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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa AR Mitola - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1556/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: ) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 avv.ti VALLA Giacomo e VALLA Roberta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti in
Bari.
APPELLANTE avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.1699/2023, resa nel procedimento n.8497/2020, pubblicata in data 04.05.2023, non notificata.
CONTRO
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv.to BUFANO Emanuele, Controparte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio degll'avv.to in Bari
APPELLATA
All'udienza collegiale del 18.03.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 01.07.2020, citava in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari, la chiedendo: Controparte_1
“a) accertare che la sig.ra è proprietaria e, comunque, ha esercitato per un Parte_1 periodo ultraventennale il passaggio sul percorso pedonale che dal cancello del giardino del proprio edificio i Bitetto alla via Michelangelo Rutigliano conduce a vico I San Giovanni CO;
b) accertare che la titolare del permesso di costruire n.77/2017 prot. Controparte_1
n.8797/2017 del 28.2.2019, realizzando lo scavo nell'area oggetto del nuovo edificio, ha determinato il crollo del predetto percorso pedonale;
c) condannare la alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, Controparte_1 rimuovendo ogni possibile ostacolo all'esercizio del passaggio pedonale da parte dell'attrice sulla stradina da ricostruire;
Pag. 1 di 11 d) condannare la al risarcimento del danno prodotto all'attrice per la Controparte_1 perdita del percorso pedonale e per tutto il periodo di inutilizzabilità dello stesso, a decorrere dalla data del crollo, verificatosi nel luglio 2019, sino alla ricostruzione, con importi da determinarsi in corso di causa ovvero con valutazione equitativa;
e) condannare la a realizzare idonee opere di messa in sicurezza dello Controparte_1 scavo, al fine di eliminare pericoli per la pubblica incolumità e per la incolumità, nonché ad eliminare le condizioni di insalubrità della zona causate dallo stato di abbandono del cantiere
e dello scavo stesso;
f) condannare la al pagamento delle spese del giudizio”. Controparte_1
In particolare, l'attrice deduceva:
- di esser proprietaria, quale erede della sig.ra , di un fabbricato in Bitetto alla Persona_1
Via Michele Rutigliano n.4 (foglio 17., p.lla 1258) con pertinenziale giardino (foglio 17, p.lla
1256) dal quale, attraverso un cancello, si accedeva direttamente ad un sentiero pedonale di sua stessa proprietà (porzione della p.lla 1256). Da tempo immemorabile, difatti, la sua famiglia si era servita di tale sentiero per raggiungere, dal proprio giardino, direttamente il
Vico I San Giovanni CO, senza necessità di percorrere la parallela Via Rutigliano;
- che il Comune di Bitetto rilasciò alla il permesso di costruire n.77/2017 Controparte_1 prot.n.8797/2017 del 28.02.2019 per la realizzazione di un edificio sull'area libera prospiciente alla via privata Giacomo Iacovelli;
- che con nota dell'11.03.2019 la società aveva comunicato formalmente il Comune di Bitetto dell'avvio dei lavori, provvedendo, nelle successive settimane, a realizzare lo scavo per la nuova costruzione;
- che il dante causa dell'istante, unitamente ad altri proprietari di immobili limitrofi, aveva impugnato, con ricorso del 22.03.2019, dinanzi al TAR Puglia il suddetto permesso di costruire a causa di plurime inosservanze delle norme sulle distanze legali;
- che, a seguito della proposizione del ricorso dinanzi al TAR, la società di costruzioni sospese volontariamente i lavori, lasciando il cantiere incustodito;
- che gli importanti fenomeni alluvionali che interessarono la zona nel 2019 e l'assenza delle necessarie cautele di messa in sicurezza del cantiere, avevano determinato il franamento dei bordi dello scavo e il crollo della stradina, nonché l'insorgenza di un ambiente paludoso altamente insalubre ed anche pericoloso, considerata l'assenza di idonee opere di protezione.
Con comparsa del 15.10.2020 si costituiva in giudizio la a quale, eccependo Controparte_1 preliminarmente l'assenza di prova, in capo all'attrice, della proprietà del sentiero e il conseguente difetto di legittimazione attiva della stessa, nonché l'inesistenza di condotte illecite da parte della stessa convenuta, chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto;
con condanna dell'attrice delle spese del giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., con ordinanza del 06.10.2021 il Tribunale disponeva la CTU al fine di accertare:
“1) l'esatta ubicazione della stradina pedonale oggetto di causa;
Pag. 2 di 11 2) la sua esatta ubicazione catastale e materiale;
3) le cause del crollo della stradina;
4) l'entità dei relativi danni;
5) le opere necessarie al ripristino dei danni stessi e la loro analitica quantificazione”.
In pendenza del giudizio, la convenuta provvedeva a ricostruire la stradina a proprie cure e spese, così come confermato da parte attrice all'udienza del 02.02.2023, all'esito della quale, il Tribunale rinviava la causa per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., autorizzando le parti al deposito di note conclusive.
Nelle sue note conclusive, l'attrice dava atto della parziale cessazione della materia del contendere, avendo la convenuta spontaneamente ricostruito la strada oggetto di causa, ma insisteva per la condanna della convenuta al pagamento del risarcimento del danno occorso per l'impossibilità di utilizzare la stradina nel periodo intercorrente tra la data di distruzione sino alla data della sua ricostruzione, avvenuta nel novembre 2022, da effettuarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese di lite.
Parte convenuta, aderiva alla domanda di parte attrice relativa alla cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto ripristino della stradina stessa, ma, di contro, rappresentava la mancanza di prova di qualsivoglia danno, per mancato utilizzo della stradina, della quale, peraltro,
l'attrice non aveva dimostrato di essere proprietaria.
All'udienza del 04.05.2023, precisate le conclusioni, il Tribunale ha ordinato l'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
Con sentenza n.1699/2023 pubblicata in data 04.05.2023, quindi, il Tribunale di Bari così provvedeva:
“1. Rigetta le domande attrici di accertamento della proprietà della stradina oggetto di causa
e di risarcimento del danno per mancato utilizzo temporaneo della stessa.
2. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande di accertamento della responsabilità del crollo della stradina e del suo rifacimento.
3. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio”.
Con riferimento alle domande di responsabilità per il crollo della stradina oggetto di causa e del suo rifacimento, il Tribunale accoglieva l'istanza di cessazione della materia del contendere essendo intervenuto il ripristino della stradina stessa da parte della società convenuta.
Quanto alla domanda di accertamento della proprietà della stradina in questione, non avendo l'attrice rassegnato conclusioni, in merito, con le note conclusive, il Tribunale riteneva che la medesima avesse rinunciato alla domanda, non avendo fornito prova del suo dedotto diritto di proprietà.
