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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/11/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 67/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ulisse Bardani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Bontempi n. 1 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
= Appellato=
nei confronti di
(c.f. ), quale erede di , CP_1 CodiceFiscale_2 Persona_1
(c.f. , quale erede di Controparte_2 CodiceFiscale_3 Persona_1
= Appellanti=
e di pagina 1 di 13 c.f.: ), quale erede di Controparte_3 CodiceFiscale_4 Persona_2 CP_4
e ,
[...] Controparte_5
(c.f.: ), quale erede di Controparte_6 CodiceFiscale_5 Persona_3
e , CP_4 Controparte_5
(c.f.: ), Parte_2 CodiceFiscale_6
(c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_7
Eredi della defunta (c.f. ), Persona_4 CodiceFiscale_8
(c.f.: ), in proprio, CP_1 CodiceFiscale_2
=Appellati=
OGGETTO: ON
CONCLUSIONI:
Per parte appellata ): come da note di trattazione del 27.01.2025. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 3/11/2010 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Spoleto Persona_1 Controparte_7 [...]
, , , Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Per_4
e per sentir dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione del
[...] CP_1
diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, insistente sui fondi di proprietà dei convenuti contraddistinti al C.T. del comune di Spoleto al foglio 166, particelle 92, 91,
93, 94 ed in favore del fondo di sua proprietà contraddistinto al C.E.U. dello stesso
Comune al foglio 165, particelle 567, 603, 695, e 644, nonché al C.T. dello stesso comune al foglio 165, particelle 423, 426, 603, e 605.
pagina 2 di 13 In via subordinata chiedeva la costituzione, a carico ed a favore degli stessi fondi, della servitù coattiva di transito ai sensi dell'art. 1051 c.c.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e prove testimoniali.
Il Tribunale di Spoleto con sentenza n. 231/2011, pubblicata il 18.10.2011 accoglieva la domanda attorea e dichiarava costituita per usucapione la servitù di passaggio come richiesta dall'attore.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 231/2011 interponeva appello Per_1
eccependo la nullità della sentenza del Tribunale di Spoleto per il mancato
[...]
rispetto del termine minimo di comparizione ex art. 163 e 164 c.p.c., domandando la regressione del processo in primo grado.
Nel merito contestava l'utilizzo costante della strada in questione, affermando che le saltuarie circostanze nelle quali al era stato consentito il transito, erano state Parte_1
frutto di “cortese tolleranza”.
Affermava inoltre, che il “recente” acquisto del fondo da parte del non era Parte_1
idoneo al maturarsi dell'usucapione e che anche il dante causa del aveva avuto Parte_1
accesso alla strada solo in particolare circostanze e sempre per tacita o espressa concessione del deducente.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva dichiararsi la nullità – inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e, conseguentemente, di tutti gli atti del processo di primo grado e dunque della sentenza impugnata;
in subordine la nullità della citazione per violazione del disposto di cui agli art. 163 e 164 c.p.c.; nel merito il rigetto della domanda attrice;
la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; in via riconvenzionale, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare l'attore pagina 3 di 13 tenuto alla contribuzione alle spese di manutenzione della strada e il diritto ad una indennità da determinarsi in separata sede.
Si costituiva in giudizio e resisteva all'appello domandando l'integrazione Parte_1
del contraddittorio nei confronti di tutte le parti convenute in primo grado -non citate in appello- e, pur convenendo sul mancato rispetto dei termini di costituzione nel giudizio di primo grado, sosteneva la trattazione della causa da parte del giudice di seconda istanza,
non ricorrendo alcuna delle tassative ipotesi previste ai sensi degli art. 353 e 354 c.p.c. per la regressione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i convenuti in primo grado, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza non definitiva n. 445/2015, accoglieva l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per la mancata osservanza dei termini a comparire di cui all'art. 163 c.p.c., tuttavia, non trattandosi di ipotesi di nullità
processuale implicante la regressione del processo al giudice di primo grado - stante la tassatività delle ipotesi previste dagli art. 353 e 353 c.p.c. – disponeva la trattazione nel merito e la rinnovazione degli atti nulli.
Con separata ordinanza 22.5.2015 la Corte di Appello ammetteva la prova per testi dedotta da con le memorie 8/12/2012 e 21/5/2015. Parte_1
Espletata la prova per testi, la causa era trattenuta in decisione dal Collegio.
Nella pendenza del termine per il deposito degli atti conclusivi decedeva l'appellante
, quindi, la Corte di Appello dichiarava l'interruzione del giudizio. Persona_1
Ritualmente riassunto dall'appellato nei confronti degli eredi dell'appellante, CP_1
e , quest'ultime non comparivano all'udienza del 08/09/2016
[...] Controparte_2
fissata per la prosecuzione del giudizio, quindi, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
pagina 4 di 13 Con sentenza n. 533/2016, pubblicata il 15/10/2016, la Corte di Appello di Perugia,
dichiarava costituita per usucapione la servitù di passaggio, in foma pedonale e carrabile,
in favore del fondo di proprietà dell'appellato ed a carico dei proprietari dei fondi serventi, secondo quanto richiesto con la domanda introduttiva dinanzi al Tribunale di
Spoleto, dichiarando altresì irripetibili le spese del primo grado di giudizio e condannando gli appellanti eredi al pagamento delle spese del grado. Persona_1
Avverso la pronuncia della Corte di Appello di Perugia, n. 533/2016 e CP_1
, quali eredi di , proponevano ricorso in Cassazione Controparte_2 Persona_1
per sei motivi:
- con la prima censura, i ricorrenti denunciavano – ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.
