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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/05/2024, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Opposizione all'esecuzione
(art. 615, comma 2° c.p.c.) nella causa iscritta al n. 3992/2016 R.G., immobiliare proposta da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dall'avv. Francesco Torre, C.F._2
– attori opponenti contro
), difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Ivan Chiaramonte,
– convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
e hanno proposto opposizione all'esecuzione Parte_1 Parte_2
immobiliare (procedura n. 14/2010 R.G.E.) intrapresa dalla
[...]
nei loro confronti con un pignoramento effettuato in base Controparte_2
ad un decreto ingiuntivo n. 110/01, emesso il 24 luglio 2001 dal Tribunale di Catania,
Sezione distaccata di Giarre, e dichiarato provvisoriamente esecutivo limitatamente alla somma pretesa a titolo di mutuo.
Emerge dalla documentazione agli atti, inclusa quella inserita nel fascicolo relativo alla procedura esecutiva immobiliare n. 14/2010 R.G.E., ritualmente acquisita –per ordinanza del 21 dicembre 2023 –, che i crediti fatti valere con il ricorso monitorio erano derivati dal saldo debitorio di un rapporto di conto corrente (identificato dal n. 394-01) e
1 dal mutuo chirografario stipulato in data 14.5.1996 (identificato dal n. 01/21/94924), per un ammontare complessivo di euro 43.856,51 (2.963,35, il saldo debitorio del conto corrente;
40893,16, il residuo dovuto a titolo di rimborso della somma mutuata).
Con ricorso datato 2.5.2016 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione avverso l'esecuzione esponendo quanto segue: la era stata ammessa Pt_1
come socia nella compagine della di , in quanto inserita negli Org_1 CP_2
elenchi dei “coltivatori diretti” del Comune di Taormina;
in seguito la aveva Pt_1
scoperto che la , nel fornire i suoi dati personali al Garante Organizzazione_2
della privacy, l'aveva inserita nell'elenco delle “famiglie consumatrici”, dimostrando di trattarla, perciò, come consumatrice e non come coltivatrice diretta.
Il contratto di mutuo chirografario, stipulato in data 14.5.1996 dalla quale Pt_1
mutuataria, e dalla di , quale mutuante, con l'intervento del Org_1 CP_2
quale fideiussore, prevede, alla clausola 13), che per le controversie inerenti Pt_2
all'interpretazione e all'applicazione del contratto stesso sarebbe stato competente l'ufficio nella cui circoscrizione si trovava la sede dell'istituto creditizio.
Sostenendo che tale clausola sia abusiva, per contrasto con la normativa europea e nazionale in materia di tutela del consumatore, che la sua abusività ne comporterebbe l'inefficacia, che sarebbe irrilevante il fatto che il titolo esecutivo sia provvisoriamente esecutivo, che l'abusività, non essendo stata rilevata d'ufficio del giudice del procedimento monitorio, può essere dedotta davanti al giudice dell'esecuzione, gli opponenti hanno chiesto che, previa sospensione dell'esecuzione, fossero accertate la nullità della detta clausola e la nullità del decreto ingiuntivo, con la conseguente declaratoria di nullità della procedura esecutiva.
La in cui si è fusa per Controparte_1
incorporazione la , ha resistito Controparte_2
all'opposizione, chiedendone il rigetto.
Il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 17 maggio 2016, ha rigettato l'istanza di sospensione.
Gli opponenti hanno instaurato il giudizio di merito.
La (già Controparte_1 [...]
) ha resistito. Controparte_2
Le eccezioni preliminari, sollevate dalla conventa opposta, sono infondate e si devono intendere rigettate.
2 Quanto alla dedotta nullità della notificazione dell'atto di citazione, basti osservare che un eventuale vizio è rimasto sanato dalla costituzione della convenuta.
Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, con la conseguenza che la costituzione del convenuto, anche se fatta al solo fine di eccepire la nullità della notificazione dell'atto notificato, determina la sanatoria del vizio con efficacia retroattiva.
Non sussiste una improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo della causa.