Nello specifico, il Tribunale evidenziava che l'attrice aveva fornito la prova, depositando atto di donazione rep. n.2788 del 23.12.1982, di essere proprietaria della casa e non della stradina.
La convenuta, invece, aveva depositato l'atto di donazione, rep. n.2789 del 23.12.1982, con il quale veva donato alla figlia AR, dante causa dell'attrice, anche il suolo edificatorio Parte_2
Pag. 3 di 11 alla via Michele Rutigliano, in catasto al foglio 17 p.lla 1256, particella quest'ultima relativa alla suddetta stradina.
L'attrice, tuttavia, pur qualificandosi erede di non aveva fornito prova di ciò, né aveva Persona_1 prodotto il titolo in virtù del quale il bene stesso sarebbe a lei pervenuto iure successionis.
Pertanto, pur avendo il CTU affermato che la stradina in oggetto ricadeva nella proprietà di parte attrice, tale affermazione era rimasta priva di prova e il Tribunale aveva rigettato la domanda;
nessuna prova era stata, altresì, fornita in ordine al presunto uso ventennale della suddetta stradina.
Il Tribunale rilevava altresì che il ripristino della stradina da parte della società convenuta, pur potendosi astrattamente configurare come un riconoscimento della domanda attrice – in disparte la questione della proprietà della stessa -, non avrebbe comportato la condanna alle spese della convenuta, stante anche l'evidente miglioramento dello stato dei luoghi.
Non poteva, infine, riconoscersi all'attrice il richiesto risarcimento del danno per mancato utilizzo temporaneo in quanto: a) l'attrice non aveva fornito prova del danno;
b) il crollo della stradina era stato determinato non solo dall'assenza di manutenzione ma anche dalle intense piogge cadute nel luglio 2019; c) il ripristino della stradina, oltre ad esser stato realizzato dalla convenuta secondo le indicazioni dello stesso CTU, aveva apportato un miglioramento della sua percorribilità.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello per la riforma della Parte_1 sentenza n.1699/2023 del Tribunale di Bari chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. – in limine, si prenda atto della parziale cessazione della materia del contendere, con abbandono da parte dell'attrice della domanda di accertamento della proprietà dell'area di sedime della stradina per cui è causa, con conseguente riforma della sentenza appellata nella parte in cui ha pronunciato nel merito della predetta domanda di accertamento (I motivo di appello);
2. – in subordine, che si accolta la domanda proposta sub a) delle conclusioni dell'atto di citazione di I grado, di accertamento che la sig.ra è proprietaria e, comunque, ha Parte_1 esercitato per un periodo ultraventennale il passaggio sul percorso pedonale che dal cancello del giardino del proprio edificio in Bitetto alla Via Michelangelo Rutigliano conduce a vico I San
Giovanni CO (II motivo di appello);
3. – in ogni caso, con la condanna della convenuta al pagamento del risarcimento del danno per l'impossibilità da parte dell'attrice di utilizzazione della strada, nel periodo intercorrente dalla data della distribuzione del bene per responsabilità della convenuta, nel luglio 2019, sino alla data della ricostruzione della stessa stradina nel novembre 2022; danno da liquidarsi con criterio equitativo, a norma del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c. (III motivo di appello);
4. – con condanna della convenuta al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado del giudizio (IV motivo di appello)”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.02.2024 si è costituita in giudizio la la quale, previo accertamento del difetto di legittimazione attiva Controparte_1
Pag. 4 di 11 dell'appellante, ha chiesto nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza collegiale del 18.03.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui si pronunciava sulla domanda di accertamento della proprietà, nonostante la cessazione della materia del contendere con riferimento alla stessa.
A giudizio dell'appellante, le domande proposte con l'atto di citazione erano divenute improcedibili in corso di causa e pertanto abbandonate, per effetto della spontanea ricostruzione della stradina da parte della convenuta. Tale abbandono avrebbe dovuto precludere al Tribunale la relativa pronuncia, ad eccezione di quella sul risarcimento del danno per la mancata utilizzazione del bene medio tempore, nonché sulle spese del giudizio, essendo la domanda di accertamento della proprietà solo funzionale al ripristino della stradina.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole per avere il Tribunale dichiarato non provata la proprietà della stradina oggetto di causa in capo all'attrice, nonostante essa avesse documentalmente provato nel corso del giudizio, che la sua dante causa, fosse proprietaria da almeno vent'anni Persona_1 del suolo oggetto di causa in virtù dell'atto di donazione n.2789 del 23.12.1982, così come confermato dalla CTU, e che il suo diritto sul medesimo bene, iure successionis, risultasse dal certificato storico catastale della p.lla 1258 prodotto in atti, ove erano riportati gli estremi della trascrizione.
Pertanto, l'atto pubblico rep. n.2789 del 23.12.1982 di acquisto della proprietà del suolo in questione da parte del dante causa dell'appellante, l'intestazione catastale e la visura storica dell'indicazione del titolo trascritto non potevano che provare la proprietà in capo all'appellante della stradina oggetto di causa.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda relativa al risarcimento del danno, per non aver fornito la prova del danno stesso ed anche perché il crollo della stradina non era stato determinato solo dall'assenza di messa in sicurezza della stessa, ma anche dalle intense piogge cadute su Bitetto nel luglio 2019.
A giudizio dell'appellante, la distruzione della stradina, aveva determinato un danno da perdita subita, per la mancata utilizzazione del bene nel periodo luglio 2019 – novembre 2022, che, non potendo esser provato nel suo ammontare, avrebbe dovuto essere valutato in via equitativa, a nulla rilevando gli eventi metereologici ai fini della valutazione della responsabilità per il crollo della stradina stessa.
A tal proposito, sostiene l'appellante che l'eccezionalità degli eventi atmosferici aveva costituito solo una concausa unitamente all'omessa predisposizione di opere volte a garantire la sicurezza dello
Pag. 5 di 11 scavo con la conseguenza che tali precipitazioni non assolvevano la condotta negligente della società attrice, a cui andava imputata la responsabilità del crollo.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta, infine, l'ingiusta compensazione delle spese di giudizio di primo grado.
A giudizio della il Tribunale avrebbe errato nel dare rilevanza alla condotta della società Pt_1 convenuta per avere quest'ultima ricostruito la stradina migliorandone la sua percorribilità. Tale circostanza, infatti, non avrebbe dovuto esonerarla dalle spese del giudizio, a maggior ragione di quelle per la CTU, considerato il comportamento illecito della convenuta che aveva dato origine al giudizio.
I primi due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente stante l'intima connessione, sono privi di fondamento.
