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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/09/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 17/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5550/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Parte_1
Paolozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, Centro Direzionale Is. G1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari Controparte_2
, , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
ed elettivamente domiciliato presso la Direzione
[...] Controparte_9 CP_10 Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: condannare: 1) L' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento CP_1 in favore del ricorrente della somma di € 16.075,89, quali ratei arretrati su pensione per ciechi civili assoluti ex L. 66/62, dal 01/12/2018 al 03/11/2022 come da allegati conteggi, oltre interessi maturati e maturandi sino alla data dell'effettivo soddisfo;
2) Altresì condannare l' in CP_1 persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
PER L'INPS: rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 03.11.2022, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di essere stato riconosciuto cieco civile assoluto, a decorrere dal 01.10.1995;
- di aver adito il Tribunale di Nola per veder riconosciuto il proprio diritto al ripristino della pensione per ciechi assoluti ex L. n. 66/1962 illegittimamente sospesa per motivi reddituali;
- che il Tribunale di Nola, con sentenza n. 5984 del 17.12.2014, non appellata, aveva accolto il ricorso proposto nei confronti dell' , riconoscendogli il diritto al percepimento della pensione, CP_1 quale cieco civile assoluto, ex L. n. 66/1962, con condanna dell'ente al pagamento dei ratei arretrati a decorrere dalla data di sospensione del pagamento (01.01.2012) oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
- che l' aveva provveduto al pagamento in via amministrativa dei ratei arretrati fino alla CP_1
17.12.2014 (data di pubblicazione della sentenza);
- che per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 la prestazione era stata regolarmente erogata, salvo essere nuovamente sospesa a partire dal gennaio 2016;
- che il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2368 del 25.11.2021 gli aveva riconosciuto il diritto al percepimento dei ratei arretrati dal 01.01.2016 al 19.11.2018;
- che, ciò nonostante, l' non aveva ancora provveduto al ripristino dell'erogazione mensile CP_1 della prestazione, benché non vi fossero stati successivi mutamenti in fatto e diritto rispetto a quanto statuito in sentenza.
Deduceva, pertanto, di essere credito della somma di € 16.075,89 a titolo di ratei di pensione per ciechi assoluti maturati e non corrisposti dal 01.12.2018 al 03.11.2022.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni. CP_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 rappresentando, preliminarmente, che, in data 09.10.2023, in esecuzione della sentenza n.
2368/2021 aveva provveduto a liquidare l'importo pari a € 11.243,93, “attenendosi strettamente al dispositivo della suddetta sentenza, peraltro confermata in sede di appello, nella parte in cui condannava lo scrivente istituto al pagamento della prestazione riconosciuta per un periodo temporale definito, ossia al pagamento dei ratei maturati dal 01/01/2016 al 19/11/2018 …”.
Deduceva, inoltre, “con riguardo all'oggetto dell'odierno petitum, ovvero al presunto credito nei confronti di controparte per i ratei arretrati dal 01/12/2018 al 03/11/2022 a titolo di pensione per ciechi assoluti, si evidenzia che l' resistente revocava correttamente il beneficio per il CP_1 superamento dei limiti reddituali in capo al ricorrente, anche in accordo con il recente orientamento giurisprudenziale espresso dalla suprema corte, ad avviso della quale “… la pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti … è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito di cui all'art. 38, primo comma, Cost., con conseguente cessazione dell'erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità …” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lavoro, sentenza n.24192/2013)”. Concludeva per la reiezione della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. La domanda è fondata, ritenendo il decidente condivisibile l'orientamento espresso su cause aventi identico oggetto dalla Corte D'Appello di Napoli e dagli altri Tribunali del Distretto
(ex multis da ultimo C. d'App. Napoli 16/06/2025 n. 2359, Trib. Nola 28/07/2025 n. 1305; Trib.
Napoli 15/05/2025 n. 3803), le cui argomentazioni sono poste a fondamento anche della presente pronuncia ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Costituisce principio consolidato, ribadito dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte, quello secondo cui “Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Cass. civ., sez. lav., 29/11/2021 n. 37269).
Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento (Cass. civ., 23/07/2015, n. 1549;
Cass. civ., S.U., 07/07/1999, n. 383).
Con specifico riferimento alle prestazioni previdenziali, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite
(Cass. civ., S.U., 07/07/1999, n. 383 e successive conformi, tra cui Cass. n. 19249/2018, n.
