Articolo 3 della Legge 2 aprile 1968, n. 472
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 maggio 1968
Art. 3.
L'indennita' speciale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 , e' estesa al personale insegnante e non insegnante dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti.
Il nuovo trattamento economico conseguente all'applicazione delle norme suindicate decorrera' dal 1 ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 11 maggio 1968