L'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Bari contestando la statuizione circa la domanda di accertamento della proprietà della stradina in capo alla stessa nonostante la cessazione della materia del contendere, essendo la domanda di accertamento della proprietà funzionale al ripristino della stradina;
cosicché, una volta che questa era stata ripristinata dalla convenuta, residuava il solo l'interesse alla condanna al risarcimento del danno per la mancata utilizzazione della stradina dal crollo causato dalla convenuta.
Al contrario, la ricostruzione della stradina, resasi necessaria al fine della prosecuzione dell'attività edilizia della convenuta, come precisato dalle note difensive depositate in primo grado dall'appellata in data 11.04.2023, aveva fatto cessare qualsiasi materia del contendere in ordine alla domandata formulata al punto c) dell'atto di citazione dell'attrice con la quale si chiedeva di “condannare la
[...] alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, rimuovendo ogni possibile ostacolo Controparte_1 all'esercizio del passaggio pedonale da parte dell'attrice sulla stradina da ricostruire”.
Difatti, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti, in corso di causa, fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie del giudizio (Cfr, Cass. civ, Sez.2, ordinanza n.30251/2023).
In ogni caso, a giudizio di questa Corte, la cessazione della materia del contendere relativa unicamente al ripristino dello stato dei luoghi, non aveva assorbito l'ulteriore domanda relativa all'accertamento della proprietà.
La stessa attrice, difatti, nella memoria ex art. 183 co.6 n.1 depositata in data 04.12.2020 aveva espressamente dichiarato che “la domanda di accertamento proposta è evidentemente strumentale all'ottenimento del risarcimento del danno patito a seguito del crollo del passaggio pedonale di proprietà dell'attrice”, insistendo, nelle note conclusive, per l'accoglimento della domanda risarcitoria sul presupposto di esserne proprietaria.
Il Tribunale, pertanto, correttamente aveva esaminato la domanda formulata al punto a) delle conclusioni dell'atto introduttivo dell'attrice, nonostante il ripristino della stradina, in quanto l'attrice,
Pag. 6 di 11 come appena evidenziato, aveva insistito nel richiedere la condanna al risarcimento del danno per il mancato utilizzo della strada e al pagamento delle spese processuali, mentre la convenuta aveva chiesto il rigetto della domanda attorea di accertamento della proprietà della stradina.
A ciò si aggiunga che l'appellante al punto 2) delle conclusioni dell'atto introduttivo dell'odierno grado di giudizio chiede, in subordine, “che sia accolta la domanda proposta sub a) delle conclusioni dell'atto di citazione di I grado, di accertamento che la sig.ra è proprietaria e, comunque, Parte_1 ha esercitato per un periodo ultraventennale il passaggio sul percorso pedonale che dal cancello del giardino del proprio edificio in Bitetto alla via Michelangelo Rutigliano conduce a vico I San Giovanni
CO (II motivo di appello)”.
Dunque, questa Corte, al pari di quanto statuito dal Tribunale, ritiene che l'attrice, pur qualificandosi come erede di originaria proprietaria del suolo, non avesse fornito la prova, né avesse Persona_1 prodotto il titolo in virtù del quale il bene stesso sarebbe a lei pervenuto iure successionis.
Difatti, secondo l'orientamento più rigoroso e prevalente della Suprema Corte, “colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato “erga omnes” (Cass. civ., Sez.
2. Sentenza
n.1210/2017).
E' quindi onere dell'attrice, odierna appellante, dare la prova della proprietà della stradina, non solo in base ad un valido titolo di acquisto, ma anche ha ricevuto questo diritto da chi a sua volta era proprietario e coì anche per il precedente proprietario fino a giungere al primo e incontestabile proprietario da cui è sorto a titolo originario il diritto di proprietà in contestazione.
Ciò nella specie non è accaduto essendo stato prodotto dall'appellante l'atto di donazione rep.
n.2788 del 23.12.1982 con il quale onava la casa, di cui la stessa appellante deduce Parte_2 di esser proprietaria, alle figlie e AR, atto però non riguardante la stradina oggetto di causa, CP_2 come evidenziato dallo stesso Tribunale. Tale atto, difatti, non cita nessun passaggio pedonale o striscia di terreno da adibire al passaggio.
L'appellata, dal canto suo, ha prodotto l'atto di donazione-divisione rep. n. 2789 del CP_3
23.12.1982, nel cui atto a pag. 13, invece, viene citata la striscia di terreno lasciata per permettere il passaggio pedonale ai rispettivi lotti, raffigurati in mappa con particelle 2490-2491-2492 (“Lungo il confine est di ciascuna quota, in cui per effetto del presente atto è stato diviso il suolo sito alla Via
Iacovelli Giacomo, sarà lasciata libera da cose e persone una striscia di terreno della larghezza di metri uno e centimetri cinquanta, sulla quale viene costituita la servitù di passaggio pedonale, onde permettere l'accesso da detta via a ciascuna quota”).
Priva di pregio, inoltre, è la circostanza relativa alla rilevanza in tale sede delle risultanze catastali acquisite nel corso del processo, valorizzate dal CTU. Com'è noto, i dati castali non hanno valore di
Pag. 7 di 11 prova ma di semplice indizio, costituendo le mappe castali un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria.
Peraltro, le affermazioni contenute in CTU e relative alla proprietà della stradina in capo alla Pt_1 pur risultante solo dalle evidenze catastali, risultano fortemente avversate dal CTP della parte convenuta, oggi appellata che ha invece rilevato che il tecnico avrebbe dovuto definire i confini delle proprietà per stabilire, sulla scorta sia dei rispettivi titoli di proprietà sia dei titoli edilizi (incluso quello in forza del quale è stato costruito il fabbricato della e il relativo giardino pertinenziale), in Pt_1 che modo l'attuale stato dei luoghi e gli attuali accatastamenti fossero effettivamente corrispondenti ai rispettivi diritti di proprietà.
Inoltre, lo stesso CTU aveva rappresentato che la stradina in esame fu creata a seguito della divisione/donazione di ben altra proprietà, con la previsione di una reciproca servitù di CP_3 passaggio pedonale sulla striscia di suolo ricavata a seguito della suddetta divisione, ma che nulla hanno a che vedere con la 1256 e la 1258.