La giurisprudenza ha affermato che «nell'ambito di tutte le cosiddette “opposizioni esecutive”, il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione» (Cass. n. 21512/21, la quale ha puntualizzato che comunque «la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307
c.p.c.»).
L'opposizione non può essere accolta, per due ragioni.
Si deve premettere, per impostare la corretta soluzione del caso, che con l'atto di opposizione è stata dedotta, come motivo che inficerebbe la validità della procedura esecutiva, la nullità del decreto monitorio, nullità che sarebbe derivata dalla nullità della clausola n. 13) del contratto di mutuo chirografario per contrasto con la normativa europea e nazionale in materia di tutela del consumatore.
La detta clausola ha derogato il criterio di competenza del foro del consumatore, prevedendo che la competenza sarebbe spettata al «foro» nella cui circoscrizione l'istituto creditizio aveva sede.
La stipulazione, risalendo al maggio del 1996, ricadrebbe sotto la vigenza dell'art. 1469-bis c.c., introdotto dalla legge n. 52/96, entrata in vigore il 25 febbraio 1996.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, che concerne le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022,
«quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la
3 rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la translatio iudicii; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.» (Cass.
Sez. Un. n. 9479/23).
Strettamente connesso a questo è il principio – sempre affermato dalla pronuncia citata – per cui «nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto – avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione – e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.» (Cass. Sez. Un. n. 9479/23).
Il caso deciso da questa pronuncia era relativo ad un'esecuzione intrapresa in base ad un decreto ingiuntivo non opposto e, perciò, divenuto definitivo e irrevocabile, decreto la cui nullità la debitrice esecutata aveva eccepito sul presupposto che era stato emesso da un giudice incompetente per territorio, in quanto adito sulla scorta di una clausola derogativa del foro del consumatore abusiva e illegittima.
Il raggio applicativo del principio è segnato dal caso del decreto ingiuntivo emesso
4 a favore di un professionista e che il consumatore «non ha opposto» (par. 3.1.).
I principi enunciati nella sentenza derivano dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa il 17 maggio 2002 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19.
La Corte di Giustizia è stata chiamata a risolvere la seguente, specifica questione pregiudiziale: «se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole» (par. 50).
Anche la pronuncia della Corte di Giustizia – è evidente, dalla formulazione della questione – è relativa ai rimedi esperibili dal consumatore avverso un decreto ingiuntivo che «non sia stato oggetto di opposizione».
La Corte, statuendo sulla questione pregiudiziale, ha affermato che «l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del
5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole».
In motivazione, è puntualizzato che «in un caso del genere, l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione» (par. 66).
La giurisprudenza interna ha sintetizzato la questione, con la relativa soluzione, in questi esatti termini: «ove il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole
5 presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, la “valutazione” (il “controllo”) sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell'esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito» (par. 5.1.).
La ratio dei principi illustrati è che l'inattività del giudice del procedimento monitorio, consistita nell'omesso rilievo officioso di nullità che emergano ex actis, ove non rimediabile in una sede successiva, impedirebbe definitivamente di colmare proprio nel processo quel dislivello sostanziale esistente tra i contraenti, facendo gravare la violazione dell'obbligo del rilievo officioso della abusività della clausola negoziale sul consumatore, sebbene questi sia rimasto privo di tutte le “informazioni” che gli sono dovute per porlo in condizione di determinare la portata dei suoi diritti al fine di poter esercitare, per la prima volta, la propria difesa in sede di opposizione al decreto ingiuntivo
“con piena cognizione di causa” (così, Cass. Sez. Un. n. 9479/23, in motivazione).
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo è stato fatto oggetto di opposizione.
La circostanza è comprovata dalla documentazione prodotta (anche nel fascicolo della procedura esecutiva): l'atto di citazione, notificato in data 27.11.2001, con cui Pt_1
e hanno opposto il decreto ingiuntivo;
la sentenza n.819/2016
[...] Parte_2
della Corte d'Appello di Catania, davanti alla quale erano state impugnate le sentenze, la non definitiva e la definitiva, pronunciate nella causa di opposizione;
l'ordinanza n.
39529/21 della Corte di cassazione, con cui il ricorso avverso la sentenza d'appello è stato rigettato.
Se il decreto ingiuntivo che sarebbe inficiato dalla nullità della clausola determinativa della competenza per territorio è stato opposto dai debitori, è evidente che non è integrabile e non è integrato il presupposto per ammettere, in conformità alle pronunce giurisprudenziali citate, una contestazione di aspetti di abusività di clausole che gli opponenti avrebbero potuto e dovuto dedurre con l'atto di opposizione.
L'elaborazione dei principi illustrati e la loro rilevanza applicativa ruotano intorno al decreto ingiuntivo emesso all'esito di un procedimento in cui il giudice non abbia rilevato, sebbene ne fossero ravvisabili elementi sintomatici, una nullità a tutela del consumatore oppure non abbia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto da cui è sorto il credito, quando il decreto medesimo non sia stato opposto.
E questo si deve ritenere specialmente in forza dei seguenti principi, i quali ampliano considerevolmente l'area della rilevabilità d'ufficio delle nullità: il giudice
6 davanti al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di un diverso vizio di nullità, ove emerga dagli atti (Cass. n. 10328/23); nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è rilevabile d'ufficio la nullità di clausole contrattuali su cui si fondi la domanda monitoria (Cass. n. 23974/10); «il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo» (Cass. n. 34590/23).
Peraltro, nella vicenda processuale relativa al decreto ingiuntivo opposto – per quanto emerge dalla motivazione dell'ordinanza della Corte di cassazione, ritenendo inammissibile il motivo – gli opponenti avevano dedotto, con il ricorso per cassazione, che, ravvisato, dalla Corte d'appello, un “credito al consumo” nel mutuo chirografario, la
Corte medesima avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la nullità di talune clausole.
Opera, allora, il principio – consolidato – per cui il giudice davanti al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda inerente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio (Cass. n. 15408/16).
Ne deriva che il giudicato, come per qualsiasi diritto autodeterminato, copre tutti i possibili vizi di nullità, dedotti o deducibili.
Secondo un principio giurisprudenziale, nelle azioni a tutela di un diritto o di una situazione giuridica cc.dd. autodeterminati «la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto», con la conseguenza che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna di uno di quei diritti o di quelle situazioni, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di fare valere ex novo il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo (così, Cass. n. 22591/20; Cass. n.
1682/91).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati – da cui non è possibile discostarsi –, l'opposizione va rigettata.
L'opposizione è infondata per un'altra ragione.
La pronuncia addietro citata ha affermato che, nel caso in cui il decreto ingiuntivo
7 non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, «il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva»; ed «è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto – avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione – e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.» (Cass. Sez.
Un. n. 9479/23).
Queste le scansioni tracciate dalla pronuncia: il giudice dell'esecuzione, fino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
se rilevi il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se lo escluda, ne informa le parti e «avvisa il debitore consumatore… che entro 40 giorni da tale informazione… può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione»; prima che scada il detto termine, e comunque fino alle decisioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore, il giudice dell'esecuzione «si asterrà dal procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito».
Perciò, l'opposizione non potrebbe determinare la “sospensione” della procedura esecutiva, ma soltanto uno stallo fino alla scadenza del termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo o, se un'opposizione tardiva sia proposta, fino alle decisioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.
Nel caso in esame l'opposizione al decreto ingiuntivo era stata già proposta, sicché non appaiono integrati i presupposti per attivare il contraddittorio, nelle forme descritte, peraltro su una questione che le parti esecutate stesse hanno dedotto con l'opposizione all'esecuzione.
8 In sintesi, il rimedio individuato e stabilito dalla pronuncia è l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, a cui non potrebbe riconoscersi spazio quando sia stata già proposta un'opposizione tempestiva: è un rimedio che la pronuncia citata ha individuato come esclusivo, avendo la medesima escluso, anche per ragioni sistematiche e di tutela dei valori che vengono in rilievo, i rimedi endoesecutivi.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati, l'opposizione va rigettata.
In considerazione degli aspetti di peculiarità e comunque di novità delle questioni controverse, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa le spese.