- la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul primo motivo dell'atto di appello relativo alla richiesta della dichiarazione di nullità-inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio e, conseguentemente, di tutti gli atti del processo di primo grado e della sentenza del Tribunale di Spoleto depositata il 3 novembre 2011;
- con il secondo motivo, i ricorrenti deducevano – con riferimento all'art. 360, co. 1, n.
3 c.p.c. – la violazione dell'art. 354, co. 1, c.p.c., poiché in presenza della nullità
dell'atto di citazione, la Corte di appello avrebbe dovuto rimettere le parti davanti al giudice di primo grado;
- con la terza doglianza, i ricorrenti lamentavano – con riguardo all'art. 360, co. 1, n. 4
c.p.c. – la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata;
- con il quarto motivo, i ricorrenti prospettavano - con riferimento all'art. 360, co. 1, n.
3 c.p.c. -la violazione degli art. 183 e segg. c.p.c. in relazione all'art. 354 c.p.c., poiché
la Corte di Appello, pur avendo asserito di dover provvedere alla rinnovazione degli atti nulli, aveva, poi, proceduto direttamente all'ammissione ed all'espletamento dei pagina 5 di 13 mezzi istruttori articolati dal solo , precludendo ogni loro possibilità di Parte_1
esercitare legittimamente il loro diritto di compiere le attività assertive e probatorie;
- con la quinta censura i ricorrenti denunciavano – con riferimento all'art. 360, co. 1, n.
3 c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli art. 1158 e 1146 c.c., per avere la
Corte di appello ritenuto erroneamente che, nella fattispecie, fosse maturato il periodo ventennale dell'esercizio della controversa servitù di passaggio per l'acquisto a titolo di usucapione del relativo diritto da parte del dovendosi rilevare che detto Parte_1
possesso non era iniziato prima del maggio 2006, non essendo, peraltro, emersa la sussistenza di un titolo idoneo alla “traditio” del possesso al fine dell'applicabilità del citato art. 1146, co. 2, c.c. e, quindi, per l'unione dei due possessi, quello antecedente e quello successivo allo scopo della maturazione del complessivo possesso ventennale previsto dal menzionato 1158 c.c.;
- con il sesto motivo i ricorrenti deducevano – ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. –
la violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92, co. 2, c.p.c., avendo la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ritenuto gli stessi totalmente soccombenti (e,
quindi, tenuti al pagamento totale delle spese), malgrado fossero risultati vittoriosi relativamente ad un motivo della proposta impugnazione.
Con controricorso del 23/05/2017 si costituiva che contestava Parte_1
l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione, domandandone il rigetto.
Con ordinanza interlocutoria n. 35978/2022, depositata il 7/12/2022, la Suprema Corte
disponeva l'integrazione del contraddittorio – vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario – nei confronti di tutte le parti appellate alle quali non era stato notificato il ricorso per cassazione.
Con ordinanza n. 30969/2023 pubblicata il 07/11/2024 la Corte di Cassazione, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettando i primi due e dichiarando assorbiti pagina 6 di 13 gli altri, cassava la sentenza impugnata in relazione all'accolto motivo e rinviava alla
Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha riassunto il giudizio dinnanzi Parte_1
alla Corte di Appello di Perugia domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte di Appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio della Suprema Corte
- In linea preliminare accertare e dichiarare che l'Avv. ha ritualmente Parte_1
riassunto in sede di rinvio dalla Cassazione il giudizio già pendente tra le parti dinanzi la
Corte di Appello di Perugia, rubricato al RG n. 232/2012; - In tesi Previa declaratoria di
piena utilizzabilità delle risultanze istruttorie e delle prove documentali e orali,
rispettivamente acquisite ed espletate nel pregresso giudizio di appello, accogliere nei
confronti degli appellanti in riassunzione, sopra indicati, le conclusioni tutte proposte
dall'avv. con l'atto di citazione in primo grado e riproposte in grado di Parte_1
appello; conclusioni poc'anzi trascritte e da intendersi qui integralmente riportate e
riproposte. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio di Appello,
del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio, oltre accessori di legge. In linea
istruttoria Accertare e dichiarare la piena utilizzabilità, nel presente giudizio di rinvio,
delle prove documentali e delle prove orali assunte nel pregresso giudizio di appello,
nonché la piena opponibilità delle stesse alle attuali appellanti in riassunzione. Assegnare
agli appellati termine per dedurre i propri mezzi di prova;
assegnando altresì termine
all'Avv. lo stesso termine, nonché termine successivo per l'eventuale prova Parte_1
contraria. Si produce in ogni caso la copia dei verbali di assunzione delle prove
testimoniali, di cui al pregresso giudizio di appello. In linea istruttoria subordinata
qualora ne fosse ravvisata la necessità ammettere le richieste istruttorie formulate
dall'Avv. in primo grado all'udienza del 8/02/2011 e con memorie Parte_1
pagina 7 di 13 8/12/2012 e 21/05/2015, nonché le prove richieste sempre dall'Avv. in Parte_1
grado di appello. Richieste istruttorie che si intendono qui espressamente richiamate e
riprodotte”.