La società appellata, nel primo giudizio, a confutazione delle deduzioni avversarie, aveva depositato copia dell'atto di donazione del 23.12.1982, rep. n. 2789, a rogito del Notaio e l'atto di Per_2 donazione-divisione del 2.9.1966, rep. n. 37365, a rogito del notaio . CP_3 Persona_3
In ordine al contenuto di tali atti la società precisava che -nella donazione- divisione come CP_3 ben leggibile alla pagina 13 lettera c, le parti contraenti dopo aver citato le rispettive quote da assegnare, citavano la striscia di terreno da lasciare per permettere il passaggio pedonale ai rispettivi lotti, raffigurati in mappa con particelle 2490-2491-2492; tali lotti in futuro diventarono tutti di proprietà della signora CP_3
Invece nella donazione , alla pagina 5, dove si descrive il suolo edificatorio oggetto Persona_4 della controversia, evidenziato in mappa allegata alla particella 1256, non è citato nessun passaggio pedonale o striscia.
Ne emerge, così, che, da una parte l'odierna appellante non ha mai provato di essere proprietaria ed altresì di aver esercitato il possesso sulla striscia di suolo in esame e dall'altra che è documentalmente provato che tale parte di suolo è stata attribuita ad un soggetto terzo, estraneo al presente giudizio.
Infatti, il CTU, citando testualmente l'Atto di Donazione di del 1966, identificava una CP_3 striscia di terreno della larghezza di 1,50 m necessaria all'accesso delle varie particelle derivanti il frazionamento della originaria particella 2.
Invece, ha dedotto la convenuta, che la strada pedonale, - di sezione, per vero, inferiore al mt. 1,50 originariamente previsto- , era il risultato del frazionamento in 5 lotti dell'unica proprietà CP_3 con la previsione che una parte di suolo da cui ciascun lotto era composto sarebbe stata gravata da una reciproca servitù pedonale, sì da “concorrere” in tal modo a formare la stradina in esame e pertanto, le particelle gemmate dal frazionamento, che includevano nel loro perimetro di proprietà anche la corrispondente parte di suolo destinato a passaggio pedonale, erano solo le nn. 2, 2488,
2489, 2490, 2491, 2492 e 2493, uniche gravate dalla servitù reciproca di passaggio pedonale.
Dall'analisi del titolo di proprietà (prevalente, come noto, sui documenti catastali), si evince allora sia che nessuna parte dell'area attualmente destinata a passaggio pedonale sia attribuibile alle particelle n. 1256 e n. 1258, ossia al fabbricato e pertinenziale giardino di proprietà della sia che il Pt_1
Pag. 8 di 11 diritto di servitù reciproco di passaggio pedonale era stato costituito solo fra e a favore dei lotti creati con l'atto di divisione, oggi identificati dalle particelle nn. 2, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492 e 2493.
Ed infatti, nell'atto con cui , dante causa dell'odierna appellante, aveva acquistato da Persona_1 il suolo edificatorio alla via Michele Rutigliano, della superficie catastale di metri Parte_2 quadri trecentoquaratacinque…part.lla n. 1256”, non vi è nessuna menzione né dell'atto di divisione né della presenza di una servitù “negoziale”. CP_3
Rispetto alle allegazioni dell'appellata l'appellante continua ad opporre unicamente le risultanze catastali.
Corretta, pertanto, si ritiene la decisione del Giudice di prime cure non sussistendo un idoneo titolo di proprietà costitutivo del diritto vantato dall'appellante, anche relativamente al diritto di servitù di passaggio pedonale costituitosi per uso ultraventennale.
Sulla base di quanto detto sino a d'ora, non può trovare accoglimento anche il terzo motivo di appello, con la quale l'appellante ha chiesto la condanna della al risarcimento dei danni Controparte_1 derivanti dalla inutilizzabilità della stradina nel periodo intercorrente dalla data della distribuzione del bene per responsabilità della stessa convenuta, nel luglio 2019, sino alla data della ricostruzione della stessa stradina nel novembre 2022, da liquidarsi con criterio equitativo.
Non sussistono difatti i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ciò sia per la mancata dimostrazione circa la titolarità della stradina in capo all'appellante, sia per la mancata allegazione degli elementi di fatto necessari alla ipotetica liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
Venendo al quarto motivo di appello, relativo alla integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, va premesso che l'appellante si duole della compensazione totale delle spese di lite, nonostante la convenuta, ricostruendo la strada a proprie cure e spese, abbia posto in essere un comportamento tale da far dichiarare la parziale materia del contendere. L'appellante, in particolare, si duole per aver il Tribunale dato rilevanza alla circostanza che la convenuta, ricostruendo la stradina, ne abbia migliorato la percorribilità. A giudizio dell'appellante, tale circostanza non poteva rendere la convenuta, esente dalle spese del giudizio, a maggior ragione di quelle per la CTU.
La censura non ha alcun pregio.
In primo luogo, non può essere condivisa la motivazione di prime cure relativa al valore di acquiescenza alle avverse pretese nella ricostruzione spontanea della stradina da parte della
[...]
in quanto eseguita nell'ambito dei lavori per la edificazione del confinante fabbricato sul CP_1 suolo di sua proprietà.
In fatti come documentato, oltre che dedotto nel primo giudizio, la dovendo Controparte_1 dare avvio alla propria attività edilizia (rimasta sospesa in ragione del giudizio instaurato proprio dalla dinanzi al Giudice Amministrativo per richiedere l'annullamento del titolo edilizio e Pt_1 conclusosi con il rigetto della domanda da parte del Consiglio di Stato con sentenza n. 465/22 –) aveva provveduto alla ricostruzione del viottolo pedonale per il quale era stata richiesta la condanna alla rimessione in pristino, presentando a tal fine al la Scia n. 2022/15/SCIA. Parte_3
Pag. 9 di 11 Inoltre, non può sottacersi che la regolazione delle spese di lite avviene di regola (art. 91 c.p.c.: soccombenza integrale) sulla base del principio di soccombenza, con la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale delle spese di lite, e nel secondo caso (art. 92 co. c.p.c.: reciproca parziale soccombenza) sulla base del principio di causalità degli oneri processuali, con possibile compensazione, totale o parziale, di essi.
La reciproca soccombenza, che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domane contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri.
Nel caso di specie, sussiste quantomeno reciproca soccombenza- se non la maggiore soccombenza della stante il rigetto delle domande attoree di accertamento della proprietà della stradina Pt_1
e del risarcimento danni, nonché dalla intervenuta cessazione della materia del contendere su quella relativa al ripristino della stradina stessa.
L'appello è, pertanto, infondato e va respinto con conferma dell'impugnata sentenza, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa – valori minimi in considerazione della scarsa complessità del giudizio e della modestia degli interessi in gioco).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti avverso la sentenza n.1699/2023 Parte_1 Controparte_4 pubblicata in data 04.05.2023 del Tribunale di Bari, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 4.996,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.03.2025
Il Presidente rel.
