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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/11/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Sezione seconda civile Settore lavoro/previdenza Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 4658 /2024 rg , sul ricorso depositato il 27/09/2024 proposto da ( parte rappresentata e difesa da avv. IARIA Parte_1
GIUSEPPINA nei confronti di Controparte_1
( parte rappresentata e difesa da avv.Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio ) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede: CP_
“Accoglie parzialmente la domanda e condanna l' al pagamento al ricorrente dell'assegno di invalidità civile dal 25.2.2025 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Spese compensate per intero. CP_ Pone definitivamente a carico di ricorrente e in solido il pagamento delle spese di CTU come da separato decreto .”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
accertare e dichiarare il requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'assegno di invalidità
e quindi percentuale di invalidità uguale o superiore al 74%, con condanna dell'
[...]
convenuto, in persona del Presidente p.t., al pagamento dell'assegno di invalidità CP_2 dalla data di presentazione della domanda presso la commissione medica per le invalidità civili in data 07/10/2022 o dal riconoscimento in corso di causa sino al soddisfo, oltre accessori di legge.
L' si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è parzialmente accolto 1 La presente azione giudiziale è svolta per conseguire l'assegno di invalidità dalla domanda amministrativa del 7.10. 2022
Va però rammentato che l'ordinamento prevede la necessità che l'azione ordinaria ,volta al riconoscimento del diritto alla prestazione , venga preceduta necessariamente dall'accertamento del requisito sanitario tramite accertamento tecnico preventivo di cui all'art 445 bis cpc .
L'art 445 bic cpc prevede < L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che
è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.>.
Nel caso di specie parte ricorrente afferma di aver proceduto a tale fase prodromica ma < che in data 29/11/2023 veniva nominato CTU il dottor . -che la visita non veniva effettuata Persona_1 sul ricorrente ed in data 10/02/2024 il procedimento veniva rigettato. >.Non documenta però il provvedimento . CP_ L' produce il provvedimento di rigetto del 18.2.2024 dell'ATP per ingiustificata assenza del ricorrente alla visita peritale .
Nel caso di specie lo stesso ricorrente deduce di aver avviato l'atp e concluso senza visita con rigetto.
Sul punto quindi la fase necessaria prodromica è stata promossa e conclusa con rigetto della domanda.
In tema <. Con specifico riferimento al provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis cod.proc.civ., questa Corte ha già enunciato il principio (ora ribadito), secondo il quale esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, stante la possibilità, per l'interessato, di promuovere il ricorso sul merito (Cass. 5 maggio 2015, n. 8932; Cass. 26 giugno 2018, n. 16685;
Cass. 19 agosto 2020, n. 17272). 13. Nelle richiamate pronunce è stato anche precisato che il predetto provvedimento, benché negativo, è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445-bis cod.proc.civ., per essere il procedimento sommario già giunto a conclusione, sicché il ricorrente è legittimato a procedere, secondo le forme ordinarie, anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, senza alcun rilievo d'improcedibilità. 14. La soluzione, solo apparentemente ostacolata dal tenore letterale delle disposizioni contenute nell'art. 445-bis, commi 2 e 3 c.p.c. - le quali sembrerebbero richiedere l'effettivo espletamento
2 dell'accertamento tecnico ai fini dell'integrazione della condizione di procedibilità - si impone, sul piano dogmatico, in ragione del rilievo che tale condizione, collegata ad un onere della parte istante, non può che essere di natura potestativa. 15. Il carattere non decisorio del provvedimento dev'essere, inoltre, affermato in simmetria con quanto pacificamente si ritiene per il provvedimento positivo, impugnabile ex art. 111 Cost. solo in riferimento alla statuizione sulle spese. 16. Come il decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario espletato, emesso ai sensi dell'art. 445-bis, comma 5, c.p.c., anche il provvedimento negativo (di rigetto o inammissibilità dell'istanza) non incide con efficacia di giudicato sulla posizione soggettiva sostanziale del ricorrente, il quale può sempre riproporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi, di fatto o di diritto.
17. Vale, dunque, ribadire, con Cass. n.10753 del 2022 cit., il seguente principio: per la finalità acceleratoria e deflativa perseguita con l'introduzione del procedimento in questione, la pronuncia che, all'esito azioni in materia di previdenza senza della rituale instaurazione del contraddittorio, conclude il giudizio per accertamento tecnico preventivo obbligatorio in rito, senza il seguito previsto dall'art. 445-bis cod.proc.civ., soddisfa, nel giudizio di merito, la condizione di procedibilità prevista dal comma secondo della disposizione cit., per essere il procedimento sommario già giunto a conclusione, e in quella sede dovrà pertanto procedersi, secondo le forme ordinarie, anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, ove richiesto, senza alcun rilievo d'improcedibilità > Cass n. 11200/24
Ne deriva che, in questa sede , deve prendersi atto che è conclusa la fase antecedente con declaratoria di ATP ma senza accertamento dello stato invalidante .
E'necessario, dunque, in questa fase procedere all'accertamento del requisito sanitario e degli ulteriori requisiti di età e di reddito .
Sul punto parte ricorrente deduce di essere disoccupato e privo di reddito . l' non contesta i CP_1 predetti fatti.
In merito all'accertamento sanitario in questa fase disposto la ctu medica ammessa ha concluso che
. <risulta corretta la valutazione effettuata dalla cml dell' in merito all'assenza del diritto cp_1 all'invalidità civile ai tempi della presentazione domanda.
Tuttavia, innegabilmente le condizioni mediche generali del periziato si sono aggravate nel corso di causa, al punto da determinare un quadro compatibile con lo status di invalido civile, vista l'insorgenza di altre patologie, tra cui anche l'asma bronchiale (diagnosticato il 25/02/2025).
Pertanto, è persona con invalidità civile pari al 74% dalla data del Parte_1
25/02/2025.>.
La domanda va accolta parzialmente
3 Spese del giudizio compensate per intero per la sopravvenuta, in corso di causa, condizione del requisito sanitario a distanza di anni dalla domanda amministrativa.
Spese del ctu poste in solido alle parti e liquidate con separato decreto.
Reggio Calabria, 25.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 4658 /2024 rg , sul ricorso depositato il 27/09/2024 proposto da ( parte rappresentata e difesa da avv. IARIA Parte_1
GIUSEPPINA nei confronti di Controparte_1
( parte rappresentata e difesa da avv.Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio ) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede: CP_
“Accoglie parzialmente la domanda e condanna l' al pagamento al ricorrente dell'assegno di invalidità civile dal 25.2.2025 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Spese compensate per intero. CP_ Pone definitivamente a carico di ricorrente e in solido il pagamento delle spese di CTU come da separato decreto .”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
accertare e dichiarare il requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'assegno di invalidità
e quindi percentuale di invalidità uguale o superiore al 74%, con condanna dell'
[...]
convenuto, in persona del Presidente p.t., al pagamento dell'assegno di invalidità CP_2 dalla data di presentazione della domanda presso la commissione medica per le invalidità civili in data 07/10/2022 o dal riconoscimento in corso di causa sino al soddisfo, oltre accessori di legge.
L' si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è parzialmente accolto 1 La presente azione giudiziale è svolta per conseguire l'assegno di invalidità dalla domanda amministrativa del 7.10. 2022
Va però rammentato che l'ordinamento prevede la necessità che l'azione ordinaria ,volta al riconoscimento del diritto alla prestazione , venga preceduta necessariamente dall'accertamento del requisito sanitario tramite accertamento tecnico preventivo di cui all'art 445 bis cpc .
L'art 445 bic cpc prevede < L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che
è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.>.
Nel caso di specie parte ricorrente afferma di aver proceduto a tale fase prodromica ma < che in data 29/11/2023 veniva nominato CTU il dottor . -che la visita non veniva effettuata Persona_1 sul ricorrente ed in data 10/02/2024 il procedimento veniva rigettato. >.Non documenta però il provvedimento . CP_ L' produce il provvedimento di rigetto del 18.2.2024 dell'ATP per ingiustificata assenza del ricorrente alla visita peritale .
Nel caso di specie lo stesso ricorrente deduce di aver avviato l'atp e concluso senza visita con rigetto.
Sul punto quindi la fase necessaria prodromica è stata promossa e conclusa con rigetto della domanda.
In tema <. Con specifico riferimento al provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis cod.proc.civ., questa Corte ha già enunciato il principio (ora ribadito), secondo il quale esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, stante la possibilità, per l'interessato, di promuovere il ricorso sul merito (Cass. 5 maggio 2015, n. 8932; Cass. 26 giugno 2018, n. 16685;
Cass. 19 agosto 2020, n. 17272). 13. Nelle richiamate pronunce è stato anche precisato che il predetto provvedimento, benché negativo, è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445-bis cod.proc.civ., per essere il procedimento sommario già giunto a conclusione, sicché il ricorrente è legittimato a procedere, secondo le forme ordinarie, anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, senza alcun rilievo d'improcedibilità. 14. La soluzione, solo apparentemente ostacolata dal tenore letterale delle disposizioni contenute nell'art. 445-bis, commi 2 e 3 c.p.c. - le quali sembrerebbero richiedere l'effettivo espletamento
2 dell'accertamento tecnico ai fini dell'integrazione della condizione di procedibilità - si impone, sul piano dogmatico, in ragione del rilievo che tale condizione, collegata ad un onere della parte istante, non può che essere di natura potestativa. 15. Il carattere non decisorio del provvedimento dev'essere, inoltre, affermato in simmetria con quanto pacificamente si ritiene per il provvedimento positivo, impugnabile ex art. 111 Cost. solo in riferimento alla statuizione sulle spese. 16. Come il decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario espletato, emesso ai sensi dell'art. 445-bis, comma 5, c.p.c., anche il provvedimento negativo (di rigetto o inammissibilità dell'istanza) non incide con efficacia di giudicato sulla posizione soggettiva sostanziale del ricorrente, il quale può sempre riproporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi, di fatto o di diritto.
17. Vale, dunque, ribadire, con Cass. n.10753 del 2022 cit., il seguente principio: per la finalità acceleratoria e deflativa perseguita con l'introduzione del procedimento in questione, la pronuncia che, all'esito azioni in materia di previdenza senza della rituale instaurazione del contraddittorio, conclude il giudizio per accertamento tecnico preventivo obbligatorio in rito, senza il seguito previsto dall'art. 445-bis cod.proc.civ., soddisfa, nel giudizio di merito, la condizione di procedibilità prevista dal comma secondo della disposizione cit., per essere il procedimento sommario già giunto a conclusione, e in quella sede dovrà pertanto procedersi, secondo le forme ordinarie, anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, ove richiesto, senza alcun rilievo d'improcedibilità > Cass n. 11200/24
Ne deriva che, in questa sede , deve prendersi atto che è conclusa la fase antecedente con declaratoria di ATP ma senza accertamento dello stato invalidante .
E'necessario, dunque, in questa fase procedere all'accertamento del requisito sanitario e degli ulteriori requisiti di età e di reddito .
Sul punto parte ricorrente deduce di essere disoccupato e privo di reddito . l' non contesta i CP_1 predetti fatti.
In merito all'accertamento sanitario in questa fase disposto la ctu medica ammessa ha concluso che
. <risulta corretta la valutazione effettuata dalla cml dell' in merito all'assenza del diritto cp_1 all'invalidità civile ai tempi della presentazione domanda.
Tuttavia, innegabilmente le condizioni mediche generali del periziato si sono aggravate nel corso di causa, al punto da determinare un quadro compatibile con lo status di invalido civile, vista l'insorgenza di altre patologie, tra cui anche l'asma bronchiale (diagnosticato il 25/02/2025).
Pertanto, è persona con invalidità civile pari al 74% dalla data del Parte_1
25/02/2025.>.
La domanda va accolta parzialmente
3 Spese del giudizio compensate per intero per la sopravvenuta, in corso di causa, condizione del requisito sanitario a distanza di anni dalla domanda amministrativa.
Spese del ctu poste in solido alle parti e liquidate con separato decreto.
Reggio Calabria, 25.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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