Le parti convenute in riassunzione non si sono costituite in giudizio.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 02.04.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
****
Preliminarmente la Corte dichiara la contumacia di (in proprio e quale CP_1
erede di , (quale erede di , Persona_1 Controparte_2 Persona_1
(quale erede di e Controparte_3 Controparte_7 Controparte_5
, (quale erede di e
[...] Controparte_6 Controparte_7
), e CP_5 Controparte_5 Parte_2 Parte_3
gli Eredi di , tutti non costituiti, ancorché regolarmente citati. Persona_4
****
La Corte rileva, inoltre, che e , eredi dell'appellante CP_1 Controparte_2
– non costituite ancorché regolarmente citate nel presente giudizio di Persona_1
rinvio - non hanno dedotto e articolato istanze e richieste istruttorie, cioè non hanno effettuato le attività che avrebbero potuto svolgere in primo grado se il processo fosse stato ritualmente instaurato.
Dal che deriva che la domanda proposta da debba essere nuovamente Parte_1
esaminata e valutata da questo Collegio in base alle sole risultanze istruttorie (produzioni documentali e prova per testi), acquisite ed espletate nel contraddittorio tra le parti pagina 8 di 13 costituite nel pregresso giudizio di appello (R.g. n. 232/12), non avendo in questa sede e quali eredi di articolato e CP_1 Controparte_2 Persona_1
richiesto l'ammissione di alcuna istanza e richiesta istruttoria.
Tanto premesso occorre osservare che ha contestato l'utilizzo costante Persona_1
della strada in questione da parte del affermando che le saltuarie circostanze Parte_1
nelle quali al medesimo era stato consentito il transito sono state frutto di “cortese
tolleranza”.
Il ha anche sostenuto che il “recente” acquisto del fondo da parte del Per_1 Parte_1
non fosse idoneo al maturarsi dell'usucapione e che anche il dante causa del Parte_1
aveva avuto accesso alla strada solo in particolare circostanze e sempre per tacita o espressa concessione del deducente (cfr. pag. 3 dell'atto di appello).
Ebbene, la Corte rileva che le deposizioni rese dai testi ( Testimone_1 Tes_2
, , e
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
escussi nel precedente giudizio di appello (udienza del 26.10.2015) Testimone_6
sono tra loro pienamente convergenti ed inducono a ritenere raggiunta la prova dell'esercizio, libero e pacifico, nel ventennio antecedente l'instaurazione del giudizio, del passaggio sia pedonale sia carrabile, da parte del e del suo dante causa, sul tratto Parte_1
di strada in questione, corrispondente all'esercizio di un diritto di servitù.
In particolare, sulla circostanza dedotta al capitolo n. 1 della comparsa di Testimone_1
costituzione del “Vero che la strada che si diparte a monte della comunale che Parte_1
conduce alla località Vallocchia, raggiunge lo “Spartitone”, scende sino alle “Palazze”
e si ricongiunge con il “Giro dei Condotti” è l'unica via di accesso alla proprietà
dell'Avv. sita, per l'appunto, lungo il “Giro dei Condotti”, ha dichiarato: Parte_1
“Conosco bene i luoghi e i nomi delle località indicate nel capitolo di prova. La
pagina 9 di 13 circostanza è vera. Transitando con una vettura, l'unica via di accesso è quella indicata
nel capitolo”.
La circostanza è stata confermata dal teste : “E' vera la circostanza sono Testimone_3
proprietario di un'abitazione sita nei pressi di quella dell'Avv. ; “Ho ereditato Parte_1
l'abitazione … dai miei genitori, proprietari sin dai primo del 900. Ho transitato anche
personalmente con la mia autovettura, così come molte altre persone”, nonché dal teste
“E' vera la circostanza. Conosco la zona perché la Testimone_7
frequento da circa quaranta anni”.
, ha riferito (cap. 7) che il medesimo percorso era utilizzato in Testimone_2
precedenza dal dante causa del : “E' vera la Parte_1 Persona_5
circostanza. Trasportavo il gasolio presso l'abitazione, seguendo il tracciato descritto al
precedente capitolo n° 1 che mi è stato letto”.