6908/2016, n. 20834/2015, n. 23082/2011, n. 16058/2008, n. 5151/2004), “ha precisato che il valore del giudicato si proietta nel futuro a situazione sostanziale immutata, per cui, ove si verifichi il consolidamento degli effetti del giudicato quanto all'esistenza di tutti i presupposti di legge della prestazione, nella invarianza degli elementi di fatto e di diritto preesistenti la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione;
in ciò consiste il principio dell'intangibilità del giudicato, che ha valenza generale e non opera solo in materia previdenziale (v. Cass. n. 20765 del
17/08/2018, Cass. n. 15493 del 23/07/2015, Cass. n. 11360 del 11/05/2010)” (cfr. Cass. civ. n.
35030/2021 cit.).
3. Ciò posto, nel caso di specie, la questione del requisito reddituale è stata risolta con la sentenza del Tribunale di Nola n. 5984/2014, passata in giudicato, la quale ha riconosciuto la liquidazione dei ratei della prestazione pur in presenza di un reddito da lavoro del ricorrente. Sulla scia di questa pronuncia, la successiva decisione di merito in relazione al medesimo rapporto assistenziale ha affermato che è precluso un nuovo esame di merito della questione reddituale non essendo modificate le situazioni di fatto già delibate nella sentenza passata in giudicato.
Difatti, nella pronuncia del 2014, il Tribunale di Nola sposava quell'orientamento della Suprema
Corte (contrapposto a quello richiamato dall' ) secondo cui la particolare disciplina prevista CP_1 dall'art. 68 L. n. 153/1969 (per titolari di prestazioni previdenziali) – che derogando alla generale normativa posta dall'art. 10 R.D.L. n. 636/1939 (secondo cui la pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato non è più inferiore ai minimi di legge), persegue la finalità di favorire il reinserimento sociale dell'invalido, non distogliendolo dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa – va letta in senso costituzionalmente orientato (artt. 2, 3, 4 e
38 Cost.), sicché la stessa esclude che la pensione di invalidità già riconosciuta all'assicurato in ragione della sua cecità possa essergli revocata qualora siano mutati sui redditi per effetto il conseguimento di una nuova occupazione (Cass. civ. n. 15646/2012 e n. 7308/2009).
Nella sentenza citata, il Tribunale di Nola aveva condiviso il principio statuito dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite (sent. n. 3814/2005) secondo cui nei confronti dei ciechi vige un trattamento di miglior favore rispetto alle altre categorie di invalidi civili, per cui l'entità del reddito, anche superiore ai limiti di legge, in conseguenza dell'impiego dell'interessato, non comportava il venir meno del diritto alla prestazione. Nel giustificare la deroga in favore dei ciechi civili alla conservazione del trattamento in godimento anche in caso di sopravvenuta carenza di uno dei requisiti, cioè quello reddituale, il Tribunale aveva fatto riferimento alla tutela dell'affidamento riposto dal cittadino nell'attuale ammontare del beneficio previdenziale anche in una prospettiva di progettualità di vita.
Sulla scorta di tali argomentazioni, condannava l' al ripristino della prestazione in favore CP_1 del ricorrente.
Come accennato, tale pronuncia è divenuta cosa giudicata, sicché l'accertamento in fatto e le connesse argomentazioni giuridiche in essa contenute non possono essere rimesse in discussione, salvo che si sia verificato un mutamento di fatto o di diritto della situazione giuridica soggettiva fatta valere.
