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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/05/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8441/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8441/2020 promossa da:
[ ], in persona del Curatore Parte_1 P.IVA_1
fallimentare, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
D'ATTORRE GIACOMO [ ] ed elettivamente domiciliata presso C.F._1
il suo studio in VIA A. DEPRETIS 51, NAPOLI
ATTORE contro
Controparte_1
[ ], in persona del legale rapp.te p.t., con sede in VIA SAN LEONARDO – P.IVA_2
, , rappresentata e difesa dall'Avv. GALOTTO Controparte_2 CP_3
CONCETTA [ ], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
in C.SO MATTEOTTI 70, NOCERA SUPERIORE (SA)
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 16.11.2020, la , in persona del Parte_1
Curatore fallimentare Dott. rappresentava: – che, con cessione di Parte_2
credito del febbraio 2012, il aveva trasferito alla Controparte_4
società attrice un credito di € 202.973,87, vantato nei confronti della GES.
[...]
Con ; – che la GES. aveva accettato formalmente la Controparte_5
cessione del credito con dichiarazione del 28 febbraio 2012, riconoscendosi debitrice per la somma di € 98.913,87, al netto della compensazione di un controcredito di € Con 104.060,00; – che, nonostante tale riconoscimento di debito, la GES. non aveva integralmente adempiuto, effettuando solo pagamenti parziali e lasciando insoluto l'importo residuo di € 58.365,37; – che la documentazione contabile acquisita dagli organi della Curatela fallimentare confermava l'esistenza e la sussistenza del credito residuo.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva: – che venga accertato e dichiarato il credito Con vantato nei confronti della GES. per l'importo di € 58.365,37, ovvero per la diversa Con somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
– che la GES. venga condannata al pagamento della suddetta somma, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria;
– che le spese di lite vengano poste integralmente a carico della convenuta.
In data 23.03.2021 si costituiva in giudizio la GES. Controparte_5
, la quale rappresentava: – che effettivamente il
[...] Controparte_4
aveva ceduto alla un credito complessivo di € 202.973,87; –
[...] Parte_1
che, tuttavia, la risultava a sua volta debitrice nei confronti della convenuta Parte_1
per l'importo di euro 104.060,00, con conseguente compensazione parziale del credito ceduto;
– che, in seguito alla dichiarazione di accettazione della cessione del credito, la pagina 2 di 6 Con GES. aveva effettuato numerosi pagamenti in favore della riducendo Parte_1
sensibilmente il proprio debito;
– che, alla luce delle scritture contabili e degli atti di pagamento prodotti in giudizio, l'importo residuo richiesto dalla controparte non Con risultava corretto, avendo la GES. già corrisposto somme che avrebbero dovuto essere detratte dal debito complessivo;
– che, pertanto, l'ammontare effettivo del credito vantato dalla società attrice doveva essere ricalcolato alla luce dei pagamenti eseguiti.
Tanto premesso, la convenuta chiedeva: – che la domanda attorea venga respinta, in quanto infondata in fatto e in diritto;
– che, in via subordinata, venga accertato l'importo effettivamente dovuto, detraendo tutti i pagamenti eseguiti;
– che le spese di lite siano poste a carico della società attrice.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 21 marzo 2022, il Giudice emetteva in favore della società attrice ordinanza anticipatoria di pagamento ex art. 186 bis c.p.c. per la somma di € 26.662,98 oltre interessi dalla data di messa in mora sino al saldo.