Anche il teste ha confermato l'utilizzo della strada, sia da parte del Testimone_5
sia dal suo dante causa: “Sono geometra ed ho assistito l'Avv. sin Parte_1 Parte_1
dall'acquisto dell'immobile del Sig. … La Circostanza è vera … anche il Per_5 Per_5
transita(va) da quella strada”.
Nello stesso senso ha pure riferito “E vera la circostanza. Testimone_6
Sono nata in [...] posto, cioè in via Giro dei Condotti ed ancora oggi frequento quella
località” … “Conosco il Sig. , anche lui utilizzava la strada descritta al capitolo n° Per_5
1”.
Orbene, dal complesso delle soprariportate deposizioni testimoniali - tra esse concordi e convergenti, dunque, attendibili, non essendovi in atti elementi contrastanti alle circostanze dai medesimi riferiti - unitamente alla documentazione prodotta in atti emerge l'acquisto ad usucapionem del diritto di servitù di passaggio a piedi e con mezzi pagina 10 di 13 meccanici a carico del fondo di proprietà dei convenuti in riassunzione a favore di quello di proprietà di . Parte_4
In effetti l'utilizzo della strada in questione da parte del e del suo dante causa Parte_1
non è stato mai smentito dall'appellante (anche perché l'abitazione del Persona_1
era ed è raggiungibile solo per quella via), il quale si era limitato ad Parte_1 Per_1
affermare che il transito in discorso era frutto di “cortese tolleranza” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello R.g. n. 232/12).
In proposito osserva però questa Corte che colui che esercita il potere di fatto sulla cosa si presume possessore e che spetta a colui che contesta il potere l'onere di provare che detto potere deriva dall'altrui tolleranza (tra le tante vedi Cass. 09/17339; Cass. 04/11871); nel caso in esame il non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale assunto, che Per_1
comunque risulta del tutto inverosimile se si considera la lunga durata del godimento,
avvenuto sempre pacificamente e pubblicamente, in quanto la strada - come riferito da tutti i testi escussi - era normalmente utilizzata dal e prima di lui dal suo dante Parte_1
causa, per raggiungere l'abitazione.
Da quanto argomentato deriva che il principale motivo di impugnazione proposto dal nell'atto di appello va respinto, mentre va accolta la domanda formulata dal Per_1
che trova pieno riscontro nell'attività istruttoria svolta. Parte_1
****
In via di denegato subordine il aveva chiesto che, ove accolta la domanda del Per_1
lo stesso fosse dichiarato tenuto a contribuire a spese ed oneri per le opere di Parte_1
manutenzione della strada oggetto di lite.
La domanda, per come formulata, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse.
Infatti tutto ciò che riguarda l'estensione e l'esercizio della servitù è disciplinato dal Capo
V° del Titolo VI° del III° Libro del Codice Civile ed è di solare evidenza che la servitù pagina 11 di 13 oggetto di lite non potrà che essere assoggettata alla disciplina previsa in subiecta
materia.
Quanto all'indennità prevista dall'art. 1053 cod. civile, richiesta sempre in via di subordine dal , osserva questa Corte che si tratta di istituto applicabile all'ipotesi Per_1
di servitù di passaggio coattivo (art. 1051 cod. civile) che non ricorre nel caso di specie.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto dal debba Per_1
essere rigettato ed accolte le domande proposte dall'attore in primo grado. Parte_1
Considerato l'esito del giudizio di Cassazione, visto l'art. 92, comma secondo, c.p.c. le spese di lite attinenti a quel grado vengono interamente compensate tra le parti.
Quanto alle spese del presente giudizio di rinvio ed a quelle del precedente giudizio di appello R.g. n. 232/2012, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, così decide:
- Dichiara costituita per intervenuta usucapione la servitù di transito, sia a piedi che con qualunque mezzo meccanico, sulla strada insistente all'interno dei fondi di
[...]
e , quali di Eredi di di CP_1 Controparte_2 Persona_1 CP_1
in proprio, di e quali Eredi di Controparte_3 Controparte_6 [...]
e , di Controparte_7 Controparte_5 Parte_2
e degli Eredi di , contraddistinta al CT del
[...] Parte_3 Persona_4
Comune di Spoleto al Foglio 166, partt. 91 – 92 – 93 – 94 – 108 in favore del fondo di proprietà di contraddistinto al CT del Comune di Spoleto al foglio 165, Parte_1
pagina 12 di 13 partt. 567 – 603 – 695 – 696 – 944, nonché al CT dello stesso Comune al foglio 165,
partt. 423 – 426 – 603 – 604 – 605;
- Visto l'art. 2651 cod. civile ordina al competente Conservatore la trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- Compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite del giudizio dinanzi alla
Corte di Cassazione;
- Condanna e in solido tra loro quali eredi di CP_1 Controparte_2
al rimborso delle spese di lite sostenute da nel Persona_1 Parte_1
presente giudizio di rinvio e nel precedente giudizio di appello Rg. 232/12 che liquida rispettivamente in €.3.053,36 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge e in €.2.915,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Nulla per le spese nei confronti delle altre parti non costituite;
Così deciso in Perugia, lì 17 novembre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 67/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ulisse Bardani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Bontempi n. 1 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
= Appellato=
nei confronti di
(c.f. ), quale erede di , CP_1 CodiceFiscale_2 Persona_1
(c.f. , quale erede di Controparte_2 CodiceFiscale_3 Persona_1
= Appellanti=
e di pagina 1 di 13 c.f.: ), quale erede di Controparte_3 CodiceFiscale_4 Persona_2 CP_4
e ,
[...] Controparte_5
(c.f.: ), quale erede di Controparte_6 CodiceFiscale_5 Persona_3
e , CP_4 Controparte_5
(c.f.: ), Parte_2 CodiceFiscale_6
(c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_7
Eredi della defunta (c.f. ), Persona_4 CodiceFiscale_8
(c.f.: ), in proprio, CP_1 CodiceFiscale_2
=Appellati=
OGGETTO: ON
CONCLUSIONI:
Per parte appellata ): come da note di trattazione del 27.01.2025. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 3/11/2010 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Spoleto Persona_1 Controparte_7 [...]
, , , Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Per_4
e per sentir dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione del
[...] CP_1
diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, insistente sui fondi di proprietà dei convenuti contraddistinti al C.T. del comune di Spoleto al foglio 166, particelle 92, 91,
93, 94 ed in favore del fondo di sua proprietà contraddistinto al C.E.U. dello stesso
Comune al foglio 165, particelle 567, 603, 695, e 644, nonché al C.T. dello stesso comune al foglio 165, particelle 423, 426, 603, e 605.
pagina 2 di 13 In via subordinata chiedeva la costituzione, a carico ed a favore degli stessi fondi, della servitù coattiva di transito ai sensi dell'art. 1051 c.c.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e prove testimoniali.
Il Tribunale di Spoleto con sentenza n. 231/2011, pubblicata il 18.10.2011 accoglieva la domanda attorea e dichiarava costituita per usucapione la servitù di passaggio come richiesta dall'attore.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 231/2011 interponeva appello Per_1
eccependo la nullità della sentenza del Tribunale di Spoleto per il mancato
[...]
rispetto del termine minimo di comparizione ex art. 163 e 164 c.p.c., domandando la regressione del processo in primo grado.
Nel merito contestava l'utilizzo costante della strada in questione, affermando che le saltuarie circostanze nelle quali al era stato consentito il transito, erano state Parte_1
frutto di “cortese tolleranza”.
Affermava inoltre, che il “recente” acquisto del fondo da parte del non era Parte_1
idoneo al maturarsi dell'usucapione e che anche il dante causa del aveva avuto Parte_1
accesso alla strada solo in particolare circostanze e sempre per tacita o espressa concessione del deducente.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva dichiararsi la nullità – inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e, conseguentemente, di tutti gli atti del processo di primo grado e dunque della sentenza impugnata;
in subordine la nullità della citazione per violazione del disposto di cui agli art. 163 e 164 c.p.c.; nel merito il rigetto della domanda attrice;
la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; in via riconvenzionale, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare l'attore pagina 3 di 13 tenuto alla contribuzione alle spese di manutenzione della strada e il diritto ad una indennità da determinarsi in separata sede.
Si costituiva in giudizio e resisteva all'appello domandando l'integrazione Parte_1
del contraddittorio nei confronti di tutte le parti convenute in primo grado -non citate in appello- e, pur convenendo sul mancato rispetto dei termini di costituzione nel giudizio di primo grado, sosteneva la trattazione della causa da parte del giudice di seconda istanza,
non ricorrendo alcuna delle tassative ipotesi previste ai sensi degli art. 353 e 354 c.p.c. per la regressione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i convenuti in primo grado, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza non definitiva n. 445/2015, accoglieva l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per la mancata osservanza dei termini a comparire di cui all'art. 163 c.p.c., tuttavia, non trattandosi di ipotesi di nullità
processuale implicante la regressione del processo al giudice di primo grado - stante la tassatività delle ipotesi previste dagli art. 353 e 353 c.p.c. – disponeva la trattazione nel merito e la rinnovazione degli atti nulli.
Con separata ordinanza 22.5.2015 la Corte di Appello ammetteva la prova per testi dedotta da con le memorie 8/12/2012 e 21/5/2015. Parte_1
Espletata la prova per testi, la causa era trattenuta in decisione dal Collegio.
Nella pendenza del termine per il deposito degli atti conclusivi decedeva l'appellante
, quindi, la Corte di Appello dichiarava l'interruzione del giudizio. Persona_1
Ritualmente riassunto dall'appellato nei confronti degli eredi dell'appellante, CP_1
e , quest'ultime non comparivano all'udienza del 08/09/2016
[...] Controparte_2
fissata per la prosecuzione del giudizio, quindi, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
pagina 4 di 13 Con sentenza n. 533/2016, pubblicata il 15/10/2016, la Corte di Appello di Perugia,
dichiarava costituita per usucapione la servitù di passaggio, in foma pedonale e carrabile,
in favore del fondo di proprietà dell'appellato ed a carico dei proprietari dei fondi serventi, secondo quanto richiesto con la domanda introduttiva dinanzi al Tribunale di
Spoleto, dichiarando altresì irripetibili le spese del primo grado di giudizio e condannando gli appellanti eredi al pagamento delle spese del grado. Persona_1
Avverso la pronuncia della Corte di Appello di Perugia, n. 533/2016 e CP_1
, quali eredi di , proponevano ricorso in Cassazione Controparte_2 Persona_1
per sei motivi:
- con la prima censura, i ricorrenti denunciavano – ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.
