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Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/09/2024, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4090/ 2021
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. RUSSO VALERIA presso il cui studio elettivamente domicilia in Via Schito, n. 121/F, Castellammare di
Stabia (NA) Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dal funz. del. con la quale Controparte_2 elettivamente domicilia in VIA SAVORITO 1/8 CASTELLAMMARE DI STABIA Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa (la definizione della causa subiva un rallentamento a causa dell'emergenza Covid 19 e della conseguente normativa). Oggetto della presente controversia è la corresponsione della pensione di invalidità civile. In via pregiudiziale si deve rilevare che, poiché il requisito sanitario è già
1 stato riconosciuto in sede amministrativa (cfr. anche infra) il presente procedimento non appare dover essere soggetto alle norme sull' ATP ma a quelle di cui agli artt. 442 e ss. c.p.c.. Ancora in via pregiudiziale va dichiarata la legittimazione passiva dell
[...]
ritualmente convenuto e parte Controparte_3 del presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l della funzione di erogazione di pensioni - assegni ed CP_1 indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all se il giudizio CP_1 risulta instaurato dal 3/9/98 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero dell'Interno in tutti i giudizi instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998 (in merito vedi anche circolari 23/10/98 12/11/98). Nella fattispecie in esame, CP_3 allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell Al riguardo occorre inoltre CP_1 rilevare che il Supremo Collegio ha affermato la legittimazione passiva dell in tema di invalidità civile anche con riferimento CP_1 ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice (che in passato aveva aderito ad altro orientamento) ritiene (in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L quindi può essere considerato CP_1 legittimato passivo anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito). Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania. In capo all permane poi la CP_1 funzione di erogazione delle prestazioni, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L subentra al Ministero dell'economia CP_1
2 e delle finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, conv. in legge 248/05 - trasferisce all le CP_1 funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1 aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero Economia, ma soltanto all . Nel merito appare opportuno premettere che la CP_1
Legge 118/1971, e successive modifiche ex L. n. 508/88 e D. L.vo n. 509/88 prevede in favore dei mutilati ed invalidi civili che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale, o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74%
( art. 9 D.L.vo n. 509/88 ). Due, quindi, sono i requisiti costitutivi richiesti ex lege: uno di carattere medico-legale attinente alla invalidità lavorativa, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie l'altro di carattere economico (sulla necessaria presenza di entrambi i requisiti cfr. anche Cass. 5417/98). Orbene, tanto premesso, la domanda merita accoglimento nei limiti sotto indicati in ragione di quanto già accertato in sede amministrativa. Infatti già in tale sede parte ricorrente è risultato invalido nella misura idonea ad ottenere la pensione nel periodo oggetto del giudizio . Nel presente giudizio infine è emersa la sussistenza delle ulteriori condizioni amministrative, ed in particolare di quella inerente al reddito, necessarie per il riconoscimento dei benefici invocati, in relazione al periodo oggetto di causa. Al riguardo il ricorrente ha prodotto dei certificati dell'Agenzia delle Entrate da cui emerge la sussistenza del predetto requisito nel periodo richiesto. Il resistente si è limitato a produrre un estratto contributivo da CP_1 cui tuttavia emerge ugualmente un reddito entro i limiti previsti e una dichiarazione dei redditi, che però inerisce ad una società e non direttamente al ricorrente. In altri termini, all'esito delle deduzioni delle parti, non è emerso che il certificato dell'agenzia delle entrate non sia attendibile. Non sembra che, nonostante i rinvii concessi siano quindi state fatte delle idonee contestazioni alla sussistenza del predetto requisito.
3 In relazione alla determinazione del quantum, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai criteri sopra indicati, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva, ovviamente al netto di quanto corrisposto per un periodo successivo. Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell così provvede: CP_1
1) condanna l a pagare al ricorrente la pensione di inabilità CP_1 civile dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 03/08/2018, al netto di quanto corrisposto, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma L.412 del 1991;
2) condanna l al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in complessivi € 1950,00, oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge, a favore del difensore del ricorrente per distrazione;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 9.09.2024
Il giudice (dott. Giovanni Favi)
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