Nel caso di specie, l' resistente non ha dedotto né provato alcun mutamento degli CP_1 elementi di fatto o di diritto sussistenti al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che, in accoglimento del ricorso, va disposta la condanna dell' CP_1 al pagamento in favore dell'istante dell'importo di € 16.075,89 (conformemente ai conteggi di parte ricorrente correttamente redatti e non oggetto di specifica contestazione da parte del resistente), pari ai ratei arretrati a titolo di pensione ciechi civili ex lege 66/1962 maturati dal 01.12.2018 al
03.11.2022 (data di deposito del presente ricorso), oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi in ragione della natura documentale della causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 16.075,89 a titolo di ratei di pensione ciechi civili ex lege 66/1962 maturati dal
01.12.2018 al 03.11.2022, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.157,60, oltre IVA e CP_1
CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 17/09/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 17/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5550/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Parte_1
Paolozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, Centro Direzionale Is. G1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari Controparte_2
, , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
ed elettivamente domiciliato presso la Direzione
[...] Controparte_9 CP_10 Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: condannare: 1) L' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento CP_1 in favore del ricorrente della somma di € 16.075,89, quali ratei arretrati su pensione per ciechi civili assoluti ex L. 66/62, dal 01/12/2018 al 03/11/2022 come da allegati conteggi, oltre interessi maturati e maturandi sino alla data dell'effettivo soddisfo;
2) Altresì condannare l' in CP_1 persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
PER L'INPS: rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 03.11.2022, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di essere stato riconosciuto cieco civile assoluto, a decorrere dal 01.10.1995;
- di aver adito il Tribunale di Nola per veder riconosciuto il proprio diritto al ripristino della pensione per ciechi assoluti ex L. n. 66/1962 illegittimamente sospesa per motivi reddituali;
- che il Tribunale di Nola, con sentenza n. 5984 del 17.12.2014, non appellata, aveva accolto il ricorso proposto nei confronti dell' , riconoscendogli il diritto al percepimento della pensione, CP_1 quale cieco civile assoluto, ex L. n. 66/1962, con condanna dell'ente al pagamento dei ratei arretrati a decorrere dalla data di sospensione del pagamento (01.01.2012) oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
- che l' aveva provveduto al pagamento in via amministrativa dei ratei arretrati fino alla CP_1
17.12.2014 (data di pubblicazione della sentenza);
- che per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 la prestazione era stata regolarmente erogata, salvo essere nuovamente sospesa a partire dal gennaio 2016;
- che il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2368 del 25.11.2021 gli aveva riconosciuto il diritto al percepimento dei ratei arretrati dal 01.01.2016 al 19.11.2018;
- che, ciò nonostante, l' non aveva ancora provveduto al ripristino dell'erogazione mensile CP_1 della prestazione, benché non vi fossero stati successivi mutamenti in fatto e diritto rispetto a quanto statuito in sentenza.
Deduceva, pertanto, di essere credito della somma di € 16.075,89 a titolo di ratei di pensione per ciechi assoluti maturati e non corrisposti dal 01.12.2018 al 03.11.2022.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni. CP_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 rappresentando, preliminarmente, che, in data 09.10.2023, in esecuzione della sentenza n.
2368/2021 aveva provveduto a liquidare l'importo pari a € 11.243,93, “attenendosi strettamente al dispositivo della suddetta sentenza, peraltro confermata in sede di appello, nella parte in cui condannava lo scrivente istituto al pagamento della prestazione riconosciuta per un periodo temporale definito, ossia al pagamento dei ratei maturati dal 01/01/2016 al 19/11/2018 …”.
Deduceva, inoltre, “con riguardo all'oggetto dell'odierno petitum, ovvero al presunto credito nei confronti di controparte per i ratei arretrati dal 01/12/2018 al 03/11/2022 a titolo di pensione per ciechi assoluti, si evidenzia che l' resistente revocava correttamente il beneficio per il CP_1 superamento dei limiti reddituali in capo al ricorrente, anche in accordo con il recente orientamento giurisprudenziale espresso dalla suprema corte, ad avviso della quale “… la pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti … è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito di cui all'art. 38, primo comma, Cost., con conseguente cessazione dell'erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità …” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lavoro, sentenza n.24192/2013)”. Concludeva per la reiezione della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. La domanda è fondata, ritenendo il decidente condivisibile l'orientamento espresso su cause aventi identico oggetto dalla Corte D'Appello di Napoli e dagli altri Tribunali del Distretto
(ex multis da ultimo C. d'App. Napoli 16/06/2025 n. 2359, Trib. Nola 28/07/2025 n. 1305; Trib.
Napoli 15/05/2025 n. 3803), le cui argomentazioni sono poste a fondamento anche della presente pronuncia ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Costituisce principio consolidato, ribadito dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte, quello secondo cui “Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Cass. civ., sez. lav., 29/11/2021 n. 37269).
Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento (Cass. civ., 23/07/2015, n. 1549;
Cass. civ., S.U., 07/07/1999, n. 383).
Con specifico riferimento alle prestazioni previdenziali, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite
(Cass. civ., S.U., 07/07/1999, n. 383 e successive conformi, tra cui Cass. n. 19249/2018, n.