AR Mitola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa AR Mitola - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1556/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: ) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 avv.ti VALLA Giacomo e VALLA Roberta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti in
Bari.
APPELLANTE avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.1699/2023, resa nel procedimento n.8497/2020, pubblicata in data 04.05.2023, non notificata.
CONTRO
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv.to BUFANO Emanuele, Controparte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio degll'avv.to in Bari
APPELLATA
All'udienza collegiale del 18.03.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 01.07.2020, citava in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari, la chiedendo: Controparte_1
“a) accertare che la sig.ra è proprietaria e, comunque, ha esercitato per un Parte_1 periodo ultraventennale il passaggio sul percorso pedonale che dal cancello del giardino del proprio edificio i Bitetto alla via Michelangelo Rutigliano conduce a vico I San Giovanni CO;
b) accertare che la titolare del permesso di costruire n.77/2017 prot. Controparte_1
n.8797/2017 del 28.2.2019, realizzando lo scavo nell'area oggetto del nuovo edificio, ha determinato il crollo del predetto percorso pedonale;
c) condannare la alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, Controparte_1 rimuovendo ogni possibile ostacolo all'esercizio del passaggio pedonale da parte dell'attrice sulla stradina da ricostruire;
Pag. 1 di 11 d) condannare la al risarcimento del danno prodotto all'attrice per la Controparte_1 perdita del percorso pedonale e per tutto il periodo di inutilizzabilità dello stesso, a decorrere dalla data del crollo, verificatosi nel luglio 2019, sino alla ricostruzione, con importi da determinarsi in corso di causa ovvero con valutazione equitativa;
e) condannare la a realizzare idonee opere di messa in sicurezza dello Controparte_1 scavo, al fine di eliminare pericoli per la pubblica incolumità e per la incolumità, nonché ad eliminare le condizioni di insalubrità della zona causate dallo stato di abbandono del cantiere
e dello scavo stesso;
f) condannare la al pagamento delle spese del giudizio”. Controparte_1
In particolare, l'attrice deduceva:
- di esser proprietaria, quale erede della sig.ra , di un fabbricato in Bitetto alla Persona_1
Via Michele Rutigliano n.4 (foglio 17., p.lla 1258) con pertinenziale giardino (foglio 17, p.lla
1256) dal quale, attraverso un cancello, si accedeva direttamente ad un sentiero pedonale di sua stessa proprietà (porzione della p.lla 1256). Da tempo immemorabile, difatti, la sua famiglia si era servita di tale sentiero per raggiungere, dal proprio giardino, direttamente il
Vico I San Giovanni CO, senza necessità di percorrere la parallela Via Rutigliano;
- che il Comune di Bitetto rilasciò alla il permesso di costruire n.77/2017 Controparte_1 prot.n.8797/2017 del 28.02.2019 per la realizzazione di un edificio sull'area libera prospiciente alla via privata Giacomo Iacovelli;
- che con nota dell'11.03.2019 la società aveva comunicato formalmente il Comune di Bitetto dell'avvio dei lavori, provvedendo, nelle successive settimane, a realizzare lo scavo per la nuova costruzione;
- che il dante causa dell'istante, unitamente ad altri proprietari di immobili limitrofi, aveva impugnato, con ricorso del 22.03.2019, dinanzi al TAR Puglia il suddetto permesso di costruire a causa di plurime inosservanze delle norme sulle distanze legali;
- che, a seguito della proposizione del ricorso dinanzi al TAR, la società di costruzioni sospese volontariamente i lavori, lasciando il cantiere incustodito;
- che gli importanti fenomeni alluvionali che interessarono la zona nel 2019 e l'assenza delle necessarie cautele di messa in sicurezza del cantiere, avevano determinato il franamento dei bordi dello scavo e il crollo della stradina, nonché l'insorgenza di un ambiente paludoso altamente insalubre ed anche pericoloso, considerata l'assenza di idonee opere di protezione.
Con comparsa del 15.10.2020 si costituiva in giudizio la a quale, eccependo Controparte_1 preliminarmente l'assenza di prova, in capo all'attrice, della proprietà del sentiero e il conseguente difetto di legittimazione attiva della stessa, nonché l'inesistenza di condotte illecite da parte della stessa convenuta, chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto;
con condanna dell'attrice delle spese del giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., con ordinanza del 06.10.2021 il Tribunale disponeva la CTU al fine di accertare:
“1) l'esatta ubicazione della stradina pedonale oggetto di causa;
Pag. 2 di 11 2) la sua esatta ubicazione catastale e materiale;
3) le cause del crollo della stradina;
4) l'entità dei relativi danni;
5) le opere necessarie al ripristino dei danni stessi e la loro analitica quantificazione”.
In pendenza del giudizio, la convenuta provvedeva a ricostruire la stradina a proprie cure e spese, così come confermato da parte attrice all'udienza del 02.02.2023, all'esito della quale, il Tribunale rinviava la causa per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., autorizzando le parti al deposito di note conclusive.
Nelle sue note conclusive, l'attrice dava atto della parziale cessazione della materia del contendere, avendo la convenuta spontaneamente ricostruito la strada oggetto di causa, ma insisteva per la condanna della convenuta al pagamento del risarcimento del danno occorso per l'impossibilità di utilizzare la stradina nel periodo intercorrente tra la data di distruzione sino alla data della sua ricostruzione, avvenuta nel novembre 2022, da effettuarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese di lite.
Parte convenuta, aderiva alla domanda di parte attrice relativa alla cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto ripristino della stradina stessa, ma, di contro, rappresentava la mancanza di prova di qualsivoglia danno, per mancato utilizzo della stradina, della quale, peraltro,
l'attrice non aveva dimostrato di essere proprietaria.
All'udienza del 04.05.2023, precisate le conclusioni, il Tribunale ha ordinato l'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
Con sentenza n.1699/2023 pubblicata in data 04.05.2023, quindi, il Tribunale di Bari così provvedeva:
“1. Rigetta le domande attrici di accertamento della proprietà della stradina oggetto di causa
e di risarcimento del danno per mancato utilizzo temporaneo della stessa.
2. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande di accertamento della responsabilità del crollo della stradina e del suo rifacimento.
3. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio”.
Con riferimento alle domande di responsabilità per il crollo della stradina oggetto di causa e del suo rifacimento, il Tribunale accoglieva l'istanza di cessazione della materia del contendere essendo intervenuto il ripristino della stradina stessa da parte della società convenuta.
Quanto alla domanda di accertamento della proprietà della stradina in questione, non avendo l'attrice rassegnato conclusioni, in merito, con le note conclusive, il Tribunale riteneva che la medesima avesse rinunciato alla domanda, non avendo fornito prova del suo dedotto diritto di proprietà.