- la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul primo motivo dell'atto di appello relativo alla richiesta della dichiarazione di nullità-inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio e, conseguentemente, di tutti gli atti del processo di primo grado e della sentenza del Tribunale di Spoleto depositata il 3 novembre 2011;
- con il secondo motivo, i ricorrenti deducevano – con riferimento all'art. 360, co. 1, n.
3 c.p.c. – la violazione dell'art. 354, co. 1, c.p.c., poiché in presenza della nullità
dell'atto di citazione, la Corte di appello avrebbe dovuto rimettere le parti davanti al giudice di primo grado;
- con la terza doglianza, i ricorrenti lamentavano – con riguardo all'art. 360, co. 1, n. 4
c.p.c. – la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata;
- con il quarto motivo, i ricorrenti prospettavano - con riferimento all'art. 360, co. 1, n.
3 c.p.c. -la violazione degli art. 183 e segg. c.p.c. in relazione all'art. 354 c.p.c., poiché
la Corte di Appello, pur avendo asserito di dover provvedere alla rinnovazione degli atti nulli, aveva, poi, proceduto direttamente all'ammissione ed all'espletamento dei pagina 5 di 13 mezzi istruttori articolati dal solo , precludendo ogni loro possibilità di Parte_1
esercitare legittimamente il loro diritto di compiere le attività assertive e probatorie;
- con la quinta censura i ricorrenti denunciavano – con riferimento all'art. 360, co. 1, n.
3 c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli art. 1158 e 1146 c.c., per avere la
Corte di appello ritenuto erroneamente che, nella fattispecie, fosse maturato il periodo ventennale dell'esercizio della controversa servitù di passaggio per l'acquisto a titolo di usucapione del relativo diritto da parte del dovendosi rilevare che detto Parte_1
possesso non era iniziato prima del maggio 2006, non essendo, peraltro, emersa la sussistenza di un titolo idoneo alla “traditio” del possesso al fine dell'applicabilità del citato art. 1146, co. 2, c.c. e, quindi, per l'unione dei due possessi, quello antecedente e quello successivo allo scopo della maturazione del complessivo possesso ventennale previsto dal menzionato 1158 c.c.;
- con il sesto motivo i ricorrenti deducevano – ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. –
la violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92, co. 2, c.p.c., avendo la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ritenuto gli stessi totalmente soccombenti (e,
quindi, tenuti al pagamento totale delle spese), malgrado fossero risultati vittoriosi relativamente ad un motivo della proposta impugnazione.
Con controricorso del 23/05/2017 si costituiva che contestava Parte_1
l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione, domandandone il rigetto.
Con ordinanza interlocutoria n. 35978/2022, depositata il 7/12/2022, la Suprema Corte
disponeva l'integrazione del contraddittorio – vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario – nei confronti di tutte le parti appellate alle quali non era stato notificato il ricorso per cassazione.
Con ordinanza n. 30969/2023 pubblicata il 07/11/2024 la Corte di Cassazione, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettando i primi due e dichiarando assorbiti pagina 6 di 13 gli altri, cassava la sentenza impugnata in relazione all'accolto motivo e rinviava alla
Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha riassunto il giudizio dinnanzi Parte_1
alla Corte di Appello di Perugia domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte di Appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio della Suprema Corte
- In linea preliminare accertare e dichiarare che l'Avv. ha ritualmente Parte_1
riassunto in sede di rinvio dalla Cassazione il giudizio già pendente tra le parti dinanzi la
Corte di Appello di Perugia, rubricato al RG n. 232/2012; - In tesi Previa declaratoria di
piena utilizzabilità delle risultanze istruttorie e delle prove documentali e orali,
rispettivamente acquisite ed espletate nel pregresso giudizio di appello, accogliere nei
confronti degli appellanti in riassunzione, sopra indicati, le conclusioni tutte proposte
dall'avv. con l'atto di citazione in primo grado e riproposte in grado di Parte_1
appello; conclusioni poc'anzi trascritte e da intendersi qui integralmente riportate e
riproposte. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio di Appello,
del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio, oltre accessori di legge. In linea
istruttoria Accertare e dichiarare la piena utilizzabilità, nel presente giudizio di rinvio,
delle prove documentali e delle prove orali assunte nel pregresso giudizio di appello,
nonché la piena opponibilità delle stesse alle attuali appellanti in riassunzione. Assegnare
agli appellati termine per dedurre i propri mezzi di prova;
assegnando altresì termine
all'Avv. lo stesso termine, nonché termine successivo per l'eventuale prova Parte_1
contraria. Si produce in ogni caso la copia dei verbali di assunzione delle prove
testimoniali, di cui al pregresso giudizio di appello. In linea istruttoria subordinata
qualora ne fosse ravvisata la necessità ammettere le richieste istruttorie formulate
dall'Avv. in primo grado all'udienza del 8/02/2011 e con memorie Parte_1
pagina 7 di 13 8/12/2012 e 21/05/2015, nonché le prove richieste sempre dall'Avv. in Parte_1
grado di appello. Richieste istruttorie che si intendono qui espressamente richiamate e
riprodotte”.
Le parti convenute in riassunzione non si sono costituite in giudizio.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 02.04.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
****
Preliminarmente la Corte dichiara la contumacia di (in proprio e quale CP_1
erede di , (quale erede di , Persona_1 Controparte_2 Persona_1
(quale erede di e Controparte_3 Controparte_7 Controparte_5
, (quale erede di e
[...] Controparte_6 Controparte_7
), e CP_5 Controparte_5 Parte_2 Parte_3
gli Eredi di , tutti non costituiti, ancorché regolarmente citati. Persona_4
****
La Corte rileva, inoltre, che e , eredi dell'appellante CP_1 Controparte_2
– non costituite ancorché regolarmente citate nel presente giudizio di Persona_1
rinvio - non hanno dedotto e articolato istanze e richieste istruttorie, cioè non hanno effettuato le attività che avrebbero potuto svolgere in primo grado se il processo fosse stato ritualmente instaurato.
Dal che deriva che la domanda proposta da debba essere nuovamente Parte_1
esaminata e valutata da questo Collegio in base alle sole risultanze istruttorie (produzioni documentali e prova per testi), acquisite ed espletate nel contraddittorio tra le parti pagina 8 di 13 costituite nel pregresso giudizio di appello (R.g. n. 232/12), non avendo in questa sede e quali eredi di articolato e CP_1 Controparte_2 Persona_1
richiesto l'ammissione di alcuna istanza e richiesta istruttoria.
Tanto premesso occorre osservare che ha contestato l'utilizzo costante Persona_1
della strada in questione da parte del affermando che le saltuarie circostanze Parte_1
nelle quali al medesimo era stato consentito il transito sono state frutto di “cortese
tolleranza”.
Il ha anche sostenuto che il “recente” acquisto del fondo da parte del Per_1 Parte_1
non fosse idoneo al maturarsi dell'usucapione e che anche il dante causa del Parte_1
aveva avuto accesso alla strada solo in particolare circostanze e sempre per tacita o espressa concessione del deducente (cfr. pag. 3 dell'atto di appello).
Ebbene, la Corte rileva che le deposizioni rese dai testi ( Testimone_1 Tes_2
, , e
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
escussi nel precedente giudizio di appello (udienza del 26.10.2015) Testimone_6
sono tra loro pienamente convergenti ed inducono a ritenere raggiunta la prova dell'esercizio, libero e pacifico, nel ventennio antecedente l'instaurazione del giudizio, del passaggio sia pedonale sia carrabile, da parte del e del suo dante causa, sul tratto Parte_1
di strada in questione, corrispondente all'esercizio di un diritto di servitù.
In particolare, sulla circostanza dedotta al capitolo n. 1 della comparsa di Testimone_1
costituzione del “Vero che la strada che si diparte a monte della comunale che Parte_1
conduce alla località Vallocchia, raggiunge lo “Spartitone”, scende sino alle “Palazze”
e si ricongiunge con il “Giro dei Condotti” è l'unica via di accesso alla proprietà
dell'Avv. sita, per l'appunto, lungo il “Giro dei Condotti”, ha dichiarato: Parte_1
“Conosco bene i luoghi e i nomi delle località indicate nel capitolo di prova. La
pagina 9 di 13 circostanza è vera. Transitando con una vettura, l'unica via di accesso è quella indicata
nel capitolo”.
La circostanza è stata confermata dal teste : “E' vera la circostanza sono Testimone_3
proprietario di un'abitazione sita nei pressi di quella dell'Avv. ; “Ho ereditato Parte_1
l'abitazione … dai miei genitori, proprietari sin dai primo del 900. Ho transitato anche
personalmente con la mia autovettura, così come molte altre persone”, nonché dal teste
“E' vera la circostanza. Conosco la zona perché la Testimone_7
frequento da circa quaranta anni”.
, ha riferito (cap. 7) che il medesimo percorso era utilizzato in Testimone_2
precedenza dal dante causa del : “E' vera la Parte_1 Persona_5
circostanza. Trasportavo il gasolio presso l'abitazione, seguendo il tracciato descritto al
precedente capitolo n° 1 che mi è stato letto”.
Anche il teste ha confermato l'utilizzo della strada, sia da parte del Testimone_5
sia dal suo dante causa: “Sono geometra ed ho assistito l'Avv. sin Parte_1 Parte_1
dall'acquisto dell'immobile del Sig. … La Circostanza è vera … anche il Per_5 Per_5
transita(va) da quella strada”.