A seguito di una serie di rinvii di ufficio, in data 10 gennaio 2025, il Giudice riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine da una cessione di credito, perfezionatasi nel febbraio 2012, mediante la quale il ha trasferito Controparte_4
alla società un credito originario pari a € 202.973,87, Parte_1
vantato nei confronti della GES. La Controparte_5
Con cessione veniva accettata da GES. con dichiarazione del 28 febbraio 2012, nella quale la stessa si riconosceva debitrice nei confronti della cessionaria per la somma netta di € 98.913,87, detratto un controcredito di € 104.060,00, che si assumeva vantato nei confronti della cedente. Tale ricostruzione non è oggetto di contestazione tra le parti, sicché può ritenersi pacificamente accertata sia ai sensi dell'art. 115 c.p.c., secondo cui il convenuto che voglia contestare i fatti costitutivi dei diritti azionati dalla controparte debba, nella comparsa di risposta, prendere posizione in modo chiaro e analitico su pagina 3 di 6 quanto posto dall'attore a fondamento della propria domanda e che, in mancanza di questa specifica contestazione, tali fatti devono considerarsi ammessi senza necessità di ulteriori adempimenti probatori, sia, ad abundantiam, sia ai sensi dell'art. 1988 c.c., a tenore del quale il riconoscimento del debito rende superflua ogni ulteriore prova dell'esistenza del rapporto obbligatorio sottostante. Con Nel corso del tempo, la GES. ha eseguito una serie di pagamenti in favore di in parte riconosciuti dalla stessa attrice nell'atto di citazione. Tali Parte_1
pagamenti — comprendenti, tra gli altri, quelli del 15.09.2014 (€ 10.494,00), del
22.10.2014 (€ 10.336,56), del 28.10.2014 (€ 10.415,81), del 28.11.2014 (€ 10.400,00) e del 24.02.2015 (€ 9.317,94) — risultano correttamente dedotti dal credito riconosciuto inizialmente, conducendo a un saldo residuo progressivamente ridotto.
Sennonché, al cuore della presente controversia, si pone la divergenza tra le parti circa la sussistenza e la prova di ulteriori pagamenti che la convenuta assume di aver effettuato successivamente, e che l'attrice nega o comunque non riscontra nelle proprie scritture contabili. Si tratta, nello specifico, di versamenti e spese per un totale complessivo di circa € 21.286,00, tra cui figurano modelli F24, fatture professionali e ulteriori deleghe di pagamento, per i quali la convenuta ha allegato copia di alcuni documenti, riservandosi di produrre prova piena in corso di causa.
Tuttavia, al momento della decisione, non risulta acquisita prova certa, né documentazione contabile o bancaria definitiva, atta a dimostrare con il grado di certezza richiesto in sede giudiziaria, l'effettivo pagamento dei versamenti sopra richiamati.
A ciò si aggiunga che la contabilità ufficiale di cristallizzata nel bilancio Parte_1
2018 e nei mastri analitici, evidenzia un credito residuo esattamente pari a € 58.365,37, iscrizione contabile che riflette, con evidenza, solo i pagamenti effettivamente pervenuti e documentati. Tale dato, pur non costituendo prova legale a favore di chi lo ha formato
(art. 2709 c.c.), trova riscontro nei documenti di pagamento e nelle scritture coeve, e non
è stato efficacemente contestato o superato da prova contraria da parte della convenuta.
pagina 4 di 6 Con D'altra parte, la ricostruzione offerta da GES. appare affetta da inattendibilità parziale, nella misura in cui non tiene conto di una corretta sequenza contabile e si fonda, in parte, su elementi probatori ancora incompleti o non acquisiti ritualmente.
Ne consegue che deve ritenersi provata, nei limiti della certezza processuale e documentale, la fondatezza della domanda attorea per l'importo di € 58.365,37, quale credito residuo effettivamente dovuto, con la conseguente condanna della convenuta al relativo pagamento, oltre accessori di legge.
Va pertanto accolta la domanda e va dichiarato che il Controparte_6 [...]
è creditore della Parte_1 Controparte_1
dell'importo di euro 58.365,37 oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria e per l'effetto va condannata CP_1 Controparte_5
al pagamento in favore del dell'importo
[...] Parte_3
di euro 58.365,37 oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria.