Nello specifico, il Tribunale evidenziava che l'attrice aveva fornito la prova, depositando atto di donazione rep. n.2788 del 23.12.1982, di essere proprietaria della casa e non della stradina.
La convenuta, invece, aveva depositato l'atto di donazione, rep. n.2789 del 23.12.1982, con il quale veva donato alla figlia AR, dante causa dell'attrice, anche il suolo edificatorio Parte_2
Pag. 3 di 11 alla via Michele Rutigliano, in catasto al foglio 17 p.lla 1256, particella quest'ultima relativa alla suddetta stradina.
L'attrice, tuttavia, pur qualificandosi erede di non aveva fornito prova di ciò, né aveva Persona_1 prodotto il titolo in virtù del quale il bene stesso sarebbe a lei pervenuto iure successionis.
Pertanto, pur avendo il CTU affermato che la stradina in oggetto ricadeva nella proprietà di parte attrice, tale affermazione era rimasta priva di prova e il Tribunale aveva rigettato la domanda;
nessuna prova era stata, altresì, fornita in ordine al presunto uso ventennale della suddetta stradina.
Il Tribunale rilevava altresì che il ripristino della stradina da parte della società convenuta, pur potendosi astrattamente configurare come un riconoscimento della domanda attrice – in disparte la questione della proprietà della stessa -, non avrebbe comportato la condanna alle spese della convenuta, stante anche l'evidente miglioramento dello stato dei luoghi.
Non poteva, infine, riconoscersi all'attrice il richiesto risarcimento del danno per mancato utilizzo temporaneo in quanto: a) l'attrice non aveva fornito prova del danno;
b) il crollo della stradina era stato determinato non solo dall'assenza di manutenzione ma anche dalle intense piogge cadute nel luglio 2019; c) il ripristino della stradina, oltre ad esser stato realizzato dalla convenuta secondo le indicazioni dello stesso CTU, aveva apportato un miglioramento della sua percorribilità.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello per la riforma della Parte_1 sentenza n.1699/2023 del Tribunale di Bari chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. – in limine, si prenda atto della parziale cessazione della materia del contendere, con abbandono da parte dell'attrice della domanda di accertamento della proprietà dell'area di sedime della stradina per cui è causa, con conseguente riforma della sentenza appellata nella parte in cui ha pronunciato nel merito della predetta domanda di accertamento (I motivo di appello);
2. – in subordine, che si accolta la domanda proposta sub a) delle conclusioni dell'atto di citazione di I grado, di accertamento che la sig.ra è proprietaria e, comunque, ha Parte_1 esercitato per un periodo ultraventennale il passaggio sul percorso pedonale che dal cancello del giardino del proprio edificio in Bitetto alla Via Michelangelo Rutigliano conduce a vico I San
Giovanni CO (II motivo di appello);
3. – in ogni caso, con la condanna della convenuta al pagamento del risarcimento del danno per l'impossibilità da parte dell'attrice di utilizzazione della strada, nel periodo intercorrente dalla data della distribuzione del bene per responsabilità della convenuta, nel luglio 2019, sino alla data della ricostruzione della stessa stradina nel novembre 2022; danno da liquidarsi con criterio equitativo, a norma del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c. (III motivo di appello);
4. – con condanna della convenuta al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado del giudizio (IV motivo di appello)”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.02.2024 si è costituita in giudizio la la quale, previo accertamento del difetto di legittimazione attiva Controparte_1
Pag. 4 di 11 dell'appellante, ha chiesto nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza collegiale del 18.03.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui si pronunciava sulla domanda di accertamento della proprietà, nonostante la cessazione della materia del contendere con riferimento alla stessa.
A giudizio dell'appellante, le domande proposte con l'atto di citazione erano divenute improcedibili in corso di causa e pertanto abbandonate, per effetto della spontanea ricostruzione della stradina da parte della convenuta. Tale abbandono avrebbe dovuto precludere al Tribunale la relativa pronuncia, ad eccezione di quella sul risarcimento del danno per la mancata utilizzazione del bene medio tempore, nonché sulle spese del giudizio, essendo la domanda di accertamento della proprietà solo funzionale al ripristino della stradina.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole per avere il Tribunale dichiarato non provata la proprietà della stradina oggetto di causa in capo all'attrice, nonostante essa avesse documentalmente provato nel corso del giudizio, che la sua dante causa, fosse proprietaria da almeno vent'anni Persona_1 del suolo oggetto di causa in virtù dell'atto di donazione n.2789 del 23.12.1982, così come confermato dalla CTU, e che il suo diritto sul medesimo bene, iure successionis, risultasse dal certificato storico catastale della p.lla 1258 prodotto in atti, ove erano riportati gli estremi della trascrizione.
Pertanto, l'atto pubblico rep. n.2789 del 23.12.1982 di acquisto della proprietà del suolo in questione da parte del dante causa dell'appellante, l'intestazione catastale e la visura storica dell'indicazione del titolo trascritto non potevano che provare la proprietà in capo all'appellante della stradina oggetto di causa.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda relativa al risarcimento del danno, per non aver fornito la prova del danno stesso ed anche perché il crollo della stradina non era stato determinato solo dall'assenza di messa in sicurezza della stessa, ma anche dalle intense piogge cadute su Bitetto nel luglio 2019.
A giudizio dell'appellante, la distruzione della stradina, aveva determinato un danno da perdita subita, per la mancata utilizzazione del bene nel periodo luglio 2019 – novembre 2022, che, non potendo esser provato nel suo ammontare, avrebbe dovuto essere valutato in via equitativa, a nulla rilevando gli eventi metereologici ai fini della valutazione della responsabilità per il crollo della stradina stessa.
A tal proposito, sostiene l'appellante che l'eccezionalità degli eventi atmosferici aveva costituito solo una concausa unitamente all'omessa predisposizione di opere volte a garantire la sicurezza dello
Pag. 5 di 11 scavo con la conseguenza che tali precipitazioni non assolvevano la condotta negligente della società attrice, a cui andava imputata la responsabilità del crollo.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta, infine, l'ingiusta compensazione delle spese di giudizio di primo grado.
A giudizio della il Tribunale avrebbe errato nel dare rilevanza alla condotta della società Pt_1 convenuta per avere quest'ultima ricostruito la stradina migliorandone la sua percorribilità. Tale circostanza, infatti, non avrebbe dovuto esonerarla dalle spese del giudizio, a maggior ragione di quelle per la CTU, considerato il comportamento illecito della convenuta che aveva dato origine al giudizio.
I primi due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente stante l'intima connessione, sono privi di fondamento.