6908/2016, n. 20834/2015, n. 23082/2011, n. 16058/2008, n. 5151/2004), “ha precisato che il valore del giudicato si proietta nel futuro a situazione sostanziale immutata, per cui, ove si verifichi il consolidamento degli effetti del giudicato quanto all'esistenza di tutti i presupposti di legge della prestazione, nella invarianza degli elementi di fatto e di diritto preesistenti la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione;
in ciò consiste il principio dell'intangibilità del giudicato, che ha valenza generale e non opera solo in materia previdenziale (v. Cass. n. 20765 del
17/08/2018, Cass. n. 15493 del 23/07/2015, Cass. n. 11360 del 11/05/2010)” (cfr. Cass. civ. n.
35030/2021 cit.).
3. Ciò posto, nel caso di specie, la questione del requisito reddituale è stata risolta con la sentenza del Tribunale di Nola n. 5984/2014, passata in giudicato, la quale ha riconosciuto la liquidazione dei ratei della prestazione pur in presenza di un reddito da lavoro del ricorrente. Sulla scia di questa pronuncia, la successiva decisione di merito in relazione al medesimo rapporto assistenziale ha affermato che è precluso un nuovo esame di merito della questione reddituale non essendo modificate le situazioni di fatto già delibate nella sentenza passata in giudicato.
Difatti, nella pronuncia del 2014, il Tribunale di Nola sposava quell'orientamento della Suprema
Corte (contrapposto a quello richiamato dall' ) secondo cui la particolare disciplina prevista CP_1 dall'art. 68 L. n. 153/1969 (per titolari di prestazioni previdenziali) – che derogando alla generale normativa posta dall'art. 10 R.D.L. n. 636/1939 (secondo cui la pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato non è più inferiore ai minimi di legge), persegue la finalità di favorire il reinserimento sociale dell'invalido, non distogliendolo dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa – va letta in senso costituzionalmente orientato (artt. 2, 3, 4 e
38 Cost.), sicché la stessa esclude che la pensione di invalidità già riconosciuta all'assicurato in ragione della sua cecità possa essergli revocata qualora siano mutati sui redditi per effetto il conseguimento di una nuova occupazione (Cass. civ. n. 15646/2012 e n. 7308/2009).
Nella sentenza citata, il Tribunale di Nola aveva condiviso il principio statuito dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite (sent. n. 3814/2005) secondo cui nei confronti dei ciechi vige un trattamento di miglior favore rispetto alle altre categorie di invalidi civili, per cui l'entità del reddito, anche superiore ai limiti di legge, in conseguenza dell'impiego dell'interessato, non comportava il venir meno del diritto alla prestazione. Nel giustificare la deroga in favore dei ciechi civili alla conservazione del trattamento in godimento anche in caso di sopravvenuta carenza di uno dei requisiti, cioè quello reddituale, il Tribunale aveva fatto riferimento alla tutela dell'affidamento riposto dal cittadino nell'attuale ammontare del beneficio previdenziale anche in una prospettiva di progettualità di vita.
Sulla scorta di tali argomentazioni, condannava l' al ripristino della prestazione in favore CP_1 del ricorrente.
Come accennato, tale pronuncia è divenuta cosa giudicata, sicché l'accertamento in fatto e le connesse argomentazioni giuridiche in essa contenute non possono essere rimesse in discussione, salvo che si sia verificato un mutamento di fatto o di diritto della situazione giuridica soggettiva fatta valere.
Nel caso di specie, l' resistente non ha dedotto né provato alcun mutamento degli CP_1 elementi di fatto o di diritto sussistenti al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che, in accoglimento del ricorso, va disposta la condanna dell' CP_1 al pagamento in favore dell'istante dell'importo di € 16.075,89 (conformemente ai conteggi di parte ricorrente correttamente redatti e non oggetto di specifica contestazione da parte del resistente), pari ai ratei arretrati a titolo di pensione ciechi civili ex lege 66/1962 maturati dal 01.12.2018 al
03.11.2022 (data di deposito del presente ricorso), oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi in ragione della natura documentale della causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 16.075,89 a titolo di ratei di pensione ciechi civili ex lege 66/1962 maturati dal
01.12.2018 al 03.11.2022, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.157,60, oltre IVA e CP_1
CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 17/09/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno