
(c.f. ) residente in [...] C.F._2
5; appellato contumace nonché contro
(c.f. residente in [...] C.F._3
n. 4; appellato contumace
1
Oggetto: appello avverso sentenza n. 112/2024 del Giudice di Pace di Brindisi
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 13.11.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 6.05.2024, ha interposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 112/2024, emessa dal Giudice di Pace di Brindisi in data 23.01.2024 e pubblicata il 24.01.2024, con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi il 07.11.2019, alle ore 15:15 circa, nell'abitato di
Brindisi, Quartiere Sant'Elia - in prossimità della rotatoria presente sulla Complanare del medesimo quartiere - allorché percorreva detto tratto di strada in qualità di trasportato a bordo del motociclo Kawasaki targa MI839357, assicurato con Controparte_1 di proprietà di e condotto da , il quale, durante la manovra, Controparte_2 CP_3 perdeva aderenza a causa dell'asfalto bagnato rovinando al suolo.
Ebbene, l'odierno appellante ha lamentato l'inesistenza, l'insussistenza, l'illogicità,
l'erroneità, l'infondatezza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto delle domande attoree, nonché l'erronea valutazione delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data 25.09.2024, si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza, in fatto e in diritto, della pretesa avversa, chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio o, in subordine, la compensazione delle stesse in caso di parziale accoglimento dell'impugnazione.
e non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolarità Controparte_2 CP_3 della notifica e se n'è dichiarata la contumacia all'udienza del 24.10.2024.
La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 13.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'esito di discussione orale.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di seguito.
Deve premettersi che secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere
2 dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito” da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (Cass. civ., sez. III, ordinanza, 10.01.2024, n. 1044).
Ed ancora, con la sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che “l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata riconosciuta dall'art.
141 cod. ass. al traportato o danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.” (Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n.
35318 del 30 novembre 2022).
Ciò premesso, va rilevato che il Giudice di prime cure, pur correttamente richiamando l'applicabilità alla vicenda in esame dell'art. 144 cod. ass. in luogo dell'art. 141 cod. ass.,
3 nonché muovendo dal presupposto secondo cui “Ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., il danneggiato ha il solo onere di provare il danno e il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141” è giunto alla conclusione che l'attore non avrebbe assolto all'onere probatorio a suo carico, omettendo tuttavia di considerare che, nell'azione diretta ex art. 144 cod. ass., il trasportato è tenuto a provare il danno e il nesso causale, mentre grava sul vettore - e, di riflesso, sulla compagnia assicuratrice - la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, prova che, nel caso di specie, non risulta essere stata fornita.
Sicché coglie nel segno l'odierno appellante laddove evidenzia come la sentenza giunga a conclusioni non corrette in ordine alla valutazione del riparto dell'onere probatorio, nonché alla sussistenza del caso fortuito costituito dell'asfalto bagnato - che avrebbe comportato la perdita di aderenza della moto - e della presenza di pietrisco sul manto stradale.
Ed invero dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado – segnatamente la documentazione sanitaria prodotta, le dichiarazioni rese dai testi escussi e la C.T.U. medico-legale espletata – emerge chiaramente la piena compatibilità e sovrapponibilità tra la dinamica dell'incidente e le lesioni riportate dall'attore.
In particolare, il teste ha riferito che, a seguito della perdita di controllo del Tes_1 motociclo, “la moto scivolava sul manto stradale per circa tre-quattro metri”, aggiungendo che “il trasportato sulla moto, di circa 30-40 anni, aveva la bocca e il naso completamente coperti di sangue subito dopo la caduta”. Tale dichiarazione, priva di contraddizioni interne e conforme alle modalità dinamiche del sinistro, corroborata dalla documentazione medica, conferma ulteriormente la riconducibilità delle lesioni alla caduta e rafforza la coerenza eziologica già evidenziata dal consulente tecnico d'ufficio.
Tali emergenze probatorie, pertanto, consentono di ritenere adeguatamente dimostrato il nesso eziologico tra la caduta del motociclo e le conseguenze dannose lamentate dal trasportato, non essendo emersi elementi di segno contrario idonei a porre in dubbio la riconducibilità delle lesioni all'evento per cui è causa.
A ciò si aggiunga che la dedotta presenza di asfalto bagnato e di pietrisco sul manto stradale non è idonea a integrare il caso fortuito rilevante ai fini dell'esonero di
4 responsabilità del vettore, trattandosi di circostanze pienamente prevedibili nell'ambito della circolazione stradale.
Giova a riguardo richiamare la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di incidente stradale, lo stato scivoloso della carreggiata può costituire caso fortuito solo quando si presenti come fatto improvviso ed imprevedibile per il conducente, rientrando nella comune esperienza di ogni conducente di veicolo la circostanza secondo cui il fondo stradale asfaltato, se bagnato, riduce, sino addirittura ad annullare, la presa sull'asfalto del battistrada della ruota o l'attrito radente dello stesso. (Cass. Pen., sez. V, sentenza n.
9832/2021).
Ed ancora, è stato affermato che “il fatto che la strada sia resa sdrucciolevole dal bagnato
e dalla presenza di terriccio umido non costituisce causa di esclusione della responsabilità
[…], non trattandosi di evento imprevedibile, ma di una situazione di pericolo manifesta, che, comunque, rientra nelle naturali possibilità di previsione ed alla quale il conducente, pertanto, deve adeguare il suo comportamento”. (Cass. Pen., Sez. V, sentenza n.
8879/1986).
Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il caso fortuito deve presentare i caratteri dell'eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità, dovendo trattarsi di un fattore esterno, estraneo alla condotta del conducente e non dominabile mediante l'uso della normale diligenza;
caratteristiche queste che, nel caso di specie, difettano del tutto considerato che l'evento si è verificato in presenza di una buona illuminazione stante l'orario diurno ( tra le ore 15:00 e le ore 15:30) e che, al momento del sinistro, vi fosse la presenza di pozzanghere d'acqua sulla strada in corrispondenza del ove si verificava la caduta. Tes_2
Né, tuttavia, la compagnia appellata ha offerto prova, neppure di tipo presuntivo, dell'avvenuto assolvimento da parte del conducente dell'onere di diligenza qualificata ex art. 2054, comma 1, c.c., non essendo emersi elementi atti a dimostrare che lo stesso abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Al contrario, il verificarsi della caduta proprio in prossimità della curva della rotatoria, depone per un andamento non adeguato, evidenziando come il conducente non abbia adottato le cautele necessarie a fronte di circostanze ambientali del tutto prevedibili e che, pertanto, non possono essere qualificate come caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale.
5 Deve quindi ritenersi raggiunta la prova del nesso eziologico tra la dinamica dell'incidente e le lesioni riportate dall'odierno appellante, mentre è rimasta del tutto priva di riscontro la dedotta sussistenza del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del vettore e, per l'effetto, dell'impresa di assicurazione.
Quanto al profilo relativo al quantum risarcitorio, va dato atto che, secondo quanto emerso dalle risultanze della relazione peritale del C.T.U. medico-legale, dott. , i Persona_1 danni fisici lamentati dal hanno trovato parziale riscontro. Ed infatti, a Parte_1 fronte della richiesta avanzata dalla controparte – in prime cure – relativa a postumi invalidanti nella misura del 3%, periodo di malattia, spese mediche e odontoiatriche, il
C.T.U., pur confermando la piena compatibilità tra la dinamica dell'incidente e le lesioni riportate dall'attore, non ha ritenuto sussistente alcun danno permanente né alcun periodo di malattia, riconoscendo esclusivamente il danno patrimoniale (esborsi per interventi di ricostruzione e corone in ceramiche) nella misura di € 8.100,00.
Sicché, la richiesta di risarcimento riformulata nell'atto di appello (pari ad € 9.903,20, comprensiva di danno odontoiatrico, danno da invalidità temporanea e spese mediche sostenute), deve ritenersi parzialmente accolta limitatamente al riconoscimento del danno patrimoniale nella misura ritenuta congrua dal C.T.U. pari ad € 8.100,00 oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata dalla data dei singoli esborsi fino al soddisfo.
Ne discende, alla luce di quanto sopra esposto ed evidenziato, che l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza n. 112/2024, emessa dal Giudice di Pace di Brindisi in data 23.01.2024, dovendo ritenersi provato il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate dall'appellante, con conseguente applicazione dell'art. 2054, comma 1, c.c., e non ritenendo, di converso, sussistente l'esimente del caso fortuito.
Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione degli onorari di cui al d.m. 55/2014 aggiornati al d.m. n. 147 del 13.08.2022 - che vengono liquidati in conformità ai valori minimi attesa la scarsa complessità delle questioni di diritto trattate - con esclusione di quelli relativi alla fase istruttoria per il secondo grado di giudizio, non essendosi tenuta.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca definitivamente pronunciando sulla domanda in grado di appello proposta da ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed Parte_1 assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 112/2024, emessa dal
Giudice di Pace di Brindisi, condanna ed in convenuti in Controparte_1 solido tra loro al pagamento in favore di della somma di € 8.100,00 a Parte_1 titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dalla data dei singoli esborsi sino al soddisfo.
2) condanna al pagamento, in favore del procuratore Controparte_1 antistatario dell'attore, avv. Marcello Marasco, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado di giudizio in complessivi €
1.046,00 per compensi, oltre spese borsuali rimb. nella misura del 15% nonché
CAP e IVA sulle voci come per legge;
nonché per il presente grado in complessivi
€ 1.700,00 per compensi, oltre spese borsuali, rimb. forf. nella misura del 15% nonché CAP e IVA sulle voci come per legge.
3) Pone le spese della c.t.u. nella misura già liquidata a carico dei convenuti in solido tra loro.
Brindisi, lì 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Francesca Carrozzo
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