L'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Bari contestando la statuizione circa la domanda di accertamento della proprietà della stradina in capo alla stessa nonostante la cessazione della materia del contendere, essendo la domanda di accertamento della proprietà funzionale al ripristino della stradina;
cosicché, una volta che questa era stata ripristinata dalla convenuta, residuava il solo l'interesse alla condanna al risarcimento del danno per la mancata utilizzazione della stradina dal crollo causato dalla convenuta.
Al contrario, la ricostruzione della stradina, resasi necessaria al fine della prosecuzione dell'attività edilizia della convenuta, come precisato dalle note difensive depositate in primo grado dall'appellata in data 11.04.2023, aveva fatto cessare qualsiasi materia del contendere in ordine alla domandata formulata al punto c) dell'atto di citazione dell'attrice con la quale si chiedeva di “condannare la
[...] alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, rimuovendo ogni possibile ostacolo Controparte_1 all'esercizio del passaggio pedonale da parte dell'attrice sulla stradina da ricostruire”.
Difatti, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti, in corso di causa, fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie del giudizio (Cfr, Cass. civ, Sez.2, ordinanza n.30251/2023).
In ogni caso, a giudizio di questa Corte, la cessazione della materia del contendere relativa unicamente al ripristino dello stato dei luoghi, non aveva assorbito l'ulteriore domanda relativa all'accertamento della proprietà.
La stessa attrice, difatti, nella memoria ex art. 183 co.6 n.1 depositata in data 04.12.2020 aveva espressamente dichiarato che “la domanda di accertamento proposta è evidentemente strumentale all'ottenimento del risarcimento del danno patito a seguito del crollo del passaggio pedonale di proprietà dell'attrice”, insistendo, nelle note conclusive, per l'accoglimento della domanda risarcitoria sul presupposto di esserne proprietaria.
Il Tribunale, pertanto, correttamente aveva esaminato la domanda formulata al punto a) delle conclusioni dell'atto introduttivo dell'attrice, nonostante il ripristino della stradina, in quanto l'attrice,
Pag. 6 di 11 come appena evidenziato, aveva insistito nel richiedere la condanna al risarcimento del danno per il mancato utilizzo della strada e al pagamento delle spese processuali, mentre la convenuta aveva chiesto il rigetto della domanda attorea di accertamento della proprietà della stradina.
A ciò si aggiunga che l'appellante al punto 2) delle conclusioni dell'atto introduttivo dell'odierno grado di giudizio chiede, in subordine, “che sia accolta la domanda proposta sub a) delle conclusioni dell'atto di citazione di I grado, di accertamento che la sig.ra è proprietaria e, comunque, Parte_1 ha esercitato per un periodo ultraventennale il passaggio sul percorso pedonale che dal cancello del giardino del proprio edificio in Bitetto alla via Michelangelo Rutigliano conduce a vico I San Giovanni
CO (II motivo di appello)”.
Dunque, questa Corte, al pari di quanto statuito dal Tribunale, ritiene che l'attrice, pur qualificandosi come erede di originaria proprietaria del suolo, non avesse fornito la prova, né avesse Persona_1 prodotto il titolo in virtù del quale il bene stesso sarebbe a lei pervenuto iure successionis.
Difatti, secondo l'orientamento più rigoroso e prevalente della Suprema Corte, “colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato “erga omnes” (Cass. civ., Sez.
2. Sentenza
n.1210/2017).
E' quindi onere dell'attrice, odierna appellante, dare la prova della proprietà della stradina, non solo in base ad un valido titolo di acquisto, ma anche ha ricevuto questo diritto da chi a sua volta era proprietario e coì anche per il precedente proprietario fino a giungere al primo e incontestabile proprietario da cui è sorto a titolo originario il diritto di proprietà in contestazione.
Ciò nella specie non è accaduto essendo stato prodotto dall'appellante l'atto di donazione rep.
n.2788 del 23.12.1982 con il quale onava la casa, di cui la stessa appellante deduce Parte_2 di esser proprietaria, alle figlie e AR, atto però non riguardante la stradina oggetto di causa, CP_2 come evidenziato dallo stesso Tribunale. Tale atto, difatti, non cita nessun passaggio pedonale o striscia di terreno da adibire al passaggio.
L'appellata, dal canto suo, ha prodotto l'atto di donazione-divisione rep. n. 2789 del CP_3
23.12.1982, nel cui atto a pag. 13, invece, viene citata la striscia di terreno lasciata per permettere il passaggio pedonale ai rispettivi lotti, raffigurati in mappa con particelle 2490-2491-2492 (“Lungo il confine est di ciascuna quota, in cui per effetto del presente atto è stato diviso il suolo sito alla Via
Iacovelli Giacomo, sarà lasciata libera da cose e persone una striscia di terreno della larghezza di metri uno e centimetri cinquanta, sulla quale viene costituita la servitù di passaggio pedonale, onde permettere l'accesso da detta via a ciascuna quota”).
Priva di pregio, inoltre, è la circostanza relativa alla rilevanza in tale sede delle risultanze catastali acquisite nel corso del processo, valorizzate dal CTU. Com'è noto, i dati castali non hanno valore di
Pag. 7 di 11 prova ma di semplice indizio, costituendo le mappe castali un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria.
Peraltro, le affermazioni contenute in CTU e relative alla proprietà della stradina in capo alla Pt_1 pur risultante solo dalle evidenze catastali, risultano fortemente avversate dal CTP della parte convenuta, oggi appellata che ha invece rilevato che il tecnico avrebbe dovuto definire i confini delle proprietà per stabilire, sulla scorta sia dei rispettivi titoli di proprietà sia dei titoli edilizi (incluso quello in forza del quale è stato costruito il fabbricato della e il relativo giardino pertinenziale), in Pt_1 che modo l'attuale stato dei luoghi e gli attuali accatastamenti fossero effettivamente corrispondenti ai rispettivi diritti di proprietà.
Inoltre, lo stesso CTU aveva rappresentato che la stradina in esame fu creata a seguito della divisione/donazione di ben altra proprietà, con la previsione di una reciproca servitù di CP_3 passaggio pedonale sulla striscia di suolo ricavata a seguito della suddetta divisione, ma che nulla hanno a che vedere con la 1256 e la 1258.
La società appellata, nel primo giudizio, a confutazione delle deduzioni avversarie, aveva depositato copia dell'atto di donazione del 23.12.1982, rep. n. 2789, a rogito del Notaio e l'atto di Per_2 donazione-divisione del 2.9.1966, rep. n. 37365, a rogito del notaio . CP_3 Persona_3
In ordine al contenuto di tali atti la società precisava che -nella donazione- divisione come CP_3 ben leggibile alla pagina 13 lettera c, le parti contraenti dopo aver citato le rispettive quote da assegnare, citavano la striscia di terreno da lasciare per permettere il passaggio pedonale ai rispettivi lotti, raffigurati in mappa con particelle 2490-2491-2492; tali lotti in futuro diventarono tutti di proprietà della signora CP_3
Invece nella donazione , alla pagina 5, dove si descrive il suolo edificatorio oggetto Persona_4 della controversia, evidenziato in mappa allegata alla particella 1256, non è citato nessun passaggio pedonale o striscia.
Ne emerge, così, che, da una parte l'odierna appellante non ha mai provato di essere proprietaria ed altresì di aver esercitato il possesso sulla striscia di suolo in esame e dall'altra che è documentalmente provato che tale parte di suolo è stata attribuita ad un soggetto terzo, estraneo al presente giudizio.
Infatti, il CTU, citando testualmente l'Atto di Donazione di del 1966, identificava una CP_3 striscia di terreno della larghezza di 1,50 m necessaria all'accesso delle varie particelle derivanti il frazionamento della originaria particella 2.
Invece, ha dedotto la convenuta, che la strada pedonale, - di sezione, per vero, inferiore al mt. 1,50 originariamente previsto- , era il risultato del frazionamento in 5 lotti dell'unica proprietà CP_3 con la previsione che una parte di suolo da cui ciascun lotto era composto sarebbe stata gravata da una reciproca servitù pedonale, sì da “concorrere” in tal modo a formare la stradina in esame e pertanto, le particelle gemmate dal frazionamento, che includevano nel loro perimetro di proprietà anche la corrispondente parte di suolo destinato a passaggio pedonale, erano solo le nn. 2, 2488,
2489, 2490, 2491, 2492 e 2493, uniche gravate dalla servitù reciproca di passaggio pedonale.
Dall'analisi del titolo di proprietà (prevalente, come noto, sui documenti catastali), si evince allora sia che nessuna parte dell'area attualmente destinata a passaggio pedonale sia attribuibile alle particelle n. 1256 e n. 1258, ossia al fabbricato e pertinenziale giardino di proprietà della sia che il Pt_1
Pag. 8 di 11 diritto di servitù reciproco di passaggio pedonale era stato costituito solo fra e a favore dei lotti creati con l'atto di divisione, oggi identificati dalle particelle nn. 2, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492 e 2493.
Ed infatti, nell'atto con cui , dante causa dell'odierna appellante, aveva acquistato da Persona_1 il suolo edificatorio alla via Michele Rutigliano, della superficie catastale di metri Parte_2 quadri trecentoquaratacinque…part.lla n. 1256”, non vi è nessuna menzione né dell'atto di divisione né della presenza di una servitù “negoziale”. CP_3
Rispetto alle allegazioni dell'appellata l'appellante continua ad opporre unicamente le risultanze catastali.
Corretta, pertanto, si ritiene la decisione del Giudice di prime cure non sussistendo un idoneo titolo di proprietà costitutivo del diritto vantato dall'appellante, anche relativamente al diritto di servitù di passaggio pedonale costituitosi per uso ultraventennale.
Sulla base di quanto detto sino a d'ora, non può trovare accoglimento anche il terzo motivo di appello, con la quale l'appellante ha chiesto la condanna della al risarcimento dei danni Controparte_1 derivanti dalla inutilizzabilità della stradina nel periodo intercorrente dalla data della distribuzione del bene per responsabilità della stessa convenuta, nel luglio 2019, sino alla data della ricostruzione della stessa stradina nel novembre 2022, da liquidarsi con criterio equitativo.
Non sussistono difatti i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ciò sia per la mancata dimostrazione circa la titolarità della stradina in capo all'appellante, sia per la mancata allegazione degli elementi di fatto necessari alla ipotetica liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
Venendo al quarto motivo di appello, relativo alla integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, va premesso che l'appellante si duole della compensazione totale delle spese di lite, nonostante la convenuta, ricostruendo la strada a proprie cure e spese, abbia posto in essere un comportamento tale da far dichiarare la parziale materia del contendere. L'appellante, in particolare, si duole per aver il Tribunale dato rilevanza alla circostanza che la convenuta, ricostruendo la stradina, ne abbia migliorato la percorribilità. A giudizio dell'appellante, tale circostanza non poteva rendere la convenuta, esente dalle spese del giudizio, a maggior ragione di quelle per la CTU.
La censura non ha alcun pregio.
In primo luogo, non può essere condivisa la motivazione di prime cure relativa al valore di acquiescenza alle avverse pretese nella ricostruzione spontanea della stradina da parte della
[...]
in quanto eseguita nell'ambito dei lavori per la edificazione del confinante fabbricato sul CP_1 suolo di sua proprietà.
In fatti come documentato, oltre che dedotto nel primo giudizio, la dovendo Controparte_1 dare avvio alla propria attività edilizia (rimasta sospesa in ragione del giudizio instaurato proprio dalla dinanzi al Giudice Amministrativo per richiedere l'annullamento del titolo edilizio e Pt_1 conclusosi con il rigetto della domanda da parte del Consiglio di Stato con sentenza n. 465/22 –) aveva provveduto alla ricostruzione del viottolo pedonale per il quale era stata richiesta la condanna alla rimessione in pristino, presentando a tal fine al la Scia n. 2022/15/SCIA. Parte_3
Pag. 9 di 11 Inoltre, non può sottacersi che la regolazione delle spese di lite avviene di regola (art. 91 c.p.c.: soccombenza integrale) sulla base del principio di soccombenza, con la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale delle spese di lite, e nel secondo caso (art. 92 co. c.p.c.: reciproca parziale soccombenza) sulla base del principio di causalità degli oneri processuali, con possibile compensazione, totale o parziale, di essi.
La reciproca soccombenza, che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domane contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri.
Nel caso di specie, sussiste quantomeno reciproca soccombenza- se non la maggiore soccombenza della stante il rigetto delle domande attoree di accertamento della proprietà della stradina Pt_1
e del risarcimento danni, nonché dalla intervenuta cessazione della materia del contendere su quella relativa al ripristino della stradina stessa.
L'appello è, pertanto, infondato e va respinto con conferma dell'impugnata sentenza, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa – valori minimi in considerazione della scarsa complessità del giudizio e della modestia degli interessi in gioco).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti avverso la sentenza n.1699/2023 Parte_1 Controparte_4 pubblicata in data 04.05.2023 del Tribunale di Bari, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 4.996,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.03.2025
Il Presidente rel.
AR Mitola
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