Nello stesso senso ha pure riferito “E vera la circostanza. Testimone_6
Sono nata in [...] posto, cioè in via Giro dei Condotti ed ancora oggi frequento quella
località” … “Conosco il Sig. , anche lui utilizzava la strada descritta al capitolo n° Per_5
1”.
Orbene, dal complesso delle soprariportate deposizioni testimoniali - tra esse concordi e convergenti, dunque, attendibili, non essendovi in atti elementi contrastanti alle circostanze dai medesimi riferiti - unitamente alla documentazione prodotta in atti emerge l'acquisto ad usucapionem del diritto di servitù di passaggio a piedi e con mezzi pagina 10 di 13 meccanici a carico del fondo di proprietà dei convenuti in riassunzione a favore di quello di proprietà di . Parte_4
In effetti l'utilizzo della strada in questione da parte del e del suo dante causa Parte_1
non è stato mai smentito dall'appellante (anche perché l'abitazione del Persona_1
era ed è raggiungibile solo per quella via), il quale si era limitato ad Parte_1 Per_1
affermare che il transito in discorso era frutto di “cortese tolleranza” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello R.g. n. 232/12).
In proposito osserva però questa Corte che colui che esercita il potere di fatto sulla cosa si presume possessore e che spetta a colui che contesta il potere l'onere di provare che detto potere deriva dall'altrui tolleranza (tra le tante vedi Cass. 09/17339; Cass. 04/11871); nel caso in esame il non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale assunto, che Per_1
comunque risulta del tutto inverosimile se si considera la lunga durata del godimento,
avvenuto sempre pacificamente e pubblicamente, in quanto la strada - come riferito da tutti i testi escussi - era normalmente utilizzata dal e prima di lui dal suo dante Parte_1
causa, per raggiungere l'abitazione.
Da quanto argomentato deriva che il principale motivo di impugnazione proposto dal nell'atto di appello va respinto, mentre va accolta la domanda formulata dal Per_1
che trova pieno riscontro nell'attività istruttoria svolta. Parte_1
****
In via di denegato subordine il aveva chiesto che, ove accolta la domanda del Per_1
lo stesso fosse dichiarato tenuto a contribuire a spese ed oneri per le opere di Parte_1
manutenzione della strada oggetto di lite.
La domanda, per come formulata, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse.
Infatti tutto ciò che riguarda l'estensione e l'esercizio della servitù è disciplinato dal Capo
V° del Titolo VI° del III° Libro del Codice Civile ed è di solare evidenza che la servitù pagina 11 di 13 oggetto di lite non potrà che essere assoggettata alla disciplina previsa in subiecta
materia.
Quanto all'indennità prevista dall'art. 1053 cod. civile, richiesta sempre in via di subordine dal , osserva questa Corte che si tratta di istituto applicabile all'ipotesi Per_1
di servitù di passaggio coattivo (art. 1051 cod. civile) che non ricorre nel caso di specie.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto dal debba Per_1
essere rigettato ed accolte le domande proposte dall'attore in primo grado. Parte_1
Considerato l'esito del giudizio di Cassazione, visto l'art. 92, comma secondo, c.p.c. le spese di lite attinenti a quel grado vengono interamente compensate tra le parti.
Quanto alle spese del presente giudizio di rinvio ed a quelle del precedente giudizio di appello R.g. n. 232/2012, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, così decide:
- Dichiara costituita per intervenuta usucapione la servitù di transito, sia a piedi che con qualunque mezzo meccanico, sulla strada insistente all'interno dei fondi di
[...]
e , quali di Eredi di di CP_1 Controparte_2 Persona_1 CP_1
in proprio, di e quali Eredi di Controparte_3 Controparte_6 [...]
e , di Controparte_7 Controparte_5 Parte_2
e degli Eredi di , contraddistinta al CT del
[...] Parte_3 Persona_4
Comune di Spoleto al Foglio 166, partt. 91 – 92 – 93 – 94 – 108 in favore del fondo di proprietà di contraddistinto al CT del Comune di Spoleto al foglio 165, Parte_1
pagina 12 di 13 partt. 567 – 603 – 695 – 696 – 944, nonché al CT dello stesso Comune al foglio 165,
partt. 423 – 426 – 603 – 604 – 605;
- Visto l'art. 2651 cod. civile ordina al competente Conservatore la trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- Compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite del giudizio dinanzi alla
Corte di Cassazione;
- Condanna e in solido tra loro quali eredi di CP_1 Controparte_2
al rimborso delle spese di lite sostenute da nel Persona_1 Parte_1
presente giudizio di rinvio e nel precedente giudizio di appello Rg. 232/12 che liquida rispettivamente in €.3.053,36 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge e in €.2.915,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Nulla per le spese nei confronti delle altre parti non costituite;
Così deciso in Perugia, lì 17 novembre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
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