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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi - Presidente rel. Alessandra Trementozzi - Consigliera Rossana Taverna - Consigliera
all'udienza del 6.11.2025 nella causa civile in grado di appello n. 3607/2024
TRA
Parte_1
Avv. Silvia Mazza appellante E
Controparte_1 appellato non costituito
ha emesso la presente SENTENZA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 381/2024, emessa dal Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, in data 26.09.2024. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.; Rilevato che: con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Civitavecchia accoglieva il ricorso proposto dal lavoratore nei confronti dell'odierna società appellante;
il Giudice di prime cure, infatti, così statuiva: “[…] Alla luce delle svolte considerazioni la che non ha provato come suo Controparte_2 onere di aver corrisposto al lavoratore tutte le somme dovute, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 49.824,49 per i titoli indicati oltre accessori come pure specificato. […] Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 […]. Tali spese devono essere liquidate in favore dello Stato, attesa l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.”. parte appellante propone appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, chiedendone l'integrale riforma;
con decreto presidenziale del 13 gennaio 2025, la prima udienza di discussione della presente causa era stata fissata per il 24 ottobre 2025; per sopravvenute esigenze organizzative, la Corte ha disposto il rinvio della prima trattazione alla successiva data del 30 ottobre 2025; parte appellante non ha presenziato alla prima udienza di discussione, né a quella di rinvio disposta ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante abbia avuto conoscenza del rinvio, come risulta dalla ricevuta telematica di avvenuta consegna del biglietto di cancelleria trasmesso a mezzo PEC;
Ritenuto che:
la mancata presenza dell'appellante nella prima udienza di discussione e in quella successiva ritualmente comunicata determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c., disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (v., fra le altre, Cass. n. 41733/2021); l'appello deve essere quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c. non vi è spazio per la pronuncia sulle spese, in mancanza di costituzione di parte appellata;
deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara l'improcedibilità dell'appello. Nulla sulle spese.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 6 novembre 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi - Presidente rel. Alessandra Trementozzi - Consigliera Rossana Taverna - Consigliera
all'udienza del 6.11.2025 nella causa civile in grado di appello n. 3607/2024
TRA
Parte_1
Avv. Silvia Mazza appellante E
Controparte_1 appellato non costituito
ha emesso la presente SENTENZA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 381/2024, emessa dal Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, in data 26.09.2024. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.; Rilevato che: con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Civitavecchia accoglieva il ricorso proposto dal lavoratore nei confronti dell'odierna società appellante;
il Giudice di prime cure, infatti, così statuiva: “[…] Alla luce delle svolte considerazioni la che non ha provato come suo Controparte_2 onere di aver corrisposto al lavoratore tutte le somme dovute, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 49.824,49 per i titoli indicati oltre accessori come pure specificato. […] Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 […]. Tali spese devono essere liquidate in favore dello Stato, attesa l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.”. parte appellante propone appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, chiedendone l'integrale riforma;
con decreto presidenziale del 13 gennaio 2025, la prima udienza di discussione della presente causa era stata fissata per il 24 ottobre 2025; per sopravvenute esigenze organizzative, la Corte ha disposto il rinvio della prima trattazione alla successiva data del 30 ottobre 2025; parte appellante non ha presenziato alla prima udienza di discussione, né a quella di rinvio disposta ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante abbia avuto conoscenza del rinvio, come risulta dalla ricevuta telematica di avvenuta consegna del biglietto di cancelleria trasmesso a mezzo PEC;
Ritenuto che:
la mancata presenza dell'appellante nella prima udienza di discussione e in quella successiva ritualmente comunicata determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c., disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (v., fra le altre, Cass. n. 41733/2021); l'appello deve essere quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c. non vi è spazio per la pronuncia sulle spese, in mancanza di costituzione di parte appellata;
deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara l'improcedibilità dell'appello. Nulla sulle spese.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 6 novembre 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
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