Da tale somma va detratta quella di € 26.662,98 oltre interessi dalla data di messa in mora sino al saldo oggetto del provvedimento emesso in corso di causa ex art. 186 ter c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che il è creditore della Parte_4
dell'importo di euro 31.702,39 Controparte_1 Controparte_5
oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria;
2) condanna al pagamento in favore Controparte_1
del dell'importo di euro 31.702,39 oltre interessi Parte_3
moratori ex D. Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria pagina 5 di 6 3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice nella misura di euro 5000,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge
Salerno, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8441/2020 promossa da:
[ ], in persona del Curatore Parte_1 P.IVA_1
fallimentare, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
D'ATTORRE GIACOMO [ ] ed elettivamente domiciliata presso C.F._1
il suo studio in VIA A. DEPRETIS 51, NAPOLI
ATTORE contro
Controparte_1
[ ], in persona del legale rapp.te p.t., con sede in VIA SAN LEONARDO – P.IVA_2
, , rappresentata e difesa dall'Avv. GALOTTO Controparte_2 CP_3
CONCETTA [ ], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
in C.SO MATTEOTTI 70, NOCERA SUPERIORE (SA)
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 16.11.2020, la , in persona del Parte_1
Curatore fallimentare Dott. rappresentava: – che, con cessione di Parte_2
credito del febbraio 2012, il aveva trasferito alla Controparte_4
società attrice un credito di € 202.973,87, vantato nei confronti della GES.
[...]
Con ; – che la GES. aveva accettato formalmente la Controparte_5
cessione del credito con dichiarazione del 28 febbraio 2012, riconoscendosi debitrice per la somma di € 98.913,87, al netto della compensazione di un controcredito di € Con 104.060,00; – che, nonostante tale riconoscimento di debito, la GES. non aveva integralmente adempiuto, effettuando solo pagamenti parziali e lasciando insoluto l'importo residuo di € 58.365,37; – che la documentazione contabile acquisita dagli organi della Curatela fallimentare confermava l'esistenza e la sussistenza del credito residuo.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva: – che venga accertato e dichiarato il credito Con vantato nei confronti della GES. per l'importo di € 58.365,37, ovvero per la diversa Con somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
– che la GES. venga condannata al pagamento della suddetta somma, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria;
– che le spese di lite vengano poste integralmente a carico della convenuta.
In data 23.03.2021 si costituiva in giudizio la GES. Controparte_5
, la quale rappresentava: – che effettivamente il
[...] Controparte_4
aveva ceduto alla un credito complessivo di € 202.973,87; –
[...] Parte_1
che, tuttavia, la risultava a sua volta debitrice nei confronti della convenuta Parte_1
per l'importo di euro 104.060,00, con conseguente compensazione parziale del credito ceduto;
– che, in seguito alla dichiarazione di accettazione della cessione del credito, la pagina 2 di 6 Con GES. aveva effettuato numerosi pagamenti in favore della riducendo Parte_1
sensibilmente il proprio debito;
– che, alla luce delle scritture contabili e degli atti di pagamento prodotti in giudizio, l'importo residuo richiesto dalla controparte non Con risultava corretto, avendo la GES. già corrisposto somme che avrebbero dovuto essere detratte dal debito complessivo;
– che, pertanto, l'ammontare effettivo del credito vantato dalla società attrice doveva essere ricalcolato alla luce dei pagamenti eseguiti.
Tanto premesso, la convenuta chiedeva: – che la domanda attorea venga respinta, in quanto infondata in fatto e in diritto;
– che, in via subordinata, venga accertato l'importo effettivamente dovuto, detraendo tutti i pagamenti eseguiti;
– che le spese di lite siano poste a carico della società attrice.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 21 marzo 2022, il Giudice emetteva in favore della società attrice ordinanza anticipatoria di pagamento ex art. 186 bis c.p.c. per la somma di € 26.662,98 oltre interessi dalla data di messa in mora sino al saldo.