Così deciso in Messina il 26 aprile 2024.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
9
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Opposizione all'esecuzione
(art. 615, comma 2° c.p.c.) nella causa iscritta al n. 3992/2016 R.G., immobiliare proposta da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dall'avv. Francesco Torre, C.F._2
– attori opponenti contro
), difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Ivan Chiaramonte,
– convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
e hanno proposto opposizione all'esecuzione Parte_1 Parte_2
immobiliare (procedura n. 14/2010 R.G.E.) intrapresa dalla
[...]
nei loro confronti con un pignoramento effettuato in base Controparte_2
ad un decreto ingiuntivo n. 110/01, emesso il 24 luglio 2001 dal Tribunale di Catania,
Sezione distaccata di Giarre, e dichiarato provvisoriamente esecutivo limitatamente alla somma pretesa a titolo di mutuo.
Emerge dalla documentazione agli atti, inclusa quella inserita nel fascicolo relativo alla procedura esecutiva immobiliare n. 14/2010 R.G.E., ritualmente acquisita –per ordinanza del 21 dicembre 2023 –, che i crediti fatti valere con il ricorso monitorio erano derivati dal saldo debitorio di un rapporto di conto corrente (identificato dal n. 394-01) e
1 dal mutuo chirografario stipulato in data 14.5.1996 (identificato dal n. 01/21/94924), per un ammontare complessivo di euro 43.856,51 (2.963,35, il saldo debitorio del conto corrente;
40893,16, il residuo dovuto a titolo di rimborso della somma mutuata).
Con ricorso datato 2.5.2016 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione avverso l'esecuzione esponendo quanto segue: la era stata ammessa Pt_1
come socia nella compagine della di , in quanto inserita negli Org_1 CP_2
elenchi dei “coltivatori diretti” del Comune di Taormina;
in seguito la aveva Pt_1
scoperto che la , nel fornire i suoi dati personali al Garante Organizzazione_2
della privacy, l'aveva inserita nell'elenco delle “famiglie consumatrici”, dimostrando di trattarla, perciò, come consumatrice e non come coltivatrice diretta.
Il contratto di mutuo chirografario, stipulato in data 14.5.1996 dalla quale Pt_1
mutuataria, e dalla di , quale mutuante, con l'intervento del Org_1 CP_2
quale fideiussore, prevede, alla clausola 13), che per le controversie inerenti Pt_2
all'interpretazione e all'applicazione del contratto stesso sarebbe stato competente l'ufficio nella cui circoscrizione si trovava la sede dell'istituto creditizio.
Sostenendo che tale clausola sia abusiva, per contrasto con la normativa europea e nazionale in materia di tutela del consumatore, che la sua abusività ne comporterebbe l'inefficacia, che sarebbe irrilevante il fatto che il titolo esecutivo sia provvisoriamente esecutivo, che l'abusività, non essendo stata rilevata d'ufficio del giudice del procedimento monitorio, può essere dedotta davanti al giudice dell'esecuzione, gli opponenti hanno chiesto che, previa sospensione dell'esecuzione, fossero accertate la nullità della detta clausola e la nullità del decreto ingiuntivo, con la conseguente declaratoria di nullità della procedura esecutiva.
La in cui si è fusa per Controparte_1
incorporazione la , ha resistito Controparte_2
all'opposizione, chiedendone il rigetto.
Il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 17 maggio 2016, ha rigettato l'istanza di sospensione.
Gli opponenti hanno instaurato il giudizio di merito.
La (già Controparte_1 [...]
) ha resistito. Controparte_2
Le eccezioni preliminari, sollevate dalla conventa opposta, sono infondate e si devono intendere rigettate.
2 Quanto alla dedotta nullità della notificazione dell'atto di citazione, basti osservare che un eventuale vizio è rimasto sanato dalla costituzione della convenuta.
Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, con la conseguenza che la costituzione del convenuto, anche se fatta al solo fine di eccepire la nullità della notificazione dell'atto notificato, determina la sanatoria del vizio con efficacia retroattiva.
Non sussiste una improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo della causa.
La giurisprudenza ha affermato che «nell'ambito di tutte le cosiddette “opposizioni esecutive”, il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione» (Cass. n. 21512/21, la quale ha puntualizzato che comunque «la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307
c.p.c.»).
L'opposizione non può essere accolta, per due ragioni.
Si deve premettere, per impostare la corretta soluzione del caso, che con l'atto di opposizione è stata dedotta, come motivo che inficerebbe la validità della procedura esecutiva, la nullità del decreto monitorio, nullità che sarebbe derivata dalla nullità della clausola n. 13) del contratto di mutuo chirografario per contrasto con la normativa europea e nazionale in materia di tutela del consumatore.
La detta clausola ha derogato il criterio di competenza del foro del consumatore, prevedendo che la competenza sarebbe spettata al «foro» nella cui circoscrizione l'istituto creditizio aveva sede.
La stipulazione, risalendo al maggio del 1996, ricadrebbe sotto la vigenza dell'art. 1469-bis c.c., introdotto dalla legge n. 52/96, entrata in vigore il 25 febbraio 1996.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, che concerne le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022,
«quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la
3 rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la translatio iudicii; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.» (Cass.
Sez. Un. n. 9479/23).
Strettamente connesso a questo è il principio – sempre affermato dalla pronuncia citata – per cui «nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto – avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione – e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.» (Cass. Sez. Un. n. 9479/23).
Il caso deciso da questa pronuncia era relativo ad un'esecuzione intrapresa in base ad un decreto ingiuntivo non opposto e, perciò, divenuto definitivo e irrevocabile, decreto la cui nullità la debitrice esecutata aveva eccepito sul presupposto che era stato emesso da un giudice incompetente per territorio, in quanto adito sulla scorta di una clausola derogativa del foro del consumatore abusiva e illegittima.
Il raggio applicativo del principio è segnato dal caso del decreto ingiuntivo emesso
4 a favore di un professionista e che il consumatore «non ha opposto» (par. 3.1.).
I principi enunciati nella sentenza derivano dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa il 17 maggio 2002 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19.
La Corte di Giustizia è stata chiamata a risolvere la seguente, specifica questione pregiudiziale: «se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole» (par. 50).
Anche la pronuncia della Corte di Giustizia – è evidente, dalla formulazione della questione – è relativa ai rimedi esperibili dal consumatore avverso un decreto ingiuntivo che «non sia stato oggetto di opposizione».
La Corte, statuendo sulla questione pregiudiziale, ha affermato che «l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del
5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole».
In motivazione, è puntualizzato che «in un caso del genere, l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione» (par. 66).
La giurisprudenza interna ha sintetizzato la questione, con la relativa soluzione, in questi esatti termini: «ove il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole
5 presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, la “valutazione” (il “controllo”) sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell'esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito» (par. 5.1.).
La ratio dei principi illustrati è che l'inattività del giudice del procedimento monitorio, consistita nell'omesso rilievo officioso di nullità che emergano ex actis, ove non rimediabile in una sede successiva, impedirebbe definitivamente di colmare proprio nel processo quel dislivello sostanziale esistente tra i contraenti, facendo gravare la violazione dell'obbligo del rilievo officioso della abusività della clausola negoziale sul consumatore, sebbene questi sia rimasto privo di tutte le “informazioni” che gli sono dovute per porlo in condizione di determinare la portata dei suoi diritti al fine di poter esercitare, per la prima volta, la propria difesa in sede di opposizione al decreto ingiuntivo
“con piena cognizione di causa” (così, Cass. Sez. Un. n. 9479/23, in motivazione).
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo è stato fatto oggetto di opposizione.
La circostanza è comprovata dalla documentazione prodotta (anche nel fascicolo della procedura esecutiva): l'atto di citazione, notificato in data 27.11.2001, con cui Pt_1
e hanno opposto il decreto ingiuntivo;
la sentenza n.819/2016
[...] Parte_2
della Corte d'Appello di Catania, davanti alla quale erano state impugnate le sentenze, la non definitiva e la definitiva, pronunciate nella causa di opposizione;
l'ordinanza n.
39529/21 della Corte di cassazione, con cui il ricorso avverso la sentenza d'appello è stato rigettato.
Se il decreto ingiuntivo che sarebbe inficiato dalla nullità della clausola determinativa della competenza per territorio è stato opposto dai debitori, è evidente che non è integrabile e non è integrato il presupposto per ammettere, in conformità alle pronunce giurisprudenziali citate, una contestazione di aspetti di abusività di clausole che gli opponenti avrebbero potuto e dovuto dedurre con l'atto di opposizione.
L'elaborazione dei principi illustrati e la loro rilevanza applicativa ruotano intorno al decreto ingiuntivo emesso all'esito di un procedimento in cui il giudice non abbia rilevato, sebbene ne fossero ravvisabili elementi sintomatici, una nullità a tutela del consumatore oppure non abbia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto da cui è sorto il credito, quando il decreto medesimo non sia stato opposto.
E questo si deve ritenere specialmente in forza dei seguenti principi, i quali ampliano considerevolmente l'area della rilevabilità d'ufficio delle nullità: il giudice
6 davanti al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di un diverso vizio di nullità, ove emerga dagli atti (Cass. n. 10328/23); nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è rilevabile d'ufficio la nullità di clausole contrattuali su cui si fondi la domanda monitoria (Cass. n. 23974/10); «il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo» (Cass. n. 34590/23).
Peraltro, nella vicenda processuale relativa al decreto ingiuntivo opposto – per quanto emerge dalla motivazione dell'ordinanza della Corte di cassazione, ritenendo inammissibile il motivo – gli opponenti avevano dedotto, con il ricorso per cassazione, che, ravvisato, dalla Corte d'appello, un “credito al consumo” nel mutuo chirografario, la
Corte medesima avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la nullità di talune clausole.
Opera, allora, il principio – consolidato – per cui il giudice davanti al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda inerente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio (Cass. n. 15408/16).
Ne deriva che il giudicato, come per qualsiasi diritto autodeterminato, copre tutti i possibili vizi di nullità, dedotti o deducibili.
Secondo un principio giurisprudenziale, nelle azioni a tutela di un diritto o di una situazione giuridica cc.dd. autodeterminati «la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto», con la conseguenza che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna di uno di quei diritti o di quelle situazioni, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di fare valere ex novo il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo (così, Cass. n. 22591/20; Cass. n.
1682/91).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati – da cui non è possibile discostarsi –, l'opposizione va rigettata.
L'opposizione è infondata per un'altra ragione.
La pronuncia addietro citata ha affermato che, nel caso in cui il decreto ingiuntivo
7 non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, «il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva»; ed «è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto – avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione – e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.» (Cass. Sez.
Un. n. 9479/23).
Queste le scansioni tracciate dalla pronuncia: il giudice dell'esecuzione, fino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
se rilevi il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se lo escluda, ne informa le parti e «avvisa il debitore consumatore… che entro 40 giorni da tale informazione… può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione»; prima che scada il detto termine, e comunque fino alle decisioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore, il giudice dell'esecuzione «si asterrà dal procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito».
Perciò, l'opposizione non potrebbe determinare la “sospensione” della procedura esecutiva, ma soltanto uno stallo fino alla scadenza del termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo o, se un'opposizione tardiva sia proposta, fino alle decisioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.
Nel caso in esame l'opposizione al decreto ingiuntivo era stata già proposta, sicché non appaiono integrati i presupposti per attivare il contraddittorio, nelle forme descritte, peraltro su una questione che le parti esecutate stesse hanno dedotto con l'opposizione all'esecuzione.
8 In sintesi, il rimedio individuato e stabilito dalla pronuncia è l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, a cui non potrebbe riconoscersi spazio quando sia stata già proposta un'opposizione tempestiva: è un rimedio che la pronuncia citata ha individuato come esclusivo, avendo la medesima escluso, anche per ragioni sistematiche e di tutela dei valori che vengono in rilievo, i rimedi endoesecutivi.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati, l'opposizione va rigettata.
In considerazione degli aspetti di peculiarità e comunque di novità delle questioni controverse, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa le spese.
Così deciso in Messina il 26 aprile 2024.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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