A seguito di una serie di rinvii di ufficio, in data 10 gennaio 2025, il Giudice riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine da una cessione di credito, perfezionatasi nel febbraio 2012, mediante la quale il ha trasferito Controparte_4
alla società un credito originario pari a € 202.973,87, Parte_1
vantato nei confronti della GES. La Controparte_5
Con cessione veniva accettata da GES. con dichiarazione del 28 febbraio 2012, nella quale la stessa si riconosceva debitrice nei confronti della cessionaria per la somma netta di € 98.913,87, detratto un controcredito di € 104.060,00, che si assumeva vantato nei confronti della cedente. Tale ricostruzione non è oggetto di contestazione tra le parti, sicché può ritenersi pacificamente accertata sia ai sensi dell'art. 115 c.p.c., secondo cui il convenuto che voglia contestare i fatti costitutivi dei diritti azionati dalla controparte debba, nella comparsa di risposta, prendere posizione in modo chiaro e analitico su pagina 3 di 6 quanto posto dall'attore a fondamento della propria domanda e che, in mancanza di questa specifica contestazione, tali fatti devono considerarsi ammessi senza necessità di ulteriori adempimenti probatori, sia, ad abundantiam, sia ai sensi dell'art. 1988 c.c., a tenore del quale il riconoscimento del debito rende superflua ogni ulteriore prova dell'esistenza del rapporto obbligatorio sottostante. Con Nel corso del tempo, la GES. ha eseguito una serie di pagamenti in favore di in parte riconosciuti dalla stessa attrice nell'atto di citazione. Tali Parte_1
pagamenti — comprendenti, tra gli altri, quelli del 15.09.2014 (€ 10.494,00), del
22.10.2014 (€ 10.336,56), del 28.10.2014 (€ 10.415,81), del 28.11.2014 (€ 10.400,00) e del 24.02.2015 (€ 9.317,94) — risultano correttamente dedotti dal credito riconosciuto inizialmente, conducendo a un saldo residuo progressivamente ridotto.
Sennonché, al cuore della presente controversia, si pone la divergenza tra le parti circa la sussistenza e la prova di ulteriori pagamenti che la convenuta assume di aver effettuato successivamente, e che l'attrice nega o comunque non riscontra nelle proprie scritture contabili. Si tratta, nello specifico, di versamenti e spese per un totale complessivo di circa € 21.286,00, tra cui figurano modelli F24, fatture professionali e ulteriori deleghe di pagamento, per i quali la convenuta ha allegato copia di alcuni documenti, riservandosi di produrre prova piena in corso di causa.
Tuttavia, al momento della decisione, non risulta acquisita prova certa, né documentazione contabile o bancaria definitiva, atta a dimostrare con il grado di certezza richiesto in sede giudiziaria, l'effettivo pagamento dei versamenti sopra richiamati.
A ciò si aggiunga che la contabilità ufficiale di cristallizzata nel bilancio Parte_1
2018 e nei mastri analitici, evidenzia un credito residuo esattamente pari a € 58.365,37, iscrizione contabile che riflette, con evidenza, solo i pagamenti effettivamente pervenuti e documentati. Tale dato, pur non costituendo prova legale a favore di chi lo ha formato
(art. 2709 c.c.), trova riscontro nei documenti di pagamento e nelle scritture coeve, e non
è stato efficacemente contestato o superato da prova contraria da parte della convenuta.
pagina 4 di 6 Con D'altra parte, la ricostruzione offerta da GES. appare affetta da inattendibilità parziale, nella misura in cui non tiene conto di una corretta sequenza contabile e si fonda, in parte, su elementi probatori ancora incompleti o non acquisiti ritualmente.
Ne consegue che deve ritenersi provata, nei limiti della certezza processuale e documentale, la fondatezza della domanda attorea per l'importo di € 58.365,37, quale credito residuo effettivamente dovuto, con la conseguente condanna della convenuta al relativo pagamento, oltre accessori di legge.
Va pertanto accolta la domanda e va dichiarato che il Controparte_6 [...]
è creditore della Parte_1 Controparte_1
dell'importo di euro 58.365,37 oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria e per l'effetto va condannata CP_1 Controparte_5
al pagamento in favore del dell'importo
[...] Parte_3
di euro 58.365,37 oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria.
Da tale somma va detratta quella di € 26.662,98 oltre interessi dalla data di messa in mora sino al saldo oggetto del provvedimento emesso in corso di causa ex art. 186 ter c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che il è creditore della Parte_4
dell'importo di euro 31.702,39 Controparte_1 Controparte_5
oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria;
2) condanna al pagamento in favore Controparte_1
del dell'importo di euro 31.702,39 oltre interessi Parte_3
moratori ex D. Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria pagina 5 di 6 3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice nella misura di euro 5000,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge
Salerno, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
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